Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 3320
CASS
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Travasamento del compendio probatorio

    La Corte d'appello ha dato adeguato conto degli elementi posti a base del giudizio di responsabilità, valorizzando le acquisizioni del curatore fallimentare e della Guardia di Finanza, che hanno ricostruito i rapporti tra la fallita e Lab Display s.r.l. non come rapporti ordinari cliente/fornitore, ma come operazioni prive di corrispettivo effettivo e volte a trasferire l'attività imprenditoriale senza contropartita. La Corte territoriale rammenta che sia la Guardia di Finanza che il Curatore Fallimentare, sulla base delle movimentazioni finanziarie, hanno evidenziato prelievi ingiustificati e bonifici verso Lab Display s.r.l. non supportati da giustificazioni economiche o contrattuali. È stato accertato che, in sostanza, «la “Lab Display S.r.l.” proseguiva l’attività della fallita senza corrispettivo». Quanto specificamente ai beni aziendali ceduti dalla fallita, già il Tribunale aveva valorizzato il mancato versamento dell’importo di cui alla fattura n. 6/2015, la compensazione operata con crediti inesistenti, la finalità confessata dell’operazione, volta ad accrescere credibilità bancaria. La tesi difensiva secondo cui la cessione dei beni, se fittizia, non avrebbe comunque integrato distrazione è palesemente illogica, atteso che l’intestazione fittizia o, comunque, priva di reale contropartita, viene posta in essere proprio per impedire che essi siano oggetto di aggressione da parte dei creditori. La censura di omessa considerazione della consulenza tecnica redatta per la difesa e alla deposizione del suo redattore è stata ritenuta inammissibile poiché generica, in quanto non sono state fornite specifiche indicazioni su quali estratti conto bancari si trattasse, in che termini gli stessi coprissero l’intero dovuto e la stessa genericità, sui beni oggetto di cessione, della relativa fattura.

  • Rigettato
    Tentativo di salvare l'impresa

    La tesi difensiva circa l’insussistenza del dolo, essendosi trattato di operazioni dettate dal tentativo di salvare l’impresa, è stata logicamente ritenuta inidonea a portare all’assoluzione, anche in considerazione del rilevantissimo passivo accumulato dalla fallita, di € 1.498.652,84. La motivazione è congrua, dando atto della circostanza che l’intento finale fosse evidentemente quello di preservare l’attività imprenditoriale ed i relativi beni dall’aggressione dei debitori, consentendone la prosecuzione, sotto altra veste, e nonostante il passivo cumulato.

  • Rigettato
    Prelievi di denaro

    I prelievi personali sono stati correttamente qualificati come distrattivi. La Corte territoriale ha dato atto che i prelievi furono effettuati in un contesto di conclamata decozione, come ammesso dallo stesso imputato, evidenziando correttamente che anche somme di non elevata entità possono integrare la condotta tipica, ciò che logicamente vale tanto più in un quadro di ulteriori e ben più rilevanti distrazioni e di un ingente passivo finale. Integra gli estremi del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione ogni forma di ingiustificata e diversa destinazione volontariamente data al patrimonio rispetto ai fini che questo deve avere nell'impresa, quale elemento necessario per la sua funzionalità e quale garanzia verso i terzi. Ne consegue che la cosciente e volontaria destinazione dei beni o del denaro di pertinenza dell'azienda, per scopi estranei all'impresa, costituisce distrazione intesa come operazione diretta a ledere l’interesse patrimoniale dei creditori.

  • Rigettato
    Cessione di beni alla società serba 3D Display

    La cessione dei macchinari alla società serba 3D Display è stata ricostruita come operazione priva di effettivo corrispettivo, ciò che conferma lo stesso imputato. Laddove, poi, la deduzione secondo cui ciò sarebbe avvenuto per avere i beni valore nullo è del tutto generica e, come tale, inidonea a porre in discussione l’acclarata loro distrazione.

  • Rigettato
    Irregolarità contabili

    Inammissibile è la censura circa l’assunta omissione motivazionale in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale. È principio consolidato quello per cui il motivo con cui si deduce l’omessa motivazione su un motivo di gravame, senza riportarne o almeno localizzarne il contenuto, è generico e inammissibile. La doglianza è palesemente generica, formulata in modo tale da non consentire a questa Corte di verificarne l’effettivo tenore e, con esso, la sussistenza del vizio addotto: rivelandosi, dunque, inammissibile. Per completezza, la doglianza è anche manifestamente infondata, posto che, seppur nel rispondere al primo motivo di censura (ma con chiaro riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale), il giudice d’appello ha, comunque, chiarito che in relazione alla più rilevante operazione distrattiva (la cessione dell’azienda) «le operazioni finanziarie e patrimoniali tra la fallita e la “Lab Display S.r.l.”» erano «risultate ingiustificate, in quanto prive di documentazione adeguata» (tanto da palesare «la cessione di beni e quote societarie effettuate in modo artificioso e senza corrispettivi reali, confermando il dolo di arrecare pregiudizio ai creditori della ditta individuale»): rimarcando, in definitiva, come per tutte le operazioni sospette, «inclusa la cessione di macchinari ed attrezzature», era mancata la consegna di documentazione contabile completa.

  • Rigettato
    Mancanza di dolo specifico e volontà fraudolenta

    La chiesta riqualificazione delle condotte in bancarotta semplice ex art. 217 l.f. è infondata. I giudici di merito hanno accertato la sussistenza del dolo generico, consistito nella consapevolezza della natura distrattiva delle operazioni e della loro idoneità a recare pregiudizio ai creditori, così come la volontà di occultare contabilmente le stesse, mediante la mancata consegna di parte di essa e i detti artifici contabili. In particolare, la sentenza d’appello ha confermato l’assunto col richiamo alle reiterate condotte distrattive e alle manipolazioni contabili, denotanti una precisa volontà fraudolenta e incompatibili con la mera negligenza gestionale. Secondo la Corte territoriale, inoltre, la dedotta finalità di “salvataggio” era incompatibile con il rilevantissimo passivo accertato in capo alla fallita. La distinzione tra bancarotta fraudolenta e semplice si basa sull'inconciliabilità con lo scopo sociale e l'incoerenza con il soddisfacimento delle esigenze dell'impresa delle operazioni poste in essere, sotto il profilo soggettivo, anche per la consapevolezza, da parte dell'autore della condotta, di diminuire il patrimonio societario per scopi del tutto estranei all'oggetto sociale. Le operazioni accertate dai giudici di merito erano prive di qualsivoglia utilità per la fallita, non certo semplicemente aleatorie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 3320
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3320
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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