Ordinanza cautelare 23 novembre 2022
Sentenza 14 novembre 2023
Ordinanza cautelare 22 marzo 2024
Rigetto
Sentenza 30 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/12/2025, n. 10439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10439 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10439/2025REG.PROV.COLL.
N. 01691/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1691 del 2024, proposto da
IL Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Pacciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di San Nicola Da Tolentino, n. 67;
contro
Comune di Massino Visconti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Scaparone e Jacopo Gendre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del NT e Regione NT, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il NT (Sezione Seconda) n. 898/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Massino Visconti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il Cons. NN AS e udito per la parte appellante l’avvocato Filippo Pacciani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società IL Italia s.p.a. propone appello avverso la sentenza del Tar per il NT 14 novembre 2023 n. 898, con la quale è stato rigettato l’originario ricorso proposto dalla stessa IL e volto ad ottenere l’annullamento dei seguenti provvedimenti con cui il Comune di Massino Visconti ha respinto l’istanza di autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile di IL nel medesimo Comune in via Vianelle s.n.c. (N.C.T. Foglio 5, Mapp. 389):
- provvedimento prot. n. 4062 del 17 agosto 2022 recante “Provvedimento di diniego della richiesta di permesso di costruire”;
- provvedimento prot. n. 2925 del 15 giugno 2022;
- ove occorrer possa, lettera prot. n. 2255 del 9 maggio 2022;
- tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.
2. Le premesse in fatto possono essere così sintetizzate:
- in data 16 aprile 2021, IL presentava al Comune di Massino Visconti e all’ARPA una (prima) istanza ai sensi degli artt. 87 e 88 (ora artt. 43 e 44) d.lgs. 259/2003 per l’installazione dell’impianto dianzi richiamato, unitamente ad un’istanza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004 e una domanda di avvio del procedimento unico al SUAP del Comune;
- dopo l’iter procedimentale il Comune trasmetteva ad IL un provvedimento di diniego del 21.01.2022 prot. n. 376;
- IL impugnava tale diniego dinanzi al Tar per il NT che, con sentenza in forma semplificata n. 393/2022, lo annullava per carenze motivazionali e istruttorie;
- facendo seguito a detta prima sentenza del Tar per il NT n. 393/2022, con nota del 3 maggio 2022 IL ha sollecitato il Comune a rilasciare l’autorizzazione all’installazione dell’impianto;
- dopo il nuovo iter procedimentale, con provvedimento n. 4062 del 17.8.2022 il Comune ha definitivamente confermato il diniego delle autorizzazioni richieste, motivato in ragione della collocazione dell’area in classe IIIA del Piano Regolatore Generale (PRG) e dei rischi idrogeologici indicati nella relazione.
2.1 In particolare il provvedimento del Comune di Massino Visconti (da ultimo citato) prot. n. 4062 del 17 agosto 2022, recante “Provvedimento di diniego della richiesta di permesso di costruire”, così concludeva:
« ...omissis...;
ACCERTATO CHE in base alle risultanze istruttorie sopra citate il titolo abilitativo pratica SUAP N. 186/2021 non può essere rilasciato in quanto la localizzazione della struttura in progetto è in contrasto con le condizioni geomorfologiche di idoneità dell’area all’utilizzazione urbanistica ai sensi dell’art. 9-bis ed 11 della L.R. 56/77 e s.m.i., alla luce delle oggettive circostanze come sopra rappresentate.
RILEVATO altresì CHE l’art. 24 NTA del PRG del Comune di Massino Visconti vieta l’esecuzione di ogni costruzione nelle aree classificate in Classe III A ad eccezione di alcune opere pubbliche non altrimenti localizzabili. (Allegato 6).
POSTO CHE l’impianto di telecomunicazione che IL Italia intende realizzare, pur normativamente assimilato ad un’opera di urbanizzazione, non è un’opera pubblica difettando del requisito indefettibile della proprietà in capo ad ente pubblico.
…omissis…
DETERMINA
il diniego definitivo del permesso di costruire, inerente all’istanza di cui all’oggetto, per i seguenti motivi già citati nel precedente provvedimento di diniego prot. n. 376 del 21.01.2022, che restano confermati e di seguito indicati:
1. la localizzazione della struttura in progetto è in contrasto con le condizioni geomorfologiche di idoneità dell’area all’utilizzazione urbanistica ai sensi dell’art. 9bis ed 11 della L.R. 56/77 e s.m.i. , in quanto classificata dal vigente PRGC quale “CLASSE DI IDOENITA’ URBANISTICA IIIA – PERICOLOSITA’ MORFOLOGICA ELEVATA – CLASSE DI EDIFICABILITA’ NULLA”;
2. la non idoneità del sito, oltre alla classificazione operata dal PRGC, è attestata da valutazioni tecniche specialistiche inerenti aspetti di stabilità ed idoneità del suolo operate dal tecnico specialista Geologo incaricato dal Comune di Massino Visconti ed allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 5), che hanno circostanziato che l’intervento proposto non è compatibile sotto il profilo della compatibilità all’utilizzazione urbanistico-edilizia del sito secondo le previsioni del PRGC vigente che alla luce dello stato dei luoghi accertato sul posto ».
3. A sostegno dell’impugnativa avverso gli atti dianzi citati IL formulava tre motivi di ricorso.
I. Insussistenza di alcun divieto inderogabile di installazione dell’impianto in area di classe IIIA del P.R.G.: violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e ss. d.lgs. 259/2003, degli artt. 4 e 8 della legge n. 36/2001, della l.r. n. 45/1989 e della l.r. n. 56/1977, e dell’art. 24 delle N.T.A. del piano regolatore generale comunale del comune di Massino Visconti. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per difetto di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, nonché sviamento di potere.
Muovendo dalla qualificazione dell’impianto come opera di urbanizzazione primaria e con carattere di pubblica utilità (ai sensi degli artt. 86 e 90 d.lgs. 259/2003), la ricorrente ne affermava la conseguente compatibilità con ogni destinazione urbanistica stabilita dal piano regolatore e invocava l’applicazione dell’art. 24 N.T.A. stante l’assenza di localizzazioni alternative idonee a ospitare l’impianto.
II. Sull’insussistenza di rischi idrogeologici connessi all’installazione dell’impianto: violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e ss. d.lgs. 259/2003, degli artt. 4 e 8 della legge n. 36/2001, della l.r. n. 45/1989 e della l.r. n. 56/1977, e dell’art. 24 delle N.T.A. del piano regolatore generale comunale del Comune di Massino Visconti. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per difetto di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, nonché sviamento di potere.
IL censurava l’accertamento del Comune in merito all’allegato rischio idrogeologico sotto i profili della carenza motivazionale e istruttoria, lamentando la svalutazione delle osservazioni rese ai sensi dell’art. 10- bis l. 241/1990 e di ulteriore perizia del settembre 2022 dalle quali emergerebbe che: i) non sono stati rilevati dissesti geologici nell’area di installazione, anche sulla base della cartografia prodotta dal Comune; ii) la modalità di costruzione dell’impianto, basata su micropali ancorati al substrato roccioso, costituisce un fattore di miglioramento della stabilità complessiva dell’area; iii) anche la coltre superficiale dell’area risulta stabile e, in ogni caso, l’installazione dei micropali non incide su tale strato superficiale; iv) gli eventi franosi riferiti dal Comune riguardano un’area diversa da quella di installazione dell’impianto e con caratteristiche non comparabili; v) nelle aree intorno al sito dell’impianto di IL, già sono presenti altre stazioni radio base in aree di Classe IIIA del P.R.G.
III. Mancata indicazione di una localizzazione alternativa dell’impianto da parte del Comune: violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 86 e ss. del d.lgs. n. 259/2003, degli artt. 4, 8 e 14 della legge n. 36/2001. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, non discriminazione e concorrenza. Difetto di istruttoria e motivazione. Incompetenza.
Si sosteneva, infine, che il Comune non potesse mediante propri atti vietare l’installazione di impianti in assenza di siti alternativi idonei ad assicurare la copertura radiomobile dell’area in questione.
4. Nel giudizio di primo grado si costituiva il Comune di Massino Visconti chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Con sentenza n. 898/2023 il Tar per il NT ha rigettato il ricorso proposto da IL sulla base delle seguenti motivazioni.
5.1 Il Tar ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, considerato assorbente, sostenendo che:
- l’area su cui dovrebbe sorgere l’impianto è contrassegnata come classe IIIA nel P.R.G.;
- le zone così classificate sono soggette ad “edificabilità nulla” in quanto caratterizzate da instabilità elevata del terreno ed eccessivi costi di sistemazione idrogeologica, di contenimento e consolidamento;
- l’art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione al PRG (comma 6) introduce un’eccezione all’inedificabilità per alcune tipologie di opere realizzabili minimizzando il rischio esistente, tra le quali (comma 7) le opere pubbliche, non altrimenti localizzabili, riferibili a telecomunicazioni;
- l’insediamento di impianti TLC nelle aree in oggetto è, perciò, consentito in presenza di quattro, concomitanti, condizioni: (i) che il manufatto abbia natura di opera pubblica; (ii) che non sia altrimenti localizzabile; (iii) che l’intervento sia suffragato da adeguati accertamenti tecnici; (iv) che soddisfi l’esigenza di minimizzazione del rischio;
- il progetto in esame difetta della prima condizione essendo un’opera privata di pubblica utilità per la quale non può trovare applicazione, neanche in via analogica, l’esenzione prevista dal comma 7 dell’art. 24 delle N.T.A.;
- poiché l’impedimento urbanistico è legato a un radicale vincolo d’inedificabilità ispirato a esigenze di salvaguardia dell’incolumità pubblica dal rischio di fenomeni idrogeologici, il caso di specie esula dal principio (desunto dall’art. 86 d.lgs. 259/2003) per cui l’assimilazione degli impianti TLC alle opere di urbanizzazione primaria ne determina la compatibilità con ogni destinazione urbanistica delle zone del territorio comunale;
- la prescrizione si pone nella direttrice del principio di precauzione, predicato dall’art. 191 TFUE e operante per ogni valutazione sulla compatibilità ambientale di interventi antropici;
- per quanto improntata a speciale rigore, la norma tecnica non si palesa né incoerente con le coordinate di sistema né irragionevole in quanto, predicando la necessaria pubblicità delle opere da edificare nelle zone di classe IIIA, mira a ricondurre il correlato rischio di eventi franosi o idraulici integralmente nella sfera di controllo e responsabilità dell’Amministrazione comunale: non solo nella fase di assenso al progetto, ma anche in quella realizzativa (mediante selezione degli esecutori dell’opera con procedure a evidenza pubblica) nonché nella titolarità finale del manufatto; con conseguente imputazione al Comune dei relativi obblighi manutentivi e di vigilanza.
5.1.1 Il Tar ha sostenuto che l’infondatezza del primo motivo di ricorso determinava l’assorbimento delle due ulteriori censure che comunque sono state ritenute infondate nel merito.
5.2 Con riferimento alla seconda doglianza, il Tar ha condiviso la posizione del Comune in relazione alla sussistenza del rischio idrogeologico: la prospettazione del rischio che l’opera possa produrre alterazioni all’equilibrio del versante, con innesco di processi idraulico-gravitativi, è stata considerata esente da vizi di illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà.
5.3 Con riferimento all’assenza di una localizzazione alternativa, il Tar ha statuito che, fermo restando che l’area indicata dal Comune è già satura di antenne, l’assenza di ulteriori siti alternativi non è stata dimostrata da IL con elementi univoci.
6. Avverso la sentenza del Tar per il NT n. 898/2023 IL ha proposto appello per i motivi che saranno più avanti analizzati.
7. Si è costituito il Comune di Massino Visconti chiedendo il rigetto dell’appello.
8. Con ordinanza n. 1042/2024 la Sezione ha rigettato la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
9. All’udienza del 16 dicembre 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo di appello è rubricato: « Insussistenza di alcun divieto inderogabile di installazione dell’impianto in area di classe IIIA del P.R.G: Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e ss. d.lgs. 259/2003, degli artt. 4 e 8 della legge n. 36/2001, della l.r. n. 45/1989 e della l.r. n. 56/1977, dell’art. 24 delle N.T.A. del piano regolatore generale comunale del Comune di Massino Visconti, dell’art. 41 Cost. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per difetto di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, nonché sviamento di potere ».
Parte appellante critica la sentenza nella parte in cui ha escluso l’applicabilità al caso di specie della esenzione prevista dall’art. 24 delle N.T.A. al P.R.G., sostenendo che:
- la normativa in materia di impianti di telecomunicazione non svolge alcuna differenziazione sulla proprietà pubblica o privata delle opere, ma si limita a riconoscerne in maniera generalizzata la valenza pubblica;
- di conseguenza, la formulazione dell’esenzione di cui all’art. 24 delle N.T.A. deve essere interpretata estensivamente, nel senso di ricomprendere nel perimetro di applicazione dell’esenzione stessa non solo gli impianti di telefonia che siano di proprietà di soggetti pubblici strettamente intesi, ma anche quelli che consentono la fornitura di servizi di pubblica utilità, in cui rientra senz’altro l’impianto di IL;
- tale interpretazione estensiva appare del tutto coerente con la formulazione della disposizione in esame, la quale include un generico riferimento a “opere pubbliche” ma senza un esplicito richiamo al regime di proprietà, come lascia erroneamente intendere la sentenza;
- la correttezza di tale lettura dell’art. 24 delle N.T.A. è confermata altresì dalla circostanza che, nelle aree intorno al sito dell’impianto di IL, già sono presenti altre stazioni radio base di operatori privati in aree di Classe III A del P.R.G. (siti di Beura-Cardezza, Cannobio e Gravellona Toce).
1.1 Sotto un diverso profilo parte appellante sostiene che:
- l’erroneità della sentenza - unitamente alla necessità di applicare l’esenzione di cui all’art. 24 delle N.T.A. a tutte le opere di pubblica utilità - risulta pienamente confermata laddove essa giustifica il presunto divieto assoluto di installazione di cui all’art. 24 delle N.T.A. sulla base di “esigenze di salvaguardia dell’incolumità pubblica dal rischio di fenomeni idrogeologici”: non si capisce la ragione per cui tali esigenze di incolumità dovrebbero valere solamente per siti di operatori privati, laddove invece l’ipotetica installazione di siti di proprietà pubblica non determinerebbero i suddetti rischi;
- ragionando diversamente si giungerebbe ad una oggettiva situazione di discriminazione tra impianti di telefonia mobile di proprietà di soggetti pubblici (se esistenti) e di operatori privati;
- tale trattamento discriminatorio sarebbe privo di giustificazioni, dal momento che, a fronte di una norma diretta a minimizzare il rischio idrogeologico, la proprietà pubblica o privata di un determinato impianto costituisce un elemento assolutamente neutro;
- tale situazione si porrebbe in palese contrasto con i più basilari principi del diritto dell’Unione Europea e nazionale in materia di non discriminazione tra imprese pubbliche o private, che vietano l’applicazione di qualsiasi norma interna che conferisca a imprese pubbliche indebiti vantaggi (art. 106 TFUE) o che comunque determini la violazione della libera concorrenza tra imprese (artt. 107 e ss. TFUE);
- anche la legislazione nazionale e UE in materia di comunicazioni elettroniche (incluso il d.lgs. n. 259/2003 e la Direttiva UE 2018/1972) non prevede alcuna differenziazione a seconda della proprietà pubblica o privata di una certa opera ma, al contrario, è basata su un principio di neutralità anche per quanto riguarda il regime di proprietà;
- dai profili di contrasto con la normativa UE e nazionale appena indicati deriva la necessaria disapplicazione dell’art. 24 N.T.A., laddove interpretato nel senso sostenuto dal Tar e dal Comune, diretto cioè a consentire solamente l’installazione di impianti di telefonia mobile che siano di proprietà pubblica).
1.2 Parte appellante sostiene, infine, che nel caso di specie non sussistono dubbi sull’applicazione dell’esenzione in ragione del fatto che l’impianto di IL “non [è] altrimenti localizzabile” (requisito anch’esso previsto per l’applicazione dell’art. 24 N.TA.) e, quindi, sull’assenza di localizzazioni alternative all’installazione dell’impianto di IL rispetto al sito indicato nell’istanza autorizzativa. Tale circostanza, più ampiamente oggetto del terzo motivo, trova univoca dimostrazione nei seguenti elementi: (i) l’infrastruttura ubicata nel Comune di Massino Visconti che ospita gli apparati di altri operatori non è idonea all’installazione degli apparati di IL, in ragione dell’assenza di spazio disponibile (come dimostrato dal sopralluogo effettuato con il proprietario dell’infrastruttura, INWIT); (ii) la relazione radio depositata da IL unitamente alle proprie osservazioni al Comune del 22 luglio 2022 dimostra come le diverse localizzazioni ipoteticamente alternative esaminate non siano in realtà adeguate, dal momento che non consentono la copertura di porzioni significative dell’area di interesse di IL (rappresentata dalle aree urbane del Comune di Massino Visconti); (iii) più in generale, il Comune non ha mai indicato possibili localizzazioni alternative all’impianto di IL.
2. Il motivo è infondato.
2.1 Parte appellante sostiene che occorra dare una interpretazione estensiva dell’art. 24 delle N.T.A. perché la disciplina sull’installazione di stazione radio base non distinguerebbe tra infrastrutture pubbliche e infrastrutture private e un’interpretazione diversa da quella prospettata dalla stessa appellante darebbe luogo ad un’irragionevole discriminazione tra impianti di proprietà privata e impianti di proprietà pubblica (parte appellante non contesta che l’opera progettata non rientra nella categoria delle opere di proprietà pubblica).
Siffatta tesi non può essere condivisa.
L’art. 24 delle N.T.A. disciplina l’attività di trasformazione del territorio in aree di Classe IIIA, cioè in aree ad alta pericolosità idrogeologica. Esso, infatti, così recita:
« ART. 24 - DIVISIONE DEL TERRITORIO SOTTO IL PROFILO GEOTECNICO ED IDROGEOLOGICO.
Sulla base delle osservazioni di natura idrogeologica e geotecnica il territorio comunale è stato prioritariamente suddiviso, ai fini della costruibilità, in quattro classi con regolamentazione distinta; e precisamente:
1) Classe di idoneità urbanistica III A, considerata ad edificabilità nulla.
Raccoglie aree non edificate o non edificabili a causa di:
a) instabilità elevata del terreno
b) eccessivi costi di sistemazione idrogeologica di contenimento e di consolidamento dei versanti.
Comprende:
− versanti e sponde dei corsi d’acqua maggiori ad elevata propensione alla franosità
− sponde in erosione accellerata dei corsi d’acqua minori;
− i versanti a vocazione franosa, già sede di dissesti;
− i versanti con sfavorevole associazione di condizioni litologico-strutturali o, comunque, con pendenza superiore al 70%;
− le zone boscate, ove la vegetazione esistente esercita un’azione di protezione e difesa del suolo
In esse rientrano anche le aree definite all’art. 13, 3° comma lettere a) e b) della l.r. 56/77, che devono essere considerate inedificabili perché ai fini della pubblica incolumità presentano caratteristiche negative dei terreni o incombenti o potenziali pericoli, oppure perché sono da salvaguardare per il loro valore ambientale e paesistico.
In queste zone dunque non possono essere eseguiti nuovi interventi di alcun genere, fatta eccezione per quelle opere che, per motivi di pubblica incolumità e previo accertamenti geognostici approfonditi e di opportuna estensione, nonché mediante adeguati accorgimenti tecnici, possono essere realizzate non andando a gravare, ma a minimizzare la situazione di rischio già esistente.
Questi interventi sono:
− opere attinenti alle sistemazioni idrogeologiche, al regime ed all’utilizzazione delle acque. Tali opere dovranno essere progettate e realizzate secondo i criteri dell’ingegneria naturalistica, laddove è possibile, − opere pubbliche non altrimenti localizzabili riferibili:
1. viabilità,
2. produzione e trasporto di energia elettrica e telecomunicazioni,
3. impianti di depurazione acque
(omissis) ».
La norma, pertanto: (i) si basa su una zonizzazione del territorio, (ii) individua le aree ad alta pericolosità idrogeologica allo scopo di tutelare la pubblica incolumità, (iii) vieta nelle ridette aree ogni alterazione dello stato dei luoghi, (iv) stabilisce un’unica eccezione a tale divieto rappresentata da determinate opere pubbliche (tra cui gli impianti di telecomunicazioni) che non possono essere localizzate in altri luoghi.
La lettera e la ratio della norma è chiara: evitare che manufatti vengano realizzati in una zona del territorio ad alta pericolosità idrogeologica (per scongiurare il verificarsi di eventi nefasti per persone e cose facilmente intuibili), ammettendo come unica eccezione quella di determinate opere pubbliche non collocabili altrove (sempre che ci siano accertamenti specifici e sia minimizzato il rischio).
Il giudizio sulla indispensabilità dell’opera (pubblica e solo pubblica) è rimesso all’Amministrazione senza che sia ammessa la possibilità che della deroga si avvalga un operatore privato (ancorché erogante un servizio ritenuto dalla legge di interesse pubblico).
L’assimilazione legislativa delle infrastrutture private di telecomunicazione alle opere pubbliche di urbanizzazione primaria vale esclusivamente ad affermare la generale compatibilità delle prime con qualsiasi destinazione urbanistica, ponendo così un forte limite all’esercizio del potere urbanistico dei Comuni di conformazione del territorio comunale. Tale assimilazione, infatti, non significa che le infrastrutture private di telecomunicazione siano automaticamente assimilabili anche alle “opere pubbliche non altrimenti localizzabili” (citate nell’art. 24 delle N.T.A) ovvero che tali infrastrutture sono generalmente assentibili nelle aree di Classe IIIA. E siffatta conclusione non viene meno in ragione del rilievo che le infrastrutture sono tutte di proprietà privata.
L’eventuale localizzazione di stazioni radio base in aree Classe IIIA postula un giudizio di indispensabilità che deve essere fondato non già sul semplice accertamento che in altre aree del territorio il segnale di trasmissione è peggiore, ma sul diverso accertamento che, in assenza di tale installazione, il servizio di telecomunicazioni non è assicurato, fermo l’ulteriore accertamento preliminare che l’intervento non pregiudichi l’incolumità pubblica e, anzi, ne incrementi la tutela.
Nella specie tale giudizio di indispensabilità non può nemmeno essere formulato perché il segnale nel territorio comunale è già assicurato da altre stazioni radio base collocate in zone diverse da quella di cui si discute: sicché non esistono ragioni per considerare recessivo il principio di precauzione che è alla base dell’art. 24 delle N.T.A.
Ne consegue anche l’irrilevanza di quanto ulteriormente sostenuto da parte appellante, secondo cui altri Comuni piemontesi avrebbero autorizzato l’installazione di stazioni radio base in aree di Classe III A.
2.2 Priva di pregio è la tesi secondo la quale l’art. 24 delle N.T.A. andrebbe disapplicato nel caso di specie per contrasto con la normativa UE.
Preliminarmente occorre rilevare come l’art. 24 delle N.T.A. non sia stato autonomamente impugnato. La sua legittimità non forma oggetto del giudizio e proprio per superare siffatta considerazione si chiede che lo stesso venga disapplicato.
In linea di principio è bene ricordare che la disapplicazione da parte del giudice amministrativo è ammessa nei soli riguardi di atti aventi valenza normativa (come i regolamenti) o nelle controversie di giurisdizione esclusiva, purché, in concreto, afferenti a posizioni di diritto (Cons. St., sez. V, 10 gennaio 2003, n. 35); sicché, in difetto delle due uniche situazioni che autorizzano il potere in parola, non essendo, peraltro, dubitabile l'inconfigurabilità dei caratteri dell'atto normativo in una previsione delle norme tecniche d'attuazione di un p.r.g., resta impedito il sindacato incidentale della legittimità di quest'ultima, ove non impugnata (Cons. Stato, sez. V, 04/02/2004, n. 367).
In ogni caso non esistono i presupposti per la disapplicazione della norma per contrasto con i principi UE perché: (i) per le ragioni esposte la norma non introduce una discriminazione tra imprese pubbliche e imprese private bensì individua le categorie di opere che possono costituire eccezione alla regola dell’inedificabilità posta per tutelare la pubblica incolumità; (ii) parte appellante fa genericamente riferimento ad alcune norme UE senza individuare in maniera specifica le disposizioni euro-unitarie (di diritto primario ovvero di diritto derivato) che vieterebbero agli Stati membri l’introduzione di norme legislative o regolamentari che consentono in determinare aree la realizzazione di sole opere pubbliche; (iii) l’art. 24 delle N.T.A. non detta norme sulla localizzazione, ma individua zone dove edificare è vietato a tutela della pubblica incolumità.
3. Il secondo motivo di appello è rubricato: « Sull’insussistenza di rischi idrogeologici connessi all’installazione dell’impianto: Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e ss. d.lgs. 259/2003, degli artt. 4 e 8 della legge n. 36/2001, della l.r. n. 45/1989 e della l.r. n. 56/1977, e dell’art. 24 delle N.T.A. del piano regolatore generale comunale del Comune di Massino Visconti. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per difetto di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, nonché sviamento di potere ».
Parte appellante critica la sentenza nella parte in cui ha escluso l’esistenza di vizi istruttori e motivazionali nell’accertamento operato dal Comune sui rischi idrogeologici derivanti dall’installazione dell’impianto, sostenendo che:
- attraverso una pluralità di relazioni tecniche presentate nel corso del procedimento, IL aveva confutato le argomentazioni indicate dal Comune (e dal suo consulente) per sostenere l’asserita impossibilità di installare l’impianto senza determinare un dissesto idrogeologico;
- la sentenza, tuttavia, ha dato conto esclusivamente del contenuto delle relazioni tecniche del Comune, il cui contenuto è stato riportato in maniera sostanzialmente acritica;
- le argomentazioni esposte nelle relazioni tecniche prodotte da IL non riguardano elementi rimessi alla mera discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, ma denotano la manifesta irragionevolezza e illogicità delle conclusioni cui è giunto il Comune, oltre che la loro carenza istruttoria e motivazionale;
- il Tar si è trincerato dietro ad una discrezionalità pressoché assoluta dell’Amministrazione.
3.1 Sotto un primo profilo parte appellante sostiene che:
- nel caso di specie, i provvedimenti impugnati non sono stati emessi da un’Amministrazione avente specifiche competenze in materia idrogeologica, tant’è che essa si è affidata completamente all’attività di un consulente esterno;
- non siamo nella situazione in cui un’Amministrazione è dotata di competenze tecniche proprie, il che in effetti condurrebbe a riconoscerne un ambito di discrezionalità rafforzata;
- non avendo il Comune alcuna specifica competenza propria in materia di valutazione dei rischi idrogeologici, il Tar avrebbe dovuto valutare in maniera ben più approfondita le conclusioni a cui tale Amministrazione è giunta sulla base di una relazione tecnica del proprio consulente esterno, senza per contro considerare le valutazioni svolte da IL, anche sulla base delle relazioni di un geologo specializzato.
3.2 Sotto un diverso profilo, parte appellante sostiene che, nell’esaminare il primo diniego, il Tar NT (con la sentenza n. 393/2022 citata in narrativa) aveva dato ben altra importanza alle allegazioni fornite dalla parte privata in ordine all’idoneità dei luoghi ad ospitare l’opera. In quel caso le relazioni del privato furono considerate dettagliate e approfondite, in questo caso, invece, il Tar si è mosso nella direzione opposta.
3.3 Con riferimento al fatto che le relazioni tecniche di parte hanno chiaramente dimostrato, non solo l’assenza nel caso di specie di specifiche criticità idrogeologiche connesse all’installazione dell’impianto di IL, ma addirittura gli effetti positivi per la stabilità dell’area derivanti da tale installazione, in ragione delle modalità previste per eseguire i lavori, parte appellante sostiene che:
(i) non sono stati rilevati dissesti geologici nell’area di installazione, anche sulla base della cartografica prodotta dal Comune;
(ii) la modalità di costruzione dell’impianto – basata su micropali ancorati al substrato roccioso – costituisce un fattore di miglioramento della stabilità complessiva dell’area;
(iii) anche la coltre superficiale dell’area risulta stabile e, in ogni caso, l’installazione dei micropali non incide su tale strato superficiale;
(iv) il riferimento da parte del Comune ad alcuni eventi franosi riguardano un’area diversa da quella di installazione dell’impianto e con caratteristiche non comparabili rispetto a quest’ultima;
(v) nelle aree intorno al sito dell’impianto di IL, già sono presenti altre stazioni radio base in aree di Classe IIIA del P.R.G.
3.3.1 Secondo parte appellante gli elementi richiamati confutano ciascuna delle inerenti affermazioni contenute nella sentenza.
3.4 Parte appellante conclude sul punto affermando che:
- le questioni relative all’ipotetico rischio idrogeologico derivante dall’installazione dell’impianto non potevano essere certamente esaminate come ha fatto il Tar, aderendo in maniera sostanzialmente acritica alle tesi del consulente esterno del Comune ed escludendo qualsiasi effettiva valutazione delle opposte considerazioni contenute nelle relazioni tecniche di IL;
- il Tar avrebbe dovuto quanto meno disporre ulteriori approfondimenti sugli argomenti esposti al fine di verificare l’insussistenza di rischi idrogeologici derivanti dall’installazione dell’impianto, attraverso l’esperimento di consulenza tecnica ex art. 67 c.p.a. o di verificazione ex art. 66 c.p.a..
4. Alla luce dell’infondatezza del primo motivo, il secondo motivo di appello perde rilevanza.
Non sussistono i presupposti normativi perché la stazione radio base possa essere localizzata nell’area di Classe IIIA del P.R.G. Per cui il tipo di indagine che avrebbe dovuto essere espletata, ai fini di una verifica dell’esistenza o meno di un rischio idrogeologico effettivo dell’opera stessa, non ha il valore dirimente che allo stesso vuole dare parte appellante.
5. Il terzo motivo di appello è rubricato: « Mancata indicazione di una localizzazione alternativa dell’impianto da parte del Comune: Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 86 e ss. del d.lgs. n. 259/2003, degli artt. 4, 8 e 14 della legge n. 36/2001. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, non discriminazione e concorrenza. Difetto di istruttoria e motivazione. Incompetenza ».
Parte appellante critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondata l’ulteriore censura di IL, relativa alla circostanza per cui il Comune di Massino Visconti ha negato il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione dell’impianto senza prevedere localizzazioni alternative idonee per la realizzazione dello stesso.
5.1 Sotto un primo profilo IL denuncia la palese erroneità del riferimento operato dal Tar all’area di copertura dell’impianto, sostenendo che:
- la sentenza fa riferimento alle immagini a pag. 94 del doc. 14- bis del fascicolo del Comune, in cui IL ha rappresentato la simulazione di copertura offerta dall’impianto, rispetto alla previsione del segnale offerto da tre possibili localizzazioni alternative;
- in detta simulazione l’area di copertura risulta scoperta per un’unica porzione del tutto marginale, risultando per il resto raggiunta da un segnale radiomobile ottimale;
- allo stesso tempo, contrariamente a quanto affermato dal Tar, con la relazione radio depositata unitamente alle proprie osservazioni al Comune del 22 luglio 2022 (doc. 26), IL ha dimostrato come le diverse localizzazioni ipoteticamente alternative rispetto alla prospettata ubicazione dell’impianto non siano in realtà idonee, dal momento che non consentono la copertura di porzioni significative dell’area di interesse di IL (rappresentata dalle aree urbane del Comune), nettamente superiori alla minima porzione di territorio cui fa riferimento il Tar;
- in particolare, tale relazione ha esaminato tre diverse localizzazioni alternative, con un allontanamento dai profili di terreno più elevati, in relazione alle quali è stata accertata una loro non adeguatezza dal momento che, in considerazione principalmente dell’orografia del territorio, non consentono la copertura di porzioni significative dell’area di interesse di IL (rappresentata dalle aree urbane del Comune), come dimostrato dalle simulazioni di copertura dei siti in questione (slide 5-6-7) e dal confronto tra queste ultime e la diversa area di copertura realizzata attraverso l’impianto (slide 8);
- la relazione in questione chiarisce altresì che tale assenza di alternative deriva principalmente dalla particolare disposizione geografica “affusolata” delle aree urbane del Comune di Massino Visconti, in relazione alla quale l’impianto di IL consente - a differenza di altre localizzazioni - una piena visibilità del territorio e copertura dello stesso grazie alla collocazione vantaggiosa.
5.2 Sotto diverso profilo parte appellante sostiene che:
- il Tar ha del tutto tralasciato di considerare anche che, durante l’intero iter autorizzativo (iniziato con l’istanza del 16 aprile 2021), il Comune non ha mai indicato possibili localizzazioni alternative all’impianto di IL;
- anche a seguito della presentazione dell’istanza autorizzativa, IL ha continuato a sollecitare con il Comune l’analisi e identificazione di soluzioni alternative (si veda, ad esempio, la comunicazione inviata da IL il 7 ottobre 2021; doc. 13), ma il Comune non ha proposto alcuna localizzazione alternativa da valutare, confermando quindi l’impossibilità di installare o accedere a siti alternativi da parte di IL;
- le disposizioni poste a tutela di siti sensibili sono legittime se comunque consentono una sempre possibile localizzazione alternativa e non determinano invece l'impossibilità della localizzazione;
- tale “impossibilità” deve intendersi in senso relativo, dovendo cioè anche ricomprendere le situazioni in cui una diversa ubicazione dell’impianto “determini serie disfunzioni nel servizio” oppure non sia possibile “a condizioni tecnicamente ed economicamente sostenibili”;
- la valutazione sulla possibile concessione di una deroga costituisce uno specifico obbligo a carico del Comune.
6. Il motivo è infondato.
La difesa del Comune ha allegato una circostanza non smentita secondo la quale il Comune, tramite il legale incaricato e seppure in un’interlocuzione informale, ha proposto alla IL un’area comunale collocata in zona non pericolosa (tale proposta non è stata accolta perché l’area è stata ritenuta da IL non idonea alle esigenze del servizio).
Parte appellante, rifacendosi al principio secondo il quale i Comuni non possono imporre un divieto generalizzato di localizzazione degli impianti nel loro territorio, sostiene che le disposizioni poste a tutela di siti sensibili sono legittime se comunque consentono una sempre possibile localizzazione alternativa e non determinano invece l'impossibilità della localizzazione (anche se detta impossibilità è di fatto generata da condizioni tecnicamente ed economicamente insostenibili).
Ma come si è detto, sull’area su cui si vorrebbe realizzare l’impianto è vietata l’edificazione per tutelare l’incolumità pubblica: non basta sostenere che in altre zone il segnale sarebbe meno potente per aggirare un divieto imposto a tutela dell’interesse della collettività; occorre dimostrare che il servizio di telecomunicazione non potrebbe essere fornito in alcun modo se non collocando la stazione radio base nella zona in cui vige il divieto di alterazione dello stato dei luoghi. Evenienza che, per le ragioni già richiamate, non ricorre nel caso concreto, poiché parte appellante non ha dimostrato che il servizio può essere fornito solo installando l’antenna nell’area di Classe IIIA del P.R.G.
7. Parte appellante formula, infine, una istanza istruttoria.
In particolare è stata formulata istanza di esperimento di consulenza tecnica ex art. 67 c.p.a. o di verificazione ex art. 66 c.p.a. per il caso in cui il Collegio dovesse ritenere opportuno lo svolgimento di ulteriori approfondimenti al fine di verificare l’insussistenza di rischi idrogeologici derivanti dall’installazione dell’impianto.
Tale richiesta è giustificata dal fatto che, come esposto nel secondo motivo, le valutazioni svolte dal Comune e dal Tar si basano sulla sussistenza di un asserito rischio idrogeologico che, tuttavia, IL ha più volte confutato, anche con l’ausilio delle relazioni tecniche predisposte dal proprio consulente esterno, che hanno messo in luce profili di manifesta scorrettezza e irragionevolezza della posizione assunta dal Comune.
Di conseguenza, tenuto conto anche del fatto che i provvedimenti impugnati in primo grado sono stati emessi da un’Amministrazione priva di specifiche competenze in materia idrogeologica (tant’è che essa si è affidata completamente all’attività di un consulente esterno), si ritiene necessario, qualora il Collegio abbia dubbi sul punto, che nel presente giudizio vengano svolti i dovuti approfondimenti istruttori al fine di accertare l’infondatezza delle conclusioni a cui è giunto il Comune in materia di asseriti rischi idrogeologici derivanti dall’installazione dell’impianto.
8. La richiesta non può essere accolta in ragione dell’infondatezza del primo motivo di appello e della conseguente irrilevanza del secondo.
9. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato.
La liquidazione delle spese tra le parti costituite segue la soccombenza come da dispositivo.
Non si provvede sulle spese di lite in relazione alle parti appellate non costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società IL Italia s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Massino Visconti, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila\00), oltre accessori dovuti per legge.
Nulla spese nei confronti delle altre parti appellate non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA LP, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
NN AS, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN AS | CA LP |
IL SEGRETARIO