CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 451/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RC UI, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3195/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240009937104 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1330/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti Resistente/Appellato: assente ore 9.46
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, relativo al mancato pagamento Tasse automobilistiche per l'anno 2021, per l'importo di euro 272,09.
Eccepiva:
-il difetto di motivazione;
-l'inesistenza della pretesa tributaria;
-l'intervenuta decadenza e prescrizione, attesa la mancata notifica dell'atto presupposto.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che eccepiva l'infondatezza del ricorso proposto e ne chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza, la Corte in composizione monocratica decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è infondato e va pertanto rigettato.
Preliminarmente, va evidenziato che nella Regione Siciliana la L.R. 11/8/2015 n.16 ha istituito sin dal
1/1/2016, la Tassa automobilistica regionale, con contestuale cessazione della Tassa automobilistica erariale e conseguente attribuzione alla Regione Siciliana delle funzioni relative all'accertamento, riscossione, recupero, rimborsi e contenzioso.
Inoltre, l'art.19 della L.R. n.24 del 5/12/2016 ha previsto la possibilità di iscrivere a ruolo ed emettere la cartella senza la notifica di alcun atto di accertamento, possibilità inizialmente limitata al solo triennio
2017/2019 ed estesa poi agli anni successivi, per effetto dell'art.10 della L.R. n. 9/21, che ha eliminato il limite temporale imposto.
Di conseguenza, alcun avviso di accertamento andava notificato al contribuente per l'anno di imposta 2021, essendo stata peraltro notificata la cartella in data 28/6/2024, come ammesso dal ricorrente nel ricorso depositato.
Va rigettata dunque l'eccezione di decadenza e prescrizione sollevata.
Quanto al difetto di motivazione, va osservato che nell'atto impugnato sono indicati la natura del tributo,
l'anno cui si riferisce, la targa dell'auto per la quale era dovuto il pagamento della tassa. Deve, pertanto, ritenersi che il contribuente è stato posto nelle condizioni di esercitare il suo diritto di controdedurre, come avvenuto nella specie.
Genericamente è stata dedotta l'inesistenza della pretesa tributaria, a fronte dei precisi elementi di fatto indicati nella cartella impugnata.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella complessiva somma di euro 280,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del resistente, che si liquidano nella complessiva somma di euro 280,00. Il Giudice Dott.ssa Luisa Turco
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RC UI, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3195/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240009937104 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1330/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti Resistente/Appellato: assente ore 9.46
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, relativo al mancato pagamento Tasse automobilistiche per l'anno 2021, per l'importo di euro 272,09.
Eccepiva:
-il difetto di motivazione;
-l'inesistenza della pretesa tributaria;
-l'intervenuta decadenza e prescrizione, attesa la mancata notifica dell'atto presupposto.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che eccepiva l'infondatezza del ricorso proposto e ne chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza, la Corte in composizione monocratica decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è infondato e va pertanto rigettato.
Preliminarmente, va evidenziato che nella Regione Siciliana la L.R. 11/8/2015 n.16 ha istituito sin dal
1/1/2016, la Tassa automobilistica regionale, con contestuale cessazione della Tassa automobilistica erariale e conseguente attribuzione alla Regione Siciliana delle funzioni relative all'accertamento, riscossione, recupero, rimborsi e contenzioso.
Inoltre, l'art.19 della L.R. n.24 del 5/12/2016 ha previsto la possibilità di iscrivere a ruolo ed emettere la cartella senza la notifica di alcun atto di accertamento, possibilità inizialmente limitata al solo triennio
2017/2019 ed estesa poi agli anni successivi, per effetto dell'art.10 della L.R. n. 9/21, che ha eliminato il limite temporale imposto.
Di conseguenza, alcun avviso di accertamento andava notificato al contribuente per l'anno di imposta 2021, essendo stata peraltro notificata la cartella in data 28/6/2024, come ammesso dal ricorrente nel ricorso depositato.
Va rigettata dunque l'eccezione di decadenza e prescrizione sollevata.
Quanto al difetto di motivazione, va osservato che nell'atto impugnato sono indicati la natura del tributo,
l'anno cui si riferisce, la targa dell'auto per la quale era dovuto il pagamento della tassa. Deve, pertanto, ritenersi che il contribuente è stato posto nelle condizioni di esercitare il suo diritto di controdedurre, come avvenuto nella specie.
Genericamente è stata dedotta l'inesistenza della pretesa tributaria, a fronte dei precisi elementi di fatto indicati nella cartella impugnata.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella complessiva somma di euro 280,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del resistente, che si liquidano nella complessiva somma di euro 280,00. Il Giudice Dott.ssa Luisa Turco