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Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/05/2024, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott.ssa Maria Gabriella PERRONE - Giudice
3) Dott.ssa Francesca CAPUTO - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa civile iscritta al n. 554 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall' avv. Mario Fazzini, come da mandato in atti;
E
avv. (c.f.: ), rappresentato e difeso da CP_1 CP_2 CodiceFiscale_2 sé stesso;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili).
Per l'udienza del 27 marzo 2024 davanti alla relatrice, svoltasi mediante trattazione scritta, entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 19.3.2024, nulla opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 9.2.2024, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio secondo il rito concordatario il 24.9.2010 in Lecce, in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione non erano nati figli;
che il rapporto coniugale, inizialmente ispirato a comprensione ed affetto, era entrato in crisi a causa di inconciliabili differenze caratteriali e che, pertanto, era ormai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto che la aveva già abbandonato la casa Parte_1 coniugale e si era trasferita in altro immobile sito in Lecce. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni, indicate in atti:
1 “a) CASA CONIUGALE: la casa coniugale, sita in Lecce alla Via S. Trinchese n.126, di proprietà esclusiva della famiglia dell'Avv. FI Carrozzo, rimarrà assegnata ed in uso esclusivo allo stesso, con tutti i mobili e le suppellettili ivi esistenti, ad eccezione quelli di proprietà esclusiva della Dott.ssa
che ha già provveduto, d'accordo con il marito, a traslocare presso la propria nuova abitazione;
Parte_1
b) ASSEGNO DI MANTENIMENTO: Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento per sè, in quanto indipendenti economicamente da autonoma attività lavorativa;
l'avv. . CP_2
tuttavia, si obbliga a versare alla moglie, a titolo di contribuzione per il disagio della stessa, di CP_1 dover affrontare un trasloco, l'importo di € 3.600,00 (euro tremilaseicento/00), da corrispondersi in dodici rate mensili di € 300,00 (euro trecento/00), a cominciare dal 01 ottobre 2023 e, così di seguito, nella medesima data di tutti i restanti 11 mesi a seguire;
c) ALTRE CONDIZIONI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI: l'Avv. FI Carrozzo si impegna a pagare in via unilaterale tutte le tasse automobilistiche, anche scadute ed ogni eventuale sanzione amministrativa e/o contravvenzione, relative al veicolo marca modello Megane Scenic, targata CP_3
BP077YZ; l'avv. rinuncia, sin da ora, alla ripetizione delle dette somme, in ragione del fatto che CP_1 il predetto veicolo, benché intestato in passato alla moglie, sia, di fatto, sempre rimasto nella propria esclusiva disponibilità; pertanto, le parti dichiarano che, con l'adempimento degli accordi fin qui riportati, non avranno null' altro a pretendere reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, in dipendenza dell'intercorso rapporto matrimoniale.
d) ALTRE CONDIZIONI:- Le parti si scambiano reciproco assenso per il rilascio di qualsiasi documentazione amministrativa e, in particolare, del passaporto e/o di carta d'identità valida per l'espatrio.”.
Hanno chiesto, inoltre, che, nel rispetto dei termini di legge, fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Rileva il Tribunale che le deduzioni delle parti confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra i coniugi può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, non vi è ragione per discostarsi da quanto concordato tra le parti, trattandosi di diritti disponibili e in mancanza di prole.
La separazione, così come richiesto dalle parti, può, pertanto, essere omologata.
Si provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
2 non definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e ZO FI, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...]
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1
ZO FI, che hanno contratto matrimonio in Lecce il 24.9.2010, trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 334 parte II serie A anno 2010, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
c) provvede come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 24.5.2024.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
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