Ordinanza collegiale 17 giugno 2019
Ordinanza collegiale 7 maggio 2025
Ordinanza collegiale 19 luglio 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00327/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00211/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 211 del 2019, proposto dalla sig.ra FL CE, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Discepolo e Alessandra Gambacorta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'Università e della Ricerca); l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio; l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini n. 55;
nei confronti
della sig.ra HI CE, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
-del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 180 del 14.3.2019, mediante il quale è stata modificata la graduatoria generale di merito del concorso indetto con d.d.g. n. 85 del 01°.02.2018, graduatoria approvata con decreto n. 1210 del 27.12.2018, pubblicato sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio il 28 dicembre 2018;
-delle valutazioni compiute dalla Commissione Giudicatrice, costituita per la classe di concorso “ADMM_sostegno” nella scuola secondaria di primo grado per le Regioni Lazio, Abruzzo, Marche, Sardegna e Umbria, su base regionale ed in relazione ai posti per la Regione Marche, in merito al punteggio per titoli spettante alla ricorrente e del conseguente errato punteggio finale ad ella attribuito ed in base al quale la medesima è stata collocata alla 53^ posizione;
-di ogni atto e provvedimento connesso, correlato e consequenziale e, in particolare:
--del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 163 del 8.3.2019, mediante il quale sono state apportate rettifiche alla graduatoria iniziale e la ricorrente è stata erroneamente collocata alla 33^ posizione;
--del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 262 del 29.4.2019, mediante il quale la graduatoria è stata ulteriormente rettificata inserendo a pieno titolo nella graduatoria di merito, approvata con il citato d.d.g. n. 1210, tre candidati precedentemente ammessi con riserva;
e per l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi attribuito il punteggio ad essa spettante e ad essere conseguentemente collocata in graduatoria nella posizione corrispondente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4° bis , del cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. AN NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La dott.ssa CE FL ha partecipato, superandolo, al concorso pubblico, bandito su base regionale nelle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche, Sardegna e Umbria, per il reclutamento del personale docente a tempo indeterminato, per la classe di concorso ADMM sostegno nella scuola secondaria di I grado.
Ella ambiva ad ottenere un posto nella Regione Marche.
All’esito della procedura la candidata ha conseguito un punteggio complessivo di 69,60 pt., essendole stati attribuiti 40/40 pt. nella prova orale e 29,60 pt. nella valutazione dei titoli, e per l’effetto si è vista collocare al 17° posto della graduatoria approvata con decreto n. 1210 del 27.12.2018 e pubblicata in data 28.12.2018.
Ritenendo che la Commissione avesse commesso degli errori materiali nella valutazione dei propri titoli la dott.ssa FL ha inoltrato un’istanza di autotutela, segnalando che il punteggio che le sarebbe spettato avrebbe dovuto essere pari a 57,60 pt., con il conseguente collocamento al primo posto della graduatoria in base al punteggio di complessivi 97,60 pt. (40 pt. per la prova orale e 57,60 pt. per la valutazione dei titoli).
L’Amministrazione ha proceduto a rettificare la graduatoria senza condividere (anche) le osservazioni della dott.ssa FL, che si è vista slittare al 33° posto della graduatoria rettificata di cui al decreto n. 163 del 8.3.2019 e poi, successivamente, a seguito di ulteriori correzioni, al 53° posto nella terza graduatoria pubblicata con decreto n. 180 del 14.3.2019.
2. Con il ricorso introduttivo del giudizio, corredato da istanza di accesso documentale e da una domanda cautelare, la dott.ssa FL ha pertanto impugnato gli atti della procedura selettiva, essenzialmente lamentandosi della valutazione riduttiva effettuata dall’Amministrazione e, in pari tempo, offrendo un proprio conteggio dei titoli universitari, post lauream e di servizio maturati nel corso del tempo e fatti valere in fase di presentazione della propria candidatura.
3. Si sono costituti in resistenza al ricorso il Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'Università e della Ricerca) e gli Uffici Scolastici Regionali per il Lazio e per le Marche, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
4. Con ordinanza n. 414/2019, emessa all’esito della camera di consiglio del 12.6.2019, il Tribunale ha accolto l’istanza di esibizione formula dalla ricorrente e, per l’effetto, ha ordinato all’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio di produrre copia di tutti i verbali e degli atti inerenti alla procedura concorsuale in questione, dai quali evincere la valutazione dei titoli della ricorrente effettuata dalla Commissione Giudicatrice e la conseguente attribuzione dei relativi punteggi.
5. Nonostante i solleciti l’Amministrazione non ha adempiuto all’ordine istruttorio, tanto che, con successiva ordinanza n. 333 del 7.5.2025, emessa all’esito dell’udienza pubblica del 6.2.2025, il Tribunale ha disposto l’acquisizione di una dettagliata relazione sui fatti di causa e della documentazione oggetto della richiesta di accesso già accolta con la precedente ordinanza n. 414/2019 e rimasta inesitata. Il tutto nominando un commissario ad acta per fronteggiare l’eventuale ipotesi di perdurante inerzia e parimenti invitando l’Amministrazione a fornire alla ricorrente le generalità dei candidati che la precedono nella graduatoria, al fine di integrare il contraddittorio nei loro confronti.
6. Con successiva ordinanza collegiale n. 600 del 19.7.2025, pronunciata al termine dell’udienza pubblica del 10.7.2025, il Tribunale ha constatato l’avvenuta integrazione del contraddittorio da parte della ricorrente e, parimenti, l’adempimento dell’ordine istruttorio da parte dell’Amministrazione, rilevando che, come emerge dalla relazione dell’Amministrazione, essa aveva effettivamente accertato che per errore era stata omessa la valutazione dei seguenti titoli in favore della ricorrente:
-19 punti per il criterio A.2.2, in aggiunta al punteggio di cui al criterio A.2.1 (specializzazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di specializzazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami);
-1,5 punti per il criterio B.5.13 (abilitazione all’esercizio della libera professione).
Conseguentemente, alla ricorrente è stato assegnato il diverso e più favorevole punteggio per i titoli di 50,1 pt. anziché di 29,6 attribuiti nella precedente valutazione. Per un punteggio complessivo di 90,10 pt. (40 pt. per l’orale e 50,1 pt. per i titoli e i servizi prestati).
Tuttavia, nella dichiarata permanenza dell’interesse della ricorrente all’attribuzione del punteggio relativo agli ulteriori titoli che non sono stati favorevolmente valutati -ossia quello relativo al “diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento”, di cui al titolo contrassegnato sub B.5.5, e quello relativo al “diploma di perfezionamento post diploma o post-lauream” , di cui al titolo B.5.11-, il Tribunale ha disposto l’acquisizione di ulteriore documentazione (vale a dire la copia della domanda di partecipazione nella sua versione integrale, completa di tutta la documentazione alla stessa allegata dall’istante).
7. L’U.S.R. per il Lazio ha provveduto a depositare gli atti e i documenti a sue mani, precisando, con una relazione interna, di non aver potuto valutare il titolo di laurea in architettura della ricorrente in quanto non indicato nella domanda di partecipazione. E in mancanza del propedeutico titolo di laurea, non è stato valutato nemmeno il diploma di perfezionamento in bioarchitettura, questo anche perché non vi era comunque l’indicazione dei crediti formativi ad esso collegati.
In ogni caso, secondo l’Amministrazione l’impugnativa sarebbe nelle more divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse atteso che la ricorrente, nonostante l’iniziale collocazione al 53° posto, sarebbe stata poi individuata come destinataria di contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1°.9.2019, e decorrenza economica dalla data di effettiva assunzione in servizio avvenuta, anch’essa, in pari data. Sarebbe stato sottoscritto il contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un Istituto Scolastico di Ancona, ove la ricorrente aveva già insegnato in precedenza, e l’8 febbraio 2024 sarebbe intervenuto pure l’inquadramento e la ricostruzione e progressione della carriera fino alla data del 1° febbraio 2024. La sede di Ancona sarebbe del resto proprio quella desiderata dalla ricorrente.
8. Nell’approssimarsi dell’udienza pubblica di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la sola ricorrente ha depositato una memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso, nella permanenza dell’interesse ad una decisione di merito atteso che a suo dire l’assegnazione presso la sede di Ancona sarebbe avvenuta in forza dei benefici di cui alla L. n. 140/1990, senza i quali la destinazione lavorativa sarebbe stata diversa.
9. Alla detta udienza la causa è stata trattenuta in decisione senza discussione.
10. Il ricorso è effettivamente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
11. Come documentato dall’Amministrazione resistente, alla ricorrente, nonostante la sua collocazione al 53° posto della (terza) graduatoria di cui al decreto n. 180 del 14.3.2019, è stato proposto di sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed economica dal 1°.9.2019, con assunzione presso la sede dell’Istituto Comprensivo “Cittadella – Margherita Hack” di Ancona, ove è stata poi assegnata a prestare servizio nella scuola secondaria di I grado “Donatello” dall’a.s. 2019/2020. Questo in ragione della preferenza per la provincia di Ancona che era stata espressa in fase di domanda di concorso.
Svolto e superato il periodo di prova, con decreto prot. n. 4255 del 27 agosto 2020, da parte del Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Cittadella – Margherita Hack” di Ancona, la prof.ssa FL è stata confermata, dal 1°.9.2020, nei ruoli dei docenti di scuola secondaria di I grado per l’insegnamento su posto di sostegno per il quale aveva concorso.
Successivamente, con decreto del Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Cittadella – Margherita Hack” di Ancona prot. n. 540 dell’8 febbraio 2024, la ricorrente ha anche ottenuto l’inquadramento e la ricostruzione e progressione della carriera fino alla data del 1° febbraio 2024.
In forza di tanto l’Amministrazione ha dedotto che la ricorrente non avrebbe oggi diritto ad una diversa e più favorevole decorrenza giuridica ed economica della sua assunzione con contratto a tempo indeterminato, né ad un diverso e più vantaggioso trattamento giuridico ed economico, ovvero ad una diversa e più gradita sede di titolarità e di servizio rispetto a quella che ha scelto nell’Istituto Comprensivo “Cittadella-Margherita Hack” di Ancona, nella quale, peraltro, anche prima della sua nomina in ruolo aveva già insegnato come docente precaria anche nell’a.s. 2018/2019.
La ricorrente non condivide questi assunti asserendo unicamente di essere applicata e tutt’ora in servizio presso l’Istituto Comprensivo Cittadella Margherita Hack, nel plesso Donatello, in forza dei benefici della L. 140/1990, dovendo assistere il padre invalido al 100%. Ella aggiunge che senza tale beneficio la sua destinazione sarebbe diversa, e ciò denoterebbe la permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso.
Questa prospettiva non è però condivisibile essenzialmente perché generica ed indimostrata.
La ricorrente non ha provato i suoi assunti, vale a dire che l’assunzione sarebbe avvenuta in base ai benefici della L. n. 104/1990, e viceversa il contratto di lavoro depositato dall’Amministrazione attesta che la prof. FL è stata assunta a tempo indeterminato presso la detta sede di Ancona dietro proposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per il comparto scuola e dell'art. 17 del DL 59/2017, e che ciò è avvenuto all’esito e in ragione della (comunque) utile collocazione nella graduatoria di merito concorsuale oggetto dell’impugnativa.
Non sussiste dunque l’interesse all’annullamento degli atti in epigrafe, essendo peraltro esaurite le operazioni di reclutamento effettuate per l’a.s. 2019/2020 in forza del bando di concorso qui in discussione.
Né è stato declinato l’interesse all’accertamento della illegittimità degli atti al diverso fine risarcitorio di cui all’art. 34, comma 3°, del cod. proc. amm.
Il ricorso è perciò divenuto improcedibile.
12. Quanto alle spese di lite il Collegio ritiene di porle a carico dell’Amministrazione resistente nella misura di due terzi, in ossequio al principio della soccombenza virtuale.
Come dedotto e documentato in fase introduttiva la ricorrente, all’esito del concorso, ha inoltrato delle istanze in via di autotutela nel dicembre 2018 e poi anche nel 2019, segnalando l’errore commesso dall’Amministrazione in fase di valutazione dei titoli e dei servizi esplicitati in fase concorsuale e chiedendo che all’esito della rinnovata valutazione di essi la graduatoria venisse modificata. Giova infatti rilevare che nella valutazione dei titoli e dei servizi prestati dalla ricorrente questa aveva ottenuto il punteggio di 29,6 pt. al posto di 57,6 pt.
A fronte della mancata collaborazione dell’Amministrazione la ricorrente è stata dunque costretta ad impugnare gli atti del concorso promuovendo il giudizio qui in discussione, nel corso del quale l’Amministrazione ha verificato che “ per mero errore materiale veniva omessa la valutazione di:
- per il punto A.2.2 in aggiunta al punteggio di cui al punto A.2.1 (specializzazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di specializzazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami per punti 19 punti;
- per il punto al B.5.11 - Abilitazione all’esercizio della libera professione per punti 1,5” .
Per l’effetto, alla prof. FL è stato riconosciuto un punteggio per titoli e servizi pari a 50,1 pt. a fronte dei 29,6 pt. conseguiti in precedenza, non essendo comunque riconoscibili gli ulteriori 7,5 pt. auspicati per la valutazione dei seguenti titoli:
-diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento, di cui al punto B.5.5, per teorici 6 pt.;
-diploma di perfezionamento post diploma o post lauream di cui al punto B.5.11, per teorici 1,5 pt. aggiuntivi.
L’errore di valutazione dell’Amministrazione è quindi emerso nel corso del giudizio (vedasi la relazione interna del 22.5.2025 e gli atti alla stessa allegati), anche se non nella sua integrale prospettazione atteso che, a seguito del deposito della domanda di concorso nella sua versione integrale, risulta che il titolo “Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento”, di cui al punto B.5.5 della tabella dei titoli allegata al bando, non è presente in alcuna delle sezioni in cui si articola la domanda di partecipazione al concorso. E in sua assenza nemmeno il titolo di cui al punto B.5.11 avrebbe potuto essere valutato, per la natura propedeutica del primo e per il fatto che questo secondo nemmeno recava il numero di crediti universitari formativi previsti ai fini della validità del titolo stesso.
Correttamente l’Amministrazione non ha valutato i due titoli appena menzionati.
Mentre invece è stato erroneo l’omesso riconoscimento (intervenuto in corso di causa) del punteggio con riferimento ai seguenti titoli:
-punto A.2.2, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.2.1 (specializzazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di specializzazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami): 19 punti;
-punto B.5.13 (abilitazione all’esercizio della libera professione per punti): 1,5 punti.
Ai fini della soccombenza virtuale le spese di lite, compensate nella misura di un terzo, per i rimanenti due terzi seguono la detta soccombenza parziale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, venendo liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate nella misura di un terzo.
Per il resto condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della ricorrente, delle residue spese di lite che liquida in € 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
AN NO, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN NO | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO