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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 03/12/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1004/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RI DI LA
Il Tribunale di Larino, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giuliana
Bartolomei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1004 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Michele Parte_1 C.F._1
Liguori, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Larino, alla via A. Marra n. 10;
ATTORE OPPONENTE contro
(CF , rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Venditti, ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Campomarino (CB) alla c.da Cocciolete n. 16A;
CONVENUTO OPPOSTO E contro
(P. Iva/cod.fis. ),in liquidazione, con Controparte_2 P.IVA_1 sede in AN Giuliano di Puglia al corso Umberto I n. 17, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t. nonché liquidatore, , rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Coscia, Controparte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Termoli (CB) alla Via Madonna Delle Grazie n.
57;
TE TA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
PER : Parte_1
“Voglia l'on.le Tribunale adito, disattesa ogni avversa richiesta, in via preliminare:
pagina 1 di 13 autorizzare l'opponente a mente dell'art. 269 cpc a chiamare in causa e, quindi, ad integrare il contradditorio, la società in persona del suo liquidatore, sig. Controparte_2 CP_1
, con sede in AN Giuliano di Puglia al corso Umberto I n. 17, p.iva/cod.fis. :
[...] P.IVA_1
-dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'ing. ; Parte_1
- dichiarare la nullità della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarare l'inesistenza del decreto monitorio notificato.
In via principale:
nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 313 reso dal Tribunale di Larino in data 30 settembre 2023, per i motivi indicare in premessa;
domanda riconvenzionale:
in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare la società Controparte_2 in persona del suo liquidatore, , al pagamento della somma di €
[...] Controparte_1
93.182,90, comprensiva di iva e cassa ingegneri, in favore del'ing. , in Parte_1 alternativa in quella diversa somma determinata dall'ordine degli ingegneri di Campobasso, ovvero maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in subordine, in caso di rigetto dell'opposizione, ed in accoglimento della domanda riconvenzionale, determinare, pro concurrenti quantitate, la somma spettante all'ing. Parte_1
;
[...]
in ogni caso con condanna alla refusione del compenso, oltre rimborso forfetario 15%, iva e cassa avvocati come per legge”.
PER : Email_1
“perchè l'Ill.mo Signor Giudice adito voglia:
1) disattendere tutte le avverse eccezioni preliminari di rito e di merito, richieste di chiamate di terzi e di invocate compensazioni, per le motivazioni ampiamente riportate in atti;
2) rigettare l'opposizione proposta dall'opponente, infondata in fatto ed in diritto e confermare integralmente l'opposto decreto ingiuntivo n. 313 del 30.09.2023 (n.771/23 R.g.), notificato il
04.10.2023 emesso dal Tribunale di Larino, con vittoria di spese e competenze di questo giudizio;
3) nella denegata ipotesi di revoca del prefato decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare che il sig.
è creditore dalla dell'importo di € 46.134,00 in Controparte_1 Controparte_2 ragione di finanziamenti di socio;
4) accertare e dichiarare che l'opponente è debitore della della Controparte_2 somma € 46.134,00 per la fornitura di un quadro di controllo ed un tronco per una turbina mini eolica,
pagina 2 di 13 come si evince dalle fatture n. 1/FE del 16.11.2019 di € 39.600,00 e n. 2/FE del 16.01.2019 di €
6.534,00;
5) accertare e dichiarare la legittimità e validità della cessione del credito di € 46.134,00 operata dalla
a favore del sig. ; Controparte_2 Controparte_1
6) conseguentemente, condannare l'opponente, ing. , alpagamento in favore Parte_1 dell'opposto, della somma di € 46.134,00 in ragione della cessione del credito per cui è giudizio;
6) condannare l'opponente, ing. , al pagamento in favore dell'opposto, delle spese e Parte_1 competenze del presente provocato giudizio.”
PER SOCIETÀ Controparte_2
“1)rigettare la opposizione proposta dall'opponente in quanto infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, dichiarare valida ed efficace la cessione del credito operata dalla
[...]
a favore dell'opposto; Controparte_2
2) rigettare ogni altra domanda, richiesta ed eccezione proposta dall'opponente ivi inclusa la domanda riconvenzionale avanzata nei confronti della in quanto anch'essa Controparte_2 infondata e non provata;
3) accogliere tutte le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta dell'opposto ed in atti riportate;
4) condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, si opponeva al d.i. n.313 Parte_1 emesso a suo carico dal Tribunale di Larino in data 30.09.2023 (R.G. n. 771/23), notificato in data
4.10.2023, in favore di (quale cessionario, con atto del 16.11.2019, della Controparte_1 [...]
, originaria creditrice) per la somma di € 46.134,00, Controparte_3 oltre interessi legali, quale corrispettivo dovuto originariamente alla creditrice
[...] in forza delle fatture nn. 1 e 2 del 16.11.2019, per la fornitura, da quest'ultima Controparte_2 effettuata, di un quadro di controllo per una turbina mini eolica.
In via preliminare, l'opponente eccepiva la nullità della notifica del d.i. opposto e la conseguente inesistenza del decreto ingiuntivo atteso che: a) l'opponente aveva ricevuto, nella sua casella di posta elettronica certificata, il ricorso e la procura alle liti, firmati digitalmente, ed il file
1962568s.pdf privo di sottoscrizione, nonché la relata di notifica senza alcuna firma, né digitale e neppure analogica;
b) il decreto ingiuntivo, contrariamente a quanto attestato, non era stato estratto dal fascicolo telematico, in quanto nello stesso mancavano i riferimenti (numero del decreto, data pubblicazione), di solito riportati in alto a destra;
c) il d.i. notificato era privo dell'impronta della firma del Giudice, di talché lo stesso era inesistente.
Sempre in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'opposto CP_1
, evidenziando che la cessione del credito, originariamente vantato dalla società
[...] [...]
era stata decisa autonomamente dal liquidatore, sig. , che aveva Controparte_2 Controparte_1
pagina 3 di 13 ceduto a se stesso il credito, senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci, di talché tale cessione era affetta da nullità.
Nel merito, deduceva: 1) di non avere in proprietà e neppure di gestire impianti eolici, precisando che la torre eolica che l'opposto avrebbe venduto, era stata acquistata dalla società
[...]
(di cui l'opponente non era più legale rappresentante, Controparte_4 Parte_1 come evincibile dalla visura storica della CCIAA, dal 19 settembre 2017 di cui al doc. 1), con conseguente difetto di legittimazione passiva di , il quale aveva solo curato, Parte_1 per conto della società il progetto presentato al comune di Tavenna con la Controparte_4 richiesta di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 6 DM 03 marzo 2011 n. 28, per l'installazione di una turbina mini-eolica, presentata in data 8.9.2016; 2) che, del pari, il sig. Pt_1 aveva curato il progetto, per conto della in relazione alla Controparte_2 richiesta, dalla medesima presentata al Comune di Tavenna in data 30.5.2016, di Procedura Abilitativa
Semplifica (PAS), ai sensi dell'art. 6 DM 03 marzo 2011 n. 28, per l'installazione di una turbina mini- eolica in località Monte La Teglia (prot. comunale n. 2563), a distanza di poco più di 100 mt da quella poi richiesta dalla società di cui al precedente punto;
3) che, durante la Controparte_4 realizzazione dei due interventi sul territorio di Tavenna, era stato stipulato un accordo verbale tra il sig. , amministratore della società e l'ing. Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
, a quel tempo amministratore della società in base al quale, a
[...] Controparte_5 fronte delle prestazioni professionali rese dall'ing. alla società AN Giuliano E.R- SR per Parte_1 il progetto nel comune di Tavenna, questa avrebbe provveduto al pagamento sia del tronco di torre che del quadro elettrico acquistati dalla tuttavia, in data 09.03.2018, lo , quale Controparte_6 CP_1 amministratore della AN Giuliano E.R. s.r.l., aveva chiesto allo la restituzione del tronco di torre Pt_1 eolica e del quadro elettrico, sconfessando l'accordo stipulato verbalmente (che prevedeva che l'ing.
avrebbe provveduto alla progettazione, alla direzione lavori, alla sicurezza in fase di Pt_1 progettazione e di esecuzione, nonché al pagamento di tutte le altre figure professionali coinvolte dell'impianto in Tavenna di proprietà di AN Giuliano E.R. SR, posto distanza di 100 metri da quello di e del quadro elettrico, ritenendo che le prestazioni professionali dell'ing. , unite Controparte_6 Pt_1 ai pagamenti per gli altri professionisti interessati bastassero a coprire abbondantemente il costo del tronco e del quadro elettrico -all.ti 15 e 16-); 4) inoltre, eccepiva l'inadempimento della , CP_2 atteso che il quadro elettrico montato sull'impianto della così come la turbina mini eolica, CP_6 non avevano mai funzionato, come constatato dallo agli inizi di luglio 2017, assistito dal collega Pt_1 ing. . In particolare, rilevava che la turbina mini-eolica in questione non aveva Controparte_7 mai prodotto energia elettrica, come riscontrabile dai registri di produzione della dichiarazione annuale del 2017 e del 2018 della produzione presentata all' (si cfr. all.ti Controparte_8
14a e 14b), tanto che in seguito era stata dismessa;
5) precisava di aver contattato il sig. CP_1
lamentando la mancata funzionalità del quadro elettrico, di aver ricevuto dallo stesso solo
[...] risposte evasive e che, nel primo mattino del 22 luglio 2017, il sig. , recatosi nuovamente Pt_1 presso l'impianto eolico di Tavenna per acquisire documentazione fotografica del quadro elettrico al fine di chiedere un preventivo per renderlo funzionale, aveva avuto modo di verificare che ignoti avevano rubato il quadro elettrico dell'impianto di situato entro la Controparte_5
pagina 4 di 13 torre della turbina elettrica chiusa con porta in ferro e lucchetto;
6) aggiungeva, inoltre, di aver appreso, dopo aver richiesto in data 05.12.2017 al sig. di fornirgli i codici e il numero di Controparte_1 serie del controller della società danese fornitrice dello stesso (al fine di inibire a colui che CP_9 aveva rubato il quadro elettrico dall'impianto di il funzionamento dello Controparte_5 stesso), ricevendo dallo stesso un rifiuto, e dopo aver contattato direttamente la fornitrice CP_9 che la non era cliente della sicchè, ottenuto Controparte_2 CP_9 dall'amministratore/liquidatore della , gli estratti conto, si era avveduto del fatto che CP_2 nessun controller era stato acquistato, né dalla e neppure da altre ditte (all.ti 8 , 9, 10a-b-c-d e CP_9
11a-b-c-d). Sosteneva, pertanto, che il quadro elettrico così acquistato dalla non aveva alcun CP_4 valore, avendo un quadro elettrico un prezzo di mercato (pari ad € 6.152,47) solo se dotato dei codici di attivazione, così come illustrato dall'ing. nella perizia giurata versata in atti (all. 21); 7) in via Per_1 riconvenzionale, sosteneva di avere dei crediti, per l'importo complessivo di € 93.182,90 (come evincibile dalla richiesta all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Campobasso -all.ti 23, 24, 25, 26,
27 e 28-), per prestazioni professionali rese in favore della società Controparte_2
(di cui l'opposto era legale rappresentante) in relazione ai progetti da lui redatti, su Controparte_1 incarico verbale, nella seconda metà dell'anno 2015, presentati per l'installazione di turbine mini- eoliche, presso il comune di Civitacampomarano in data 2.10.2014, in data 29.5.2015, in data
26.6.2015, e in data 30.9.2016, nonché al Comune di Campolieto, progetti successivamente ceduti dalla alla società NE SR (quanto ai progetti presentati presso il comune di CP_2
Civitacampomarano), nella seconda metà dell'anno 2015, e alla società IV SR (quanto ai progetti presentati presso il comune di Campolieto) nel 2016, dietro pagamento delle fatture per un importo, riscosso dalla complessivamente pari ad € 123.133,53 (all. 7); 8) Controparte_2 al riguardo, rilevava di aver richiesto all'opposto , quale amministratore della , con CP_1 CP_2 pec del 1.8.2017, il pagamento per la redazione del progetto in questione per l'installazione di una turbina mini-eolica nel comune di Campolieto la cui autorizzazione era stata ceduta alla IV SR di
IA (CH), nonché di aver richiesto, con raccomandata n. 1532033600992 del 19.01.2018, il pagamento dei numerosi lavori di progettazione, tra cui tutti quelli elencati ai punti n. 1-2-3-4, ma che a tale richiesta lo aveva risposto che i progetti in questione erano sbagliati in quanto, per la CP_1 prosecuzione dell'intervento, era stato necessario procedere alla redazione un una variante;
9) rilevava, tuttavia, l'opponente che tale variante era dipesa dal fatto che la società NE SR aveva inteso adottare una turbina eolica di diverse caratteristiche e producibilità rispetto a quella prevista inizialmente nel progetto.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, autorizzarsi la chiamata in causa del terzo
[...]
nonché dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, e comunque la Controparte_2 nullità del ricorso e del d.i. opposto, e la inesistenza del d.i. stesso, e, nel merito, revocarsi il d.i. opposto e, in via riconvenzionale, condannare la terza chiamata società Controparte_2
in persona del suo liquidatore, , al pagamento del proprio credito per
[...] Controparte_1 prestazioni professionali, nella somma di € 93.182,90.
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.1.2024, CP_1
, il quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e richiesto.
[...]
pagina 5 di 13 Deduceva, in particolare, l'opposto: 1) contestava l'eccezione preliminare di inesistenza del d.i. opposto, rilevando di aver estratto il d.i. notificato dal fascicolo telematico, e dichiarava, all'uopo, di produrre il risultato del procedimento di verifica firma del Giudice emittente, Presidente Michele
Russo, mediante l'apposito software di firma digitale (doc. 1), nonché ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della pec di notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo (doc. 2); 2) quanto all'asserita mancanza della sottoscrizione della relata di notifica, richiamava SS. UU, Sentenza n. 23620 del 28/09/2018; SS. UU, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016; Cass. Ord. 3/02/2021, secondo cui 'la irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”; 3) quanto all'asserita nullità della cessione del credito originariamente facente capo alla in favore dell'opposto, , rilevava che CP_2 CP_1
l'Amministratore unico della aveva piena facoltà di operare tale Controparte_2 cessione per espressa previsione statutaria, come da visura camerale della Controparte_2
e Statuto ufficiale depositato in Camera di Commercio (doc. 4, si v. art. 5, titolo II ,
[...] dello Statuto); 4) nel merito, rilevava che le apparecchiature di che trattasi (un quadro elettrico ed un tronco), originariamente di proprietà della erano state vendute Controparte_2 allo (e non alla ), come evincibile dalle fatture di vendita, regolarmente annotate nel Pt_1 CP_4 registro delle fatture emesse (doc. 5); 5) ad ogni modo, precisava che la società – asserita CP_6 acquirente -, di cui lo era legale rappresentante nel settembre 2016, era riconducibile allo Pt_1 stesso opponente, , in quanto di proprietà della moglie, , e di cui Parte_1 CP_10 il medesimo era stato amministratore unico fino al 17.10.2017 (cfr. all.to 1 produzione controparte), per cui era verosimile la rivendita tra i due stretti soggetti ( aveva evidentemente acquistato in Pt_1 proprio dalla per compensare evidentemente suoi crediti Controparte_2 professionali, per poi rivendere i dispositivi de quo alla società della moglie, e di cui lo stesso era all'epoca legale rappresentante, che li impiegava nell'impianto di Tavenna); 6) sosteneva che nessun accordo verbale era mai intervenuto tra la società l'ing. e Controparte_2 Pt_1 la in ordine all'acquisto e la collocazione del quadro elettrico e del tronco di torre da Controparte_6 installare nell'impianto di Tavenna di proprietà di quest'ultima società. In particolare, contestava la tesi avversaria secondo cui la avrebbe ceduto gratuitamente alla Controparte_2 il quadro elettrico ed il tronco di torre ottenendo in contro partita l'annullamento del Controparte_6 presunto credito che l'opponente aveva per prestazioni professionali, evidenziando la mancata prova di tale asserzione avversaria, atteso che nessuna documentazione contabile era stata prodotta a dimostrazione della suddetta vendita e pagamento;
7) sosteneva, inoltre, l'irrilevanza, nel presente giudizio, delle vicende che avevano interessato l'Ing. e la (non Pt_1 Controparte_2
l'opposto, , personalmente), con conseguente inammissibilità della domanda Controparte_1 riconvenzionale e dell'eccezione di compensazione ex adverso formulate, stante l'estraneità della
[...]
al presente giudiziO di opposizione, nonchè la diversità di soggetti tra cui dovrebbe operare la CP_2 compensazione, e considerato anche che il credito vantato dall'opponente non era certo, liquido ed esigibile;
8) inoltre, dichiarava di produrre le fatture di acquisto emesse a favore della
[...] dalla società e dalla ditta KapAdokia Energy, con relativo estratto Controparte_2 CP_9
pagina 6 di 13 fatture di acquisto (doc. 6), che attestavano la regolarità dell'acquisto dei dispositivi in questione e la successiva vendita degli stessi all'opponente; 9) quanto agli asseriti vizi di mancato funzionamento dei dispositivi acquistati dall'opponente, eccepiva la tardività dell'eccezione essendo l'opponente decaduto dall'azione per vizi in materia di compravendita ex art. 1495 c.c.; 10) peraltro, evidenziava che, se l'opponente fosse privo di legittimazione passiva, come da lui sostenuto, le eccezioni in questione, inerenti ai vizi della merce acquistata, sarebbero inammissibili in quanto sollevate da soggetto a ciò non legittimato;
11) deduceva, infine, che il lamentato mancato funzionamento della pala eolica ove il quadro elettrico venduto dalla era stato installato negli anni Controparte_2
2017/2018, mal si conciliava con la denuncia di furto del medesimo dispositivo presentata dall'opponente ai Carabinieri di Palata in data 22.07.2017 (cfr. doc. 8 di controparte).
Chiedeva, pertanto, rigettarsi l'opposizione, con conferma del d.i. opposto.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 18.1.2024, lo scrivente Giudice autorizzava parte attrice opponente a chiamare in causa il terzo società in persona Controparte_2 del suo liquidatore, sig. , e fissava la nuova udienza di prima comparizione. Controparte_1
Con memoria di costituzione depositata in data 11.4.024, si costituiva in giudizio la terza chiamata, contestando l'opposizione. Controparte_2
In particolare, deduceva: 1) che la cessione del credito azionato monitoriamente dall'opposto nei confronti dello era valida a tutti gli effetti di legge, sia per le formalità osservate sia CP_1 Pt_1 per quel che riguardava l'oggetto del credito vantato dalla CP_2 Controparte_2
2) eccepiva, inoltre, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente nei
[...] confronti della terza chiamata, in quanto del tutto Controparte_2 estranea al giudizio monitorio;
3) ad ogni modo, evidenziava la contraddittorietà della stessa domanda riconvenzionale formulata dall'opponente nei suoi confronti, rispetto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva dal medesimo formulata;
4) ad ogni modo rilevava che, dei cinque progetti di cui l'opponente chiedeva in via riconvenzionale alla terza chiamata il pagamento (elencazione dal n. 1 al n.
5 del paragrafo 4, punti 4.1 e ss, pag. 4 della citazione in opposizione), quattro riguardavano la
[...] CP_
e non la chiamata in causa, e che, comunque, tali progetti erano Controparte_11 stati regolarmente pagati all'opponente all'epoca della trasformazione da snc a s.r.l, avvenuta il
19.11.2015, come evincibile dalla visura storica e dall'atto di trasformazione per notaio
[...]
di AN LV (Ch) (doc.ti 2 e 3); 5)ad ogni modo, eccepiva la prescrizione presuntiva ex Persona_2 art. 2956, comma 1, n. 2, cc., per il decorso del termine triennale dall'esecuzione della prestazione, avvenuta, come documentato dallo stesso opponente, negli anni 2014/2015; 6) quanto poi all'unico progetto che atteneva alla eseguito nel 2016, anche in relazione Controparte_2 ad esso, eccepiva la prescrizione presuntiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 2956, comma 1, n. 2, cc. (in proposto si allega la fattura dell'opponente del 18.04.2016, n. 1 e relativo bonifico di pagamento -doc.
4); 7) inoltre, evidenziava che lo statuto delle società terza chiamata prevedeva la partecipazione diretta dei soci con la propria opera personale, per cui il compenso veniva, evidentemente, pagato con Con la distribuzione dell'utile (si v. pag. 5, art. 8 dell'atto costitutivo della che si deposita doc. 5), e pertanto, considerato che, sia nella snc che nella s.r.l., l'ing. era socio al 50%, la sua opera Pt_1 rientrava tra i compiti dell'oggetto sociale;
8) in ogni caso, contestava il quantum richiesto in via pagina 7 di 13 riconvenzionale, in quanto esorbitante, non congruo e palesemente svincolato da ogni parametro;
9) eccepiva, inoltre, la decadenza e prescrizione della eccezione inerente ai vizi, per decorrenza dei termini di legge;
10) sosteneva, comunque, la mancata prova dei vizi;
11) evidenziava che nessun accordo verbale era intervenuto tra la e l'ing. in ordine a Controparte_2 Pt_1 presunti conferimenti d'incarico ed intese di compensazioni ecc.; piuttosto, l'opponente aveva ritenuto di acquistare personalmente il quadro elettrico e il tronco della mini pala eolica da collocare presso un suo cantiere d'interesse, per cui l'assunto, secondo cui i dispositivi di che trattasi erano stati acquistati dalla non corrispondeva a verità atteso che nei confronti di questa Controparte_5 compagine non era stata emessa alcuna fattura;
12) contestava l'asserzione avversaria secondo cui il materiale in questione non sarebbe stato acquistato presso la dalla terza chiamata , CP_9 CP_2 producendo, all'uopo fattura di acquisto e bonifico di pagamento, (doc. 7).
Chiedeva, pertanto, rigettarsi l'opposizione, con conferma del d.i. opposto, nonché rigettarsi la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente nei confronti della terza chiamata.
La causa era istruita mediante produzioni documentali.
All'udienza del 20.6.2024, svoltasi mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i difensori di parte opposta e della terza chiamata eccepivano la tardività della memoria Controparte_1 CP_2 ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. di parte attrice opponente, in quanto depositata oltre il termine perentorio
(11.6.2024 anziché 10.06.2024), e lo scrivente, rilevato che effettivamente la memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. depositata da parte attrice opponente risultava tardiva, in quanto depositata in data
11.6.2024, e pertanto oltre il termine di 10 giorni prima dell'udienza, che scadeva il 10.6.2024, riteneva di non poter considerare tale memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. prodotta da parte attrice opponente, così come i relativi documenti ivi prodotti;
al contempo, quanto all'eccezione di inesistenza della notifica del d.i. opposto formulata da parte opponente per asserita avvenuta allegazione, alla notifica pec, del file relativo al decreto ingiuntivo opposto non sottoscritto dal Giudice, nonché di una relata di notifica non sottoscritta, lo scrivente dava atto del fatto che l'opposto aveva fornito Controparte_1 prova 'cartacea' della notifica telematica del ricorso e del decreto ingiuntivo, non anche prova telematica della notifica telematica, sicchè non risultava possibile evincere il relativo contenuto, con particolar riferimento agli allegati notificati, assegnava a parte opposta termine per depositare telematicamente prova della notifica con modalità telematiche secondo quanto disposto dall'art. 19 bis del provv. resp. DGSIA 16.4.14 (specifiche tecniche previste dall'art. 34, co.1 del d.m. n. 44/11) del ricorso e del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 21.11.2024, svoltasi mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., lo scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per l'assunzione della causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 189 c.p.c.
All'udienza del 28.11.2025, svoltasi mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., lo scrivente assumeva la causa in decisione.
***
L'opposizione è fondata e merita, pertanto, accoglimento, mentre la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente nei confronti della terza chiamata va dichiarata inammissibile.
pagina 8 di 13 L'opponente, , si è opposto al d.i. n.313 emesso a suo carico dal Parte_1
Tribunale di Larino in data 30.09.2023 (R.G. n. 771/23), notificato in data 4.10.2023, in favore di CP_1
(quale cessionario, con atto del 16.11.2019, della
[...] Controparte_3
, originaria creditrice) per la somma di € 46.134,00, oltre interessi legali, quale
[...] corrispettivo dovuto originariamente alla creditrice in Controparte_2 forza delle fatture nn. 1 e 2 del 16.11.2019, per la fornitura, da quest'ultima effettuata, di un quadro di controllo per una turbina mini eolica.
Giova ribadire - secondo quanto già dallo scrivente chiarito a verbale dell'udienza del 20.6.2024
- l'inammissibilità della produzione effettuata da parte opponente con memoria ex art. 171 ter n. 3
c.p.c. depositata tardivamente in data 11.6.2024, oltre il termine di 10 giorni prima dell'udienza (che scadeva il 10.6.2024), sicchè tale produzione, così come la relativa memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. di parte opponente, non verrà presa in considerazione in questa sede.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione, formulata dall'opponente, di nullità/inesistenza della notifica del d.i. opposto per asserita notifica del decreto ingiuntivo privo di sottoscrizione del Giudice, nonché per asserita notifica della relata di notifica senza alcuna firma, né digitale né analogica: al riguardo, a seguito del proprio invito, rivolto all'opposto, di produrre prova telematica della notifica telematica del d.i. opposto, all'udienza del 20.6.2024, lo ha prodotto ricevute, in formato eml, CP_1 di accettazione e di avvenuta consegna inerenti alla pec di notifica del ricorso, della procura alle liti e del decreto ingiuntivo opposto, e, contrariamente da quanto asserito dall'opponente, il decreto ingiuntivo notificato costituiva una copia del decreto ingiuntivo effettivamente emesso dal Giudice, ed inoltre, nella relata di notifica pure notificata all'opponente in uno al ricorso, e al decreto ingiuntivo, il legale attestava espressamente la conformità delle copie notificate ai corrispondenti documenti contenuti nel fascicolo informatico dal quale erano stati estratti (c.f.r. relata di notifica produzione di parte opposta del 3.7.2024).
Invece, sebbene la relata di notifica fosse effettivamente priva della sottoscrizione, tale vizio costituisce una mera irregolarità che non è idonea ad inficiare la validità della notifica.
Del resto, come chiarito più volte dalla Corte di legittimità in casi analoghi (relata di notifica inviata via pec priva della sottoscrizione digitale), “il difetto della firma (della relata di notifica) non è causa di inesistenza dell'atto”, poiché la firma è surrogabile “attraverso altri elementi capaci di far individuare l'esecutore dell'atto” (Cass. 10272/2015 e Cass. ord. 6518/2017).
Del resto, poiché ”la sottoscrizione del notificante è volta ad individuare senza incertezze
l'identità di quest'ultimo e l'attribuzione a lui delle operazioni di notificazione, onde attestare la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti soggettivi indispensabili”, la mancata sottoscrizione digitale della relata non produce alcuna nullità ove non vi siano dubbi sulla riconducibilità della stessa all'avvocato, come nel caso in cui la notifica sia avvenuta, ad opera del legale, via pec dal proprio indirizzo pec.
Inoltre, come noto, a prescindere da ciò, la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite ha più volte chiarito che “l'irritualità della notificazione di un atto […] a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica […] ha comunque prodotto il risultato della
pagina 9 di 13 conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (c.f.r. Cass. Sezioni
Unite, sentenza 7665/2016).
L'eccezione va pertanto rigettata.
Venendo al merito - e assorbita dai rilievi che seguono l'eccezione, pure formulata dall'opponente, di difetto di legittimazione attiva dell'opposto (per essere stata la Controparte_1 cessione del credito, originariamente vantato dalla società decisa Controparte_2 autonomamente dal liquidatore, sig. , che avrebbe ceduto a se stesso il credito, senza la Controparte_1 preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci) - l'opposizione merita accoglimento.
L'opponente, , ha eccepito, fra l'altro il proprio difetto di legittimazione Parte_1 passiva rispetto al credito ingiunto, evidenziando che la torre eolica, di cui l'opposto ha chiesto il pagamento in sede monitoria, era stata acquistata non da lui personalmente, bensì dalla
[...]
(di cui l'opponente non era più legale Controparte_5 Parte_1 rappresentante, come evincibile dalla visura storica della CCIAA, dal 19 settembre 2017 di cui al doc. 1).
Giova premettere, innanzitutto, che il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam, nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e contraddire, si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, questi ed il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla, con la conseguenza che, qualora da tale controllo risulti che, già secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ovvero il convenuto non possono identificarsi con il soggetto rispettivamente avente il diritto o tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale, il giudice deve dichiarare il difetto di legittimazione attiva o passiva, mentre ogni eccezione del convenuto attinente alla titolarità attiva o passiva del diritto fatto valere non può dar luogo ad una pronuncia sulla legittimazione, bensì ad una decisione sul merito del rapporto controverso.
La legittimazione ad causam si risolve, invero, nella titolarità del potere o del dovere di promuovere o di subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso e costituisce, quindi, un presupposto processuale per conseguire la trattazione del merito della causa, con la conseguenza che il difetto di essa preclude alla parte la possibilità di pretendere che il giudice proceda all'esame del merito della controversia.
Nella fattispecie in esame, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo emesso in favore di sulla scorta di nn. 2 fatture a lui intestate a fronte Controparte_1 dell'asserita vendita di una torre eolica.
Non si pone, dunque, un problema di legittimazione passiva, quanto, piuttosto, un problema di reale titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata.
Premesso ciò, a fronte dell'eccezione sollevata dall'opponente di non aver acquistato personalmente la torre eolica in questione, l'opposta (sulla quale gravava certamente l'onere della prova in ordine all'esistenza di un rapporto contrattuale con l'opponente personalmente, secondo le regole di riparto dell'onere probatorio ex art. 1218 c.c.) non ha fornito alcuna prova del contrario,
pagina 10 di 13 essendosi limitata a produrre, al riguardo, le fatture azionate monitoriamente, recanti, quale destinatario, il sig. . Parte_1
Tuttavia, come noto, quanto all'efficacia probatoria delle fatture nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non vi è dubbio che le stesse (che certamente sono documenti idonei per l'emissione del d.i., come più volte affermato dalla Corte di Cassazione – Cass. n. 9542/2018), assumano un valore meramente indiziario in merito all'esistenza del rapporto e all'esecuzione delle prestazioni indicate in tali documenti laddove il rapporto sia contestato fra le parti.
Del resto, “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito” (c.f.r. Cass. civ. Sez. III Sent., 17/12/2004, n. 23499).
Peraltro, la contestazione dell'opponente circa la non riconducibilità a sé come persona fisica dell'operazione di vendita posta in essere dalla (il cui credito sarebbe stato asseritamente CP_2 ceduto allo personalmente) risulta specifica e circostanziata, tenuto conto del fatto che CP_1
l'opponente ha prodotto, fra l'altro, una lettera raccomandata inviata da , quale legale Controparte_1 rappresentante della , all'opponente in data 9.3.2018, nella quale lo stesso CP_2 CP_1 contestava l'esistenza di “vari ammanchi di soldi della società utilizzati dalla società Controparte_4 il quale lei risultava amministratore” (c.f.r. doc. 15 parte opponente), sicchè era lo stesso
[...]
a riconoscere la riconducibilità del proprio credito alla anziché al sig. CP_1 Controparte_4
personalmente. Pt_1
Inoltre, dalla visura storica della CCIAA, dal 19 settembre 2017 prodotta da parte opponente sub. doc. 1, si evince che l'opponente, , non era più legale rappresentante Parte_1 della società sin dal 3.10.2017 (quando è subentrata nella carica la Controparte_5 sig.ra ) (c.f.r. doc. 1 parte opponente). CP_10
Né, d'altra parte, possono assumere rilevanza, al fine di legittimare l'opposto ad agire esecutivamente nei confronti dell'opponente personalmente, i rapporti di parentela ovvero di affinità ovvero altri rapporti, esistenti tra il sig. e la sig.ra (legale Parte_1 CP_10 rappresentante della Controparte_5
Ferma la fondatezza dell'opposizione per la ragione di cui sopra (e assorbita ogni altra questione), la domanda riconvenzionale, anch'essa formulata dall'opponente, volta ad ottenere la condanna della terza chiamata, società al pagamento di un Controparte_2 prestazioni professionali da lui asseritamente rese in favore della stessa, va dichiarata inammissibile.
Infatti, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., “Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non eccedano la sua competenza per materia o valore;
altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti”.
È evidente, pertanto, che la domanda riconvenzionale, per poter essere validamente proposta nel giudizio relativo alla domanda principale, deve essere connessa a quella principale, sulla base del titolo sotteso alla domanda principale ovvero sotteso alle eccezioni già formulate. pagina 11 di 13 Nel caso di specie, domanda principale azionata in via monitoria dall'opposto Controparte_1 involge il pagamento di fatture relative alla vendita di una torre eolica effettuata dalla società
[...] nei confronti, come detto, della il cui Controparte_2 Controparte_5 credito sarebbe stato ceduto dalla al sig. ; per Controparte_2 Controparte_1 converso, le prestazioni professionali in relazione alle quali l'opponente chiede il pagamento in via riconvenzionale sarebbero state rese nei confronti della e, a Controparte_2 differenza del credito azionato monitoriamente, non sarebbero state cedute al sig. Controparte_1 personalmente.
Vi è inoltre da rilevare che trattasi di un distinto rapporto rispetto a quello azionato monitoriamente.
Pertanto, siffatta domanda riconvenzionale va dichiarata inammissibile perché non dipendente dalla domanda principale o dalle eccezioni che già appartenevano alla causa.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “l'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito;
tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo” (c.f.r. Cass. civ. n. 5484/2024).
Nel caso di specie, lo scrivente reputa che alcun collegamento oggettivo sussista tra la domanda principale e la domanda riconvenzionale, che possa giustificare un simultaneus processus.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione va accolta, e pertanto, va revocato il d.i. opposto, mentre va dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente nei confronti della terza chiamata Controparte_2
Le spese di lite sostenute da parte opponente, calcolate secondo i parametri minimi, tenuto conto della non particolar complessità della controversia, vengono poste a carico di parte opposta,
, secondo il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Controparte_1
Quanto invece alle spese di lite sostenute dalla terza chiamata, Controparte_2
le stesse, calcolate allo stesso modo, vengono poste a carico di parte opponente, in quanto
[...] soccombente sulla domanda riconvenzionale, e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1004/2023 sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 313 emesso dal Tribunale di Larino in data 30.09.2023 (R.G. n. 771/23), notificato in data 4.10.2023, proposta da contro e contro Parte_1 Controparte_1 [...]
, così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
2) revoca il d.i. opposto;
pagina 12 di 13 3) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente nei confronti della terza chiamata, Controparte_2
4) condanna l'opposto, , a rimborsare a parte opponente, , Controparte_1 Parte_1 le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 406,50 per anticipazioni ed € 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e cpa.
5) condanna l'opponente, , a rimborsare alla terza chiamata, Parte_1 [...]
le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 7.052,00 per Controparte_2 compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e cpa.
Si comunichi.
Così deciso il 3.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Giuliana Bartolomei (atto sottoscritto digitalmente)
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RI DI LA
Il Tribunale di Larino, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giuliana
Bartolomei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1004 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Michele Parte_1 C.F._1
Liguori, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Larino, alla via A. Marra n. 10;
ATTORE OPPONENTE contro
(CF , rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Venditti, ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Campomarino (CB) alla c.da Cocciolete n. 16A;
CONVENUTO OPPOSTO E contro
(P. Iva/cod.fis. ),in liquidazione, con Controparte_2 P.IVA_1 sede in AN Giuliano di Puglia al corso Umberto I n. 17, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t. nonché liquidatore, , rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Coscia, Controparte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Termoli (CB) alla Via Madonna Delle Grazie n.
57;
TE TA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
PER : Parte_1
“Voglia l'on.le Tribunale adito, disattesa ogni avversa richiesta, in via preliminare:
pagina 1 di 13 autorizzare l'opponente a mente dell'art. 269 cpc a chiamare in causa e, quindi, ad integrare il contradditorio, la società in persona del suo liquidatore, sig. Controparte_2 CP_1
, con sede in AN Giuliano di Puglia al corso Umberto I n. 17, p.iva/cod.fis. :
[...] P.IVA_1
-dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'ing. ; Parte_1
- dichiarare la nullità della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarare l'inesistenza del decreto monitorio notificato.
In via principale:
nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 313 reso dal Tribunale di Larino in data 30 settembre 2023, per i motivi indicare in premessa;
domanda riconvenzionale:
in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare la società Controparte_2 in persona del suo liquidatore, , al pagamento della somma di €
[...] Controparte_1
93.182,90, comprensiva di iva e cassa ingegneri, in favore del'ing. , in Parte_1 alternativa in quella diversa somma determinata dall'ordine degli ingegneri di Campobasso, ovvero maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in subordine, in caso di rigetto dell'opposizione, ed in accoglimento della domanda riconvenzionale, determinare, pro concurrenti quantitate, la somma spettante all'ing. Parte_1
;
[...]
in ogni caso con condanna alla refusione del compenso, oltre rimborso forfetario 15%, iva e cassa avvocati come per legge”.
PER : Email_1
“perchè l'Ill.mo Signor Giudice adito voglia:
1) disattendere tutte le avverse eccezioni preliminari di rito e di merito, richieste di chiamate di terzi e di invocate compensazioni, per le motivazioni ampiamente riportate in atti;
2) rigettare l'opposizione proposta dall'opponente, infondata in fatto ed in diritto e confermare integralmente l'opposto decreto ingiuntivo n. 313 del 30.09.2023 (n.771/23 R.g.), notificato il
04.10.2023 emesso dal Tribunale di Larino, con vittoria di spese e competenze di questo giudizio;
3) nella denegata ipotesi di revoca del prefato decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare che il sig.
è creditore dalla dell'importo di € 46.134,00 in Controparte_1 Controparte_2 ragione di finanziamenti di socio;
4) accertare e dichiarare che l'opponente è debitore della della Controparte_2 somma € 46.134,00 per la fornitura di un quadro di controllo ed un tronco per una turbina mini eolica,
pagina 2 di 13 come si evince dalle fatture n. 1/FE del 16.11.2019 di € 39.600,00 e n. 2/FE del 16.01.2019 di €
6.534,00;
5) accertare e dichiarare la legittimità e validità della cessione del credito di € 46.134,00 operata dalla
a favore del sig. ; Controparte_2 Controparte_1
6) conseguentemente, condannare l'opponente, ing. , alpagamento in favore Parte_1 dell'opposto, della somma di € 46.134,00 in ragione della cessione del credito per cui è giudizio;
6) condannare l'opponente, ing. , al pagamento in favore dell'opposto, delle spese e Parte_1 competenze del presente provocato giudizio.”
PER SOCIETÀ Controparte_2
“1)rigettare la opposizione proposta dall'opponente in quanto infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, dichiarare valida ed efficace la cessione del credito operata dalla
[...]
a favore dell'opposto; Controparte_2
2) rigettare ogni altra domanda, richiesta ed eccezione proposta dall'opponente ivi inclusa la domanda riconvenzionale avanzata nei confronti della in quanto anch'essa Controparte_2 infondata e non provata;
3) accogliere tutte le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta dell'opposto ed in atti riportate;
4) condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, si opponeva al d.i. n.313 Parte_1 emesso a suo carico dal Tribunale di Larino in data 30.09.2023 (R.G. n. 771/23), notificato in data
4.10.2023, in favore di (quale cessionario, con atto del 16.11.2019, della Controparte_1 [...]
, originaria creditrice) per la somma di € 46.134,00, Controparte_3 oltre interessi legali, quale corrispettivo dovuto originariamente alla creditrice
[...] in forza delle fatture nn. 1 e 2 del 16.11.2019, per la fornitura, da quest'ultima Controparte_2 effettuata, di un quadro di controllo per una turbina mini eolica.
In via preliminare, l'opponente eccepiva la nullità della notifica del d.i. opposto e la conseguente inesistenza del decreto ingiuntivo atteso che: a) l'opponente aveva ricevuto, nella sua casella di posta elettronica certificata, il ricorso e la procura alle liti, firmati digitalmente, ed il file
1962568s.pdf privo di sottoscrizione, nonché la relata di notifica senza alcuna firma, né digitale e neppure analogica;
b) il decreto ingiuntivo, contrariamente a quanto attestato, non era stato estratto dal fascicolo telematico, in quanto nello stesso mancavano i riferimenti (numero del decreto, data pubblicazione), di solito riportati in alto a destra;
c) il d.i. notificato era privo dell'impronta della firma del Giudice, di talché lo stesso era inesistente.
Sempre in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'opposto CP_1
, evidenziando che la cessione del credito, originariamente vantato dalla società
[...] [...]
era stata decisa autonomamente dal liquidatore, sig. , che aveva Controparte_2 Controparte_1
pagina 3 di 13 ceduto a se stesso il credito, senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci, di talché tale cessione era affetta da nullità.
Nel merito, deduceva: 1) di non avere in proprietà e neppure di gestire impianti eolici, precisando che la torre eolica che l'opposto avrebbe venduto, era stata acquistata dalla società
[...]
(di cui l'opponente non era più legale rappresentante, Controparte_4 Parte_1 come evincibile dalla visura storica della CCIAA, dal 19 settembre 2017 di cui al doc. 1), con conseguente difetto di legittimazione passiva di , il quale aveva solo curato, Parte_1 per conto della società il progetto presentato al comune di Tavenna con la Controparte_4 richiesta di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 6 DM 03 marzo 2011 n. 28, per l'installazione di una turbina mini-eolica, presentata in data 8.9.2016; 2) che, del pari, il sig. Pt_1 aveva curato il progetto, per conto della in relazione alla Controparte_2 richiesta, dalla medesima presentata al Comune di Tavenna in data 30.5.2016, di Procedura Abilitativa
Semplifica (PAS), ai sensi dell'art. 6 DM 03 marzo 2011 n. 28, per l'installazione di una turbina mini- eolica in località Monte La Teglia (prot. comunale n. 2563), a distanza di poco più di 100 mt da quella poi richiesta dalla società di cui al precedente punto;
3) che, durante la Controparte_4 realizzazione dei due interventi sul territorio di Tavenna, era stato stipulato un accordo verbale tra il sig. , amministratore della società e l'ing. Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
, a quel tempo amministratore della società in base al quale, a
[...] Controparte_5 fronte delle prestazioni professionali rese dall'ing. alla società AN Giuliano E.R- SR per Parte_1 il progetto nel comune di Tavenna, questa avrebbe provveduto al pagamento sia del tronco di torre che del quadro elettrico acquistati dalla tuttavia, in data 09.03.2018, lo , quale Controparte_6 CP_1 amministratore della AN Giuliano E.R. s.r.l., aveva chiesto allo la restituzione del tronco di torre Pt_1 eolica e del quadro elettrico, sconfessando l'accordo stipulato verbalmente (che prevedeva che l'ing.
avrebbe provveduto alla progettazione, alla direzione lavori, alla sicurezza in fase di Pt_1 progettazione e di esecuzione, nonché al pagamento di tutte le altre figure professionali coinvolte dell'impianto in Tavenna di proprietà di AN Giuliano E.R. SR, posto distanza di 100 metri da quello di e del quadro elettrico, ritenendo che le prestazioni professionali dell'ing. , unite Controparte_6 Pt_1 ai pagamenti per gli altri professionisti interessati bastassero a coprire abbondantemente il costo del tronco e del quadro elettrico -all.ti 15 e 16-); 4) inoltre, eccepiva l'inadempimento della , CP_2 atteso che il quadro elettrico montato sull'impianto della così come la turbina mini eolica, CP_6 non avevano mai funzionato, come constatato dallo agli inizi di luglio 2017, assistito dal collega Pt_1 ing. . In particolare, rilevava che la turbina mini-eolica in questione non aveva Controparte_7 mai prodotto energia elettrica, come riscontrabile dai registri di produzione della dichiarazione annuale del 2017 e del 2018 della produzione presentata all' (si cfr. all.ti Controparte_8
14a e 14b), tanto che in seguito era stata dismessa;
5) precisava di aver contattato il sig. CP_1
lamentando la mancata funzionalità del quadro elettrico, di aver ricevuto dallo stesso solo
[...] risposte evasive e che, nel primo mattino del 22 luglio 2017, il sig. , recatosi nuovamente Pt_1 presso l'impianto eolico di Tavenna per acquisire documentazione fotografica del quadro elettrico al fine di chiedere un preventivo per renderlo funzionale, aveva avuto modo di verificare che ignoti avevano rubato il quadro elettrico dell'impianto di situato entro la Controparte_5
pagina 4 di 13 torre della turbina elettrica chiusa con porta in ferro e lucchetto;
6) aggiungeva, inoltre, di aver appreso, dopo aver richiesto in data 05.12.2017 al sig. di fornirgli i codici e il numero di Controparte_1 serie del controller della società danese fornitrice dello stesso (al fine di inibire a colui che CP_9 aveva rubato il quadro elettrico dall'impianto di il funzionamento dello Controparte_5 stesso), ricevendo dallo stesso un rifiuto, e dopo aver contattato direttamente la fornitrice CP_9 che la non era cliente della sicchè, ottenuto Controparte_2 CP_9 dall'amministratore/liquidatore della , gli estratti conto, si era avveduto del fatto che CP_2 nessun controller era stato acquistato, né dalla e neppure da altre ditte (all.ti 8 , 9, 10a-b-c-d e CP_9
11a-b-c-d). Sosteneva, pertanto, che il quadro elettrico così acquistato dalla non aveva alcun CP_4 valore, avendo un quadro elettrico un prezzo di mercato (pari ad € 6.152,47) solo se dotato dei codici di attivazione, così come illustrato dall'ing. nella perizia giurata versata in atti (all. 21); 7) in via Per_1 riconvenzionale, sosteneva di avere dei crediti, per l'importo complessivo di € 93.182,90 (come evincibile dalla richiesta all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Campobasso -all.ti 23, 24, 25, 26,
27 e 28-), per prestazioni professionali rese in favore della società Controparte_2
(di cui l'opposto era legale rappresentante) in relazione ai progetti da lui redatti, su Controparte_1 incarico verbale, nella seconda metà dell'anno 2015, presentati per l'installazione di turbine mini- eoliche, presso il comune di Civitacampomarano in data 2.10.2014, in data 29.5.2015, in data
26.6.2015, e in data 30.9.2016, nonché al Comune di Campolieto, progetti successivamente ceduti dalla alla società NE SR (quanto ai progetti presentati presso il comune di CP_2
Civitacampomarano), nella seconda metà dell'anno 2015, e alla società IV SR (quanto ai progetti presentati presso il comune di Campolieto) nel 2016, dietro pagamento delle fatture per un importo, riscosso dalla complessivamente pari ad € 123.133,53 (all. 7); 8) Controparte_2 al riguardo, rilevava di aver richiesto all'opposto , quale amministratore della , con CP_1 CP_2 pec del 1.8.2017, il pagamento per la redazione del progetto in questione per l'installazione di una turbina mini-eolica nel comune di Campolieto la cui autorizzazione era stata ceduta alla IV SR di
IA (CH), nonché di aver richiesto, con raccomandata n. 1532033600992 del 19.01.2018, il pagamento dei numerosi lavori di progettazione, tra cui tutti quelli elencati ai punti n. 1-2-3-4, ma che a tale richiesta lo aveva risposto che i progetti in questione erano sbagliati in quanto, per la CP_1 prosecuzione dell'intervento, era stato necessario procedere alla redazione un una variante;
9) rilevava, tuttavia, l'opponente che tale variante era dipesa dal fatto che la società NE SR aveva inteso adottare una turbina eolica di diverse caratteristiche e producibilità rispetto a quella prevista inizialmente nel progetto.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, autorizzarsi la chiamata in causa del terzo
[...]
nonché dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, e comunque la Controparte_2 nullità del ricorso e del d.i. opposto, e la inesistenza del d.i. stesso, e, nel merito, revocarsi il d.i. opposto e, in via riconvenzionale, condannare la terza chiamata società Controparte_2
in persona del suo liquidatore, , al pagamento del proprio credito per
[...] Controparte_1 prestazioni professionali, nella somma di € 93.182,90.
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.1.2024, CP_1
, il quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e richiesto.
[...]
pagina 5 di 13 Deduceva, in particolare, l'opposto: 1) contestava l'eccezione preliminare di inesistenza del d.i. opposto, rilevando di aver estratto il d.i. notificato dal fascicolo telematico, e dichiarava, all'uopo, di produrre il risultato del procedimento di verifica firma del Giudice emittente, Presidente Michele
Russo, mediante l'apposito software di firma digitale (doc. 1), nonché ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della pec di notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo (doc. 2); 2) quanto all'asserita mancanza della sottoscrizione della relata di notifica, richiamava SS. UU, Sentenza n. 23620 del 28/09/2018; SS. UU, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016; Cass. Ord. 3/02/2021, secondo cui 'la irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”; 3) quanto all'asserita nullità della cessione del credito originariamente facente capo alla in favore dell'opposto, , rilevava che CP_2 CP_1
l'Amministratore unico della aveva piena facoltà di operare tale Controparte_2 cessione per espressa previsione statutaria, come da visura camerale della Controparte_2
e Statuto ufficiale depositato in Camera di Commercio (doc. 4, si v. art. 5, titolo II ,
[...] dello Statuto); 4) nel merito, rilevava che le apparecchiature di che trattasi (un quadro elettrico ed un tronco), originariamente di proprietà della erano state vendute Controparte_2 allo (e non alla ), come evincibile dalle fatture di vendita, regolarmente annotate nel Pt_1 CP_4 registro delle fatture emesse (doc. 5); 5) ad ogni modo, precisava che la società – asserita CP_6 acquirente -, di cui lo era legale rappresentante nel settembre 2016, era riconducibile allo Pt_1 stesso opponente, , in quanto di proprietà della moglie, , e di cui Parte_1 CP_10 il medesimo era stato amministratore unico fino al 17.10.2017 (cfr. all.to 1 produzione controparte), per cui era verosimile la rivendita tra i due stretti soggetti ( aveva evidentemente acquistato in Pt_1 proprio dalla per compensare evidentemente suoi crediti Controparte_2 professionali, per poi rivendere i dispositivi de quo alla società della moglie, e di cui lo stesso era all'epoca legale rappresentante, che li impiegava nell'impianto di Tavenna); 6) sosteneva che nessun accordo verbale era mai intervenuto tra la società l'ing. e Controparte_2 Pt_1 la in ordine all'acquisto e la collocazione del quadro elettrico e del tronco di torre da Controparte_6 installare nell'impianto di Tavenna di proprietà di quest'ultima società. In particolare, contestava la tesi avversaria secondo cui la avrebbe ceduto gratuitamente alla Controparte_2 il quadro elettrico ed il tronco di torre ottenendo in contro partita l'annullamento del Controparte_6 presunto credito che l'opponente aveva per prestazioni professionali, evidenziando la mancata prova di tale asserzione avversaria, atteso che nessuna documentazione contabile era stata prodotta a dimostrazione della suddetta vendita e pagamento;
7) sosteneva, inoltre, l'irrilevanza, nel presente giudizio, delle vicende che avevano interessato l'Ing. e la (non Pt_1 Controparte_2
l'opposto, , personalmente), con conseguente inammissibilità della domanda Controparte_1 riconvenzionale e dell'eccezione di compensazione ex adverso formulate, stante l'estraneità della
[...]
al presente giudiziO di opposizione, nonchè la diversità di soggetti tra cui dovrebbe operare la CP_2 compensazione, e considerato anche che il credito vantato dall'opponente non era certo, liquido ed esigibile;
8) inoltre, dichiarava di produrre le fatture di acquisto emesse a favore della
[...] dalla società e dalla ditta KapAdokia Energy, con relativo estratto Controparte_2 CP_9
pagina 6 di 13 fatture di acquisto (doc. 6), che attestavano la regolarità dell'acquisto dei dispositivi in questione e la successiva vendita degli stessi all'opponente; 9) quanto agli asseriti vizi di mancato funzionamento dei dispositivi acquistati dall'opponente, eccepiva la tardività dell'eccezione essendo l'opponente decaduto dall'azione per vizi in materia di compravendita ex art. 1495 c.c.; 10) peraltro, evidenziava che, se l'opponente fosse privo di legittimazione passiva, come da lui sostenuto, le eccezioni in questione, inerenti ai vizi della merce acquistata, sarebbero inammissibili in quanto sollevate da soggetto a ciò non legittimato;
11) deduceva, infine, che il lamentato mancato funzionamento della pala eolica ove il quadro elettrico venduto dalla era stato installato negli anni Controparte_2
2017/2018, mal si conciliava con la denuncia di furto del medesimo dispositivo presentata dall'opponente ai Carabinieri di Palata in data 22.07.2017 (cfr. doc. 8 di controparte).
Chiedeva, pertanto, rigettarsi l'opposizione, con conferma del d.i. opposto.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 18.1.2024, lo scrivente Giudice autorizzava parte attrice opponente a chiamare in causa il terzo società in persona Controparte_2 del suo liquidatore, sig. , e fissava la nuova udienza di prima comparizione. Controparte_1
Con memoria di costituzione depositata in data 11.4.024, si costituiva in giudizio la terza chiamata, contestando l'opposizione. Controparte_2
In particolare, deduceva: 1) che la cessione del credito azionato monitoriamente dall'opposto nei confronti dello era valida a tutti gli effetti di legge, sia per le formalità osservate sia CP_1 Pt_1 per quel che riguardava l'oggetto del credito vantato dalla CP_2 Controparte_2
2) eccepiva, inoltre, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente nei
[...] confronti della terza chiamata, in quanto del tutto Controparte_2 estranea al giudizio monitorio;
3) ad ogni modo, evidenziava la contraddittorietà della stessa domanda riconvenzionale formulata dall'opponente nei suoi confronti, rispetto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva dal medesimo formulata;
4) ad ogni modo rilevava che, dei cinque progetti di cui l'opponente chiedeva in via riconvenzionale alla terza chiamata il pagamento (elencazione dal n. 1 al n.
5 del paragrafo 4, punti 4.1 e ss, pag. 4 della citazione in opposizione), quattro riguardavano la
[...] CP_
e non la chiamata in causa, e che, comunque, tali progetti erano Controparte_11 stati regolarmente pagati all'opponente all'epoca della trasformazione da snc a s.r.l, avvenuta il
19.11.2015, come evincibile dalla visura storica e dall'atto di trasformazione per notaio
[...]
di AN LV (Ch) (doc.ti 2 e 3); 5)ad ogni modo, eccepiva la prescrizione presuntiva ex Persona_2 art. 2956, comma 1, n. 2, cc., per il decorso del termine triennale dall'esecuzione della prestazione, avvenuta, come documentato dallo stesso opponente, negli anni 2014/2015; 6) quanto poi all'unico progetto che atteneva alla eseguito nel 2016, anche in relazione Controparte_2 ad esso, eccepiva la prescrizione presuntiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 2956, comma 1, n. 2, cc. (in proposto si allega la fattura dell'opponente del 18.04.2016, n. 1 e relativo bonifico di pagamento -doc.
4); 7) inoltre, evidenziava che lo statuto delle società terza chiamata prevedeva la partecipazione diretta dei soci con la propria opera personale, per cui il compenso veniva, evidentemente, pagato con Con la distribuzione dell'utile (si v. pag. 5, art. 8 dell'atto costitutivo della che si deposita doc. 5), e pertanto, considerato che, sia nella snc che nella s.r.l., l'ing. era socio al 50%, la sua opera Pt_1 rientrava tra i compiti dell'oggetto sociale;
8) in ogni caso, contestava il quantum richiesto in via pagina 7 di 13 riconvenzionale, in quanto esorbitante, non congruo e palesemente svincolato da ogni parametro;
9) eccepiva, inoltre, la decadenza e prescrizione della eccezione inerente ai vizi, per decorrenza dei termini di legge;
10) sosteneva, comunque, la mancata prova dei vizi;
11) evidenziava che nessun accordo verbale era intervenuto tra la e l'ing. in ordine a Controparte_2 Pt_1 presunti conferimenti d'incarico ed intese di compensazioni ecc.; piuttosto, l'opponente aveva ritenuto di acquistare personalmente il quadro elettrico e il tronco della mini pala eolica da collocare presso un suo cantiere d'interesse, per cui l'assunto, secondo cui i dispositivi di che trattasi erano stati acquistati dalla non corrispondeva a verità atteso che nei confronti di questa Controparte_5 compagine non era stata emessa alcuna fattura;
12) contestava l'asserzione avversaria secondo cui il materiale in questione non sarebbe stato acquistato presso la dalla terza chiamata , CP_9 CP_2 producendo, all'uopo fattura di acquisto e bonifico di pagamento, (doc. 7).
Chiedeva, pertanto, rigettarsi l'opposizione, con conferma del d.i. opposto, nonché rigettarsi la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente nei confronti della terza chiamata.
La causa era istruita mediante produzioni documentali.
All'udienza del 20.6.2024, svoltasi mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i difensori di parte opposta e della terza chiamata eccepivano la tardività della memoria Controparte_1 CP_2 ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. di parte attrice opponente, in quanto depositata oltre il termine perentorio
(11.6.2024 anziché 10.06.2024), e lo scrivente, rilevato che effettivamente la memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. depositata da parte attrice opponente risultava tardiva, in quanto depositata in data
11.6.2024, e pertanto oltre il termine di 10 giorni prima dell'udienza, che scadeva il 10.6.2024, riteneva di non poter considerare tale memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. prodotta da parte attrice opponente, così come i relativi documenti ivi prodotti;
al contempo, quanto all'eccezione di inesistenza della notifica del d.i. opposto formulata da parte opponente per asserita avvenuta allegazione, alla notifica pec, del file relativo al decreto ingiuntivo opposto non sottoscritto dal Giudice, nonché di una relata di notifica non sottoscritta, lo scrivente dava atto del fatto che l'opposto aveva fornito Controparte_1 prova 'cartacea' della notifica telematica del ricorso e del decreto ingiuntivo, non anche prova telematica della notifica telematica, sicchè non risultava possibile evincere il relativo contenuto, con particolar riferimento agli allegati notificati, assegnava a parte opposta termine per depositare telematicamente prova della notifica con modalità telematiche secondo quanto disposto dall'art. 19 bis del provv. resp. DGSIA 16.4.14 (specifiche tecniche previste dall'art. 34, co.1 del d.m. n. 44/11) del ricorso e del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 21.11.2024, svoltasi mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., lo scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per l'assunzione della causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 189 c.p.c.
All'udienza del 28.11.2025, svoltasi mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., lo scrivente assumeva la causa in decisione.
***
L'opposizione è fondata e merita, pertanto, accoglimento, mentre la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente nei confronti della terza chiamata va dichiarata inammissibile.
pagina 8 di 13 L'opponente, , si è opposto al d.i. n.313 emesso a suo carico dal Parte_1
Tribunale di Larino in data 30.09.2023 (R.G. n. 771/23), notificato in data 4.10.2023, in favore di CP_1
(quale cessionario, con atto del 16.11.2019, della
[...] Controparte_3
, originaria creditrice) per la somma di € 46.134,00, oltre interessi legali, quale
[...] corrispettivo dovuto originariamente alla creditrice in Controparte_2 forza delle fatture nn. 1 e 2 del 16.11.2019, per la fornitura, da quest'ultima effettuata, di un quadro di controllo per una turbina mini eolica.
Giova ribadire - secondo quanto già dallo scrivente chiarito a verbale dell'udienza del 20.6.2024
- l'inammissibilità della produzione effettuata da parte opponente con memoria ex art. 171 ter n. 3
c.p.c. depositata tardivamente in data 11.6.2024, oltre il termine di 10 giorni prima dell'udienza (che scadeva il 10.6.2024), sicchè tale produzione, così come la relativa memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. di parte opponente, non verrà presa in considerazione in questa sede.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione, formulata dall'opponente, di nullità/inesistenza della notifica del d.i. opposto per asserita notifica del decreto ingiuntivo privo di sottoscrizione del Giudice, nonché per asserita notifica della relata di notifica senza alcuna firma, né digitale né analogica: al riguardo, a seguito del proprio invito, rivolto all'opposto, di produrre prova telematica della notifica telematica del d.i. opposto, all'udienza del 20.6.2024, lo ha prodotto ricevute, in formato eml, CP_1 di accettazione e di avvenuta consegna inerenti alla pec di notifica del ricorso, della procura alle liti e del decreto ingiuntivo opposto, e, contrariamente da quanto asserito dall'opponente, il decreto ingiuntivo notificato costituiva una copia del decreto ingiuntivo effettivamente emesso dal Giudice, ed inoltre, nella relata di notifica pure notificata all'opponente in uno al ricorso, e al decreto ingiuntivo, il legale attestava espressamente la conformità delle copie notificate ai corrispondenti documenti contenuti nel fascicolo informatico dal quale erano stati estratti (c.f.r. relata di notifica produzione di parte opposta del 3.7.2024).
Invece, sebbene la relata di notifica fosse effettivamente priva della sottoscrizione, tale vizio costituisce una mera irregolarità che non è idonea ad inficiare la validità della notifica.
Del resto, come chiarito più volte dalla Corte di legittimità in casi analoghi (relata di notifica inviata via pec priva della sottoscrizione digitale), “il difetto della firma (della relata di notifica) non è causa di inesistenza dell'atto”, poiché la firma è surrogabile “attraverso altri elementi capaci di far individuare l'esecutore dell'atto” (Cass. 10272/2015 e Cass. ord. 6518/2017).
Del resto, poiché ”la sottoscrizione del notificante è volta ad individuare senza incertezze
l'identità di quest'ultimo e l'attribuzione a lui delle operazioni di notificazione, onde attestare la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti soggettivi indispensabili”, la mancata sottoscrizione digitale della relata non produce alcuna nullità ove non vi siano dubbi sulla riconducibilità della stessa all'avvocato, come nel caso in cui la notifica sia avvenuta, ad opera del legale, via pec dal proprio indirizzo pec.
Inoltre, come noto, a prescindere da ciò, la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite ha più volte chiarito che “l'irritualità della notificazione di un atto […] a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica […] ha comunque prodotto il risultato della
pagina 9 di 13 conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (c.f.r. Cass. Sezioni
Unite, sentenza 7665/2016).
L'eccezione va pertanto rigettata.
Venendo al merito - e assorbita dai rilievi che seguono l'eccezione, pure formulata dall'opponente, di difetto di legittimazione attiva dell'opposto (per essere stata la Controparte_1 cessione del credito, originariamente vantato dalla società decisa Controparte_2 autonomamente dal liquidatore, sig. , che avrebbe ceduto a se stesso il credito, senza la Controparte_1 preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci) - l'opposizione merita accoglimento.
L'opponente, , ha eccepito, fra l'altro il proprio difetto di legittimazione Parte_1 passiva rispetto al credito ingiunto, evidenziando che la torre eolica, di cui l'opposto ha chiesto il pagamento in sede monitoria, era stata acquistata non da lui personalmente, bensì dalla
[...]
(di cui l'opponente non era più legale Controparte_5 Parte_1 rappresentante, come evincibile dalla visura storica della CCIAA, dal 19 settembre 2017 di cui al doc. 1).
Giova premettere, innanzitutto, che il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam, nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e contraddire, si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, questi ed il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla, con la conseguenza che, qualora da tale controllo risulti che, già secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ovvero il convenuto non possono identificarsi con il soggetto rispettivamente avente il diritto o tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale, il giudice deve dichiarare il difetto di legittimazione attiva o passiva, mentre ogni eccezione del convenuto attinente alla titolarità attiva o passiva del diritto fatto valere non può dar luogo ad una pronuncia sulla legittimazione, bensì ad una decisione sul merito del rapporto controverso.
La legittimazione ad causam si risolve, invero, nella titolarità del potere o del dovere di promuovere o di subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso e costituisce, quindi, un presupposto processuale per conseguire la trattazione del merito della causa, con la conseguenza che il difetto di essa preclude alla parte la possibilità di pretendere che il giudice proceda all'esame del merito della controversia.
Nella fattispecie in esame, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo emesso in favore di sulla scorta di nn. 2 fatture a lui intestate a fronte Controparte_1 dell'asserita vendita di una torre eolica.
Non si pone, dunque, un problema di legittimazione passiva, quanto, piuttosto, un problema di reale titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata.
Premesso ciò, a fronte dell'eccezione sollevata dall'opponente di non aver acquistato personalmente la torre eolica in questione, l'opposta (sulla quale gravava certamente l'onere della prova in ordine all'esistenza di un rapporto contrattuale con l'opponente personalmente, secondo le regole di riparto dell'onere probatorio ex art. 1218 c.c.) non ha fornito alcuna prova del contrario,
pagina 10 di 13 essendosi limitata a produrre, al riguardo, le fatture azionate monitoriamente, recanti, quale destinatario, il sig. . Parte_1
Tuttavia, come noto, quanto all'efficacia probatoria delle fatture nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non vi è dubbio che le stesse (che certamente sono documenti idonei per l'emissione del d.i., come più volte affermato dalla Corte di Cassazione – Cass. n. 9542/2018), assumano un valore meramente indiziario in merito all'esistenza del rapporto e all'esecuzione delle prestazioni indicate in tali documenti laddove il rapporto sia contestato fra le parti.
Del resto, “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito” (c.f.r. Cass. civ. Sez. III Sent., 17/12/2004, n. 23499).
Peraltro, la contestazione dell'opponente circa la non riconducibilità a sé come persona fisica dell'operazione di vendita posta in essere dalla (il cui credito sarebbe stato asseritamente CP_2 ceduto allo personalmente) risulta specifica e circostanziata, tenuto conto del fatto che CP_1
l'opponente ha prodotto, fra l'altro, una lettera raccomandata inviata da , quale legale Controparte_1 rappresentante della , all'opponente in data 9.3.2018, nella quale lo stesso CP_2 CP_1 contestava l'esistenza di “vari ammanchi di soldi della società utilizzati dalla società Controparte_4 il quale lei risultava amministratore” (c.f.r. doc. 15 parte opponente), sicchè era lo stesso
[...]
a riconoscere la riconducibilità del proprio credito alla anziché al sig. CP_1 Controparte_4
personalmente. Pt_1
Inoltre, dalla visura storica della CCIAA, dal 19 settembre 2017 prodotta da parte opponente sub. doc. 1, si evince che l'opponente, , non era più legale rappresentante Parte_1 della società sin dal 3.10.2017 (quando è subentrata nella carica la Controparte_5 sig.ra ) (c.f.r. doc. 1 parte opponente). CP_10
Né, d'altra parte, possono assumere rilevanza, al fine di legittimare l'opposto ad agire esecutivamente nei confronti dell'opponente personalmente, i rapporti di parentela ovvero di affinità ovvero altri rapporti, esistenti tra il sig. e la sig.ra (legale Parte_1 CP_10 rappresentante della Controparte_5
Ferma la fondatezza dell'opposizione per la ragione di cui sopra (e assorbita ogni altra questione), la domanda riconvenzionale, anch'essa formulata dall'opponente, volta ad ottenere la condanna della terza chiamata, società al pagamento di un Controparte_2 prestazioni professionali da lui asseritamente rese in favore della stessa, va dichiarata inammissibile.
Infatti, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., “Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non eccedano la sua competenza per materia o valore;
altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti”.
È evidente, pertanto, che la domanda riconvenzionale, per poter essere validamente proposta nel giudizio relativo alla domanda principale, deve essere connessa a quella principale, sulla base del titolo sotteso alla domanda principale ovvero sotteso alle eccezioni già formulate. pagina 11 di 13 Nel caso di specie, domanda principale azionata in via monitoria dall'opposto Controparte_1 involge il pagamento di fatture relative alla vendita di una torre eolica effettuata dalla società
[...] nei confronti, come detto, della il cui Controparte_2 Controparte_5 credito sarebbe stato ceduto dalla al sig. ; per Controparte_2 Controparte_1 converso, le prestazioni professionali in relazione alle quali l'opponente chiede il pagamento in via riconvenzionale sarebbero state rese nei confronti della e, a Controparte_2 differenza del credito azionato monitoriamente, non sarebbero state cedute al sig. Controparte_1 personalmente.
Vi è inoltre da rilevare che trattasi di un distinto rapporto rispetto a quello azionato monitoriamente.
Pertanto, siffatta domanda riconvenzionale va dichiarata inammissibile perché non dipendente dalla domanda principale o dalle eccezioni che già appartenevano alla causa.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “l'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito;
tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo” (c.f.r. Cass. civ. n. 5484/2024).
Nel caso di specie, lo scrivente reputa che alcun collegamento oggettivo sussista tra la domanda principale e la domanda riconvenzionale, che possa giustificare un simultaneus processus.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione va accolta, e pertanto, va revocato il d.i. opposto, mentre va dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente nei confronti della terza chiamata Controparte_2
Le spese di lite sostenute da parte opponente, calcolate secondo i parametri minimi, tenuto conto della non particolar complessità della controversia, vengono poste a carico di parte opposta,
, secondo il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Controparte_1
Quanto invece alle spese di lite sostenute dalla terza chiamata, Controparte_2
le stesse, calcolate allo stesso modo, vengono poste a carico di parte opponente, in quanto
[...] soccombente sulla domanda riconvenzionale, e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1004/2023 sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 313 emesso dal Tribunale di Larino in data 30.09.2023 (R.G. n. 771/23), notificato in data 4.10.2023, proposta da contro e contro Parte_1 Controparte_1 [...]
, così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
2) revoca il d.i. opposto;
pagina 12 di 13 3) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente nei confronti della terza chiamata, Controparte_2
4) condanna l'opposto, , a rimborsare a parte opponente, , Controparte_1 Parte_1 le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 406,50 per anticipazioni ed € 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e cpa.
5) condanna l'opponente, , a rimborsare alla terza chiamata, Parte_1 [...]
le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 7.052,00 per Controparte_2 compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e cpa.
Si comunichi.
Così deciso il 3.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Giuliana Bartolomei (atto sottoscritto digitalmente)
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