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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 06/05/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 249/2021 promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Latina alla Via Fabio Filzi n. 19, con l'avv. MARIANI ALESSANDRO
), dal quale rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di C.F._1 citazione
ATTORE contro
), in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_2 avv. Daniele Peccianti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Paola Girotti in
Tarquinia, via della Repubblica n. 24, con l'avv. PANZIERI PAOLO ), C.F._2 dal quale rappresentato e difeso giusta procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ha convenuto in giudizio la al fine Parte_1 Controparte_2 di sentirla condannare alla restituzione in suo favore delle somme indebitamente versate nel corso dei rapporti di conto corrente e di mutuo intrattenuti con la convenuta, previo CP_1 accertamento della nullità dei relativi contratti sotto diversi profili, oltre al risarcimento dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale.
1 di 10 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
In particolare, relativamente al contratto di conto corrente n. 4532.57 con apertura di credito, la società attrice ha rilevato i seguenti profili di illegittimità:
- assenza di pattuizioni disciplinanti i tassi di interesse (debitori e creditori) sul contratto istitutivo del rapporto del 27/12/2010;
- assenza del tasso di interesse debitore sul contratto di aperura di credito del 23/05/2013 nonché errata indicazione del TAEG per mancata inclusione di tutti gli oneri connessi al credito sul contratto di apertura di credito del 12/08/2013;
- l'omessa indicazione del tasso effettivo su base annua (TAE) e del TAEG sul contratto di apertura di credito per € 50.000 del 17/05/2017;
- anomalie in violazione della normativa sulla trasparenza bancaria per i contratti di apertura di credito per € 150.000,00 (e per € 120.000,00, rispettivamente del 17/05/2017 e del
02/03/2018;
- assenza sul contratto istitutivo del rapporto di conto corrente n. 4532.57 del
27/12/2010 della clausola disciplinante il regime di capitalizzazione degli interessi applicato al rapporto;
- assenza di pattuizioni disciplinati le valute e le altre spese collegate all'utilizzo e alla gestione del rapporto.
In relazione al contratto di conto corrente, parte attrice assume quindi di aver diritto alla restituzione della somma di € 52.235,26 quale differenza (in positivo) tra il saldo bancario alla data del 30.6.2019 e quello ricalcolato previa sostituzione delle clausole nulle con le disposizioni di legge in materia.
Quanto al mutuo edilizio ipotecario del 23.01.2014 (rep. n. 168198, racc. n. 15158) parte attrice ha dedotto l'usura genetica o pattizia del saggio di interesse contrattualizzato in violazione della L. 108/96, in quanto il tasso pattuito nella misura del 9,20% nominale annuo è decisamente superiore alla soglia usura per la categoria “mutui con garanzia ipotecaria” nel periodo gennaio / marzo 2014, pari al 8,8765%; inoltre, ha sostenuto che i tre atti di erogazione e quietanza parziale, successivi al contratto di mutuo edilizio (€ 364.000,00 del 06/02/2014, € 273.000,00 del
09/06/2014, € 260.000,00 del 22/12/2014), sono viziati da omessa indicazione del TAEG o ISC contrattuale, in violazione dell'art. 117 TUB e della Delibera del CICR del 4 marzo 2003; inoltre,
l'atto di erogazione e quietanza finale di mutuo fondiario, di € 995.000,00 del 20/07/2015, presenta nullità per indeterminatezza del TAEG contrattualizzato in violazione dell'art. 117 TUB.
In relazione al rapporto di mutuo, quindi, la società attrice vanta un credito restitutorio di
€ 68.554,28.
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Si è costituita la eccependo preliminarmente Controparte_3
l'inammissibilità dell'azione restitutoria relativa al contratto di conto corrente, che risulta alla data di introduzione del giudizio ancora aperto;
nel merito, ha rilevato che l'onere probatorio circa i fatti costitutivi della domanda ricade interamente sulla società attrice e che la perizia di parte prodotta è priva di efficacia in punto di prova;
ha poi contestato puntualmente le avverse deduzioni ed eccezioni, concludendo per il rigetto della domanda.
È stata espletata una CTU contabile e, all'esito, la causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 23.1.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. La domanda è parzialmente fondata per i motivi che seguono.
La domanda attorea è volta ad ottenere la restituzione dell'indebito asseritamente versato nel corso dei rapporti di conto corrente e di mutuo, per cui, in applicazione delle ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., spetta a parte attrice l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, ovvero: 1) l'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede la restituzione ex art. 2033 c.c.; 2) la non debenza dei versamenti (nel caso di specie ricondotta alla nullità delle clausole di indicazione del tasso di interesse per indeterminatezza, anatocismo e usura).
Sotto quest'ultimo profilo, va rilevato che, pur vertendosi in materia di questioni di nullità rilevabili d'ufficio, spetta pur sempre alla parte interessata fornire in giudizio gli elementi fattuali da cui desumere l'eventuale ricorrenza dell'ipotesi di nullità invocata.
Ciò posto, circa le censure di omessa indicazione dei tassi di interesse debitori nei contratti di apertura di conto corrente e di apertura di credito, ne va rilevata la palese infondatezza, in quanto dall'esame dei contratti (prodotti dalla convenuta) risulta invece CP_1
l'espressa indicazione dei tassi debitori e creditori, nonché del TAE annuo, senza alcun margine di incertezza.
Parimenti, risulta infondata ogni doglianza riferita alla omessa indicazione delle valute applicate al rapporto, che invece risultano puntualmente indicate nelle condizioni economiche di cui alla documentazione contrattuale prodotta dalla CP_1
Parte attrice ha poi lamentato la nullità parziale del contratto per mancata indicazione dell'ISC o TAEG, con conseguente violazione dell'art. 117 TUB.
L'assunto è infondato in punto di fatto, in quanto l'indicazione del TAEG è contenuta in entrambi i contratti di apertura di credito prodotti dalla convenuta. CP_1
Inoltre, in punto di diritto va osservato che si tratta di un indice introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE e recepito dal sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla
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Deliberazione CICR n. 10688 del 4.3.2003 che, all'art. 9 comma 2, prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, l'obbligo, per tutti gli intermediari, “a rendere noto un 'Indicatore Sintetico di Costo ' (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima”. Pa A ben vedere, l' non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di mutuo, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del Pa finanziamento prima di accedervi. Ne discende che l'omessa o l'erronea indicazione dell non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma al più può rilevare sotto il profilo della responsabilità contrattuale e/o precontrattuale ove venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto mutuante.
Nel caso di specie, dall'esame del contratto di apertura di credito sono stati dettagliatamente indicati tutti i costi ed oneri a carico del mutuatario che, in tal modo, è stato reso edotto dell'impegno economico complessivamente derivante dall'operazione di finanziamento.
Parte attrice ha altresì dedotto la indeterminatezza del tasso di interesse in quanto il
TAEG indicato in contratto è a suo dire difforme rispetto a quello effettivamente applicato dalla
CP_1
L'assunto è infondato, in quanto non può ritenersi configurabile alcuna fattispecie di nullità parziale del contratto per violazione dell'art. 117 TUB nell'ipotesi di erronea indicazione dell' .A.E.G.. CP_4
Sul punto, si consideri che l' .A.E.G. costituisce una sintesi dei costi e delle spese CP_4 del finanziamento e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, che devono essere indicati in contratto a pena di nullità a norma dell'art. 117 comma 4 TUB, tenuto conto che esso, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cass. n. 17187/2023; Cass. n. 4597-2023;
Cass. n. 26585/2022; Cass. n. 39169/2021).
L'art. 117 del T.U.B. prevede poi le seguenti ipotesi tipiche di nullità: 1) mancanza di forma scritta del contratto (comma 3); 2) clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse (comma 6); 3) clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati (comma 6); 4) difformità del contratto rispetto al contenuto tipico determinato dalla Banca d'Italia in relazione a determinati
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contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi (comma 8).
Escludendo le prime due ipotesi che evidentemente non ricorrono nel caso di specie, deve altresì escludersi che l'erronea indicazione dell' .E.G. comporti l'applicazione di CP_4 condizioni più sfavorevoli di quelle “pubblicizzate”, cioè fatte oggetto di pubblicità, circostanza che non è stata neppure dedotta dalla parte attrice e che deve essere tenuta distinta dalla indicazione in contratto di condizioni difformi lamentata da parte attrice e ricorrente nel caso di specie.
Inoltre, non ricorre neppure l'ultima delle fattispecie di nullità sopra richiamate, in quanto non vi rientra la violazione del combinato disposto degli artt. 3 sez. III (“Il testo del contratto riporta almeno le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo”) e 3 sez. II (“Nel caso di prodotti complessi, le banche predispongono un unico foglio informativo, relativo a tutte le componenti del titolo offerto. Ove alcune delle componenti del prodotto non siano disciplinate dalle presenti disposizioni (ad esempio perché aventi natura assicurativa o di servizio d'investimento), i fogli informativi fanno riferimento all'esistenza di tali componenti e rinviano agli eventuali strumenti di trasparenza per esse stabiliti dalle normative di settore. In ogni caso, il foglio informativo riporta tutti i costi che il cliente deve sostenere a qualsiasi titolo, in relazione al prodotto complesso”) del cap. I, Titolo X, della Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999- 9°
Aggiornamento del 25 luglio 2003.
Invero, l'art. 117, comma 8 del T.U.B. risulta attribuire alla Banca d'Italia un potere, definito dalla migliore dottrina conformativo o tipizzatorio, in ragione del quale essa può stabilire il contenuto di certi contratti (così come di determinati titoli) prevedendo clausole tipo da inserire nelle categorie di contratti previsti. La Circolare sopra richiamata, invece, risulta emessa in attuazione della Delibera CICR 4 marzo 2003, la quale a sua volta richiama il comma 2 dell'art. 117 T.U.B. in materia di forma dei contratti ma non il comma 8. In effetti, la disciplina di cui si tratta ha ad oggetto tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari, senza individuare tipi contrattuali determinati e schemi negoziali precisi.
Deve quindi ritenersi che l' rivesta una finalità informativa in termini di CP_4 CP_5 trasparenza contrattuale, dispiegando la sua valenza come regola di comportamento per l'istituto di credito, tale da comportare un'obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale, laddove il cliente alleghi e provi (prova omessa, nel caso in esame) che, se gli Pa fosse stato correttamente indicato l' , non avrebbe concluso quel contratto o a quelle condizioni.
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Pertanto, la violazione delle predette disposizioni dettate in materia di trasparenza di tutti i contratti bancari può al più determinare una responsabilità della ma non da luogo a CP_1 fattispecie di nullità in quanto non previste dalla legge.
3. Quanto all'anatocismo, va osservato che il contratto di conto corrente oggetto di causa risulta stipulato in data 27.12.2010 e, dunque, è soggetto alla disciplina introdotta dall'art. 25 del d.lgs. 342/1999 (art. 120 TUB come novellato) e dall'art. 2 della delibera CICR del 9.2.2000 (in vigore dal 22 aprile 2000) - che stabiliscono la validità dell'anatocismo purché l'addebito e l'accredito degli interessi avvenga a tassi e con periodicità contrattualmente stabiliti e con la medesima periodicità per gli interessi creditori e debitori. In altre parole, la disciplina normativa applicabile ratione temporis al contratto per cui è causa legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, purché sia prevista la pari periodicità di capitalizzazione per gli interessi attivi.
Nel caso di specie, all'art. 9 delle condizioni contrattuali (“Condizioni giuridiche – Sezione
CONTO CORRENTE BANCARIO”) si specifica che i rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità; tale clausola, richiamata nel contratto sottoscritto dalla società debitrice, risulta specificamente sottoscritta. Inoltre, il documento di sintesi allegato al contratto riporta l'indicazione della periodicità di capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi a debito che per quelli a credito del correntista.
Il contratto risulta quindi conforme alla disciplina sopra richiamata sotto il profilo dell'anatocismo.
Ne deriva l'infondatezza delle censure sollevate da parte attrice in riferimento al contratto di conto corrente e ai correlati contratti di apertura di credito.
4. Parte attrice ha dedotto la nullità ex art. 1815 c.c. del mutuo edilizio ipotecario stipulato in data 23.01.2014 (rep. n. 168198, racc. n. 15158) in quanto il tasso pattuito nella misura del
9,20% nominale annuo è decisamente superiore alla soglia usura per la categoria “mutui con garanzia ipotecaria” nel periodo gennaio / marzo 2014, pari al 8,8765%.
Parte convenuta ha contestato l'allegazione, sostenendo che, ai fini della determinazione del tasso soglia, il rapporto in questione debba essere ricondotto nella categoria residuale “altri finanziamenti”, trattandosi di mutuo erogato “a stato di avanzamento lavori”, per la quale è previsto un tasso soglia maggiore.
Sul punto, va premesso che, come è noto, l'art. 2, comma 2, I. n. 108/1996 prevede che la classificazione delle operazioni per categorie omogenee (con riferimento alle quali debba poi rilevarsi trimestralmente il tasso effettivo globale medio), sia effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata,
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dei rischi e delle garanzie. Il d.m. 18 settembre 2003 — anteriore alla stipula del contratto che qui interessa, il quale data 23.1.2014 — enucleava, come distinte categorie, quella dei «mutui» e quella degli «altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine», al pari dei decreti successivi. A sua volta, la Banca d'Italia, nelle proprie istruzioni aggiornate a dicembre 2002, precisava che la categoria dei detti finanziamenti aveva carattere residuale e che vi rientravano tutte le forme di finanziamento che non fossero da ricondurre a una delle categorie precedenti, tra cui erano indicati, per l'appunto, i mutui (categoria 7), identificati come finanziamenti oltre il breve termine assistiti anche parzialmente da garanzie reali, non aventi la forma del conto corrente o del prestito personale e che prevedano il rimborso di rate comprensive di capitale e interessi;
nella versione dell'agosto 2009 le dette istruzioni espressamente precisavano, poi, che le operazioni aventi ad oggetto l'erogazione «a stato avanzamento lavori» andassero segnalate nella nominata categoria
«altri finanziamenti» (categoria 10). L'art. 2, comma 1 della stessa legge prevede, inoltre, la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e degli intermediari finanziari nel periodo, per le operazioni come sopra accorpate per categorie omogenee.
La conclusione del contratto di finanziamento a stati di avanzamento che risulti essere assistito, come nel caso in esame, da garanzia ipotecaria, pone il problema circa la riconducibilità dell'operazione in questione alla categoria dei mutui (che ricomprende, come si è visto, i finanziamenti muniti di tale garanzia) o alla categoria in cui confluiscono i diversi finanziamenti non ricompresi nelle altre classi di operazioni.
La questione assume importanza, come è evidente, per il diverso limite, riferibile alle dette operazioni, «oltre il quale gli interessi sono sempre usurari» (art. 2, comma 4, I. n. 108/1996), giacché i decreti ministeriali di rilevazione del tasso effettivo globale medio hanno ovviamente indicato soglie diverse per i mutui con garanzia ipotecaria e per gli «altri finanziamenti» di cui si è sopra detto.
Orbene, secondo il condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in caso di dubbio circa la riconducibilità dell'operazione all'una o all'altra delle categorie identificate con decreto ministeriale cui si riferisce la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, si devono individuare i profili di omogeneità che l'operazione stessa presenti rispetto alle diverse tipologie prese in considerazione dai detti decreti, attribuendo rilievo ai parametri normativi individuati dall'art. 2, comma 2, della legge n. 108 del 1996 e apprezzando, in particolare, quelli tra essi che, sul piano logico, meglio connotino il finanziamento preso in esame ai fini della sua inclusione nell'una o nell'altra classe di operazioni (Cass. n. 22380 del 06/09/2019; si v. anche Cass. n. 23866 del 05/09/2024: “Nella qualificazione giuridica del contratto, in caso di dubbio circa la riconducibilità di un
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contenuto contrattuale ad una delle categorie identificate con decreto ministeriale cui si riferisce la rilevazione dei tassi soglia di riferimento, il giudice è tenuto ad individuare i profili di omogeneità tra le categorie ministeriali e il rapporto in causa, da valutare alla luce dei parametri di cui all'art. 2, comma 2, della l. n. 108 del 1996, con particolare rilievo alla natura del prestito, al riferimento ai rischi assunti dai creditori, alla corresponsione annuale di interessi convenzionali, al pagamento della quota capitale per intero, nonché alla dazione di garanzie personali.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, nel qualificare un contratto di prestito di denaro concluso tra persone fisiche, aveva erroneamente interpretato le categorie ministeriali e le Istruzioni della Banca d'Italia, così facendo rientrare la scrittura privata nella categoria "altri finanziamenti a breve, medio/lungo termine", benché la stessa, sostenuta da garanzie personali, fosse stata sottoscritta da un soggetto diverso dalle banche e dagli intermediari non bancari)”.
Nel caso di specie, per vero del tutto analogo a quello esaminato dal precedente di legittimità già richiamato (Cass. 22380/2019), deve essere valorizzata la circostanza della garanzia ipotecaria rilasciata alla Banca mutuante, che conduce ad assimilare il contratto de quo alla categoria dei mutui (che, secondo quanto previsto dai decreti trimestrali sui tassi effettivi globali medi, sono, a partire dal d.m. 22 giugno 2004, quelli con garanzia reale).
In proposito, vanno richiamate le argomentazioni esposte dalla Suprema Corte, assai calzanti anche nel caso che ci occupa: “Vero è che nei finanziamenti a stato di avanzamento l'interesse più elevato, solitamente praticato dagli intermediari (e risultante, del resto, dal livello dei tassi effettivi globali medi che trova comunemente riscontro nei decreti ministeriali emanati trimestralmente) parrebbe compensare il maggior rischio che l'operatore bancario o finanziario assume con l'erogazione del finanziamento, il quale avviene in assenza di una garanzia reale. Un tale argomento non è, tuttavia, evidentemente spendibile nel caso in cui il finanziamento erogato a stato di avanzamento dei lavori sia assistito da ipoteca, giacché in tale ipotesi
l'intermediario — che, rispetto al mutuo, già gode del vantaggio di non erogare l'intera somma in un'unica soluzione, al momento della conclusione del contratto, ma gradualmente, in ragione del progredire dei lavori — è coperto, rispetto a eventuali inadempimenti del finanziato, dalla garanzia reale da questi prestata. Né, a ben vedere, potrebbe opporsi che tale garanzia inerisca a un bene sprovvisto, prima del completamento dell'opera, di un valore di mercato particolarmente significativo (e che, pertanto, la garanzia non abbia, sul piano economico, la consistenza propria dell'ipoteca accesa su di un fabbricato ultimato, come tale commerciabile): in termini generali, infatti, tale condizione è bilanciata dall'erogazione frazionata delle somme mutuate, che segue la puntuale verifica dell'esecuzione dei lavori;
in conseguenza, l'incremento degli importi mutuati si coniuga con l'accrescimento progressivo del valore del bene oggetto della garanzia.
Con particolare riferimento al grado di rischio dell'operazione e alla garanzia ad esso correlata, il finanziamento a stato di avanzamento dei lavori assistito da ipoteca presenta, dunque, evidenti elementi di omogeneità col mutuo con garanzia reale e ad esso va perciò assimilato. Tale conclusione non è inibita dal principio,
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affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. U. 20 giugno 2018, n. 16303, cit.) secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma dell'art. 1, comma 1, I.
n. 108 del 1996 e il tasso effettivo globale della singola operazione. Per un verso, infatti, resta indimostrato che la rilevazione, da parte della Banca d'Italia, del tasso effettivo globale medio concernente i mutui con garanzia reale non abbia riguardato anche i finanziamenti a stati di avanzamento assistiti da ipoteca;
per altro verso, e comunque, l'indicato principio non può esimere il giudice dal compito di identificare la categoria di operazioni, tra quelle cui si riferiscono le soglie, che presenti maggiori elementi di omogeneità con la singola operazione della cui usurarietà si controverta: ciò che è implicato nella valutazione che lo stesso giudice è chiamato a compiere a norma dell'art. 2, comma 4, I. n. 108 cit.”.
Deve quindi accertarsi la natura usuraria del tasso pattuito nel contratto di mutuo de quo, con conseguente gratuità del mutuo.
Parte attrice ha quindi diritto alla restituzione degli interessi convenzionali corrisposti in esecuzione del contratto di mutuo.
Poiché il CTU incaricato ha quantificato gli interessi pagati in misura superiore a quanto allegato da parte attrice sulla scorta della propria perizia contabile, il quantum da restituire va limitato in base al principio della domanda alla somma di € 68.554,28.
Le ulteriori censure riferite al contratto di mutuo restano assorbite.
4. La domanda risarcitoria svolta da parte attrice è invece infondata in quanto risulta del tutto carente sotto il profilo della allegazione del danno.
In tema di fatto illecito civile, contrattuale o extracontrattuale, la legge opera infatti una distinzione fra l'individuazione dell'evento che lo integra (c.d. danno-evento) e quella delle sue conseguenze dannose (c.d. danno-conseguenza), che far sorgere il diritto alla riparazione, id est al risarcimento. Distinzione la cui generalità è stata, com'è noto, riaffermata dalle SS.UU. nelle c.d. sentenze di SA TI (Cass. sez. un. n. 26972 del 2008 e le altre tre gemelle).
Nel caso di specie, parte attrice si è limitata ad allegare l'esistenza di un danno non patrimoniale senza individuare le circostanze di fatto che lo integrerebbero.
La mancata allegazione di un danno-conseguenza è già di per sé sufficiente a determinare l'infondatezza della domanda.
Ritiene questo giudice non potersi neppure procedere ad una liquidazione equitativa. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che incombe sul danneggiato l'onere di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato e riconducibile alla sua caratteristica funzione di colmare solo le inevitabili lacune al fine della precisa determinazione del danno (“il potere discrezionale che l'art. 1226 cod. civ. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata
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l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza” Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8615 del 12/04/2006).
Nel caso di specie, nessun elemento è stato fornito da parte attrice ai fini della prova dell'esistenza del danno né ai fini della sua liquidazione equitativa.
La domanda risarcitoria merita quindi di essere rigettata.
5. In considerazione del parziale accoglimento della domanda attorea, le spese di lite devono essere compensate nella misura della metà, dovendo per il resto porsi a carico di parte convenuta secondo il criterio della soccombenza prevalente e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (indeterminabile).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta, in quanto la CTU è stata disposta in relazione al capo di domanda rispetto al quale la convenuta è risultata soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara la nullità ex art. 1815
c.c. del contratto di mutuo edilizio ipotecario del 23.01.2014 con riferimento all'usura del tasso di interesse pattuito;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore della società attrice della somma di €
68.554,28 a titolo di restituzione di indebito;
- rigetta per il resto la domanda attorea;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite nella misura della metà, che liquida in € 3.629,00, di cui € 3.356,50 per compensi ed € 272,50 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- compensa le spese di lite per la residua metà;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Civitavecchia, 5 maggio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 249/2021 promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Latina alla Via Fabio Filzi n. 19, con l'avv. MARIANI ALESSANDRO
), dal quale rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di C.F._1 citazione
ATTORE contro
), in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_2 avv. Daniele Peccianti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Paola Girotti in
Tarquinia, via della Repubblica n. 24, con l'avv. PANZIERI PAOLO ), C.F._2 dal quale rappresentato e difeso giusta procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ha convenuto in giudizio la al fine Parte_1 Controparte_2 di sentirla condannare alla restituzione in suo favore delle somme indebitamente versate nel corso dei rapporti di conto corrente e di mutuo intrattenuti con la convenuta, previo CP_1 accertamento della nullità dei relativi contratti sotto diversi profili, oltre al risarcimento dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale.
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In particolare, relativamente al contratto di conto corrente n. 4532.57 con apertura di credito, la società attrice ha rilevato i seguenti profili di illegittimità:
- assenza di pattuizioni disciplinanti i tassi di interesse (debitori e creditori) sul contratto istitutivo del rapporto del 27/12/2010;
- assenza del tasso di interesse debitore sul contratto di aperura di credito del 23/05/2013 nonché errata indicazione del TAEG per mancata inclusione di tutti gli oneri connessi al credito sul contratto di apertura di credito del 12/08/2013;
- l'omessa indicazione del tasso effettivo su base annua (TAE) e del TAEG sul contratto di apertura di credito per € 50.000 del 17/05/2017;
- anomalie in violazione della normativa sulla trasparenza bancaria per i contratti di apertura di credito per € 150.000,00 (e per € 120.000,00, rispettivamente del 17/05/2017 e del
02/03/2018;
- assenza sul contratto istitutivo del rapporto di conto corrente n. 4532.57 del
27/12/2010 della clausola disciplinante il regime di capitalizzazione degli interessi applicato al rapporto;
- assenza di pattuizioni disciplinati le valute e le altre spese collegate all'utilizzo e alla gestione del rapporto.
In relazione al contratto di conto corrente, parte attrice assume quindi di aver diritto alla restituzione della somma di € 52.235,26 quale differenza (in positivo) tra il saldo bancario alla data del 30.6.2019 e quello ricalcolato previa sostituzione delle clausole nulle con le disposizioni di legge in materia.
Quanto al mutuo edilizio ipotecario del 23.01.2014 (rep. n. 168198, racc. n. 15158) parte attrice ha dedotto l'usura genetica o pattizia del saggio di interesse contrattualizzato in violazione della L. 108/96, in quanto il tasso pattuito nella misura del 9,20% nominale annuo è decisamente superiore alla soglia usura per la categoria “mutui con garanzia ipotecaria” nel periodo gennaio / marzo 2014, pari al 8,8765%; inoltre, ha sostenuto che i tre atti di erogazione e quietanza parziale, successivi al contratto di mutuo edilizio (€ 364.000,00 del 06/02/2014, € 273.000,00 del
09/06/2014, € 260.000,00 del 22/12/2014), sono viziati da omessa indicazione del TAEG o ISC contrattuale, in violazione dell'art. 117 TUB e della Delibera del CICR del 4 marzo 2003; inoltre,
l'atto di erogazione e quietanza finale di mutuo fondiario, di € 995.000,00 del 20/07/2015, presenta nullità per indeterminatezza del TAEG contrattualizzato in violazione dell'art. 117 TUB.
In relazione al rapporto di mutuo, quindi, la società attrice vanta un credito restitutorio di
€ 68.554,28.
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Si è costituita la eccependo preliminarmente Controparte_3
l'inammissibilità dell'azione restitutoria relativa al contratto di conto corrente, che risulta alla data di introduzione del giudizio ancora aperto;
nel merito, ha rilevato che l'onere probatorio circa i fatti costitutivi della domanda ricade interamente sulla società attrice e che la perizia di parte prodotta è priva di efficacia in punto di prova;
ha poi contestato puntualmente le avverse deduzioni ed eccezioni, concludendo per il rigetto della domanda.
È stata espletata una CTU contabile e, all'esito, la causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 23.1.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. La domanda è parzialmente fondata per i motivi che seguono.
La domanda attorea è volta ad ottenere la restituzione dell'indebito asseritamente versato nel corso dei rapporti di conto corrente e di mutuo, per cui, in applicazione delle ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., spetta a parte attrice l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, ovvero: 1) l'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede la restituzione ex art. 2033 c.c.; 2) la non debenza dei versamenti (nel caso di specie ricondotta alla nullità delle clausole di indicazione del tasso di interesse per indeterminatezza, anatocismo e usura).
Sotto quest'ultimo profilo, va rilevato che, pur vertendosi in materia di questioni di nullità rilevabili d'ufficio, spetta pur sempre alla parte interessata fornire in giudizio gli elementi fattuali da cui desumere l'eventuale ricorrenza dell'ipotesi di nullità invocata.
Ciò posto, circa le censure di omessa indicazione dei tassi di interesse debitori nei contratti di apertura di conto corrente e di apertura di credito, ne va rilevata la palese infondatezza, in quanto dall'esame dei contratti (prodotti dalla convenuta) risulta invece CP_1
l'espressa indicazione dei tassi debitori e creditori, nonché del TAE annuo, senza alcun margine di incertezza.
Parimenti, risulta infondata ogni doglianza riferita alla omessa indicazione delle valute applicate al rapporto, che invece risultano puntualmente indicate nelle condizioni economiche di cui alla documentazione contrattuale prodotta dalla CP_1
Parte attrice ha poi lamentato la nullità parziale del contratto per mancata indicazione dell'ISC o TAEG, con conseguente violazione dell'art. 117 TUB.
L'assunto è infondato in punto di fatto, in quanto l'indicazione del TAEG è contenuta in entrambi i contratti di apertura di credito prodotti dalla convenuta. CP_1
Inoltre, in punto di diritto va osservato che si tratta di un indice introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE e recepito dal sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla
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Deliberazione CICR n. 10688 del 4.3.2003 che, all'art. 9 comma 2, prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, l'obbligo, per tutti gli intermediari, “a rendere noto un 'Indicatore Sintetico di Costo ' (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima”. Pa A ben vedere, l' non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di mutuo, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del Pa finanziamento prima di accedervi. Ne discende che l'omessa o l'erronea indicazione dell non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma al più può rilevare sotto il profilo della responsabilità contrattuale e/o precontrattuale ove venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto mutuante.
Nel caso di specie, dall'esame del contratto di apertura di credito sono stati dettagliatamente indicati tutti i costi ed oneri a carico del mutuatario che, in tal modo, è stato reso edotto dell'impegno economico complessivamente derivante dall'operazione di finanziamento.
Parte attrice ha altresì dedotto la indeterminatezza del tasso di interesse in quanto il
TAEG indicato in contratto è a suo dire difforme rispetto a quello effettivamente applicato dalla
CP_1
L'assunto è infondato, in quanto non può ritenersi configurabile alcuna fattispecie di nullità parziale del contratto per violazione dell'art. 117 TUB nell'ipotesi di erronea indicazione dell' .A.E.G.. CP_4
Sul punto, si consideri che l' .A.E.G. costituisce una sintesi dei costi e delle spese CP_4 del finanziamento e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, che devono essere indicati in contratto a pena di nullità a norma dell'art. 117 comma 4 TUB, tenuto conto che esso, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cass. n. 17187/2023; Cass. n. 4597-2023;
Cass. n. 26585/2022; Cass. n. 39169/2021).
L'art. 117 del T.U.B. prevede poi le seguenti ipotesi tipiche di nullità: 1) mancanza di forma scritta del contratto (comma 3); 2) clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse (comma 6); 3) clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati (comma 6); 4) difformità del contratto rispetto al contenuto tipico determinato dalla Banca d'Italia in relazione a determinati
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contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi (comma 8).
Escludendo le prime due ipotesi che evidentemente non ricorrono nel caso di specie, deve altresì escludersi che l'erronea indicazione dell' .E.G. comporti l'applicazione di CP_4 condizioni più sfavorevoli di quelle “pubblicizzate”, cioè fatte oggetto di pubblicità, circostanza che non è stata neppure dedotta dalla parte attrice e che deve essere tenuta distinta dalla indicazione in contratto di condizioni difformi lamentata da parte attrice e ricorrente nel caso di specie.
Inoltre, non ricorre neppure l'ultima delle fattispecie di nullità sopra richiamate, in quanto non vi rientra la violazione del combinato disposto degli artt. 3 sez. III (“Il testo del contratto riporta almeno le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo”) e 3 sez. II (“Nel caso di prodotti complessi, le banche predispongono un unico foglio informativo, relativo a tutte le componenti del titolo offerto. Ove alcune delle componenti del prodotto non siano disciplinate dalle presenti disposizioni (ad esempio perché aventi natura assicurativa o di servizio d'investimento), i fogli informativi fanno riferimento all'esistenza di tali componenti e rinviano agli eventuali strumenti di trasparenza per esse stabiliti dalle normative di settore. In ogni caso, il foglio informativo riporta tutti i costi che il cliente deve sostenere a qualsiasi titolo, in relazione al prodotto complesso”) del cap. I, Titolo X, della Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999- 9°
Aggiornamento del 25 luglio 2003.
Invero, l'art. 117, comma 8 del T.U.B. risulta attribuire alla Banca d'Italia un potere, definito dalla migliore dottrina conformativo o tipizzatorio, in ragione del quale essa può stabilire il contenuto di certi contratti (così come di determinati titoli) prevedendo clausole tipo da inserire nelle categorie di contratti previsti. La Circolare sopra richiamata, invece, risulta emessa in attuazione della Delibera CICR 4 marzo 2003, la quale a sua volta richiama il comma 2 dell'art. 117 T.U.B. in materia di forma dei contratti ma non il comma 8. In effetti, la disciplina di cui si tratta ha ad oggetto tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari, senza individuare tipi contrattuali determinati e schemi negoziali precisi.
Deve quindi ritenersi che l' rivesta una finalità informativa in termini di CP_4 CP_5 trasparenza contrattuale, dispiegando la sua valenza come regola di comportamento per l'istituto di credito, tale da comportare un'obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale, laddove il cliente alleghi e provi (prova omessa, nel caso in esame) che, se gli Pa fosse stato correttamente indicato l' , non avrebbe concluso quel contratto o a quelle condizioni.
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Pertanto, la violazione delle predette disposizioni dettate in materia di trasparenza di tutti i contratti bancari può al più determinare una responsabilità della ma non da luogo a CP_1 fattispecie di nullità in quanto non previste dalla legge.
3. Quanto all'anatocismo, va osservato che il contratto di conto corrente oggetto di causa risulta stipulato in data 27.12.2010 e, dunque, è soggetto alla disciplina introdotta dall'art. 25 del d.lgs. 342/1999 (art. 120 TUB come novellato) e dall'art. 2 della delibera CICR del 9.2.2000 (in vigore dal 22 aprile 2000) - che stabiliscono la validità dell'anatocismo purché l'addebito e l'accredito degli interessi avvenga a tassi e con periodicità contrattualmente stabiliti e con la medesima periodicità per gli interessi creditori e debitori. In altre parole, la disciplina normativa applicabile ratione temporis al contratto per cui è causa legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, purché sia prevista la pari periodicità di capitalizzazione per gli interessi attivi.
Nel caso di specie, all'art. 9 delle condizioni contrattuali (“Condizioni giuridiche – Sezione
CONTO CORRENTE BANCARIO”) si specifica che i rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità; tale clausola, richiamata nel contratto sottoscritto dalla società debitrice, risulta specificamente sottoscritta. Inoltre, il documento di sintesi allegato al contratto riporta l'indicazione della periodicità di capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi a debito che per quelli a credito del correntista.
Il contratto risulta quindi conforme alla disciplina sopra richiamata sotto il profilo dell'anatocismo.
Ne deriva l'infondatezza delle censure sollevate da parte attrice in riferimento al contratto di conto corrente e ai correlati contratti di apertura di credito.
4. Parte attrice ha dedotto la nullità ex art. 1815 c.c. del mutuo edilizio ipotecario stipulato in data 23.01.2014 (rep. n. 168198, racc. n. 15158) in quanto il tasso pattuito nella misura del
9,20% nominale annuo è decisamente superiore alla soglia usura per la categoria “mutui con garanzia ipotecaria” nel periodo gennaio / marzo 2014, pari al 8,8765%.
Parte convenuta ha contestato l'allegazione, sostenendo che, ai fini della determinazione del tasso soglia, il rapporto in questione debba essere ricondotto nella categoria residuale “altri finanziamenti”, trattandosi di mutuo erogato “a stato di avanzamento lavori”, per la quale è previsto un tasso soglia maggiore.
Sul punto, va premesso che, come è noto, l'art. 2, comma 2, I. n. 108/1996 prevede che la classificazione delle operazioni per categorie omogenee (con riferimento alle quali debba poi rilevarsi trimestralmente il tasso effettivo globale medio), sia effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata,
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dei rischi e delle garanzie. Il d.m. 18 settembre 2003 — anteriore alla stipula del contratto che qui interessa, il quale data 23.1.2014 — enucleava, come distinte categorie, quella dei «mutui» e quella degli «altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine», al pari dei decreti successivi. A sua volta, la Banca d'Italia, nelle proprie istruzioni aggiornate a dicembre 2002, precisava che la categoria dei detti finanziamenti aveva carattere residuale e che vi rientravano tutte le forme di finanziamento che non fossero da ricondurre a una delle categorie precedenti, tra cui erano indicati, per l'appunto, i mutui (categoria 7), identificati come finanziamenti oltre il breve termine assistiti anche parzialmente da garanzie reali, non aventi la forma del conto corrente o del prestito personale e che prevedano il rimborso di rate comprensive di capitale e interessi;
nella versione dell'agosto 2009 le dette istruzioni espressamente precisavano, poi, che le operazioni aventi ad oggetto l'erogazione «a stato avanzamento lavori» andassero segnalate nella nominata categoria
«altri finanziamenti» (categoria 10). L'art. 2, comma 1 della stessa legge prevede, inoltre, la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e degli intermediari finanziari nel periodo, per le operazioni come sopra accorpate per categorie omogenee.
La conclusione del contratto di finanziamento a stati di avanzamento che risulti essere assistito, come nel caso in esame, da garanzia ipotecaria, pone il problema circa la riconducibilità dell'operazione in questione alla categoria dei mutui (che ricomprende, come si è visto, i finanziamenti muniti di tale garanzia) o alla categoria in cui confluiscono i diversi finanziamenti non ricompresi nelle altre classi di operazioni.
La questione assume importanza, come è evidente, per il diverso limite, riferibile alle dette operazioni, «oltre il quale gli interessi sono sempre usurari» (art. 2, comma 4, I. n. 108/1996), giacché i decreti ministeriali di rilevazione del tasso effettivo globale medio hanno ovviamente indicato soglie diverse per i mutui con garanzia ipotecaria e per gli «altri finanziamenti» di cui si è sopra detto.
Orbene, secondo il condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in caso di dubbio circa la riconducibilità dell'operazione all'una o all'altra delle categorie identificate con decreto ministeriale cui si riferisce la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, si devono individuare i profili di omogeneità che l'operazione stessa presenti rispetto alle diverse tipologie prese in considerazione dai detti decreti, attribuendo rilievo ai parametri normativi individuati dall'art. 2, comma 2, della legge n. 108 del 1996 e apprezzando, in particolare, quelli tra essi che, sul piano logico, meglio connotino il finanziamento preso in esame ai fini della sua inclusione nell'una o nell'altra classe di operazioni (Cass. n. 22380 del 06/09/2019; si v. anche Cass. n. 23866 del 05/09/2024: “Nella qualificazione giuridica del contratto, in caso di dubbio circa la riconducibilità di un
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contenuto contrattuale ad una delle categorie identificate con decreto ministeriale cui si riferisce la rilevazione dei tassi soglia di riferimento, il giudice è tenuto ad individuare i profili di omogeneità tra le categorie ministeriali e il rapporto in causa, da valutare alla luce dei parametri di cui all'art. 2, comma 2, della l. n. 108 del 1996, con particolare rilievo alla natura del prestito, al riferimento ai rischi assunti dai creditori, alla corresponsione annuale di interessi convenzionali, al pagamento della quota capitale per intero, nonché alla dazione di garanzie personali.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, nel qualificare un contratto di prestito di denaro concluso tra persone fisiche, aveva erroneamente interpretato le categorie ministeriali e le Istruzioni della Banca d'Italia, così facendo rientrare la scrittura privata nella categoria "altri finanziamenti a breve, medio/lungo termine", benché la stessa, sostenuta da garanzie personali, fosse stata sottoscritta da un soggetto diverso dalle banche e dagli intermediari non bancari)”.
Nel caso di specie, per vero del tutto analogo a quello esaminato dal precedente di legittimità già richiamato (Cass. 22380/2019), deve essere valorizzata la circostanza della garanzia ipotecaria rilasciata alla Banca mutuante, che conduce ad assimilare il contratto de quo alla categoria dei mutui (che, secondo quanto previsto dai decreti trimestrali sui tassi effettivi globali medi, sono, a partire dal d.m. 22 giugno 2004, quelli con garanzia reale).
In proposito, vanno richiamate le argomentazioni esposte dalla Suprema Corte, assai calzanti anche nel caso che ci occupa: “Vero è che nei finanziamenti a stato di avanzamento l'interesse più elevato, solitamente praticato dagli intermediari (e risultante, del resto, dal livello dei tassi effettivi globali medi che trova comunemente riscontro nei decreti ministeriali emanati trimestralmente) parrebbe compensare il maggior rischio che l'operatore bancario o finanziario assume con l'erogazione del finanziamento, il quale avviene in assenza di una garanzia reale. Un tale argomento non è, tuttavia, evidentemente spendibile nel caso in cui il finanziamento erogato a stato di avanzamento dei lavori sia assistito da ipoteca, giacché in tale ipotesi
l'intermediario — che, rispetto al mutuo, già gode del vantaggio di non erogare l'intera somma in un'unica soluzione, al momento della conclusione del contratto, ma gradualmente, in ragione del progredire dei lavori — è coperto, rispetto a eventuali inadempimenti del finanziato, dalla garanzia reale da questi prestata. Né, a ben vedere, potrebbe opporsi che tale garanzia inerisca a un bene sprovvisto, prima del completamento dell'opera, di un valore di mercato particolarmente significativo (e che, pertanto, la garanzia non abbia, sul piano economico, la consistenza propria dell'ipoteca accesa su di un fabbricato ultimato, come tale commerciabile): in termini generali, infatti, tale condizione è bilanciata dall'erogazione frazionata delle somme mutuate, che segue la puntuale verifica dell'esecuzione dei lavori;
in conseguenza, l'incremento degli importi mutuati si coniuga con l'accrescimento progressivo del valore del bene oggetto della garanzia.
Con particolare riferimento al grado di rischio dell'operazione e alla garanzia ad esso correlata, il finanziamento a stato di avanzamento dei lavori assistito da ipoteca presenta, dunque, evidenti elementi di omogeneità col mutuo con garanzia reale e ad esso va perciò assimilato. Tale conclusione non è inibita dal principio,
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affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. U. 20 giugno 2018, n. 16303, cit.) secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma dell'art. 1, comma 1, I.
n. 108 del 1996 e il tasso effettivo globale della singola operazione. Per un verso, infatti, resta indimostrato che la rilevazione, da parte della Banca d'Italia, del tasso effettivo globale medio concernente i mutui con garanzia reale non abbia riguardato anche i finanziamenti a stati di avanzamento assistiti da ipoteca;
per altro verso, e comunque, l'indicato principio non può esimere il giudice dal compito di identificare la categoria di operazioni, tra quelle cui si riferiscono le soglie, che presenti maggiori elementi di omogeneità con la singola operazione della cui usurarietà si controverta: ciò che è implicato nella valutazione che lo stesso giudice è chiamato a compiere a norma dell'art. 2, comma 4, I. n. 108 cit.”.
Deve quindi accertarsi la natura usuraria del tasso pattuito nel contratto di mutuo de quo, con conseguente gratuità del mutuo.
Parte attrice ha quindi diritto alla restituzione degli interessi convenzionali corrisposti in esecuzione del contratto di mutuo.
Poiché il CTU incaricato ha quantificato gli interessi pagati in misura superiore a quanto allegato da parte attrice sulla scorta della propria perizia contabile, il quantum da restituire va limitato in base al principio della domanda alla somma di € 68.554,28.
Le ulteriori censure riferite al contratto di mutuo restano assorbite.
4. La domanda risarcitoria svolta da parte attrice è invece infondata in quanto risulta del tutto carente sotto il profilo della allegazione del danno.
In tema di fatto illecito civile, contrattuale o extracontrattuale, la legge opera infatti una distinzione fra l'individuazione dell'evento che lo integra (c.d. danno-evento) e quella delle sue conseguenze dannose (c.d. danno-conseguenza), che far sorgere il diritto alla riparazione, id est al risarcimento. Distinzione la cui generalità è stata, com'è noto, riaffermata dalle SS.UU. nelle c.d. sentenze di SA TI (Cass. sez. un. n. 26972 del 2008 e le altre tre gemelle).
Nel caso di specie, parte attrice si è limitata ad allegare l'esistenza di un danno non patrimoniale senza individuare le circostanze di fatto che lo integrerebbero.
La mancata allegazione di un danno-conseguenza è già di per sé sufficiente a determinare l'infondatezza della domanda.
Ritiene questo giudice non potersi neppure procedere ad una liquidazione equitativa. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che incombe sul danneggiato l'onere di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato e riconducibile alla sua caratteristica funzione di colmare solo le inevitabili lacune al fine della precisa determinazione del danno (“il potere discrezionale che l'art. 1226 cod. civ. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata
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l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza” Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8615 del 12/04/2006).
Nel caso di specie, nessun elemento è stato fornito da parte attrice ai fini della prova dell'esistenza del danno né ai fini della sua liquidazione equitativa.
La domanda risarcitoria merita quindi di essere rigettata.
5. In considerazione del parziale accoglimento della domanda attorea, le spese di lite devono essere compensate nella misura della metà, dovendo per il resto porsi a carico di parte convenuta secondo il criterio della soccombenza prevalente e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (indeterminabile).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta, in quanto la CTU è stata disposta in relazione al capo di domanda rispetto al quale la convenuta è risultata soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara la nullità ex art. 1815
c.c. del contratto di mutuo edilizio ipotecario del 23.01.2014 con riferimento all'usura del tasso di interesse pattuito;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore della società attrice della somma di €
68.554,28 a titolo di restituzione di indebito;
- rigetta per il resto la domanda attorea;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite nella misura della metà, che liquida in € 3.629,00, di cui € 3.356,50 per compensi ed € 272,50 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- compensa le spese di lite per la residua metà;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Civitavecchia, 5 maggio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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