TAR Genova, sez. I, sentenza 03/01/2026, n. 10
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Sentenza 3 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti

    Il Collegio condivide l'eccezione sollevata dalle amministrazioni resistenti, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui i dipendenti pubblici hanno un interesse indiretto e riflesso all'istituzione della previdenza complementare, mentre la legittimazione ad agire spetta agli organismi esponenziali di interessi collettivi. Inoltre, non sussiste un obbligo autonomo delle amministrazioni di provvedere in assenza di contrattazione collettiva o concertazione, né sono previsti termini per l'attuazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. I, sentenza 03/01/2026, n. 10
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 10
    Data del deposito : 3 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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