Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 29/12/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Monocratico per le Pensioni
OR GR
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A 381/2025 nel giudizio pensionistico iscritto al n. 69588 del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 27 giugno 2024, proposto da B. G., nato a [...], residente in [...], cod. fisc. OMISSIS, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso il domicilio digitale del difensore Avv. Massimo Miracola (cod. fisc.
[...]), che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all’Avv. Ciro Iraci ([...]), giusta procura in calce allegata al ricorso introduttivo PEC:
massimo.miracola@avvocatipatti.it e ciroiraci@pec.it.
- parte ricorrente -
contro
- INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587),
con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’Avv. Tiziana G. Norrito (CF. [...], Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – Avv.
CO LI (C.F. [...]; Pec:
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. CO VE (C.F. [...]) pec.
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it ), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l’Avvocatura Regionale dell’Istituto sita in Palermo, Via M.
Toselli n. 5;
nonché a seguito di integrazione del contraddittorio disposta ai sensi dell’art. 160 bis c.g.c. contro
- Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – in persona del Ministro pro tempore, Cod. Fiscale 80184430587, rappresentato e difeso ai sensi dell’art. 158 c.g.c. dalla dr.ssa Di Pasquali Marisa, nella qualità di referente del contenzioso per la Regione Sicilia, C.F. [...], come da procura speciale allegata alla comparsa di risposta, pec:
serviziolegale.prap.palermo.b@giustiziacert.it
- parti resistenti -
Esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Uditi alla pubblica udienza del 18 dicembre 2025, l’avv. Manlio Beninati, in sostituzione degli avvocati Iraci e Miracola per parte ricorrente, l’avv. Norrito per l’INPS e la dott.ssa Di Pasquali, per il Ministero, come da relativo verbale.
Ritenuto in
F A T T O
I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il sig. B., già appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, con la qualifica di Assistente Capo, cessato dal servizio, per infermità, con decorrenza giuridica ed amministrativa dal 20.02.2005 ha chiesto:
In via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata col sistema retributivo maturata sino al 31 dicembre 1995, sui ratei a decorrere dall’1.01.2022, di un coefficiente annuo determinato nella misura del 2,44%, oltre, dalla data di maturazione di ciascun rateo arretrato e per ciascuno di essi, alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, fino all’effettivo soddisfo; 2). Condannare parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l’effetto dovuto, oltre gli arretrati sui ratei pensionistici già percepiti, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria, da liquidarsi dalla scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale ed adeguamento del trattamento corrente agli indici ISTAT; 3). Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore degli avvocati antistatari, che rendono la dichiarazione di legge.
Il ricorrente, che alla data del 31.12.1995 vantava una anzianità di servizio pari ad anni 11 mesi 7 e giorni 29, ha affermato:
- di essersi arruolato il 2 maggio 1984, di essere stato dipendente del Ministero di Grazia e Giustizia presso il Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ed essere cessato dal servizio dal 20 febbraio 2005;
- di essere stato collocato a riposo con il sistema c.d. misto;
- che al momento del collocamento in congedo, la quota retributiva del trattamento pensionistico è stata quantificata applicando l’aliquota di rendimento di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 1092 del 1973 in luogo della più favorevole aliquota prevista dall’art. 54 comma 1;
- che lo stesso ha trasmesso invano sia prima che dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 101, della Legge n.
234/2021, all’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale di Palermo, a mezzo PEC, apposita istanza/diffida tendente ad ottenere il ricalcolo della pensione con l’applicazione del sopra descritto beneficio.
Il ricorrente lamenta, in sostanza, che il trattamento pensionistico è stato calcolato con l’attribuzione della minore e più sfavorevole aliquota di cui all’art. 44 del medesimo D.P.R in luogo di quella di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 in combinato disposto con l’art. 1, comma 101, della Legge n. 234/2021.
In applicazione di dette disposizioni, infatti, secondo la prospettazione del ricorrente, a valle di una ricostruzione normativa e richiamate le decisioni delle Sezioni Riunite nn. 1 e 12 del 2021, spetterebbe allo stesso l’applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.
II. Con memoria del 28 giugno 2025 si è costituito in giudizio l’INPS che, in primo luogo, ha rilevato che il sig. B. ha in pagamento una pensione VOCTPS con decorrenza 03/2025 e una pensione IOCTPS con decorrenza 02/2005.
Per quanto attiene alla pensione IOCTPS, in particolare, l’INPS ha evidenziato che la stessa è stata calcolata in una unica quota in percentuale (60%) su una base pensionabile. Non sarebbe stato quindi seguito un sistema di calcolo basato su aliquote di rendimento della base pensionabile (di cui all’art. 54 del TU 1092/1973, pari al 2,445%).
A tal proposito, l’Ente previdenziale ha, altresì, rilevato di rivestire esclusivamente la qualità di ordinatore secondario di spesa e che per la rideterminazione di tale trattamento pensionistico ogni competenza è riservata all’Amministrazione datrice di lavoro. Le eventuali pretese del ricorrente dirette al ricalcolo ex art 54 d.p.r.
1902/1973, pertanto, andrebbero rivolte all’amministrazione di appartenenza.
Quanto al trattamento pensionistico VOCTPS, con decorrenza 03/2025, è stato fatto, invece, presente che trattandosi di una pensione inerente ai periodi contributivi successivi al transito presso i ruoli civili, non sarebbe comunque soggetta al ricalcolo ex art. 54 DPR 1092/1973.
L’INPS ha quindi concluso chiedendo: “- preliminarmente ordinarsi l’integrazione del contraddittorio ex art. 160 bis con l’Amministrazione Penitenziaria datrice di lavoro e - Rigettare con ogni statuizione il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di giudizio”.
III. Il 3 luglio 2025 parte ricorrente ha, altresì, depositato copia della PEC trasmessa dall’INPS in data 15.03.2022, in riscontro dell’atto stragiudiziale di diffida, con cui l’Istituto avrebbe – a suo dire - sostanzialmente riconosciuto le pretese dell’odierno ricorrente, precisando che “… l’art.1 comma 101 della L.234 del 30.12.2021, ha esteso tale previsione normativa anche al personale delle Forze di Polizia Penitenziaria, pertanto si rimane in attesa dell’emissione di circolare INPS, con la quale si forniranno indicazioni per le riliquidazioni d’ufficio delle pensioni interessate dall’applicazione dell’art.54 nonché per la gestione del contenzioso giurisdizionale e dei ricorsi amministrativi”. Con l’occasione parte ricorrente ha, altresì, depositato copia della circolare INPS del 23.03.2022, da cui risulterebbe che l’INPS avrebbe dovuto provvedere d’ufficio al ricalcolo delle pensioni.
IV. All’udienza del 10 luglio 2025, sentite le parti, con ordinanza a verbale, questo GUP ha disposto l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 160 bis c.g.c. nei confronti del Ministero della Giustizia e fissato l’udienza del 18 dicembre 2025 per la prosecuzione della trattazione.
V. Con memoria debitamente depositata in data 25 novembre 2025 si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia che, in maniera sostanzialmente analoga a quanto già rilevato dall’INPS, ha osservato che il trattamento pensionistico privilegiato in godimento del ricorrente è stato determinato integralmente con il sistema retributivo, in un'unica quota, pari al 60% dell'intera base pensionabile, come previsto per la pensione privilegiata ordinaria di quinta categoria. Il sistema di calcolo utilizzato, in altre parole, non si fonderebbe su aliquote di rendimento della base pensionale e, pertanto, in assenza del presupposto del sistema misto, non troverebbero applicazione le disposizioni di cui all'art. 54 del D.P.R.
n. 1092/1973, in combinato disposto con l'art. 1, comma 101, della Legge n 234/2021, come invocate da parte ricorrente.
L’Amministrazione ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese del giudizio.
VI. Nel corso della pubblica udienza del 18 dicembre 2025, l’avvocato Beninati, nel rilevare la correttezza della liquidazione del trattamento pensionistico, ha chiesto che si dichiarasse la cessazione della materia del contendere. Con l’occasione, nel sostenere che la citata PEC del 15 marzo 2022 inviata dall’INPS avresse sostanzialmente indotto in errore parte ricorrente in ordine all’applicabilità dell’art. 54 al caso in esame, ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
L’INPS ed il Ministero della Giustizia si sono riportati al contenuto dei propri atti difensivi e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Il presente giudizio verte sull’accertamento del diritto del ricorrente alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico categoria IOCTPS con decorrenza 02/2005 con l’applicazione del coefficiente di rendimento di cui all’art.1, comma 101, della Legge n.234/2021, e quindi dell’aliquota di rendimento della base pensionabile prevista dalla invocata norma, pari al 2,44% per ogni anno utile.
Si ritiene, infatti, che il presente giudizio, nonostante non sia stato espressamente chiarito dalla parte ricorrente, attiene al citato trattamento pensionistico e non all’altro cat. VOCTPS con decorrenza 03/2025, in quanto maturato successivamente al transito nei ruoli civili del Ministero della Giustizia.
2. Tanto precisato, sempre in via preliminare, occorre anzitutto prendere in esame la richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata nel corso della pubblica udienza da parte ricorrente.
Al riguardo, occorre rammentare che la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal Giudice quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, ossia l’interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Corte dei conti Sez. giurisdiz. per la Regione Siciliana sent. 13/03/2018, n. 210).
Ebbene, nel giudizio in esame, nessun mutamento sopravvenuto è stato registrato dopo l’introduzione dello stesso se non il mero ravvedimento della parte ricorrente sulla correttezza dell’operato delle parti resistenti alla luce dei chiarimenti forniti con i rispettivi atti di costituzione e, pertanto, detta istanza non può trovare accoglimento.
Deve, infatti, constatarsi che parte ricorrente, nel corso della pubblica udienza, ha concordato con le parti resistenti in ordine alla correttezza del calcolo effettuato sul trattamento pensionistico in argomento. Le parti resistenti, al contempo, non hanno espresso alcuna volontà in senso adesivo alla richiesta di cessazione della materia del contendere, riportandosi meramente ai rispettivi atti di costituzione con i quali è stato chiesto, invece, il rigetto del ricorso in esame.
Non può, pertanto, procedersi alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
3. Tanto premesso, il ricorso è infondato e come tale va respinto.
Sul punto, occorre richiamare il dettato dell’art. 1, comma 101, della Legge n.234/2021 che testualmente recita: “Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”.
Venendo al giudizio in esame, si osserva che sebbene il sig. B.
vantasse alla data del 31 dicembre 1995 un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, lo stesso non risulta titolare di pensione liquidata con il sistema misto quanto, piuttosto, di trattamento pensionistico liquidato con unica quota interamente retributiva.
Come correttamente osservato dalle parti resistenti, invero, il sig.
B. erroneamente invoca l’applicazione dell’art.1, comma 101, della Legge n.234/2021 e dell’art. 54 del testo unico approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, in quanto nei suoi confronti è stato applicato il diverso e più favorevole criterio di calcolo di cui all’art. 67 del medesimo testo unico. Egli è, infatti, titolare
“percentualista” di pensione privilegiata ordinaria di quinta categoria pari all’60% della base retributiva pensionabile.
In dettaglio, l’art. 67 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, per quanto qui di interesse, ai commi 1 e 2, stabilisce che: “Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione.
La pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria, salvo il disposto dell'ultimo comma di questo articolo.
Tale norma prevede, quindi, un sistema di computo del trattamento pensionistico privilegiato diverso da quello previsto dall’art. 54 cit. per i trattamenti di pensione ordinari di vecchiaia, di anzianità o di inabilità dei militari, non suscettibile di produrre nessun effetto favorevole dal punto di vista economico, in quanto risulta indipendente dagli anni di servizio maturati e, nel caso in esame, sempre corrispondente al 60% della base retributiva pensionabile.
Sicché, la domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico in argomento con applicazione dell’aliquota del 44% (o 2,44%
annuo) per la quota retributiva non risulta in alcun modo compatibile col sistema di calcolo impiegato per la liquidazione di detto trattamento (nello stesso senso, Corte dei conti, Sez. giur.
Campania sent. 428/2022 e sez. giur. Abruzzo, sent. n.
287/2021).
Il ricorso va quindi respinto.
4. Considerato che i chiarimenti forniti dalle parti resistenti con gli atti di costituzione – se forniti al ricorrente nel corso della fase amministrativa – ben avrebbero potuto evitare il presente contenzioso e, al contempo, la peculiarità della questione, si dispone la compensazione delle spese tra le parti.
PQM
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Siciliana, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso;
- compensa le spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Giudice
OR GR
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo,22 dicembre 2025 Pubblicata il 29 dicembre 2025 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone
che, a cura della Segreteria, sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
Il Giudice Ai sensi dell’art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di B. G. C.F. OMISSIS, nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.
Palermo, 29 dicembre 2025 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)