TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/11/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1585 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DALMAZIO AGATINO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
12/05/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 12/06/1999, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 289, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nate le figlie il 30/06/2000, ed il Persona_1 Per_2
18/05/2003; - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“1) la casa coniugale sita in Messina, via Federico de Roberto n. 54 resterà, unitamente a tutti gli arredi, nella disponibilità della signora che continuerà ad abitarvi CP_1
unitamente alla figlia 2) il signor lascerà la casa coniugale trasferendo la propria Per_1 Pt_1
residenza presso altra abitazione;
3) si impegna a versare, mensilmente, a Parte_1
la somma complessiva di € 325,00 (euro trecentoventicinque/00) a titolo di Controparte_1
mantenimento della moglie, . La somma di € 325,00 verrà corrisposta alla Controparte_1
signora entro giorno venti di ogni mese;
4) il conto corrente cointestato tra i coniugi CP_1
acceso presso Findomestic Banca verrà chiuso o, in ogni caso, modificato affinchè unico intestatario risulti il signor . Le somme ivi giacenti si intendono di esclusiva Parte_1
proprietà del signor;
5) tutti i finanziamenti contratti dai coniugi durante la vita Pt_1
familiare rimarranno ad esclusivo carico del signor , pertanto graverà Parte_1
esclusivamente su quest'ultimo l'obbligo di pagamento, senza nulla potere pretendere da
; 6) i coniugi si danno reciproco consenso per ottenere il rilascio del Controparte_1
passaporto anche al fine dell'espatrio e di qualunque altro documento equipollente;
7) le spese del giudizio e di omologazione restano a carico di entrambe le parti”.
All'udienza del 12/11/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c. Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 12/05/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 12/06/1999, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 289, parte II, serie A;
rimette le parti all'udienza dell'01/07/2026 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 13/11/2025.
La Presidente (dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1585 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DALMAZIO AGATINO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
12/05/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 12/06/1999, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 289, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nate le figlie il 30/06/2000, ed il Persona_1 Per_2
18/05/2003; - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“1) la casa coniugale sita in Messina, via Federico de Roberto n. 54 resterà, unitamente a tutti gli arredi, nella disponibilità della signora che continuerà ad abitarvi CP_1
unitamente alla figlia 2) il signor lascerà la casa coniugale trasferendo la propria Per_1 Pt_1
residenza presso altra abitazione;
3) si impegna a versare, mensilmente, a Parte_1
la somma complessiva di € 325,00 (euro trecentoventicinque/00) a titolo di Controparte_1
mantenimento della moglie, . La somma di € 325,00 verrà corrisposta alla Controparte_1
signora entro giorno venti di ogni mese;
4) il conto corrente cointestato tra i coniugi CP_1
acceso presso Findomestic Banca verrà chiuso o, in ogni caso, modificato affinchè unico intestatario risulti il signor . Le somme ivi giacenti si intendono di esclusiva Parte_1
proprietà del signor;
5) tutti i finanziamenti contratti dai coniugi durante la vita Pt_1
familiare rimarranno ad esclusivo carico del signor , pertanto graverà Parte_1
esclusivamente su quest'ultimo l'obbligo di pagamento, senza nulla potere pretendere da
; 6) i coniugi si danno reciproco consenso per ottenere il rilascio del Controparte_1
passaporto anche al fine dell'espatrio e di qualunque altro documento equipollente;
7) le spese del giudizio e di omologazione restano a carico di entrambe le parti”.
All'udienza del 12/11/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c. Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 12/05/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 12/06/1999, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 289, parte II, serie A;
rimette le parti all'udienza dell'01/07/2026 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 13/11/2025.
La Presidente (dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.