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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 21/11/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3/2025, avente ad oggetto “opposizione a precetto”
promossa da
(P. IVA ), in persona del l.r.p.t., elett.te domiciliata a Parte_1 P.IVA_1
Cosenza, via Arturo Scola n. 3; rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Clausi, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(P. Iva ), in persona del l.r.p.t., elett.te Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata a Torre Melissa (KR), via Lenin n. 21; rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo
Poerio, giusta procura in atti;
OPPOSTA
Conclusioni
All'udienza del 06.11.2025, celebrata in forma “cartolare” mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, previa concorde rinuncia dei difensori ai termini di cui all'art. 189 c.p.c. (giusta dichiarazione già resa all'udienza del 18.06.2025), è stata introitata per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad
-1- esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio la in persona del Parte_1 relativo l.r.p.t., ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto, notificato in data 12.12.2024, con cui la le Controparte_1 ha intimato il pagamento dell'importo pari ad € 23.527,98, oltre interessi e spese, dovuto in forza della sentenza n. 646/2024 emessa dal Tribunale di Crotone in data 26.09.2024.
In particolare, limitandosi a rilevare di aver avanzato richiesta di inibitoria al Giudice del gravame e che «l'eventuale attivazione di una procedura esecutiva comporterebbe un rilevante decremento nella reputazione economica dell'opponente», ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Disporre che la S.V. Ill.ma ai sensi e per gli effetti dell'art. 351 c.p.c. voglia sospendere con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della sentenza civile n. 646/2024, emessa dal
Tribunale Civile di Crotone in data del 26 settembre 2024, resa nel giudızio rubricato al n.
1666/2020 di RG o, ravvisandosi nel caso di specie giusti motivi d'urgenza, fissando al contempo l'udienza ex art. 351, comma terzo, c.p.c., ovvero, in via subordinata, voglia comunque fissare l'udienza dinnanzi al Collegio per la decisione sulla sospensione dell'efficacia esecutiva della richiamata sentenza, prima dell'udienza di comparizione.
2) dichiarare che la non ha allo stato diritto di procedere ad esecuzione forzata CP_1 per i motivi esposti in premessa:
3) condannare il creditore istante al pagamento delle spese di lite».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita la , Controparte_1 la quale, eccependo l'assoluta inconferenza delle doglianze attoree, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, rassegnando le seguenti conclusioni:
«1) Piaccia al giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'opposizione al precetto per come formulata;
2) il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre ex art. 93 c.p.c.».
3. - Rigettata la richiesta di sospensiva giusta ordinanza del 06.03.2025 ed espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del 06.11.2025 la causa
è stata posta in decisione con rinuncia dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 189 c.p.c.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
-2- 2. - Inammissibile, oltre che impropria, è la richiesta di parte opponente di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (cfr. note depositate in data 05.11.2025), sia perché trattasi di giudizio soggetto ratione temporis al rito di cui al D. Lgs. 149 del 2022, sia perché i medesimi difensori avevano già rinunciato alla concessione dei termini di cui all'art. 189
c.p.c. (cfr. verbale d'udienza del 18.06.2025).
3. - Tanto precisato, venendo al merito del giudizio, non può che ribadirsi quanto già rilevato in sede cautelare (cfr. ordinanza del 06.03.2025), ossia che, in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base ad un titolo esecutivo di formazione giudiziale, possono essere dedotte – in conformità ad un principio consolidato, reiteratamente ribadito dalla
Suprema Corte – solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non anche quelle di merito, essendo riservate queste ultime alla competente sede di cognizione (cfr., tra le altre, Cass. Civ., sez. III, ord.
02.08.2021 n. 22090).
Nella specie, quindi, venendo in rilievo un precetto notificato in forza della sentenza di condanna emesso dal Tribunale di Crotone in data 26.09.2024, immediatamente esecutiva ex art. 282 c.p.c., il sindacato sulle doglianze formulate dall'odierna opponente risulta riservato al giudizio di impugnazione.
Risulta pertanto illegittimo il tentativo di parte opponente di riversare in sede di opposizione all'esecuzione questioni che possono essere fatte valere solo innanzi alla
Corte di Appello, con la conseguenza che è del tutto improprio il richiamo, contenuto nelle conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo del presente giudizio, alle norme dettate dal codice di rito in tema di impugnazioni (cfr. atto di citazione «Disporre che la
S.V. Ill.ma ai sensi e per gli effetti dell'art. 351 c.p.c. voglia sospendere con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della sentenza civile n. 646/2024, emessa dal Tribunale Civile di Crotone in data del 26 settembre 2024…»).
Solo per ragioni di completezza espositiva, poi, è appena il caso di rilevare che le doglianze attoree non hanno trovato riscontro neppure in sede di gravame.
4. - Sicché, per le ragioni esposte, l'opposizione deve essere respinta.
*****************
In punto di regolamentazione delle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, con esclusione della voce relativa all'attività istruttoria (atteso il rilievo dirimente delle questioni di rito e considerata la natura documentale della controversia), sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3/2025 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. rigetta l'opposizione;
-3- 2. condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che, distratte in favore del relativo difensore dichiaratosi antistatario, liquida - per la fase cautelare - in €
1.200,00 e - per il giudizio di merito – in € 2.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Crotone, in data 21 Novembre 2025.
IL GIUDICE
dott. Alfonso Scibona DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
-4-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3/2025, avente ad oggetto “opposizione a precetto”
promossa da
(P. IVA ), in persona del l.r.p.t., elett.te domiciliata a Parte_1 P.IVA_1
Cosenza, via Arturo Scola n. 3; rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Clausi, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(P. Iva ), in persona del l.r.p.t., elett.te Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata a Torre Melissa (KR), via Lenin n. 21; rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo
Poerio, giusta procura in atti;
OPPOSTA
Conclusioni
All'udienza del 06.11.2025, celebrata in forma “cartolare” mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, previa concorde rinuncia dei difensori ai termini di cui all'art. 189 c.p.c. (giusta dichiarazione già resa all'udienza del 18.06.2025), è stata introitata per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad
-1- esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio la in persona del Parte_1 relativo l.r.p.t., ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto, notificato in data 12.12.2024, con cui la le Controparte_1 ha intimato il pagamento dell'importo pari ad € 23.527,98, oltre interessi e spese, dovuto in forza della sentenza n. 646/2024 emessa dal Tribunale di Crotone in data 26.09.2024.
In particolare, limitandosi a rilevare di aver avanzato richiesta di inibitoria al Giudice del gravame e che «l'eventuale attivazione di una procedura esecutiva comporterebbe un rilevante decremento nella reputazione economica dell'opponente», ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Disporre che la S.V. Ill.ma ai sensi e per gli effetti dell'art. 351 c.p.c. voglia sospendere con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della sentenza civile n. 646/2024, emessa dal
Tribunale Civile di Crotone in data del 26 settembre 2024, resa nel giudızio rubricato al n.
1666/2020 di RG o, ravvisandosi nel caso di specie giusti motivi d'urgenza, fissando al contempo l'udienza ex art. 351, comma terzo, c.p.c., ovvero, in via subordinata, voglia comunque fissare l'udienza dinnanzi al Collegio per la decisione sulla sospensione dell'efficacia esecutiva della richiamata sentenza, prima dell'udienza di comparizione.
2) dichiarare che la non ha allo stato diritto di procedere ad esecuzione forzata CP_1 per i motivi esposti in premessa:
3) condannare il creditore istante al pagamento delle spese di lite».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita la , Controparte_1 la quale, eccependo l'assoluta inconferenza delle doglianze attoree, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, rassegnando le seguenti conclusioni:
«1) Piaccia al giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'opposizione al precetto per come formulata;
2) il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre ex art. 93 c.p.c.».
3. - Rigettata la richiesta di sospensiva giusta ordinanza del 06.03.2025 ed espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del 06.11.2025 la causa
è stata posta in decisione con rinuncia dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 189 c.p.c.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
-2- 2. - Inammissibile, oltre che impropria, è la richiesta di parte opponente di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (cfr. note depositate in data 05.11.2025), sia perché trattasi di giudizio soggetto ratione temporis al rito di cui al D. Lgs. 149 del 2022, sia perché i medesimi difensori avevano già rinunciato alla concessione dei termini di cui all'art. 189
c.p.c. (cfr. verbale d'udienza del 18.06.2025).
3. - Tanto precisato, venendo al merito del giudizio, non può che ribadirsi quanto già rilevato in sede cautelare (cfr. ordinanza del 06.03.2025), ossia che, in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base ad un titolo esecutivo di formazione giudiziale, possono essere dedotte – in conformità ad un principio consolidato, reiteratamente ribadito dalla
Suprema Corte – solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non anche quelle di merito, essendo riservate queste ultime alla competente sede di cognizione (cfr., tra le altre, Cass. Civ., sez. III, ord.
02.08.2021 n. 22090).
Nella specie, quindi, venendo in rilievo un precetto notificato in forza della sentenza di condanna emesso dal Tribunale di Crotone in data 26.09.2024, immediatamente esecutiva ex art. 282 c.p.c., il sindacato sulle doglianze formulate dall'odierna opponente risulta riservato al giudizio di impugnazione.
Risulta pertanto illegittimo il tentativo di parte opponente di riversare in sede di opposizione all'esecuzione questioni che possono essere fatte valere solo innanzi alla
Corte di Appello, con la conseguenza che è del tutto improprio il richiamo, contenuto nelle conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo del presente giudizio, alle norme dettate dal codice di rito in tema di impugnazioni (cfr. atto di citazione «Disporre che la
S.V. Ill.ma ai sensi e per gli effetti dell'art. 351 c.p.c. voglia sospendere con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della sentenza civile n. 646/2024, emessa dal Tribunale Civile di Crotone in data del 26 settembre 2024…»).
Solo per ragioni di completezza espositiva, poi, è appena il caso di rilevare che le doglianze attoree non hanno trovato riscontro neppure in sede di gravame.
4. - Sicché, per le ragioni esposte, l'opposizione deve essere respinta.
*****************
In punto di regolamentazione delle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, con esclusione della voce relativa all'attività istruttoria (atteso il rilievo dirimente delle questioni di rito e considerata la natura documentale della controversia), sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3/2025 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. rigetta l'opposizione;
-3- 2. condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che, distratte in favore del relativo difensore dichiaratosi antistatario, liquida - per la fase cautelare - in €
1.200,00 e - per il giudizio di merito – in € 2.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Crotone, in data 21 Novembre 2025.
IL GIUDICE
dott. Alfonso Scibona DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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