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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/07/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 492/2023 promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosaria Ciancimino e Delia Cernigliaro. Pt_1
APPELLANTE Contro
CP_1
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza del 15 maggio 2025 l'appellante ha concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza del 16/3/2023 il G.L. del Tribunale di Palermo ha accolto il ricorso proposto da e dichiarato il diritto di quest'ultimo al ripristino del reddito di CP_1 cittadinanza di cui alla L. n.26/2019 a decorrere dal mese di marzo 2021, data dell'illegittima sospensione disposta dall' a causa dell'accertata carenza del requisito Pt_1 della residenza continuativa biennale e complessiva decennale in Italia. Tanto ha statuito il G.L. sulla scorta dell'accertamento di entrambi i requisiti di legge essendosi appurato dalla documentazione prodotta e proveniente dal Comune di Palermo che l'WU era residente in modo continuativo in Italia dal 21/4/2009 . La sentenza di primo grado è stata impugnata dall' il quale ne stigmatizza l'errore di Pt_1 fatto per avere il G.L. frainteso la sussistenza del requisito della residenza decennale che non era ancora maturata al momento della presentazione della domanda ammnistrativa (14/3/2019). Deve anzitutto dichiararsi la contumacia di regolarmente citato e non CP_1 comparso. Ciò posto non ignora questa Corte che in base all'art. 2 comma 1° della legge istituiva del reddito di cittadinanza (D.L. n° 4/2019 conv. in L. n° 26/2019 ):
1. Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo. Alla stregua dei cennati requisiti il rilievo dell' che ha focalizzato la carenza del Pt_1 requisito temporale dei 10 anni di residenza alla data di presentazione della domanda appare, prima facie , fondato. Pur tuttavia esso deve confrontarsi oggi con l'efficacia dello ius superveniens rappresentato dalla sentenza della Corte Costituzionale (n. 31/2025) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni». Il Giudice delle Leggi ha preso in esame la fonte della complessa disciplina regolatrice caratterizzata da una prestazione non meramente assistenziale tale che a differenza di altre misure, come l'assegno sociale, che questa Corte ha ritenuto correlate allo «stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo» (sentenza n. 50 del 2019 e ordinanza n. 29 del 2024), il progetto di inclusione previsto dal Rdc non guarda, come invece le suddette misure, al concorso realizzato nel passato, ma alle chances dell'integrazione futura, mirando alla prospettiva dello stabile inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta. In quest'ottica il gravoso termine del pregresso periodo decennale non appare ragionevolmente correlato alla funzionalità precipua del Rdc e si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost. Tali principi, infatti, si oppongono alla discriminazione, anche indiretta (come di recente ribadito con la sentenza n. 25 del 2025), prodotta da una barriera temporale, effetto del requisito censurato, che, sebbene applicato a ogni richiedente, appare artificialmente finalizzata al solo tentativo di limitare l'accesso alla prestazione, favorendo i cittadini italiani già residenti (più facilitati – come peraltro dimostrano i dati segnalati dal giudice rimettente – a integrare tale requisito), a scapito sia di quelli di altri Stati membri dell'Unione, sia di quelli di Paesi terzi. Dal dimezzamento del termine richiesto oggi dalla legge per l'accesso al beneficio in parola, applicabile senza ombra di dubbio ai rapporti pendenti non coperti da accertamenti passati in autorità di cosa giudicata, discende l'inconducenza del motivo posto a base dell'odierno gravame. Ed invero, dal confronto con le ragioni poste a base dell'odierno gravame non vi è dubbio che alla data di presentazione della domanda amministrativa l'WU fosse in possesso del requisito temporale di cinque anni di residenza in Italia. Per le ragioni che precedono deve disporsi il rigetto del proposto gravame. Stante la contumacia della parte appellata nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio che restano a carco della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte , definitivamente pronunciando, nella contumacia di che dichiara, CP_1 conferma la sentenza n. 913/2023 emessa dal Tribunale di Palermo in data 16 marzo 2023. Lascia a carico dell' le spese del presente grado di appello. Pt_1
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.
115/2002. Palermo 15 maggio 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco