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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/02/2025, n. 2200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2200 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 17294/2024, vertente
TRA
Parte_1
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Marco Bosso
-ricorrente-
E
Controparte_1
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Alberto Rossotti e dell'avv. Camilla Panattoni
-resistente -
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio Parte_1
contratto con rappresentando che nell'anno 2017 era intervenuta, con Controparte_1
decreto di omologa n. 20289/2017, emesso dall'intestato Tribunale in data 17 luglio 2017,
la separazione personale dei coniugi e che, da allora, non era stata ricostituita alcuna forma di comunione di vita e di intenti;
senza opporsi alla pronuncia Controparte_1 sullo status, ha formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori al divorzio.
Le parti tuttavia, nel corso del processo, sono addivenute ad una intesa in ordine alle condizioni del divorzio, ed hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
3. La figlia minorenne viene affidata ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento presso la madre nella casa coniugale sita in Roma, Via del Fontanile
Anagnino n. 18/G;
4. Il padre e la madre concorderanno di volta in volta il diritto di visita in base alle
esigenze dei genitori e della minore.
Durante la pausa estiva scolastica i genitori terranno la figlia una settimana
continuativa ciascuno e nel mese di agosto 15 giorni continuativi ciascuno ad anni
alterni
In occasione delle festività natalizie e pasquali la figlia rimarrà alternativamente con
ognuno dei due genitori (e così se avranno trascorso il Natale con la mamma
passeranno il Capodanno con il padre e lo stesso dicasi per la Pasqua ed il Lunedì
dell'Angelo);
Per_ 5. Il padre verserà per entrambe le figlie ( , maggiorenne ma non
Per_ economicamente autosufficiente, e , ancora minorenne) la somma di € 695,00
mensili entro il 5 del mese come rivalutato alla data odierna e soggetto a
rivalutazione Istat (Euro 347,50 per ciascuna delle figlie), oltre al 50% delle spese
straordinarie secondo il vigente protocollo del Tribunale di Velletri, cui le parti
rimandano integralmente.
6. Il padre si impegna a saldare alla signora in aggiunta alle somme di Pt_1
mantenimento per le figlie la somma della rivalutazione Istat dal 2022 ad oggi pari
ad Euro 1.200,00, oltre € 5.283,00 per quota parte del mutuo non versato
dall'omologa fino alla cessione delle quote come da omologa di separazione.
7. L'importo di € 6.483,00, verrà corrisposto mensilmente - in aggiunta al
mantenimento ordinario – mediante n. 32 rate mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, di cui 31 di importo pari ad € 200,00 e la 32° di importo pari a 283,00,
con obbligo al versamento fino a totale raggiungimento della somma di € 6483,00.
8. Con l'adempimento delle obbligazioni di cui agli artt. 6 e 7 le parti dichiarano di
non aver nulla a pretendere per obbligazioni passate anche non riconducibili al
rapporto di coniugio.”
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Roma in data 30 luglio 2005, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è
contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, tenuto conto anche dell'interesse della prole, il Tribunale dispone in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 17294/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 30 luglio 2005 tra nato a [...] il [...] e nato a [...] Parte_1 Controparte_1
(RM) il 17 settembre 1969), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
di Roma al n. 00274, Parte 1 , Serie 09, Anno 2005, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
- spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att.
c.p.c.
Roma, 10 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 17294/2024, vertente
TRA
Parte_1
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Marco Bosso
-ricorrente-
E
Controparte_1
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Alberto Rossotti e dell'avv. Camilla Panattoni
-resistente -
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio Parte_1
contratto con rappresentando che nell'anno 2017 era intervenuta, con Controparte_1
decreto di omologa n. 20289/2017, emesso dall'intestato Tribunale in data 17 luglio 2017,
la separazione personale dei coniugi e che, da allora, non era stata ricostituita alcuna forma di comunione di vita e di intenti;
senza opporsi alla pronuncia Controparte_1 sullo status, ha formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori al divorzio.
Le parti tuttavia, nel corso del processo, sono addivenute ad una intesa in ordine alle condizioni del divorzio, ed hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
3. La figlia minorenne viene affidata ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento presso la madre nella casa coniugale sita in Roma, Via del Fontanile
Anagnino n. 18/G;
4. Il padre e la madre concorderanno di volta in volta il diritto di visita in base alle
esigenze dei genitori e della minore.
Durante la pausa estiva scolastica i genitori terranno la figlia una settimana
continuativa ciascuno e nel mese di agosto 15 giorni continuativi ciascuno ad anni
alterni
In occasione delle festività natalizie e pasquali la figlia rimarrà alternativamente con
ognuno dei due genitori (e così se avranno trascorso il Natale con la mamma
passeranno il Capodanno con il padre e lo stesso dicasi per la Pasqua ed il Lunedì
dell'Angelo);
Per_ 5. Il padre verserà per entrambe le figlie ( , maggiorenne ma non
Per_ economicamente autosufficiente, e , ancora minorenne) la somma di € 695,00
mensili entro il 5 del mese come rivalutato alla data odierna e soggetto a
rivalutazione Istat (Euro 347,50 per ciascuna delle figlie), oltre al 50% delle spese
straordinarie secondo il vigente protocollo del Tribunale di Velletri, cui le parti
rimandano integralmente.
6. Il padre si impegna a saldare alla signora in aggiunta alle somme di Pt_1
mantenimento per le figlie la somma della rivalutazione Istat dal 2022 ad oggi pari
ad Euro 1.200,00, oltre € 5.283,00 per quota parte del mutuo non versato
dall'omologa fino alla cessione delle quote come da omologa di separazione.
7. L'importo di € 6.483,00, verrà corrisposto mensilmente - in aggiunta al
mantenimento ordinario – mediante n. 32 rate mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, di cui 31 di importo pari ad € 200,00 e la 32° di importo pari a 283,00,
con obbligo al versamento fino a totale raggiungimento della somma di € 6483,00.
8. Con l'adempimento delle obbligazioni di cui agli artt. 6 e 7 le parti dichiarano di
non aver nulla a pretendere per obbligazioni passate anche non riconducibili al
rapporto di coniugio.”
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Roma in data 30 luglio 2005, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è
contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, tenuto conto anche dell'interesse della prole, il Tribunale dispone in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 17294/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 30 luglio 2005 tra nato a [...] il [...] e nato a [...] Parte_1 Controparte_1
(RM) il 17 settembre 1969), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
di Roma al n. 00274, Parte 1 , Serie 09, Anno 2005, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
- spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att.
c.p.c.
Roma, 10 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi