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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/12/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3272/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 3272/2020 R.G., introitata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., giusta ordinanza del 20.7.2025,
promossa da
, C.F. , nato a [...]_1 C.F._1 il 16.4.1954, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Greco;
attore e convenuto in riconvenzionale contro
, C.F. , nato a [...]_1 C.F._2
(RC) l' 1.01.1956, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ravenda;
convenuto e attore in riconvenzionale
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI GIURIDICHE DELLA
DECISIONE
1. Le domande ed eccezioni formulate dalle parti.
Con atto di citazione, ritualmente notificata a controparte, Parte_1
pagina 1 di 20 conveniva in giudizio per chiedere al Tribunale di “1) Accertare e Controparte_1 dichiarare che in forza dell'accordo sottoscritto e registrato in data 20.08.2001, richiamante la precedente scrittura privata del 21.02.1962, […] ha diritto di ricevere
[…] una copia della chiave del cancello costruito dallo stesso sulla stradella comune, oggi identificata al Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria, Sez. Pellaro al
Foglio n.17, particella n.433; 2) Ordinare, per l'effetto, al sig. di Controparte_1 consegnare immediatamente a parte attrice la suddetta chiave, al fine di consentire allo stesso l'accesso sulla quota comune, identificata al Catasto Terreni del Comune di
Reggio Calabria, Sez. Pellaro al n.17, particella n.437 e porzione della n.958, sulla quale parte attrice ha alcune aperture del proprio immobile, nonché gli impianti di carico acqua potabile e scarico acque fognarie e del gas;
3) Accertare e dichiarare che il sig. ha diritto - sulla base della documentazione in atti, Parte_1 nonché degli accordi intercorsi- di libero accesso alla quota comune identificata, al
Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria, Sez. Pellaro al Foglio n.17, particella n.437, corrispondente alla striscia di terreno rimasta indivisa e comune – in forza dell'atto di divisione del 10.05.1947- tra i danti causa della odierne parti;
4) Accertare
e dichiarare che la stradella comune identificata al Catasto Terreni del Comune di
Reggio Calabria, Sez. Pellaro al Foglio n.17, particella n.433, costituisce esclusivamente un'area comune d'isolamento e di passaggio per accedere alla particella n.437, con la conseguenza che deve rimanere costantemente libera, salvo soste saltuarie per scarico merci;
5) Ordinare, pertanto, al sig. di Controparte_1 non parcheggiare le proprie autovetture su tale stradella;
6) Accertare e dichiarare che le piante e alberi poste dal sig. in aderenza al fabbricato di parte Controparte_1 attrice, impediscono l'accesso di aria e luce dalla finestra e ordinare al convenuto di postare le stesse nel rispetto delle distanze di cui all'art. 892 c.c.; 7) Accertare e dichiarare che la canna fumaria costruita dal sig. determina Controparte_1
l'ingresso di pericoloso fumo nell'abitazione del sig. (piano II) Parte_1
e, ordinare, di conseguenza, al convenuto di innalzare la stessa canna fumaria ad un'altezza superiore al tetto del fabbricato di parte attrice;
8) Accertare e dichiarare pagina 2 di 20 che la il sig. arreca molestia al sig. mediante Controparte_1 Controparte_1 rumori (utilizzo di attrezzature meccaniche, musica ad alto volume, abbaiare del cane) che superano la normale tollerabilità e, ordinare, di conseguenza, al convenuto di adottare le necessarie misure per far cessare i rumori molesti, nonché stabilire – mancando il regolamento condominiale - delle fasce orarie nelle quali mantenere il silenzio;
9) Condannare parte convenuta opposta al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettario ex art. 2 DM
n.55/2010 e accessori di legge;
10) Condannare altresì il convenuto al pagamento della sanzione di cui all'art. 8 comma 4 bis D.lgs 28/2010 per non avere partecipato senza motivo al procedimento di mediazione”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 22.2.2021, si costituiva in giudizio , il quale contestava le pretese dell'attore e formulava, in via Controparte_1 riconvenzionale, le seguenti domande: “accertare e dichiarare che l'attore ha: a)
Edificato il proprio immobile in sopraelevazione in assenza di titolo edilizio e modificando la destinazione d'uso dello stesso da magazzino-ricovero ad abitazione senza alcun valido titolo edilizio ed urbanistico […]; b) violato le distanze legali dal fondo e dalle aree di pertinenza del convenuto, mercè aperture di finestre ed altre luci ed aperture sul fondo e sull'abitazione del signor senza autorizzazione Controparte_1
e consenso;
c) predisposto ed installato sul muro della propria abitazione che dà sulla proprietà dell'odierno convenuto tubi e una struttura di sfiato del gas metano oltre il confine ed in aperta violazione delle distanze di cui all'art. 889 c.c.; d) predisposto ed installato sia sull'area comune che sul muro della propria abitazione che dà sulla proprietà dell'odierno convenuto tubi dello scarico fognario, tubi di acqua;
nonché tubi del gas ed una struttura di sfiato del gas metano oltre il confine ed in aperta violazione delle distanze di cui all'art. 889 c.c. e) installato sulla propria abitazione una grondaia in Eternit, materiale nocivo e pericoloso, con violazione dei confini e sconfinamento sulla proprietà dell'odierno convenuto con ulteriore conseguente stillicidio e scolo della acque piovane all'interno del fondo del convenuto;
f) installato pagina 3 di 20 una canna fumaria del gas con sconfinamento sull'area di proprietà del convenuto e senza rispetto delle distanze legali. […] accertare e dichiarare il diritto dell'attore a mantenere la canna fumaria alle attuali condizioni essendo la stessa edificata nel 1963
e mantenuta nella disponibilità del convenuto alle attuali condizioni da oltre venti anni
[…] accertare e dichiarare che il convenuto ha usucapito la servitù Controparte_1 di parcheggio sull'area in comune per uso conforme, pacifico, pubblico ed incontestato per oltre un ventennio”.
La causa veniva istruita a mezzo prova documentale;
veniva altresì, disposta consulenza tecnica d'ufficio affidata all'ing. Persona_1
Giusta ordinanza del 20.7.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, previo decorso dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. e le parti costituite precisavano le conclusioni come da comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
2. Sull'eccezione di difetto di litisconsorzio necessario sollevata da CP_1
.
[...]
In comparsa conclusionale solleva l'eccezione di difetto e Controparte_1 violazione del contraddittorio per mancata partecipazione al giudizio di Parte_2 sul presupposto che questi sia proprietario pro quota delle particelle 958 e
[...]
437 del foglio di mappa n. 17 del Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria, sez.
Pellaro, oltre che firmatario dell'accordo del 20.08.2001.
L'eccezione è destituita di fondamento, oltre ad apparire pretestuosa.
È necessario premettere che esercita, in primo luogo e con Parte_1 riferimento alle particelle 433 e 437 del citato foglio di mappa n. 17, un'azione assimilabile all'actio confessoria a tutela di una servitù di passaggio ed essa, avendo lo scopo di accertare l'esistenza del rapporto di servitù contestato, deve essere proposta solo nei confronti del proprietario del fondo aggravato che contesti l'esistenza della servitù, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei proprietari degli altri fondi che non contestino la servitù e non pongano impedimento al suo esercizio pagina 4 di 20 (ex multis, Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 13818 del 22/05/2019; conforme anche sez. 2, Sentenza n. 12479 del 21/05/2013). Dal lato passivo, è quindi, pacifico che la legittimazione sia in capo a colui che, oltre a contestare l'esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine), potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù.
Quand'anche si dovesse ritenere che abbia esercitato un'azione Parte_1 di rivendicazione avente ad oggetto le unità immobiliari contraddistinte dalle particelle
958 e 437 o anche la sola particella 958 (di una cui porzione l'attore assume di essere proprietario pro quota) l'eccezione è, comunque, infondata poiché “Legittimato passivamente all'azione di rivendica ex art. 948 cod. civ., qualunque sia il titolo di acquisto invocato dall'attore, è chiunque di fatto possegga o detenga il bene rivendicato e sia in grado quindi di restituirlo” (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 9851 del 10/10/1997) e non già tutti gli intestatari catastali del bene.
Ancora più pretestuosa è l'eccezione se si qualificano le domande attrici come esercizio di un'azione di adempimento delle obbligazioni assunte con l'accordo del
20.08.2001 poiché legittimato passivo è unicamente il contraente che si assume inadempiente e non vi è alcun litisconsorzio necessario con gli altri contraenti, sottoscrittori dell'accordo.
3. Sulla consegna delle chiavi del cancello situato sulla particella 433 e sulla proprietà della particella 437.
Con l'atto di divisione stipulato in data 14.5.1947 i fratelli Persona_2
(padre del convenuto), (padre dell'attore), e divisero gli Per_3 CP_1 Per_4 immobili in proprietà comune, formando quattro quote di pari valore ed inequivocabilmente costituirono una servitù di passaggio, così di seguito descritta: “Si chiarisce e si specifica che per accedere alle casette comprese nella seconda, nella pagina 5 di 20 terza e nella quarta quota resterà comune ed indivisa tra dette tre quote una striscia di suolo larga 3 m a partire dal Vico di proprietà dei condividenti e di altri. Alcuni dei suddetti cespiti erano già riportati in catasto in testa alla ditta e Persona_5 all'articolo 6315 mentre altri non sono identificati.”.
La seconda quota è quella assegnata a e comprende una Persona_2
“casetta con suolo adiacente sita in Pellaro di Reggio Calabria località Vico
Sant'NN formata di un vano a pianterreno e uno a piano primo con accessori limitante: a marina Giovanni a scirocco e vico privato e restante Per_6 Persona_7 proprietà dei condividenti”; la terza quota, assegnata a , comprende Parte_3
“casetta con suolo adiacente sita in Pellaro di Reggio Calabria località Sant'NN formata da un piccolo vano a pianterreno limitante a scirocco con la seconda quota, a borea con il Vico Sant'NN e a marina con la quarta quota e a montagna ancora con la quarta quota”; la quarta quota viene assegnata a e comprende Controparte_1
“piccola casetta a pianterreno formata da un piccolo vano ed accessori sita in Pellaro di Reggio Calabria località Vico Sant'NN limitante a marina con viottolo privato, a borea Vico Sant'NN ed a scirocco con e seconda quota” … ed Persona_8 ancora “piccolissimo suolo sito a Pellaro di Reggio Calabria località Vico Sant'NN limitante: con la seconda e con la terza quota a marina, con la terza quota a montagna e con la seconda quota a scirocco”.
Illustra e spiega il consulente tecnico d'ufficio <“Con l'atto di divisione sopra richiamato si stabilisce che vi è una porzione di terreno, tra le quote formate, di larghezza pari a 3 m, individuata con partenza dal “vico di proprietà dei condividenti”. Non risulta però evidente quale sia lo sviluppo di detto piccolo lotto di terreno, pertanto, occorre ricavare alcune informazioni dalle descrizioni. Nella descrizione della seconda quota si menziona un “vico privato” con cui delimita la stessa seconda quota, assegnata a , e nella descrizione della Persona_2 quarta quota, assegnata a , si cita, “limitante a marina con viottolo Controparte_1 privato”, pertanto entrambe le descrizioni, individuano quella che è l'attuale particella pagina 6 di 20 437. Dunque, si deduce che la porzione di terreno su cui grava la servitù di passaggio,
a favore delle tre quote formate, è una striscia di terreno a forma di L, a grandi linee corrispondente nella forma, alle attuali particelle 433 e 437> (pag. 5 CTU).
Nessuna specifica ed eventualmente alternativa ricostruzione della porzione immobiliare e/o del percorso del passaggio - chiaramente previsto con l'atto di divisione in favore dei fondi su cui insistono “le casette”, attribuite in proprietà esclusiva a , e - è offerta da (cl. 56). Per_2 Per_3 CP_1 Controparte_1
Successivamente, in data 21 febbraio 1962, i germani sottoscrissero una CP_1 scrittura privata contenente la seguente convenzione con la quale, tra l'altro, e Per_3
, concordano la suddivisione (“con il consenso del fratello ed in attesa Per_2 CP_1 di regolarizzare legalmente la cessione”) della proprietà del loro fratello : CP_1
“Premesso che i predetti contraenti sono proprietari delle particelle distinte con il numero 259/d, quella di e con il numero 259/f, quella di , entrambe Per_3 Per_2 riportate nel foglio n. 17 del catasto terreni del Comune di Pellaro, e che il loro fratello , attualmente negli Stati Uniti d'America, è proprietario della particella CP_1 distinta con il numero 259/e riportata nello stesso foglio numero 17, con il formale consenso di quest'ultimo ed in attesa di regolarizzare legalmente la cessione, concordano di suddividersi il terreno della particella 259/e di proprietà del fratello
, per costruire, ognuno per proprio conto, un piccolo fabbricato ad uso di CP_1 abitazione personale.
I°) Il fabbricherà usufruendo della sua particella e di parte di Parte_3 quella del fratello su un'area avente le seguenti misure: CP_1
a) Lato stradella Sant'NN per un fronte di metri 14,10 a partire dallo spigolo dell'attuale stradella in comune, verso montagna;
b) Lato stradella in comune, costruirà per una profondità di metri 8,50 lasciando liberi metri 4 e non 3 di stradella in comune di accesso alle quote stesse, come specificato nell'atto di divisione;
pagina 7 di 20 c) Dal punto limite di cui alla lettera b) sarà eretto il terzo muro perimetrale – marina montagna - per metri 11,50 con regolari aperture di accesso;
d) Dal punto limite a montagna della stradella Sant'NN si ripartirà il quarto muro perimetrale - borea scirocco - per metri 8,50 che andrà a congiungersi con quello descritto alla lettera c);
2°) Il costruirà usufruendo della sua particella e di parte di Persona_2 quella del fratello , venendo così ad avere un fronte sulla stradella Sant'NN di CP_1 metri 15,50 a partire dal limite montano della sua quota e fino al limite del fratello
, meglio descritto alla lettera d) di cui al numero I)”. Per_3
L'ausiliario nominato dal Tribunale, confrontando l'estratto di mappa allegato alla nota di voltura 193 del 1954 con quello attuale e considerando quanto stabilito nella scrittura privata del 1962, ha affermato: “ … si deduce che la particella 259/d, di proprietà di , unita alla porzione della particella 259/e a lui Parte_3 assegnata, corrisponde all'attualità alle particelle 434 e 1130, oggi di Parte_1
, mentre la particella 259/f, di proprietà di , unita alla
[...] Persona_2 porzione della particella 259/e a lui assegnata, corrisponde all'attualità alle particelle
958 di proprietà di e e 1130, intestata a Controparte_1 Pt_2 Parte_1
, ma, in realtà occupata dal fabbricato di proprietà di e
[...] Controparte_1
Nella scrittura privata non viene menzionata la porzione di terreno 259/g, Pt_2 corrispondente all'attuale part. 437, ed inoltre, già nel frazionamento del 1954, la stessa non è stata assegnata a nessuno dei comproprietari, proprio per la sua funzione comune a tutti” (pagg. 7 ed 8 CTU).
Con la scrittura privata del 20.08.2001, registrata in pari data, gli eredi di Parte_3
e facendo seguito alla scrittura privata firmata dai propri genitori il
[...] Per_2 giorno 21 febbraio 1962 e agli atti notarili di vendita da parte del loro fratello : CP_1
“confermano e approvano quanto sottoscritto dai propri genitori allegando copia della scrittura sopra menzionata e precisamente il punto I della lettera a), b), c) d) e il punto
II”, precisando che “per quanto riguarda il punto I lettera b), la misura reale venutasi pagina 8 di 20 a creare dopo i lavori è di metri 3,90 tra le due case di e a Controparte_2 Pt_1 nord lungo la via Sant'NN è di metri 3,40 a sud delle stesse”; con la medesima scrittura privata stabiliscono che i “signori e potranno Controparte_1 Pt_2 collocare un cancello nella stradella comune e precisamente alla fine delle due abitazioni di e sul lato sud, senza attaccarsi ai muri delle Controparte_2 Pt_1 due costruzioni e stabilendo insieme le caratteristiche tecniche. Le chiavi, per poter accedere alle quote comuni, saranno in possesso di tutti i firmatari. Il signor CP_1
avendo costruito nell'area comune una scala per accedere alla propria
[...] abitazione potrà mantenere tale struttura lasciandola aperta e con normale ringhiera con passamano. La signora darà ai signori e Controparte_2 Controparte_1 una copia della chiave del cancello posto nella stradella privata sul lato Pt_2 ovest della casa per effettuare se necessario la manutenzione della condotta dell'acqua pluviale. I contraenti si obbligano a rispettare scrupolosamente a vicenda le condizioni, le delimitazioni e le clausole esposte”.
Le odierne parti processuali confermano quanto concordato dai loro genitori, specificando che sono variate le dimensioni della stradella in comune, riportandone le misure, pressoché corrispondenti a quelle rilevate in sede di sopralluogo dall'ausiliario nominato dal Tribunale, ad ulteriore conferma dell'identificazione della stradella con la particella 433; con la convenzione del 2001 i contraenti (proprietari pro quota) autorizzano, inoltre, i signori e alla realizzazione di un Controparte_1 Pt_2 cancello, secondo precise modalità di posizionamento, le cui chiavi devono essere consegnate a tutti i firmatari.
La consegna delle chiavi è, evidentemente, funzionale alla prosecuzione del passaggio lungo la stradella comune, insistente per come già illustrato sulle particelle
433 e 437, oltre che all'accesso al fondo contraddistinto dalla particella 437.
Quest'ultima unità immobiliare, catastalmente intestata ai germani Per_2
, , , fu , corrisponde alla porzione
[...] Per_3 CP_1 Per_4 Per_9 immobiliare “identificata nel frazionamento del 1954 con la porzione 259/g” (v. CTU),
pagina 9 di 20 non è mai stata oggetto di attribuzione esclusiva a nessuno degli originari condividenti;
nella stessa comparsa di costituzione si dà atto che “l'originaria particella 259g […] oggetto di indagine, non veniva assegnata a nessuno degli intestatari, come invece accadeva alla particella 259c”, assegnata ai germani , e ), CP_1 Per_3 Per_2
“essendo individuata come il percorso descritto nell'atto di divisione” (da pag. 6).
Il convenuto riconosce che il bene rivendicato apparteneva in comunione pro quota ai rispettivi danti causa;
di conseguenza, non essendovi stati trasferimenti intermedi,
, quale avente causa dal proprio padre , è Parte_1 Parte_3 proprietario pro quota, mentre non è titolare di alcuna quota di proprietà sulla particella
958, appartenente a e quali eredi di Controparte_1 Parte_2 Per_2
(v. CTU pag. 11).
[...]
Non vi sono ragioni per discostarsi dalle logiche e congruamente motivate conclusioni cui giunge l'ausiliario, fondate, oltretutto, sulle inequivoche disposizioni contenute nei titoli negoziali, di cui, si sottolinea, la parte convenuta non offre letture alternative.
Le argomentazioni offerte da si incentrano: Controparte_1
- sulla tesi in forza della quale “l'originario fabbricato in particella n. 947, all'epoca del frazionamento, era composto da una ulteriore ala demolita a cavallo tra il 1984 ed il 1985 …omissis … la parte di edificio demolita tra il 1984 ed il 1985, occupava quasi tutto lo spazio antistante il cancello, riducendo di oltre la metà, la luce dello stesso e quindi l'ingresso alla particella 433, non presentando peraltro i tre metri di passaggio, indicati nell'atto del 1947. La traccia della scala sul muro del fabbricato
è ancora oggi conservata” (da comparsa di costituzione e risposta).
- Il fabbricato in particella n. 259 difatti, si estendeva oltre il limite catastale della particella stessa, occupando gran parte dell'area della particela 437 e riducendo il percorso di tre metri, ad uno stretto imbuto grossomodo di un metro di larghezza”
Da tali premesse il convenuto fa discendere che:
pagina 10 di 20 - “Non esiste diritto del sull'area che ricade all'interno del Parte_1 cancello edificato dal signor in quanto essa area si identifica Controparte_1 integralmente con quella illo tempore occupata dai fabbricati pervenuti all'odierno convenuto dalla donazione del padre e a quest'ultimo pervenuti dalla precedente divisione”.
- “Deve quindi considerarsi precluso il diritto di all'ingresso Parte_1 nell'area cortilizia, poiché lo spazio ricompreso tra il fabbricato ed il cancello metallico (in mappa pc 437), non può considerarsi parte comune, ma in realtà ingloba al suo interno, gran parte dell'attuale area libera della particella n. 947 verso est, risultante dalla demolizione parziale del fabbricato n. 947 e della scala esterna di proprietà, ancora visibile tramite una traccia residua sul muro esterno, mai riportata correttamente in mappa. Tale corpo, si protendeva realmente fin davanti al cancello, occupandone oltre più della metà della luce attuale”.
La tesi esposta, oltre a non essere condivisibile sulla base della compiuta analisi svolta dall'ausiliario e delle risposte date alle osservazioni ricevute (v. pag. 8), non è, comunque, dirimente poiché, quand'anche per ipotesi dimostrata, è superata dagli accordi contenuti nella successiva scrittura privata del 2001, già richiamati.
Con riferimento ad essi, nella comparsa di costituzione di , ci si Controparte_1 limita ad affermare, a pag. 9: “Quanto all'accordo del 2001, che prevedeva dunque la comunione delle chiavi del cancello agli aventi diritto su parti comuni, proprio per effetto della verifica e dell'accertamento della reale traslitterazione della mappa catastale rispetto allo stato dei luoghi, non può essere interpretato nel senso di riconoscere diritti di ingresso all'attore”.
Il contratto non è stato impugnato, né disconosciuto da ed è fonte di Controparte_1 obbligazioni.
Ad abundantiam si osserva che i sottoscrittori dell'accordo potevano non avere presente la rappresentazione catastale, ma, certamente, conoscevano lo stato dei luoghi;
pagina 11 di 20 presupposta tale conoscenza, dichiarano: “Il signor avendo costruito Controparte_1 nell'area comune una scala per accedere alla propria abitazione potrà mantenere tale struttura lasciandola aperta e con normale ringhiera con passamano”; vale a dire che
è lo stesso a riconoscere che la porzione di suolo su cui insiste la scala, Controparte_1
è comune.
, unitamente agli altri sottoscrittori della scrittura privata del Parte_1
2001, acconsente a che installi, secondo delle modalità prestabilite, un Controparte_1 cancello “nella stradella comune”, concordando che “Le chiavi, per poter accedere alle quote comuni, saranno in possesso di tutti i firmatari.”.
, pur a prescindere dalla ricostruzione della titolarità della particella Controparte_1
437, è palesemente inadempiente all'obbligazione contrattuale.
Per di più, nella condivisa ricostruzione svolta dal consulente tecnico d'ufficio, la particella 437 costituisce strada “di accesso alle particelle identificate con i mappali
259, 434, 1130, 947, 958, attualmente di proprietà dei Signori (259), Controparte_2
(434 e 1130), e (947 e 958)” (v. pag. 10 Parte_1 Controparte_1 Pt_2 della CTU).
Non vi è, davvero, alcun dubbio che debba essere condannato a Controparte_1 consegnare a copia delle chiavi del cancello, rappresentato con Parte_1 tratteggio di colore rosso nella rappresentazione grafica contenuta a pag. 10 dell'elaborato peritale e consentire l'accesso alla particella 437.
4. Sul parcheggio di automobili lungo la “stradella comune” e sulla domanda riconvenzionale di usucapione.
Domanda parte attrice di ordinare a di lasciare libera l'area Controparte_1 contraddistinta dalla particella 433 “salvo soste saltuarie per scarico merci” e di non parcheggiare le proprie autovetture su tale stradella (v. conclusioni contrassegnate dai numeri 4 e 5 dell'atto di citazione).
La domanda è fondata nei termini e limiti di seguito esposti.
pagina 12 di 20 Per come esplicato, l'attore è proprietario pro quota dell'immobile contrassegnato dalla particella 433, consensualmente adibito a “stradella”, funzionale all'accesso agli immobili ricompresi nella seconda, terza e quarta quota individuate nell'atto di divisione del 1947.
La stradella de qua ha una larghezza variabile da 3,90 m a 3,40 m, tale da consentire il passaggio pedonale anche nel caso in cui ci siano dei veicoli parcheggiati;
specifica, tuttavia, l'ausiliario che “posizionando i veicoli al centro della stradina rimane uno spazio di circa 80 cm a fianco delle autovetture, che consente il solo passaggio pedonale. Occorre poi valutare la reale situazione, in cui si affacciano sulla stradina aperture e portoni che hanno efficienza e funzionalità ridotte in presenza di veicoli parcheggiati, per cui sarebbe opportuno evitare la sosta, seppure temporanea, davanti ai portoni, anche per garantire, in caso di necessità, il deflusso in condizioni di sicurezza” (pag. 13 CTU).
Reputa il Tribunale adìto che la sosta prolungata di autovetture costituisca turbativa all'esercizio del passaggio lungo la stradella comune la cui estensione è, per di più, specificata nei titoli già esaminati.
Eccepisce di avere usucapito “il diritto/servitù di sostare e Controparte_1 parcheggiare presso la suddetta area per un uso debito, pacifico e ultraventennale” e chiede, in via riconvenzionale, di dichiarare l'acquisto per usucapione della servitù di parcheggio sull'area in comune.
L'eccezione è infondata per due ordini di ragioni autosufficienti.
In primo luogo, l'oggetto della pretesa servitù di parcheggio non è localizzato.
Inoltre, il terreno è gravato dall'esercizio di una servitù volontaria di passaggio che verrebbe oggettivamente resa più incomoda, restringendo lo spazio riservato al transito;
solo ove il titolo non avesse stabilito una larghezza minima assicurata della stradella su cui esercitare il passaggio, avrebbe potuto (in presenza di una precisa localizzazione dell'oggetto della presa servitù) essere valutata la ricorrenza di una diminuzione pagina 13 di 20 dell'esercizio del passaggio attraverso la previsione del diritto d'uso per parcheggio, ma avendo dato atto nell'ultimo accordo della misura reale della stradella, venutasi a creare, deve essere assicurato il rispetto dell'estensione o larghezza dell'area su cui si esercita il passaggio e, pertanto, ogni restringimento determina una turbativa del passaggio, oltre che una lesione del pari godimento del proprietario pro quota.
5. Sulla pianta di nespolo.
Si procede ad esaminare la domanda con cui chiede di Parte_1
“Accertare e dichiarare che le piante e alberi poste dal sig. in Controparte_1 aderenza al fabbricato di parte attrice, impediscono l'accesso di aria e luce dalla finestra e ordinare al convenuto di postare le stesse nel rispetto delle distanze di cui all'art. 892 c.c.”.
Nello specifico, parte attrice ha allegato che la pianta di nespolo “è posizionata completamente in aderenza alla finestra del sig. , impedendo Parte_1 qualsiasi ingresso di luce ed aria”, chiedendo che venga spostata rispettando le distanze di cui all'art. 892 c.c.
L'ausiliaria ha rilevato che “Come si evince dalla documentazione fotografica prodotta durante il sopralluogo, la pianta di nespolo, coltivata in vaso, è posizionata nell'area di corte, in corrispondenza di una delle finestre al piano terra del fabbricato e ne ostacola la funzione di illuminazione ed areazione” (cfr. Parte_1
Allegato 2 – documentazione fotografica).
I rilievi fotografici descrivono la collocazione della pianta di nespolo coltivata in vaso, posta proprio in corrispondenza di un'apertura al piano terra del fabbricato di
; tale collocazione riduce, certamente, la luminosità dell'ambiente, Parte_1 senza apportare una corrispondente utilità al proprietario del nespolo.
Del resto, il convenuto nella comparsa di costituzione, si limita a dedurre che alle piante in vaso non può applicarsi l'art. 892 c.c., senza indicare le reali esigenze che giustificherebbero l'attuale collocazione del vaso.
pagina 14 di 20 Le regole dettate dall'art. 892 c.c. in materia di distanze per gli alberi dai confini, pur essendo sostanzialmente finalizzate ad impedire l'occupazione del fondo altrui da parte delle radici degli alberi posti in prossimità del confine, sono, tuttavia, implicitamente dirette anche a tutelare il vicino dalla diminuzione di aria, luce e vedute;
tali regole possono trovare applicazione, in via analogica, come parametro per determinare la distanza minima alla quale il vaso andrà collocato affinché non riduca l'apporto di luce ed aria al fabbricato del vicino.
In accoglimento della domanda in esame, pertanto, si ordina a di Controparte_1 spostare la pianta di nespolo di mezzo metro dalla finestra o apertura ((v. figura n. 7 dell'allegato 2 “documentazione fotografica” della CTU) dell'edificio di proprietà di
. Parte_1
6. Sulle domande riconvenzionali.
6.1. , in via riconvenzionale ha chiesto l'accoglimento delle Controparte_1 conclusioni già riportate al primo paragrafo.
A fondamento delle domande riconvenzionali allega che la controparte ha:
“1) Edificato il proprio immobile in sopraelevazione in assenza di titolo edilizio e modificando la destinazione d'uso dello stesso da magazzino-ricovero ad abitazione senza alcun valido titolo edilizio
2) Ha violato le distanze legali mercè aperture di finestre sul fondo e sull'abitazione del signor senza autorizzazione e consenso Controparte_1
3) Ha predisposto ed installato sul muro della propria abitazione che dà sulla proprietà dell'odierno convenuto tubi e una struttura di sfiato del gas metano oltre il confine ed in aperta violazione delle distanze di cui all'art. 889 c.c.
4) Ha installato sulla propria abitazione una grondaia in ETERNIT, materiale nocivo e pericoloso, con violazione dei confini e sconfinamento sulla proprietà
pagina 15 di 20 dell'odierno convenuto con ulteriore conseguente stillicidio e scolo della acque piovane all'interno del fondo del convenuto
5) Ha installato una canna fumaria del gas con sconfinamento sull'area di proprietà del convenuto e senza rispetto delle distanze legali”.
Allega, altresì, che:
“- Le suddette condizioni sono state accertate ed esposte dal CTP di parte convenuta che ha esposto “Lo stesso fabbricato in ditta presenta Parte_1 sia finestre balconi e porte, che prospettano sulla particella n. 433; che finestre, tubi esterni di allaccio fognario tubi esterni di allaccio del gas, sulla facciata posteriore, lato sud, che prospettano direttamente sulle particelle n. 958 e 947, di proprietà esclusiva della committenza.
Lo stesso fabbricato in ditta inoltre, presenta uno sporto al Parte_1 piano superiore, dovuto alla presenza di una copertura in Eternit, che si prolunga direttamente sull'edificio in ditta , sulla particella n. 958. Controparte_1
La facciata posteriore dell'immobile in particella 434, prospetta chiaramente sulle particelle n. 958 e 947. Nel retro del fabbricato del sig. , che prospetta sulle Pt_1 particelle m. 958 e 947 di proprietà esclusiva, vi sono ubicati, oltre alle finestre su tutti i piani, anche le colonne montanti di adduzione acqua, gli scarichi fognari e quelli di rete gas. Sia le finestre su tutti i piani, che gli accessori elencati, non risultano mai previsti negli atti intercorsi tra le parti”.
Edificato il proprio immobile in sopraelevazione in assenza di titolo edilizio e modificando la destinazione d'uso dello stesso da magazzino-ricovero ad abitazione senza alcun valido titolo edilizio ed urbanistico con ogni conseguenza in ordine al mancato rispetto delle distanze legali dal confine”.
6.2. La prima domanda riconvenzionale con cui l'attore chiede di accertare che la sopraelevazione della controparte è stata realizzata in assenza di titolo edilizio va rigettata poiché, in questa sede, non si controverte in ordine alla conformità delle opere pagina 16 di 20 oggetto di contestazione rispetto alla disciplina pubblicistica in tema di titoli amministrativi e/o sanatorie, ma si valuta la conformità delle opere medesime alle norme civilistiche. Si tratta, cioè, della tutela di diritti reali goduti dalle parti sulle proprie unità immobiliari che non hanno, in alcun modo, a che vedere con la validità e l'efficacia di provvedimenti autoritativi della P.A. i quali, come noto, qualora rilasciati, fanno comunque "salvi i diritti dei terzi" (cfr. ex multis, Cass. n. 13170/2021).
Quanto alle distanze tra edifici, al di là della genericità della domanda, è da aggiungere che lo ius edificandi inerente le proprietà immobiliari delle parti è regolamentato dall'accordo contenuto nella scrittura privata stipulata dai danti causa nel 1962 (v. paragrafo n. 3).
In tale scrittura è, tra l'altro, pattuito che (padre del convenuto Parte_3 in riconvenzionale) fabbricherà su un'area avente le seguenti misure:
a) Lato stradella Sant'NN per un fronte di metri 14,10 a partire dallo spigolo dell'attuale stradella in comune, verso montagna;
b) Lato stradella in comune, costruirà per una profondità di metri 8,50 lasciando liberi metri 4 e non 3 di stradella in comune di accesso alle quote stesse, come specificato nell'atto di divisione;
c) Dal punto limite di cui alla lettera b) sarà eretto il terzo muro perimetrale – marina montagna - per metri 11,50 con regolari aperture di accesso”.
L'attore in riconvenzionale non si confronta con gli accordi scritti, di cui non offre neppure letture alternative.
È prevista la facoltà in capo al dante causa di di aprire aperture Parte_1 che prospettano sulla proprietà contraddistinta dalla particella 433 e che, ad ogni buon conto, è di proprietà comune.
Quanto alle finestre che si allega, genericamente, prospettare “sulle particelle 958 e
947”, è sufficiente osservare, per un verso, che una porzione del fabbricato insistente pagina 17 di 20 sulla particella 434, sulla base della planimetria contenuta nella consulenza tecnica d'ufficio, confina con la particella 437 di proprietà comune (in tal caso si rimanda ai principi espressi da Cass. n. 17002/2018) e, per altro verso, che non sono fornite specifiche indicazioni per individuare se e quali aperture violino, eventualmente, le distanze previste dall'art. 905 c.p.c.
Di conseguenza, vanno, quindi, rigettate le domande riconvenzionali contrassegnate dalle lettere a) e b) nelle conclusioni contenute a pag. 15 della comparsa di costituzione, qualificabili (in disparte rimanendo la genericità delle allegazioni) quali actiones negatoriae di servitù in deroga alle distanze di cui agli artt. 873 c.c. e 907 c.c.
6.3. Espone ancora l'attore in riconvenzionale che ha installato Parte_1 sulla propria abitazione una grondaia in Eternit, con violazione dei confini e sconfinamento sulla sua proprietà e conseguente stillicidio e scolo delle acque piovane all'interno del suo fondo.
L'assunto non è dimostrato e, dunque, la domanda riconvenzionale è da respingere.
L'ausiliario ha verificato che “Il manto di copertura del tetto inclinato è in onduline di cemento-amianto, come si riscontra dalla documentazione in atti di causa, con un piccolo sporto sul cortile. Data l'inclinazione del tetto verso la strada, e la piccola dimensione della sporgenza, detta copertura non invade la proprietà del Sig.
, né tantomeno crea alcuna servitù di stillicidio”. Controparte_1
In sede di risposta alle osservazioni ricevute il consulente tecnico d'ufficio ha ulteriormente specificato che “il tetto ha pendenza verso il terrazzo piano dell'abitazione del Sig. e termina in corrispondenza di una gronda Parte_1 che consente di immettere le acque raccolte in due pluviali posti alle due estremità, lato strada. Considerato quanto sopra descritto, il tetto è stato realizzato con la pendenza verso la strada, in modo che le acque piovane non scolino nella proprietà del
Sig. ”, redigendo anche uno schema esemplificativo del sistema di Controparte_1 raccolta delle acque bianche, da cui si evince che nella proprietà non Controparte_1
pagina 18 di 20 arrivano le acque del tetto dell'edificio di , bensì solo le acque Parte_1 piovane (v. pagg. 9 e ss. della relazione di valutazione delle osservazioni ricevute).
7. Sulle altre domande proposte dalle parti.
Avuto riguardo alle domande proposte da relative alle Parte_1 immissioni denunciate, ivi comprese quelle provenienti dalla canna fumaria, nonché alle domande riconvenzionali (aventi ad oggetto la violazione delle distanze di cui all'art. 889 c.c. e delle distanze previste per l'installazione della canna fumaria, nonché
l'usucapione della servitù di mantenere la propria canna fumaria a distanza inferiore a quella prescritta) non esaminate nella presente decisione, è indispensabile proseguire l'istruttoria per le ragioni indicate nella separata ordinanza e secondo quanto in essa disposto.
8. Sulle spese del giudizio.
Le spese di lite relative alle domande esaminate e definite con la presente decisione, in applicazione del principio della soccombenza, si pongono a carico di CP_1
e si liquidano, come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della
[...] controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, parzialmente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, ogni contraria domanda ed eccezione disattese, così provvede:
a) in accoglimento della domanda proposta da , condanna Parte_1
alla consegna di copia della chiave di apertura del cancello costruito Controparte_1 sulla c.d. stradella comune, oggi identificata al Catasto Terreni del Comune di Reggio
Calabria, Sez. Pellaro al Foglio n.17, particella n. 433;
b) accerta e dichiara che è proprietario pro quota indivisa del Parte_1
pagina 19 di 20 terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria, Sez. Pellaro al
Foglio n.17, particella n. 437 (corrispondente alla striscia di terreno rimasta indivisa e comune – in forza dell'atto di divisione del 10.05.1947- tra i danti causa delle odierne parti);
c) ordina a di cessare le turbative costituite dalla sosta di Controparte_1 autovetture all'esercizio del passaggio lungo la c.d. stradella comune, oggi identificata al Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria, Sez. Pellaro al Foglio n.17, particella n. 433;
d) rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di parcheggio sull'area in comune;
e) ordina a di spostare la pianta di nespolo di mezzo metro dalla Controparte_1 finestra o apertura (v. figura n. 7 dell'allegato 2 “documentazione fotografica” della
CTU a firma dell'ing. dell'edificio di proprietà di;
Per_1 Parte_1
f) rigetta le actiones negatoriae di servitù in deroga alle distanze di cui agli artt. 873
c.c. e 907 c.c., proposte in via riconvenzionale;
g) rigetta la domanda riconvenzionale contrassegnata dalla lettera e) nelle conclusioni contenute a pag. 15 della “comparsa di costituzione e risposta con domande riconvenzionali”;
h) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1
che liquida in complessivi € 2.650,00, di cui € 98,00 per esborsi ed Parte_1
€ 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA, nelle misure di legge;
i) dispone come da separata ordinanza per l'istruzione delle altre domande proposte dalle parti.
Reggio Calabria, 11 dicembre 2025. Il Giudice
(dott.ssa Lucia Delfino)
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 3272/2020 R.G., introitata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., giusta ordinanza del 20.7.2025,
promossa da
, C.F. , nato a [...]_1 C.F._1 il 16.4.1954, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Greco;
attore e convenuto in riconvenzionale contro
, C.F. , nato a [...]_1 C.F._2
(RC) l' 1.01.1956, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ravenda;
convenuto e attore in riconvenzionale
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI GIURIDICHE DELLA
DECISIONE
1. Le domande ed eccezioni formulate dalle parti.
Con atto di citazione, ritualmente notificata a controparte, Parte_1
pagina 1 di 20 conveniva in giudizio per chiedere al Tribunale di “1) Accertare e Controparte_1 dichiarare che in forza dell'accordo sottoscritto e registrato in data 20.08.2001, richiamante la precedente scrittura privata del 21.02.1962, […] ha diritto di ricevere
[…] una copia della chiave del cancello costruito dallo stesso sulla stradella comune, oggi identificata al Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria, Sez. Pellaro al
Foglio n.17, particella n.433; 2) Ordinare, per l'effetto, al sig. di Controparte_1 consegnare immediatamente a parte attrice la suddetta chiave, al fine di consentire allo stesso l'accesso sulla quota comune, identificata al Catasto Terreni del Comune di
Reggio Calabria, Sez. Pellaro al n.17, particella n.437 e porzione della n.958, sulla quale parte attrice ha alcune aperture del proprio immobile, nonché gli impianti di carico acqua potabile e scarico acque fognarie e del gas;
3) Accertare e dichiarare che il sig. ha diritto - sulla base della documentazione in atti, Parte_1 nonché degli accordi intercorsi- di libero accesso alla quota comune identificata, al
Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria, Sez. Pellaro al Foglio n.17, particella n.437, corrispondente alla striscia di terreno rimasta indivisa e comune – in forza dell'atto di divisione del 10.05.1947- tra i danti causa della odierne parti;
4) Accertare
e dichiarare che la stradella comune identificata al Catasto Terreni del Comune di
Reggio Calabria, Sez. Pellaro al Foglio n.17, particella n.433, costituisce esclusivamente un'area comune d'isolamento e di passaggio per accedere alla particella n.437, con la conseguenza che deve rimanere costantemente libera, salvo soste saltuarie per scarico merci;
5) Ordinare, pertanto, al sig. di Controparte_1 non parcheggiare le proprie autovetture su tale stradella;
6) Accertare e dichiarare che le piante e alberi poste dal sig. in aderenza al fabbricato di parte Controparte_1 attrice, impediscono l'accesso di aria e luce dalla finestra e ordinare al convenuto di postare le stesse nel rispetto delle distanze di cui all'art. 892 c.c.; 7) Accertare e dichiarare che la canna fumaria costruita dal sig. determina Controparte_1
l'ingresso di pericoloso fumo nell'abitazione del sig. (piano II) Parte_1
e, ordinare, di conseguenza, al convenuto di innalzare la stessa canna fumaria ad un'altezza superiore al tetto del fabbricato di parte attrice;
8) Accertare e dichiarare pagina 2 di 20 che la il sig. arreca molestia al sig. mediante Controparte_1 Controparte_1 rumori (utilizzo di attrezzature meccaniche, musica ad alto volume, abbaiare del cane) che superano la normale tollerabilità e, ordinare, di conseguenza, al convenuto di adottare le necessarie misure per far cessare i rumori molesti, nonché stabilire – mancando il regolamento condominiale - delle fasce orarie nelle quali mantenere il silenzio;
9) Condannare parte convenuta opposta al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettario ex art. 2 DM
n.55/2010 e accessori di legge;
10) Condannare altresì il convenuto al pagamento della sanzione di cui all'art. 8 comma 4 bis D.lgs 28/2010 per non avere partecipato senza motivo al procedimento di mediazione”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 22.2.2021, si costituiva in giudizio , il quale contestava le pretese dell'attore e formulava, in via Controparte_1 riconvenzionale, le seguenti domande: “accertare e dichiarare che l'attore ha: a)
Edificato il proprio immobile in sopraelevazione in assenza di titolo edilizio e modificando la destinazione d'uso dello stesso da magazzino-ricovero ad abitazione senza alcun valido titolo edilizio ed urbanistico […]; b) violato le distanze legali dal fondo e dalle aree di pertinenza del convenuto, mercè aperture di finestre ed altre luci ed aperture sul fondo e sull'abitazione del signor senza autorizzazione Controparte_1
e consenso;
c) predisposto ed installato sul muro della propria abitazione che dà sulla proprietà dell'odierno convenuto tubi e una struttura di sfiato del gas metano oltre il confine ed in aperta violazione delle distanze di cui all'art. 889 c.c.; d) predisposto ed installato sia sull'area comune che sul muro della propria abitazione che dà sulla proprietà dell'odierno convenuto tubi dello scarico fognario, tubi di acqua;
nonché tubi del gas ed una struttura di sfiato del gas metano oltre il confine ed in aperta violazione delle distanze di cui all'art. 889 c.c. e) installato sulla propria abitazione una grondaia in Eternit, materiale nocivo e pericoloso, con violazione dei confini e sconfinamento sulla proprietà dell'odierno convenuto con ulteriore conseguente stillicidio e scolo della acque piovane all'interno del fondo del convenuto;
f) installato pagina 3 di 20 una canna fumaria del gas con sconfinamento sull'area di proprietà del convenuto e senza rispetto delle distanze legali. […] accertare e dichiarare il diritto dell'attore a mantenere la canna fumaria alle attuali condizioni essendo la stessa edificata nel 1963
e mantenuta nella disponibilità del convenuto alle attuali condizioni da oltre venti anni
[…] accertare e dichiarare che il convenuto ha usucapito la servitù Controparte_1 di parcheggio sull'area in comune per uso conforme, pacifico, pubblico ed incontestato per oltre un ventennio”.
La causa veniva istruita a mezzo prova documentale;
veniva altresì, disposta consulenza tecnica d'ufficio affidata all'ing. Persona_1
Giusta ordinanza del 20.7.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, previo decorso dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. e le parti costituite precisavano le conclusioni come da comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
2. Sull'eccezione di difetto di litisconsorzio necessario sollevata da CP_1
.
[...]
In comparsa conclusionale solleva l'eccezione di difetto e Controparte_1 violazione del contraddittorio per mancata partecipazione al giudizio di Parte_2 sul presupposto che questi sia proprietario pro quota delle particelle 958 e
[...]
437 del foglio di mappa n. 17 del Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria, sez.
Pellaro, oltre che firmatario dell'accordo del 20.08.2001.
L'eccezione è destituita di fondamento, oltre ad apparire pretestuosa.
È necessario premettere che esercita, in primo luogo e con Parte_1 riferimento alle particelle 433 e 437 del citato foglio di mappa n. 17, un'azione assimilabile all'actio confessoria a tutela di una servitù di passaggio ed essa, avendo lo scopo di accertare l'esistenza del rapporto di servitù contestato, deve essere proposta solo nei confronti del proprietario del fondo aggravato che contesti l'esistenza della servitù, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei proprietari degli altri fondi che non contestino la servitù e non pongano impedimento al suo esercizio pagina 4 di 20 (ex multis, Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 13818 del 22/05/2019; conforme anche sez. 2, Sentenza n. 12479 del 21/05/2013). Dal lato passivo, è quindi, pacifico che la legittimazione sia in capo a colui che, oltre a contestare l'esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine), potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù.
Quand'anche si dovesse ritenere che abbia esercitato un'azione Parte_1 di rivendicazione avente ad oggetto le unità immobiliari contraddistinte dalle particelle
958 e 437 o anche la sola particella 958 (di una cui porzione l'attore assume di essere proprietario pro quota) l'eccezione è, comunque, infondata poiché “Legittimato passivamente all'azione di rivendica ex art. 948 cod. civ., qualunque sia il titolo di acquisto invocato dall'attore, è chiunque di fatto possegga o detenga il bene rivendicato e sia in grado quindi di restituirlo” (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 9851 del 10/10/1997) e non già tutti gli intestatari catastali del bene.
Ancora più pretestuosa è l'eccezione se si qualificano le domande attrici come esercizio di un'azione di adempimento delle obbligazioni assunte con l'accordo del
20.08.2001 poiché legittimato passivo è unicamente il contraente che si assume inadempiente e non vi è alcun litisconsorzio necessario con gli altri contraenti, sottoscrittori dell'accordo.
3. Sulla consegna delle chiavi del cancello situato sulla particella 433 e sulla proprietà della particella 437.
Con l'atto di divisione stipulato in data 14.5.1947 i fratelli Persona_2
(padre del convenuto), (padre dell'attore), e divisero gli Per_3 CP_1 Per_4 immobili in proprietà comune, formando quattro quote di pari valore ed inequivocabilmente costituirono una servitù di passaggio, così di seguito descritta: “Si chiarisce e si specifica che per accedere alle casette comprese nella seconda, nella pagina 5 di 20 terza e nella quarta quota resterà comune ed indivisa tra dette tre quote una striscia di suolo larga 3 m a partire dal Vico di proprietà dei condividenti e di altri. Alcuni dei suddetti cespiti erano già riportati in catasto in testa alla ditta e Persona_5 all'articolo 6315 mentre altri non sono identificati.”.
La seconda quota è quella assegnata a e comprende una Persona_2
“casetta con suolo adiacente sita in Pellaro di Reggio Calabria località Vico
Sant'NN formata di un vano a pianterreno e uno a piano primo con accessori limitante: a marina Giovanni a scirocco e vico privato e restante Per_6 Persona_7 proprietà dei condividenti”; la terza quota, assegnata a , comprende Parte_3
“casetta con suolo adiacente sita in Pellaro di Reggio Calabria località Sant'NN formata da un piccolo vano a pianterreno limitante a scirocco con la seconda quota, a borea con il Vico Sant'NN e a marina con la quarta quota e a montagna ancora con la quarta quota”; la quarta quota viene assegnata a e comprende Controparte_1
“piccola casetta a pianterreno formata da un piccolo vano ed accessori sita in Pellaro di Reggio Calabria località Vico Sant'NN limitante a marina con viottolo privato, a borea Vico Sant'NN ed a scirocco con e seconda quota” … ed Persona_8 ancora “piccolissimo suolo sito a Pellaro di Reggio Calabria località Vico Sant'NN limitante: con la seconda e con la terza quota a marina, con la terza quota a montagna e con la seconda quota a scirocco”.
Illustra e spiega il consulente tecnico d'ufficio <“Con l'atto di divisione sopra richiamato si stabilisce che vi è una porzione di terreno, tra le quote formate, di larghezza pari a 3 m, individuata con partenza dal “vico di proprietà dei condividenti”. Non risulta però evidente quale sia lo sviluppo di detto piccolo lotto di terreno, pertanto, occorre ricavare alcune informazioni dalle descrizioni. Nella descrizione della seconda quota si menziona un “vico privato” con cui delimita la stessa seconda quota, assegnata a , e nella descrizione della Persona_2 quarta quota, assegnata a , si cita, “limitante a marina con viottolo Controparte_1 privato”, pertanto entrambe le descrizioni, individuano quella che è l'attuale particella pagina 6 di 20 437. Dunque, si deduce che la porzione di terreno su cui grava la servitù di passaggio,
a favore delle tre quote formate, è una striscia di terreno a forma di L, a grandi linee corrispondente nella forma, alle attuali particelle 433 e 437> (pag. 5 CTU).
Nessuna specifica ed eventualmente alternativa ricostruzione della porzione immobiliare e/o del percorso del passaggio - chiaramente previsto con l'atto di divisione in favore dei fondi su cui insistono “le casette”, attribuite in proprietà esclusiva a , e - è offerta da (cl. 56). Per_2 Per_3 CP_1 Controparte_1
Successivamente, in data 21 febbraio 1962, i germani sottoscrissero una CP_1 scrittura privata contenente la seguente convenzione con la quale, tra l'altro, e Per_3
, concordano la suddivisione (“con il consenso del fratello ed in attesa Per_2 CP_1 di regolarizzare legalmente la cessione”) della proprietà del loro fratello : CP_1
“Premesso che i predetti contraenti sono proprietari delle particelle distinte con il numero 259/d, quella di e con il numero 259/f, quella di , entrambe Per_3 Per_2 riportate nel foglio n. 17 del catasto terreni del Comune di Pellaro, e che il loro fratello , attualmente negli Stati Uniti d'America, è proprietario della particella CP_1 distinta con il numero 259/e riportata nello stesso foglio numero 17, con il formale consenso di quest'ultimo ed in attesa di regolarizzare legalmente la cessione, concordano di suddividersi il terreno della particella 259/e di proprietà del fratello
, per costruire, ognuno per proprio conto, un piccolo fabbricato ad uso di CP_1 abitazione personale.
I°) Il fabbricherà usufruendo della sua particella e di parte di Parte_3 quella del fratello su un'area avente le seguenti misure: CP_1
a) Lato stradella Sant'NN per un fronte di metri 14,10 a partire dallo spigolo dell'attuale stradella in comune, verso montagna;
b) Lato stradella in comune, costruirà per una profondità di metri 8,50 lasciando liberi metri 4 e non 3 di stradella in comune di accesso alle quote stesse, come specificato nell'atto di divisione;
pagina 7 di 20 c) Dal punto limite di cui alla lettera b) sarà eretto il terzo muro perimetrale – marina montagna - per metri 11,50 con regolari aperture di accesso;
d) Dal punto limite a montagna della stradella Sant'NN si ripartirà il quarto muro perimetrale - borea scirocco - per metri 8,50 che andrà a congiungersi con quello descritto alla lettera c);
2°) Il costruirà usufruendo della sua particella e di parte di Persona_2 quella del fratello , venendo così ad avere un fronte sulla stradella Sant'NN di CP_1 metri 15,50 a partire dal limite montano della sua quota e fino al limite del fratello
, meglio descritto alla lettera d) di cui al numero I)”. Per_3
L'ausiliario nominato dal Tribunale, confrontando l'estratto di mappa allegato alla nota di voltura 193 del 1954 con quello attuale e considerando quanto stabilito nella scrittura privata del 1962, ha affermato: “ … si deduce che la particella 259/d, di proprietà di , unita alla porzione della particella 259/e a lui Parte_3 assegnata, corrisponde all'attualità alle particelle 434 e 1130, oggi di Parte_1
, mentre la particella 259/f, di proprietà di , unita alla
[...] Persona_2 porzione della particella 259/e a lui assegnata, corrisponde all'attualità alle particelle
958 di proprietà di e e 1130, intestata a Controparte_1 Pt_2 Parte_1
, ma, in realtà occupata dal fabbricato di proprietà di e
[...] Controparte_1
Nella scrittura privata non viene menzionata la porzione di terreno 259/g, Pt_2 corrispondente all'attuale part. 437, ed inoltre, già nel frazionamento del 1954, la stessa non è stata assegnata a nessuno dei comproprietari, proprio per la sua funzione comune a tutti” (pagg. 7 ed 8 CTU).
Con la scrittura privata del 20.08.2001, registrata in pari data, gli eredi di Parte_3
e facendo seguito alla scrittura privata firmata dai propri genitori il
[...] Per_2 giorno 21 febbraio 1962 e agli atti notarili di vendita da parte del loro fratello : CP_1
“confermano e approvano quanto sottoscritto dai propri genitori allegando copia della scrittura sopra menzionata e precisamente il punto I della lettera a), b), c) d) e il punto
II”, precisando che “per quanto riguarda il punto I lettera b), la misura reale venutasi pagina 8 di 20 a creare dopo i lavori è di metri 3,90 tra le due case di e a Controparte_2 Pt_1 nord lungo la via Sant'NN è di metri 3,40 a sud delle stesse”; con la medesima scrittura privata stabiliscono che i “signori e potranno Controparte_1 Pt_2 collocare un cancello nella stradella comune e precisamente alla fine delle due abitazioni di e sul lato sud, senza attaccarsi ai muri delle Controparte_2 Pt_1 due costruzioni e stabilendo insieme le caratteristiche tecniche. Le chiavi, per poter accedere alle quote comuni, saranno in possesso di tutti i firmatari. Il signor CP_1
avendo costruito nell'area comune una scala per accedere alla propria
[...] abitazione potrà mantenere tale struttura lasciandola aperta e con normale ringhiera con passamano. La signora darà ai signori e Controparte_2 Controparte_1 una copia della chiave del cancello posto nella stradella privata sul lato Pt_2 ovest della casa per effettuare se necessario la manutenzione della condotta dell'acqua pluviale. I contraenti si obbligano a rispettare scrupolosamente a vicenda le condizioni, le delimitazioni e le clausole esposte”.
Le odierne parti processuali confermano quanto concordato dai loro genitori, specificando che sono variate le dimensioni della stradella in comune, riportandone le misure, pressoché corrispondenti a quelle rilevate in sede di sopralluogo dall'ausiliario nominato dal Tribunale, ad ulteriore conferma dell'identificazione della stradella con la particella 433; con la convenzione del 2001 i contraenti (proprietari pro quota) autorizzano, inoltre, i signori e alla realizzazione di un Controparte_1 Pt_2 cancello, secondo precise modalità di posizionamento, le cui chiavi devono essere consegnate a tutti i firmatari.
La consegna delle chiavi è, evidentemente, funzionale alla prosecuzione del passaggio lungo la stradella comune, insistente per come già illustrato sulle particelle
433 e 437, oltre che all'accesso al fondo contraddistinto dalla particella 437.
Quest'ultima unità immobiliare, catastalmente intestata ai germani Per_2
, , , fu , corrisponde alla porzione
[...] Per_3 CP_1 Per_4 Per_9 immobiliare “identificata nel frazionamento del 1954 con la porzione 259/g” (v. CTU),
pagina 9 di 20 non è mai stata oggetto di attribuzione esclusiva a nessuno degli originari condividenti;
nella stessa comparsa di costituzione si dà atto che “l'originaria particella 259g […] oggetto di indagine, non veniva assegnata a nessuno degli intestatari, come invece accadeva alla particella 259c”, assegnata ai germani , e ), CP_1 Per_3 Per_2
“essendo individuata come il percorso descritto nell'atto di divisione” (da pag. 6).
Il convenuto riconosce che il bene rivendicato apparteneva in comunione pro quota ai rispettivi danti causa;
di conseguenza, non essendovi stati trasferimenti intermedi,
, quale avente causa dal proprio padre , è Parte_1 Parte_3 proprietario pro quota, mentre non è titolare di alcuna quota di proprietà sulla particella
958, appartenente a e quali eredi di Controparte_1 Parte_2 Per_2
(v. CTU pag. 11).
[...]
Non vi sono ragioni per discostarsi dalle logiche e congruamente motivate conclusioni cui giunge l'ausiliario, fondate, oltretutto, sulle inequivoche disposizioni contenute nei titoli negoziali, di cui, si sottolinea, la parte convenuta non offre letture alternative.
Le argomentazioni offerte da si incentrano: Controparte_1
- sulla tesi in forza della quale “l'originario fabbricato in particella n. 947, all'epoca del frazionamento, era composto da una ulteriore ala demolita a cavallo tra il 1984 ed il 1985 …omissis … la parte di edificio demolita tra il 1984 ed il 1985, occupava quasi tutto lo spazio antistante il cancello, riducendo di oltre la metà, la luce dello stesso e quindi l'ingresso alla particella 433, non presentando peraltro i tre metri di passaggio, indicati nell'atto del 1947. La traccia della scala sul muro del fabbricato
è ancora oggi conservata” (da comparsa di costituzione e risposta).
- Il fabbricato in particella n. 259 difatti, si estendeva oltre il limite catastale della particella stessa, occupando gran parte dell'area della particela 437 e riducendo il percorso di tre metri, ad uno stretto imbuto grossomodo di un metro di larghezza”
Da tali premesse il convenuto fa discendere che:
pagina 10 di 20 - “Non esiste diritto del sull'area che ricade all'interno del Parte_1 cancello edificato dal signor in quanto essa area si identifica Controparte_1 integralmente con quella illo tempore occupata dai fabbricati pervenuti all'odierno convenuto dalla donazione del padre e a quest'ultimo pervenuti dalla precedente divisione”.
- “Deve quindi considerarsi precluso il diritto di all'ingresso Parte_1 nell'area cortilizia, poiché lo spazio ricompreso tra il fabbricato ed il cancello metallico (in mappa pc 437), non può considerarsi parte comune, ma in realtà ingloba al suo interno, gran parte dell'attuale area libera della particella n. 947 verso est, risultante dalla demolizione parziale del fabbricato n. 947 e della scala esterna di proprietà, ancora visibile tramite una traccia residua sul muro esterno, mai riportata correttamente in mappa. Tale corpo, si protendeva realmente fin davanti al cancello, occupandone oltre più della metà della luce attuale”.
La tesi esposta, oltre a non essere condivisibile sulla base della compiuta analisi svolta dall'ausiliario e delle risposte date alle osservazioni ricevute (v. pag. 8), non è, comunque, dirimente poiché, quand'anche per ipotesi dimostrata, è superata dagli accordi contenuti nella successiva scrittura privata del 2001, già richiamati.
Con riferimento ad essi, nella comparsa di costituzione di , ci si Controparte_1 limita ad affermare, a pag. 9: “Quanto all'accordo del 2001, che prevedeva dunque la comunione delle chiavi del cancello agli aventi diritto su parti comuni, proprio per effetto della verifica e dell'accertamento della reale traslitterazione della mappa catastale rispetto allo stato dei luoghi, non può essere interpretato nel senso di riconoscere diritti di ingresso all'attore”.
Il contratto non è stato impugnato, né disconosciuto da ed è fonte di Controparte_1 obbligazioni.
Ad abundantiam si osserva che i sottoscrittori dell'accordo potevano non avere presente la rappresentazione catastale, ma, certamente, conoscevano lo stato dei luoghi;
pagina 11 di 20 presupposta tale conoscenza, dichiarano: “Il signor avendo costruito Controparte_1 nell'area comune una scala per accedere alla propria abitazione potrà mantenere tale struttura lasciandola aperta e con normale ringhiera con passamano”; vale a dire che
è lo stesso a riconoscere che la porzione di suolo su cui insiste la scala, Controparte_1
è comune.
, unitamente agli altri sottoscrittori della scrittura privata del Parte_1
2001, acconsente a che installi, secondo delle modalità prestabilite, un Controparte_1 cancello “nella stradella comune”, concordando che “Le chiavi, per poter accedere alle quote comuni, saranno in possesso di tutti i firmatari.”.
, pur a prescindere dalla ricostruzione della titolarità della particella Controparte_1
437, è palesemente inadempiente all'obbligazione contrattuale.
Per di più, nella condivisa ricostruzione svolta dal consulente tecnico d'ufficio, la particella 437 costituisce strada “di accesso alle particelle identificate con i mappali
259, 434, 1130, 947, 958, attualmente di proprietà dei Signori (259), Controparte_2
(434 e 1130), e (947 e 958)” (v. pag. 10 Parte_1 Controparte_1 Pt_2 della CTU).
Non vi è, davvero, alcun dubbio che debba essere condannato a Controparte_1 consegnare a copia delle chiavi del cancello, rappresentato con Parte_1 tratteggio di colore rosso nella rappresentazione grafica contenuta a pag. 10 dell'elaborato peritale e consentire l'accesso alla particella 437.
4. Sul parcheggio di automobili lungo la “stradella comune” e sulla domanda riconvenzionale di usucapione.
Domanda parte attrice di ordinare a di lasciare libera l'area Controparte_1 contraddistinta dalla particella 433 “salvo soste saltuarie per scarico merci” e di non parcheggiare le proprie autovetture su tale stradella (v. conclusioni contrassegnate dai numeri 4 e 5 dell'atto di citazione).
La domanda è fondata nei termini e limiti di seguito esposti.
pagina 12 di 20 Per come esplicato, l'attore è proprietario pro quota dell'immobile contrassegnato dalla particella 433, consensualmente adibito a “stradella”, funzionale all'accesso agli immobili ricompresi nella seconda, terza e quarta quota individuate nell'atto di divisione del 1947.
La stradella de qua ha una larghezza variabile da 3,90 m a 3,40 m, tale da consentire il passaggio pedonale anche nel caso in cui ci siano dei veicoli parcheggiati;
specifica, tuttavia, l'ausiliario che “posizionando i veicoli al centro della stradina rimane uno spazio di circa 80 cm a fianco delle autovetture, che consente il solo passaggio pedonale. Occorre poi valutare la reale situazione, in cui si affacciano sulla stradina aperture e portoni che hanno efficienza e funzionalità ridotte in presenza di veicoli parcheggiati, per cui sarebbe opportuno evitare la sosta, seppure temporanea, davanti ai portoni, anche per garantire, in caso di necessità, il deflusso in condizioni di sicurezza” (pag. 13 CTU).
Reputa il Tribunale adìto che la sosta prolungata di autovetture costituisca turbativa all'esercizio del passaggio lungo la stradella comune la cui estensione è, per di più, specificata nei titoli già esaminati.
Eccepisce di avere usucapito “il diritto/servitù di sostare e Controparte_1 parcheggiare presso la suddetta area per un uso debito, pacifico e ultraventennale” e chiede, in via riconvenzionale, di dichiarare l'acquisto per usucapione della servitù di parcheggio sull'area in comune.
L'eccezione è infondata per due ordini di ragioni autosufficienti.
In primo luogo, l'oggetto della pretesa servitù di parcheggio non è localizzato.
Inoltre, il terreno è gravato dall'esercizio di una servitù volontaria di passaggio che verrebbe oggettivamente resa più incomoda, restringendo lo spazio riservato al transito;
solo ove il titolo non avesse stabilito una larghezza minima assicurata della stradella su cui esercitare il passaggio, avrebbe potuto (in presenza di una precisa localizzazione dell'oggetto della presa servitù) essere valutata la ricorrenza di una diminuzione pagina 13 di 20 dell'esercizio del passaggio attraverso la previsione del diritto d'uso per parcheggio, ma avendo dato atto nell'ultimo accordo della misura reale della stradella, venutasi a creare, deve essere assicurato il rispetto dell'estensione o larghezza dell'area su cui si esercita il passaggio e, pertanto, ogni restringimento determina una turbativa del passaggio, oltre che una lesione del pari godimento del proprietario pro quota.
5. Sulla pianta di nespolo.
Si procede ad esaminare la domanda con cui chiede di Parte_1
“Accertare e dichiarare che le piante e alberi poste dal sig. in Controparte_1 aderenza al fabbricato di parte attrice, impediscono l'accesso di aria e luce dalla finestra e ordinare al convenuto di postare le stesse nel rispetto delle distanze di cui all'art. 892 c.c.”.
Nello specifico, parte attrice ha allegato che la pianta di nespolo “è posizionata completamente in aderenza alla finestra del sig. , impedendo Parte_1 qualsiasi ingresso di luce ed aria”, chiedendo che venga spostata rispettando le distanze di cui all'art. 892 c.c.
L'ausiliaria ha rilevato che “Come si evince dalla documentazione fotografica prodotta durante il sopralluogo, la pianta di nespolo, coltivata in vaso, è posizionata nell'area di corte, in corrispondenza di una delle finestre al piano terra del fabbricato e ne ostacola la funzione di illuminazione ed areazione” (cfr. Parte_1
Allegato 2 – documentazione fotografica).
I rilievi fotografici descrivono la collocazione della pianta di nespolo coltivata in vaso, posta proprio in corrispondenza di un'apertura al piano terra del fabbricato di
; tale collocazione riduce, certamente, la luminosità dell'ambiente, Parte_1 senza apportare una corrispondente utilità al proprietario del nespolo.
Del resto, il convenuto nella comparsa di costituzione, si limita a dedurre che alle piante in vaso non può applicarsi l'art. 892 c.c., senza indicare le reali esigenze che giustificherebbero l'attuale collocazione del vaso.
pagina 14 di 20 Le regole dettate dall'art. 892 c.c. in materia di distanze per gli alberi dai confini, pur essendo sostanzialmente finalizzate ad impedire l'occupazione del fondo altrui da parte delle radici degli alberi posti in prossimità del confine, sono, tuttavia, implicitamente dirette anche a tutelare il vicino dalla diminuzione di aria, luce e vedute;
tali regole possono trovare applicazione, in via analogica, come parametro per determinare la distanza minima alla quale il vaso andrà collocato affinché non riduca l'apporto di luce ed aria al fabbricato del vicino.
In accoglimento della domanda in esame, pertanto, si ordina a di Controparte_1 spostare la pianta di nespolo di mezzo metro dalla finestra o apertura ((v. figura n. 7 dell'allegato 2 “documentazione fotografica” della CTU) dell'edificio di proprietà di
. Parte_1
6. Sulle domande riconvenzionali.
6.1. , in via riconvenzionale ha chiesto l'accoglimento delle Controparte_1 conclusioni già riportate al primo paragrafo.
A fondamento delle domande riconvenzionali allega che la controparte ha:
“1) Edificato il proprio immobile in sopraelevazione in assenza di titolo edilizio e modificando la destinazione d'uso dello stesso da magazzino-ricovero ad abitazione senza alcun valido titolo edilizio
2) Ha violato le distanze legali mercè aperture di finestre sul fondo e sull'abitazione del signor senza autorizzazione e consenso Controparte_1
3) Ha predisposto ed installato sul muro della propria abitazione che dà sulla proprietà dell'odierno convenuto tubi e una struttura di sfiato del gas metano oltre il confine ed in aperta violazione delle distanze di cui all'art. 889 c.c.
4) Ha installato sulla propria abitazione una grondaia in ETERNIT, materiale nocivo e pericoloso, con violazione dei confini e sconfinamento sulla proprietà
pagina 15 di 20 dell'odierno convenuto con ulteriore conseguente stillicidio e scolo della acque piovane all'interno del fondo del convenuto
5) Ha installato una canna fumaria del gas con sconfinamento sull'area di proprietà del convenuto e senza rispetto delle distanze legali”.
Allega, altresì, che:
“- Le suddette condizioni sono state accertate ed esposte dal CTP di parte convenuta che ha esposto “Lo stesso fabbricato in ditta presenta Parte_1 sia finestre balconi e porte, che prospettano sulla particella n. 433; che finestre, tubi esterni di allaccio fognario tubi esterni di allaccio del gas, sulla facciata posteriore, lato sud, che prospettano direttamente sulle particelle n. 958 e 947, di proprietà esclusiva della committenza.
Lo stesso fabbricato in ditta inoltre, presenta uno sporto al Parte_1 piano superiore, dovuto alla presenza di una copertura in Eternit, che si prolunga direttamente sull'edificio in ditta , sulla particella n. 958. Controparte_1
La facciata posteriore dell'immobile in particella 434, prospetta chiaramente sulle particelle n. 958 e 947. Nel retro del fabbricato del sig. , che prospetta sulle Pt_1 particelle m. 958 e 947 di proprietà esclusiva, vi sono ubicati, oltre alle finestre su tutti i piani, anche le colonne montanti di adduzione acqua, gli scarichi fognari e quelli di rete gas. Sia le finestre su tutti i piani, che gli accessori elencati, non risultano mai previsti negli atti intercorsi tra le parti”.
Edificato il proprio immobile in sopraelevazione in assenza di titolo edilizio e modificando la destinazione d'uso dello stesso da magazzino-ricovero ad abitazione senza alcun valido titolo edilizio ed urbanistico con ogni conseguenza in ordine al mancato rispetto delle distanze legali dal confine”.
6.2. La prima domanda riconvenzionale con cui l'attore chiede di accertare che la sopraelevazione della controparte è stata realizzata in assenza di titolo edilizio va rigettata poiché, in questa sede, non si controverte in ordine alla conformità delle opere pagina 16 di 20 oggetto di contestazione rispetto alla disciplina pubblicistica in tema di titoli amministrativi e/o sanatorie, ma si valuta la conformità delle opere medesime alle norme civilistiche. Si tratta, cioè, della tutela di diritti reali goduti dalle parti sulle proprie unità immobiliari che non hanno, in alcun modo, a che vedere con la validità e l'efficacia di provvedimenti autoritativi della P.A. i quali, come noto, qualora rilasciati, fanno comunque "salvi i diritti dei terzi" (cfr. ex multis, Cass. n. 13170/2021).
Quanto alle distanze tra edifici, al di là della genericità della domanda, è da aggiungere che lo ius edificandi inerente le proprietà immobiliari delle parti è regolamentato dall'accordo contenuto nella scrittura privata stipulata dai danti causa nel 1962 (v. paragrafo n. 3).
In tale scrittura è, tra l'altro, pattuito che (padre del convenuto Parte_3 in riconvenzionale) fabbricherà su un'area avente le seguenti misure:
a) Lato stradella Sant'NN per un fronte di metri 14,10 a partire dallo spigolo dell'attuale stradella in comune, verso montagna;
b) Lato stradella in comune, costruirà per una profondità di metri 8,50 lasciando liberi metri 4 e non 3 di stradella in comune di accesso alle quote stesse, come specificato nell'atto di divisione;
c) Dal punto limite di cui alla lettera b) sarà eretto il terzo muro perimetrale – marina montagna - per metri 11,50 con regolari aperture di accesso”.
L'attore in riconvenzionale non si confronta con gli accordi scritti, di cui non offre neppure letture alternative.
È prevista la facoltà in capo al dante causa di di aprire aperture Parte_1 che prospettano sulla proprietà contraddistinta dalla particella 433 e che, ad ogni buon conto, è di proprietà comune.
Quanto alle finestre che si allega, genericamente, prospettare “sulle particelle 958 e
947”, è sufficiente osservare, per un verso, che una porzione del fabbricato insistente pagina 17 di 20 sulla particella 434, sulla base della planimetria contenuta nella consulenza tecnica d'ufficio, confina con la particella 437 di proprietà comune (in tal caso si rimanda ai principi espressi da Cass. n. 17002/2018) e, per altro verso, che non sono fornite specifiche indicazioni per individuare se e quali aperture violino, eventualmente, le distanze previste dall'art. 905 c.p.c.
Di conseguenza, vanno, quindi, rigettate le domande riconvenzionali contrassegnate dalle lettere a) e b) nelle conclusioni contenute a pag. 15 della comparsa di costituzione, qualificabili (in disparte rimanendo la genericità delle allegazioni) quali actiones negatoriae di servitù in deroga alle distanze di cui agli artt. 873 c.c. e 907 c.c.
6.3. Espone ancora l'attore in riconvenzionale che ha installato Parte_1 sulla propria abitazione una grondaia in Eternit, con violazione dei confini e sconfinamento sulla sua proprietà e conseguente stillicidio e scolo delle acque piovane all'interno del suo fondo.
L'assunto non è dimostrato e, dunque, la domanda riconvenzionale è da respingere.
L'ausiliario ha verificato che “Il manto di copertura del tetto inclinato è in onduline di cemento-amianto, come si riscontra dalla documentazione in atti di causa, con un piccolo sporto sul cortile. Data l'inclinazione del tetto verso la strada, e la piccola dimensione della sporgenza, detta copertura non invade la proprietà del Sig.
, né tantomeno crea alcuna servitù di stillicidio”. Controparte_1
In sede di risposta alle osservazioni ricevute il consulente tecnico d'ufficio ha ulteriormente specificato che “il tetto ha pendenza verso il terrazzo piano dell'abitazione del Sig. e termina in corrispondenza di una gronda Parte_1 che consente di immettere le acque raccolte in due pluviali posti alle due estremità, lato strada. Considerato quanto sopra descritto, il tetto è stato realizzato con la pendenza verso la strada, in modo che le acque piovane non scolino nella proprietà del
Sig. ”, redigendo anche uno schema esemplificativo del sistema di Controparte_1 raccolta delle acque bianche, da cui si evince che nella proprietà non Controparte_1
pagina 18 di 20 arrivano le acque del tetto dell'edificio di , bensì solo le acque Parte_1 piovane (v. pagg. 9 e ss. della relazione di valutazione delle osservazioni ricevute).
7. Sulle altre domande proposte dalle parti.
Avuto riguardo alle domande proposte da relative alle Parte_1 immissioni denunciate, ivi comprese quelle provenienti dalla canna fumaria, nonché alle domande riconvenzionali (aventi ad oggetto la violazione delle distanze di cui all'art. 889 c.c. e delle distanze previste per l'installazione della canna fumaria, nonché
l'usucapione della servitù di mantenere la propria canna fumaria a distanza inferiore a quella prescritta) non esaminate nella presente decisione, è indispensabile proseguire l'istruttoria per le ragioni indicate nella separata ordinanza e secondo quanto in essa disposto.
8. Sulle spese del giudizio.
Le spese di lite relative alle domande esaminate e definite con la presente decisione, in applicazione del principio della soccombenza, si pongono a carico di CP_1
e si liquidano, come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della
[...] controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, parzialmente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, ogni contraria domanda ed eccezione disattese, così provvede:
a) in accoglimento della domanda proposta da , condanna Parte_1
alla consegna di copia della chiave di apertura del cancello costruito Controparte_1 sulla c.d. stradella comune, oggi identificata al Catasto Terreni del Comune di Reggio
Calabria, Sez. Pellaro al Foglio n.17, particella n. 433;
b) accerta e dichiara che è proprietario pro quota indivisa del Parte_1
pagina 19 di 20 terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria, Sez. Pellaro al
Foglio n.17, particella n. 437 (corrispondente alla striscia di terreno rimasta indivisa e comune – in forza dell'atto di divisione del 10.05.1947- tra i danti causa delle odierne parti);
c) ordina a di cessare le turbative costituite dalla sosta di Controparte_1 autovetture all'esercizio del passaggio lungo la c.d. stradella comune, oggi identificata al Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria, Sez. Pellaro al Foglio n.17, particella n. 433;
d) rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di parcheggio sull'area in comune;
e) ordina a di spostare la pianta di nespolo di mezzo metro dalla Controparte_1 finestra o apertura (v. figura n. 7 dell'allegato 2 “documentazione fotografica” della
CTU a firma dell'ing. dell'edificio di proprietà di;
Per_1 Parte_1
f) rigetta le actiones negatoriae di servitù in deroga alle distanze di cui agli artt. 873
c.c. e 907 c.c., proposte in via riconvenzionale;
g) rigetta la domanda riconvenzionale contrassegnata dalla lettera e) nelle conclusioni contenute a pag. 15 della “comparsa di costituzione e risposta con domande riconvenzionali”;
h) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1
che liquida in complessivi € 2.650,00, di cui € 98,00 per esborsi ed Parte_1
€ 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA, nelle misure di legge;
i) dispone come da separata ordinanza per l'istruzione delle altre domande proposte dalle parti.
Reggio Calabria, 11 dicembre 2025. Il Giudice
(dott.ssa Lucia Delfino)
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