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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/04/2025, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 30/04/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 9977 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. LAMURAGLIA ENZO GASPARE;
Ricorrente
E
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. TIBERINO CARLA;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/09/2022 , premesso di essere titolare di pensione di Parte_1 invalidità civile n. 07159987, ha proposto azione di accertamento negativo dell'indebito di cui l' le aveva CP_1 chiesto la restituzione con nota del 4.11.2021, per l'importo di euro 6.417,96, indebito rinveniente dalla revoca per motivi reddituali della maggiorazione sociale corrisposta sulla pensione di invalidità per il periodo dall'1.01.2020 all'1.11.2021.
Deduceva la ricorrente che, trattandosi di indebito assistenziale, la ripetizione è ammissibile solo successivamente alla data del provvedimento amministrativo, a meno che l'erogazione non sia addebitabile al pensionato il quale abbia percepito dolosamente gli importi non dovuti;
sicché non sussistendo alcuna ipotesi di mala fede dell'accipiens e riferendosi il provvedimento dell' , datato 4.11.2021, ad un asserito indebito CP_1 maturatosi dall'1.01.2020 all'1.11.2021, lo stesso era irripetibile.
Resisteva l' deducendo che la maggiorazione sociale, inizialmente riconosciuta in favore della CP_1 Pt_1 per gli anni 2020 e 2021, era stata revocata in quanto, a seguito di verifiche “in assenza di comunicazioni di variazione pervenute dalla ricorrente” era emerso che la assistita risultava coniugata con , il Persona_1 quale percepiva un reddito annuo superiore al limite previsto per la erogazione della maggiorazione sociale.
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1 Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'articolo 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” (Cass., Sez Un., 08/05/2014, n. 9936).
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La domanda è in parte fondata.
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Occorre premettere che l'indebito per cui è causa ha una indubbia natura assistenziale.
Ed, invero, tanto vale per la maggiorazione sociale che concerne una prestazione di indubbia natura assistenziale riguardando misure previste dal legislatore a sostegno del reddito (v. in motivazione, tra le altre
Cass.n.16859/2005).
La fattispecie di indebito in discorso deve essere pertanto disciplinata alla luce dei principi vigenti in materia di indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole diversificate fattispecie, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito consegua, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura.
In particolare, come affermato dalla Suprema corte con sentenza numero 13223 del 30/6/2020 - proprio sulla questione che qui viene in rilievo dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale – lo stesso, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'“accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.
La pronuncia si pone sulla scia di Cassazione Sez. L. n. 28771 del 9/11/2018 che pure aveva affermato che l'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si pone anche la più recente sentenza (Cass. Sez. L. n. 31372 del 2.12.2019), secondo cui: in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di quell'articolo
2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento
2 amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens.
Sempre secondo la recente sentenza della Cassazione, il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce, muove dalla tesi secondo cui il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033
c.c., in ragione dell' “affidamento dei pensionati dell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede”, in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n.1) con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art.38 Cost. un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile” al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre
1993 n.431).
Con specifico riguardo alla fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale, la Cassazione ha quindi ribadito che, ai fini della ripetizione, le menzionate sentenze Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono entrambe che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" che ne fa venir meno l'affidamento e ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - prevede, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , CP_1
Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
In particolare, nell'articolata motivazione, la Corte ha anche evidenziato che:
- Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che,
a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall , si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere CP_1 le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato;
- per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza della Corte n.31372/2019 ha affermato che esso non sussiste in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza, mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme;
3 - nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. CP_1
326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali;
- il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che, dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all CP_1 in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari,
e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia;
da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica. CP_1
Sulla scorta di tali argomenti, si ricava dunque il principio secondo cui, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la regolazione indebita non gli sia addebitabile.
Ne consegue che l'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo: situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere. Controparte_2
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Passando al merito valgono le seguenti considerazioni.
Nella specie l'indebito rinviene dal superamento del limite reddituale per effetto della mancata dichiarazione, da parte della assistita, del reddito del coniuge che supera il limite utile alla concessione della maggiorazione sociale.
Risulta documentalmente che, mentre per la annualità 2021 la ricorrente ha presentato alla Agenzia delle
Entrate “modello 730/2022” in qualità di coniuge dichiarante, congiuntamente all' (vd. documento Per_1
3.3. allegato al fascicolo di parte ricorrente), per l'anno 2020 la a presentato “modello 730/2021” Pt_1 in qualità di mera dichiarante, separatamente dal proprio coniuge che, a sua volta, la presentava autonomamente nella medesima qualità.
Ne deriva che, per i principi sopra enunciati, mentre per il 2021 l' conosceva ovvero era tenuto a CP_1 conoscere il dato reddituale del coniuge della – con la conseguenza che la prestazione non può Pt_1 essere ripetuta dall' – diversamente è a dirsi con riguardo alla annualità 2020, ove alla suddetta omessa CP_2 comunicazione della ricorrente consegue la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
Ed, invero, in quest'ultimo caso ricorre la deroga alla irripetibilità stante il dolo dell'accipiens.
4 Né, d'altronde, sarebbe rilevante la acquisizione del modello AP70 richiesta dal difensore della Pt_1 poiché non può in ogni caso porsi a carico dell' un dovere generale di conoscibilità che vada oltre il dato CP_1 normativo sopra richiamato.
In conclusione la domanda di accertamento negativo va accolta per la sola annualità 2021 e, per l'effetto, va dichiarata non dovuta, dalla ricorrente all' , la somma di euro 4.014,23 e limitato il diritto alla ripetizione, CP_1 da parte dell' , alla sola annualità 2020 per il residuo importo. CP_2
Ogni ulteriore questione rimane assorbita.
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In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti dell' , con Parte_1 CP_1 ricorso depositato il 22/09/2022, così provvede:
- accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovuta all' la somma di euro 4.014,23; CP_1
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Bari, in data 30/04/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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