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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/03/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T RIB UNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro
n. 1599/2024 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, nella causa vertente
TRA
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Roma via C. Morin Parte_1
n. 9, rappresentato e difeso da sé medesimo opponente
E
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore CP_1 opposto contumace all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 18.3.2025, ha pronunciato la sentenza
DISPOSITIVO CP_
- dichiara l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI – 001330408 emessa dalla sede di
Tivoli - Guidonia e, per l'effetto, dichiara non dovute da parte opponente le somme pretese CP_ dall' a tale titolo;
CP_
- condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, dei compensi legali che si liquidano in € 1.312,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa, oltre rimborso del contributo unificato versato (euro 49,00).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.3.2024, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI – 001330408 relativa all'atto di accertamento n. CP_1
7091.22/08/2018.0060625 del 22.8.2018, con la quale gli è stata irrogata la sanzione amministrativa di euro 3.000,00 per non aver versato le ritenute previdenziali e assistenziali nell'anno 2017 quale legale rappresentante della Parte_2
CP_ L' non si è costituito, sebbene regolarmente evocato in giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e viene, pertanto, decisa con la presente sentenza.
1 L'opposizione è fondata per motivi di seguito indicati. CP_ In primo luogo, deve rilevarsi che, in ragione della mancata costituzione in giudizio dell' non v'è prova della notifica del verbale di accertamento richiamato nell'ordinanza ingiunzione impugnata e, di conseguenza, difetta un elemento essenziale per la validità della stessa.
Tale situazione è idonea a configurare la cosiddetta “nullità derivata” dell'atto opposto.
Tali considerazioni sono, di per sé, sufficienti a determinare l'accoglimento della domanda.
In ogni caso, va osservato, per completezza, che la violazione contestata al è insussistente. Pt_1
Invero, quest'ultimo ha dato prova di essere stato nominato amministratore giudiziario dei beni sottoposti a sequestro ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 nell'ambito del procedimento iscritto davanti al Tribunale di Roma n.ro 46/2016 R.G.M.P. (vedi Decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Roma
– sezione specializzata delle misure di prevenzione).
All'interno della suddetta misura conservativa erano ricomprese le quote sociali della Pt_2
[...]
Trova applicazione pertanto l'art. 50 d.lgs. n. 159/2011 secondo cui “Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della società Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o partecipazioni societarie disposto ai sensi del presente decreto. È conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile. Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
Ne consegue che, nel caso concreto, i crediti vantati dall'ente previdenziale e di cui si contesta il mancato adempimento all'odierno ricorrente si erano l'estinti per confusione.
In definitiva, va dichiarata l'illegittimità della ordinanza ingiunzione opposta e, quindi, l'opponente non è tenuto a pagare le somme a tale titolo ingiunte.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'opposto, tenendo conto della non particolare complessità della controversia.
Tivoli, 18.3.2025
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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