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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/10/2025, n. 2749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2749 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7430/2017
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 07.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalla parte costituita;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
15.10.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 7430/2017
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1
patrocinio dell'avv. Gianmarino Chiappa
ATTRICE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: azione di rivalsa.
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 07.10.2025.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che la citava in giudizio al fine di Pt_1 Parte_1 Controparte_1
ottenerne la condanna al rimborso della somma di € 9.583,31, ovvero, in via subordinata, di quella di €
2.976,42, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di rivalsa ex art. 144 d.lgs. n. 209/2005
(cd. codice delle assicurazioni private o c. ass.).
In particolare, la compagnia attrice deduceva che: in data 18.11.2011, una persona, presentatasi come il legale rappresentante della Coop. Servizi Trasporti s.r.l., con sede in Carpi (MO), alla Via Remesina n.
72, C.F. e P.IVA: 00346892110aveva stipulato con la propria agenzia generale di Parma la polizza assicurativa n. 537.013.0000056939, per la copertura della r.c.a. relativa all'autocarro Scania tg.
CX930CY; che, contestualmente, era stata prodotta un'attestazione dell'agenzia di pratiche automobilistiche “New Agenzy”, rilasciata lo stesso 18.11.2011, da cui risultava che era in corso il passaggio di proprietà del veicolo a favore di detta cooperativa;
che in data 01.8.2012, la
[...]
riceveva una richiesta risarcimento danni da parte di tale , il quale Parte_1 Persona_1
sosteneva che, in data 10.6.2012, in Portici, al Corso Umberto I, all'altezza della villa comunale, mentre era alla guida della sua bicicletta, veniva investito dall'autocarro assicurato, subendo lesioni personali;
che il successivo giudizio, incardinato innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Portici, si era concluso con la sentenza n. 300/2014, con cui era stata dichiarata la responsabilità del conducente dell'autocarro assicurato, tg. CX930CY, con conseguente condanna del proprietario di detto veicolo (che solo CP_2
in corso di giudizio si apprendeva essere in realtà ), in solido con la Controparte_1 [...]
al pagamento, in favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni, della somma di € Parte_1
4.629,59, oltre alle spese e competenze legali, quantificate in complessivi € 3.500,00 ed accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario;
che, per l'effetto, la Parte_1
corrispondeva agli aventi diritto la complessiva somma di € 9.374,56, oltre a sborsare € 208,75 per la registrazione della sentenza;
che, la compagnia attrice, oltre a scoprire che il proprietario era soggetto diverso da quello dichiarato al momento della conclusione del contratto, aveva poi appurato che la
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Coop. Servizi Trasporti s.r.l., a nome della quale era stato stipulato il contratto, era una società di fatto inesistente, tanto che la corrispondenza inviata veniva restituita con la dicitura “destinatario sconosciuto” e lo stesso codice fiscale comunicatole non risultava corrispondere ad alcuno;
che il premio versato - determinato con riferimento alla provincia di Napoli - presentava, per l'anno 2011, quale epoca di stipulazione del contratto, un rischio di sinistrosità assai più elevato (1,26, provincia di
Napoli, zona territoriale 2) rispetto a quello di OD (0,66, provincia di OD, zona territoriale 8), il che avrebbe comportato un aumento della polizza da € 1.738,52 annuali pagati ad € 2.547,13, con aggravio del 31,75%.
Nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito in giudizio il convenuto, di cui veniva pertanto dichiarata la contumacia (cfr. verbale di udienza del 15.02.2018).
Istruita la causa mediante concessione dei termini dell'art. 183, co. 6, c.p.c. e dichiarata la decadenza di parte attrice dall'interrogatorio formale del convenuto (cfr. ordinanza resa dalla scrivente, frattanto subentrata nella gestione del ruolo, a verbale di udienza del 06.6.2019, che qui si conferma), la causa all'udienza del 07.10.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. - è giunta alla decisione.
Tanto premesso, passando al merito della controversia, va rilevato come il presente giudizio abbia ad oggetto la domanda di rivalsa azionata dalla compagnia assicuratrice in forza della polizza RCA n.
537.013.0000056939, relativa all'autocarro Scania tg. CX930CY, nei confronti del convenuto in CP_1
qualità di proprietario del suddetto veicolo, a seguito del sinistro verificatosi il 10.6.2012, in Portici, per ottenere il rimborso di quanto erogato (€ 9.583,31 complessivi, come sopra dettagliati) in virtù del disposto di cui all'art. 144 c. ass.
Al fine di meglio inquadrare la vicenda, va premesso che la risoluzione della controversia presuppone l'analisi della questione relativa alla stipula del contratto da parte di soggetto diverso dal proprietario del veicolo.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito «colui il quale si limiti a sottoscrivere il contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di un dato veicolo ed a pagare il relativo premio, ma non sia proprietario
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del mezzo, avrà stipulato un'assicurazione per conto altrui se non prevede di condurre giammai il mezzo assicurato ed un'assicurazione per conto di chi spetta se preveda di guidarlo alternandosi con altri conducenti. Nell'uno come nell'altro caso, se al momento del sinistro il veicolo era condotto da persona diversa dal contraente, questi non va incontro ad alcuna responsabilità civile nei confronti del terzo danneggiato: e non essendo responsabile, non può nemmeno assumere la qualità di “assicurato” ai sensi dell'art. 1904 c.c., nè pertanto trovarsi esposto all'eventuale regresso dell'assicuratore»
(Cassazione civile sez. VI, 20.7.2017, n. 17963; in termini, Cassazione civile sez. III, 09.7.2009, n.
16135).
Ciò posto, l'invocata disposizione dell'art. 144 c. ass., al secondo comma, ultima parte, statuisce che
“L'impresa di assicurazione ha (…) diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.
Quanto all'esegesi della trascritta norma, la Suprema Corte ha recentemente affermato che «L'assicuratore della r.c.a. che agisca in rivalsa nei confronti dell'assicurato, ai sensi dell'art. 144, comma 2, c. ass., ha l'onere di provare che il contratto contiene una clausola di delimitazione del rischio, inopponibile al terzo, ma tale da consentirgli, nel caso concreto il rifiuto o la riduzione del pagamento dell'indennizzo, perché, sebbene il diritto di rivalsa scaturisca dalla legge,
l'azione di rivalsa è un'azione contrattuale che trova il suo fondamento nel patto contrattuale, ed in tutti i giudizi scaturenti dal contratto è onere dell'attore provare l'esistenza del patto su cui la domanda si fonda. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva accolto la domanda di rivalsa senza aver previamente accertato che il contratto di assicurazione escludesse la copertura nel caso di mezzo condotto da soggetto privo di abilitazione alla guida)» (Cassazione civile sez. III, 22.02.2024, n. 4756).
Nel caso di specie, la compagnia assicurativa attrice ha fondato il proprio diritto di rivalsa sulla circostanza di essere stata “vittima di una serie di comportamenti illeciti, posti in essere da una ignota persona, la quale, presentandosi come legale rappresentate di una società inesistente, avente sede nel modenese, ha ottenuto la stipulazione di una polizza assicurativa per la r.c.a. di un automezzo appartenente ad un soggetto diverso, residente in una zona d'Italia ad elevatissimo rischio di incidenti, e che, puntualmente, ha provocato un sinistro stradale, con conseguenti ingenti esborsi da parte della malcapitata Compagnia”, laddove “in assenza di tali artifici, il contratto di che trattasi non avrebbe mai visto la luce” poiché la copertura assicurativa de qua “dolosamente carpita … non
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sarebbe mai stata accordata” (cfr., da ultimo, note conclusionali depositate in data 09.9.2024); argomentando, altresì, circa il fatto che il premio determinato con riferimento alla provincia di Napoli, quale luogo di residenza del convenuto, effettivo proprietario, sarebbe stato più elevato di quello pagato.
Ebbene, in primo luogo ritiene il Tribunale che le citate circostanze non attengano all'attuazione delle obbligazioni scaturenti dal contratto di assicurazione, bensì riguardino valutazioni soggettive relativa alla convenienza della stipula del contratto da parte della compagnia, non riconducibili ad ipotesi che avrebbero consentito all'assicurazione di “rifiutare o ridurre la propria prestazione” nei confronti del terzo danneggiato, esulando dunque dall'ambito applicativo della fattispecie delineata dall'art. 144 c.ass.
Ad ogni modo, poi, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte innanzi richiamato, era onere dell'attrice dimostrare che tali circostanze fossero indicate dal contratto di assicurazione come cause di esclusione della copertura assicurativa, ma ciò non è stato fatto.
Invero, nella polizza versata in atti non sono indicate cause di esclusione della copertura, mentre le condizioni generali di assicurazione non sono state prodotte dall'istante. Né, si badi, l'eventuale rituale espletamento dell'interrogatorio formale del convenuto avrebbe consentito di ritenere raggiunta tale prova, considerati i capi articolati dall'attrice, del tutto inconferenti rispetto alla dirimente questione qui analizzata.
Peraltro, non è stata neppure indicata, da parte attrice, la clausola contrattuale posta a fondamento dell'invocato diritto di rivalsa.
Per tutte le esposte ragioni, ne deriva il rigetto della domanda attorea.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Considerata la contumacia del convenuto, le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta dalla Parte_1
6 2. Nulla sulle spese di lite.
Così deciso il 15.10.2025
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Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita