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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 16/02/2026, n. 2665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2665 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2665/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FERRARA ETTORE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12317/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Catalano - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - P.zza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021001DI0000018210002 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 714/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento integrale dell'atto impugnato, e solo in subordine l'annullamento parziale di esso con la determinazione dell'imposta effettivamente dovuta, con vittoria di spese. Resistente: rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado) di Napoli la Ricorrente_1n liquidazione ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate D.P. di Napoli 2 l'avviso di liquidazione meglio specificato in epigrafe, notificato in data 19.5.2025 relativamente a imposta di registro pretesa a seguito della registrazione di decreto ingiuntivo n.000001821/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data 8.3.2021 in favore della suddetta società e nei confronti della controparte inadempiente rispetto agli obblighi assunti con un contratto di somministrazione e comodato d'uso precedentemente tra esse intervenuto. Premesso che con l'atto impugnato l'Ufficio aveva liquidato distinti importi sull'ammontare complessivo della condanna, sul contratto di comodato previsto in quello di somministrazione e sulla clausola penale enunciati, nonché per l'avveramento della condizione sospensiva prevista, ha dedotto la ricorrente l'illegittimità dell'atto impositivo per i seguenti motivi: 1) erronea e/o falsa interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986 , art. 21, comma 1, nonché omessa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986 , art. 21, comma 2; . 2) ULTERIORE TASSAZIONE
DELLA CALUSOLA PENALE PER ENUNCIAZIONE;
3) VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI DOPPIA (NEL CASO
DI SPECIE TRIPLA) IMPOSIZIONE;
4) Inesistenza e/o nullità dell'avviso avviso di liquidazione num. 2021/
OOl/DI/OOOOOl821/0/002, in conseguenza anche del solo parziale accoglimento delle doglianze di cui innanzi: Ha concluso pertanto la ricorrente chiedendo l'annullamento integrale dell'atto impugnato, e solo in subordine l'annullamento parziale di esso con la determinazione dell'imposta effettivamente dovuta, con vittoria di spese.
Nel giudizio così introdotto si è costituito l'Ente impositore e ha contestato la fondatezza del ricorso, invocando in proprio favore la sentenza n. 12577/2025 emessa in analoga vicenda da questa stessa Corte nei confronti della stessa Ricorrente_1 (depositata il 14/7/2025), chiedendo il rigetto dell'impugnazione con la condanna della società al rimborso delle spese processuali.
Fissata per la trattazione del ricorso l'udienza del 19 gennaio 2026, all'esito la Corte in composizione monocratica ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Il decreto ingiuntivo in questione ha ad oggetto la condanna dell'altra parte contraente al pagamento del corrispettivo di forniture non pagate nonché del valore della clausola penale prevista nel contratto di somministrazione.
Con l'atto impugnato l'Agenzia motiva la liquidazione nel seguente modo:
- 3% sull'importo complessivo della condanna ( CON L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DEL 3% ex
ART. 8, c.1, Lettera B della TARIFFA P. 1 DPR 131/86 SU EURO 9.882,00 OLTRE INTERESSI PER
EURO 7,500,00 PER UN TOTALE DI EURO 17.382,00);
- euro 200 per ciascuno degli atti enunciati, individuando questi ultimi nel contratto di somministrazione e nella clausola penale
- 3% sul valore pattuito con la clausola penale (euro 9.982,00), per enunciazione, al netto dell'imposta fissa di 200,00 euro già liquidata.
Degli importi di cui innanzi devono ritenersi spettanti all'ufficio: - il 3% sulla condanna;
- 200 euro per enunciazione del contratto di somministrazione.
Non spetta alcunchè invece sia in misura del 3% sul contenuto economico della clausola penale perché già compreso nell'imposta liquidata sull'ammontare complessivo della condanna, sia per enunciazione della clausola penale, come dalla stessa resistente sostanzialmente riconosciuto a pag. 3 della memoria di costituzione, e in conformità a quanto da questa stessa Corte deciso con la sent. n. 16994/2024 in analoga vicenda affermandosi che: “L'Ufficio, per giustificare la ripresa a tassazione, ipotizza la figura del realizzarsi della condizione sospensiva, da cui l'obbligo del contribuente di produrre denunzia ex art. 19 D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131 e l'applicazione della sanzione ex art. 69 TUR per mancata denuncia dell'avveramento della condizione sospensiva. Il contratto stipulato fra la ricorrente e l'esercente commerciale, sulla cui base venne concesso il decreto ingiuntivo, è il tipico contratto di somministrazione, inclusivo di clausola penale intesa a predeterminare la misura del risarcimento del danno per eventuale inadempimento. Non si verte quindi nel caso di contratto con plurime causali, bensì di negozio complesso contrassegnato da una causa unica.
La clausola penale ha nella fattispecie lo scopo di sostenere l'esatto, reciproco, tempestivo adempimento delle obbligazioni “principali”, intendendosi per tali quelle assunte con il contratto cui accede;
essa non ha quindi una causa “propria” e distinta (cosa che invece potrebbe accadere in diverse ipotesi, pur segnate da accessorietà, come quella di garanzia), ma ha una funzione servente e rafforzativa intrinseca di quella del contratto nel quale è contenuta;
dovendosi desumere pertanto che più che discendere dall'inadempimento dell'obbligazione assunta contrattualmente, la clausola penale si attiva sin dalla conclusione del contratto in funzione dipendente dall'obbligazione contrattuale. Viene quindi in rilievo il riferimento giurisprudenziale menzionato dal contribuente (Cass. civ., Sez. V, 07/11/2023, n. 30983): “Ai fini di cui all'art. 21 D.P.R. n. 131 del 86, la clausola penale non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell'imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma della norma citata”. La
Cassazione nel caso richiamato ha sancito che la funzione della clausola penale non può mai ritenersi eterogenea rispetto all'obbligazione nascente dal contratto a cui accede, perché sul piano giuridico l'obbligazione insorgente dalla clausola penale, sebbene si attivi conseguentemente all'inadempimento dell'obbligazione, non si pone come causa diversa dall'obbligazione principale, alla luce della funzione ripristinatoria e deterrente-coercitiva rispetto all'adempimento sua propria, dunque, finalizzata a disincentivare e "riparare" l'inadempimento. Dunque la clausola penale assume ivi una funzione puramente accessoria e non autonoma rispetto al contratto che la prevede;
del resto l'obbligo che da essa deriva non può sussistere autonomamente rispetto all'obbligazione principale.”
La parziale fondatezza delle doglianze esposte in ricorso non determina la nullità integrale dell'atto impugnato giacchè non impedisce ed anzi obbliga questo giudice alla determinazione delle imposte effettivamente dovute.
Conclusivamente, pertanto, In parziale accoglimento del ricorso deve annullarsi l'atto impugnato per quanto relativo all'imposta liquidata con riferimento alla enunciazione della clausola penale e alla separata condanna al pagamento del relativo importo a titolo risarcitorio, e alle conseguenti sanzioni e agli interessi in misura corrispondente, con rigetto nel resto del ricorso.
Atteso l'esito della lite ricorrono giustificati motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato per quanto relativo all'imposta liquidata con riferimento alla enunciazione della clausola penale e alla condanna al pagamento del relativo importo, nonchè alla conseguente sanzione e agli interessi in misura corrispondente. Rigetta nel resto il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FERRARA ETTORE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12317/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Catalano - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - P.zza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021001DI0000018210002 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 714/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento integrale dell'atto impugnato, e solo in subordine l'annullamento parziale di esso con la determinazione dell'imposta effettivamente dovuta, con vittoria di spese. Resistente: rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado) di Napoli la Ricorrente_1n liquidazione ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate D.P. di Napoli 2 l'avviso di liquidazione meglio specificato in epigrafe, notificato in data 19.5.2025 relativamente a imposta di registro pretesa a seguito della registrazione di decreto ingiuntivo n.000001821/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data 8.3.2021 in favore della suddetta società e nei confronti della controparte inadempiente rispetto agli obblighi assunti con un contratto di somministrazione e comodato d'uso precedentemente tra esse intervenuto. Premesso che con l'atto impugnato l'Ufficio aveva liquidato distinti importi sull'ammontare complessivo della condanna, sul contratto di comodato previsto in quello di somministrazione e sulla clausola penale enunciati, nonché per l'avveramento della condizione sospensiva prevista, ha dedotto la ricorrente l'illegittimità dell'atto impositivo per i seguenti motivi: 1) erronea e/o falsa interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986 , art. 21, comma 1, nonché omessa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986 , art. 21, comma 2; . 2) ULTERIORE TASSAZIONE
DELLA CALUSOLA PENALE PER ENUNCIAZIONE;
3) VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI DOPPIA (NEL CASO
DI SPECIE TRIPLA) IMPOSIZIONE;
4) Inesistenza e/o nullità dell'avviso avviso di liquidazione num. 2021/
OOl/DI/OOOOOl821/0/002, in conseguenza anche del solo parziale accoglimento delle doglianze di cui innanzi: Ha concluso pertanto la ricorrente chiedendo l'annullamento integrale dell'atto impugnato, e solo in subordine l'annullamento parziale di esso con la determinazione dell'imposta effettivamente dovuta, con vittoria di spese.
Nel giudizio così introdotto si è costituito l'Ente impositore e ha contestato la fondatezza del ricorso, invocando in proprio favore la sentenza n. 12577/2025 emessa in analoga vicenda da questa stessa Corte nei confronti della stessa Ricorrente_1 (depositata il 14/7/2025), chiedendo il rigetto dell'impugnazione con la condanna della società al rimborso delle spese processuali.
Fissata per la trattazione del ricorso l'udienza del 19 gennaio 2026, all'esito la Corte in composizione monocratica ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Il decreto ingiuntivo in questione ha ad oggetto la condanna dell'altra parte contraente al pagamento del corrispettivo di forniture non pagate nonché del valore della clausola penale prevista nel contratto di somministrazione.
Con l'atto impugnato l'Agenzia motiva la liquidazione nel seguente modo:
- 3% sull'importo complessivo della condanna ( CON L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DEL 3% ex
ART. 8, c.1, Lettera B della TARIFFA P. 1 DPR 131/86 SU EURO 9.882,00 OLTRE INTERESSI PER
EURO 7,500,00 PER UN TOTALE DI EURO 17.382,00);
- euro 200 per ciascuno degli atti enunciati, individuando questi ultimi nel contratto di somministrazione e nella clausola penale
- 3% sul valore pattuito con la clausola penale (euro 9.982,00), per enunciazione, al netto dell'imposta fissa di 200,00 euro già liquidata.
Degli importi di cui innanzi devono ritenersi spettanti all'ufficio: - il 3% sulla condanna;
- 200 euro per enunciazione del contratto di somministrazione.
Non spetta alcunchè invece sia in misura del 3% sul contenuto economico della clausola penale perché già compreso nell'imposta liquidata sull'ammontare complessivo della condanna, sia per enunciazione della clausola penale, come dalla stessa resistente sostanzialmente riconosciuto a pag. 3 della memoria di costituzione, e in conformità a quanto da questa stessa Corte deciso con la sent. n. 16994/2024 in analoga vicenda affermandosi che: “L'Ufficio, per giustificare la ripresa a tassazione, ipotizza la figura del realizzarsi della condizione sospensiva, da cui l'obbligo del contribuente di produrre denunzia ex art. 19 D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131 e l'applicazione della sanzione ex art. 69 TUR per mancata denuncia dell'avveramento della condizione sospensiva. Il contratto stipulato fra la ricorrente e l'esercente commerciale, sulla cui base venne concesso il decreto ingiuntivo, è il tipico contratto di somministrazione, inclusivo di clausola penale intesa a predeterminare la misura del risarcimento del danno per eventuale inadempimento. Non si verte quindi nel caso di contratto con plurime causali, bensì di negozio complesso contrassegnato da una causa unica.
La clausola penale ha nella fattispecie lo scopo di sostenere l'esatto, reciproco, tempestivo adempimento delle obbligazioni “principali”, intendendosi per tali quelle assunte con il contratto cui accede;
essa non ha quindi una causa “propria” e distinta (cosa che invece potrebbe accadere in diverse ipotesi, pur segnate da accessorietà, come quella di garanzia), ma ha una funzione servente e rafforzativa intrinseca di quella del contratto nel quale è contenuta;
dovendosi desumere pertanto che più che discendere dall'inadempimento dell'obbligazione assunta contrattualmente, la clausola penale si attiva sin dalla conclusione del contratto in funzione dipendente dall'obbligazione contrattuale. Viene quindi in rilievo il riferimento giurisprudenziale menzionato dal contribuente (Cass. civ., Sez. V, 07/11/2023, n. 30983): “Ai fini di cui all'art. 21 D.P.R. n. 131 del 86, la clausola penale non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell'imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma della norma citata”. La
Cassazione nel caso richiamato ha sancito che la funzione della clausola penale non può mai ritenersi eterogenea rispetto all'obbligazione nascente dal contratto a cui accede, perché sul piano giuridico l'obbligazione insorgente dalla clausola penale, sebbene si attivi conseguentemente all'inadempimento dell'obbligazione, non si pone come causa diversa dall'obbligazione principale, alla luce della funzione ripristinatoria e deterrente-coercitiva rispetto all'adempimento sua propria, dunque, finalizzata a disincentivare e "riparare" l'inadempimento. Dunque la clausola penale assume ivi una funzione puramente accessoria e non autonoma rispetto al contratto che la prevede;
del resto l'obbligo che da essa deriva non può sussistere autonomamente rispetto all'obbligazione principale.”
La parziale fondatezza delle doglianze esposte in ricorso non determina la nullità integrale dell'atto impugnato giacchè non impedisce ed anzi obbliga questo giudice alla determinazione delle imposte effettivamente dovute.
Conclusivamente, pertanto, In parziale accoglimento del ricorso deve annullarsi l'atto impugnato per quanto relativo all'imposta liquidata con riferimento alla enunciazione della clausola penale e alla separata condanna al pagamento del relativo importo a titolo risarcitorio, e alle conseguenti sanzioni e agli interessi in misura corrispondente, con rigetto nel resto del ricorso.
Atteso l'esito della lite ricorrono giustificati motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato per quanto relativo all'imposta liquidata con riferimento alla enunciazione della clausola penale e alla condanna al pagamento del relativo importo, nonchè alla conseguente sanzione e agli interessi in misura corrispondente. Rigetta nel resto il ricorso e compensa le spese.