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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 24/07/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE
Prima Sezione Civile in persona del Giudice Unico dott.ssa Marta Diamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta in data 27.5.2022 al n. 1820/2022 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili,
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Leda Binacchi, giusta Parte_1 procura allegata all'atto di citazione dd. 18.5.2022;
- ATTRICE -
CONTRO
, contumace;
Controparte_1
, contumace;
Controparte_2 rappresentata e Controparte_3 difesa dall'avv. Mauro Bonato, giusta procura allegata all'atto di citazione dd. 9.11.2022;
- CONVENUTI -
OGGETTO: lesioni personali - risarcimento danni da sinistro stradale.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 15.5.2025 in cui le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
1 “come da seconda memoria ex art. 164 c.p.c. dd. 2.2.2024, precisando ulteriormente, quanto alla richiesta di c.t.u. medico legale, richiedendo la chiamata a chiarimenti del c.t.u. come da osservazioni ovvero rinnovo della stessa per le medesime ragioni.” e, quindi, “Nel merito: Piaccia al Tribunale
Ill.mo – previe le necessarie e/o opportune declaratorie del caso, ogni diversa, contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa – condannare le parti convenute in solido a risarcire il danno subito dall'attrice in conseguenza del sinistro
01.06.17 nella misura di € 680.020,00 per 66% di invalidità permanente, tenuto conto anche di quella specifica lavorativa, e per sofferenza soggettiva e personalizzazione del danno biologico nella misura del 25%, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dall'1.6.2017 all'effettivo soddisfo - detratto quanto eventualmente accontato dall'assicurazione convenuta – oltre che a ristorare delle spese sostenute in € 12.174,30 e così complessivamente condannarsi le parti convenute al pagamento di € 692.194,30 in favore dell'attrice, ovvero nella diversa maggiore o minore misura, come risulterà in corso di causa, ovvero di giustizia e/o
d'equità. Con onorari di lite rifusi, oltre a spese, maggiorazione del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. di legge”;
Per la parte convenuta costituita:
“in via istruttoria come da memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. e nel merito come da prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. (e, quindi, “respinta ogni contraria istanza ed eccezione, premesse le più opportune declaratorie di rito e di merito, salva ogni altra azione e ragione: In via preliminare: dichiararsi la nullità della citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa;
In via principale: rigettarsi ogni domanda proposta dall'attrice in quanto infondata, indimostrata e comunque non dovuta per tutti i motivi esposti in narrativa;
In via subordinata: nella non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse di accogliere le domande di parte attrice, ridursi le medesime a quanto di diritto e di ragione, tenuto conto delle eccezioni e difese esposte in narrativa;
In ogni caso: con vittoria di spese di lite e compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge”) e comparsa integrativa del 21.9.2023 (e, quindi, “respinta ogni
2 contraria istanza ed eccezione, premesse le più opportune declaratorie di rito e di merito, salva ogni altra azione e ragione: Nel merito: - in via principale: rigettarsi ogni domanda e pretesa proposta dall'attrice in quanto infondata, indimostrata, o comunque non dovuta per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in via subordinata: nella non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse di accogliere le domande di parte attrice, ridursi le medesime a quanto di diritto e di ragione, tenuto conto delle eccezioni e difese esposte in narrativa;
- in via istruttoria: (…) - in ogni caso: con vittoria di spese di lite
e compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge”), opponendosi a qualsivoglia eventuale modifica delle conclusioni avversarie.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_2 giudizio , e la compagnia di assicurazioni Controparte_1 Controparte_2 esponendo che, in Controparte_3 data 1.6.2017, verso le ore 14:30, in Codroipo, all'incrocio tra via Friuli e via
Carnia, mentre era alla guida del suo veicolo Ford Fiesta, targato FC518ML, veniva urtata sul lato destro dal veicolo Citroen Sara Picasso, targato
CZ665LS, che usciva da un parcheggio senza rispettare la dovuta precedenza e andava ad urtare dapprima contro il veicolo attoreo e poi contro il veicolo
Ford S-MAX, targato DB620XC, che era regolarmente posteggiato.
Il veicolo Citroen Sara Picasso targato CZ665LS, di proprietà della NO ed assicurato con Controparte_1 [...]
(oggi , nell'occasione era condotto Controparte_4 CP_3 dal OR . Controparte_2
Sul posto era intervenuta la Polizia Locale che aveva effettuato i rilievi del caso.
Nell'incidente la aveva riportato una distorsione del rachide cervicale e Pt_1
3 la distrazione dell'anca destra. L'attrice precisava di avere subito nel 2012 un intervento di reprotizzazione dell'anca per instabilità, dovuta a metallosi della precedente protesi innestata nel 2007. Poiché i dolori all'arto non diminuivano, l'attrice si sottoponeva a plurime visite senza che venissero evidenziati focolai di infezione. Solo in data 18.4.2018 i medici programmavano l'intervento di revisione del cotile per innestare una nuova protesi. In quel contesto venivano rinvenute 2 viti di ancoraggio della protesi rotte. In data 18.9.2018 l'attrice veniva riconosciuta invalida civile con inabilità lavorativa al 100%, nonché portatrice di handicap in condizione di gravità; seguiva l'intimazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto.
La domandava, quindi, il risarcimento del danno patrimoniale e non Pt_1 patrimoniale subito che quantificava in complessivi € 692.194,30.
Si costituiva in giudizio la compagnia di assicurazioni convenuta per contestare le avverse pretese.
Nello specifico, la convenuta eccepiva, in primo luogo, la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c. per genericità e indeterminatezza della domanda, poiché l'attrice si era limitata a descrivere il fatto senza precisare l'oggetto della richiesta di risarcimento e, quindi, il titolo. In secondo luogo, la convenuta contestava la dinamica del sinistro come descritta dall'attrice, la sussistenza di una responsabilità - quantomeno esclusiva - in capo al conducente e la sussistenza del nesso causale tra le lesioni lamentate dall'attrice e il sinistro stradale, prospettando - a tale ultimo proposito – un evidente aggravamento dei postumi imputabile alla omessa diagnosi tempestiva da parte dei medici che avevano visitato l'attrice il giorno del sinistro. Infine, la convenuta contestava la quantificazione del danno ex adverso operata così come la richiesta relativa agli interessi e alla rivalutazione monetaria.
4 Nella contumacia dei ORi e , venivano Controparte_1 Controparte_2 assegnati i termini previsti dall'articolo 183, comma 6, c.p.c..
Successivamente, al fine di “eliminare in radice ogni possibile futura dichiarazione di nullità della sentenza”, il giudice concedeva all'attrice un primo termine di 30 giorni per integrare la domanda. All'esito, poiché la convenuta aveva continuato a reiterare l'eccezione, il giudice concedeva un secondo termine per integrare la domanda fissando udienza ex art. 184 c.p.c.
Sostituito il G.I. a seguito di variazione tabellare, veniva, quindi, dato ingresso a c.t.u. medico legale sulla persona dell'attrice con incarico conferito al dott. Persona_1
Ritenuta, all'esito, la causa sufficientemente istruita, all'udienza del
15.5.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando termini ridotti ex art. 190, c. 2,
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Esaminati gli scritti conclusivi depositati, la causa è ora matura per la decisione.
***
1. Va premesso che con la memoria depositata in data 13.6.2025 parte attrice ha sanato la rilevata nullità nell'atto di citazione, avendo inteso specificare le componenti del danno lamentato, segnatamente il danno biologico permanente e il danno biologico temporaneo, nonché la connessa personalizzazione. Altro è il profilo della eventuale genericità dell'allegazione ivi contenuta – profilo questo che verrà ripreso infra.
Ciò premesso, deve essere ricostruita la dinamica del sinistro.
1.1. Le Autorità intervenute sul teatro del sinistro hanno annotato che “il veicolo “A” (condotto da – n.d.r.) usciva dal parcheggio Controparte_2 senza dare la precedenza al veicolo “B” (condotto da – n.d.r.) Parte_2 che transitava su via Friuli in direzione Circonv. sud ed in conseguenza
5 all'urto, il veicolo “A” danneggiava a sua volta il veicolo “C” in sosta negli stalli del parcheggio situati a dx in v. Friuli” (doc. 1 att.).
1.2. Tale ricostruzione è stata operata sulla base dei rilievi svolti il giorno del sinistro nonché alla luce delle sommarie informazioni rese dai soggetti coinvolti.
1.3. Ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., nell'ipotesi di scontro tra veicoli si presume fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito ai singoli veicoli. Il criterio di imputazione della responsabilità previsto dal comma 2 non ha natura diversa da quello dettato al comma 1, ed ha funzione sussidiaria operando nell'ipotesi in cui, iuxta alligata et probata, non sia possibile, all'esito dell'attività istruttoria, accertare in concreto le precise modalità del sinistro ovvero in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso (cfr. Cass. Civ., sent. 24.01.2006, n. 1371).
1.4. Va, altresì, specificato che l'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei conducenti degli autoveicoli coinvolti nella collisione non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria, al fine di consentire al giudice l'esclusione di un concorso di colpa. Il codice della strada, infatti, prevede che gli utenti della strada devono comportarsi in modo che sia salvaguardata in ogni caso la sicurezza stradale.
1.5. Tuttavia, la presunzione stabilita dal comma 2 dell'art. 2054 c.c. non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una fattispecie di responsabilità presunta dalla quale il conducente può liberarsi provando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La suddetta prova liberatoria deve ritenersi conseguita nel caso in cui il conducente dimostri di essersi uniformato alle norme della circolazione stradale e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo nelle condizioni di non poter fare alcunché
(cfr. Cass. Civ., sent. 14.02.2006, n. 3193). Ai fini del superamento della
6 presunzione di pari responsabilità, la prova che uno dei conducenti si sia uniformato alle norme della circolazione stradale ed a quelle di prudenza può essere acquisita, anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. Civ., sent. 10.03.2006, n. 5226).
1.6. Venendo al caso sub iudice, i due conducenti hanno fornito, nell'immediatezza, dichiarazioni contrastanti. Secondo la il sinistro Pt_1 veniva causato dal che usciva dal parcheggio senza dare la dovuta CP_2 precedenza. Diversamente, il dichiarava che nel parcheggio azionava CP_2 la freccia, verificava dagli specchietti che non sopraggiungesse nessun veicolo e quindi si immetteva nella carreggiata;
qualche metro dopo veniva colpito sul fianco sinistro da un mezzo che sopraggiungeva successivamente;
l'urto lo faceva collidere contro un terzo veicolo parcheggiato.
Tale contrasto, in mancanza di evidenze contrarie (e, prima ancora, di istanze istruttorie), va risolto sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia
Locale in sede di rilevazione dell'incidente stradale (doc. 1 att.) – accertamenti coerenti con le dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti ma, soprattutto, con il punto d'urto tra i rispettivi veicoli (l'auto dell'attrice ha impattato con il lato anteriore destro e il passaruota sul lato conducente e sulla portiera anteriore dell'auto condotta nell'occasione dal . CP_2
Tali elementi inducono a ritenere che l'auto condotta dal convenuto aveva da poco iniziato l'immissione nel momento in cui stava sopraggiungendo il veicolo condotto dall'attrice. Del resto, non è possibile affermare che l'attrice mantenesse una velocità eccessiva, vuoi in mancanza di contestazioni specifiche da parte della Polizia Locale intervenuta, vuoi (v. infra) in ragione dei minimi postumi riconosciuti dal c.t.u. all'attrice.
1.7. In conclusione, sulla scorta dei su descritti elementi di colpa ascritti al solo il Tribunale può ritenere superata la presunzione legata alla CP_2
7 disposizione di cui all'art. 2054 c.c., dovendo affermare che l'incidente de quo è stato cagionato dalla condotta irregolare e negligente mantenute dal a cui va attribuita valenza eziologica esclusiva in ordine alle lesioni CP_2 riportate nella circostanza dall'attrice.
2. Così affermata, allora, la responsabilità del solo in ordine CP_2 all'infortunio stradale subìto dalla occorre ora procedere alla disamina Pt_1 delle domande risarcitorie avanzate dalla predetta attrice, volte ad ottenere il ristoro del danno patrimoniale (spese mediche) e non patrimoniale subito.
2.1. Occorre premettere che in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze “in peius” derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici.
2.2. Poiché è stato accertato che la lesione della integrità psicofisica dell'attrice si è verificata a causa della condotta illecita colposa tenuta dal deve ritenersi incidentalmente accertata l'astratta commissione da CP_2 parte del predetto di un reato di lesioni colpose, previsto dall'art. 590 c.p..
Ciò comporta che la persona offesa, ai sensi dell'art. 185 c.p., ha diritto di vedersi risarcire il danno non patrimoniale “nella sua più ampia accezione”.
2.3. Nel contempo, va rispettato l'ammonimento delle Sezioni Unite di evitare la duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi.
Infatti, in tema di criteri di liquidazione del danno biologico, occorre osservare che in presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore
8 somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e dal fatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque acidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza di una lesione della salute, o costituisce una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. personalizzazione;
così, già Cass., Sez. 3, sentenza n. 1721 del 2/7/2014). Conseguentemente, le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico- relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno
9 biologico. Ma ciò, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su “aspetti dinamico relazionali”: non rileva, infatti, quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione
(così, già ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3,
Sentenza n. 23778 del 07/11/2014).
2.4. Nel caso in esame le conseguenze del sinistro sono state puntualmente descritte dal c.t.u., dott. Persona_1
La relazione peritale appare razionalmente motivata in ogni sua parte anche con riferimento alle osservazioni svolte dai CTP, sicché non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni raggiunte.
Secondo il dott. gli accertamenti svolti e il decorso clinico Per_1
“escludono qualunque epifenomeno di natura traumatica collegato al sinistro esplicatosi a carico dell'anca destra, risultando palese uno scollamento meccanico del cotile legato a deficit di osteointegrazione e gap di matrice ossea”.
Così si è espresso, al proposito e condivisibilmente, il c.t.u.: “Alla luce dei numerosi accertamenti svolti e del decorso clinico delle sequele traumatiche, il punto nodale della vicenda per cui si discute è l'eventuale impulso dato dal sinistro stradale alla condizione clinico-funzionale che ha portato alla revisione protesica dell'anca destra dovuta ad una mobilizzazione meccanica del cotile con reimpianto di neocotile, intervento che si è reso necessario in data 18/4/2018 a distanza di 10 mesi dal sinistro stradale. Va ricordato, a tal proposito, che la NO era stata sottoposta ad un Pt_1 primo intervento di artroprotesi dell'anca destra nel 2007. Un successivo
10 intervento di revisione del cotile per fenomeni di metallosi massiva era stato eseguito a distanza di 5 anni, in data 22/3/2012. In tale occasione, previo innesto di osso di banca, era stato impiantato un neocotile fissato con tre viti. Al momento del sinistro stradale erano trascorsi cinque anni dall'ultima ripresa chirurgica, ed a tal proposito la NO ha riferito che già prima dell'evento traumatico erano presenti dolori all'anca destra, e per tale espressività sintomatologica aveva eseguito il 22/5/2017 esame Rx dell'anca destra onde valutare eventuali evolutività. Per quanto attiene alle lesioni subite nell'incidente, come precedentemente segnalato, al Pronto Soccorso dell'Ospedale di San Daniele del Friuli veniva refertata una distorsione lieve del rachide cervicale e una distrazione dell'anca destra. Veniva riportato dal medico astante dolore all'anca destra alla mobilizzazione passiva e al carico, nel mentre l'esame Rx eseguito per controllo a carico dell'anca non dimostrava fratture né problemi a carico della protesi, definita in sede. Anche l'esame diretto di tali radiogrammi non fa rilevare rottura dei mezzi di sintesi o fenomeni grossolani di alisteresi o riassorbimento periprotesico. L'osservazione clinica si concludeva con la diagnosi di “disfunzione lieve del rachide cervicale, distrazione dell'anca destra”, prescrizione di antidolorifici, impacchi caldi e collare di Zimmer per 4-5 giorni, prognosi di 7 giorni. Relativamente al decorso clinico successivo, la NO era sottoposta a più controlli dallo specialista Pt_1 ortopedico Dott. che il 21/6/2017 rilevava una limitazione Per_2 dell'articolarità dell'anca destra compatibile con l'impianto protesico, in assenza di scrosci articolari e dismetrie.
Solo il 24/10/2017, a seguito di riesame ortopedico all'Ospedale di San
Daniele del Friuli, vennero consigliati Rx ed ecografia, nonché scintigrafia ossea trifasica. La scintigrafia del 3/11/2017 non evidenziava focolai di accumulo patologico, mentre anche l'esame Rx del 16/11/2017 a carico
11 dell'anca fu refertato come negativo. Gli ulteriori accertamenti strumentali, tra cui una TAC del 30/1/2018, erano negativi per la rottura dei componenti protesici o frattura dell'osso periprotesico. Solo in data 17/4/2018 fu posta la diagnosi selettiva di scollamento meccanico del cotile da revisione d'anca destra. Accolta in ricovero dal 17/4/2018 al 28/4/2018 presso la S.O.C. di
Ortopedia dell'Ospedale di San Daniele del Friuli, si confermava, in anamnesi patologica prossima, come la paziente lamentasse dopo
l'intervento del 2012 persistenza di coxalgia destra accompagnata a limitazione funzionale, dato coerente con quanto riferito durante la raccolta anamnestica in operazioni peritali. Il 18/4/2018 venne sottoposta ad intervento di reimpianto di cotile in artroprotesi con annotazione, come da referto intraoperatorio, del rinvenimento di due viti di ancoraggio spezzate, mentre il cotile mostrava una integrazione solo parziale;
il fondo dello stesso era definito altamente sclerotico con difetto osseo sia centrale che posteriore ed anteriore.
Già tali riscontri escludono qualunque epifenomeno di natura traumatica collegato al sinistro esplicatosi a carico dell'anca destra, risultando palese uno scollamento meccanico del cotile legato a deficit di osteointegrazione e gap di matrice ossea. Anche l'esame comparativo dei radiogrammi del
22/5/2017, eseguito proprio a motivo della conseguente coxalgia, e di quelli eseguiti l'1/6/2017 in occasione del sinistro fa rilevare come risulti invariata
l'angolatura alla base delle tre viti metalliche del neocotile, con minimo disassamento di quella esterna. Alla luce dei rilievi anatomo-radiografici, la fenomenologia di quanto occorso quindi è riconducibile ad una già strutturata ed iniziale mobilizzazione del neocotile che ha richiesto ulteriori approfondimenti strumentali sino alla chiarificazione diagnostica che ha poi portato alla diagnosi di scollamento meccanico del cotile da revisione dell'anca destra. In rapporto di causalità materiale con il sinistro appaiono
12 quindi solo le sequele algico-disfunzionali a livello cervicale, espressione di un trauma indiretto sofferto a tale livello ...”.
2.5. Quanto, invece, alla componente psichica del danno, il c.t.u. non ha ritenuto di operare alcuna personalizzazione. Invero, oltre ad essere carente l'allegazione circa le effettive e concrete conseguenze del sinistro dal punto di vista psichico (limitandosi la narrativa a richiamare la relazione predisposta dal dott. , non è stata versata in atti documentazione Per_3 rilevante per la relativa valutazione.
Tale ultima considerazione (unitamente alle conclusioni cui è giunto il c.t.u. nella parte in cui ha escluso qualunque epifenomeno di natura traumatica collegato al sinistro esplicatosi a carico dell'anca destra) conduce a negare anche la sussistenza del nesso causale tra il lamentato danno alla sfera sessuale e il sinistro.
2.6. Brevemente quanto al danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, va premesso che l'accertamento dei postumi incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta automaticamente l'obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta capacità e, quindi, di produzione di reddito, occorrendo, invece, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico (cfr. Cass., sent. n. 3290/13). Tale evenienza, per un lavoratore subordinato, si può concretizzare allorché i postumi consolidati si riverberino sulla capacità lavorativa specifica, determinando l'inidoneità del lavoratore allo svolgimento delle mansioni affidategli con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro per impossibilità sopravvenuta della prestazione concretante un g.m.o. di licenziamento o allorché i postumi in questione rendano impossibile lo svolgimento delle mansioni precedentemente
13 affidategli con conseguente demansionamento;
infine, allorquando i postumi, pur non avendo provocato la risoluzione del rapporto di lavoro o il demansionamento, gli impediscono di svolgere la prestazione lavorativa con le caratteristiche più onerose nella dimensione temporale o spaziale.
L'onere della prova incombe sul danneggiato, il quale dovrà provare anche la contrazione del guadagno a sua volta provocata dall'inidoneità a svolgere le mansioni pregresse (posto che in generale la contrazione reddituale può essere provocata dai più disparati fattori causali).
Se ciò è vero, a tale titolo nulla può essere riconosciuto all'attrice in questa sede.
Va, anzitutto, ribadito (e il rilievo è assorbente) che nella fattispecie non è stato possibile accertare l'esistenza del nesso causale tra il sinistro e le lamentate lesioni all'anca (e, quindi, il nesso causale tra i postumi e l'incapacità di lavoro e tra l'incapacità di lavoro e l'incapacità di guadagno).
Il c.t.u. - lo si ribadisce -, con motivazione immune da vizi logici e coerente con la documentazione clinica in atti, ha escluso qualunque epifenomeno di natura traumatica collegato al sinistro esplicatosi a carico dell'anca destra.
Va aggiunto, in secondo luogo, che l'attrice non ha neppure provato la subita contrazione reddituale, nulla avendo allegato (prima ancora che provato) circa la consistenza del proprio reddito prima del sinistro e dopo il sinistro, essendo insufficienti allo scopo sia la lettera di licenziamento che il certificato di invalidità civile.
2.7. In definitiva, il danno biologico permanente è stato quantificato nella misura del 3 (tre) %.
2.8. Per quanto concerne l'inabilità temporanea, il c.t.u. ha riconosciuto 7
(sette) giorni al 75%, 10 (dieci) giorni al 50% e 60 (sessanta) giorni al 25%.
2.9. Trattandosi di lesione micropermanente, il danno (biologico e morale) andrà liquidato mediante applicazione dell'art. 139 del Codice delle
14 assicurazioni.
2.10. Deve essere, inoltre, rammentato che, a mente dell'art. 139 c. 3 cit., qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al c. 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento.
2.11. Ebbene, il danno da invalidità permanente va quantificato nella somma di euro 2.745,28, senza maggiorazione del 20%, stante la totale assenza di allegazioni in relazione a ulteriori sofferenze incidenti sulla sfera dinamico- relazionale, valendo a tal fine anche le considerazioni già espresse poco sopra in merito al presunto danno alla sfera psichica, sessuale e lavorativa.
2.12. Quanto al danno biologico temporaneo, lo stesso è quantificabile nella somma complessiva di euro 1.394,81 così composta: euro 290,01 per I.T.P. al 75%, euro 276,20 per I.T.P. al 50% ed euro 828,60 per I.T.P.al 25%.
Il danno biologico temporaneo può essere, invece, aumentato del 20% per complessivi euro 279,00.
A tal fine, va ricordato che la prova del danno morale può certamente essere fornita attraverso presunzioni semplici, ovvero invocando massime di esperienza e l'id quod plerumque accidit. Nel caso specifico, deve sicuramente apprezzarsi la circostanza che la stabilizzazione dei postumi ha richiesto un iter riabilitativo prolungatosi per alcuni mesi.
2.13. In definitiva, il danno non patrimoniale subito dall'attrice è quantificabile in complessivi euro 4.419,00.
2.14. Il c.t.u. ha, infine, riconosciuto la congruità delle spese sanitarie nel solo periodo di inabilità temporanea (e, quindi, delle spese sostenute sino al
15 17.8.2017).
Tali spese ammontano a complessivi euro 255,10.
Non può essere riconosciuto, invece, il compenso richiesto per euro 3.050,00 relativo alla relazione di parte a firma del dr. trattasi di spesa non Per_3 documentata - non essendoci agli atti una fattura quietanzata -, oltre che superflua.
2.15. Pertanto, i convenuti in solido dovranno risarcire all'attrice il danno quantificato in euro 4.674,10.
2.16. Sull'importo così liquidato a titolo di danno biologico, morale e patrimoniale, espresso in valori attuali e quindi non da rivalutare, debbono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (sentenza n. 1712/95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano però non sulla somma finale in valori attuali, bensì sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto. Poiché quindi la somma capitale è stata liquidata in valori attuali, per il calcolo degli interessi l'importo riconosciuto come danno risarcibile dovrà essere “devalutato” alla data dell'incidente.
Eseguita la devalutazione, gli interessi decorrono, sulle voci di danno patrimoniale e da invalidità permanente, dalla data di cessazione di quella temporanea;
sulla inabilità temporanea e sul danno morale, dal dì del fatto;
per gli anni successivi al primo gli interessi legali andranno calcolati sulla somma di anno in anno rivalutata.
Dalla data di pubblicazione della sentenza, che rende liquido il credito, al saldo, sono dovuti gli interessi legali sull'importo liquidato.
2.17 Alla somma totale liquidata deve essere, però, detratto l'importo di euro 2.265,00 già versato dalla compagnia di assicurazione.
16 Tale importo deve essere imputato prima al capitale e poi agli interessi, dopo avere reso omogenei alla stessa data i valori del danno e del versamento.
In tema di risarcimento del danno, infatti, i versamenti effettuati in favore del danneggiato non possono essere imputati secondo i criteri di cui all'art. 1194
c.c., ossia prima agli interessi e poi al capitale, poiché tale norma presuppone la liquidità e l'esigibilità del credito al momento del pagamento, ovvero l'esistenza di un debito di valuta che, in realtà, è insussistente fino alla liquidazione del danno.
3. La importante differenza fra il “quantum” richiesto e quello riconosciuto assurge sicuramente a sintomo di quelle “gravi ed eccezionali ragioni” che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
Né in senso contrario, e in particolare ai fini previsti dall'art. 91 c.p.c., rileva la circostanza che all'udienza del 5.5.2025 la convenuta aveva formulato una offerta transattiva pari ad euro 1.875,09, posto che:
1- trattasi di importo inferiore, seppur di poco, rispetto a quanto giudizialmente liquidato;
2- parte attrice non ha rifiutato detta proposta senza addurre un giustificato motivo, avendo dichiarato a verbale che “… le valutazioni medico legali del c.t.p. sono distanti e divergenti e non hanno trovato piena risposta nella versione definitiva della c.t.u. …”.
In ogni caso, le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, possono essere poste integralmente a carico della compagnia assicuratrice.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara che l'infortunio occorso alla NO in Parte_1 data 1.6.2017 è causalmente ascrivibile al OR;
Controparte_2
2) per l'effetto, condanna le parti convenute in solido al pagamento in favore della NO , a titolo di risarcimento del danno, dell'ulteriore Parte_1
17 importo di € 2.409,10, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in motivazione;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4) pone in via definitiva la spesa della C.T.U., come già liquidata in corso di causa, a carico della parte convenuta costituitasi in giudizio, ferma la solidarietà nei confronti del C.T.U.
Così deciso in Udine, il 24.7.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Marta Diamante
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE
Prima Sezione Civile in persona del Giudice Unico dott.ssa Marta Diamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta in data 27.5.2022 al n. 1820/2022 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili,
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Leda Binacchi, giusta Parte_1 procura allegata all'atto di citazione dd. 18.5.2022;
- ATTRICE -
CONTRO
, contumace;
Controparte_1
, contumace;
Controparte_2 rappresentata e Controparte_3 difesa dall'avv. Mauro Bonato, giusta procura allegata all'atto di citazione dd. 9.11.2022;
- CONVENUTI -
OGGETTO: lesioni personali - risarcimento danni da sinistro stradale.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 15.5.2025 in cui le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
1 “come da seconda memoria ex art. 164 c.p.c. dd. 2.2.2024, precisando ulteriormente, quanto alla richiesta di c.t.u. medico legale, richiedendo la chiamata a chiarimenti del c.t.u. come da osservazioni ovvero rinnovo della stessa per le medesime ragioni.” e, quindi, “Nel merito: Piaccia al Tribunale
Ill.mo – previe le necessarie e/o opportune declaratorie del caso, ogni diversa, contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa – condannare le parti convenute in solido a risarcire il danno subito dall'attrice in conseguenza del sinistro
01.06.17 nella misura di € 680.020,00 per 66% di invalidità permanente, tenuto conto anche di quella specifica lavorativa, e per sofferenza soggettiva e personalizzazione del danno biologico nella misura del 25%, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dall'1.6.2017 all'effettivo soddisfo - detratto quanto eventualmente accontato dall'assicurazione convenuta – oltre che a ristorare delle spese sostenute in € 12.174,30 e così complessivamente condannarsi le parti convenute al pagamento di € 692.194,30 in favore dell'attrice, ovvero nella diversa maggiore o minore misura, come risulterà in corso di causa, ovvero di giustizia e/o
d'equità. Con onorari di lite rifusi, oltre a spese, maggiorazione del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. di legge”;
Per la parte convenuta costituita:
“in via istruttoria come da memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. e nel merito come da prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. (e, quindi, “respinta ogni contraria istanza ed eccezione, premesse le più opportune declaratorie di rito e di merito, salva ogni altra azione e ragione: In via preliminare: dichiararsi la nullità della citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa;
In via principale: rigettarsi ogni domanda proposta dall'attrice in quanto infondata, indimostrata e comunque non dovuta per tutti i motivi esposti in narrativa;
In via subordinata: nella non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse di accogliere le domande di parte attrice, ridursi le medesime a quanto di diritto e di ragione, tenuto conto delle eccezioni e difese esposte in narrativa;
In ogni caso: con vittoria di spese di lite e compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge”) e comparsa integrativa del 21.9.2023 (e, quindi, “respinta ogni
2 contraria istanza ed eccezione, premesse le più opportune declaratorie di rito e di merito, salva ogni altra azione e ragione: Nel merito: - in via principale: rigettarsi ogni domanda e pretesa proposta dall'attrice in quanto infondata, indimostrata, o comunque non dovuta per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in via subordinata: nella non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse di accogliere le domande di parte attrice, ridursi le medesime a quanto di diritto e di ragione, tenuto conto delle eccezioni e difese esposte in narrativa;
- in via istruttoria: (…) - in ogni caso: con vittoria di spese di lite
e compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge”), opponendosi a qualsivoglia eventuale modifica delle conclusioni avversarie.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_2 giudizio , e la compagnia di assicurazioni Controparte_1 Controparte_2 esponendo che, in Controparte_3 data 1.6.2017, verso le ore 14:30, in Codroipo, all'incrocio tra via Friuli e via
Carnia, mentre era alla guida del suo veicolo Ford Fiesta, targato FC518ML, veniva urtata sul lato destro dal veicolo Citroen Sara Picasso, targato
CZ665LS, che usciva da un parcheggio senza rispettare la dovuta precedenza e andava ad urtare dapprima contro il veicolo attoreo e poi contro il veicolo
Ford S-MAX, targato DB620XC, che era regolarmente posteggiato.
Il veicolo Citroen Sara Picasso targato CZ665LS, di proprietà della NO ed assicurato con Controparte_1 [...]
(oggi , nell'occasione era condotto Controparte_4 CP_3 dal OR . Controparte_2
Sul posto era intervenuta la Polizia Locale che aveva effettuato i rilievi del caso.
Nell'incidente la aveva riportato una distorsione del rachide cervicale e Pt_1
3 la distrazione dell'anca destra. L'attrice precisava di avere subito nel 2012 un intervento di reprotizzazione dell'anca per instabilità, dovuta a metallosi della precedente protesi innestata nel 2007. Poiché i dolori all'arto non diminuivano, l'attrice si sottoponeva a plurime visite senza che venissero evidenziati focolai di infezione. Solo in data 18.4.2018 i medici programmavano l'intervento di revisione del cotile per innestare una nuova protesi. In quel contesto venivano rinvenute 2 viti di ancoraggio della protesi rotte. In data 18.9.2018 l'attrice veniva riconosciuta invalida civile con inabilità lavorativa al 100%, nonché portatrice di handicap in condizione di gravità; seguiva l'intimazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto.
La domandava, quindi, il risarcimento del danno patrimoniale e non Pt_1 patrimoniale subito che quantificava in complessivi € 692.194,30.
Si costituiva in giudizio la compagnia di assicurazioni convenuta per contestare le avverse pretese.
Nello specifico, la convenuta eccepiva, in primo luogo, la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c. per genericità e indeterminatezza della domanda, poiché l'attrice si era limitata a descrivere il fatto senza precisare l'oggetto della richiesta di risarcimento e, quindi, il titolo. In secondo luogo, la convenuta contestava la dinamica del sinistro come descritta dall'attrice, la sussistenza di una responsabilità - quantomeno esclusiva - in capo al conducente e la sussistenza del nesso causale tra le lesioni lamentate dall'attrice e il sinistro stradale, prospettando - a tale ultimo proposito – un evidente aggravamento dei postumi imputabile alla omessa diagnosi tempestiva da parte dei medici che avevano visitato l'attrice il giorno del sinistro. Infine, la convenuta contestava la quantificazione del danno ex adverso operata così come la richiesta relativa agli interessi e alla rivalutazione monetaria.
4 Nella contumacia dei ORi e , venivano Controparte_1 Controparte_2 assegnati i termini previsti dall'articolo 183, comma 6, c.p.c..
Successivamente, al fine di “eliminare in radice ogni possibile futura dichiarazione di nullità della sentenza”, il giudice concedeva all'attrice un primo termine di 30 giorni per integrare la domanda. All'esito, poiché la convenuta aveva continuato a reiterare l'eccezione, il giudice concedeva un secondo termine per integrare la domanda fissando udienza ex art. 184 c.p.c.
Sostituito il G.I. a seguito di variazione tabellare, veniva, quindi, dato ingresso a c.t.u. medico legale sulla persona dell'attrice con incarico conferito al dott. Persona_1
Ritenuta, all'esito, la causa sufficientemente istruita, all'udienza del
15.5.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando termini ridotti ex art. 190, c. 2,
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Esaminati gli scritti conclusivi depositati, la causa è ora matura per la decisione.
***
1. Va premesso che con la memoria depositata in data 13.6.2025 parte attrice ha sanato la rilevata nullità nell'atto di citazione, avendo inteso specificare le componenti del danno lamentato, segnatamente il danno biologico permanente e il danno biologico temporaneo, nonché la connessa personalizzazione. Altro è il profilo della eventuale genericità dell'allegazione ivi contenuta – profilo questo che verrà ripreso infra.
Ciò premesso, deve essere ricostruita la dinamica del sinistro.
1.1. Le Autorità intervenute sul teatro del sinistro hanno annotato che “il veicolo “A” (condotto da – n.d.r.) usciva dal parcheggio Controparte_2 senza dare la precedenza al veicolo “B” (condotto da – n.d.r.) Parte_2 che transitava su via Friuli in direzione Circonv. sud ed in conseguenza
5 all'urto, il veicolo “A” danneggiava a sua volta il veicolo “C” in sosta negli stalli del parcheggio situati a dx in v. Friuli” (doc. 1 att.).
1.2. Tale ricostruzione è stata operata sulla base dei rilievi svolti il giorno del sinistro nonché alla luce delle sommarie informazioni rese dai soggetti coinvolti.
1.3. Ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., nell'ipotesi di scontro tra veicoli si presume fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito ai singoli veicoli. Il criterio di imputazione della responsabilità previsto dal comma 2 non ha natura diversa da quello dettato al comma 1, ed ha funzione sussidiaria operando nell'ipotesi in cui, iuxta alligata et probata, non sia possibile, all'esito dell'attività istruttoria, accertare in concreto le precise modalità del sinistro ovvero in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso (cfr. Cass. Civ., sent. 24.01.2006, n. 1371).
1.4. Va, altresì, specificato che l'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei conducenti degli autoveicoli coinvolti nella collisione non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria, al fine di consentire al giudice l'esclusione di un concorso di colpa. Il codice della strada, infatti, prevede che gli utenti della strada devono comportarsi in modo che sia salvaguardata in ogni caso la sicurezza stradale.
1.5. Tuttavia, la presunzione stabilita dal comma 2 dell'art. 2054 c.c. non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una fattispecie di responsabilità presunta dalla quale il conducente può liberarsi provando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La suddetta prova liberatoria deve ritenersi conseguita nel caso in cui il conducente dimostri di essersi uniformato alle norme della circolazione stradale e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo nelle condizioni di non poter fare alcunché
(cfr. Cass. Civ., sent. 14.02.2006, n. 3193). Ai fini del superamento della
6 presunzione di pari responsabilità, la prova che uno dei conducenti si sia uniformato alle norme della circolazione stradale ed a quelle di prudenza può essere acquisita, anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. Civ., sent. 10.03.2006, n. 5226).
1.6. Venendo al caso sub iudice, i due conducenti hanno fornito, nell'immediatezza, dichiarazioni contrastanti. Secondo la il sinistro Pt_1 veniva causato dal che usciva dal parcheggio senza dare la dovuta CP_2 precedenza. Diversamente, il dichiarava che nel parcheggio azionava CP_2 la freccia, verificava dagli specchietti che non sopraggiungesse nessun veicolo e quindi si immetteva nella carreggiata;
qualche metro dopo veniva colpito sul fianco sinistro da un mezzo che sopraggiungeva successivamente;
l'urto lo faceva collidere contro un terzo veicolo parcheggiato.
Tale contrasto, in mancanza di evidenze contrarie (e, prima ancora, di istanze istruttorie), va risolto sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia
Locale in sede di rilevazione dell'incidente stradale (doc. 1 att.) – accertamenti coerenti con le dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti ma, soprattutto, con il punto d'urto tra i rispettivi veicoli (l'auto dell'attrice ha impattato con il lato anteriore destro e il passaruota sul lato conducente e sulla portiera anteriore dell'auto condotta nell'occasione dal . CP_2
Tali elementi inducono a ritenere che l'auto condotta dal convenuto aveva da poco iniziato l'immissione nel momento in cui stava sopraggiungendo il veicolo condotto dall'attrice. Del resto, non è possibile affermare che l'attrice mantenesse una velocità eccessiva, vuoi in mancanza di contestazioni specifiche da parte della Polizia Locale intervenuta, vuoi (v. infra) in ragione dei minimi postumi riconosciuti dal c.t.u. all'attrice.
1.7. In conclusione, sulla scorta dei su descritti elementi di colpa ascritti al solo il Tribunale può ritenere superata la presunzione legata alla CP_2
7 disposizione di cui all'art. 2054 c.c., dovendo affermare che l'incidente de quo è stato cagionato dalla condotta irregolare e negligente mantenute dal a cui va attribuita valenza eziologica esclusiva in ordine alle lesioni CP_2 riportate nella circostanza dall'attrice.
2. Così affermata, allora, la responsabilità del solo in ordine CP_2 all'infortunio stradale subìto dalla occorre ora procedere alla disamina Pt_1 delle domande risarcitorie avanzate dalla predetta attrice, volte ad ottenere il ristoro del danno patrimoniale (spese mediche) e non patrimoniale subito.
2.1. Occorre premettere che in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze “in peius” derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici.
2.2. Poiché è stato accertato che la lesione della integrità psicofisica dell'attrice si è verificata a causa della condotta illecita colposa tenuta dal deve ritenersi incidentalmente accertata l'astratta commissione da CP_2 parte del predetto di un reato di lesioni colpose, previsto dall'art. 590 c.p..
Ciò comporta che la persona offesa, ai sensi dell'art. 185 c.p., ha diritto di vedersi risarcire il danno non patrimoniale “nella sua più ampia accezione”.
2.3. Nel contempo, va rispettato l'ammonimento delle Sezioni Unite di evitare la duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi.
Infatti, in tema di criteri di liquidazione del danno biologico, occorre osservare che in presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore
8 somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e dal fatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque acidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza di una lesione della salute, o costituisce una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. personalizzazione;
così, già Cass., Sez. 3, sentenza n. 1721 del 2/7/2014). Conseguentemente, le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico- relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno
9 biologico. Ma ciò, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su “aspetti dinamico relazionali”: non rileva, infatti, quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione
(così, già ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3,
Sentenza n. 23778 del 07/11/2014).
2.4. Nel caso in esame le conseguenze del sinistro sono state puntualmente descritte dal c.t.u., dott. Persona_1
La relazione peritale appare razionalmente motivata in ogni sua parte anche con riferimento alle osservazioni svolte dai CTP, sicché non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni raggiunte.
Secondo il dott. gli accertamenti svolti e il decorso clinico Per_1
“escludono qualunque epifenomeno di natura traumatica collegato al sinistro esplicatosi a carico dell'anca destra, risultando palese uno scollamento meccanico del cotile legato a deficit di osteointegrazione e gap di matrice ossea”.
Così si è espresso, al proposito e condivisibilmente, il c.t.u.: “Alla luce dei numerosi accertamenti svolti e del decorso clinico delle sequele traumatiche, il punto nodale della vicenda per cui si discute è l'eventuale impulso dato dal sinistro stradale alla condizione clinico-funzionale che ha portato alla revisione protesica dell'anca destra dovuta ad una mobilizzazione meccanica del cotile con reimpianto di neocotile, intervento che si è reso necessario in data 18/4/2018 a distanza di 10 mesi dal sinistro stradale. Va ricordato, a tal proposito, che la NO era stata sottoposta ad un Pt_1 primo intervento di artroprotesi dell'anca destra nel 2007. Un successivo
10 intervento di revisione del cotile per fenomeni di metallosi massiva era stato eseguito a distanza di 5 anni, in data 22/3/2012. In tale occasione, previo innesto di osso di banca, era stato impiantato un neocotile fissato con tre viti. Al momento del sinistro stradale erano trascorsi cinque anni dall'ultima ripresa chirurgica, ed a tal proposito la NO ha riferito che già prima dell'evento traumatico erano presenti dolori all'anca destra, e per tale espressività sintomatologica aveva eseguito il 22/5/2017 esame Rx dell'anca destra onde valutare eventuali evolutività. Per quanto attiene alle lesioni subite nell'incidente, come precedentemente segnalato, al Pronto Soccorso dell'Ospedale di San Daniele del Friuli veniva refertata una distorsione lieve del rachide cervicale e una distrazione dell'anca destra. Veniva riportato dal medico astante dolore all'anca destra alla mobilizzazione passiva e al carico, nel mentre l'esame Rx eseguito per controllo a carico dell'anca non dimostrava fratture né problemi a carico della protesi, definita in sede. Anche l'esame diretto di tali radiogrammi non fa rilevare rottura dei mezzi di sintesi o fenomeni grossolani di alisteresi o riassorbimento periprotesico. L'osservazione clinica si concludeva con la diagnosi di “disfunzione lieve del rachide cervicale, distrazione dell'anca destra”, prescrizione di antidolorifici, impacchi caldi e collare di Zimmer per 4-5 giorni, prognosi di 7 giorni. Relativamente al decorso clinico successivo, la NO era sottoposta a più controlli dallo specialista Pt_1 ortopedico Dott. che il 21/6/2017 rilevava una limitazione Per_2 dell'articolarità dell'anca destra compatibile con l'impianto protesico, in assenza di scrosci articolari e dismetrie.
Solo il 24/10/2017, a seguito di riesame ortopedico all'Ospedale di San
Daniele del Friuli, vennero consigliati Rx ed ecografia, nonché scintigrafia ossea trifasica. La scintigrafia del 3/11/2017 non evidenziava focolai di accumulo patologico, mentre anche l'esame Rx del 16/11/2017 a carico
11 dell'anca fu refertato come negativo. Gli ulteriori accertamenti strumentali, tra cui una TAC del 30/1/2018, erano negativi per la rottura dei componenti protesici o frattura dell'osso periprotesico. Solo in data 17/4/2018 fu posta la diagnosi selettiva di scollamento meccanico del cotile da revisione d'anca destra. Accolta in ricovero dal 17/4/2018 al 28/4/2018 presso la S.O.C. di
Ortopedia dell'Ospedale di San Daniele del Friuli, si confermava, in anamnesi patologica prossima, come la paziente lamentasse dopo
l'intervento del 2012 persistenza di coxalgia destra accompagnata a limitazione funzionale, dato coerente con quanto riferito durante la raccolta anamnestica in operazioni peritali. Il 18/4/2018 venne sottoposta ad intervento di reimpianto di cotile in artroprotesi con annotazione, come da referto intraoperatorio, del rinvenimento di due viti di ancoraggio spezzate, mentre il cotile mostrava una integrazione solo parziale;
il fondo dello stesso era definito altamente sclerotico con difetto osseo sia centrale che posteriore ed anteriore.
Già tali riscontri escludono qualunque epifenomeno di natura traumatica collegato al sinistro esplicatosi a carico dell'anca destra, risultando palese uno scollamento meccanico del cotile legato a deficit di osteointegrazione e gap di matrice ossea. Anche l'esame comparativo dei radiogrammi del
22/5/2017, eseguito proprio a motivo della conseguente coxalgia, e di quelli eseguiti l'1/6/2017 in occasione del sinistro fa rilevare come risulti invariata
l'angolatura alla base delle tre viti metalliche del neocotile, con minimo disassamento di quella esterna. Alla luce dei rilievi anatomo-radiografici, la fenomenologia di quanto occorso quindi è riconducibile ad una già strutturata ed iniziale mobilizzazione del neocotile che ha richiesto ulteriori approfondimenti strumentali sino alla chiarificazione diagnostica che ha poi portato alla diagnosi di scollamento meccanico del cotile da revisione dell'anca destra. In rapporto di causalità materiale con il sinistro appaiono
12 quindi solo le sequele algico-disfunzionali a livello cervicale, espressione di un trauma indiretto sofferto a tale livello ...”.
2.5. Quanto, invece, alla componente psichica del danno, il c.t.u. non ha ritenuto di operare alcuna personalizzazione. Invero, oltre ad essere carente l'allegazione circa le effettive e concrete conseguenze del sinistro dal punto di vista psichico (limitandosi la narrativa a richiamare la relazione predisposta dal dott. , non è stata versata in atti documentazione Per_3 rilevante per la relativa valutazione.
Tale ultima considerazione (unitamente alle conclusioni cui è giunto il c.t.u. nella parte in cui ha escluso qualunque epifenomeno di natura traumatica collegato al sinistro esplicatosi a carico dell'anca destra) conduce a negare anche la sussistenza del nesso causale tra il lamentato danno alla sfera sessuale e il sinistro.
2.6. Brevemente quanto al danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, va premesso che l'accertamento dei postumi incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta automaticamente l'obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta capacità e, quindi, di produzione di reddito, occorrendo, invece, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico (cfr. Cass., sent. n. 3290/13). Tale evenienza, per un lavoratore subordinato, si può concretizzare allorché i postumi consolidati si riverberino sulla capacità lavorativa specifica, determinando l'inidoneità del lavoratore allo svolgimento delle mansioni affidategli con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro per impossibilità sopravvenuta della prestazione concretante un g.m.o. di licenziamento o allorché i postumi in questione rendano impossibile lo svolgimento delle mansioni precedentemente
13 affidategli con conseguente demansionamento;
infine, allorquando i postumi, pur non avendo provocato la risoluzione del rapporto di lavoro o il demansionamento, gli impediscono di svolgere la prestazione lavorativa con le caratteristiche più onerose nella dimensione temporale o spaziale.
L'onere della prova incombe sul danneggiato, il quale dovrà provare anche la contrazione del guadagno a sua volta provocata dall'inidoneità a svolgere le mansioni pregresse (posto che in generale la contrazione reddituale può essere provocata dai più disparati fattori causali).
Se ciò è vero, a tale titolo nulla può essere riconosciuto all'attrice in questa sede.
Va, anzitutto, ribadito (e il rilievo è assorbente) che nella fattispecie non è stato possibile accertare l'esistenza del nesso causale tra il sinistro e le lamentate lesioni all'anca (e, quindi, il nesso causale tra i postumi e l'incapacità di lavoro e tra l'incapacità di lavoro e l'incapacità di guadagno).
Il c.t.u. - lo si ribadisce -, con motivazione immune da vizi logici e coerente con la documentazione clinica in atti, ha escluso qualunque epifenomeno di natura traumatica collegato al sinistro esplicatosi a carico dell'anca destra.
Va aggiunto, in secondo luogo, che l'attrice non ha neppure provato la subita contrazione reddituale, nulla avendo allegato (prima ancora che provato) circa la consistenza del proprio reddito prima del sinistro e dopo il sinistro, essendo insufficienti allo scopo sia la lettera di licenziamento che il certificato di invalidità civile.
2.7. In definitiva, il danno biologico permanente è stato quantificato nella misura del 3 (tre) %.
2.8. Per quanto concerne l'inabilità temporanea, il c.t.u. ha riconosciuto 7
(sette) giorni al 75%, 10 (dieci) giorni al 50% e 60 (sessanta) giorni al 25%.
2.9. Trattandosi di lesione micropermanente, il danno (biologico e morale) andrà liquidato mediante applicazione dell'art. 139 del Codice delle
14 assicurazioni.
2.10. Deve essere, inoltre, rammentato che, a mente dell'art. 139 c. 3 cit., qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al c. 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento.
2.11. Ebbene, il danno da invalidità permanente va quantificato nella somma di euro 2.745,28, senza maggiorazione del 20%, stante la totale assenza di allegazioni in relazione a ulteriori sofferenze incidenti sulla sfera dinamico- relazionale, valendo a tal fine anche le considerazioni già espresse poco sopra in merito al presunto danno alla sfera psichica, sessuale e lavorativa.
2.12. Quanto al danno biologico temporaneo, lo stesso è quantificabile nella somma complessiva di euro 1.394,81 così composta: euro 290,01 per I.T.P. al 75%, euro 276,20 per I.T.P. al 50% ed euro 828,60 per I.T.P.al 25%.
Il danno biologico temporaneo può essere, invece, aumentato del 20% per complessivi euro 279,00.
A tal fine, va ricordato che la prova del danno morale può certamente essere fornita attraverso presunzioni semplici, ovvero invocando massime di esperienza e l'id quod plerumque accidit. Nel caso specifico, deve sicuramente apprezzarsi la circostanza che la stabilizzazione dei postumi ha richiesto un iter riabilitativo prolungatosi per alcuni mesi.
2.13. In definitiva, il danno non patrimoniale subito dall'attrice è quantificabile in complessivi euro 4.419,00.
2.14. Il c.t.u. ha, infine, riconosciuto la congruità delle spese sanitarie nel solo periodo di inabilità temporanea (e, quindi, delle spese sostenute sino al
15 17.8.2017).
Tali spese ammontano a complessivi euro 255,10.
Non può essere riconosciuto, invece, il compenso richiesto per euro 3.050,00 relativo alla relazione di parte a firma del dr. trattasi di spesa non Per_3 documentata - non essendoci agli atti una fattura quietanzata -, oltre che superflua.
2.15. Pertanto, i convenuti in solido dovranno risarcire all'attrice il danno quantificato in euro 4.674,10.
2.16. Sull'importo così liquidato a titolo di danno biologico, morale e patrimoniale, espresso in valori attuali e quindi non da rivalutare, debbono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (sentenza n. 1712/95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano però non sulla somma finale in valori attuali, bensì sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto. Poiché quindi la somma capitale è stata liquidata in valori attuali, per il calcolo degli interessi l'importo riconosciuto come danno risarcibile dovrà essere “devalutato” alla data dell'incidente.
Eseguita la devalutazione, gli interessi decorrono, sulle voci di danno patrimoniale e da invalidità permanente, dalla data di cessazione di quella temporanea;
sulla inabilità temporanea e sul danno morale, dal dì del fatto;
per gli anni successivi al primo gli interessi legali andranno calcolati sulla somma di anno in anno rivalutata.
Dalla data di pubblicazione della sentenza, che rende liquido il credito, al saldo, sono dovuti gli interessi legali sull'importo liquidato.
2.17 Alla somma totale liquidata deve essere, però, detratto l'importo di euro 2.265,00 già versato dalla compagnia di assicurazione.
16 Tale importo deve essere imputato prima al capitale e poi agli interessi, dopo avere reso omogenei alla stessa data i valori del danno e del versamento.
In tema di risarcimento del danno, infatti, i versamenti effettuati in favore del danneggiato non possono essere imputati secondo i criteri di cui all'art. 1194
c.c., ossia prima agli interessi e poi al capitale, poiché tale norma presuppone la liquidità e l'esigibilità del credito al momento del pagamento, ovvero l'esistenza di un debito di valuta che, in realtà, è insussistente fino alla liquidazione del danno.
3. La importante differenza fra il “quantum” richiesto e quello riconosciuto assurge sicuramente a sintomo di quelle “gravi ed eccezionali ragioni” che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
Né in senso contrario, e in particolare ai fini previsti dall'art. 91 c.p.c., rileva la circostanza che all'udienza del 5.5.2025 la convenuta aveva formulato una offerta transattiva pari ad euro 1.875,09, posto che:
1- trattasi di importo inferiore, seppur di poco, rispetto a quanto giudizialmente liquidato;
2- parte attrice non ha rifiutato detta proposta senza addurre un giustificato motivo, avendo dichiarato a verbale che “… le valutazioni medico legali del c.t.p. sono distanti e divergenti e non hanno trovato piena risposta nella versione definitiva della c.t.u. …”.
In ogni caso, le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, possono essere poste integralmente a carico della compagnia assicuratrice.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara che l'infortunio occorso alla NO in Parte_1 data 1.6.2017 è causalmente ascrivibile al OR;
Controparte_2
2) per l'effetto, condanna le parti convenute in solido al pagamento in favore della NO , a titolo di risarcimento del danno, dell'ulteriore Parte_1
17 importo di € 2.409,10, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in motivazione;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4) pone in via definitiva la spesa della C.T.U., come già liquidata in corso di causa, a carico della parte convenuta costituitasi in giudizio, ferma la solidarietà nei confronti del C.T.U.
Così deciso in Udine, il 24.7.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Marta Diamante
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