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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/03/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15481/2024 R.G., introdotta da
(GENOVA (GE), 03/05/1985), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. TRIPI ELEONORA;
(MIGUEL Controparte_1
HIDALGO-MESSICO, 18/01/1982), con il patrocinio dell'avv. TRIPI
ELEONORA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Ricorso congiunto per separazione e divorzio.
Ragioni di fatto e di diritto Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 19/07/2013 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, e contestualmente di scioglimento del matrimonio.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1.1 I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
1.2 Entrambi hanno facoltà, ove lo ritengano opportuno, di trasferire altrove la propria abitazione, purché ne diano notizia all'altro coniuge con congruo preavviso scritto.
1. Affidamento e collocazione genitoriale
2.1 Il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad Per_1
entrambi i genitori con stabile collocazione abitativa presso la madre
(genitore collocatario) e quindi i genitori sono concordi nell'indicare quale abitazione principale per il minore la casa coniugale posta in Per_1
Bromley (Regno Unito), n. 8 Winchester Close, Kent, CAP: BR2 0PX e che tale residenza costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna del bambino all'altro genitore.
2.2 Il IG. si è già allontanato dalla casa coniugale CP_1
reperendo un'autonoma sistemazione abitativa presso Woodlands 29
Durham Avenue BR2 0QE, flat 3 (Regno Unito).
2.3 I coniugi essendo comproprietari della casa coniugale, sono d'accordo nel continuare a pagare a metà le rate di mutuo tramite conto corrente comune dove periodicamente vengono accantonati gli importi necessari per coprire le spese del mutuo.
2.4 I ricorrenti concordano che il IG. possa accedere alla CP_1
proprietà solo per trascorrere del tempo con il bambino. Eventuali altre circostanze per l'accesso all'immobile, invece, verranno preventivamente comunicate e concordate salvo eventuali casi di evidente emergenza del bambino e/o dell'immobile stesso.
2. Responsabilità genitoriale
3.1 L'esercizio della potestà genitoriale sarà esercitato dai genitori i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il minore relativamente alla sua istruzione,
all'educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni di . Per_1
3.2 Tutte le decisioni concernenti attività o richieste del figlio dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori.
3.3 Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio, nonché di facilitare la comunicazione tra il figlio ed il genitore non presente.
3.4 Con particolare riferimento agli anni in cui il figlio non sarà in grado di avere mezzi propri per le comunicazioni (es. cellulare).
3.5 L'eventuale acquisto di telefoni cellulari, smartphone, o altri dispositivi Internet dovrà essere preventivamente deciso da entrambi i genitori.
3.6 Il genitore collocatario si impegna a condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti il figlio nonché ad essere flessibile e sostenere la sua relazione con l'altro genitore favorendone il contatto, la relazione e la comunicazione.
3. Frequentazione con il minore
4.1 Quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione dei genitori con il minore, i genitori concordano nel seguente modo: (Vacanze). Per
quanto concerne l'organizzazione delle vacanze sia estive che invernali, i genitori concordano nel mantenere la ripartizione del tempo da trascorrere con il figlio in tendenziale pari misura tra di loro nel rispetto delle esigenze lavorative e degli impegni scolastici del figlio.
4.2 Ad ogni modo, in linea di massima e sempre che non vi siamo imprevisti lavorativi o inconvenienti di altra natura, si suggerisce la seguente ripartizione: - (Natale). Ad anni alterni il minore trascorrerà le vacanze di
Natale con un genitore e l'anno successivo con l'altro, e dal 29 dicembre fino al giorno 7 gennaio - accompagnandolo alla scuola di appartenenza se il giorno non cade nel weekend. - (Pasqua). Il minore trascorrerà con un genitore le vacanze pasquali per la metà dei giorni di vacanza consecutivi,
alternando di anno in anno con l'altro genitore il Giorno di Pasqua con il
Lunedì dell'Angelo. - (Vacanze estive). Durante le vacanze estive i genitori potranno alternativamente avere con sé il minore per almeno due settimane consecutive da concordarsi in base ai reciproci impegni lavorativi e tenuto conto delle eventuali chiusure aziendali, fino ad una maggiore autonomia del figlio. I periodi dovranno essere espressamente concordati dai genitori entro il mese di maggio di ciascun anno.
4.3 Le restanti festività e/o “ponti” verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno e l'altro dei genitori, con il fine di creare minor disagio al figlio.
4.4 Per i restanti periodi di vacanza scolastica, si manterrà una alternanza di presenza del minore presso uno e l'altro genitore o presso altre strutture quali campo estivi, nonni o amici, secondo il calendario di frequentazione settimanale di cui sopra, salvo miglior accordo tra i genitori.
4.5 Il minore trascorrerà inoltre con i rispettivi genitori i compleanni dei genitori, mentre nel giorno di compleanno del minore verranno possibilmente trascorsi dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza del figlio con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto.
4.6 Nel caso di operazioni medico/chirurgiche o trattamenti sanitari che richiedono il pernottamento presso una struttura autorizzata, nonché in ipotesi di partecipazione del figlio a manifestazioni sportive, culturali, che richiedano comunque la presenza di entrambi i genitori, i genitori trascorreranno il loro tempo assieme al figlio. In caso di impossibilità di un genitore, sarà cura di quest'ultimo avvisare con congruo preavviso l'altro coniuge.
4. Mantenimento
5.1 I ricorrenti concordano che il mantenimento avrà ad oggetto esclusivamente il sostentamento del figlio, come da accordi già in corso di esecuzione.
5.2 Ai fini della determinazione del contributo al mantenimento del figlio i genitori concordano che il IG. verserà a titolo di CP_1
contributo al mantenimento ordinario del figlio la complessiva somma di
£781.00 (GBP Sterline Settecentoottantuno/00) mensili entro il giorno 5 di ogni mese. Detto contributo dovrà essere corrisposto a mezzo bonifico bancario sul c/c cointestato dei genitori, alle seguenti coordinate bancarie:
Barclays Bank, Account number: 13954196, Sort Code: 20-35-93.
5.3 I genitori, se vi è consenso di entrambi, hanno la facoltà di predeterminare le spese straordinarie da ripartire al 50% (cinquanta percento). In mancanza di accordo si farà riferimento all'attuale protocollo di intesa in uso presso il Tribunale territorialmente competente.
5.4 Le spese non preventivate e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese.
5.5 A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano le principali spese ordinarie ricomprese nell'assegno di mantenimento: vitto, alloggio,
abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione familiare, e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, doposcuola e baby-sitter a carico di entrambi nella quota del 50% ciascuno qualora necessaria;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). I ricorrenti concordano di rinegoziare i termini di mantenimento, nel caso in cui dovessero mutare le condizioni economiche di ciascuna di esse.
5.6 Con riferimento alle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, rilevano: • spese mediche relative a: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private o comunque non effettuate tramite SSN;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
• spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare;
• spese extra-
scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere,
disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter, pre-scuola e dopo scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c)
viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c.
del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
5.7 Con riferimento alle spese straordinarie rimborsabili anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori, rilevano:
• spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso le strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto. • spese scolastiche relative a:
a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola. • spese extra- scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e babysitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole
(ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola.
5.8 Con riferimento alle spese della casa coniugale, i coniugi concordano di continuare a ripartire a metà il costo mensile del mutuo di
£2.915,00 (ovvero £1457.55 ciascuno), nonché il costo annuale dell'assicurazione sulla casa.
5.9 I coniugi, inoltre, concordano che la IG.ra provvederà Parte_1
ai costi di manutenzione riferiti ai lavori da eseguire nell'immobile al fine di garantire comfort e sicurezza a lei e al figlio (es. mobili, sistema di allarme,
lavori di manutenzione del giardino, ecc.) e che non hanno alcun impatto sul valore dell'immobile. Invece, i lavori che potenzialmente incidono sul valore dell'immobile e/o riguardano la struttura dell'immobile (es. coperture,
tubazioni, ecc.), verranno decisi di comune accordo e ripartiti i costi equamente. Nel caso di lavori/riparazioni urgenti, i coniugi concordano che i relativi costi verranno ripartiti equamente anche senza preventiva concertazione e/o accordo.
5.10 I coniugi dichiarano di volere dividere equamente il costo delle spese condominiali atteso che la propria abitazione fa parte di un complesso residenziale gestito da una società – Pinnacle – specializzata in Property
Management. Nello specifico, il costo mensile è di £124,30 e le parti sono d'accordo nel ripartire equamente tale costo al mese (£62,15 ciascuno).
5. Conti Correnti
6.1 I coniugi dichiarano di essere titolari di un conto corrente cointestato nel Regno Unito da cui prelevano mensilmente gli importi per il pagamento del mutuo condiviso.
6. Proprietà Immobiliari
7.1 I coniugi dichiarano di essere comproprietari dell'immobile adibito a casa familiare sito in Bromley (Regno Unito), n. 8 Winchester Close, Kent,
CAP: , acquistato tramite contratto di mutuo ancora pendente. C.F._1
7.2 I coniugi concordano di continuare a ripartire a metà il costo mensile del mutuo di £2.915,00 (ovvero £1457.55), nonché il costo annuale dell'assicurazione sulla casa.
7.3 Il pagamento del canone di mutuo (condiviso) continuerà tramite prelievo dal conto corrente comune dei coniugi.
9 Altre disposizioni
8.1 I genitori prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello per il figlio minore e sulla possibilità di ciascuno di essi di portare il figlio all'estero nei rispettivi periodi di vacanze.
8.2 Ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi ci comune accordo, al di fuori di questo atto.
8.3 Entrambe le parti rinunciano a proporre impugnazione avverso la sentenza di scioglimento del matrimonio che verrà pronunciata.
8.4 Le spese del presente procedimento sono a carico di entrambi i coniugi in pari misura. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta al recepimento delle condizioni congiunte proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15481/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(GENOVA (GE), 03/05/1985) e Controparte_1
(MIGUEL HIDALGO-MESSICO, 18/01/1982)
[...]
relativamente al matrimonio contratto in Roma in data 19/07/2013, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 32, Parte II,
Serie C10, Anno 2013, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
dispone rimettersi la causa sul ruolo del giudice Stefania Ciani come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 11/03/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15481/2024 R.G., introdotta da
(GENOVA (GE), 03/05/1985), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. TRIPI ELEONORA;
(MIGUEL Controparte_1
HIDALGO-MESSICO, 18/01/1982), con il patrocinio dell'avv. TRIPI
ELEONORA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Ricorso congiunto per separazione e divorzio.
Ragioni di fatto e di diritto Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 19/07/2013 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, e contestualmente di scioglimento del matrimonio.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1.1 I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
1.2 Entrambi hanno facoltà, ove lo ritengano opportuno, di trasferire altrove la propria abitazione, purché ne diano notizia all'altro coniuge con congruo preavviso scritto.
1. Affidamento e collocazione genitoriale
2.1 Il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad Per_1
entrambi i genitori con stabile collocazione abitativa presso la madre
(genitore collocatario) e quindi i genitori sono concordi nell'indicare quale abitazione principale per il minore la casa coniugale posta in Per_1
Bromley (Regno Unito), n. 8 Winchester Close, Kent, CAP: BR2 0PX e che tale residenza costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna del bambino all'altro genitore.
2.2 Il IG. si è già allontanato dalla casa coniugale CP_1
reperendo un'autonoma sistemazione abitativa presso Woodlands 29
Durham Avenue BR2 0QE, flat 3 (Regno Unito).
2.3 I coniugi essendo comproprietari della casa coniugale, sono d'accordo nel continuare a pagare a metà le rate di mutuo tramite conto corrente comune dove periodicamente vengono accantonati gli importi necessari per coprire le spese del mutuo.
2.4 I ricorrenti concordano che il IG. possa accedere alla CP_1
proprietà solo per trascorrere del tempo con il bambino. Eventuali altre circostanze per l'accesso all'immobile, invece, verranno preventivamente comunicate e concordate salvo eventuali casi di evidente emergenza del bambino e/o dell'immobile stesso.
2. Responsabilità genitoriale
3.1 L'esercizio della potestà genitoriale sarà esercitato dai genitori i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il minore relativamente alla sua istruzione,
all'educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni di . Per_1
3.2 Tutte le decisioni concernenti attività o richieste del figlio dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori.
3.3 Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio, nonché di facilitare la comunicazione tra il figlio ed il genitore non presente.
3.4 Con particolare riferimento agli anni in cui il figlio non sarà in grado di avere mezzi propri per le comunicazioni (es. cellulare).
3.5 L'eventuale acquisto di telefoni cellulari, smartphone, o altri dispositivi Internet dovrà essere preventivamente deciso da entrambi i genitori.
3.6 Il genitore collocatario si impegna a condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti il figlio nonché ad essere flessibile e sostenere la sua relazione con l'altro genitore favorendone il contatto, la relazione e la comunicazione.
3. Frequentazione con il minore
4.1 Quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione dei genitori con il minore, i genitori concordano nel seguente modo: (Vacanze). Per
quanto concerne l'organizzazione delle vacanze sia estive che invernali, i genitori concordano nel mantenere la ripartizione del tempo da trascorrere con il figlio in tendenziale pari misura tra di loro nel rispetto delle esigenze lavorative e degli impegni scolastici del figlio.
4.2 Ad ogni modo, in linea di massima e sempre che non vi siamo imprevisti lavorativi o inconvenienti di altra natura, si suggerisce la seguente ripartizione: - (Natale). Ad anni alterni il minore trascorrerà le vacanze di
Natale con un genitore e l'anno successivo con l'altro, e dal 29 dicembre fino al giorno 7 gennaio - accompagnandolo alla scuola di appartenenza se il giorno non cade nel weekend. - (Pasqua). Il minore trascorrerà con un genitore le vacanze pasquali per la metà dei giorni di vacanza consecutivi,
alternando di anno in anno con l'altro genitore il Giorno di Pasqua con il
Lunedì dell'Angelo. - (Vacanze estive). Durante le vacanze estive i genitori potranno alternativamente avere con sé il minore per almeno due settimane consecutive da concordarsi in base ai reciproci impegni lavorativi e tenuto conto delle eventuali chiusure aziendali, fino ad una maggiore autonomia del figlio. I periodi dovranno essere espressamente concordati dai genitori entro il mese di maggio di ciascun anno.
4.3 Le restanti festività e/o “ponti” verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno e l'altro dei genitori, con il fine di creare minor disagio al figlio.
4.4 Per i restanti periodi di vacanza scolastica, si manterrà una alternanza di presenza del minore presso uno e l'altro genitore o presso altre strutture quali campo estivi, nonni o amici, secondo il calendario di frequentazione settimanale di cui sopra, salvo miglior accordo tra i genitori.
4.5 Il minore trascorrerà inoltre con i rispettivi genitori i compleanni dei genitori, mentre nel giorno di compleanno del minore verranno possibilmente trascorsi dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza del figlio con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto.
4.6 Nel caso di operazioni medico/chirurgiche o trattamenti sanitari che richiedono il pernottamento presso una struttura autorizzata, nonché in ipotesi di partecipazione del figlio a manifestazioni sportive, culturali, che richiedano comunque la presenza di entrambi i genitori, i genitori trascorreranno il loro tempo assieme al figlio. In caso di impossibilità di un genitore, sarà cura di quest'ultimo avvisare con congruo preavviso l'altro coniuge.
4. Mantenimento
5.1 I ricorrenti concordano che il mantenimento avrà ad oggetto esclusivamente il sostentamento del figlio, come da accordi già in corso di esecuzione.
5.2 Ai fini della determinazione del contributo al mantenimento del figlio i genitori concordano che il IG. verserà a titolo di CP_1
contributo al mantenimento ordinario del figlio la complessiva somma di
£781.00 (GBP Sterline Settecentoottantuno/00) mensili entro il giorno 5 di ogni mese. Detto contributo dovrà essere corrisposto a mezzo bonifico bancario sul c/c cointestato dei genitori, alle seguenti coordinate bancarie:
Barclays Bank, Account number: 13954196, Sort Code: 20-35-93.
5.3 I genitori, se vi è consenso di entrambi, hanno la facoltà di predeterminare le spese straordinarie da ripartire al 50% (cinquanta percento). In mancanza di accordo si farà riferimento all'attuale protocollo di intesa in uso presso il Tribunale territorialmente competente.
5.4 Le spese non preventivate e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese.
5.5 A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano le principali spese ordinarie ricomprese nell'assegno di mantenimento: vitto, alloggio,
abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione familiare, e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, doposcuola e baby-sitter a carico di entrambi nella quota del 50% ciascuno qualora necessaria;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). I ricorrenti concordano di rinegoziare i termini di mantenimento, nel caso in cui dovessero mutare le condizioni economiche di ciascuna di esse.
5.6 Con riferimento alle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, rilevano: • spese mediche relative a: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private o comunque non effettuate tramite SSN;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
• spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare;
• spese extra-
scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere,
disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter, pre-scuola e dopo scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c)
viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c.
del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
5.7 Con riferimento alle spese straordinarie rimborsabili anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori, rilevano:
• spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso le strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto. • spese scolastiche relative a:
a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola. • spese extra- scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e babysitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole
(ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola.
5.8 Con riferimento alle spese della casa coniugale, i coniugi concordano di continuare a ripartire a metà il costo mensile del mutuo di
£2.915,00 (ovvero £1457.55 ciascuno), nonché il costo annuale dell'assicurazione sulla casa.
5.9 I coniugi, inoltre, concordano che la IG.ra provvederà Parte_1
ai costi di manutenzione riferiti ai lavori da eseguire nell'immobile al fine di garantire comfort e sicurezza a lei e al figlio (es. mobili, sistema di allarme,
lavori di manutenzione del giardino, ecc.) e che non hanno alcun impatto sul valore dell'immobile. Invece, i lavori che potenzialmente incidono sul valore dell'immobile e/o riguardano la struttura dell'immobile (es. coperture,
tubazioni, ecc.), verranno decisi di comune accordo e ripartiti i costi equamente. Nel caso di lavori/riparazioni urgenti, i coniugi concordano che i relativi costi verranno ripartiti equamente anche senza preventiva concertazione e/o accordo.
5.10 I coniugi dichiarano di volere dividere equamente il costo delle spese condominiali atteso che la propria abitazione fa parte di un complesso residenziale gestito da una società – Pinnacle – specializzata in Property
Management. Nello specifico, il costo mensile è di £124,30 e le parti sono d'accordo nel ripartire equamente tale costo al mese (£62,15 ciascuno).
5. Conti Correnti
6.1 I coniugi dichiarano di essere titolari di un conto corrente cointestato nel Regno Unito da cui prelevano mensilmente gli importi per il pagamento del mutuo condiviso.
6. Proprietà Immobiliari
7.1 I coniugi dichiarano di essere comproprietari dell'immobile adibito a casa familiare sito in Bromley (Regno Unito), n. 8 Winchester Close, Kent,
CAP: , acquistato tramite contratto di mutuo ancora pendente. C.F._1
7.2 I coniugi concordano di continuare a ripartire a metà il costo mensile del mutuo di £2.915,00 (ovvero £1457.55), nonché il costo annuale dell'assicurazione sulla casa.
7.3 Il pagamento del canone di mutuo (condiviso) continuerà tramite prelievo dal conto corrente comune dei coniugi.
9 Altre disposizioni
8.1 I genitori prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello per il figlio minore e sulla possibilità di ciascuno di essi di portare il figlio all'estero nei rispettivi periodi di vacanze.
8.2 Ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi ci comune accordo, al di fuori di questo atto.
8.3 Entrambe le parti rinunciano a proporre impugnazione avverso la sentenza di scioglimento del matrimonio che verrà pronunciata.
8.4 Le spese del presente procedimento sono a carico di entrambi i coniugi in pari misura. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta al recepimento delle condizioni congiunte proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15481/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(GENOVA (GE), 03/05/1985) e Controparte_1
(MIGUEL HIDALGO-MESSICO, 18/01/1982)
[...]
relativamente al matrimonio contratto in Roma in data 19/07/2013, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 32, Parte II,
Serie C10, Anno 2013, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
dispone rimettersi la causa sul ruolo del giudice Stefania Ciani come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 11/03/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente Dott.ssa Marta Ienzi