Ordinanza collegiale 14 luglio 2025
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 11/03/2026, n. 4505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4505 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04505/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10014/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10014 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ON AM, rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police e Ilaria Petrangeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Aristide Police in Roma, viale Liegi, n. 32;
contro
Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
GR RI RE, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- del verbale n. 523 del 21 maggio 2024, a firma della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a 400 posti di notaio, indetto dal Ministero della giustizia con d.d. 13 dicembre 2022, nella parte in cui giudica non idonei gli elaborati redatti dal ricorrente e, per quanto di interesse, dell’elenco dei candidati risultati idonei e ammessi alla prova orale, pubblicato il 3 luglio 2024, nella parte in cui non viene ricompreso il ricorrente, come pure, della graduatoria definitiva del concorso qualora medio tempore approvata;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, in quanto lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente, tra cui i verbali della commissione esaminatrice nn. 10, 11, 12, 13, 14 e 15 sui criterî di valutazione;
nonché per la condanna
dell’amministrazione resistente a risarcire il danno subito dall’odierno ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica con il riesame da parte di una diversa commissione degli elaborati della prova scritta del ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28 maggio 2025 :
- del d.m. 15 maggio 2025, recante «Approvazione graduatoria vincitori concorso a 400 posti di notaio indetto con d.d. 13 dicembre 2022»;
- della graduatoria dei vincitori del concorso, per esami, a 400 posti di notaio, indetto dal Ministero della giustizia con d.d. 13 dicembre 2022, nella parte in cui non viene ricompreso il ricorrente e, ove occorrer possa, dell’avviso del Ministero della giustizia del 16 maggio 2025, con cui è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori unitamente all’elenco delle sedi, insieme agli atti e ai provvedimenti impugnati con il ricorso in primo grado;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. AT GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente impugnava gli atti che determinavano la sua non ammissione alle prove orali del concorso notarile, in ragione della ritenuta – da parte della commissione esaminatrice – non idoneità del candidato, ai sensi dell’art. 11, comma 6 d.lgs. 24 aprile 2006, n. 166, dopo la correzione dei tre elaborati scritti.
2. Si costituiva in resistenza l’amministrazione.
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati cui la parte rinunciava alla camera di consiglio del 23 ottobre 2024.
4. Parte ricorrente presentava quindi motivi aggiunti con i quali impugnava la graduatoria conclusiva della procedura concorsuale; la trattazione fissata per il 9 luglio 2025 veniva rinviata e, dopo l’integrazione del contraddittorio, all’esito della pubblica udienza del 19 dicembre 2025 il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
5. Conclusa l’esposizione dello svolgimento del processo, può passarsi all’illustrazione delle doglianze spiegate nell’impugnazione introduttiva, osservando come non si ripeteranno le censure formulate con l’atto di motivi aggiunti, atteso che quest’ultimo si limita a denunciare l’illegittimità derivata del provvedimento conclusivo del concorso.
6. Con il primo motivo si evidenzia l’erroneità dei varî rilievi negativi mossi dalla commissione esaminatrice nella correzione degli elaborati. Nel dettaglio, quanto alla sottoscrizione dell’atto inter vivos non appare conforme al paradigma normativo di cui all’art. 57 l. not. l’obbligo di anteporre la firma della parte sordomuta a quelle delle altre parti. Similmente, il mancato annullamento degli spazî bianchi è stato surrogato da una dichiarazione resa in calce («l’atto si intende interlineato»). Passando al merito la rilevata « commistione fra la clausola imposta dalla legge Bersani e quella relativa al deposito prezzo » non sarebbe sussistente essendo chiaro, dal tenore dell’atto, che il pagamento è stato dichiarato dalla parte ed eseguito in favore del notaio. Viepiú, alcuna carenza vi sarebbe nella clausola che prevede la condizione risolutiva, né nelle modalità di svincolo della somma depositata in favore dell’acquirente nell’ipotesi di sussistenza di formalità pregiudizievoli prima della trascrizione dell’atto, essendo altresí correttamente individuate le garanzie volte ad assicurare il mantenimento di una servitú. Quanto all’atto di diritto commerciale, la formulazione avanzata dal candidato consentirebbe di superare lo stallo «in tempi brevi» (come indicato dalla commissione) e non mancherebbe la previsione per consentire al consiglio di amministrazione di riunirsi in maniera informale. Infine, sull’atto mortis causa , l’asserita previsione della esclusione di EV sarebbe stata correttamente formulata con le modalità della c.d. diseredazione, mentre la « dispensa di inventario e garanzia » menzionata nell’elaborato, sarebbe da riferire alle modalità con cui l’erede acquisterà il diritto dal terzo, in piena aderenza con la volontà espressa dal testatore.
7. Tramite la seconda censura, invece, si deduce la disparità di trattamento commessa dalla commissione esaminatrice, atteso che il confronto con altri elaborati dimostrerebbe che soluzioni analoghe (a quelle proposte dal ricorrente) adottate da altri candidati non avrebbero impedito a costoro di essere ammessi alle prove orali.
8. I motivi sono tutti strettamente connessi e quindi possono essere affrontati congiuntamente.
9. Preliminarmente, però occorre chiarire lo scrutinio cui è chiamato questo Tribunale: come noto, nel campo delle valutazioni concorsuali il sindacato del giudice amministrativo è di tipo confutatorio e non sostituivo, essendo il compito demandato alla commissione esaminatrice caratterizzato da un margine incomprimibile di discrezionalità, il che rende le sue decisioni illegittime solamente ove si riscontrino vizî procedurali (se non neutralizzati dall’art. 21- octies , comma 2 l. 7 agosto 1990, n. 241) ovvero nei casi di violazione dei generali principî di proporzionalità e ragionevolezza.
10. Ciò chiarito, va precisato che in linea generale non possono essere accolte le plurime doglianze con le quali si fa valere una disparità di trattamento tra i candidati: sul punto, infatti, va osservato come quello della commissione sia un giudizio singolo e non comparativo, sicché la valutazione di legittimità è per cosí dire «interna», ossia deve investire la valutazione espressa sul particolare elaborato del candidato, non potendo desumersi l’erroneità di questa da circostanze ad essa esterne (salvo i già rammentati errori procedurali non dedotti nel caso in esame).
11. Peraltro, mentre le censure spese si attagliano su una frazione dell’elaborato, enfatizzando l’asserita differente valutazione dello stesso per due diversi candidati, va precisato che l’idoneità dell’elaborato è frutto di una valutazione globale dello stesso: in tal modo, torna in evidenza il valore della costante massima della giurisprudenza amministrativa secondo cui il vizio di disparità di trattamento presuppone l’assoluta identità delle situazioni prese in esame, circostanza quest’ultima non inferibile dalle allegazioni della parte ricorrente (e quasi mai verificabile in una procedura di valutazione senza risposta esatta certa), fermo restando che « quand’anche la diversità di trattamento fosse in concreto dimostrata, ciò resterebbe del tutto irrilevante ai fini del giudizio di legittimità del trattamento asseritamente deteriore patito dal ricorrente » (Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2019 n. 3723). Invero, è indiscusso che l’esponente non possa invocare a sostegno delle proprie ragioni l’applicazione di un trattamento maggiormente favorevole riservato illegittimamente ad altri (v. Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2015, n. 4452).
12. Viepiú, va precisato, in via generale, come la produzione di un parere pro veritate redatto da un esperto e versato in atti, sia – secondo una giurisprudenza consolidata cui il Collegio intende dare continuità (v. Cons. Stato, sez. III, 14 settembre 2023, n. 8319) – irrilevante ai fini della confutazione del giudizio della commissione di concorso. Invero, spetta esclusivamente a quest’ultima la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e, salvo che non ricorra l’ipotesi residuale della abnormità, non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale e il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia de qua (v. Cons. Stato, sezione IV, 5 gennaio 2017, n. 11).
13. Ciò chiarito, va rilevato come tutte le doglianze spiegate si riducano, in ultima analisi, a criticare le scelte della commissione esaminatrice, reputando maggiormente aderente al dato normativo la propria peculiare interpretazione: in tal senso, è manifesto che l’intero ricorso si limiti ad una critica all’esercizio del potere discrezionale, senza però riuscire a dedurre effettivi vizî di legittimità della decisione di non ammettere all’orale il ricorrente. D’altronde, la valutazione effettuata, come si avrà modo di illustrare infra , è pienamente ragionevole e non mostra profili di illogicità o incongruenza.
14. Chiarito questo punto, va osservato, in primo luogo come per le sottoscrizioni del sordomuto capace di leggere e scrivere sia necessario il rispetto di un certo ordine (con quella del minorato che debba precedere le altre) poiché il legislatore si è preoccupato che, prima delle sottoscrizioni delle altre parti, queste constatino espressamente l’avvenuta lettura del minorato e la sottoscrizione della dichiarazione di conformità dallo stesso apposta (in coerenza con l’art. 57 l. not.).
15. Quanto al mancato rispetto delle forme, va osservato come la dichiarazione resa dal candidato, se dimostra la consapevolezza della necessità di interlineatura degli spazî bianchi, dall’altro costituisce evidenza della ritenuta surrogabilità di tale onere: proprio per tale ragione emerge l’inosservanza delle regole formali previste per la redazione di un atto notarile (segnatamente, l’art. 53 l. not.) che determina l’impossibilità per la commissione di ritenere correttamente svolta la prova.
16. In relazione all’atto inter vivos , poi, va osservato come nell’elaborato consegnato dal ricorrente le parti abbiano dichiarano unicamente di non essersi avvalsi dell’opera di un mediatore e di voler optare per la disciplina del c.d. deposito del prezzo ai sensi della l. 27 dicembre 2013, n. 147: immediatamente dopo subentra la narrazione del notaio che attesta l’avvenuta consegna dell’assegno, rappresentativo del prezzo, seguito dalla illustrazione del mezzo di pagamento. In questo caso, è il notaio e non dalla parte, in violazione di quanto prescrive la legge, a svolgere la descrizione del titolo: da qui l’errore di diritto rilevato dalla commissione, relativamente al quale le censure spiegate, limitandosi a ribadire la correttezza del proprio elaborato, non riescono a infirmare la motivazione del giudizio reso dalla commissione.
17. Inoltre, sempre in relazione all’istituto del deposito del prezzo è evidente che la parte abbia omesso di dettare un’apposita disciplina per il caso di negativa verifica circa l’esistenza di formalità pregiudizievoli: invero, l’omissione costituisce la premessa di un’eventuale controversia che è appunto l’esito che l’atto notarile deve prevenire.
18. Quanto alla clausola contenente la condizione risolutiva, va precisato come l’errore rilevato dalla commissione afferisce alla costruzione della stessa, atteso che il termine finale entro il quale potrebbe verificarsi l’evento incerto dedotto in condizione non è rigorosamente stabilito: invero, la soluzione maggiormente confacente alla traccia avrebbe dovuto imporre di circoscrivere l’operare della condizione risolutiva sino al momento della trascrizione dell’acquisto. L’imprecisione costituisce sicuramente una pecca dell’atto notarile che lo rende inidoneo.
19. In relazione alla problematica inerente alla servitú, va puntualizzato come la particolare richiesta del compratore si riferisse principalmente alla necessità di individuare una soluzione che evitasse il rischio dell’espropriazione del fondo servente (dato che in forza dell’art. 2825 c.c. ciò avrebbe determinato l’estinzione dello ius in re aliena ): in tal senso, il candidato avrebbe dovuto individuare qualche soluzione idonea a soddisfarlo (ad es. procurando la liberazione dell’immobile dall’ipoteca entro un certo termine, ovvero ampliando i diritti che già spettano al compratore in base alla disciplina legale). L’omissione di tali cautele rende evidentemente non sufficiente l’elaborato del ricorrente.
20. Passando all’atto di diritto commerciale, va osservato come la clausola anti-stallo proposta dal ricorrente (« in caso di stallo…(precisazioni) da parte dell’assemblea, i soci che, singolarmente o congiuntamente, detengono almeno il 50% del capitale sociale hanno diritto di fissare il prezzo di acquisto della partecipazione dell’altro o degli altri soci, i quali hanno facoltà di vendere la propria partecipazione o di acquistare la partecipazione di chi ha fissato il prezzo, al medesimo prezzo. Il prezzo di acquisto-vendita non deve essere inferiore al valore di liquidazione della partecipazione in caso di recesso ») sia assolutamente generica e non satisfattiva della richiesta della traccia di individuazione di un meccanismo statutario capace di risolvere o prevenire la paralisi: difatti, mentre nella c.d. russian roulette clause il socio ha una sola possibilità (senza rilancio) per superare la stasi (o compra o vende, e il prezzo non varia) ciò non può dirsi per la quella redatta dal candidato, che consente al socio di fissare il prezzo della quota dell’altro gruppo di soci e, per gli oblati, la mera facoltà di vendere la propria partecipazione o di acquistare la partecipazione di chi ha fissato il prezzo, al medesimo importo. La mancanza di termini temporali e la non obbligatorietà rende evidente l’impossibilità di ricorrere al meccanismo di cui alla clausola descritta per risolvere, in tempi ragionevoli, la stasi decisionale.
21. A tal proposito, sebbene non dovesse necessariamente essere di tal fatta la clausola da redigere, va osservato come quella formulata dall’esponente non è in grado di superare con certezza lo stallo, potendo anzi determinarne una sua prosecuzione sine die .
22. Allo stesso modo, la non ricezione della proposta di modifica dello statuto al fine di consentire riunioni informali del c.d.a. appare manifestamente un’incompletezza della traccia. Difatti, proprio il punto evidenziato dal candidato, ossia il tema dell’informativa ai consiglieri, imponeva di individuare un meccanismo in grado di bilanciare le due opposte esigenze, quella della riunione informale e quella dell’informazione dei suoi componenti. L’omissione rende quindi evidente la carenza dell’elaborato.
23. Infine, sull’atto mortis causa , va precisato come la soluzione prescelta, ossia la esclusione di un figlio dalla successione legittima senza precisare nel testamento che tale esclusione è destinata ad operare nel caso in cui l’altro figlio non possa né voglia accettare l’eredità, si ponga in contrasto con la traccia: infatti, il testatore manifestava espressamente la volontà di evitare che il figlio non istituito potesse fruire di qualsivoglia beneficio, risultando evidente che ciò fosse necessario solamente ove il testamento non avesse potuto operare (ove questo acquisisse efficacia è evidente che il primo figlio non può ottenere altro rispetto al legato in sostituzione di legittima, salvo ovviamente l’incomprimibile diritto di rinunciarvi per domandare la quota legittima).
24. Nessun abbaglio poi appare riscontrabile nel caso della dispensa da inventario e garanzia, atteso che questa inerisce alla persona che costituisce il diritto di usufrutto, mentre nelle modalità espressive impiegate nel compito del ricorrente è evidente che non siano riferite a costui, ma al testatore (circostanza evidente anche dall’impiego dei medesimi enunciati anche per il legato disposto su cosa propria del de cuius ).
25. L’impossibilità di accogliere alcuno dei motivi di ricorso, determina l’infondatezza anche della denunciata illegittimità derivata avanzata con l’atto di motivi aggiunti.
26. Alla luce di quanto esposto, pertanto, le impugnazioni sono da rigettare.
27. Le spese, stante la natura della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge entrambi.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RT IT, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
AT GI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT GI | RT IT |
IL SEGRETARIO