TAR Roma, sez. I, sentenza 11/03/2026, n. 4505
TAR
Ordinanza collegiale 14 luglio 2025
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TAR
Sentenza 11 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Erroneità dei rilievi negativi sulla sottoscrizione dell'atto inter vivos

    La sottoscrizione del sordomuto capace di leggere e scrivere richiede il rispetto di un certo ordine, con quella del minorato che deve precedere le altre, poiché il legislatore si è preoccupato che queste constatino espressamente l'avvenuta lettura del minorato e la sottoscrizione della dichiarazione di conformità dallo stesso apposta. La dichiarazione resa dal candidato, se dimostra la consapevolezza della necessità di interlineatura degli spazi bianchi, dall'altro costituisce evidenza della ritenuta surrogabilità di tale onere, emergendo l'inosservanza delle regole formali previste per la redazione di un atto notarile.

  • Rigettato
    Erroneità del rilievo sulla commistione tra clausola Bersani e deposito prezzo

    Nell'elaborato consegnato dal ricorrente, le parti hanno dichiarato unicamente di non essersi avvalsi dell'opera di un mediatore e di voler optare per la disciplina del c.d. deposito del prezzo. Subentra la narrazione del notaio che attesta l'avvenuta consegna dell'assegno, rappresentativo del prezzo, seguito dall'illustrazione del mezzo di pagamento. In questo caso, è il notaio e non la parte, in violazione di quanto prescrive la legge, a svolgere la descrizione del titolo, da cui l'errore di diritto rilevato dalla commissione.

  • Rigettato
    Erroneità del rilievo sulla clausola che prevede la condizione risolutiva

    L'errore rilevato dalla commissione afferisce alla costruzione della clausola risolutiva, atteso che il termine finale entro il quale potrebbe verificarsi l'evento incerto dedotto in condizione non è rigorosamente stabilito. La soluzione maggiormente confacente alla traccia avrebbe dovuto imporre di circoscrivere l'operare della condizione risolutiva sino al momento della trascrizione dell'acquisto. L'imprecisione costituisce una pecca dell'atto notarile che lo rende inidoneo.

  • Rigettato
    Erroneità del rilievo sulle modalità di svincolo della somma depositata

    La parte ha omesso di dettare un'apposita disciplina per il caso di negativa verifica circa l'esistenza di formalità pregiudizievoli. L'omissione costituisce la premessa di un'eventuale controversia che è appunto l'esito che l'atto notarile deve prevenire.

  • Rigettato
    Erroneità del rilievo sulle garanzie volte ad assicurare il mantenimento di una servitù

    La particolare richiesta del compratore si riferiva principalmente alla necessità di individuare una soluzione che evitasse il rischio dell'espropriazione del fondo servente. Il candidato avrebbe dovuto individuare qualche soluzione idonea a soddisfarlo (ad es. procurando la liberazione dell'immobile dall'ipoteca entro un certo termine, ovvero ampliando i diritti che già spettano al compratore in base alla disciplina legale). L'omissione di tali cautele rende evidentemente non sufficiente l'elaborato del ricorrente.

  • Rigettato
    Erroneità del rilievo sull'atto di diritto commerciale relativo alla clausola anti-stallo

    La clausola anti-stallo proposta dal ricorrente è assolutamente generica e non satisfattiva della richiesta della traccia di individuazione di un meccanismo statutario capace di risolvere o prevenire la paralisi. La mancanza di termini temporali e la non obbligatorietà rendono evidente l'impossibilità di ricorrere al meccanismo di cui alla clausola descritta per risolvere, in tempi ragionevoli, la stasi decisionale. La clausola formulata non è in grado di superare con certezza lo stallo, potendo anzi determinarne una sua prosecuzione sine die.

  • Rigettato
    Erroneità del rilievo sulla previsione per consentire al consiglio di amministrazione di riunirsi in maniera informale

    La non ricezione della proposta di modifica dello statuto al fine di consentire riunioni informali del c.d.a. appare manifestamente un'incompletezza della traccia. Proprio il punto evidenziato dal candidato, ossia il tema dell'informativa ai consiglieri, imponeva di individuare un meccanismo in grado di bilanciare le due opposte esigenze, quella della riunione informale e quella dell'informazione dei suoi componenti. L'omissione rende quindi evidente la carenza dell'elaborato.

  • Rigettato
    Erroneità del rilievo sull'atto mortis causa relativo alla diseredazione

    La soluzione prescelta, ossia la esclusione di un figlio dalla successione legittima senza precisare nel testamento che tale esclusione è destinata ad operare nel caso in cui l'altro figlio non possa né voglia accettare l'eredità, si pone in contrasto con la traccia. Il testatore manifestava espressamente la volontà di evitare che il figlio non istituito potesse fruire di qualsivoglia beneficio, risultando evidente che ciò fosse necessario solamente ove il testamento non avesse potuto operare.

  • Rigettato
    Erroneità del rilievo sulla dispensa di inventario e garanzia

    Nessun abbaglio appare riscontrabile nel caso della dispensa da inventario e garanzia, atteso che questa inerisce alla persona che costituisce il diritto di usufrutto, mentre nelle modalità espressive impiegate nel compito del ricorrente è evidente che non siano riferite a costui, ma al testatore.

  • Rigettato
    Disparità di trattamento nella valutazione degli elaborati

    Nel campo delle valutazioni concorsuali, il sindacato del giudice amministrativo è di tipo confutatorio e non sostituivo. Il giudizio della commissione è singolo e non comparativo, sicché la valutazione di legittimità è 'interna', dovendo investire la valutazione espressa sul particolare elaborato del candidato, non potendo desumersi l'erroneità di questa da circostanze esterne. Il vizio di disparità di trattamento presuppone l'assoluta identità delle situazioni prese in esame, circostanza non inferibile dalle allegazioni della parte ricorrente. Peraltro, anche ove la diversità di trattamento fosse dimostrata, ciò resterebbe irrilevante ai fini del giudizio di legittimità del trattamento asseritamente deteriore patito dal ricorrente.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata della graduatoria conclusiva

    L'impossibilità di accogliere alcuno dei motivi di ricorso determina l'infondatezza anche della denunciata illegittimità derivata avanzata con l'atto di motivi aggiunti.

  • Rigettato
    Richiesta di risarcimento danni

    Poiché tutte le doglianze relative all'illegittimità degli atti sono state rigettate, anche la richiesta di risarcimento del danno, formulata in forma specifica, non può essere accolta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 11/03/2026, n. 4505
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4505
    Data del deposito : 11 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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