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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 04/02/2026, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1002/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Presidente
POLITI FILIPPO, Relatore
LOPES SANTO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5059/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando N. 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250019685212006 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 179/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
Parte resistente conferma quanto evidenziato nelle proprie controdeduzioni con richiesta di cessazione della materia del contendere poichè il debito tributario di Ricorrente_1 è stato sgravato come da provvedimento in atti che riporta le generalità di altro coobbligato.
Parte ricorrente insiste nella richiesta di annullamento con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 5059/2025, depositato il 09/09/2025 la Dott.ssa Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento 293 2025 0019685212 006, relativa alla omessa registrazione della sentenza del TAR Sicilia Sezione Catania n. 1678/2024 del
28.03.2024 pubblicata il 06.05.2024, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Catania.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 23 gennaio 2026, in modalità da remoto, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna la cartella di pagamento citata in epigrafe, notificata il 31/07/2025, relativa alla omessa registrazione della sentenza del TAR Sicilia Sezione Catania n. 1678/2024 del 28.03.2024 pubblicata il 06.05.2024.
Premette che il prodromico avviso di liquidazione è stato impugnato e deciso con sentenza, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Catania Sezione 8, n. 2518/2025 dell'11/25.03.2025 che ha accolto il ricorso annullando l'avviso di liquidazione n. 2024012SC0000016780007.
A sostegno del proprio ricorso la parte ricorrente eccepisce:
1) Insussistenza del presupposto;
Conclude per l'annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati con vittoria di spese di giudizio chiedendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Catania, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data 05/11/2025. Comunica che a seguito della sentenza n. 2518/08/2025 la Corte di
Giustizia tributaria di primo grado ha annullato l'avviso di liquidazione, l'Ufficio ha emesso lo sgravio su sentenza.
Conclude chiedendo l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a spese compensate.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, regolarmente chiamata in causa con PEC consegnata in data
08/09/2025, non risulta costituita in giudizio.
All'udienza del 07/11/2025 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con ordinanza n.
3095/2025, ha accolto l'istanza di sospensione ricorrendone i presupposti di legge per l'accoglimento.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che la richiesta dell'Ente Impositore va accolta e che va dichiarata la estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, a seguito di avvenuto sgravio totale, emesso a seguito di sentenza n. 2518/08/2025 la Corte di Giustizia tributaria di primo grado, per come confermato dalla parte resistente in udienza.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 12, visto l'art. 46 D.Lgs. 546/1992 dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa spese.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Presidente
POLITI FILIPPO, Relatore
LOPES SANTO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5059/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando N. 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250019685212006 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 179/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
Parte resistente conferma quanto evidenziato nelle proprie controdeduzioni con richiesta di cessazione della materia del contendere poichè il debito tributario di Ricorrente_1 è stato sgravato come da provvedimento in atti che riporta le generalità di altro coobbligato.
Parte ricorrente insiste nella richiesta di annullamento con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 5059/2025, depositato il 09/09/2025 la Dott.ssa Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento 293 2025 0019685212 006, relativa alla omessa registrazione della sentenza del TAR Sicilia Sezione Catania n. 1678/2024 del
28.03.2024 pubblicata il 06.05.2024, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Catania.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 23 gennaio 2026, in modalità da remoto, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna la cartella di pagamento citata in epigrafe, notificata il 31/07/2025, relativa alla omessa registrazione della sentenza del TAR Sicilia Sezione Catania n. 1678/2024 del 28.03.2024 pubblicata il 06.05.2024.
Premette che il prodromico avviso di liquidazione è stato impugnato e deciso con sentenza, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Catania Sezione 8, n. 2518/2025 dell'11/25.03.2025 che ha accolto il ricorso annullando l'avviso di liquidazione n. 2024012SC0000016780007.
A sostegno del proprio ricorso la parte ricorrente eccepisce:
1) Insussistenza del presupposto;
Conclude per l'annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati con vittoria di spese di giudizio chiedendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Catania, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data 05/11/2025. Comunica che a seguito della sentenza n. 2518/08/2025 la Corte di
Giustizia tributaria di primo grado ha annullato l'avviso di liquidazione, l'Ufficio ha emesso lo sgravio su sentenza.
Conclude chiedendo l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a spese compensate.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, regolarmente chiamata in causa con PEC consegnata in data
08/09/2025, non risulta costituita in giudizio.
All'udienza del 07/11/2025 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con ordinanza n.
3095/2025, ha accolto l'istanza di sospensione ricorrendone i presupposti di legge per l'accoglimento.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che la richiesta dell'Ente Impositore va accolta e che va dichiarata la estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, a seguito di avvenuto sgravio totale, emesso a seguito di sentenza n. 2518/08/2025 la Corte di Giustizia tributaria di primo grado, per come confermato dalla parte resistente in udienza.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 12, visto l'art. 46 D.Lgs. 546/1992 dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa spese.