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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 7685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7685 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Composta dai signori magistrati: Dr.ssa Silvia DI MATTEO Presidente Est. Dr. Paolo Andrea TAVIANO Consigliere Dr. Pasquale CABATO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 6316/20 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 11 luglio 2024 all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1496\20;
e vertente tra
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Parte_1 C.F._1
ES e IM OL
- appellante –
E
), rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Controparte_1 CodiceFiscale_2
Rossetti
- appellata –
IN FATTO E IN DIRITTO
Va rilevato preliminarmente che per motivi di carico di ruolo il Giudice ausiliario viene sostituito dal Presidente. Rilevato che:
-il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 1496\20 del 22 ottobre 2020, previo accertamento dell'inadempimento dell'obbligo di corrispondere il prezzo della compravendita intervenuta tra le parti, ha accolto la domanda, proposta da
[...]
di condanna di alla corresponsione del residuo prezzo di € CP_1 Parte_1
168.000,00 oltre interessi legali e, rigettata la domanda di condanna ex art. 96 cpc, di condanna alla rifusione delle spese di lite;
-le vicende di causa possono così riassumersi: citava in giudizio Controparte_1
innanzi al Tribunale di Velletri per ivi ottenerne la condanna al Parte_1 pagamento del residuo prezzo della compravendita conclusa tra le parti in data 10/01/2013. Ella deduceva che l'importo insoluto di € 168.000,00, incorporato nei due assegni emessi e consegnati innanzi al notaio, non era stato riscosso in quanto tali assegni, su richiesta della e in forza del rapporto di amicizia intercorrente tra le Pt_1 due, le furono restituiti dalla on la promessa di corrispondere il dovuto in breve CP_1 tempo. Costituitasi la , si opponeva alla domanda di parte attrice, negando Pt_1
l'avvenuta restituzione degli assegni e chiedendo la condanna della per lite CP_1 temeraria. Il Tribunale, istruita documentalmente la causa, accoglieva la domanda di parte attrice, conseguentemente condannando al pagamento, in favore di Parte_1
, della complessiva somma di € 168.000,00, oltre interessi, e rigettava la Controparte_1 domanda di condanna per lite temeraria;
- ha proposto appello, , formulando tre motivi di censura: erronea Parte_1 valutazione giuridica dei fatti di causa e delle evidenze documentali in ordine alla dichiarazione di avvenuta consegna degli assegni;
erronea valutazione giuridica dei fatti di causa e delle evidenze documentali relativamente alla responsabilità dell'appellata ex art. 96 cpc;
in subordine, erronea valutazione giuridica dei fatti di causa e delle evidenze documentali in merito al quantum debeatur;
-si è costituita ed ha chiesto, preliminarmente, l'inammissibilità del Controparte_1 motivo di appello relativo al quantum e, in ogni caso, il rigetto dell'appello per infondatezza;
-la Corte, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata con verbale di udienza del 10/03/2021, ha riservato il giudizio in decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 11 luglio 2025, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c;
-Ritenuto, a scioglimento della riserva, che l'appello è infondato;
ed infatti: il Giudice di prime, ha condivisibilmente condannato l'acquirente all'adempimento dell'obbligazione assunta, vista la pacifica mancata riscossione degli assegni ricevuti;
- con il primo motivo l'appellante, innanzitutto, deduce erroneamente che oggetto del giudizio non sarebbe puramente la condanna all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, atteso che gli assegni consegnati innanzi al notaio in sede di rogito ne costituirebbero l'esecuzione, quanto piuttosto l'accertamento dell'ulteriore fatto, a parer suo costitutivo, dell'avvenuta restituzione degli assegni. Sicché, vista la dichiarazione resa dalla venditrice nell'atto pubblico di compravendita, sarebbe stato onere della provare il mancato incasso dei titoli in argomento e le relative cause di forza CP_1 maggiore indipendenti dalla sua sfera di volontà. Tale motivo non merita accoglimento. Certamente l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, al momento della consegna dal traente al prenditore;
sicché, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione di pagare il prezzo, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso (Cass., sez. I, sentenza n. 17749 del 30/07/2009; Cass., sez. II, sentenza n. 12685 del 09/05/2024). Tuttavia, il mancato incasso è circostanza pacifica tra le parti, mai contestata dall'odierna appellata;
pertanto, la non ha alcun onere di provare CP_1
l'effettiva restituzione degli assegni ovvero la causa alternativa del mancato incasso. Ne deriva che il Giudice di prime ha fatto buon governo delle norme che regolano l'obbligazione avente titolo nel contratto di compravendita;
obbligazione tutt'oggi rimasta inadempiuta, atteso che il pagamento mediante assegno non produce effetti liberatori fintantoché non sia portato all'incasso, poiché la consegna, salvo diversa volontà, deve intendersi effettuata pro solvendo (Cass., sez. I, sentenza n. 17749 del 30/07/2009; Cass., sez. II, sentenza n. 12685 del 09/05/2024). D'altronde è del pari incontestato che non sia intervenuta alcuna simulazione tra le parti, di talché l'acquirente è Pt_1 tenuta a corrispondere l'intero prezzo pattuito nell'atto di compravendita, ad oggi parzialmente insoluto.
-Né quanto sin qui detto è smentito dall'eccezione di inammissibilità/improponibilità della domanda attorea per non aver ella proposto tale doglianza nel precedente giudizio instauratosi tra le parti. Deduce, infatti, l'appellante che la sarebbe decaduta CP_1 dal diritto di proporre l'azione di condanna all'adempimento per non aver ella formulato la domanda in via di riconvenzione nel giudizio promosso dalla per Pt_1
l'occupazione sine titulo dell'immobile in parola. Ebbene il Tribunale, condivisibilmente non si è pronunciato sull'eccezione preliminare de qua, ritenendola così assorbita dal merito, in quanto formulata in via meramente generica e pretestuosa, senza l'indicazione di alcun fondamento normativo e/o giurisprudenziale. Infatti, non solo non sussiste alcun onere ordinamentale di costituirsi e proporre in via riconvenzionale una domanda autonomamente azionabile in giudizio – salvo solo l'abuso del diritto per illegittimo frazionamento del credito non applicabile al caso che ci occupa
– ma, qualora proposta, sarebbe stata persino soggetta ad una pronuncia di inammissibilità. La relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale dal titolo dedotto in giudizio dall'attore, ex art. 36 cpc, si configura non già come identità della causa petendi, ma come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti. Ebbene, non si comprende la comunanza dell'azione di rivendica e/o restitutoria a tutela della proprietà con l'azione di adempimento a tutela dell'equilibrio contrattuale, atteso che il titolo di proprietà nella prima è una mera occasione.
-Dalle argomentazioni svolte discende logicamente e giuridicamente l'infondatezza del secondo motivo d'appello con cui censura il capo relativo al rigetto della Pt_1 domanda di condanna per lite temeraria;
responsabilità che, nel caso di specie, evidentemente non si configura, atteso l'accoglimento della domanda ed il rigetto del presente gravame.
-Infine, parte appellante impugna, in via subordinata, la sentenza di primo grado nella parte in cui qualifica la consegna del primo assegno corrisposto quale pagamento pro solvendo, piuttosto che pro soluto. Deduce che la dicitura di cui al punto a) dell'Allegato A al contratto di compravendita, “l'importo di Euro 50.000, è già stato corrisposto dalla parte acquirente alla parte venditrice a mezzo assegno bancario, non trasferibile, numero 3629570231-01, Unicredit”, debba interpretarsi nel senso che l'importo ivi Tes_1 incorporato è già stato incassato. Anche tale motivo di gravame merita di essere rigettato. Sebbene la doglianza non sia, come dedotto da parte appellata, una domanda nuova inammissibile, trattandosi di fatto estintivo qualificabile come difesa, tuttavia è infondata. Innanzitutto, la diversità di formulazione letterale, segnatamente dei tempi verbali, rispetto ai punti successivi attesta unicamente l'avvenuta consegna di tale assegno rispetto alla data di stipula dell'atto notarile, non certo l'avvenuta riscossione. Peraltro, l'onere di provare la riscossione di tale importo, quale fatto parzialmente estintivo, incombe proprio in capo all'acquirente , sicché essa non può limitarsi a proporre un'interpretazione Pt_1 alternativa della clausola negoziale.
-al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alle spese di lite, liquidate in € 9.900,00, oltre competenze di legge;
sussistono, altresì, i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002;
P.Q.M
Rigetta l'appello proposto da e condanna l'appellante alla refusione Parte_1 delle spese di lite, pari ad € 9.900,00, oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002.
Roma, 11 dicembre 2024
Il presidente est. dr. S. Di Matteo
Composta dai signori magistrati: Dr.ssa Silvia DI MATTEO Presidente Est. Dr. Paolo Andrea TAVIANO Consigliere Dr. Pasquale CABATO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 6316/20 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 11 luglio 2024 all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1496\20;
e vertente tra
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Parte_1 C.F._1
ES e IM OL
- appellante –
E
), rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Controparte_1 CodiceFiscale_2
Rossetti
- appellata –
IN FATTO E IN DIRITTO
Va rilevato preliminarmente che per motivi di carico di ruolo il Giudice ausiliario viene sostituito dal Presidente. Rilevato che:
-il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 1496\20 del 22 ottobre 2020, previo accertamento dell'inadempimento dell'obbligo di corrispondere il prezzo della compravendita intervenuta tra le parti, ha accolto la domanda, proposta da
[...]
di condanna di alla corresponsione del residuo prezzo di € CP_1 Parte_1
168.000,00 oltre interessi legali e, rigettata la domanda di condanna ex art. 96 cpc, di condanna alla rifusione delle spese di lite;
-le vicende di causa possono così riassumersi: citava in giudizio Controparte_1
innanzi al Tribunale di Velletri per ivi ottenerne la condanna al Parte_1 pagamento del residuo prezzo della compravendita conclusa tra le parti in data 10/01/2013. Ella deduceva che l'importo insoluto di € 168.000,00, incorporato nei due assegni emessi e consegnati innanzi al notaio, non era stato riscosso in quanto tali assegni, su richiesta della e in forza del rapporto di amicizia intercorrente tra le Pt_1 due, le furono restituiti dalla on la promessa di corrispondere il dovuto in breve CP_1 tempo. Costituitasi la , si opponeva alla domanda di parte attrice, negando Pt_1
l'avvenuta restituzione degli assegni e chiedendo la condanna della per lite CP_1 temeraria. Il Tribunale, istruita documentalmente la causa, accoglieva la domanda di parte attrice, conseguentemente condannando al pagamento, in favore di Parte_1
, della complessiva somma di € 168.000,00, oltre interessi, e rigettava la Controparte_1 domanda di condanna per lite temeraria;
- ha proposto appello, , formulando tre motivi di censura: erronea Parte_1 valutazione giuridica dei fatti di causa e delle evidenze documentali in ordine alla dichiarazione di avvenuta consegna degli assegni;
erronea valutazione giuridica dei fatti di causa e delle evidenze documentali relativamente alla responsabilità dell'appellata ex art. 96 cpc;
in subordine, erronea valutazione giuridica dei fatti di causa e delle evidenze documentali in merito al quantum debeatur;
-si è costituita ed ha chiesto, preliminarmente, l'inammissibilità del Controparte_1 motivo di appello relativo al quantum e, in ogni caso, il rigetto dell'appello per infondatezza;
-la Corte, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata con verbale di udienza del 10/03/2021, ha riservato il giudizio in decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 11 luglio 2025, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c;
-Ritenuto, a scioglimento della riserva, che l'appello è infondato;
ed infatti: il Giudice di prime, ha condivisibilmente condannato l'acquirente all'adempimento dell'obbligazione assunta, vista la pacifica mancata riscossione degli assegni ricevuti;
- con il primo motivo l'appellante, innanzitutto, deduce erroneamente che oggetto del giudizio non sarebbe puramente la condanna all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, atteso che gli assegni consegnati innanzi al notaio in sede di rogito ne costituirebbero l'esecuzione, quanto piuttosto l'accertamento dell'ulteriore fatto, a parer suo costitutivo, dell'avvenuta restituzione degli assegni. Sicché, vista la dichiarazione resa dalla venditrice nell'atto pubblico di compravendita, sarebbe stato onere della provare il mancato incasso dei titoli in argomento e le relative cause di forza CP_1 maggiore indipendenti dalla sua sfera di volontà. Tale motivo non merita accoglimento. Certamente l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, al momento della consegna dal traente al prenditore;
sicché, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione di pagare il prezzo, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso (Cass., sez. I, sentenza n. 17749 del 30/07/2009; Cass., sez. II, sentenza n. 12685 del 09/05/2024). Tuttavia, il mancato incasso è circostanza pacifica tra le parti, mai contestata dall'odierna appellata;
pertanto, la non ha alcun onere di provare CP_1
l'effettiva restituzione degli assegni ovvero la causa alternativa del mancato incasso. Ne deriva che il Giudice di prime ha fatto buon governo delle norme che regolano l'obbligazione avente titolo nel contratto di compravendita;
obbligazione tutt'oggi rimasta inadempiuta, atteso che il pagamento mediante assegno non produce effetti liberatori fintantoché non sia portato all'incasso, poiché la consegna, salvo diversa volontà, deve intendersi effettuata pro solvendo (Cass., sez. I, sentenza n. 17749 del 30/07/2009; Cass., sez. II, sentenza n. 12685 del 09/05/2024). D'altronde è del pari incontestato che non sia intervenuta alcuna simulazione tra le parti, di talché l'acquirente è Pt_1 tenuta a corrispondere l'intero prezzo pattuito nell'atto di compravendita, ad oggi parzialmente insoluto.
-Né quanto sin qui detto è smentito dall'eccezione di inammissibilità/improponibilità della domanda attorea per non aver ella proposto tale doglianza nel precedente giudizio instauratosi tra le parti. Deduce, infatti, l'appellante che la sarebbe decaduta CP_1 dal diritto di proporre l'azione di condanna all'adempimento per non aver ella formulato la domanda in via di riconvenzione nel giudizio promosso dalla per Pt_1
l'occupazione sine titulo dell'immobile in parola. Ebbene il Tribunale, condivisibilmente non si è pronunciato sull'eccezione preliminare de qua, ritenendola così assorbita dal merito, in quanto formulata in via meramente generica e pretestuosa, senza l'indicazione di alcun fondamento normativo e/o giurisprudenziale. Infatti, non solo non sussiste alcun onere ordinamentale di costituirsi e proporre in via riconvenzionale una domanda autonomamente azionabile in giudizio – salvo solo l'abuso del diritto per illegittimo frazionamento del credito non applicabile al caso che ci occupa
– ma, qualora proposta, sarebbe stata persino soggetta ad una pronuncia di inammissibilità. La relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale dal titolo dedotto in giudizio dall'attore, ex art. 36 cpc, si configura non già come identità della causa petendi, ma come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti. Ebbene, non si comprende la comunanza dell'azione di rivendica e/o restitutoria a tutela della proprietà con l'azione di adempimento a tutela dell'equilibrio contrattuale, atteso che il titolo di proprietà nella prima è una mera occasione.
-Dalle argomentazioni svolte discende logicamente e giuridicamente l'infondatezza del secondo motivo d'appello con cui censura il capo relativo al rigetto della Pt_1 domanda di condanna per lite temeraria;
responsabilità che, nel caso di specie, evidentemente non si configura, atteso l'accoglimento della domanda ed il rigetto del presente gravame.
-Infine, parte appellante impugna, in via subordinata, la sentenza di primo grado nella parte in cui qualifica la consegna del primo assegno corrisposto quale pagamento pro solvendo, piuttosto che pro soluto. Deduce che la dicitura di cui al punto a) dell'Allegato A al contratto di compravendita, “l'importo di Euro 50.000, è già stato corrisposto dalla parte acquirente alla parte venditrice a mezzo assegno bancario, non trasferibile, numero 3629570231-01, Unicredit”, debba interpretarsi nel senso che l'importo ivi Tes_1 incorporato è già stato incassato. Anche tale motivo di gravame merita di essere rigettato. Sebbene la doglianza non sia, come dedotto da parte appellata, una domanda nuova inammissibile, trattandosi di fatto estintivo qualificabile come difesa, tuttavia è infondata. Innanzitutto, la diversità di formulazione letterale, segnatamente dei tempi verbali, rispetto ai punti successivi attesta unicamente l'avvenuta consegna di tale assegno rispetto alla data di stipula dell'atto notarile, non certo l'avvenuta riscossione. Peraltro, l'onere di provare la riscossione di tale importo, quale fatto parzialmente estintivo, incombe proprio in capo all'acquirente , sicché essa non può limitarsi a proporre un'interpretazione Pt_1 alternativa della clausola negoziale.
-al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alle spese di lite, liquidate in € 9.900,00, oltre competenze di legge;
sussistono, altresì, i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002;
P.Q.M
Rigetta l'appello proposto da e condanna l'appellante alla refusione Parte_1 delle spese di lite, pari ad € 9.900,00, oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002.
Roma, 11 dicembre 2024
Il presidente est. dr. S. Di Matteo