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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/12/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 609/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO Dott.ssa SI IN AZ Presidente Dott.ssa NA VA Consigliere rel. Avv. Daniela Macaluso Consigliere GA all'udienza del 25/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause riunite R.G. n. 609/2025 promossa in grado d'appello da
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Gianluca Blasi e Parte_1 C.F._1
RM IN e domicilio eletto presso il loro studio di Bergamo, via Filippo Corridoni, 89/D,
-appellante- contro
(C.F. ) – NTroparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ), domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
[...] P.IVA_2
Milano in Milano, via Freguglia, 1,
-appellati contumaci-
e nei confronti dei dei soggetti inseriti nelle graduatorie GPS di II fascia della provincia di MILANO per la classe di concorso A021 – terzi controinteressati,
-appellati contumaci- NT Oggetto: Provincia di Milano biennio 2024-2026 – assegnazione supplenze per le classi di concorso indicate a candidati collocati in posizione inferiore – applicazione art. 12 OM 88/2024 – risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis, disattesa ogni avversaria domanda, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata e non notificata, così giudicare:
Nel merito ed in via principale: a) Ritenere, accertare e dichiarare, previo compimento di ogni procedura a tal fine necessaria, il diritto del ricorrente all'assegnazione dell'incarico annuale sulla c.d.c. A021 ad orario completo presso una delle istituzioni scolastiche dalla stessa indicate nell'apposita istanza e conseguente maturazione del relativo punteggio;
b) Ritenere, accertare e pagina 1 di 16 dichiarare il diritto del ricorrente a ricevere l'incarico lavorativo annuale e per cattedra completa (18 ore) sulla c.d.c. A021 ad orario completo presso una delle istituzioni scolastiche dalla stessa indicate nell'apposita istanza nel rispetto di quanto da quest'ultimo indicato nella propria istanza sub doc. 5 e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato, in virtù del maggior punteggio posseduto;
c) Ordinare all'amministrazione resistente a conferire, ora per all'ora, l'incarico annuale e per cattedra completa (18 ore), presso una delle istituzioni scolastiche dalla stessa indicate nell'apposita istanza nel rispetto di quanto da quest'ultimo indicato nella propria istanza sub doc. 5 e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato, in virtù del maggior punteggio posseduto;
d) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto e che il ricorrente avrebbe percepito per la durata complessiva della supplenza così come accertata in corso di causa, comprensivo di ratei di 13^ mensilità e TFR, dedotte le eventuali somme percepite in ragione di altro contratto di lavoro e per l'effetto e) Condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento, in favore del ricorrente, per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto e che la ricorrente avrebbe percepito per la durata complessiva della supplenza così come accertata in corso di causa, comprensivo dei ratei di 13^ mensilità e TFR, dedotte le eventuali somme percepite in ragione di altro contratto di lavoro esistente f) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di punti 12 per l'incarico che avrebbe dovuto espletare;
g) Condannare l'Amministrazione resistente ad attribuire alla ricorrente il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche che avrebbe dovuto espletare
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio in favore del ricorrente interamente refusi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del processo di primo grado, depositato in data 19.2.2025, Parte_1 ha convenuto innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Milano il NTroparte_1
e l' esponendo quanto segue:
[...] NTroparte_2
- di essere inserita nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della Provincia di Milano con validità per il biennio 2024-2026 con riferimento alla classe di concorso A021, con 64 punti e in posizione 139 e con riferimento alla classe di concorso ADSS, con 64 punti e in posizione
7455;
- di aver presentato, in data 7.8.2024, domanda per ottenere incarichi di supplenza indicando 150 preferenze per sedi, classi di concorso e tipologia di posto utili prediligendo quale tipologia d'incarico quello relativo alle posizioni in GPS;
- che, in data 9.10.2024, l' aveva pubblicato il III bollettino delle nomine NTroparte_4
n. 26240, nel quale la stessa non era risultata destinataria di alcun incarico nonostante vantasse un punteggio e una posizione in graduatoria migliori rispetto a docenti, che, pur collocati in una posizione inferiore in graduatoria, erano risultati destinatari d'incarichi;
- che, in particolare, con detto bollettino era stato conferito un incarico annuale di 18 ore settimanali per la classe di concorso A021 presso una delle istituzioni scolastiche tra quelle dalla stessa indicate pagina 2 di 16 nell'istanza quale 68^ preferenza (quella con codice MIRC12000G) a docente con un punteggio di 58 punti in 158^ posizione;
- che ciò era dipeso dall'applicazione data, mediante l'algoritmo del sistema informatico di selezione ministeriale utilizzato per le nomine, all'art.12, comma 10, dell'O.M. 88/2024, disposizione a mente della quale “Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”;
- che, in particolare, l'algoritmo era stato impostato in modo che, se in una convocazione non vi erano cattedre disponibili richieste dal docente interessato, nella convocazione successiva, se dette cattedre per motivi sopravvenuti erano divenute disponibili, il sistema informatico non tornava indietro nello scorrimento della graduatoria, ma procedeva alla nomina di personale con punteggio inferiore (privo di precedenze), considerando il docente rinunciatario anche rispetto alle sedi espresse e, addirittura, rispetto all'intera procedura.
Tanto premesso in fatto, la ricorrente, nell'adire il Tribunale, ha lamentato che il , nel CP_1 consentire lo scorrimento delle graduatorie solamente nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura (ex art. 12, comma 10, dell'OM citata), ai fini dei conferimenti d'incarico sulle disponibilità sopravvenute, era incorso in un'evidente violazione del principio meritocratico, avendo autorizzato il “salto” di quanti, per aver omesso di indicare una determinata tipologia di posto (ad es. “spezzone orario”), erano stati considerati
“rinunciatari sulle nuove disponibilità” relative alle preferenze espresse ed erano stati, pertanto, esclusi dai successivi turni di nomina.
Premesso di essere rimasta disoccupata a causa dell'errore oggettivo del sistema informatico, avendo ultimato in data 30.6.2024 l'ultimo incarico di docenza, la ha chiesto al Tribunale di Parte_1 accertare il suo diritto all'assegnazione dell'incarico annuale (per l'a.s. 2024-2025) sulla cdc A021 ad orario completo presso una delle istituzione indicate nell'istanza secondo l'ordine di preferenze NT indicato in virtù del maggior punteggio posseduto e di condannare il al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni maturate e non percepite a causa della mancata assegnazione dell'incarico, nonché all'assegnazione del punteggio conseguente per l'incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche che avrebbe potuto espletare nella misura di 12 punti complessivi.
Autorizzata dal Presidente della Sezione Lavoro la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza anche nei confronti dei terzi controinteressati mediante pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., questi ultimo sono rimasti contumaci, mentre si è costituito il CP_5 NTroparte_2 CP_6 di Milano, resistendo al ricorso con memoria difensiva depositata in data 4.4.2025, nella quale, in
[...]
pagina 3 di 16 ordine alla vicenda, ha precisato, a sua volta, che la , non potendo rientrare nel primo e nel Parte_1 secondo processo di nomina, in quanto riservati alla procedura straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo ai sensi dell'art. art. 5, comma 5 e seguenti, D.L. 44/2023 e ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c) bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile
2024, n. 56 e occupando nella classe di concorso A021 – Geografia la posizione 138 con punti 64, era rientrata nel quarto turno di nomina, destinato alle assegnazioni di incarichi a tempo determinato, effettuato in data 26/9/2024 con provvedimento prot. n. 2301; che in detto turno il sistema di informatizzazione nomine (INS) aveva assegnato le sedi disponibili per la classe di concorso A021 fino al candidato che occupava la posizione 144 con punti 62,5, Fascia 2; che, nello specifico, INS aveva assegnato agli aspiranti i posti e/o gli spezzoni disponibili in base, in primo luogo, alla posizione che ciascun candidato occupava nelle GPS e, in secondo luogo, alla corrispondenza tra la disponibilità residua sussistente al momento di chiamata del singolo candidato e le preferenze dallo stesso espresse nella domanda presentata sulla piattaforma “POLIS – Istanze on-line” entro il termine perentorio del 7 agosto 2024 (ore 14); che, pertanto, arrivato alla posizione della , il sistema non le aveva Parte_1 attribuito alcun incarico a tempo determinato, in quanto non aveva rilevato la presenza di alcuna disponibilità, incrociando quelle residue disponibili al momento della sua chiamata con quelle dalla stessa espresse nella sua domanda on-line; che, infatti, per la classe di concorso A021 le sedi assegnate dopo la sua posizione non erano ricomprese tra quelle dalle stesse indicate nella domanda (essendo una esterna in diverso comune e l'altra per spezzone orario), sicché la stessa per le sedi non richieste era considerata rinunciataria, con la conseguente impossibilità ad essere ripescata dal sistema per le nomine successive.
L'Amministrazione scolastica -premesso che nello stesso processo di nomine della sig.ra , Parte_1 quello del 26/9/2024, alcune cattedre annuali o fino al termine delle attività didattiche, rientranti tra le preferenze della stessa, quali, ad esempio, quelle disponibili presso gli Istituto: E. FALCK di Sesto San
GI - MIRC12000G, LL DU di MILANO - MIIS074005, erano state attribuite ai candidati che occupavano in GPS posizioni nettamente superiore rispetto a quella occupata dalla sig.ra , ma in seguito a loro rinunce riassegnate nel turno successivo, quello del 9/10/2024- Parte_1 ha, quindi, sostanzialmente confermato quanto prospettato dalla ricorrente, ossia che, nel processo di nomina del 26/9/2024, avendo assegnato incarichi fino alla posizione 144° (Fascia 2) per la classe di concorso A021, il sistema di informatizzazione, nella tornata successiva, quella del 9/10/2024, era partito ad attribuire le nuove disponibilità agli aspiranti collocati nella posizione immediatamente successiva alla 144, sostenendo che, tuttavia, contrariamente a quanto lamentato dalla , Parte_1
pagina 4 di 16 l'impostazione del sistema informatizzato delle nomine era conforme a quanto prescritto dall'art. 12, comma 10, dell'O.M. 88/2024.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2279/2025, ha rigettato il ricorso, ritenendo il funzionamento dell'INS conforme alle previsioni dell'OM e la domanda della ricorrente, pertanto, infondata (ciò anche in considerazione della mancata assoluzione, da parte della , dell'onere probatorio in merito Parte_1 al fatto che, anche procedendo nel modo dalla stessa indicato, sarebbe risultata destinataria di un incarico di supplenza) e compensando integralmente le spese processuali in ragione dell'esistenza di orientamenti contrastanti sulla questione e della sua peculiarità.
Con ricorso depositato in data 10.6.2025, la ha proposto appello avverso la sentenza di Parte_1 primo grado, affidandolo a due motivi.
Con il primo l'appellante lamenta l'“Illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione di legge, nello specifico: art. 97 Costituzione – Violazione del principio meritocratico – Violazione del principio di scorrimento delle graduatorie ex art. 28 D.P.R. 478/1994” e impugna il capo della sentenza in cui si afferma che “il meccanismo fatto proprio dall'ordinanza non è né illogico né arbitrario, rispondendo comunque ad una logica oggettiva, riscontrabile e razionale, in quanto, anziché prevedere che ogni volta che vangano rimesse a disposizione delle cattedre il sistema riparta dal principio, semplicemente tutela anche i docenti in posizione deteriore per consentire loro di essere interessati dalla stessa procedura, giacché diversamente di troverebbero in una situazione di perenne attesa” (pag. 6 sentenza nr. 2279/25 Trib. Milano).
Richiamata la giurisprudenza di merito favorevole alla tesi dalla stessa posta a fondamento del ricorso, evidenzia che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, anche questa Corte d'Appello (vd. sent. nn. 320/2024 e 88/2025) si è già espressa statuendo l'erroneità dell'interpretazione e applicazione da parte del (ciò, in particolare, con riferimento alle identiche previsioni dell'art. 12 Parte_2 dell'O.M. 112/2022 relativa alle GPS della Provincia di Milano valide per il biennio 2022-2024): 1) nel considerare la mancata espressione di alcune preferenze come rinuncia all'accesso ai successivi turni di nomina, con riferimento ai posti oggetto di preferenza divenuti vacanti dopo una prima fase di assegnazione e 2) nell'accordare supplenze a candidati con punteggi inferiori, rispetto a quelli meglio posizionati in graduatoria, violando così il criterio meritocratico ed il principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, volto all'individuazione dell'aspirante più idoneo al posto da ricoprire.
Con il secondo motivo d'appello, titolato “Illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. – Errata applicazione del principio di vicinanza della prova –
Violazione dell'art. 24 Costituzione - Divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile pagina 5 di 16 o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio.”, la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui afferma che “Incidentalmente, nel merito deve altresì osservarsi che la ricorrente non ha nemmeno dato prova che, ove la procedura fosse ripartita dall'inizio, sarebbe stata effettivamente destinataria di una proposta di contratto a termine per l'assenza di altri docenti meglio posizionati in graduatoria che avrebbero, del pari, potuto essere interessati della medesima sede” (cfr pag. 7 sentenza nr 2279/2025
Trib. Milano).”.
Assume, a questo riguardo, che, a fronte dell'inadempimento lamentato, è onere del debitore-datore di NT lavoro, ossia del , ex art. 2697, comma 2, c.c., dimostrare l'esatto adempimento e che, in applicazione del principio di c.d. vicinanza della prova, una volta allegata dall'interessato l'attribuzione d'incarichi a docenti in posizione deteriore rispetto alla sua, compete al , che ha la CP_1 disponibilità di tutte le informazioni utili, dimostrare che anche gli altri aspiranti in una posizione preminente rispetto alla sua avrebbero potuto ottenere quella stessa nomina su quella stessa scuola qualora non considerati rinunciatari.
Sulla base di tali motivi, l'appellante insiste per la riforma della sentenza impugnata e per l'accoglimento di tutte le domande proposte in primo grado. NT Il , nonostante la regolarità della notifica, è rimasto contumace.
Disposta, all'udienza del 14.10.2025, l'integrazione del contraddittorio, anche nella presente fase d'appello, nei confronti dei terzi controinteressati con le modalità disposte ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
(ossia mediante pubblicazione sul sito della Corte d'Appello e del MIM del ricorso e del verbale di udienza), alla successiva udienza del 25.11.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per le ragioni di seguito sinteticamente esposte, entrambi i motivi d'appello sono meritevoli di accoglimento.
Questa Corte d'Appello si è già espressa sulla questione controversa, analizzando entrambe le censure, con riferimento al contenzioso insorto in relazione alle procedure di assegnazione delle supplenze per il biennio 2022-2024 regolate dall'art. 12 dell'OM 112/2022, esprimendo un orientamento al quale l'odierno Collegio intende dare seguito anche con riferimento alle identiche previsioni contenute nell'art. 12 dell'OM 88/2024 (vd. CdA Milano n. 320/2024 Pres. AZ, est. n. 757/2024 CP_7
Pres. Vignati, est. , n. 88/2025 Pres. AZ, est. Pattumelli). CP_8
Può qui richiamarsi, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto relativa a fattispecie perfettamente sovrapponibile, la motivazione della sentenza n. 757/2024: “Con l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 – intestata:” Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di pagina 6 di 16 cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” - il ha NTroparte_1 disciplinato, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo (cfr. art. 1) all'uopo istituendo, ai sensi dell'articolo 4, commi 6, 6bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999, n. 124, in ciascuna Provincia, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze, cc.dd.
“GPS”, finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2 comma 4 lettere a) e b) (cfr. art. 3).
In particolare l'Ordinanza n. 112 del 2022 ha previsto all'articolo 12 (intestato:” Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche”) – per quanto qui rileva - che:” 1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata…..3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento…..10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi pagina 7 di 16 degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.
L'interpretazione letterale dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2020 rende evidente, innanzitutto, che la rinuncia al conferimento degli incarichi è correlata o alla mancata presentazione dell'istanza
(cfr. comma 4, prima parte:” La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma
4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento”) ovvero, limitatamente alle preferenze non espresse, alla mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto (cfr. comma 4, seconda parte:” qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”).
L'Ordinanza in esame, peraltro, chiarisce, al comma 10 dell'articolo in esame – da un lato - che:” La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto” - e dall'altro lato – che:” Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.
Esclusa, pertanto, qualunque forma di automatismo che qualifichi come rinuncia del candidato gli effetti dell'applicazione concreta della procedura automatizzata, questo Collegio intende dare continuità all'interpretazione della richiamata Ordinanza espressa dalla Corte di Appello di Milano secondo cui, dalla lettura coordinata dei commi 3 e 10 dell'articolo 12:” emerge che, nell'ipotesi di convocazioni successive alla prima, siano emerse nuove supplenze in una determinata classe di concorso o materia, debba essere convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso che ha indicato tali sedi nelle sue opzioni e che non ha ancora ricevuto alcuna proposta nelle precedenti convocazioni per assenza di posti disponibili fra le opzioni indicate dal docente” (cfr. Corte di Appello di Milano n. 320 del 23 maggio 2024).
Nella fattispecie in esame, tuttavia, l'appellante - pretermesso automaticamente dalla procedura robotizzata applicata – non ha mai rinunciato alle preferenze espresse e, comunque, non è mai stato convocato, quale docente con maggior punteggio, in sede di terza convocazione per il conferimento degli incarichi resisi disponibili e conformi alle preferenze espresse con la domanda del 15 agosto
2022. pagina 8 di 16 E', infatti, pacifico in atti che - a seguito della domanda di inserimento nella II fascia delle “GPS” -
l'appellante è stato incluso nella graduatoria pubblicata il 29 luglio 2022 nella posizione finale di
“436” con il punteggio di “62” (cfr. docc. da 2 a 5 fascicolo di primo grado dell'appellante) e che - a NTr seguito di domanda di informatizzazione nomine supplenze di “ del 15 agosto 2022 –
l'appellante non è risultato destinatario di alcun incarico né in sede di prima convocazione, in quanto collocato in posizione deteriore rispetto alla docente assegnataria dell'incarico, né in sede di seconda convocazione, in quanto non risultavano cattedre disponibili presso l'I.S. “A. Gentileschi” (cfr. docc. da 2 a 5 fascicolo di primo grado di parte appellante).
Per quanto rileva ai fini decisori deve essere evidenziato che in sede di seconda convocazione - esperita dopo la pubblicazione del 6 ottobre 2022 di nuove disponibilità - alla docente avente la posizione n. 434 è stata assegnata la cattedra presso altra scuola mentre la posizione n. 436, ricoperta dall'appellante, non è stata contemplata avendo, il sistema, saltato l'appellante, passando direttamente dalla posizione “434” alla posizione “438” (cfr. doc. 8 bis fascicolo di primo grado di parte appellante).
In sede di terza convocazione del 27 ottobre 2022 - esperita dopo che il 24 ottobre 2022 venivano pubblicate ulteriori disponibilità di incarichi di insegnamento tra cui una cattedra fino al 30 giugno e uno spezzone da 12 ore presso l'I.S. “A. Gentileschi” quindi incarichi conformi alle preferenze espresse dall'appellante - il sistema robotizzato, che già aveva saltato l'appellante, ha attribuito le nomine ai docenti collocati nelle posizioni “GPS” rispettivamente nelle posizioni n. 508 e n. 517, con i relativi punteggi di 56 e 55.5 ovvero con punteggi inferiori a quello attribuito all'appellante, ovvero
“62” (cfr. doc. 9 bis fascicolo di primo grado).
Il appellato, mediante la procedura informatizzata ha, quindi, automaticamente – e CP_1 illegittimamente – pretermesso, senza alcuna valida motivazione, la posizione dell'appellante il quale, alla luce dell'interpretazione, sopra richiamata, dei commi 3 e 10 dell'articolo 12 dell'Ordinanza
Ministeriale n. 112 del 2020, aveva invece diritto a ricevere la proposta degli incarichi resisi disponibili.
Ha errato, pertanto, il primo giudice nel ritenere corretto l'operato del appellato – che sul CP_1 punto ha eccepito che:” la P.A. non solo non deve ma non può “ricominciare da capo” e riscorrere le porzioni di graduatorie già vagliate e oggetto di turni di assegnazione precedenti” - sia perché nella fattispecie in esame non risulta alcuna rinuncia all'incarico, neppure implicita, da parte dell'appellante che, in ipotesi, avrebbe autorizzato il a pretermettere la posizione CP_1 dell'appellante e sia perché, comunque, la procedura automatizzata deve essere verificata dall'Ufficio amministrativo. pagina 9 di 16 L'attività di verifica, infatti, si inserisce tra le ordinarie attività proprie dell'Amministrazione connesse al buon andamento della Pubblica amministrazione e, nella fattispecie in esame, tale attività non risulta posta in essere, nonostante l'appellante avesse anche sollecitato una revisione delle assegnazioni mediante reclamo (cfr. doc.13 fascicolo di primo grado di parte appellante).
Non risultando alcuna rinuncia da parte dell'appellante, la sentenza deve essere riformata atteso che - nell'ipotesi di convocazioni successive alla prima, nell'ipotesi in cui siano emerse nuove supplenze in una determinata classe di concorso o materia – la corretta applicazione dell'articolo 12 dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2020, conforme al principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio meritocratico, impone che debba essere convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso ovvero - nella fattispecie in esame, in relazione agli incarichi conferiti presso l'Istituto “A. Gentilieschi” in sede di terza convocazione - l'appellante.
La richiamata interpretazione dell'Ordinanza Ministeriale non pregiudica, peraltro, neppure l'esigenza di bilanciamento degli interessi - e, in particolare, l'esigenza di celerità delle procedure correlate alla necessità dell'avvio regolare dell'anno scolastico – sia perché la ratio dell'Ordinanza
Ministeriale può rinvenirsi nella esigenza di razionalizzare la gestione della procedura, e non nell'obliterare la professionalità dei docenti correlata al punteggio conseguito, e sia perché l'attività di controllo richiesta all'Ufficio Amministrativo appare di assai scarso disagio per la Pubblica
Amministrazione, anche in ragione della procedura informatizzata.
Non può, infine, non rilevarsi che la procedura di assegnazione governata dall'algoritmo informatico redatto e gestito dal appellato – come si evince dalla documentazione versata in CP_1 atti da cui risulta che il sistema informatico, in sede di terza convocazione, ha iniziato la ricerca degli assegnatari cui destinare le disponibilità non considerando il ricorrente come punto di partenza, ma partendo da una posizione inferiore (cfr. docc. da 7 a 12 fascicolo di primo grado di parte appellante)
– è strutturata in modo tale che, se al momento della convocazione di un docente per una specifica classe di concorso in base al suo posto in graduatoria non sia disponibile alcun posto nelle sedi o per la tipologia di contratto indicate dal docente fra le sue opzioni, il non convoca quel CP_1 docente e prosegue nella graduatoria, offrendo ed assegnando il posto in questione ad un docente collocato in posizione inferiore nella graduatoria relativa a quella specifica classe di concorso.
Ne deriva, pertanto, che l'applicazione dell'algoritmo che governa la procedura informatica di assegnazione dell'incarico si pone in contrasto con l'Ordinamento atteso che l'Ordinamento deve prevedere, e non potrebbe esser altrimenti, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, un sistema che consenta al singolo docente, in relazione alle scuole e alla tipologia di contratto indicata, di ottenere pagina 10 di 16 la supplenza più favorevole nel caso di punteggio superiore rispetto ad altri candidati, mentre il programma informatico contrariamente a quanto sarebbe dovuto avvenire - anche alla luce dell'insegnamento del Consiglio di Stato secondo cui “l'utilizzo di procedure robotizzate non può, tuttavia, essere motivo di elusione dei principi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa” e secondo cui la procedura:” deve prevedere con ragionevolezza una soluzione definita per tutti i casi possibili, anche i più improbabili” (cfr. Consiglio di Stato n. 2270 del 2019) – non sembra prevedere la convocazione del docente con maggior punteggio, così sacrificando il principio meritocratico.
(….)
Per questi motivi
l'appellante, in sede di terza convocazione e in ragione dei “62” punti attributi, aveva il diritto di vedersi assegnare l'incarico, resosi disponibile, di supplenza fino al termine delle attività didattiche presso l'I.S. “A. Gentileschi” oggetto di preferenza.
Per quanto concerne le conseguenze della condotta del resistente la Corte osserva quanto CP_1 segue.
La Corte di Cassazione pronunciandosi in tema di violazione del diritto di prelazione obbligatoria – dunque in fattispecie analoga alla fattispecie in esame – ha ritenuto che l'inadempimento del datore di lavoro, che si perfeziona con l'assunzione di soggetti diversi da quelli che hanno diritto di precedenza, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria e il giudice di merito può assumere, quale parametro per la determinazione del relativo pregiudizio, quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato assunto dal datore di lavoro spettando a quest'ultimo l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento (cfr. Corte di Cassazione 14 maggio 2010, n. 11737; cfr. anche Corte di Cassazione n.
26966 del 22 ottobre 2019).
Nella fattispecie in esame è documentale (cfr. docc. 9 e 9 bis fascicolo di primo grado di parte appellante) l'inadempimento della Pubblica Amministrazione che ha omesso di conferire l'incarico resosi disponibile in sede di terza convocazione come pure risulta accertata la sussistenza del nesso causale tra l'omesso conferimento dell'incarico di insegnamento all'appellante ed il danno patrimoniale dedotto dall'appellante al quale, se fosse stata applicata correttamente la procedura di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2022, sarebbe stato conferito – tenuto conto dei criteri prestabiliti - in sede di terza convocazione, un incarico di insegnamento fino al 30 giugno 2022 con le correlate retribuzioni.
Applicando, quindi, il richiamato insegnamento della Corte di Cassazione, all'appellante deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale correlato al mancato conferimento dell'incarico in sede di terza convocazione, quindi per il periodo compreso tra il 27 ottobre 2022 e il pagina 11 di 16 30 giugno 2023 - parametrato alle retribuzioni omesse nel suddetto periodo, detratte le somme corrisposte per il periodo di supplenza dal 28 aprile 2023 al 30 giugno 2023.
All'appellante deve, inoltre, essere riconosciuto anche il diritto di vedersi attribuire - quale forma di risarcimento del danno in forma specifica - il punteggio complessivo che stato conseguito se fosse stato assegnatario dell'incarico di supplenza da cui è stato escluso.
Invero nel caso di specie - poiché l'Amministrazione appellata era tenuta ad applicare i criteri fissi e predeterminati che non lasciavano alcun margine per valutazioni discrezionali - una volta acclarato che l'appellante aveva un punteggio superiore ai docenti poi assegnatari dell'incarico di insegnamento oggetto di preferenza dell'appellante, può ritenersi provato, sulla base dell'id quod plerumque accidit, che ove l'Amministrazione avesse correttamente operato, l'appellante avrebbe conseguito l'incarico di insegnamento in conformità delle preferenze indicate nella domanda del 15 agosto 2022 non risultando, di contro, allegati e provati, da parte del appellato, fatti idonei CP_1 ad impedire l'effetto perseguito.
Assorbita ogni altra questione l'appello deve, dunque, essere accolto e la Sentenza impugnata deve essere riformata.”.
Alla luce delle medesime considerazioni, anche le domande proposte dalla ricorrente nel presente giudizio devono ritenersi meritevoli di accoglimento, essendo pacifico e documentale (in quanto NT confermato nella memoria difensiva di primo grado anche dal ) che, nel processo di nomina del
26/9/2024, arrivati a processare la posizione della , la stessa, in quella fase, non è stata Parte_1 individuata quale assegnataria di alcun incarico, difettando, in quel momento, disponibilità con riferimento alle preferenze dalla stessa espresse (già attribuite ad altri aspiranti collocati in posizione più alta in graduatoria), sicché il sistema informatico, avendo assegnato, in quella fase, incarichi fino alla posizione 144 (Fascia 2) per la classe di concorso A021, nella tornata successiva, quella del
9/10/2024, ha attribuito le nuove disponibilità agli aspiranti collocati nella posizione immediatamente successiva alla 144 (ad esclusione, come precisato dalla difesa ministeriale in primo grado, dei docenti che, nominati nel turno di nomina del 31/08/24 su spezzone, avevano diritto al completamento orario ex art. 12, comma 12, dell'OM 88/20241 e di eventuali scostamenti della graduatoria in seguito a 1 L'art. 12, comma 12, dell'OM 88/2024 prevede, invero, che “12. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola pagina 12 di 16 rettifiche e fisiologici assestamenti delle graduatorie la posizione aggiornata), senza ripercorrere a ritroso la graduatoria degli aspiranti e, per quanto qui di rilievo, ha attribuito un incarico di supplenza annuale con orario pieno (di diciotto ore settimanali) per l'insegnamento relativo alla classe di concorso
A021, presso un istituto scolastico incluso tra le preferenze indicate dalla (in 68^ posizione) Parte_1
e, in particolare, quello identificato dal codice MIRC12000G – nel frattempo resosi disponibile a seguito di rinuncia del candidato individuato nella precedente convocazione e, quindi, riassegnato alla fase successiva (per quanto riportato dalla stessa amministrazione scolastica nel proprio scritto difensivo del precedente grado) - a docente con un punteggio di 58 punti collocata in 158^ posizione (là dove l'appellante era collocata in 139^ posizione con un punteggio di 64 punti, come risulta dalla produzione di cui al doc. 4 del suo fascicolo di primo grado), tutto ciò in palese violazione del principio meritocratico, principio che deve necessariamente ispirare l'interpretazione e la concreta applicazione delle previsioni procedurali contenute nell'art. 12 dell'OM 88/2024, in conformità ai canoni costituzionali d'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost..
In particolare, avuto riguardo al primo motivo d'appello, vengono qui in considerazione i commi 3, 4 e
10 dell'art. 12 dell'OM 88/2024, recante “Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche”, di seguito trascritti:
“3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.
secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso”. pagina 13 di 16 (omissis)
10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.”.
Come già statuito da questa Corte tali disposizioni devono essere lette in modo coordinato per cui, ferma, nel caso della , la presentazione dell'istanza, “la mancata indicazione di talune Parte_1 sedi/classi di concorso/tipologie di posto” costituisce “rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse” e, quindi, esclusivamente con riferimento ad esse, sicché, come ulteriormente ribadito dal comma 4 dell'OM citata, “qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”, mentre continuerà a concorrere nelle “ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze” con riferimento alle “disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia”, avuto riguardo alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui ha espresso preferenza nella Par propria domanda. La previsione conclusiva del comma 10 dell'art. 12 dell' , a mente del quale “La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.”, va, infatti, interpretata in coerenza con quanto prescritto dai commi 3 e 4 che la precedono e, così intesa, comporta che nel caso in cui “nelle fasi … successive alla prima siano emerse nuove supplenze in una determinata classe di concorso/materia, debba essere convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso, che ha indicato tali sedi nelle sue opzioni e che non ha ancora ricevuto alcuna proposta nelle precedenti convocazioni per assenza di posti disponibili fra le opzioni indicate dal docente” (vd. pag. 9 sent. CdA Milano n. 320/2024 cit.); tale docente, infatti, non essendo mai stato in precedenza convocato per l'assegnazione d'incarichi di supplenza rientranti tra le preferenze espresse, con riferimento ad esse non può essere considerato rinunciatario né può
pagina 14 di 16 essere escluso, avuto riguardo alle disponibilità sopravvenute a queste relative, dalle successive fasi della procedura.
Quanto al secondo motivo d'appello, circa il riparto degli oneri probatori ex art. 2697 c.c., non possono che valere, anche nell'ambito delle procedure di assegnazione delle supplenze oggetto dell'odierna disamina, i principi di diritto già espressi dalla giurisprudenza di legittimità, nell'ambito del contenzioso scolastico, in merito alle procedure di mobilità dei docenti, procedure con riferimento alle quali la Cassazione, confermando il proprio consolidato orientamento sulla questione (che concerne, in generale, la materia delle azioni di adempimento e/o risarcitorie che postulano l'accertamento dell'inadempimento delle obbligazioni ex artt. 1218 e ss. c.c.), ha di recedente ribadito che “Il docente che agisca nei confronti del per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla disciplina CP_1 della mobilità per un determinato anno scolastico ha l'onere di allegare specificamente l'obbligo inadempiuto (come, ad esempio, quello di attribuire ai candidati i posti disponibili al momento in cui si svolge la fase delle assegnazioni loro pertinente), spettando conseguentemente al CP_1 dimostrare che tale obbligo non sussisteva, in ipotesi per il fatto che, in ragione della posizione in graduatoria ricoperta dal lavoratore, quei posti, in caso di assegnazione, avrebbero dovuto essere destinati ad altri.” (così, da ultimo, ord. Cass. civ., sez. lav., n. 16835/2025, con richiamo a Cass. n.
1055/2024 e n. 11382/2022).
Nel caso esaminato la ha assolto l'onere di allegazione e prova sulla stessa gravante, avendo Parte_1 dimostrato di essere stata scavalcata, nell'assegnazione degli incarichi di supplenza ai quali aspirava, da docente collocata in graduatoria in posizione inferiore alla sua, mentre il non ha fornito CP_1 prova del fatto che quell'incarico sarebbe stato, comunque, destinato ad altro aspirante in posizione poziore rispetto a quella dell'appellante.
La sentenza appellata va, pertanto, riformata, con integrale accoglimento delle domande proposte dalla ricorrente, dovendosi accertare, alla luce delle esposte considerazioni, che la stessa avrebbe avuto diritto all'assegnazione di un incarico di supplenza annuale di diciotto ore settimanali per l'insegnamento relativo alla classe di concorso A021 presso una delle istituzioni scolastiche indicate nella domanda e, per l'effetto, condannare il a corrisponderle, a titolo di risarcimento del CP_1 danno ex art. 1218 e 1223 c.c., le retribuzioni omesse, comprensive dei ratei di tredicesima e del
T.F.R., per la durata dell'incarico, nonché a riconoscerle, in via di risarcimento in forma specifica, la relativa anzianità di servizio con conseguente attribuzione del corrispondente punteggio di n. 12 punti.
Le spese processuali del doppio grado si regolano secondo soccombenza, con conseguente condanna del alla loro integrale rifusione in favore della , nella misura che, sulla base dei CP_1 Parte_1 parametri di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM 147/2022, in assenza di attività istruttoria, si pagina 15 di 16 liquida in complessivi euro 7.200,00 per compensi, di cui euro 3.700,00 per il primo grado ed euro
3.500,00 per quello d'appello. Se ne dispone la distrazione in favore dei difensori, i quali ne hanno fatto istanza ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
- in riforma della sentenza n. 2279/2025 del Tribunale di Milano, dichiara che l'appellante aveva diritto all'assegnazione di un incarico di supplenza annuale di diciotto ore settimanali per l'insegnamento relativo alla classe di concorso A021 presso una delle istituzioni scolastiche indicate nella domanda e, per l'effetto, condanna il a corrisponderle, a titolo di CP_1 risarcimento del danno, le retribuzioni omesse, comprensive dei ratei di tredicesima e del
T.F.R., per la durata dell'incarico, nonché a riconoscerle la relativa anzianità di servizio con conseguente attribuzione del corrispondente punteggio di n. 12 punti;
- condanna il appellato a rifondere all'appellante le spese processuali del doppio grado, CP_1 liquidate in complessivi euro 7.200,00 euro per compensi, oltre a rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014, CPA e IVA;
disponendone la distrazione in favore degli avv.ti Gianluca Blasi e RM IN ex art. 93 c.p.c..
Milano, 25/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
NA VA SI IN AZ
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO Dott.ssa SI IN AZ Presidente Dott.ssa NA VA Consigliere rel. Avv. Daniela Macaluso Consigliere GA all'udienza del 25/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause riunite R.G. n. 609/2025 promossa in grado d'appello da
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Gianluca Blasi e Parte_1 C.F._1
RM IN e domicilio eletto presso il loro studio di Bergamo, via Filippo Corridoni, 89/D,
-appellante- contro
(C.F. ) – NTroparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ), domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
[...] P.IVA_2
Milano in Milano, via Freguglia, 1,
-appellati contumaci-
e nei confronti dei dei soggetti inseriti nelle graduatorie GPS di II fascia della provincia di MILANO per la classe di concorso A021 – terzi controinteressati,
-appellati contumaci- NT Oggetto: Provincia di Milano biennio 2024-2026 – assegnazione supplenze per le classi di concorso indicate a candidati collocati in posizione inferiore – applicazione art. 12 OM 88/2024 – risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis, disattesa ogni avversaria domanda, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata e non notificata, così giudicare:
Nel merito ed in via principale: a) Ritenere, accertare e dichiarare, previo compimento di ogni procedura a tal fine necessaria, il diritto del ricorrente all'assegnazione dell'incarico annuale sulla c.d.c. A021 ad orario completo presso una delle istituzioni scolastiche dalla stessa indicate nell'apposita istanza e conseguente maturazione del relativo punteggio;
b) Ritenere, accertare e pagina 1 di 16 dichiarare il diritto del ricorrente a ricevere l'incarico lavorativo annuale e per cattedra completa (18 ore) sulla c.d.c. A021 ad orario completo presso una delle istituzioni scolastiche dalla stessa indicate nell'apposita istanza nel rispetto di quanto da quest'ultimo indicato nella propria istanza sub doc. 5 e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato, in virtù del maggior punteggio posseduto;
c) Ordinare all'amministrazione resistente a conferire, ora per all'ora, l'incarico annuale e per cattedra completa (18 ore), presso una delle istituzioni scolastiche dalla stessa indicate nell'apposita istanza nel rispetto di quanto da quest'ultimo indicato nella propria istanza sub doc. 5 e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato, in virtù del maggior punteggio posseduto;
d) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto e che il ricorrente avrebbe percepito per la durata complessiva della supplenza così come accertata in corso di causa, comprensivo di ratei di 13^ mensilità e TFR, dedotte le eventuali somme percepite in ragione di altro contratto di lavoro e per l'effetto e) Condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento, in favore del ricorrente, per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto e che la ricorrente avrebbe percepito per la durata complessiva della supplenza così come accertata in corso di causa, comprensivo dei ratei di 13^ mensilità e TFR, dedotte le eventuali somme percepite in ragione di altro contratto di lavoro esistente f) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di punti 12 per l'incarico che avrebbe dovuto espletare;
g) Condannare l'Amministrazione resistente ad attribuire alla ricorrente il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche che avrebbe dovuto espletare
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio in favore del ricorrente interamente refusi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del processo di primo grado, depositato in data 19.2.2025, Parte_1 ha convenuto innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Milano il NTroparte_1
e l' esponendo quanto segue:
[...] NTroparte_2
- di essere inserita nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della Provincia di Milano con validità per il biennio 2024-2026 con riferimento alla classe di concorso A021, con 64 punti e in posizione 139 e con riferimento alla classe di concorso ADSS, con 64 punti e in posizione
7455;
- di aver presentato, in data 7.8.2024, domanda per ottenere incarichi di supplenza indicando 150 preferenze per sedi, classi di concorso e tipologia di posto utili prediligendo quale tipologia d'incarico quello relativo alle posizioni in GPS;
- che, in data 9.10.2024, l' aveva pubblicato il III bollettino delle nomine NTroparte_4
n. 26240, nel quale la stessa non era risultata destinataria di alcun incarico nonostante vantasse un punteggio e una posizione in graduatoria migliori rispetto a docenti, che, pur collocati in una posizione inferiore in graduatoria, erano risultati destinatari d'incarichi;
- che, in particolare, con detto bollettino era stato conferito un incarico annuale di 18 ore settimanali per la classe di concorso A021 presso una delle istituzioni scolastiche tra quelle dalla stessa indicate pagina 2 di 16 nell'istanza quale 68^ preferenza (quella con codice MIRC12000G) a docente con un punteggio di 58 punti in 158^ posizione;
- che ciò era dipeso dall'applicazione data, mediante l'algoritmo del sistema informatico di selezione ministeriale utilizzato per le nomine, all'art.12, comma 10, dell'O.M. 88/2024, disposizione a mente della quale “Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”;
- che, in particolare, l'algoritmo era stato impostato in modo che, se in una convocazione non vi erano cattedre disponibili richieste dal docente interessato, nella convocazione successiva, se dette cattedre per motivi sopravvenuti erano divenute disponibili, il sistema informatico non tornava indietro nello scorrimento della graduatoria, ma procedeva alla nomina di personale con punteggio inferiore (privo di precedenze), considerando il docente rinunciatario anche rispetto alle sedi espresse e, addirittura, rispetto all'intera procedura.
Tanto premesso in fatto, la ricorrente, nell'adire il Tribunale, ha lamentato che il , nel CP_1 consentire lo scorrimento delle graduatorie solamente nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura (ex art. 12, comma 10, dell'OM citata), ai fini dei conferimenti d'incarico sulle disponibilità sopravvenute, era incorso in un'evidente violazione del principio meritocratico, avendo autorizzato il “salto” di quanti, per aver omesso di indicare una determinata tipologia di posto (ad es. “spezzone orario”), erano stati considerati
“rinunciatari sulle nuove disponibilità” relative alle preferenze espresse ed erano stati, pertanto, esclusi dai successivi turni di nomina.
Premesso di essere rimasta disoccupata a causa dell'errore oggettivo del sistema informatico, avendo ultimato in data 30.6.2024 l'ultimo incarico di docenza, la ha chiesto al Tribunale di Parte_1 accertare il suo diritto all'assegnazione dell'incarico annuale (per l'a.s. 2024-2025) sulla cdc A021 ad orario completo presso una delle istituzione indicate nell'istanza secondo l'ordine di preferenze NT indicato in virtù del maggior punteggio posseduto e di condannare il al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni maturate e non percepite a causa della mancata assegnazione dell'incarico, nonché all'assegnazione del punteggio conseguente per l'incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche che avrebbe potuto espletare nella misura di 12 punti complessivi.
Autorizzata dal Presidente della Sezione Lavoro la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza anche nei confronti dei terzi controinteressati mediante pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., questi ultimo sono rimasti contumaci, mentre si è costituito il CP_5 NTroparte_2 CP_6 di Milano, resistendo al ricorso con memoria difensiva depositata in data 4.4.2025, nella quale, in
[...]
pagina 3 di 16 ordine alla vicenda, ha precisato, a sua volta, che la , non potendo rientrare nel primo e nel Parte_1 secondo processo di nomina, in quanto riservati alla procedura straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo ai sensi dell'art. art. 5, comma 5 e seguenti, D.L. 44/2023 e ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c) bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile
2024, n. 56 e occupando nella classe di concorso A021 – Geografia la posizione 138 con punti 64, era rientrata nel quarto turno di nomina, destinato alle assegnazioni di incarichi a tempo determinato, effettuato in data 26/9/2024 con provvedimento prot. n. 2301; che in detto turno il sistema di informatizzazione nomine (INS) aveva assegnato le sedi disponibili per la classe di concorso A021 fino al candidato che occupava la posizione 144 con punti 62,5, Fascia 2; che, nello specifico, INS aveva assegnato agli aspiranti i posti e/o gli spezzoni disponibili in base, in primo luogo, alla posizione che ciascun candidato occupava nelle GPS e, in secondo luogo, alla corrispondenza tra la disponibilità residua sussistente al momento di chiamata del singolo candidato e le preferenze dallo stesso espresse nella domanda presentata sulla piattaforma “POLIS – Istanze on-line” entro il termine perentorio del 7 agosto 2024 (ore 14); che, pertanto, arrivato alla posizione della , il sistema non le aveva Parte_1 attribuito alcun incarico a tempo determinato, in quanto non aveva rilevato la presenza di alcuna disponibilità, incrociando quelle residue disponibili al momento della sua chiamata con quelle dalla stessa espresse nella sua domanda on-line; che, infatti, per la classe di concorso A021 le sedi assegnate dopo la sua posizione non erano ricomprese tra quelle dalle stesse indicate nella domanda (essendo una esterna in diverso comune e l'altra per spezzone orario), sicché la stessa per le sedi non richieste era considerata rinunciataria, con la conseguente impossibilità ad essere ripescata dal sistema per le nomine successive.
L'Amministrazione scolastica -premesso che nello stesso processo di nomine della sig.ra , Parte_1 quello del 26/9/2024, alcune cattedre annuali o fino al termine delle attività didattiche, rientranti tra le preferenze della stessa, quali, ad esempio, quelle disponibili presso gli Istituto: E. FALCK di Sesto San
GI - MIRC12000G, LL DU di MILANO - MIIS074005, erano state attribuite ai candidati che occupavano in GPS posizioni nettamente superiore rispetto a quella occupata dalla sig.ra , ma in seguito a loro rinunce riassegnate nel turno successivo, quello del 9/10/2024- Parte_1 ha, quindi, sostanzialmente confermato quanto prospettato dalla ricorrente, ossia che, nel processo di nomina del 26/9/2024, avendo assegnato incarichi fino alla posizione 144° (Fascia 2) per la classe di concorso A021, il sistema di informatizzazione, nella tornata successiva, quella del 9/10/2024, era partito ad attribuire le nuove disponibilità agli aspiranti collocati nella posizione immediatamente successiva alla 144, sostenendo che, tuttavia, contrariamente a quanto lamentato dalla , Parte_1
pagina 4 di 16 l'impostazione del sistema informatizzato delle nomine era conforme a quanto prescritto dall'art. 12, comma 10, dell'O.M. 88/2024.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2279/2025, ha rigettato il ricorso, ritenendo il funzionamento dell'INS conforme alle previsioni dell'OM e la domanda della ricorrente, pertanto, infondata (ciò anche in considerazione della mancata assoluzione, da parte della , dell'onere probatorio in merito Parte_1 al fatto che, anche procedendo nel modo dalla stessa indicato, sarebbe risultata destinataria di un incarico di supplenza) e compensando integralmente le spese processuali in ragione dell'esistenza di orientamenti contrastanti sulla questione e della sua peculiarità.
Con ricorso depositato in data 10.6.2025, la ha proposto appello avverso la sentenza di Parte_1 primo grado, affidandolo a due motivi.
Con il primo l'appellante lamenta l'“Illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione di legge, nello specifico: art. 97 Costituzione – Violazione del principio meritocratico – Violazione del principio di scorrimento delle graduatorie ex art. 28 D.P.R. 478/1994” e impugna il capo della sentenza in cui si afferma che “il meccanismo fatto proprio dall'ordinanza non è né illogico né arbitrario, rispondendo comunque ad una logica oggettiva, riscontrabile e razionale, in quanto, anziché prevedere che ogni volta che vangano rimesse a disposizione delle cattedre il sistema riparta dal principio, semplicemente tutela anche i docenti in posizione deteriore per consentire loro di essere interessati dalla stessa procedura, giacché diversamente di troverebbero in una situazione di perenne attesa” (pag. 6 sentenza nr. 2279/25 Trib. Milano).
Richiamata la giurisprudenza di merito favorevole alla tesi dalla stessa posta a fondamento del ricorso, evidenzia che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, anche questa Corte d'Appello (vd. sent. nn. 320/2024 e 88/2025) si è già espressa statuendo l'erroneità dell'interpretazione e applicazione da parte del (ciò, in particolare, con riferimento alle identiche previsioni dell'art. 12 Parte_2 dell'O.M. 112/2022 relativa alle GPS della Provincia di Milano valide per il biennio 2022-2024): 1) nel considerare la mancata espressione di alcune preferenze come rinuncia all'accesso ai successivi turni di nomina, con riferimento ai posti oggetto di preferenza divenuti vacanti dopo una prima fase di assegnazione e 2) nell'accordare supplenze a candidati con punteggi inferiori, rispetto a quelli meglio posizionati in graduatoria, violando così il criterio meritocratico ed il principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, volto all'individuazione dell'aspirante più idoneo al posto da ricoprire.
Con il secondo motivo d'appello, titolato “Illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. – Errata applicazione del principio di vicinanza della prova –
Violazione dell'art. 24 Costituzione - Divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile pagina 5 di 16 o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio.”, la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui afferma che “Incidentalmente, nel merito deve altresì osservarsi che la ricorrente non ha nemmeno dato prova che, ove la procedura fosse ripartita dall'inizio, sarebbe stata effettivamente destinataria di una proposta di contratto a termine per l'assenza di altri docenti meglio posizionati in graduatoria che avrebbero, del pari, potuto essere interessati della medesima sede” (cfr pag. 7 sentenza nr 2279/2025
Trib. Milano).”.
Assume, a questo riguardo, che, a fronte dell'inadempimento lamentato, è onere del debitore-datore di NT lavoro, ossia del , ex art. 2697, comma 2, c.c., dimostrare l'esatto adempimento e che, in applicazione del principio di c.d. vicinanza della prova, una volta allegata dall'interessato l'attribuzione d'incarichi a docenti in posizione deteriore rispetto alla sua, compete al , che ha la CP_1 disponibilità di tutte le informazioni utili, dimostrare che anche gli altri aspiranti in una posizione preminente rispetto alla sua avrebbero potuto ottenere quella stessa nomina su quella stessa scuola qualora non considerati rinunciatari.
Sulla base di tali motivi, l'appellante insiste per la riforma della sentenza impugnata e per l'accoglimento di tutte le domande proposte in primo grado. NT Il , nonostante la regolarità della notifica, è rimasto contumace.
Disposta, all'udienza del 14.10.2025, l'integrazione del contraddittorio, anche nella presente fase d'appello, nei confronti dei terzi controinteressati con le modalità disposte ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
(ossia mediante pubblicazione sul sito della Corte d'Appello e del MIM del ricorso e del verbale di udienza), alla successiva udienza del 25.11.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per le ragioni di seguito sinteticamente esposte, entrambi i motivi d'appello sono meritevoli di accoglimento.
Questa Corte d'Appello si è già espressa sulla questione controversa, analizzando entrambe le censure, con riferimento al contenzioso insorto in relazione alle procedure di assegnazione delle supplenze per il biennio 2022-2024 regolate dall'art. 12 dell'OM 112/2022, esprimendo un orientamento al quale l'odierno Collegio intende dare seguito anche con riferimento alle identiche previsioni contenute nell'art. 12 dell'OM 88/2024 (vd. CdA Milano n. 320/2024 Pres. AZ, est. n. 757/2024 CP_7
Pres. Vignati, est. , n. 88/2025 Pres. AZ, est. Pattumelli). CP_8
Può qui richiamarsi, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto relativa a fattispecie perfettamente sovrapponibile, la motivazione della sentenza n. 757/2024: “Con l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 – intestata:” Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di pagina 6 di 16 cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” - il ha NTroparte_1 disciplinato, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo (cfr. art. 1) all'uopo istituendo, ai sensi dell'articolo 4, commi 6, 6bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999, n. 124, in ciascuna Provincia, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze, cc.dd.
“GPS”, finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2 comma 4 lettere a) e b) (cfr. art. 3).
In particolare l'Ordinanza n. 112 del 2022 ha previsto all'articolo 12 (intestato:” Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche”) – per quanto qui rileva - che:” 1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata…..3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento…..10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi pagina 7 di 16 degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.
L'interpretazione letterale dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2020 rende evidente, innanzitutto, che la rinuncia al conferimento degli incarichi è correlata o alla mancata presentazione dell'istanza
(cfr. comma 4, prima parte:” La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma
4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento”) ovvero, limitatamente alle preferenze non espresse, alla mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto (cfr. comma 4, seconda parte:” qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”).
L'Ordinanza in esame, peraltro, chiarisce, al comma 10 dell'articolo in esame – da un lato - che:” La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto” - e dall'altro lato – che:” Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.
Esclusa, pertanto, qualunque forma di automatismo che qualifichi come rinuncia del candidato gli effetti dell'applicazione concreta della procedura automatizzata, questo Collegio intende dare continuità all'interpretazione della richiamata Ordinanza espressa dalla Corte di Appello di Milano secondo cui, dalla lettura coordinata dei commi 3 e 10 dell'articolo 12:” emerge che, nell'ipotesi di convocazioni successive alla prima, siano emerse nuove supplenze in una determinata classe di concorso o materia, debba essere convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso che ha indicato tali sedi nelle sue opzioni e che non ha ancora ricevuto alcuna proposta nelle precedenti convocazioni per assenza di posti disponibili fra le opzioni indicate dal docente” (cfr. Corte di Appello di Milano n. 320 del 23 maggio 2024).
Nella fattispecie in esame, tuttavia, l'appellante - pretermesso automaticamente dalla procedura robotizzata applicata – non ha mai rinunciato alle preferenze espresse e, comunque, non è mai stato convocato, quale docente con maggior punteggio, in sede di terza convocazione per il conferimento degli incarichi resisi disponibili e conformi alle preferenze espresse con la domanda del 15 agosto
2022. pagina 8 di 16 E', infatti, pacifico in atti che - a seguito della domanda di inserimento nella II fascia delle “GPS” -
l'appellante è stato incluso nella graduatoria pubblicata il 29 luglio 2022 nella posizione finale di
“436” con il punteggio di “62” (cfr. docc. da 2 a 5 fascicolo di primo grado dell'appellante) e che - a NTr seguito di domanda di informatizzazione nomine supplenze di “ del 15 agosto 2022 –
l'appellante non è risultato destinatario di alcun incarico né in sede di prima convocazione, in quanto collocato in posizione deteriore rispetto alla docente assegnataria dell'incarico, né in sede di seconda convocazione, in quanto non risultavano cattedre disponibili presso l'I.S. “A. Gentileschi” (cfr. docc. da 2 a 5 fascicolo di primo grado di parte appellante).
Per quanto rileva ai fini decisori deve essere evidenziato che in sede di seconda convocazione - esperita dopo la pubblicazione del 6 ottobre 2022 di nuove disponibilità - alla docente avente la posizione n. 434 è stata assegnata la cattedra presso altra scuola mentre la posizione n. 436, ricoperta dall'appellante, non è stata contemplata avendo, il sistema, saltato l'appellante, passando direttamente dalla posizione “434” alla posizione “438” (cfr. doc. 8 bis fascicolo di primo grado di parte appellante).
In sede di terza convocazione del 27 ottobre 2022 - esperita dopo che il 24 ottobre 2022 venivano pubblicate ulteriori disponibilità di incarichi di insegnamento tra cui una cattedra fino al 30 giugno e uno spezzone da 12 ore presso l'I.S. “A. Gentileschi” quindi incarichi conformi alle preferenze espresse dall'appellante - il sistema robotizzato, che già aveva saltato l'appellante, ha attribuito le nomine ai docenti collocati nelle posizioni “GPS” rispettivamente nelle posizioni n. 508 e n. 517, con i relativi punteggi di 56 e 55.5 ovvero con punteggi inferiori a quello attribuito all'appellante, ovvero
“62” (cfr. doc. 9 bis fascicolo di primo grado).
Il appellato, mediante la procedura informatizzata ha, quindi, automaticamente – e CP_1 illegittimamente – pretermesso, senza alcuna valida motivazione, la posizione dell'appellante il quale, alla luce dell'interpretazione, sopra richiamata, dei commi 3 e 10 dell'articolo 12 dell'Ordinanza
Ministeriale n. 112 del 2020, aveva invece diritto a ricevere la proposta degli incarichi resisi disponibili.
Ha errato, pertanto, il primo giudice nel ritenere corretto l'operato del appellato – che sul CP_1 punto ha eccepito che:” la P.A. non solo non deve ma non può “ricominciare da capo” e riscorrere le porzioni di graduatorie già vagliate e oggetto di turni di assegnazione precedenti” - sia perché nella fattispecie in esame non risulta alcuna rinuncia all'incarico, neppure implicita, da parte dell'appellante che, in ipotesi, avrebbe autorizzato il a pretermettere la posizione CP_1 dell'appellante e sia perché, comunque, la procedura automatizzata deve essere verificata dall'Ufficio amministrativo. pagina 9 di 16 L'attività di verifica, infatti, si inserisce tra le ordinarie attività proprie dell'Amministrazione connesse al buon andamento della Pubblica amministrazione e, nella fattispecie in esame, tale attività non risulta posta in essere, nonostante l'appellante avesse anche sollecitato una revisione delle assegnazioni mediante reclamo (cfr. doc.13 fascicolo di primo grado di parte appellante).
Non risultando alcuna rinuncia da parte dell'appellante, la sentenza deve essere riformata atteso che - nell'ipotesi di convocazioni successive alla prima, nell'ipotesi in cui siano emerse nuove supplenze in una determinata classe di concorso o materia – la corretta applicazione dell'articolo 12 dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2020, conforme al principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio meritocratico, impone che debba essere convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso ovvero - nella fattispecie in esame, in relazione agli incarichi conferiti presso l'Istituto “A. Gentilieschi” in sede di terza convocazione - l'appellante.
La richiamata interpretazione dell'Ordinanza Ministeriale non pregiudica, peraltro, neppure l'esigenza di bilanciamento degli interessi - e, in particolare, l'esigenza di celerità delle procedure correlate alla necessità dell'avvio regolare dell'anno scolastico – sia perché la ratio dell'Ordinanza
Ministeriale può rinvenirsi nella esigenza di razionalizzare la gestione della procedura, e non nell'obliterare la professionalità dei docenti correlata al punteggio conseguito, e sia perché l'attività di controllo richiesta all'Ufficio Amministrativo appare di assai scarso disagio per la Pubblica
Amministrazione, anche in ragione della procedura informatizzata.
Non può, infine, non rilevarsi che la procedura di assegnazione governata dall'algoritmo informatico redatto e gestito dal appellato – come si evince dalla documentazione versata in CP_1 atti da cui risulta che il sistema informatico, in sede di terza convocazione, ha iniziato la ricerca degli assegnatari cui destinare le disponibilità non considerando il ricorrente come punto di partenza, ma partendo da una posizione inferiore (cfr. docc. da 7 a 12 fascicolo di primo grado di parte appellante)
– è strutturata in modo tale che, se al momento della convocazione di un docente per una specifica classe di concorso in base al suo posto in graduatoria non sia disponibile alcun posto nelle sedi o per la tipologia di contratto indicate dal docente fra le sue opzioni, il non convoca quel CP_1 docente e prosegue nella graduatoria, offrendo ed assegnando il posto in questione ad un docente collocato in posizione inferiore nella graduatoria relativa a quella specifica classe di concorso.
Ne deriva, pertanto, che l'applicazione dell'algoritmo che governa la procedura informatica di assegnazione dell'incarico si pone in contrasto con l'Ordinamento atteso che l'Ordinamento deve prevedere, e non potrebbe esser altrimenti, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, un sistema che consenta al singolo docente, in relazione alle scuole e alla tipologia di contratto indicata, di ottenere pagina 10 di 16 la supplenza più favorevole nel caso di punteggio superiore rispetto ad altri candidati, mentre il programma informatico contrariamente a quanto sarebbe dovuto avvenire - anche alla luce dell'insegnamento del Consiglio di Stato secondo cui “l'utilizzo di procedure robotizzate non può, tuttavia, essere motivo di elusione dei principi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa” e secondo cui la procedura:” deve prevedere con ragionevolezza una soluzione definita per tutti i casi possibili, anche i più improbabili” (cfr. Consiglio di Stato n. 2270 del 2019) – non sembra prevedere la convocazione del docente con maggior punteggio, così sacrificando il principio meritocratico.
(….)
Per questi motivi
l'appellante, in sede di terza convocazione e in ragione dei “62” punti attributi, aveva il diritto di vedersi assegnare l'incarico, resosi disponibile, di supplenza fino al termine delle attività didattiche presso l'I.S. “A. Gentileschi” oggetto di preferenza.
Per quanto concerne le conseguenze della condotta del resistente la Corte osserva quanto CP_1 segue.
La Corte di Cassazione pronunciandosi in tema di violazione del diritto di prelazione obbligatoria – dunque in fattispecie analoga alla fattispecie in esame – ha ritenuto che l'inadempimento del datore di lavoro, che si perfeziona con l'assunzione di soggetti diversi da quelli che hanno diritto di precedenza, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria e il giudice di merito può assumere, quale parametro per la determinazione del relativo pregiudizio, quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato assunto dal datore di lavoro spettando a quest'ultimo l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento (cfr. Corte di Cassazione 14 maggio 2010, n. 11737; cfr. anche Corte di Cassazione n.
26966 del 22 ottobre 2019).
Nella fattispecie in esame è documentale (cfr. docc. 9 e 9 bis fascicolo di primo grado di parte appellante) l'inadempimento della Pubblica Amministrazione che ha omesso di conferire l'incarico resosi disponibile in sede di terza convocazione come pure risulta accertata la sussistenza del nesso causale tra l'omesso conferimento dell'incarico di insegnamento all'appellante ed il danno patrimoniale dedotto dall'appellante al quale, se fosse stata applicata correttamente la procedura di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2022, sarebbe stato conferito – tenuto conto dei criteri prestabiliti - in sede di terza convocazione, un incarico di insegnamento fino al 30 giugno 2022 con le correlate retribuzioni.
Applicando, quindi, il richiamato insegnamento della Corte di Cassazione, all'appellante deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale correlato al mancato conferimento dell'incarico in sede di terza convocazione, quindi per il periodo compreso tra il 27 ottobre 2022 e il pagina 11 di 16 30 giugno 2023 - parametrato alle retribuzioni omesse nel suddetto periodo, detratte le somme corrisposte per il periodo di supplenza dal 28 aprile 2023 al 30 giugno 2023.
All'appellante deve, inoltre, essere riconosciuto anche il diritto di vedersi attribuire - quale forma di risarcimento del danno in forma specifica - il punteggio complessivo che stato conseguito se fosse stato assegnatario dell'incarico di supplenza da cui è stato escluso.
Invero nel caso di specie - poiché l'Amministrazione appellata era tenuta ad applicare i criteri fissi e predeterminati che non lasciavano alcun margine per valutazioni discrezionali - una volta acclarato che l'appellante aveva un punteggio superiore ai docenti poi assegnatari dell'incarico di insegnamento oggetto di preferenza dell'appellante, può ritenersi provato, sulla base dell'id quod plerumque accidit, che ove l'Amministrazione avesse correttamente operato, l'appellante avrebbe conseguito l'incarico di insegnamento in conformità delle preferenze indicate nella domanda del 15 agosto 2022 non risultando, di contro, allegati e provati, da parte del appellato, fatti idonei CP_1 ad impedire l'effetto perseguito.
Assorbita ogni altra questione l'appello deve, dunque, essere accolto e la Sentenza impugnata deve essere riformata.”.
Alla luce delle medesime considerazioni, anche le domande proposte dalla ricorrente nel presente giudizio devono ritenersi meritevoli di accoglimento, essendo pacifico e documentale (in quanto NT confermato nella memoria difensiva di primo grado anche dal ) che, nel processo di nomina del
26/9/2024, arrivati a processare la posizione della , la stessa, in quella fase, non è stata Parte_1 individuata quale assegnataria di alcun incarico, difettando, in quel momento, disponibilità con riferimento alle preferenze dalla stessa espresse (già attribuite ad altri aspiranti collocati in posizione più alta in graduatoria), sicché il sistema informatico, avendo assegnato, in quella fase, incarichi fino alla posizione 144 (Fascia 2) per la classe di concorso A021, nella tornata successiva, quella del
9/10/2024, ha attribuito le nuove disponibilità agli aspiranti collocati nella posizione immediatamente successiva alla 144 (ad esclusione, come precisato dalla difesa ministeriale in primo grado, dei docenti che, nominati nel turno di nomina del 31/08/24 su spezzone, avevano diritto al completamento orario ex art. 12, comma 12, dell'OM 88/20241 e di eventuali scostamenti della graduatoria in seguito a 1 L'art. 12, comma 12, dell'OM 88/2024 prevede, invero, che “12. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola pagina 12 di 16 rettifiche e fisiologici assestamenti delle graduatorie la posizione aggiornata), senza ripercorrere a ritroso la graduatoria degli aspiranti e, per quanto qui di rilievo, ha attribuito un incarico di supplenza annuale con orario pieno (di diciotto ore settimanali) per l'insegnamento relativo alla classe di concorso
A021, presso un istituto scolastico incluso tra le preferenze indicate dalla (in 68^ posizione) Parte_1
e, in particolare, quello identificato dal codice MIRC12000G – nel frattempo resosi disponibile a seguito di rinuncia del candidato individuato nella precedente convocazione e, quindi, riassegnato alla fase successiva (per quanto riportato dalla stessa amministrazione scolastica nel proprio scritto difensivo del precedente grado) - a docente con un punteggio di 58 punti collocata in 158^ posizione (là dove l'appellante era collocata in 139^ posizione con un punteggio di 64 punti, come risulta dalla produzione di cui al doc. 4 del suo fascicolo di primo grado), tutto ciò in palese violazione del principio meritocratico, principio che deve necessariamente ispirare l'interpretazione e la concreta applicazione delle previsioni procedurali contenute nell'art. 12 dell'OM 88/2024, in conformità ai canoni costituzionali d'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost..
In particolare, avuto riguardo al primo motivo d'appello, vengono qui in considerazione i commi 3, 4 e
10 dell'art. 12 dell'OM 88/2024, recante “Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche”, di seguito trascritti:
“3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.
secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso”. pagina 13 di 16 (omissis)
10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.”.
Come già statuito da questa Corte tali disposizioni devono essere lette in modo coordinato per cui, ferma, nel caso della , la presentazione dell'istanza, “la mancata indicazione di talune Parte_1 sedi/classi di concorso/tipologie di posto” costituisce “rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse” e, quindi, esclusivamente con riferimento ad esse, sicché, come ulteriormente ribadito dal comma 4 dell'OM citata, “qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”, mentre continuerà a concorrere nelle “ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze” con riferimento alle “disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia”, avuto riguardo alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui ha espresso preferenza nella Par propria domanda. La previsione conclusiva del comma 10 dell'art. 12 dell' , a mente del quale “La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.”, va, infatti, interpretata in coerenza con quanto prescritto dai commi 3 e 4 che la precedono e, così intesa, comporta che nel caso in cui “nelle fasi … successive alla prima siano emerse nuove supplenze in una determinata classe di concorso/materia, debba essere convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso, che ha indicato tali sedi nelle sue opzioni e che non ha ancora ricevuto alcuna proposta nelle precedenti convocazioni per assenza di posti disponibili fra le opzioni indicate dal docente” (vd. pag. 9 sent. CdA Milano n. 320/2024 cit.); tale docente, infatti, non essendo mai stato in precedenza convocato per l'assegnazione d'incarichi di supplenza rientranti tra le preferenze espresse, con riferimento ad esse non può essere considerato rinunciatario né può
pagina 14 di 16 essere escluso, avuto riguardo alle disponibilità sopravvenute a queste relative, dalle successive fasi della procedura.
Quanto al secondo motivo d'appello, circa il riparto degli oneri probatori ex art. 2697 c.c., non possono che valere, anche nell'ambito delle procedure di assegnazione delle supplenze oggetto dell'odierna disamina, i principi di diritto già espressi dalla giurisprudenza di legittimità, nell'ambito del contenzioso scolastico, in merito alle procedure di mobilità dei docenti, procedure con riferimento alle quali la Cassazione, confermando il proprio consolidato orientamento sulla questione (che concerne, in generale, la materia delle azioni di adempimento e/o risarcitorie che postulano l'accertamento dell'inadempimento delle obbligazioni ex artt. 1218 e ss. c.c.), ha di recedente ribadito che “Il docente che agisca nei confronti del per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla disciplina CP_1 della mobilità per un determinato anno scolastico ha l'onere di allegare specificamente l'obbligo inadempiuto (come, ad esempio, quello di attribuire ai candidati i posti disponibili al momento in cui si svolge la fase delle assegnazioni loro pertinente), spettando conseguentemente al CP_1 dimostrare che tale obbligo non sussisteva, in ipotesi per il fatto che, in ragione della posizione in graduatoria ricoperta dal lavoratore, quei posti, in caso di assegnazione, avrebbero dovuto essere destinati ad altri.” (così, da ultimo, ord. Cass. civ., sez. lav., n. 16835/2025, con richiamo a Cass. n.
1055/2024 e n. 11382/2022).
Nel caso esaminato la ha assolto l'onere di allegazione e prova sulla stessa gravante, avendo Parte_1 dimostrato di essere stata scavalcata, nell'assegnazione degli incarichi di supplenza ai quali aspirava, da docente collocata in graduatoria in posizione inferiore alla sua, mentre il non ha fornito CP_1 prova del fatto che quell'incarico sarebbe stato, comunque, destinato ad altro aspirante in posizione poziore rispetto a quella dell'appellante.
La sentenza appellata va, pertanto, riformata, con integrale accoglimento delle domande proposte dalla ricorrente, dovendosi accertare, alla luce delle esposte considerazioni, che la stessa avrebbe avuto diritto all'assegnazione di un incarico di supplenza annuale di diciotto ore settimanali per l'insegnamento relativo alla classe di concorso A021 presso una delle istituzioni scolastiche indicate nella domanda e, per l'effetto, condannare il a corrisponderle, a titolo di risarcimento del CP_1 danno ex art. 1218 e 1223 c.c., le retribuzioni omesse, comprensive dei ratei di tredicesima e del
T.F.R., per la durata dell'incarico, nonché a riconoscerle, in via di risarcimento in forma specifica, la relativa anzianità di servizio con conseguente attribuzione del corrispondente punteggio di n. 12 punti.
Le spese processuali del doppio grado si regolano secondo soccombenza, con conseguente condanna del alla loro integrale rifusione in favore della , nella misura che, sulla base dei CP_1 Parte_1 parametri di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM 147/2022, in assenza di attività istruttoria, si pagina 15 di 16 liquida in complessivi euro 7.200,00 per compensi, di cui euro 3.700,00 per il primo grado ed euro
3.500,00 per quello d'appello. Se ne dispone la distrazione in favore dei difensori, i quali ne hanno fatto istanza ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
- in riforma della sentenza n. 2279/2025 del Tribunale di Milano, dichiara che l'appellante aveva diritto all'assegnazione di un incarico di supplenza annuale di diciotto ore settimanali per l'insegnamento relativo alla classe di concorso A021 presso una delle istituzioni scolastiche indicate nella domanda e, per l'effetto, condanna il a corrisponderle, a titolo di CP_1 risarcimento del danno, le retribuzioni omesse, comprensive dei ratei di tredicesima e del
T.F.R., per la durata dell'incarico, nonché a riconoscerle la relativa anzianità di servizio con conseguente attribuzione del corrispondente punteggio di n. 12 punti;
- condanna il appellato a rifondere all'appellante le spese processuali del doppio grado, CP_1 liquidate in complessivi euro 7.200,00 euro per compensi, oltre a rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014, CPA e IVA;
disponendone la distrazione in favore degli avv.ti Gianluca Blasi e RM IN ex art. 93 c.p.c..
Milano, 25/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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