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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/11/2025, n. 4394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4394 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 5 novembre 2025, alle ore 10:06, davanti al giudice dott.ssa LA NO,
chiamato il processo iscritto al n. 8724/2020 R.G.A.C., è comparso l'avv. Giuseppe
NC PA per l'attore, e l'avv. Anna Maria Sutera, in sostituzione dell'avv. Santo
Spagnolo per CP_1
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare,
delle note conclusive, e chiedono che la stessa venga decisa.
Il Giudice
si riserva di decidere.
Dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in assenza delle parti.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa LA NO, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8724/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
ai fini del giudizio in Palermo, via Nicolò Turrisi n. 13, presso lo studio dell'avv. Giuseppe NC
PA, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato allegato all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso Controparte_2
gli uffici dell'Avvocatura Comunale in Palermo, Piazza Marina n.39, rappresentato e difeso dall'avv.
Valentina Bellomo, giusta procura generale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 22.09.2025;
CONVENUTO
E in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Palermo, CP_1
piazzetta Benedetto Cairoli, elettivamente domiciliata ai fini del giudizio presso la sede,
rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA DAL CONVENUTO CP_2
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
1) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore Controparte_2
di , della somma di € 13.337,81, oltre interessi legali dalla data della presente Parte_1
pronuncia fino al soddisfo;
2) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle Controparte_2
spese di lite in favore dell'attore, che liquida in € 5.595,00, di cui € 518,00 per spese vive ed € 5.077,00
per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) pone definitivamente le spese di ctu a carico del convenuto;
CP_2
4) rigetta la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti della CP_2 [...]
CP_1
5) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle Controparte_2
spese di lite di pertinenza della che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre spese CP_1
generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15 luglio 2020, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1
a questo Tribunale il in persona del Sindaco pro tempore, per sentirlo Controparte_2
condannare, ai sensi dell'art. 2051 o dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni patiti di natura non patrimoniale (sub specie di danno biologico permanente, temporaneo e morale) e di natura patrimoniale (per spese mediche quantificate in € 286,33), per un totale di € 35.866,33 o nella maggiore o minore somma da accertarsi nel corso del giudizio.
Deduceva, infatti, di avere subito un infortunio a Palermo, il giorno 3 gennaio 2019, quando,
percorrendo a piedi via Di Giorgio, all'altezza del civico 1/B, anche a causa della presenza di erbacce che coprivano le buche della pavimentazione, era caduto al suolo a causa di una disconnessione del piano di calpestio, riportando la frattura della rotula sinistra.
Il costituitosi, deduceva, l'infondatezza della domanda principale o Controparte_2
comunque il concorso di colpa del danneggiato per non avere prestato attenzione nel percorrere la strada.
In subordine, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio la
[...]
Contr d'ora innanzi denominata soltanto , al fine di essere tenuto indenne;
Controparte_3
Con ciò in forza del contratto di servizio stipulato tra il e la il 6.08.2014, con cui la predetta CP_2
società aveva assunto sia l'obbligo di manlevare il dalla responsabilità civile per i danni CP_2
derivati a terzi in conseguenza di sinistri verificatisi sulle strade cittadine sia, in particolare, l'obbligo di espletare la manutenzione e la sorveglianza delle medesime strade cittadine e dei relativi manufatti.
Con memoria integrativa del 16.10.2020, il chiedeva di essere autorizzato a chiamare in CP_2
giudizio anche il al fine di essere eventualmente Controparte_4
manlevato, atteso che, secondo quanto emerso da accertamenti compiuti, l'incidente si era verificato presso un passo carrabile in uso al medesimo, tenuto a curarne la manutenzione. CP_4
Con La , chiamata in giudizio, si costituiva deducendo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito eccepiva l'infondatezza, sia della domanda attorea che della domanda di manleva formulata dal , chiedendone il rigetto. Controparte_2
In ulteriore subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva la riduzione dell'ammontare del risarcimento in proporzione al concorso di colpa del danneggiato. Nonostante l'autorizzazione alla relativa chiamata in causa, il non CP_2 CP_2
provvedeva a citare in giudizio il . Controparte_4
Con decreto fuori udienza del 3.04.2025, il Giudice dichiarava l'interruzione del procedimento,
in ragione della intervenuta cancellazione dall'Albo speciale del difensore del , Controparte_2
avv. Giuseppe Natale.
Riassunto il giudizio a cura di parte attrice, con comparsa del 12.09.2025 si costituiva la CP_1
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già spiegate nella propria comparsa di risposta del
11.11.2021.
Con comparsa del 12.06.2025, il si costituiva tramite nuovo difensore, Controparte_2
insistendo nelle difese e nelle domande fino ad allora svolte.
All'udienza odierna del 5 novembre 2025, la causa, dopo l'assunzione della prova testimoniale e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, viene posta in decisione sulle conclusioni delle parti all'esito della discussione orale.
Ciò premesso, giova rilevare che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c.
Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha registrato, in materia di sinistro per inadeguata manutenzione stradale, una significativa evoluzione al fine di assicurare una efficace tutela dell'utente.
Abbandonando un precedente indirizzo, secondo cui la responsabilità andava qualificata ex art. 2043 c.c., con onere a carico del danneggiato della prova della c.d. insidia (o trabocchetto) connotata dai requisiti della imprevedibilità ed inevitabilità, la Suprema Corte è giunta al riconoscimento della responsabilità da custodia ex art.2051 c.c.
É dunque ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte – condiviso da questo giudice –
secondo cui “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade
comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla
responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di
manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo,
avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode..”(in termini Cass. n. 16295/2019; conformi Cass.
nn.6703/2018, 7805/2017, 11802/2016 e, in precedenza, nn.6101/2013, 21508/2011, 15720/2011,
15389/2011, 24529/2009, 24419/2009, 8157/2009, 20427/2008, n.15042/2008, n.12449/2008; nel medesimo senso, Cass. n. 4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016 non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n. 15042 e n. 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità
prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Per quanto concerne la manutenzione delle strade comunali e delle loro pertinenze (quali sono i marciapiedi), il ha il compito istituzionale, proprio dell'ente Territoriale, di provvedere alla CP_2
manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del vigente C.d.S.
Ne deriva che il in quanto custode, deve rispondere, nei confronti di Controparte_2
, per i danni dallo stesso subiti. Parte_1
Passando al regime probatorio, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051
c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui.
Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso,
ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento
(cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana,
dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia) e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227
c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n.
11227/2008).
Ciò posto, la ricostruzione della dinamica dell'incidente asserita dall'attore ha trovato conferma nelle dichiarazioni del teste di parte attrice , non parente, il quale ha confermato Testimone_1
tutti i capitoli di prova, di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 dell'attore (cfr. verbale di udienza del 23.02.2023).
In particolare:
- con riferimento al primo capitolo (“vero è che, in data 3.1.2019, il sig. percorreva Parte_1
via Di Giorgio quando, all'altezza del civico 1/B, cadeva a terra davanti lo scivolo retrostante del
[...]
ponendo involontariamente il piede sinistro in fallo a causa della Controparte_4
pavimentazione sconnessa e della presenza di erbaccia che copriva le buche della pavimentazione, rovinando
così a terra riportando la frattura della rotula sinistra;”), il teste ha dichiarato: “confermo, precisando che al
momento dell'occorso mi trovavo nell'androne del condominio ivi indicato presso cui svolgo le mansioni di
portiere”; - in ordine al capitolo n. 2 (“vero è che, in data 3.1.2019, nella mia qualità di portiere del condominio
di ho visionato in diretta tramite il circuito di videosorveglianza il sinistro Controparte_4
occorso al sig. come da registrazione video contenuta nel file doc. 1 che mi viene mostrata e Parte_1
che riconosco”), il teste ha dichiarato “posso confermare di aver visionato in diretta tramite il circuito di
videosorveglianza un video avente ad oggetto il sinistro per cui è causa”;
- avuto riguardo ai capitoli n. 3 (“vero è che riconosco lo stato dei luoghi (al momento del sinistro del
3.1.2019) rappresentato dalla documentazione fotografia contenuta nel doc. 5, che mi viene mostrata e che
riconosco, come ingresso dello scivolo retrostante del ”) e n. 4 Controparte_4
(“vero è che, in data successiva al sinistro del 3.1.2019, il ha provveduto al ripristino dello Controparte_2
stato dei luoghi (ingresso dello scivolo retrostante del ), come da Controparte_4
documentazione fotografia contenuta nel doc. 6, che mi viene mostrata e che riconosco, come ingresso dello
scivolo retrostante del condominio ”), il teste li ha confermati, precisando Controparte_4
che “l'odierno attore risiedeva all'epoca dei fatti e tuttora risiede presso il Controparte_4
”;
[...]
Infine, teste ha precisato altresì che lo stato dei luoghi teatro del sinistro prima dell'intervento del era tale già da diversi anni. CP_2
Deve inoltre ritenersi rilevante ai fini della decisione la testimonianza resa da Testimone_2
, non parente, il quale ha confermato tutti i capitoli di prova e, in particolare:
[...]
- ha confermato il capitolo n. 1, della memoria istruttoria di parte attrice, precisando “che al
momento dell'occorso ero a circa 10 mt. Di distanza dal punto teatro del sinistro”;
- ha confermato i capitoli nn. 3 e 4;
- ha precisato, con riferimento al capitolo n. 1 “di aver sentito un grido e voltandomi ho visto
l'Immordino a terra”;
- ha aggiunto altresì che “lo stato dei luoghi teatro del sinistro prima dell'intervento del era CP_2
tale già da diverso tempo. Non ho visto prima del sinistro esser effettuato alcun intervento manutentivo sui
luoghi teatro dello stesso”. Ora, le deposizioni che precedono sono da ritenersi attendibili perché non presentano incongruenze e trovano per di più riscontro nella documentazione allegata dall'attore.
Il verbale del pronto soccorso, in particolare, attesta l'arrivo dell' lo stesso giorno del Parte_1
sinistro alle ore 13:28, e riporta nell'anamnesi “PAZIENTE AFFETTO DA M. DI RO IN
TRATTAMENTO CON . IN TERAPIA CON CARDIRENE. UE TI Persona_1
CADUTA PER STRADA CON TRAUMA CONTUSIVO GINOCCHIO SX”.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve, pertanto, ritenersi che l'attore ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato.
È stata, infatti, raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario
(avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Tuttavia, tenuto conto del fatto che l'incidente è pacificamente avvenuto in pieno giorno, quando vi era la luce solare, e considerato che la buca si trovava proprio davanti l'abitazione dell' si ritiene che questi abbia avuto la possibilità – con l'utilizzo della normale Parte_1
diligenza e prudenza che deve comunque essere richiesta all'utente delle strade di uso pubblico (cfr.
anche Corte Cost. n. 156/1999) – di percepire la presenza dell'insidia presente su via Di Giorgio,
sicché deve essere individuato un suo concorso di responsabilità in ordine alla causazione dell'evento quantificabile nella misura del 30%.
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il
(quale ente proprietario del bene demaniale) va condannato a risarcire l'attore Controparte_2 dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito, limitatamente alla misura del 70% della loro entità.
Passando alla quantificazione dei danni subiti, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio, dott.
, ha accertato - sulla base delle valutazioni di cui alla relazione in atti, - che Persona_2
, a seguito del sinistro per cui è causa ha riportato: “postumi di frattura scomposta Parte_1
della rotula sinistra” (p. 5 della relazione peritale). Il periodo di I.P.T. è stato di giorni 38 (trentotto), il periodo di I.T.P. è stato di gg. 20 al 50% a cui è seguito una I.T.P. di gg. 20 al 25%. I postumi da considerare a carattere permanente possono essere valutati nell'Immordino con I.P. del 7%.
Alle conclusioni del c.t.u., non contestate dalle parti, questo giudice ritiene di doversi uniformare,
essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un iter argomentativo lineare e rigoroso.
Passando alla liquidazione del danno, si osserva che, come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il
Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuiscono che “per danno biologico si intende
la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-
legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita
del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”),
suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza più recente della Suprema Corte di Cassazione, che si condivide, “la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme
adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze
dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo
l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del
risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del
"danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area
protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma
valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della
lesione del diritto alla salute” (in termini la massima di Cass. n. 23469/2018; conforme Cass. n.
7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), peraltro, deve essere oggetto specifico di allegazione e prova (vedi Cass. n. 901/2018).
Invero, “in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non
patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore
costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice
di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno,
nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi
identici; ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata
all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi
compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di
quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera
interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della
disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle
relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” (in termini la massima di Cass. n. 23469/2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà
compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto
“punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano per l'anno 2024, aggiornamento delle precedenti tabelle (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011),
spetta a , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale di carattere Parte_1
permanente, tenuto conto della invalidità del 7% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (63 anni compiuti), la somma complessiva di € 12.618,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto danno biologico” di € 2.612,40 (comprensivo dell'aumento per danno morale del 25%), da moltiplicare per il grado di invalidità (7%) e per il coefficiente (0,690) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi – la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 6.095,00 (€ 4.370,00 + € 1.150,00 + € 575,00), per i giorni di inabilità temporanea totale e parziale, siccome sopra indicati.
Nella fattispecie in esame, la sommatoria degli importi appena indicati, pari a € 18.713,00,
costituisce, ad avviso di questo giudice, un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
Si ritiene, infatti, di riconoscere la percentuale di danno morale prevista dalla Tabelle di Milano,
in considerazione delle allegazioni di parte e, in particolare, del pregiudizio estetico dallo stesso patito in conseguenza del fatto. Non si ritiene, invece di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, stante la mancanza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attore che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Quanto al danno patrimoniale, va riconosciuto il danno emergente per le spese mediche sostenute, pari a € 286,33 (all. nn. da 8 a 13 atto di citazione).
In definitiva, il danno non patrimoniale patito dall'attore ammonta alla somma complessiva di €
18.713,00 in moneta attuale, mentre il danno patrimoniale dallo stesso subito ammonta alla somma complessiva di € 286,33.
Quindi, per stabilire l'importo dovuto dal bisogna operare una riduzione delle predette CP_2
somme del 30%, in proporzione al grado di responsabilità del danneggiato accertato, per giungere così ad € 13.099,10 in moneta attuale per danno non patrimoniale ed € 200,43 per danno patrimoniale.
Per quanto concerne il danno da ritardo, l'attore si è limitato a chiedere la rivalutazione e gli interessi legali, senza alcuna allegazione.
Ora, secondo l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione – condiviso da questo giudice – “Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è
possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero
la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va
posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo:
in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata
in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento
della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto
tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che
in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne
consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel
riconoscimento degli stessi.” (in termini la massima di Cass. n. 6351/2025; conforme Cass. 18564/2018).
Ne consegue che, salvo che per le voci espresse già in moneta attuale, occorrerà rivalutare la sola voce risarcitoria di € 200,43 espressa in moneta alla data del 3.01.2019 fino all'odierna decisione, per giungere così al risultato di € 238,71.
Tale importo di € 238,71 deve sommarsi, quindi, alla voce di danno non patrimoniale già in moneta attuale (€ 13.099,10), ottenendo così l'importo complessivo per danno patrimoniale e non patrimoniale di € 13.337,81.
Sulle predette somme sono dovuti gli interessi legali ai sensi dell'art.1224, primo comma, c.c. dalla presente pronuncia (in cui il debito di valore diviene debito di valuta) fino al soddisfo.
Con Passando all'esame della domanda di manleva proposta dal contro la , questa CP_2
appare infondata.
In primo luogo, occorre evidenziare che, trattandosi di responsabilità contrattuale, il riparto dell'onere probatorio deve seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'esatto adempimento.
Nella specie, il , da un lato, ha dedotto che per effetto della stipula del Controparte_2
contratto di servizio del 6.08.2014, la sarebbe obbligata a tenerlo indenne dalla CP_1
responsabilità civile per i danni derivati a terzi in conseguenza di sinistri verificatisi sulle strade cittadine;
dall'altro lato, non ha allegato specifici inadempimenti della stessa Pt_2 deve escludersi che, per effetto della stipula del contratto di servizio del 6.08.2014, la
[...] [...]
abbia assunto un obbligo generale di manleva dell' indipendente CP_1 CP_5
dall'inadempimento degli specifici obblighi dalla stessa assunti con il contratto medesimo.
Con Lo stesso contratto di servizio stipulato tra il e la stabilisce, infatti, al comma 7 CP_2
Con dell'art. 11, che “la società è responsabile in via esclusiva del risarcimento di danni che siano diretta
conseguenza di inadempimenti, parziali o totali, della stessa in ordine alla esecuzione delle attività e degli
obblighi relativi al servizio di Tutela e Manutenzione della Rete Stradale”.
Con Ed invero, l'obbligo di manleva a carico della (previsto dal comma 8 dell'art. 11, del contratto)
sorge unicamente in presenza di responsabilità per danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi (specifici) di manutenzione e pronto intervento dalla stessa assunti e, quindi, unicamente allorquando ometta di intervenire tempestivamente al fine di ripristinare le anomalie formatesi sulla rete stradale oggetto del proprio monitoraggio e controllo.
Ciononostante, il ha solamente dedotto in merito alla sussistenza di un obbligo CP_2
Con generalizzato di manleva a carico di , ma non ha anche specificamente allegato l'inadempimento
Con da parte della degli obblighi assunti ai sensi dell'art. 11, primo comma, del predetto contratto di servizio, relativi – come si è già detto – all'espletamento del servizio di sorveglianza,
monitoraggio, emergenza, pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale e dei marciapiedi di proprietà del aperti al transito pedonale e/o Controparte_2
veicolare, secondo le modalità descritte negli allegati tecnici (Allegato B).
In tal senso, la difesa del non ha fornito alcuna allegazione con riferimento Controparte_2
all'inadempimento specifico della RAP ai sensi dell'art. 11 del predetto contratto, con particolare riferimento o a non avere espletato il servizio di monitoraggio con la trasmissione del relativo report o della relazione annuale al per la programmazione di un intervento esteso, ovvero a non CP_2
essere intervenuta in emergenza a seguito del proprio monitoraggio.
Per l'effetto, la domanda di garanzia in esame va rigettata. Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda dell'attore nei confronti del va accolta CP_2
nei limiti sopra indicati.
In applicazione del principio della soccombenza espresso dall'art.91 c.p.c., il convenuto CP_2
va condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore.
Tali spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base della Tabella 2 dei parametri contenuti nel DMG 147/2022, applicando i valori medi per tutte le fasi del giudizio, con riferimento allo scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00 (in cui ricade il valore della domanda accolta), tenuto conto dell'attività in concreto svolta.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico del convenuto. CP_2
Con Anche le spese di lite tra il e la seguono la soccombenza e vengono liquidate nella CP_2
misura indicata in dispositivo sulla base dei medesimi criteri sopra indicati.
Così deciso in Palermo il 5 novembre 2025.
IL GIUDICE
LA NO
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
LA NO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel
rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
All'udienza del 5 novembre 2025, alle ore 10:06, davanti al giudice dott.ssa LA NO,
chiamato il processo iscritto al n. 8724/2020 R.G.A.C., è comparso l'avv. Giuseppe
NC PA per l'attore, e l'avv. Anna Maria Sutera, in sostituzione dell'avv. Santo
Spagnolo per CP_1
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare,
delle note conclusive, e chiedono che la stessa venga decisa.
Il Giudice
si riserva di decidere.
Dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in assenza delle parti.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa LA NO, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8724/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
ai fini del giudizio in Palermo, via Nicolò Turrisi n. 13, presso lo studio dell'avv. Giuseppe NC
PA, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato allegato all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso Controparte_2
gli uffici dell'Avvocatura Comunale in Palermo, Piazza Marina n.39, rappresentato e difeso dall'avv.
Valentina Bellomo, giusta procura generale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 22.09.2025;
CONVENUTO
E in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Palermo, CP_1
piazzetta Benedetto Cairoli, elettivamente domiciliata ai fini del giudizio presso la sede,
rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA DAL CONVENUTO CP_2
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
1) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore Controparte_2
di , della somma di € 13.337,81, oltre interessi legali dalla data della presente Parte_1
pronuncia fino al soddisfo;
2) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle Controparte_2
spese di lite in favore dell'attore, che liquida in € 5.595,00, di cui € 518,00 per spese vive ed € 5.077,00
per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) pone definitivamente le spese di ctu a carico del convenuto;
CP_2
4) rigetta la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti della CP_2 [...]
CP_1
5) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle Controparte_2
spese di lite di pertinenza della che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre spese CP_1
generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15 luglio 2020, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1
a questo Tribunale il in persona del Sindaco pro tempore, per sentirlo Controparte_2
condannare, ai sensi dell'art. 2051 o dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni patiti di natura non patrimoniale (sub specie di danno biologico permanente, temporaneo e morale) e di natura patrimoniale (per spese mediche quantificate in € 286,33), per un totale di € 35.866,33 o nella maggiore o minore somma da accertarsi nel corso del giudizio.
Deduceva, infatti, di avere subito un infortunio a Palermo, il giorno 3 gennaio 2019, quando,
percorrendo a piedi via Di Giorgio, all'altezza del civico 1/B, anche a causa della presenza di erbacce che coprivano le buche della pavimentazione, era caduto al suolo a causa di una disconnessione del piano di calpestio, riportando la frattura della rotula sinistra.
Il costituitosi, deduceva, l'infondatezza della domanda principale o Controparte_2
comunque il concorso di colpa del danneggiato per non avere prestato attenzione nel percorrere la strada.
In subordine, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio la
[...]
Contr d'ora innanzi denominata soltanto , al fine di essere tenuto indenne;
Controparte_3
Con ciò in forza del contratto di servizio stipulato tra il e la il 6.08.2014, con cui la predetta CP_2
società aveva assunto sia l'obbligo di manlevare il dalla responsabilità civile per i danni CP_2
derivati a terzi in conseguenza di sinistri verificatisi sulle strade cittadine sia, in particolare, l'obbligo di espletare la manutenzione e la sorveglianza delle medesime strade cittadine e dei relativi manufatti.
Con memoria integrativa del 16.10.2020, il chiedeva di essere autorizzato a chiamare in CP_2
giudizio anche il al fine di essere eventualmente Controparte_4
manlevato, atteso che, secondo quanto emerso da accertamenti compiuti, l'incidente si era verificato presso un passo carrabile in uso al medesimo, tenuto a curarne la manutenzione. CP_4
Con La , chiamata in giudizio, si costituiva deducendo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito eccepiva l'infondatezza, sia della domanda attorea che della domanda di manleva formulata dal , chiedendone il rigetto. Controparte_2
In ulteriore subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva la riduzione dell'ammontare del risarcimento in proporzione al concorso di colpa del danneggiato. Nonostante l'autorizzazione alla relativa chiamata in causa, il non CP_2 CP_2
provvedeva a citare in giudizio il . Controparte_4
Con decreto fuori udienza del 3.04.2025, il Giudice dichiarava l'interruzione del procedimento,
in ragione della intervenuta cancellazione dall'Albo speciale del difensore del , Controparte_2
avv. Giuseppe Natale.
Riassunto il giudizio a cura di parte attrice, con comparsa del 12.09.2025 si costituiva la CP_1
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già spiegate nella propria comparsa di risposta del
11.11.2021.
Con comparsa del 12.06.2025, il si costituiva tramite nuovo difensore, Controparte_2
insistendo nelle difese e nelle domande fino ad allora svolte.
All'udienza odierna del 5 novembre 2025, la causa, dopo l'assunzione della prova testimoniale e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, viene posta in decisione sulle conclusioni delle parti all'esito della discussione orale.
Ciò premesso, giova rilevare che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c.
Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha registrato, in materia di sinistro per inadeguata manutenzione stradale, una significativa evoluzione al fine di assicurare una efficace tutela dell'utente.
Abbandonando un precedente indirizzo, secondo cui la responsabilità andava qualificata ex art. 2043 c.c., con onere a carico del danneggiato della prova della c.d. insidia (o trabocchetto) connotata dai requisiti della imprevedibilità ed inevitabilità, la Suprema Corte è giunta al riconoscimento della responsabilità da custodia ex art.2051 c.c.
É dunque ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte – condiviso da questo giudice –
secondo cui “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade
comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla
responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di
manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo,
avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode..”(in termini Cass. n. 16295/2019; conformi Cass.
nn.6703/2018, 7805/2017, 11802/2016 e, in precedenza, nn.6101/2013, 21508/2011, 15720/2011,
15389/2011, 24529/2009, 24419/2009, 8157/2009, 20427/2008, n.15042/2008, n.12449/2008; nel medesimo senso, Cass. n. 4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016 non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n. 15042 e n. 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità
prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Per quanto concerne la manutenzione delle strade comunali e delle loro pertinenze (quali sono i marciapiedi), il ha il compito istituzionale, proprio dell'ente Territoriale, di provvedere alla CP_2
manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del vigente C.d.S.
Ne deriva che il in quanto custode, deve rispondere, nei confronti di Controparte_2
, per i danni dallo stesso subiti. Parte_1
Passando al regime probatorio, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051
c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui.
Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso,
ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento
(cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana,
dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia) e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227
c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n.
11227/2008).
Ciò posto, la ricostruzione della dinamica dell'incidente asserita dall'attore ha trovato conferma nelle dichiarazioni del teste di parte attrice , non parente, il quale ha confermato Testimone_1
tutti i capitoli di prova, di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 dell'attore (cfr. verbale di udienza del 23.02.2023).
In particolare:
- con riferimento al primo capitolo (“vero è che, in data 3.1.2019, il sig. percorreva Parte_1
via Di Giorgio quando, all'altezza del civico 1/B, cadeva a terra davanti lo scivolo retrostante del
[...]
ponendo involontariamente il piede sinistro in fallo a causa della Controparte_4
pavimentazione sconnessa e della presenza di erbaccia che copriva le buche della pavimentazione, rovinando
così a terra riportando la frattura della rotula sinistra;”), il teste ha dichiarato: “confermo, precisando che al
momento dell'occorso mi trovavo nell'androne del condominio ivi indicato presso cui svolgo le mansioni di
portiere”; - in ordine al capitolo n. 2 (“vero è che, in data 3.1.2019, nella mia qualità di portiere del condominio
di ho visionato in diretta tramite il circuito di videosorveglianza il sinistro Controparte_4
occorso al sig. come da registrazione video contenuta nel file doc. 1 che mi viene mostrata e Parte_1
che riconosco”), il teste ha dichiarato “posso confermare di aver visionato in diretta tramite il circuito di
videosorveglianza un video avente ad oggetto il sinistro per cui è causa”;
- avuto riguardo ai capitoli n. 3 (“vero è che riconosco lo stato dei luoghi (al momento del sinistro del
3.1.2019) rappresentato dalla documentazione fotografia contenuta nel doc. 5, che mi viene mostrata e che
riconosco, come ingresso dello scivolo retrostante del ”) e n. 4 Controparte_4
(“vero è che, in data successiva al sinistro del 3.1.2019, il ha provveduto al ripristino dello Controparte_2
stato dei luoghi (ingresso dello scivolo retrostante del ), come da Controparte_4
documentazione fotografia contenuta nel doc. 6, che mi viene mostrata e che riconosco, come ingresso dello
scivolo retrostante del condominio ”), il teste li ha confermati, precisando Controparte_4
che “l'odierno attore risiedeva all'epoca dei fatti e tuttora risiede presso il Controparte_4
”;
[...]
Infine, teste ha precisato altresì che lo stato dei luoghi teatro del sinistro prima dell'intervento del era tale già da diversi anni. CP_2
Deve inoltre ritenersi rilevante ai fini della decisione la testimonianza resa da Testimone_2
, non parente, il quale ha confermato tutti i capitoli di prova e, in particolare:
[...]
- ha confermato il capitolo n. 1, della memoria istruttoria di parte attrice, precisando “che al
momento dell'occorso ero a circa 10 mt. Di distanza dal punto teatro del sinistro”;
- ha confermato i capitoli nn. 3 e 4;
- ha precisato, con riferimento al capitolo n. 1 “di aver sentito un grido e voltandomi ho visto
l'Immordino a terra”;
- ha aggiunto altresì che “lo stato dei luoghi teatro del sinistro prima dell'intervento del era CP_2
tale già da diverso tempo. Non ho visto prima del sinistro esser effettuato alcun intervento manutentivo sui
luoghi teatro dello stesso”. Ora, le deposizioni che precedono sono da ritenersi attendibili perché non presentano incongruenze e trovano per di più riscontro nella documentazione allegata dall'attore.
Il verbale del pronto soccorso, in particolare, attesta l'arrivo dell' lo stesso giorno del Parte_1
sinistro alle ore 13:28, e riporta nell'anamnesi “PAZIENTE AFFETTO DA M. DI RO IN
TRATTAMENTO CON . IN TERAPIA CON CARDIRENE. UE TI Persona_1
CADUTA PER STRADA CON TRAUMA CONTUSIVO GINOCCHIO SX”.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve, pertanto, ritenersi che l'attore ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato.
È stata, infatti, raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario
(avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Tuttavia, tenuto conto del fatto che l'incidente è pacificamente avvenuto in pieno giorno, quando vi era la luce solare, e considerato che la buca si trovava proprio davanti l'abitazione dell' si ritiene che questi abbia avuto la possibilità – con l'utilizzo della normale Parte_1
diligenza e prudenza che deve comunque essere richiesta all'utente delle strade di uso pubblico (cfr.
anche Corte Cost. n. 156/1999) – di percepire la presenza dell'insidia presente su via Di Giorgio,
sicché deve essere individuato un suo concorso di responsabilità in ordine alla causazione dell'evento quantificabile nella misura del 30%.
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il
(quale ente proprietario del bene demaniale) va condannato a risarcire l'attore Controparte_2 dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito, limitatamente alla misura del 70% della loro entità.
Passando alla quantificazione dei danni subiti, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio, dott.
, ha accertato - sulla base delle valutazioni di cui alla relazione in atti, - che Persona_2
, a seguito del sinistro per cui è causa ha riportato: “postumi di frattura scomposta Parte_1
della rotula sinistra” (p. 5 della relazione peritale). Il periodo di I.P.T. è stato di giorni 38 (trentotto), il periodo di I.T.P. è stato di gg. 20 al 50% a cui è seguito una I.T.P. di gg. 20 al 25%. I postumi da considerare a carattere permanente possono essere valutati nell'Immordino con I.P. del 7%.
Alle conclusioni del c.t.u., non contestate dalle parti, questo giudice ritiene di doversi uniformare,
essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un iter argomentativo lineare e rigoroso.
Passando alla liquidazione del danno, si osserva che, come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il
Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuiscono che “per danno biologico si intende
la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-
legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita
del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”),
suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza più recente della Suprema Corte di Cassazione, che si condivide, “la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme
adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze
dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo
l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del
risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del
"danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area
protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma
valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della
lesione del diritto alla salute” (in termini la massima di Cass. n. 23469/2018; conforme Cass. n.
7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), peraltro, deve essere oggetto specifico di allegazione e prova (vedi Cass. n. 901/2018).
Invero, “in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non
patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore
costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice
di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno,
nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi
identici; ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata
all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi
compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di
quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera
interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della
disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle
relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” (in termini la massima di Cass. n. 23469/2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà
compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto
“punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano per l'anno 2024, aggiornamento delle precedenti tabelle (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011),
spetta a , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale di carattere Parte_1
permanente, tenuto conto della invalidità del 7% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (63 anni compiuti), la somma complessiva di € 12.618,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto danno biologico” di € 2.612,40 (comprensivo dell'aumento per danno morale del 25%), da moltiplicare per il grado di invalidità (7%) e per il coefficiente (0,690) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi – la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 6.095,00 (€ 4.370,00 + € 1.150,00 + € 575,00), per i giorni di inabilità temporanea totale e parziale, siccome sopra indicati.
Nella fattispecie in esame, la sommatoria degli importi appena indicati, pari a € 18.713,00,
costituisce, ad avviso di questo giudice, un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
Si ritiene, infatti, di riconoscere la percentuale di danno morale prevista dalla Tabelle di Milano,
in considerazione delle allegazioni di parte e, in particolare, del pregiudizio estetico dallo stesso patito in conseguenza del fatto. Non si ritiene, invece di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, stante la mancanza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attore che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Quanto al danno patrimoniale, va riconosciuto il danno emergente per le spese mediche sostenute, pari a € 286,33 (all. nn. da 8 a 13 atto di citazione).
In definitiva, il danno non patrimoniale patito dall'attore ammonta alla somma complessiva di €
18.713,00 in moneta attuale, mentre il danno patrimoniale dallo stesso subito ammonta alla somma complessiva di € 286,33.
Quindi, per stabilire l'importo dovuto dal bisogna operare una riduzione delle predette CP_2
somme del 30%, in proporzione al grado di responsabilità del danneggiato accertato, per giungere così ad € 13.099,10 in moneta attuale per danno non patrimoniale ed € 200,43 per danno patrimoniale.
Per quanto concerne il danno da ritardo, l'attore si è limitato a chiedere la rivalutazione e gli interessi legali, senza alcuna allegazione.
Ora, secondo l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione – condiviso da questo giudice – “Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è
possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero
la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va
posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo:
in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata
in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento
della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto
tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che
in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne
consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel
riconoscimento degli stessi.” (in termini la massima di Cass. n. 6351/2025; conforme Cass. 18564/2018).
Ne consegue che, salvo che per le voci espresse già in moneta attuale, occorrerà rivalutare la sola voce risarcitoria di € 200,43 espressa in moneta alla data del 3.01.2019 fino all'odierna decisione, per giungere così al risultato di € 238,71.
Tale importo di € 238,71 deve sommarsi, quindi, alla voce di danno non patrimoniale già in moneta attuale (€ 13.099,10), ottenendo così l'importo complessivo per danno patrimoniale e non patrimoniale di € 13.337,81.
Sulle predette somme sono dovuti gli interessi legali ai sensi dell'art.1224, primo comma, c.c. dalla presente pronuncia (in cui il debito di valore diviene debito di valuta) fino al soddisfo.
Con Passando all'esame della domanda di manleva proposta dal contro la , questa CP_2
appare infondata.
In primo luogo, occorre evidenziare che, trattandosi di responsabilità contrattuale, il riparto dell'onere probatorio deve seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'esatto adempimento.
Nella specie, il , da un lato, ha dedotto che per effetto della stipula del Controparte_2
contratto di servizio del 6.08.2014, la sarebbe obbligata a tenerlo indenne dalla CP_1
responsabilità civile per i danni derivati a terzi in conseguenza di sinistri verificatisi sulle strade cittadine;
dall'altro lato, non ha allegato specifici inadempimenti della stessa Pt_2 deve escludersi che, per effetto della stipula del contratto di servizio del 6.08.2014, la
[...] [...]
abbia assunto un obbligo generale di manleva dell' indipendente CP_1 CP_5
dall'inadempimento degli specifici obblighi dalla stessa assunti con il contratto medesimo.
Con Lo stesso contratto di servizio stipulato tra il e la stabilisce, infatti, al comma 7 CP_2
Con dell'art. 11, che “la società è responsabile in via esclusiva del risarcimento di danni che siano diretta
conseguenza di inadempimenti, parziali o totali, della stessa in ordine alla esecuzione delle attività e degli
obblighi relativi al servizio di Tutela e Manutenzione della Rete Stradale”.
Con Ed invero, l'obbligo di manleva a carico della (previsto dal comma 8 dell'art. 11, del contratto)
sorge unicamente in presenza di responsabilità per danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi (specifici) di manutenzione e pronto intervento dalla stessa assunti e, quindi, unicamente allorquando ometta di intervenire tempestivamente al fine di ripristinare le anomalie formatesi sulla rete stradale oggetto del proprio monitoraggio e controllo.
Ciononostante, il ha solamente dedotto in merito alla sussistenza di un obbligo CP_2
Con generalizzato di manleva a carico di , ma non ha anche specificamente allegato l'inadempimento
Con da parte della degli obblighi assunti ai sensi dell'art. 11, primo comma, del predetto contratto di servizio, relativi – come si è già detto – all'espletamento del servizio di sorveglianza,
monitoraggio, emergenza, pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale e dei marciapiedi di proprietà del aperti al transito pedonale e/o Controparte_2
veicolare, secondo le modalità descritte negli allegati tecnici (Allegato B).
In tal senso, la difesa del non ha fornito alcuna allegazione con riferimento Controparte_2
all'inadempimento specifico della RAP ai sensi dell'art. 11 del predetto contratto, con particolare riferimento o a non avere espletato il servizio di monitoraggio con la trasmissione del relativo report o della relazione annuale al per la programmazione di un intervento esteso, ovvero a non CP_2
essere intervenuta in emergenza a seguito del proprio monitoraggio.
Per l'effetto, la domanda di garanzia in esame va rigettata. Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda dell'attore nei confronti del va accolta CP_2
nei limiti sopra indicati.
In applicazione del principio della soccombenza espresso dall'art.91 c.p.c., il convenuto CP_2
va condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore.
Tali spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base della Tabella 2 dei parametri contenuti nel DMG 147/2022, applicando i valori medi per tutte le fasi del giudizio, con riferimento allo scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00 (in cui ricade il valore della domanda accolta), tenuto conto dell'attività in concreto svolta.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico del convenuto. CP_2
Con Anche le spese di lite tra il e la seguono la soccombenza e vengono liquidate nella CP_2
misura indicata in dispositivo sulla base dei medesimi criteri sopra indicati.
Così deciso in Palermo il 5 novembre 2025.
IL GIUDICE
LA NO
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
LA NO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel
rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.