Articolo 8 della Legge 4 agosto 1984, n. 467
Articolo 7Articolo 9
Versione
2 settembre 1984
Art. 8.
Il secondo e il terzo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , sono sostituiti dai seguenti:
"Se nei documenti indicati nel comma precedente risultano mancanti o inesatte alcune delle altre indicazioni previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, ultimo comma, del presente decreto, si applica al soggetto tenuto ad annotare tali indicazioni la pena pecuniaria da L. 500.000 a L. 1.500.000. Al vettore che non sottoscrive per ricevuta gli esemplari del documento di cui all'articolo 1 o li sottoscrive pur se in esso siano riportate indicazioni incomplete o inesatte, limitatamente a quanto previsto dall'ultima parte del terzo comma dell'articolo 1, si applica la pena pecuniaria da L. 150.000 a L. 300.000.
Il conducente del veicolo che, durante l'esecuzione del trasporto, non e' in grado di esibire gli esemplari dei documenti che debbono accompagnare il trasporto e' soggetto alla pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 180.000.
La stessa pena si applica se il documento di trasporto non risulta sottoscritto ai sensi del terzo e del nono comma del precedente articolo 1".
Le nuove misure delle pene pecuniarie previste dai precedenti due commi si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e non ancora definitivamente accertate alla stessa data. Non si fa luogo a rimborsi di pene pecuniarie corrisposte prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 2 settembre 1984