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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 22/09/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone - Sezione Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. -
ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 332/2025 R. G.
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Eugenia Perri;
- RICORRENTE –
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Antonio Caccavano;
- RESISTENTE - N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Crotone
- INTERVENTORE EX LEGE - OGGETTO: separazione giudiziale. CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 17.9.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni conformi rassegnate dai procuratori ex art. 473 bis. 22. u.c. c.p.c.; il P.M. interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 14.3.2025 , sulla scorta di aver contratto matrimonio con rito Parte_1 concordatario a Strongoli (KR) in data 22.2.1994 con il sig. (trascritto nei Controparte_1 registri dello stato civile del predetto Comune dell'anno 1994, parte II, serie A, n. 4) nel corso del quale non sono nati figli, chiedeva al Tribunale di Crotone di dichiarare la separazione giudiziale dal coniuge. A fondamento della domanda la ricorrente deduceva il deterioramento dei rapporti che avevano alimentato l'unione coniugale, rendendo la convivenza intollerabile. Si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla domanda. Controparte_1 In corso di causa, quindi, i coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo, sottoscritto il 27.6.2025 e depositato il 5.7.2025 dalla ricorrente ed il 14.7.2025 dal resistente, chiedendone l'omologa e rinunciando alla comparizione personale in udienza. Rinviata la causa all'udienza cartolare del 17.9.2025, le parti insistevano nelle suddette conclusioni. Con ordinanza del 17.9.2025 il Tribunale rimetteva la causa al Collegio;
il P.M. interveniva regolarmente.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione. La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito. Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui all'accordo depositato il 5.7.2025 dalla ricorrente ed il 14.7.2025 dal resistente, sottoscritto in data 27.6.2025, le quali devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte: Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016). Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, esse possono essere poste a base della presente decisione. 3. Le spese processuali vanno compensate tra le parti in ragione della consensualizzazione della lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti in data 5.7.2025 dalla ricorrente ed in data 14.7.2025 dal resistente e sottoscritto in data 27.6.2025; 2. compensa le spese processuali. Crotone, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 18 settembre 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
Il Tribunale di Crotone - Sezione Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. -
ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 332/2025 R. G.
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Eugenia Perri;
- RICORRENTE –
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Antonio Caccavano;
- RESISTENTE - N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Crotone
- INTERVENTORE EX LEGE - OGGETTO: separazione giudiziale. CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 17.9.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni conformi rassegnate dai procuratori ex art. 473 bis. 22. u.c. c.p.c.; il P.M. interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 14.3.2025 , sulla scorta di aver contratto matrimonio con rito Parte_1 concordatario a Strongoli (KR) in data 22.2.1994 con il sig. (trascritto nei Controparte_1 registri dello stato civile del predetto Comune dell'anno 1994, parte II, serie A, n. 4) nel corso del quale non sono nati figli, chiedeva al Tribunale di Crotone di dichiarare la separazione giudiziale dal coniuge. A fondamento della domanda la ricorrente deduceva il deterioramento dei rapporti che avevano alimentato l'unione coniugale, rendendo la convivenza intollerabile. Si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla domanda. Controparte_1 In corso di causa, quindi, i coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo, sottoscritto il 27.6.2025 e depositato il 5.7.2025 dalla ricorrente ed il 14.7.2025 dal resistente, chiedendone l'omologa e rinunciando alla comparizione personale in udienza. Rinviata la causa all'udienza cartolare del 17.9.2025, le parti insistevano nelle suddette conclusioni. Con ordinanza del 17.9.2025 il Tribunale rimetteva la causa al Collegio;
il P.M. interveniva regolarmente.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione. La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito. Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui all'accordo depositato il 5.7.2025 dalla ricorrente ed il 14.7.2025 dal resistente, sottoscritto in data 27.6.2025, le quali devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte: Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016). Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, esse possono essere poste a base della presente decisione. 3. Le spese processuali vanno compensate tra le parti in ragione della consensualizzazione della lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti in data 5.7.2025 dalla ricorrente ed in data 14.7.2025 dal resistente e sottoscritto in data 27.6.2025; 2. compensa le spese processuali. Crotone, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 18 settembre 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli