Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 20/03/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2029/2024 R.G., promossa
DA
, con l'avv. FALZOI MICHELE Parte_1
ATTORE
CONTRO
, impersonare il legale rappresentante pro tempore , con l'avv. Controparte_1
CARTA PAOLO
CONVENUTA
Causa in punto di buoni fruttiferi postali decisa ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna ricorrente, intestataria di tre buoni postali fruttiferi della serie AD emessi in data 24/04/1995, ha agito contro per farne dichiarare la Controparte_1
responsabilità ed ottenerne la condanna al pagamento dell'importo facciale dei titoli, oltre interessi maturati da quantificare a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio. Più
e non aver neppure esposto nei locali dell'ufficio postale di riferimento le condizioni applicate con particolare riguardo al termine di scadenza dei buoni e a quello entro cui avrebbero dovuto essere riscossi. Assunto come tali oneri informativi non possano ritenersi soddisfatti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che ne ha disposto l'emissione, si è doluta della non conoscibilità delle condizioni relative alla scadenza, stante l'illeggibilità del timbro apposto su tutti e tre i titoli, ed ha così sostenuto di essersi trovata nell'impossibilità di esercitare tempestivamente il diritto all'incasso, sicché il termine di prescrizione (causa estintiva del credito posta dall'avversaria a giustificazione del mancato pagamento) secondo quanto previsto dall'art. 2935 c.c. non sarebbe neppure decorso.
All'accoglimento della domanda si è opposta la resistente.
La causa, previa istruttoria solo documentale, è approdata alla decisione ex artt. 127 e
281 sexies c.p.c.
Occorre rilevare come non sia neppure certo che l'illeggibilità del timbro apposto sulla parte posteriore dei buoni sia originaria o sopravvenuta, non potendosi escludere proprio per la corrispondenza su tutti e tre della parte del timbro non leggibile che l'illeggibilità sia ad esempio derivata da come gli stessi sono stati conservati per un davvero lungo arco di tempo. A tal fine la ricorrente ha sollecitato una consulenza tecnica che tuttavia non sarebbe utile fini di giudizio per le ragioni di cui si dirà.
Pur dandosi atto dell'effettiva non leggibilità della parte del timbro relativo alle scadenze, deve rilevarsi come sia del tutto chiaro che tutti e tre i buoni sono appartenuti Cont alla serie che è stata emessa con il D.M. 23 luglio 1987, il cui art. 3 ha determinato la loro scadenza in 7 o 11 anni e previsto il pagamento rispettivamente del doppio e del triplo del capitale impiegato. Detto decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale che ne ha garantito la conoscenza legale.
Considerato che
la disciplina dei buoni non è di derivazione negoziale, ma normativa, si deve ritenere che il semplice richiamo alla serie sia sufficiente per rendere oggettivamente conoscibile la disciplina anche in punto di scadenza. Né può ritenersi applicabile quanto previsto dall'articolo 3 del D.M. del
19/12/2000 relativo all'emissione di tutte altre serie di buoni fruttiferi postali e cioè la
A1 e la AA1, alle quali sono state destinate le norme contenute in quella fonte (tra cui quella che impone a tutela del risparmiatore precisi obblighi informativi) che tuttavia non possono ritenersi operativi per il passato e dunque per le precedenti serie che restano regolate dai decreti che ne hanno disposto l'emissione.
Non può, dunque, rimproverarsi alla convenuta la violazione di alcun obbligo informativo, ma neppure la violazione del generale obbligo di buona fede contrattuale che non è assolutamente chiaro in cosa sarebbe consistita.
Deve piuttosto evidenziarsi come la condotta della ricorrente non sia stata né diligente né prudente, perché dalle diciture del titolo è evidente che operasse un termine di prescrizione (di 5 anni poi divenuto di 10) entro cui il buono avrebbe dovuto essere riscosso. Tale avviso, unitamente all'asserita originaria non leggibilità del timbro, avrebbe dovuto indurre ancor di più la titolare dei buoni a consultare il decreto ministeriale di riferimento, evincibile dalla serie AD, o quantomeno ad informarsi tempestivamente presso gli uffici postali per comprendere entro quali termini avrebbe potuto far valere il suo diritto.
Né può ritenersi che l'incompleta dicitura apposta dal timbro possa costituire un impedimento, anziché solo soggettivo o di fatto (peraltro del tutto facilmente superabile), giuridico che è l'unico rilevante per evitare che il termine di prescrizione decorra (Cass. 20642 del 2019, 22072 del 2017 e 3176 del 2016).
Le domande della ricorrente devono essere dunque rigettate.
L'esistenza di precedenti di merito di segno contrario alla presente decisione giustifica la decisione di integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta le domande proposte da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sassari, 20/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella