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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/10/2025, n. 3282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3282 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 2565/2025 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 10/10/25, vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall'Avv. BELLOPEDE GIUSEPPE, presso il quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. GALLO KARINA, presso la quale elettivamente domicilia;
- RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio).
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 10/10/25;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
2. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, – premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio il 09/07/2015 con e deducendo che dal Controparte_1 matrimonio non sono nati figli ha chiesto che sia pronunciata la separazione personale dei coniugi;
assegnare la casa coniugale, sita in Caserta, via Galatina, insieme ai mobili e agli arredi che la compongono alla resistente.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, non si è opposta alle richieste di controparte e, ha aderito, in toto, alle conclusioni ex adverso rassegnate.
Infine, all'udienza del 10/10/25, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto il seguente accordo:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, con autorizzazione a vivere separati e nel mutuo e reciproco rispetto;
2. Assegnare alla signora la casa coniugale, con tutti gli arredi Controparte_1
e i mobili ivi contenuti, sita in Caserta (CE) alla Via Galatina nr. 4;
3. Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 L. 898/70;
4. Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la pronuncia sullo status, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto a Caserta (CE) il 09.07.2015, trascritto nel Controparte_1
Registro di Stato Civile del Comune di Caserta (CE), con atto nr. 1 8, Parte II, Serie A, anno 2015; 5. Dichiarare che entrambi i coniugi sono dotati di reddito da lavoro dipendente e, pertanto, nulla è dovuto dall'uno nei confronti dell'altro, per qualsiasi ragione o titolo, in quanto economicamente autosufficienti.
I difensori hanno concluso, quindi, per la dichiarazione dell'avvenuta separazione e l'adozione dei provvedimenti accessori come concordati tra le parti. La causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
3. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti, dalle accuse che i coniugi si sono rivolte, dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso la riconciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la separazione personale senza addebito.
4. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti, non sono contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
5. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice d. affinché questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
6. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
p.q.m.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 2565/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato ad [...] il Parte_1
18/08/1968 e , nata a [...] il [...]; Controparte_1
b) omologa le statuizioni accessorie alla separazione indicate in parte motiva in conformità degli accordi raggiunti dalle parti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396) (atto n° 18, parte II, Serie A, registro atti matrimonio anno 2015);
d) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 10/10/2025.
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 2565/2025 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 10/10/25, vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall'Avv. BELLOPEDE GIUSEPPE, presso il quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. GALLO KARINA, presso la quale elettivamente domicilia;
- RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio).
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 10/10/25;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
2. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, – premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio il 09/07/2015 con e deducendo che dal Controparte_1 matrimonio non sono nati figli ha chiesto che sia pronunciata la separazione personale dei coniugi;
assegnare la casa coniugale, sita in Caserta, via Galatina, insieme ai mobili e agli arredi che la compongono alla resistente.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, non si è opposta alle richieste di controparte e, ha aderito, in toto, alle conclusioni ex adverso rassegnate.
Infine, all'udienza del 10/10/25, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto il seguente accordo:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, con autorizzazione a vivere separati e nel mutuo e reciproco rispetto;
2. Assegnare alla signora la casa coniugale, con tutti gli arredi Controparte_1
e i mobili ivi contenuti, sita in Caserta (CE) alla Via Galatina nr. 4;
3. Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 L. 898/70;
4. Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la pronuncia sullo status, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto a Caserta (CE) il 09.07.2015, trascritto nel Controparte_1
Registro di Stato Civile del Comune di Caserta (CE), con atto nr. 1 8, Parte II, Serie A, anno 2015; 5. Dichiarare che entrambi i coniugi sono dotati di reddito da lavoro dipendente e, pertanto, nulla è dovuto dall'uno nei confronti dell'altro, per qualsiasi ragione o titolo, in quanto economicamente autosufficienti.
I difensori hanno concluso, quindi, per la dichiarazione dell'avvenuta separazione e l'adozione dei provvedimenti accessori come concordati tra le parti. La causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
3. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti, dalle accuse che i coniugi si sono rivolte, dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso la riconciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la separazione personale senza addebito.
4. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti, non sono contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
5. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice d. affinché questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
6. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
p.q.m.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 2565/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato ad [...] il Parte_1
18/08/1968 e , nata a [...] il [...]; Controparte_1
b) omologa le statuizioni accessorie alla separazione indicate in parte motiva in conformità degli accordi raggiunti dalle parti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396) (atto n° 18, parte II, Serie A, registro atti matrimonio anno 2015);
d) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 10/10/2025.
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso