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Sentenza 17 maggio 2024
Sentenza 17 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 17/05/2024, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2024 |
Testo completo
N. 500/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 15 febbraio 2024
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi domiciliati in Sassari nella via A. Diaz n.3, presso e nello studio C.F._2 dell'Avv. Fabiana Sechi (C.F. che li rappresenta e difende giusta procura in C.F._3
calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data15 febbraio 2024, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Sassari in data
15.08.1990, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune al n. 326, parte 2, serie
A. dalla cui unione erano nati due figli, entrambi attualmente indipendenti ed economicamente autosufficienti, hanno dedotto di aver proposto ricorso per separazione personale (R.G. n. 4764/2017) nanti l'intestato Tribunale e che la separazione era stata omologata con decreto n. cron.3782/2018 in data 13/04/2018.
pagina 1 di 3 Hanno rappresentato che dalla separazione erano trascorsi i termini di legge per dar corso alla richiesta di divorzio congiunto atteso che nelle more i coniugi non avevano ripreso la convivenza nè, allo stato, si riteneva possibile ricostruire la loro comunione materiale e spirituale.
Hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito I. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sassari il 15.10.1990 tra i ricorrenti e ordinare all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione della sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza. II. Modificare le condizioni di cui al verbale di separazione, dando atto che il sig. non provvederà a contribuire al mantenimento dei figli divenuti ormai economicamente Pt_1
autosufficienti. III. Dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti, gli stessi hanno definito prima d'ora ogni e qualsiasi precedente rapporto economico”.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 30 aprile 2024 ex art 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
DIRITTO
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con rito concordatario e relativo ordine al competente Ufficiale dello stato civile.
Preso atto che nessuna ulteriore statuizione debba essere adottata non essendovi figli minorenni o maggiorenni economicamente non indipendenti da tutelare, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte spiegate dalle parti.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite come richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
pagina 2 di 3 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sassari il 15.08.1990 tra
, (C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1
nella via Sardegna n. 3 e , (C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
il 09.07.1966, ivi residente nella via Pietro Marogna n. 16/B, atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune al n. 326, parte 2, serie A, alle condizione sopra concordate da ritenersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 2 maggio 2024.
Il Presidente dott.ssa Maria Giuseppina Sanna
Il Giudice rel. dott. Elisabetta Carta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 15 febbraio 2024
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi domiciliati in Sassari nella via A. Diaz n.3, presso e nello studio C.F._2 dell'Avv. Fabiana Sechi (C.F. che li rappresenta e difende giusta procura in C.F._3
calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data15 febbraio 2024, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Sassari in data
15.08.1990, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune al n. 326, parte 2, serie
A. dalla cui unione erano nati due figli, entrambi attualmente indipendenti ed economicamente autosufficienti, hanno dedotto di aver proposto ricorso per separazione personale (R.G. n. 4764/2017) nanti l'intestato Tribunale e che la separazione era stata omologata con decreto n. cron.3782/2018 in data 13/04/2018.
pagina 1 di 3 Hanno rappresentato che dalla separazione erano trascorsi i termini di legge per dar corso alla richiesta di divorzio congiunto atteso che nelle more i coniugi non avevano ripreso la convivenza nè, allo stato, si riteneva possibile ricostruire la loro comunione materiale e spirituale.
Hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito I. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sassari il 15.10.1990 tra i ricorrenti e ordinare all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione della sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza. II. Modificare le condizioni di cui al verbale di separazione, dando atto che il sig. non provvederà a contribuire al mantenimento dei figli divenuti ormai economicamente Pt_1
autosufficienti. III. Dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti, gli stessi hanno definito prima d'ora ogni e qualsiasi precedente rapporto economico”.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 30 aprile 2024 ex art 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
DIRITTO
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con rito concordatario e relativo ordine al competente Ufficiale dello stato civile.
Preso atto che nessuna ulteriore statuizione debba essere adottata non essendovi figli minorenni o maggiorenni economicamente non indipendenti da tutelare, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte spiegate dalle parti.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite come richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
pagina 2 di 3 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sassari il 15.08.1990 tra
, (C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1
nella via Sardegna n. 3 e , (C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
il 09.07.1966, ivi residente nella via Pietro Marogna n. 16/B, atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune al n. 326, parte 2, serie A, alle condizione sopra concordate da ritenersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 2 maggio 2024.
Il Presidente dott.ssa Maria Giuseppina Sanna
Il Giudice rel. dott. Elisabetta Carta
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