CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
PIERUCCI FERDINANDO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 64/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01T1006682024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01T1006682024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 07/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, gestore di un B&B in Tarquinia ha impugnato l'avviso d'accertamento per Irpef, Iva e Irap -afferente l'anno fiscale 2018- indicato in rubrica, che trova base nel p.v.c. redatto dalla Guardia di
Finanza relativo alle annualità dal 2015 al 2019. Tra i motivi, Ricorrente_1 contesta la nullità del p.v.c. , la G.D.F avendo fatto accesso all'abitazione di Ricorrente_1 senza l'autorizzazione del P.M. e nega che la sua attività possa essere qualificata quale commerciale, elemento questo che è a base delle riprese fiscali e dell'irrogazione delle sanzioni.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Viterbo, resistendo e assumendo in particolare che la qualificazione dell'attività quale commerciale trova giustificazione nell'esser stata nell'anno 2018 l'attività di gestione l'unica attività lavorativa della ricorrente e rilevando, nell'anno in questione, un incremento dei ricavi dell'attività.
Con memoria Ricorrente_1 ha -tra l'altro- replicato che in base al regolamento n. 8 del 2015 della Regione Lazio l'attività deve considerarsi non imprenditoriale ove sussista una stasi dell'attività per almeno 90 giorni (nei comuni diversi da Roma) e all'attività siano dedicate non più di tre camere.
In esito all'odierna camera di consiglio la Corte ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo, con il quale si deduce la nullità degli accertamenti della G.D.F. eseguiti in seguito ad accesso non autorizzato nell'abitazione della ricorrente va respinto: nel p.v.c. i militari affermano di essersi recati “presso l'esercizio ricettivo” senza fare alcuna menzione dell'abitazione della ricorrente, non risulta che la G.D.F. abbia fatto accesso all'abitazione e non soltanto ai locali ove l'attività di B&B era svolta;
quanto alla circostanza dell'identico numero civico dell'abitazione e della sede dell'attività - circostanza dedotta dalla ricorrente- essa non prova una commistione priva di divisioni tra l'abitazione e i locali dedicati all'attività.
Quanto al secondo motivo, la ricorrente -con memoria- che la G.D.F. rilevò come ella non interruppe l'attività per almeno 90 giorni nel solo anno 2019; su questa base (nonché sul numero delle camere) nella memoria depositata dalla ricorrente si sostiene la non commercialità dell'attività richiamando il disposto dell'articolo 3 del regolamento regionale n. 8 del 2015 emesso in applicazione della legge regionale n. 3 del 2017, che classava come non commerciali le attività di B&B svolte destinando agli ospiti non più di tre camere e interrompendo l'attività per almeno 90 giorni l'anno.
Osserva la Corte che tale norma regolamentare è stata abrogata -e non più sostituita- dal regolamento n. 14 del 2017, sul punto la Regione essendosi voluta adeguare ad una pronuncia del Tar Lazio.
Ne segue che alla valutazione della qualità di imprenditrice della ricorrente soccorrono solo le norme in materia d'impresa.
L'art. 2082 c.c. definisce l'imprenditore come colui che “esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni o servizi.
Peraltro, la nozione civilistica diverge da quella tributaria, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione.
Con la pronuncia n. 30895 del 2024 -resa in materia di commercio di beni d'arte esercitato senza organizzazione e con riguardo all' IVA e alle Imposte Dirette- la Corte Suprema ha ben chiarito che “in tema di IVA, la nozione di esercizio di impresa commerciale non coincide con quella civilistica, ma va ricavata dalla normativa comunitaria ed, in particolare, dalla sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977,
n. 77/388/CEE, secondo cui si intende inerente all'esercizio dell'impresa ogni operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità (cfr. Cass. 5 dicembre 2014, n. 25777; cfr. anche 12 aprile 2006, n. 8583).
D'altronde, l'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per esercizio di impresa intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall'art. 2195 cod. civ., nonché delle attività indicate nell'art. 2135 cod. civ., anche se non organizzate in forma di impresa, prescindendo dunque dal requisito organizzativo, che costituisce elemento qualificante ed indispensabile per la configurazione dell'impresa commerciale agli effetti civilistici (ex multis cfr. Cass., 6 ottobre 2011, n. 20443). Ciò porta conclusivamente ad affermare il consolidato principio, secondo il quale ai fini Iva la nozione civilistica e quella tributaristica di “imprenditore commerciale” divergono per il requisito della necessità dell'“organizzazione”, indispensabile per il diritto civile ma non per il diritto tributario, per il quale rileva, invece, l'aspetto della “professionalità abituale”, anche se non esclusiva, dell'attività economica svolta (vedi Cass., 6 aprile 2017, n. 8982) e, nello specifico, quanto al commercio d'opere d'arte, il principio secondo cui ai fini del reddito d'impresa, il reddito del mercante d'arte, ossia il soggetto che -a differenza dello speculatore occasionale e del collezionista-professionalmente e abitualmente esercita il commercio delle opere d'arte, ancorché in maniera non organizzata imprenditorialmente, al fine di trarre un profitto dall'incremento del loro valore, va tassato quale reddito d'impresa ex art. 55 del TUIR, poiché, ai fini delle imposte sui redditi, l'esercizio delle attività di cui all'art. 2195 c.c., se abituale, determina sempre la sussistenza di un'impresa commerciale, indipendentemente dall'assetto organizzativo scelto”.
Ne segue che l'attività di Ricorrente_1 deve essere considerata, ai fini tributari quale attività commerciale, avendo ella svolto attività economica sfruttando un bene materiale (i locali destinati alla ricettività) per più anni consecutivi, attività che ella non deduce esser stata interrotta per periodi superiori ai 90 giorni negli anni esaminati dalla G.D.F. . Va quindi considerato che il suo reddito è reddito d'impresa. Ai sensi dell'art. 67 del TUIR, inoltre, essendosi esclusa l'occasionalità della fonte di reddito, va respinto il terzo motivo del ricorso.
Ne segue la reiezione del motivo d'impugnazione, nonché del ricorso.
Rilevato che, in forza della normativa antecedente alla modifica intervenuta nel 2017 del Regolamento Regionale, l'attività di Ricorrente_1 sarebbe stata ritenuta non commerciale e ritenuto che tale modifica possa esser sfuggita alla ricorrente nel primo anno d'applicazione -così come appare sfuggita alla GDF redigente il p.v.c. che richiama la stasi di 90 giorni- le spese di lite si compensano.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Compensa le spese di .lite.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
PIERUCCI FERDINANDO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 64/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01T1006682024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01T1006682024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 07/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, gestore di un B&B in Tarquinia ha impugnato l'avviso d'accertamento per Irpef, Iva e Irap -afferente l'anno fiscale 2018- indicato in rubrica, che trova base nel p.v.c. redatto dalla Guardia di
Finanza relativo alle annualità dal 2015 al 2019. Tra i motivi, Ricorrente_1 contesta la nullità del p.v.c. , la G.D.F avendo fatto accesso all'abitazione di Ricorrente_1 senza l'autorizzazione del P.M. e nega che la sua attività possa essere qualificata quale commerciale, elemento questo che è a base delle riprese fiscali e dell'irrogazione delle sanzioni.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Viterbo, resistendo e assumendo in particolare che la qualificazione dell'attività quale commerciale trova giustificazione nell'esser stata nell'anno 2018 l'attività di gestione l'unica attività lavorativa della ricorrente e rilevando, nell'anno in questione, un incremento dei ricavi dell'attività.
Con memoria Ricorrente_1 ha -tra l'altro- replicato che in base al regolamento n. 8 del 2015 della Regione Lazio l'attività deve considerarsi non imprenditoriale ove sussista una stasi dell'attività per almeno 90 giorni (nei comuni diversi da Roma) e all'attività siano dedicate non più di tre camere.
In esito all'odierna camera di consiglio la Corte ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo, con il quale si deduce la nullità degli accertamenti della G.D.F. eseguiti in seguito ad accesso non autorizzato nell'abitazione della ricorrente va respinto: nel p.v.c. i militari affermano di essersi recati “presso l'esercizio ricettivo” senza fare alcuna menzione dell'abitazione della ricorrente, non risulta che la G.D.F. abbia fatto accesso all'abitazione e non soltanto ai locali ove l'attività di B&B era svolta;
quanto alla circostanza dell'identico numero civico dell'abitazione e della sede dell'attività - circostanza dedotta dalla ricorrente- essa non prova una commistione priva di divisioni tra l'abitazione e i locali dedicati all'attività.
Quanto al secondo motivo, la ricorrente -con memoria- che la G.D.F. rilevò come ella non interruppe l'attività per almeno 90 giorni nel solo anno 2019; su questa base (nonché sul numero delle camere) nella memoria depositata dalla ricorrente si sostiene la non commercialità dell'attività richiamando il disposto dell'articolo 3 del regolamento regionale n. 8 del 2015 emesso in applicazione della legge regionale n. 3 del 2017, che classava come non commerciali le attività di B&B svolte destinando agli ospiti non più di tre camere e interrompendo l'attività per almeno 90 giorni l'anno.
Osserva la Corte che tale norma regolamentare è stata abrogata -e non più sostituita- dal regolamento n. 14 del 2017, sul punto la Regione essendosi voluta adeguare ad una pronuncia del Tar Lazio.
Ne segue che alla valutazione della qualità di imprenditrice della ricorrente soccorrono solo le norme in materia d'impresa.
L'art. 2082 c.c. definisce l'imprenditore come colui che “esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni o servizi.
Peraltro, la nozione civilistica diverge da quella tributaria, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione.
Con la pronuncia n. 30895 del 2024 -resa in materia di commercio di beni d'arte esercitato senza organizzazione e con riguardo all' IVA e alle Imposte Dirette- la Corte Suprema ha ben chiarito che “in tema di IVA, la nozione di esercizio di impresa commerciale non coincide con quella civilistica, ma va ricavata dalla normativa comunitaria ed, in particolare, dalla sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977,
n. 77/388/CEE, secondo cui si intende inerente all'esercizio dell'impresa ogni operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità (cfr. Cass. 5 dicembre 2014, n. 25777; cfr. anche 12 aprile 2006, n. 8583).
D'altronde, l'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per esercizio di impresa intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall'art. 2195 cod. civ., nonché delle attività indicate nell'art. 2135 cod. civ., anche se non organizzate in forma di impresa, prescindendo dunque dal requisito organizzativo, che costituisce elemento qualificante ed indispensabile per la configurazione dell'impresa commerciale agli effetti civilistici (ex multis cfr. Cass., 6 ottobre 2011, n. 20443). Ciò porta conclusivamente ad affermare il consolidato principio, secondo il quale ai fini Iva la nozione civilistica e quella tributaristica di “imprenditore commerciale” divergono per il requisito della necessità dell'“organizzazione”, indispensabile per il diritto civile ma non per il diritto tributario, per il quale rileva, invece, l'aspetto della “professionalità abituale”, anche se non esclusiva, dell'attività economica svolta (vedi Cass., 6 aprile 2017, n. 8982) e, nello specifico, quanto al commercio d'opere d'arte, il principio secondo cui ai fini del reddito d'impresa, il reddito del mercante d'arte, ossia il soggetto che -a differenza dello speculatore occasionale e del collezionista-professionalmente e abitualmente esercita il commercio delle opere d'arte, ancorché in maniera non organizzata imprenditorialmente, al fine di trarre un profitto dall'incremento del loro valore, va tassato quale reddito d'impresa ex art. 55 del TUIR, poiché, ai fini delle imposte sui redditi, l'esercizio delle attività di cui all'art. 2195 c.c., se abituale, determina sempre la sussistenza di un'impresa commerciale, indipendentemente dall'assetto organizzativo scelto”.
Ne segue che l'attività di Ricorrente_1 deve essere considerata, ai fini tributari quale attività commerciale, avendo ella svolto attività economica sfruttando un bene materiale (i locali destinati alla ricettività) per più anni consecutivi, attività che ella non deduce esser stata interrotta per periodi superiori ai 90 giorni negli anni esaminati dalla G.D.F. . Va quindi considerato che il suo reddito è reddito d'impresa. Ai sensi dell'art. 67 del TUIR, inoltre, essendosi esclusa l'occasionalità della fonte di reddito, va respinto il terzo motivo del ricorso.
Ne segue la reiezione del motivo d'impugnazione, nonché del ricorso.
Rilevato che, in forza della normativa antecedente alla modifica intervenuta nel 2017 del Regolamento Regionale, l'attività di Ricorrente_1 sarebbe stata ritenuta non commerciale e ritenuto che tale modifica possa esser sfuggita alla ricorrente nel primo anno d'applicazione -così come appare sfuggita alla GDF redigente il p.v.c. che richiama la stasi di 90 giorni- le spese di lite si compensano.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Compensa le spese di .lite.