Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/02/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
La dr. Julie Martini in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2983/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. BARILLARI Parte_1 C.F._1
ANNARITA presso lo studio della quale in Milano Via D'Orsenigo n. 6 ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. BUFFONI MARIA con domicilio eletto CP_1 P.IVA_1
presso l'Avvocatura in Milano Via Mazzini n. 7 come da procura in atti CP_1
RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.3.2024 ha convenuto avanti al Tribunale di Milano, in Parte_1
funzione di Giudice del lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento dei postumi permanenti CP_1 subiti in conseguenza dell'infortunio occorso in data 2 agosto 2021 e dalla stessa quantificati in misura pari al 10% (o diversa percentuale) e la conseguente condanna dell'Ente di previdenza alla corresponsione della prestazione dell'indennizzo / rendita ex lege con decorrenza dalla domanda amministrativa.
La ricorrente si duole del fatto che con missive del 20-26.08.2021 (doc.13 ric.) e del 15.11.2021 CP_1
(doc.14 ric.), autorizzando la ripresa lavorativa della , non riconosceva alcuna invalidità alla Pt_1
stessa.
pagina 1 di 6
al fine di appurare l'entità della menomazione permanente riportata a seguito dell'infortunio del
[...]
02.08.2021, sulla base della relazione medico legale della predetta dottoressa (docc.15 e 16 ric.) e che a fronte di detta opposizione l' disponeva visita medica collegiale per il 13.03.2023 (doc. 17 ric.). CP_1
La ricorrente ha allegato che, a seguito della predetta visita collegiale medica, le parti concludevano in maniera discorde “da una parte la dott.ssa che ha accompagnato la IG , che Per_1 Pt_1 riteneva sussistente un nesso di causalità tra l'infortunio e la menomazione odierna e dall'altra il
Medico dell' che non riscontrava alcuna menomazione dell'integrità psicofisica (doc. 18)”. CP_1
Parte attrice, ritenendo che dai certificati medici prodotti (sub. doc. 3-12) emerga “chiaramente il nesso causale tra l'infortunio subito in data 02.08.2021 e l'attuale situazione in cui versa la IG , Pt_1 con tutte le conseguenze invalidanti relative al predetto infortunio” ha concluso quindi come in atti.
, costituitosi regolarmente in giudizio, ha contestato la fondatezza attraverso un richiamo alla CP_1
correttezza degli esiti degli accertamenti svolti in sede amministrativa concludendo, dunque, per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante CTU medico legale, all'esito della quale, il giudice ha fissato per la discussione l'udienza del 13.2.2025, al termine della quale la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
*
Oggetto del presente giudizio è l'esame della correttezza della valutazione operata dall' in CP_1
relazione alla valutazione dei postumi invalidanti in conseguenza dell'infortunio occorso alla Pt_1
in data 2 agosto 2021, sulla cui natura di infortunio sul lavoro non vi è contestazione alcuna.
Di contro, la contestazione involge unicamente sulla sussistenza dei postumi permanenti esclusi dall'istituto.
Per tale ragione la causa è stata istruita unicamente mediante ricorso alla CTU medico legale.
All'esito della istruttoria svolta ed esaminata la relazione peritale depositata dal CTU nominato, dott.
, deve ritenersi che il ricorso non sia meritevole di accoglimento. Per_2
Ebbene, il CTU incaricato, con valutazioni immuni da censure che inficino l'attendibilità logica delle conclusioni raggiunte, e che pertanto sono condivise e qui integralmente richiamate, ha rilevato:
“Oggetto della presente consulenza è l'accertamento dell'eventuale grado percentuale di danno biologico permanente secondo le tabelle derivato dall'evento di cui sopra. CP_1
pagina 2 di 6 Vale la pena rammentare che l'art. 13 del DM 38/00 indichi il danno biologico quale “(omissis) lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”.
Ebbene, nel caso di specie occorre dirlo subito, non si ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento di un danno biologico derivante dall'evento infortunistico del 02/08/2021. Infatti, in occasione del suddetto evento, sia per quanto derivato dalla interpretazione della certificazione medica del pronto soccorso, sia per quanto derivato dagli accertamenti clinici e strumentali successivamente condotti, si esclude la sussistenza di una lesione di carattere acuto attribuibile all'infortunio e come tale suscettibile di valutazione percentuale medico-legale. Su tutte, si ritiene di particolare rilievo il referto dell'esame RM, peraltro l'esame diagnostico più dirimente, che esclude in maniera categorica la presenza di immagini qualificabili come lesioni “acute” o comunque attribuibili all'evento infortunistico. Per comodità si riporta per intiero il referto del suddetto accertamento: “I tendini che compongono la cuffia dei rotatori della spalla sinistra si presentano continui senza immagini riferibili alla presenza di lesioni traumatiche in atto, con note degenerative preinserzionali al sovraspinato. e in sede il tendine del capolungo del bicipite, con modesto CP_2
versamento nella sua guaina. Non si osservano raccolte fluide nelle borse sinoviali esaminate.
Non si rilevano lesioni scheletriche focali in particolare di natura traumatica recente ed i rapporti articolari appaiono conservati senza segni di versamento articolare”. Come si vede, al di là di una nota patologica degenerativa (tendinosi del sovraspinato), alcun tipo di lesione traumatica acuta (o comunque validamente attribuibile in nesso eziologico con l'evento infortunistico occorso in data
02/08/2021), risulta diagnosticata.
Va da sé quindi che le successive visite ortopediche eseguite, deponenti per un quadro clinico di capsulite della spalla sinistra, senza nulla voler togliere alla loro genuinità, non presentano alcun tipo di valore medico-legale spendibile nel presente ambito valutativo.
E cioè a dire che, pur contemplando un periodo (transitorio) di sintomatologia algica e disfunzionale a carico della spalla sinistra questa non era certamente da attribuirsi alle conseguenze derivanti dall'infortunio del 02/08/2021”.
In seguito alle osservazioni presentate dal consulente di parte ricorrente, il CTU ha esaurientemente replicato:
“la “capsulite adesiva” è patologia che, sebbene riconosca anche i traumi alla base della sua possibile insorgenza, questo fattore eziologico è messo in coda ad altri fattori sulla cui natura patogenetica ad oggi nessuno ha avuto l'ardire di discutere.
Tali fattori sono rappresentati da:
sesso femminile tra i 35 e i 50 anni pagina 3 di 6 malattie metaboliche (diabete)
patologie della tiroide e delle paratiroidi patologie del surrene dislipidemie
malattie neurologiche utilizzo di alcuni farmaci traumi capsulari anche di bassa energia (trazione di un cane, girarsi per prendere la borsa dai sedili posteriori dell'auto).
a seguito di fratture (ad esempio, del trochite o del collo omerale), di interventi di svuotamento per una tendinite calcifica o di una lesione parziale o completa della cuffia, oltre come conseguenza di una lussazione della spalla, esiti di mastectomia e linfadenectomia ascellare, o impianto di pacemaker.
Il termine capsulite deve la sua origine al processo infiammatorio che sostiene la capsula articolare.
Tale infiammazione (sinovite) degenera poi in fibrosi retraente, ovvero lo stesso processo di cicatrizzazione di un'ustione. Inoltre, viene aumentata la produzione di alcune cellule (fibroblasti e miofibroblasti) che producono bande fibrose che irrigidiscono la spalla. In genere la capsulite riguarda solo una spalla, anche se nel 20-30% dei casi può comparire dopo del tempo anche nell'altra spalla. Oltre alla progressiva rigidità articolare che impedisce ogni movimento sia passivo che attivo, la capsulite si manifesta con dolore continuo e poi lancinante quando si fa un movimento brusco. Di solito la persona non riesce a sollevare il braccio oltre la testa e non riesce a superare il gluteo quando cerca di toccare la schiena.
Peraltro, la capsulite adesiva può anche non riconoscere alcun tipo di causa esterna e in tal caso di tratta di capsulite adesiva idiopatica. In tali ultimi viene richiamato un fattore favorente e cioè
l'iperlassità costituzionalei.
Tale valutazione viene fatta propria in quanto congruamente motivata dal CTU nell' elaborato peritale, il quale ha evidenziato come le modalità dell'infortunio siano state sostanzialmente contusive e lievemente distorsive della spalla sinistra, già in passato traumatizzata e con preesistenze degenerative.
Nella descrizione della patologia in esame non si ritiene di dover dilungarci oltre poiché la problematica che attiene alla presente controversia esclude aspetti semeiologici, quadri clinici e aspetti terapeutici ma risulta unicamente incentrata sugli aspetti eziologici e cioè se il quadro patologico in parola possa riconoscere come causa l'evento infortunistico occorso alla Sig.ra in data 02/08/2021. Parte_1
pagina 4 di 6 Ebbene, per quanto è dato sapere, l'evento di cui sopra risulta essere stato produttivo di un semplice trauma contusivo e non “capsulare”; e tanto basterebbe per escludere dal novero delle possibili sue cause la caduta occorsa in data 02/08/2021. Ma vi è di più. Il richiamato esame RMN, lo si ribadisce, esclude la sussistenza di elementi patologici radiologici che, invece, sarebbero dovuti emergere in costanza di un quadro di capsulite adesiva (post-traumatica). Non risultano, infatti, minimamente descritti segni di flogosi e di alterazioni a carico di alcune strutture capsulo- legamentose e sinoviali come
• ispessimento del legamento coraco-omerale,
• alterazione del trofismo del grasso nell'intervallo dei rotatori,
• ispessimento del legamento gleno-omerale inferiore,
• edema del legamento gleno-omerale inferiore e
• ispessimento della capsula ascellareii.
Ripetiamo che l'unico dato desumibile dalla lettura del referto del suddetto accertamento è quello deponente per una inequivocabile condizione patologica cronica ovvero la tendinosi preinserzionale del sovraspinato.
Se a quanto sopra aggiungiamo che l'anamnesi lavorativa depone per un rischio concreto di MMC protrattosi per anni, ben si comprende come la certificata “capsulite adesiva”, nella remota ipotesi che possa trovare una sua genesi in una causa traumatica, questa non può che acquisire i caratteri di una movimentazione manuale dei carichi protrattasi per anni a carico dell'arto superiore non dominante e non certo un semplice trauma contusivo diretto.
Per tutto quanto sopra si ritiene convintamente di poter pienamente confermare il giudizio già anticipato nella bozza di CTU”.
Tale valutazione viene fatta propria dallo scrivente giudice in quanto congruamente motivata dal CTU nell'elaborato peritale.
In assenza di postumi permanenti in conseguenza dell'infortunio occorso alla in data 2 agosto Pt_1
2021, il ricorso va rigettato.
Le spese di consulenza vengono poste a carico della parte ricorrente soccombente, quanto alle spese di lite, tenuto conto della posizione delle parti, si ritiene di compensarle integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite;
pagina 5 di 6 - pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU come già liquidate dal giudice nell'importo di euro 800,00 oltre accessori.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Milano, il 13 febbraio 2025.
Il Giudice del lavoro
Julie Martini
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