Sentenza 9 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 09/04/2026, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00979/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01821/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1821 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Treppiedi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
della sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale di Palermo il 30.1.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa FA RA RU;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 7 ottobre 2025 e depositato il successivo 9 ottobre, la ricorrente ha chiesto la condanna del Comune di Palermo a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe indicata, con cui l’amministrazione è stata condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di
somma di € 7.345,81, oltre interessi dalla decisione sino al saldo, nonché delle spese di lite, pari ad € 3.724,60, oltre IVA, CPA e spese generali e con cui le spese di CTU medico-legale sono state poste a carico del Comune.
Parte ricorrente ha riferito e documentato di aver notificato la sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, a mezzo pec, al Comune di Palermo, in data 1 febbraio 2024.
Il Comune di Palermo, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Ciò premesso, il collegio rileva che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a. e, pertanto, il ricorso deve essere accolto nei sensi di seguito illustrati.
L’intimata Amministrazione dovrà provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, all’esecuzione del titolo di cui è chiesta l’ottemperanza; in particolare, quanto alle spese di c.t.u., il Comune dovrà rimborsare il relativo importo a parte ricorrente, previa esibizione di prova, da parte di quest’ultima, dell’avvenuto pagamento del compenso spettante al consulente tecnico.
Nell’ipotesi di inutile decorso dell’indicato termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta , nell’ulteriore termine di giorni sessanta, il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, munito delle necessarie competenze.
Si deve, al riguardo, precisare che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019); l’incarico deve intendersi di natura sostitutiva, con la conseguenza che le attività di mero impulso rivolte agli uffici dell’amministrazione tenuta all’ottemperanza non costituiscono corretta esecuzione dell’incarico;
b) il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale, ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
c) la relativa richiesta andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il decreto di liquidazione verrà trasmesso alla competente Procura presso la Corte dei Conti per le opportune valutazioni in merito alla eventuale responsabilità per danno erariale derivante dalla mancata attivazione dell’organo tenuto per legge ad adempiere;
e) il commissario ad acta è tenuto ad effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all’interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell’avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”;
f) il commissario deve intendersi autorizzato al ricorso a strumenti telematici di collegamento a distanza ai fini dell’espletamento dell’incarico.
Si deve altresì disporre, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore di parte ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta ).
Infine, le spese di lite - comprensive di spese, diritti e onorari di atti funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza – devono essere liquidate secondo l’ordinario canone della soccombenza, in misura che tiene conto anche della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei termini indicati in parte motiva; nomina commissario ad acta , affinchè provveda come indicato in motivazione, il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con facoltà di delega.
Condanna il Comune di Palermo alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in € 1.403,00, oltre accessori e oltre alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026, con l’intervento dei magistrati:
OB AL, Presidente
FA RA RU, Primo Referendario, Estensore
Mario Bonfiglio, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA RA RU | OB AL |
IL SEGRETARIO