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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/11/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5603/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IA Busoli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5603 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dall' Avv. GAETANO G. MANCUSI Parte_1
ricorrente
e
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore
convenuto contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha proposto CP_1
opposizione avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale la medesima aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità, ex art. 12 L.118/71, della contribuzione figurativa, ex art. 80 L.388/2000, del beneficio dell'esenzione parziale pagamento del ticket sanitario, del diritto all'iscrizione nelle liste del collocamento mirato ex art. 1 L. n. 68/1999, nonché di una condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, commi 3 o 1, della L. 104/92.
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 806/2024, il CTU nominato dal Giudice, dott. riconosceva in capo alla ricorrente una riduzione permanente della Persona_1
capacità lavorativa nella misura complessiva del 69%, e riteneva integrati i requisiti sanitari legittimanti lo status di persona con disabilità ai sensi del comma 1, art. 3 L.104/92.
Con decreto di omologa parziale emesso in data 7.10.2024, questo Tribunale omologava le risultanze della CTU limitatamente al riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 3, comma
1, L. 104/92, dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario e del diritto all'iscrizione nelle liste speciali del collocamento mirato.
Rispetto, invece, al mancato riconoscimento degli ulteriori requisiti sanitari, la parte ricorrente ha depositato una contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis, comma 6, c.p.c., chiedendo al Tribunale di:” RITENERE e DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71, dello status di invalido civile ex L. 388/2000 per il diritto alla contribuzione figurativa ai fini dello scivolo pensionistico e dello status di handicap grave ex art. 3 comma 3 della L. 104/92 dalla data della domanda, o da quella di Giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge”.
Sebbene ritualmente evocato, l' non si è costituito nel presente giudizio. CP_1
Disposta la sostituzione dell'udienza del 25.11.2025, fissata per discussione, con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza medico-legale, viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, deve essere dichiarata la contumacia dell' . CP_1
Nel merito, giova ribadire come, all'esito degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non siano state riscontrate in capo alla ricorrente i requisiti sanitari legittimanti la concessione della pensione di inabilità - che, ai sensi dell'art. 12 L. 118/71, spetta agli “invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa” - né quelle integranti la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo di cui all'art.3 comma 3 L. 104/92 - ravvisabile “Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione…”.
Non sono state riconosciute in capo alla ricorrente nemmeno le condizioni utili per fruire del beneficio della contribuzione figurativa, di cui all'art. 80, comma 3, della legge n.388/2000, ai sensi del quale “a decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva…”.
La ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo che le gravi patologie di cui soffre integrerebbero il requisito sanitario necessario per la concessione dei benefici negati, nonché una condizione di grave disabilità.
Tali deduzioni, tuttavia, non appaiono fondate.
Il CTU nominato nella precedente fase di giudizio, infatti, dopo aver sottoposto a visita la ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione sanitaria in atti, ha ritenuto che le patologie da cui è affetta la sig.ra conducano ad una riduzione permanente della Parte_1 capacità lavorativa nella sola misura del 69%.
In particolare, il CTU ha evidenziato come “la periziata risulta affetta da diabete mellito in trattamento con antidiabetici orali e dietoterapia in discreto controllo, patologia che …presenza complicanza neuropatica degli arti inferiori, in assenza di rilevata e documentata retinopatia diabetica, quadro invalidante che, tenuto conto del range valutativo di cui al cod.
9309 del DM 5.2.92, si ritiene valutabile nella misura del 45%. Per quanto attiene all'apparato osteoarticolare la perizanda presenta un quadro caratterizzato da spondilodiscoartrosi con protusioni discali in zona cervicale e lombare con ernia discale L2-
L3, in soggetto con gonalgia sinistra per meniscosi mediale che, per le complesse incidenze disfunzionali come obiettivamente emerse e descritte, si ritiene configurante una incidenza invalidante del 35%, in analogia riduttiva ai range valutativi di cui al DM 5.2.92. Affetta inoltre da un gozzo nodulare pretossico, nel marzo 2023 a seguito di ricovero presso il
Policlinico Gemelli, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di tiroidectomia totale seguita da trattamento farmacologico incidente a sua volta nella misura dell'11%”.
Quanto alla condizione di disabilità, l'ausiliario del giudice ha evidenziato come “la documentazione medica esaminata e l'obiettività raccolta permettono di evidenziare uno status di handicap ma, nel complesso, non presenta una condizione di emarginazione e di svantaggio sociale”.
Orbene, tali conclusioni appaiono pienamente condivisibili, risultando la espletata indagine esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, nonché logica nelle argomentazioni, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
Del resto, rispetto ai puntuali e circostanziati apprezzamenti contenuti nella consulenza, la ricorrente ha espresso una generica doglianza, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare.
Le sue affermazioni in merito all'operato del CTU, pertanto, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In altri termini, la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessata, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla capacità lavorativa che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Ne consegue che, ferma la sussistenza in capo alla ricorrente delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 69% utile ai fini del beneficio dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario e dell'iscrizione nelle liste per il collocamento mirato, nonché di una condizione di disabilità lieve (art. 3, comma 1, L. 104/92), già oggetto di decreto di omologa parziale del 7.10.2024, la presente opposizione deve essere rigettata.
Rinvenendosi negli atti allegati al ricorso la dichiarazione reddituale prevista dall'art.152 disp. att. c.p.c., le spese della presente fase di giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- rigetta l'opposizione; - dichiara irripetibili le spese di lite;
Tivoli, 26/11/2025
Il Giudice
IA Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IA Busoli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5603 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dall' Avv. GAETANO G. MANCUSI Parte_1
ricorrente
e
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore
convenuto contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha proposto CP_1
opposizione avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale la medesima aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità, ex art. 12 L.118/71, della contribuzione figurativa, ex art. 80 L.388/2000, del beneficio dell'esenzione parziale pagamento del ticket sanitario, del diritto all'iscrizione nelle liste del collocamento mirato ex art. 1 L. n. 68/1999, nonché di una condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, commi 3 o 1, della L. 104/92.
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 806/2024, il CTU nominato dal Giudice, dott. riconosceva in capo alla ricorrente una riduzione permanente della Persona_1
capacità lavorativa nella misura complessiva del 69%, e riteneva integrati i requisiti sanitari legittimanti lo status di persona con disabilità ai sensi del comma 1, art. 3 L.104/92.
Con decreto di omologa parziale emesso in data 7.10.2024, questo Tribunale omologava le risultanze della CTU limitatamente al riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 3, comma
1, L. 104/92, dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario e del diritto all'iscrizione nelle liste speciali del collocamento mirato.
Rispetto, invece, al mancato riconoscimento degli ulteriori requisiti sanitari, la parte ricorrente ha depositato una contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis, comma 6, c.p.c., chiedendo al Tribunale di:” RITENERE e DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71, dello status di invalido civile ex L. 388/2000 per il diritto alla contribuzione figurativa ai fini dello scivolo pensionistico e dello status di handicap grave ex art. 3 comma 3 della L. 104/92 dalla data della domanda, o da quella di Giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge”.
Sebbene ritualmente evocato, l' non si è costituito nel presente giudizio. CP_1
Disposta la sostituzione dell'udienza del 25.11.2025, fissata per discussione, con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza medico-legale, viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, deve essere dichiarata la contumacia dell' . CP_1
Nel merito, giova ribadire come, all'esito degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non siano state riscontrate in capo alla ricorrente i requisiti sanitari legittimanti la concessione della pensione di inabilità - che, ai sensi dell'art. 12 L. 118/71, spetta agli “invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa” - né quelle integranti la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo di cui all'art.3 comma 3 L. 104/92 - ravvisabile “Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione…”.
Non sono state riconosciute in capo alla ricorrente nemmeno le condizioni utili per fruire del beneficio della contribuzione figurativa, di cui all'art. 80, comma 3, della legge n.388/2000, ai sensi del quale “a decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva…”.
La ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo che le gravi patologie di cui soffre integrerebbero il requisito sanitario necessario per la concessione dei benefici negati, nonché una condizione di grave disabilità.
Tali deduzioni, tuttavia, non appaiono fondate.
Il CTU nominato nella precedente fase di giudizio, infatti, dopo aver sottoposto a visita la ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione sanitaria in atti, ha ritenuto che le patologie da cui è affetta la sig.ra conducano ad una riduzione permanente della Parte_1 capacità lavorativa nella sola misura del 69%.
In particolare, il CTU ha evidenziato come “la periziata risulta affetta da diabete mellito in trattamento con antidiabetici orali e dietoterapia in discreto controllo, patologia che …presenza complicanza neuropatica degli arti inferiori, in assenza di rilevata e documentata retinopatia diabetica, quadro invalidante che, tenuto conto del range valutativo di cui al cod.
9309 del DM 5.2.92, si ritiene valutabile nella misura del 45%. Per quanto attiene all'apparato osteoarticolare la perizanda presenta un quadro caratterizzato da spondilodiscoartrosi con protusioni discali in zona cervicale e lombare con ernia discale L2-
L3, in soggetto con gonalgia sinistra per meniscosi mediale che, per le complesse incidenze disfunzionali come obiettivamente emerse e descritte, si ritiene configurante una incidenza invalidante del 35%, in analogia riduttiva ai range valutativi di cui al DM 5.2.92. Affetta inoltre da un gozzo nodulare pretossico, nel marzo 2023 a seguito di ricovero presso il
Policlinico Gemelli, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di tiroidectomia totale seguita da trattamento farmacologico incidente a sua volta nella misura dell'11%”.
Quanto alla condizione di disabilità, l'ausiliario del giudice ha evidenziato come “la documentazione medica esaminata e l'obiettività raccolta permettono di evidenziare uno status di handicap ma, nel complesso, non presenta una condizione di emarginazione e di svantaggio sociale”.
Orbene, tali conclusioni appaiono pienamente condivisibili, risultando la espletata indagine esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, nonché logica nelle argomentazioni, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
Del resto, rispetto ai puntuali e circostanziati apprezzamenti contenuti nella consulenza, la ricorrente ha espresso una generica doglianza, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare.
Le sue affermazioni in merito all'operato del CTU, pertanto, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In altri termini, la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessata, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla capacità lavorativa che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Ne consegue che, ferma la sussistenza in capo alla ricorrente delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 69% utile ai fini del beneficio dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario e dell'iscrizione nelle liste per il collocamento mirato, nonché di una condizione di disabilità lieve (art. 3, comma 1, L. 104/92), già oggetto di decreto di omologa parziale del 7.10.2024, la presente opposizione deve essere rigettata.
Rinvenendosi negli atti allegati al ricorso la dichiarazione reddituale prevista dall'art.152 disp. att. c.p.c., le spese della presente fase di giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- rigetta l'opposizione; - dichiara irripetibili le spese di lite;
Tivoli, 26/11/2025
Il Giudice
IA Busoli