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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/09/2025, n. 5241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5241 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta: dott.ssa Antonella Izzo, presidente relatore dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere all'udienza del 19 settembre 2025 ha pronunciato all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4893/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra (C.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di appello dall'avv. Patrizia Cicero appellante contro
(C.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione dall'avv. Dominella Agostino appellata oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9951/2021 emessa nel giudizio rubricato al n. 74167/2019 R.G., pubblicata in data 4.6.2021
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1 – La vicenda che ha dato origine alla lite è stata narrata come di seguito nella sentenza impugnata:
“…Con atto di citazione notificato il 12.11.2019 la società adiva innanzi al Parte_1 Tribunale di Roma la società al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità CP_1 della convenuta per il pagamento a soggetti diversi dai legittimi beneficiari di tre assegni “non trasferibili” e precisamente: assegno bancario non trasferibile n. 9103228752 del 26.4.2013, intestato al signor dell'importo di euro 8.400,00 (doc. 2); Parte_2
- assegno bancario non trasferibile n. 8200926395 del 15.5.2013, intestato al signor Persona_1 dell'importo di euro 6.800,00 (doc. 3);
- assegno bancario non trasferibile n. 8201003636 del 19.6.2013, intestato alla signora Per_2 dell'importo di euro 3.360,00 (doc. 4).
[...] In fatto l'attrice allegava che gli assegni erano stati incassati da soggetti diversi rispetto agli effettivi beneficiari presso una filiale di e ciò era emerso a seguito dei reclami pervenuti Controparte_1 dai legittimi beneficiari degli assegni i quali avevano sporto denuncia dell'accaduto alle competenti Autorità (doc. 5). La società attrice lamentava di aver dovuto provvedere ad inviare nuovi assegni per il pagamento delle somme spettanti ai legittimi prenditori (doc. 6) e chiedeva, quindi, di essere risarcita del corrispondente danno da , ritenuta responsabile dell'illecito per Controparte_1 aver omesso le dovute cautele nell'accertamento dell'effettiva identità dei portatori dei titoli di credito. La società attrice concludeva chiedendo “previa ogni opportuna declaratoria, anche in ordine alla responsabilità della convenuta, per tutti i motivi esposti in narrativa, condannare
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore Controparte_1 dell'attrice della somma complessiva di euro 18.560,00 o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo”. La convenuta costituitasi in giudizio, si opponeva all'avversa domanda e Controparte_1 concludeva: “- Voglia l'Ill.mo Tribunale: - in via principale, nel merito, rigettare, integralmente le domande avverse, formulate nei confronti della siccome infondate in fatto e Controparte_1 diritto. - in via subordinata, nell' ipotesi in cui si rilevi l'illegittimità della negoziazione dei titoli in questione, riconoscere ex art. 1227, c.c., ogni responsabilità in capo all'attrice e, in ulteriore subordine, la responsabilità comunque concorrente in capo all'attrice per la mancata cautela dimostrata nella scelta della modalità di spedizione per posta ordinaria dei titoli;
- TO di spese e onorari di causa”. La causa istruita sui documenti prodotti era rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta con sostituzione delle attività in presenza ex art. 281 sexies cpc con “note scritte”. All'esito della lettura delle “note scritte” depositate da entrambe le parti nel termine assegnato, che hanno così presenziato all'odierna udienza, la causa viene decisa sulle conclusioni riportate nel verbale che precede…”.
All'esito del processo, il Tribunale così provvedeva:
“Il Tribunale di Roma, Sezione XI civile, in persona del g.o.t. Sonia Suppressa, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da con atto di citazione notificato il Parte_1 12.11.2019 ogni altra domanda ed eccezione disattese: accerta e dichiara il concorso di responsabilità di al 50% nella causazione del Parte_1 danno;
condanna a pagare a la somma di Euro 9280,00, oltre Controparte_1 Parte_1 rivalutazione e interessi legali come in parte motiva;
compensa tra e la metà delle spese di lite e condanna Parte_1 Controparte_1 [...] alla rifusione della restante metà delle spese di lite sostenute dalla società attrice, Controparte_1 liquidate d'ufficio in Euro 2417,50, oltre spese generali, IVA e CPA.”
§ 2. – Il Tribunale motivava la decisione come segue: “…Con pronuncia a Sezioni Unite la Corte di Cassazione ha fissato il principio in base al quale "ai sensi dell'art. 43, comma 2, legge assegni (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c., comma 2" (SS.UU. Cass. sentenza n 12477 21 maggio 2018). Si è quindi affermato il principio secondo cui "la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno –un obbligo di natura contrattuale e non oggettiva, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso". Facendo buon governo del suddetto principio che questo tribunale condivide pienamente e a cui intende attenersi, va rilevato, nel caso di specie, che
[...] non ha fornito la prova richiesta che l'inadempimento non le era imputabile per aver Controparte_1 essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 comma 2 c.c. La condotta di non è stata improntata alla diligenza dovuta. Infatti la Società Controparte_1 convenuta ha pagato in tutti e tre i casi i tre assegni illecitamente negoziati a soggetti che hanno aperto libretti di deposito lo stesso giorno in cui hanno versato i titoli di credito. In tutti e tre i casi si è trattato di soggetti residenti in luoghi lontani dalle filiali di dove sono Controparte_1 avvenuti i versamenti degli assegni. Parte convenuta ha prodotto copia dei documenti di riconoscimento esibiti dai soggetti che hanno aperto i libretti postali e negoziato gli assegni, carta d'identità e tesserino del codice fiscale, ma tali documenti sono notoriamente di facile falsificazione e di essi solo il primo è munito di fotografia. Risulta allora che la girataria per l'incasso non ha espletato ulteriori controlli e non ha documentato alcun precedente rapporto con i soggetti che si sono presentati per riscuotere gli assegni, ed è evidente che essi abbiano aperto i libretti postali al solo fine di riscuotere gli assegni e che al contempo non fossero clienti noti presso quelle filiali di Inoltre non vi è prova che al momento della negoziazione degli assegni siano Controparte_1 stati esibiti ed esaminati altri documenti di identità. Né che gli impiegati degli sportelli abbiano chiesto due documenti identificativi provvisti di fotografie. Peraltro gli addetti agli uffici di
[...] non hanno minimamente tenuto conto del fatto che i falsi prenditori dei titoli Controparte_1 risiedessero a notevole distanza dagli uffici postali presso i quali hanno posto all'incasso gli assegni. Tali elementi per la loro gravità avrebbero dovuto, invece, indurre gli operatori postali ad effettuare ulteriori accertamenti sulla reale identità dei soggetti che si erano presentati agli sportelli, quali, a mero titolo esemplificativo, la richiesta di due documenti d'identità provvisti di fotografia, l'identificazione a mezzo di fidefacenti conosciuti presso gli Uffici Postali di cui trattasi, il controllo dell'autenticità dei codici fiscali presso i competenti uffici. Nulla di tutto ciò è stato fatto da
[...]
che non ha provato di essere esente da colpa. Va accolta la tesi difensiva della convenuta CP_1 secondo cui la società attrice sarebbe corresponsabile del trafugamento dei titoli e della loro contraffazione per aver inviato i titoli con metodi non sicuri (cfr. Cass. n. 7618/10 e n. 23460/14). A tale riguardo occorre attenersi al seguente principio di diritto (CASSAZIONE, SS.UU. CIVILI, SENTENZA N. 9769/2020): "La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore". Nella specie va affermata la sussistenza del concorso di colpa di essendo le spedizioni degli assegni tramite posta ordinaria state poste in Parte_1 violazione di elementari regole comportamentali di normale prudenza. La spedizione a mezzo di posta raccomandata è tracciabile, consegnabile solo al destinatario, a familiari o soggetti addetti al ritiro. Al contrario la posta ordinaria non è tracciabile ed è ordinariamente immessa in cassetta. La posta ordinaria implica la perdita di ogni controllo sulla trasmissione e l'impossibilità di conoscerne l'esito. Da ciò consegue che il mittente, che sceglie la posta ordinaria, si assume il rischio della possibile sottrazione del plico e dell'incasso dell'assegno da parte di un soggetto non legittimato. Tale rischio è ingiustificato rispetto al valore economico dell'oggetto spedito e alla possibilità di avvalersi di forme di corrispondenza più sicure ed è idoneo ad accrescere la probabilità di pagamenti a soggetti non legittimati, nonché ad aggravare la posizione della banca trattaria o negoziatrice, maggiormente esposta alla possibilità di andare incontro a responsabilità. Evidente, quindi, come il ricorso alla posta ordinaria si ponga in contrasto con le regole di comune prudenza, secondo cui occorrerebbe impiegare mezzi più sicuri, con il dovere di agire in modo da preservare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, in virtù del principio solidaristico (art. 2 Cost.). Tale principio trova espressione proprio nella regola di cui all'art. 1227 c.c., che opera in sede contrattuale e aquiliana (art. 2056 c.c.), «come riflesso dell'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, previsto dall'art. 1175 c.c. in riferimento sia alla formazione che all'interpretazione e all'esecuzione del contratto» (Cass. S.U. 24406/2011; Cass. 11698/2014; Cass. 5348/2009). Ritengono innanzitutto le Sezioni Unite, in applicazione di tutti i predetti principi, come risulti oggettivamente difficile negare che, in caso di sottrazione di un assegno non trasferibile non consegnato direttamente al prenditore, le modalità prescelte per la trasmissione del titolo possano spiegare un'efficienza causale ai fini della riscossione del relativo importo da parte di un soggetto non legittimato: se è vero, infatti, che il pagamento dell'assegno è subordinato al riscontro della corrispondenza tra il soggetto indicato come prenditore e colui che presenta il titolo all'incasso, e quindi all'identificazione di tale soggetto alla quale la banca deve procedere mediante l'adozione di tutte le cautele e gli accorgimenti suggeriti dalla diligenza professionale, è anche vero, però, che tale pagamento non può aver luogo in mancanza della materiale disponibilità dell'assegno, la cui presentazione alla banca ne costituisce un presupposto indispensabile. Il possesso del documento rappresenta infatti una condizione essenziale per l'esercizio del diritto in esso incorporato, allo stesso modo della qualità di prenditore di colui che presenta il titolo all'incasso: qualora pertanto la sottrazione sia stata cagionata o comunque agevolata dall'adozione di modalità di trasmissione inidonee a garantire, per quanto possibile, che l'assegno pervenga al destinatario, non può dubitarsi che la scelta delle predette modalità costituisca, al pari dell'errore nell'identificazione del presentatore, un antecedente necessario dell'evento dannoso, che rispetto ad esso non si presenta come una conseguenza affatto inverosimile o imprevedibile. La consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente costituisce oggetto di valutazione ai fini dell'individuazione della causa dell'evento dannoso. Hanno osservato le Sezioni Unite nella sentenza soprarichiamata come, nel corso del giudizio, sia stata invocata dalle parti la preoccupante frequenza con cui, in caso di trasmissione degli assegni per posta ordinaria, si verificano sottrazioni dei titoli, a fronte delle quali il gestore del servizio postale non è in grado di fornire adeguate garanzie di buon esito della spedizione. Il conseguente rischio che l'assegno cada in mani diverse da quelle del destinatario, e sia quindi presentato all'incasso da un soggetto diverso dall'effettivo prenditore, non può ritenersi d'altronde scongiurato né dalla clausola d'intrasferibilità - la cui funzione precipua non consiste, come detto, nell'evitare il predetto evento, ma nell'impedire la circolazione del titolo - né dall'imposizione a carico della banca dell'obbligo di procedere all'identificazione del presentatore, dal momento che il puntuale adempimento di tale obbligo è reso sempre più difficoltoso dallo sviluppo di perfezionate tecniche di contraffazione dei documenti, la cui falsificazione spesso non è rilevabile neppure mediante un controllo accurato, ai fini del quale, com'è noto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'escludere la necessità del ricorso ad attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile reperimento o del possesso da parte dell'impiegato addetto delle qualità di un esperto grafologo (cfr. Cass., Sez. VI, 19 giugno 2018, n. 16178; Cass., Sez. I, 4 agosto 2016, n. 16332; 26 gennaio 2016, n. 1377) . In tale contesto, la scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell'assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione (posta raccomandata o assicurata) o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri (quali il bonifico bancario o il pagamento elettronico), si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente, che non può non costituire oggetto di valutazione ai fini dell'individuazione della causa dell'evento dannoso: quest'ultima, infatti, non è identificabile esclusivamente con il segmento terminale del processo che ha condotto al verificarsi dell'evento, ma dev'essere individuata tenendo conto dell'intera sequenza dei fatti che lo hanno determinato, escludendo ovviamente quelli che non hanno spiegato alcuna incidenza su di esso, per essere stati superati da altri fatti successivi di per sé soli sufficienti a cagionarlo. Siffatta esposizione volontaria al rischio, o comunque la consapevolezza di porsi in una situazione di pericolo, è stata ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità sufficiente a giustificare il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato, ex art. 1227, comma 1 c.c., in virtù della considerazione che la riduzione della responsabilità del danneggiante è configurabile non solo in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso, ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo, con una condotta (attiva od omissiva) che si inserisca come antecedente necessario nel processo causale che culmina con il danno da lui subito. Costituisce dunque fonte di responsabilità non solo la condotta tenuta in violazione di precise norme giuridiche, ma anche quella che comporti l'esposizione volontaria o comunque consapevole ad un rischio che, secondo regole di prudenza comportamentale avvertite come vincolanti dalla comunità, si ponga al di sopra della soglia della normalità, dal momento che in tal caso il comportamento tenuto dal danneggiato si inserisce nel processo eziologico che conduce all'evento dannoso, divenendo un segmento della catena causale (cfr. Cass., Sez. III, 6 dicembre 2018, n. 31540; 26 maggio 2014, n. 11698; 23 maggio 2014, n. 15332). Nel caso in esame la trasmissione dei titoli per posta ordinaria ha comportato l'esposizione della società attrice al rischio della sottrazione o dello smarrimento e tale comportamento si pone in contrasto con le regole di condotta suggerite dalla comune prudenza. In ragione di tutto quanto sopra, l'assunzione del rischio della sottrazione dei titoli in relazione all'avvenuta spedizione degli assegni per posta ordinaria configura un concorso di colpa della valutabile nella misura del 50% della responsabilità nella causazione del danno Parte_1 lamentato dalla stessa società attrice. In conclusione, va ritenuta responsabile Controparte_1 al 50% del danno sofferto dall'attrice per l'illecita negoziazione degli assegni per cui è causa. Per l'effetto la convenuta va condannata al pagamento in favore della attrice della metà della somma pretesa (Euro 18.560,00), pari a Euro 9280,00, maggiorata della rivalutazione monetaria decorrente dalla data del pagamento ad oggi e degli interessi calcolati sulla somma rivalutata di anno in anno dalla data del pagamento al saldo. Le spese di lite in ragione della conclusione cui è giunto questo tribunale vanno compensate tra le parti per metà e per metà seguono la soccombenza…”.
§ 3 —Con atto di appello contenente un motivo, impugnava la Parte_1 sentenza emessa dal Tribunale di Roma chiedendone la riforma e domandava: in via principale di accertare e dichiarare la responsabilità di per aver monetizzato gli assegni in Controparte_1 violazione dell'art. 43 L.A. e per l'effetto condannarla al pagamento di € 9.280,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali quale residuo del 50% degli assegni indebitamente negoziati;
in via subordinata, di accertare e dichiarare la responsabilità di per aver monetizzato Controparte_1 gli assegni in violazione dell'art. 43 L.A. e per l'effetto d condannarla al pagamento di € 4.200,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi quale residuo del 50% dell'assegno intestato a Parte_2 ed in via ulteriormente subordinata di accertare e dichiarare la responsabilità di
[...] Controparte_1 per aver monetizzato gli assegni oggetto del giudizio, gradando la responsabilità dell'appellata
[...] in misura inferiore al 50%. In data 3.12.2021 si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto CP_1 ed in diritto.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 19.9.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.cit.
§ 4 — L'appello è articolato in un unico articolato motivo in cui l'appellante censura la sentenza di primo grado poiché il tribunale avrebbe erroneamente decurtato il risarcimento del danno dovuto ritenendo concausa del danno la spedizione a mezzo posta ordinaria dei titoli oggetto del giudizio
§ 4.1. - Con la prima censura l'appellante espone che anche l'invio a mezzo lettera raccomandata non garantisce in ogni caso che la missiva pervenga all'effettivo destinatario atteso che i canali di smistamento sarebbero i medesimi e che per i truffatori sarebbe comunque possibile appropriarsi del titolo. Inoltre, continua l'appellante affermando che anche se la raccomandata o l'assicurata possono essere solo consegnate nelle mani del destinatario o a persona autorizzata al ritiro, tale fase attiene esclusivamente alla consegna, con la conseguenza che durante le fasi di trasporto il rischio di trafugamento resterebbe il medesimo.
La censura è infondata.
Il punto di riferimento giurisprudenziale in materia di spedizione di assegni a mezzo posta è la sentenza n. 9769/2020 della Suprema Corte di Cassazione, resa a sezioni unite, in forza della quale
“…La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore…” Il criterio in base al quale le Sezioni Unite hanno ritenuto che la posta ordinaria sia una modalità meno affidabile della posta raccomandata per l'invio di assegni è ravvisabile nel rilievo che, secondo il regolamento di servizio, la posta raccomandata offre al mittente la possibilità di verificare lo stato di lavorazione e la percorrenza dell'invio e che non può essere immessa nella cassetta postale, ma deve essere consegnata solo al destinatario o a persone qualificate a riceverla per conto dello stesso (D.M. 26 febbraio 2004 vigente ratione temporis, oggi condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio postale universale di – allegato A delibera AGCM CP_1 n.385/13/CONS). Inoltre, premesso che non c'è alcuna evidenza della fase in cui avviene il trafugamento dell'assegno, che potrebbe anche essere quella finale, la posta raccomandata consente al mittente di verificare lo stato di lavorazione e la percorrenza, anche in corso, dell'invio, e quindi, in caso di mancato recapito, di attivare tempestivamente la procedura di ammortamento atta a evitarne il pagamento a persona diversa dal beneficiario.
§ 4.2. - Con la seconda censura, secondo il principio causalità adeguata, l'appellante sostiene che la spedizione tramite servizio postale non innescherebbe una serialità che conduca al verificarsi dell'evento dannoso, poiché tale mezzo di invio non comporterebbe normalmente il trafugamento e la negoziazione ad opera di un terzo con la conseguenza che tale evento dovrebbe essere considerato come eccezionale e non ordinario. L'evento, pertanto, non si sarebbe verificato a causa della spedizione a mezzo posta ma esclusivamente a causa dell'intervento del truffatore che si sarebbe inserito nella serie causale ed avrebbe comportato la causazione del danno. Prosegue l'appellante esponendo che anche laddove la spedizione a mezzo posta costituisse un antecedente fattuale dell'incasso abusivo del credito, non toglierebbe che l'efficienza causale andrebbe comunque esaminata in concreto. Invero, nel caso di specie, il giudice di prime cure avrebbe dovuto in ogni caso valutare la condotta di al fine di verificare se il grado di colpa in CP_1 cui è incorsa sia stato di per sé sufficiente a causare l'evento dannoso.
La censura è infondata.
la Corte di Cassazione, nella sentenza citata, ha accertato che la spedizione del titolo a mezzo del servizio postale può ritenersi contrastante con le regole di prudenza comunemente accettate, quindi anche con l'obbligo di correttezza di cui all'art.1175 c.c., e conseguentemente dar luogo a concorso di colpa del creditore ex art.1227 c.c., solo allorché sia avvenuta per posta ordinaria. Infatti, il servizio di posta ordinaria presenta caratteristiche di rischiosità - per l'impossibilità per il mittente di seguire il percorso del plico dalla spedizione alla consegna al destinatario e perché il gestore del servizio può assolvere all'obbligo di consegna semplicemente immettendo il plico nella cassetta postale del destinatario, senza essere tenuto a consegnarlo a mani di questo (come nella posta assicurata) e nemmeno a mani di persone conviventi o addette alla ricezione o al portiere (come nella posta raccomandata) - che ne sconsigliano l'utilizzazione per la spedizione di un assegno, ancorché non trasferibile, in quanto aggravano in modo ingiustificato l'obbligo di accertamento dell'identità del soggetto che presenti il titolo all'incasso gravante sulla banca negoziatrice. Questa Corte non ritiene di discostarsi dal suddetto principio di diritto, ribadito da successive pronunce di legittimità e di merito (Cass. n.26209/2024 e n.233380/2024 n.25866/2023, n.15651/2022; n.25517/2021; Appello Torino n.413/2021; Appello Milano n.1369/2022; Tribunale Roma n.14316/2023; Tribunale Roma n.18509/2022; Tribunale Milano n.1041/2022), ritenendo che la spedizione per posta ordinaria dell'assegno da parte della compagnia integri una condotta imprudente, stante il palese rischio del pericolo di sottrazione del titolo ove spedito con tale modalità. Ciò è tanto più vero ove si consideri che il fenomeno in esame ha assunto, sull'intero territorio dello Stato, una rilevante diffusione e presenta caratteri di serialità. Deve quindi confermarsi che la condotta di consistita nell'inviare a mezzo posta ordinaria Parte_1 gli assegni in questione, in concreto non è stata conforme a diligenza e prudenza, così come condivisibilmente accertato dal primo Giudice, e abbia pertanto concorso a determinare l'evento unitamente alla non corretta identificazione del presentatore da parte di . CP_1
§ 4.3. Con la terza censura. Unipolsai deduce che l'assegno intestato a sarebbe stato Parte_2 spedito a mezzo posta raccomandata e che, pertanto, in relazione a tale assegno non doveva essere riconosciuto alcun concorso di colpa.
La censura è infondata.
La spedizione a mezzo lettera raccomandata dell'assegno intestato a non risulta Parte_3 provata. Invero, dal documento depositato emerge esclusivamente una dichiarazione di in cui CP_2 verrebbe indicata una presunta spedizione a mezzo lettera raccomanda ove non risulta nemmeno il codice numerico identificativo della missiva. Deve pertanto ritenersi che tale dichiarazione non sia sufficiente al fine di dimostrare l'avvenuta spedizione del titolo nelle forme adeguate.
§ 4.4. Con la quarta censura, l'appellante sostiene che non sarebbe condivisibile la quantificazione del concorso di colpa in misura del 50% atteso che l'incidenza della condotta di per aver CP_3 spedito l'assegno a mezzo posta ordinaria sarebbe minima rispetto alla condotta della convenuta.
La censura è fondata.
La condotta dell'appellata, che non ha diligentemente identificato i presentatori degli assegni, si rivela senz'altro di maggiore gravità rispetto alla iniziale leggerezza imputabile al mittente che, pur potendo rendere più sicura la trasmissione e la consegna, ha spedito l'assegno con la posta ordinaria. Pertanto, la Corte stima equo quantificare il concorso di colpa di nella misura del 30%. Parte_1
deve quindi essere condannata a risarcire a il danno quantificato in misura CP_1 Parte_1 del 70% dell'importo degli assegni erroneamente pagati, pagando € 12.992,00 oltre interessi al tasso legale tempo per tempo vigente dalla data di notifica dell'atto di citazione sino al saldo effettivo
§ 5. Le spese processuali seguono la soccombenza e pertanto, considerato l'esito complessivo della lite, si pongono a carico dell'appellata, liquidate per compensi, per entrambi i gradi di giudizio, in relazione al valore della domanda accolta, secondo i valori medi di cui al D.M.n.55/14, come modificati dal D.M.n.147/2022, salvo il valore minimo per la fase di trattazione in appello che ha avuto minimo svolgimento, quindi per il primo grado in € 5.077,00 e per il secondo grado in € 4888,00, oltre oneri di legge.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 9951/2020 ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così decide:
1. In parziale accoglimento dell'appello, rimodula il concorso di colpa in capo ad
[...] nella misura del 30% e per l'effetto condanna a Parte_1 Controparte_1 corrispondere l'importo di € 12.992,00; 2. condanna a rifondere in favore di le spese Controparte_1 Parte_1 processuali liquidate per compensi per il primo grado in € 5.077,00 e per il secondo grado in
€ 4.888,00, oltre rimborso forfettario spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 19.9.2025
Il presidente est.
Antonella Izzo
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta: dott.ssa Antonella Izzo, presidente relatore dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere all'udienza del 19 settembre 2025 ha pronunciato all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4893/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra (C.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di appello dall'avv. Patrizia Cicero appellante contro
(C.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione dall'avv. Dominella Agostino appellata oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9951/2021 emessa nel giudizio rubricato al n. 74167/2019 R.G., pubblicata in data 4.6.2021
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1 – La vicenda che ha dato origine alla lite è stata narrata come di seguito nella sentenza impugnata:
“…Con atto di citazione notificato il 12.11.2019 la società adiva innanzi al Parte_1 Tribunale di Roma la società al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità CP_1 della convenuta per il pagamento a soggetti diversi dai legittimi beneficiari di tre assegni “non trasferibili” e precisamente: assegno bancario non trasferibile n. 9103228752 del 26.4.2013, intestato al signor dell'importo di euro 8.400,00 (doc. 2); Parte_2
- assegno bancario non trasferibile n. 8200926395 del 15.5.2013, intestato al signor Persona_1 dell'importo di euro 6.800,00 (doc. 3);
- assegno bancario non trasferibile n. 8201003636 del 19.6.2013, intestato alla signora Per_2 dell'importo di euro 3.360,00 (doc. 4).
[...] In fatto l'attrice allegava che gli assegni erano stati incassati da soggetti diversi rispetto agli effettivi beneficiari presso una filiale di e ciò era emerso a seguito dei reclami pervenuti Controparte_1 dai legittimi beneficiari degli assegni i quali avevano sporto denuncia dell'accaduto alle competenti Autorità (doc. 5). La società attrice lamentava di aver dovuto provvedere ad inviare nuovi assegni per il pagamento delle somme spettanti ai legittimi prenditori (doc. 6) e chiedeva, quindi, di essere risarcita del corrispondente danno da , ritenuta responsabile dell'illecito per Controparte_1 aver omesso le dovute cautele nell'accertamento dell'effettiva identità dei portatori dei titoli di credito. La società attrice concludeva chiedendo “previa ogni opportuna declaratoria, anche in ordine alla responsabilità della convenuta, per tutti i motivi esposti in narrativa, condannare
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore Controparte_1 dell'attrice della somma complessiva di euro 18.560,00 o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo”. La convenuta costituitasi in giudizio, si opponeva all'avversa domanda e Controparte_1 concludeva: “- Voglia l'Ill.mo Tribunale: - in via principale, nel merito, rigettare, integralmente le domande avverse, formulate nei confronti della siccome infondate in fatto e Controparte_1 diritto. - in via subordinata, nell' ipotesi in cui si rilevi l'illegittimità della negoziazione dei titoli in questione, riconoscere ex art. 1227, c.c., ogni responsabilità in capo all'attrice e, in ulteriore subordine, la responsabilità comunque concorrente in capo all'attrice per la mancata cautela dimostrata nella scelta della modalità di spedizione per posta ordinaria dei titoli;
- TO di spese e onorari di causa”. La causa istruita sui documenti prodotti era rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta con sostituzione delle attività in presenza ex art. 281 sexies cpc con “note scritte”. All'esito della lettura delle “note scritte” depositate da entrambe le parti nel termine assegnato, che hanno così presenziato all'odierna udienza, la causa viene decisa sulle conclusioni riportate nel verbale che precede…”.
All'esito del processo, il Tribunale così provvedeva:
“Il Tribunale di Roma, Sezione XI civile, in persona del g.o.t. Sonia Suppressa, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da con atto di citazione notificato il Parte_1 12.11.2019 ogni altra domanda ed eccezione disattese: accerta e dichiara il concorso di responsabilità di al 50% nella causazione del Parte_1 danno;
condanna a pagare a la somma di Euro 9280,00, oltre Controparte_1 Parte_1 rivalutazione e interessi legali come in parte motiva;
compensa tra e la metà delle spese di lite e condanna Parte_1 Controparte_1 [...] alla rifusione della restante metà delle spese di lite sostenute dalla società attrice, Controparte_1 liquidate d'ufficio in Euro 2417,50, oltre spese generali, IVA e CPA.”
§ 2. – Il Tribunale motivava la decisione come segue: “…Con pronuncia a Sezioni Unite la Corte di Cassazione ha fissato il principio in base al quale "ai sensi dell'art. 43, comma 2, legge assegni (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c., comma 2" (SS.UU. Cass. sentenza n 12477 21 maggio 2018). Si è quindi affermato il principio secondo cui "la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno –un obbligo di natura contrattuale e non oggettiva, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso". Facendo buon governo del suddetto principio che questo tribunale condivide pienamente e a cui intende attenersi, va rilevato, nel caso di specie, che
[...] non ha fornito la prova richiesta che l'inadempimento non le era imputabile per aver Controparte_1 essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 comma 2 c.c. La condotta di non è stata improntata alla diligenza dovuta. Infatti la Società Controparte_1 convenuta ha pagato in tutti e tre i casi i tre assegni illecitamente negoziati a soggetti che hanno aperto libretti di deposito lo stesso giorno in cui hanno versato i titoli di credito. In tutti e tre i casi si è trattato di soggetti residenti in luoghi lontani dalle filiali di dove sono Controparte_1 avvenuti i versamenti degli assegni. Parte convenuta ha prodotto copia dei documenti di riconoscimento esibiti dai soggetti che hanno aperto i libretti postali e negoziato gli assegni, carta d'identità e tesserino del codice fiscale, ma tali documenti sono notoriamente di facile falsificazione e di essi solo il primo è munito di fotografia. Risulta allora che la girataria per l'incasso non ha espletato ulteriori controlli e non ha documentato alcun precedente rapporto con i soggetti che si sono presentati per riscuotere gli assegni, ed è evidente che essi abbiano aperto i libretti postali al solo fine di riscuotere gli assegni e che al contempo non fossero clienti noti presso quelle filiali di Inoltre non vi è prova che al momento della negoziazione degli assegni siano Controparte_1 stati esibiti ed esaminati altri documenti di identità. Né che gli impiegati degli sportelli abbiano chiesto due documenti identificativi provvisti di fotografie. Peraltro gli addetti agli uffici di
[...] non hanno minimamente tenuto conto del fatto che i falsi prenditori dei titoli Controparte_1 risiedessero a notevole distanza dagli uffici postali presso i quali hanno posto all'incasso gli assegni. Tali elementi per la loro gravità avrebbero dovuto, invece, indurre gli operatori postali ad effettuare ulteriori accertamenti sulla reale identità dei soggetti che si erano presentati agli sportelli, quali, a mero titolo esemplificativo, la richiesta di due documenti d'identità provvisti di fotografia, l'identificazione a mezzo di fidefacenti conosciuti presso gli Uffici Postali di cui trattasi, il controllo dell'autenticità dei codici fiscali presso i competenti uffici. Nulla di tutto ciò è stato fatto da
[...]
che non ha provato di essere esente da colpa. Va accolta la tesi difensiva della convenuta CP_1 secondo cui la società attrice sarebbe corresponsabile del trafugamento dei titoli e della loro contraffazione per aver inviato i titoli con metodi non sicuri (cfr. Cass. n. 7618/10 e n. 23460/14). A tale riguardo occorre attenersi al seguente principio di diritto (CASSAZIONE, SS.UU. CIVILI, SENTENZA N. 9769/2020): "La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore". Nella specie va affermata la sussistenza del concorso di colpa di essendo le spedizioni degli assegni tramite posta ordinaria state poste in Parte_1 violazione di elementari regole comportamentali di normale prudenza. La spedizione a mezzo di posta raccomandata è tracciabile, consegnabile solo al destinatario, a familiari o soggetti addetti al ritiro. Al contrario la posta ordinaria non è tracciabile ed è ordinariamente immessa in cassetta. La posta ordinaria implica la perdita di ogni controllo sulla trasmissione e l'impossibilità di conoscerne l'esito. Da ciò consegue che il mittente, che sceglie la posta ordinaria, si assume il rischio della possibile sottrazione del plico e dell'incasso dell'assegno da parte di un soggetto non legittimato. Tale rischio è ingiustificato rispetto al valore economico dell'oggetto spedito e alla possibilità di avvalersi di forme di corrispondenza più sicure ed è idoneo ad accrescere la probabilità di pagamenti a soggetti non legittimati, nonché ad aggravare la posizione della banca trattaria o negoziatrice, maggiormente esposta alla possibilità di andare incontro a responsabilità. Evidente, quindi, come il ricorso alla posta ordinaria si ponga in contrasto con le regole di comune prudenza, secondo cui occorrerebbe impiegare mezzi più sicuri, con il dovere di agire in modo da preservare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, in virtù del principio solidaristico (art. 2 Cost.). Tale principio trova espressione proprio nella regola di cui all'art. 1227 c.c., che opera in sede contrattuale e aquiliana (art. 2056 c.c.), «come riflesso dell'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, previsto dall'art. 1175 c.c. in riferimento sia alla formazione che all'interpretazione e all'esecuzione del contratto» (Cass. S.U. 24406/2011; Cass. 11698/2014; Cass. 5348/2009). Ritengono innanzitutto le Sezioni Unite, in applicazione di tutti i predetti principi, come risulti oggettivamente difficile negare che, in caso di sottrazione di un assegno non trasferibile non consegnato direttamente al prenditore, le modalità prescelte per la trasmissione del titolo possano spiegare un'efficienza causale ai fini della riscossione del relativo importo da parte di un soggetto non legittimato: se è vero, infatti, che il pagamento dell'assegno è subordinato al riscontro della corrispondenza tra il soggetto indicato come prenditore e colui che presenta il titolo all'incasso, e quindi all'identificazione di tale soggetto alla quale la banca deve procedere mediante l'adozione di tutte le cautele e gli accorgimenti suggeriti dalla diligenza professionale, è anche vero, però, che tale pagamento non può aver luogo in mancanza della materiale disponibilità dell'assegno, la cui presentazione alla banca ne costituisce un presupposto indispensabile. Il possesso del documento rappresenta infatti una condizione essenziale per l'esercizio del diritto in esso incorporato, allo stesso modo della qualità di prenditore di colui che presenta il titolo all'incasso: qualora pertanto la sottrazione sia stata cagionata o comunque agevolata dall'adozione di modalità di trasmissione inidonee a garantire, per quanto possibile, che l'assegno pervenga al destinatario, non può dubitarsi che la scelta delle predette modalità costituisca, al pari dell'errore nell'identificazione del presentatore, un antecedente necessario dell'evento dannoso, che rispetto ad esso non si presenta come una conseguenza affatto inverosimile o imprevedibile. La consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente costituisce oggetto di valutazione ai fini dell'individuazione della causa dell'evento dannoso. Hanno osservato le Sezioni Unite nella sentenza soprarichiamata come, nel corso del giudizio, sia stata invocata dalle parti la preoccupante frequenza con cui, in caso di trasmissione degli assegni per posta ordinaria, si verificano sottrazioni dei titoli, a fronte delle quali il gestore del servizio postale non è in grado di fornire adeguate garanzie di buon esito della spedizione. Il conseguente rischio che l'assegno cada in mani diverse da quelle del destinatario, e sia quindi presentato all'incasso da un soggetto diverso dall'effettivo prenditore, non può ritenersi d'altronde scongiurato né dalla clausola d'intrasferibilità - la cui funzione precipua non consiste, come detto, nell'evitare il predetto evento, ma nell'impedire la circolazione del titolo - né dall'imposizione a carico della banca dell'obbligo di procedere all'identificazione del presentatore, dal momento che il puntuale adempimento di tale obbligo è reso sempre più difficoltoso dallo sviluppo di perfezionate tecniche di contraffazione dei documenti, la cui falsificazione spesso non è rilevabile neppure mediante un controllo accurato, ai fini del quale, com'è noto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'escludere la necessità del ricorso ad attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile reperimento o del possesso da parte dell'impiegato addetto delle qualità di un esperto grafologo (cfr. Cass., Sez. VI, 19 giugno 2018, n. 16178; Cass., Sez. I, 4 agosto 2016, n. 16332; 26 gennaio 2016, n. 1377) . In tale contesto, la scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell'assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione (posta raccomandata o assicurata) o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri (quali il bonifico bancario o il pagamento elettronico), si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente, che non può non costituire oggetto di valutazione ai fini dell'individuazione della causa dell'evento dannoso: quest'ultima, infatti, non è identificabile esclusivamente con il segmento terminale del processo che ha condotto al verificarsi dell'evento, ma dev'essere individuata tenendo conto dell'intera sequenza dei fatti che lo hanno determinato, escludendo ovviamente quelli che non hanno spiegato alcuna incidenza su di esso, per essere stati superati da altri fatti successivi di per sé soli sufficienti a cagionarlo. Siffatta esposizione volontaria al rischio, o comunque la consapevolezza di porsi in una situazione di pericolo, è stata ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità sufficiente a giustificare il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato, ex art. 1227, comma 1 c.c., in virtù della considerazione che la riduzione della responsabilità del danneggiante è configurabile non solo in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso, ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo, con una condotta (attiva od omissiva) che si inserisca come antecedente necessario nel processo causale che culmina con il danno da lui subito. Costituisce dunque fonte di responsabilità non solo la condotta tenuta in violazione di precise norme giuridiche, ma anche quella che comporti l'esposizione volontaria o comunque consapevole ad un rischio che, secondo regole di prudenza comportamentale avvertite come vincolanti dalla comunità, si ponga al di sopra della soglia della normalità, dal momento che in tal caso il comportamento tenuto dal danneggiato si inserisce nel processo eziologico che conduce all'evento dannoso, divenendo un segmento della catena causale (cfr. Cass., Sez. III, 6 dicembre 2018, n. 31540; 26 maggio 2014, n. 11698; 23 maggio 2014, n. 15332). Nel caso in esame la trasmissione dei titoli per posta ordinaria ha comportato l'esposizione della società attrice al rischio della sottrazione o dello smarrimento e tale comportamento si pone in contrasto con le regole di condotta suggerite dalla comune prudenza. In ragione di tutto quanto sopra, l'assunzione del rischio della sottrazione dei titoli in relazione all'avvenuta spedizione degli assegni per posta ordinaria configura un concorso di colpa della valutabile nella misura del 50% della responsabilità nella causazione del danno Parte_1 lamentato dalla stessa società attrice. In conclusione, va ritenuta responsabile Controparte_1 al 50% del danno sofferto dall'attrice per l'illecita negoziazione degli assegni per cui è causa. Per l'effetto la convenuta va condannata al pagamento in favore della attrice della metà della somma pretesa (Euro 18.560,00), pari a Euro 9280,00, maggiorata della rivalutazione monetaria decorrente dalla data del pagamento ad oggi e degli interessi calcolati sulla somma rivalutata di anno in anno dalla data del pagamento al saldo. Le spese di lite in ragione della conclusione cui è giunto questo tribunale vanno compensate tra le parti per metà e per metà seguono la soccombenza…”.
§ 3 —Con atto di appello contenente un motivo, impugnava la Parte_1 sentenza emessa dal Tribunale di Roma chiedendone la riforma e domandava: in via principale di accertare e dichiarare la responsabilità di per aver monetizzato gli assegni in Controparte_1 violazione dell'art. 43 L.A. e per l'effetto condannarla al pagamento di € 9.280,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali quale residuo del 50% degli assegni indebitamente negoziati;
in via subordinata, di accertare e dichiarare la responsabilità di per aver monetizzato Controparte_1 gli assegni in violazione dell'art. 43 L.A. e per l'effetto d condannarla al pagamento di € 4.200,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi quale residuo del 50% dell'assegno intestato a Parte_2 ed in via ulteriormente subordinata di accertare e dichiarare la responsabilità di
[...] Controparte_1 per aver monetizzato gli assegni oggetto del giudizio, gradando la responsabilità dell'appellata
[...] in misura inferiore al 50%. In data 3.12.2021 si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto CP_1 ed in diritto.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 19.9.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.cit.
§ 4 — L'appello è articolato in un unico articolato motivo in cui l'appellante censura la sentenza di primo grado poiché il tribunale avrebbe erroneamente decurtato il risarcimento del danno dovuto ritenendo concausa del danno la spedizione a mezzo posta ordinaria dei titoli oggetto del giudizio
§ 4.1. - Con la prima censura l'appellante espone che anche l'invio a mezzo lettera raccomandata non garantisce in ogni caso che la missiva pervenga all'effettivo destinatario atteso che i canali di smistamento sarebbero i medesimi e che per i truffatori sarebbe comunque possibile appropriarsi del titolo. Inoltre, continua l'appellante affermando che anche se la raccomandata o l'assicurata possono essere solo consegnate nelle mani del destinatario o a persona autorizzata al ritiro, tale fase attiene esclusivamente alla consegna, con la conseguenza che durante le fasi di trasporto il rischio di trafugamento resterebbe il medesimo.
La censura è infondata.
Il punto di riferimento giurisprudenziale in materia di spedizione di assegni a mezzo posta è la sentenza n. 9769/2020 della Suprema Corte di Cassazione, resa a sezioni unite, in forza della quale
“…La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore…” Il criterio in base al quale le Sezioni Unite hanno ritenuto che la posta ordinaria sia una modalità meno affidabile della posta raccomandata per l'invio di assegni è ravvisabile nel rilievo che, secondo il regolamento di servizio, la posta raccomandata offre al mittente la possibilità di verificare lo stato di lavorazione e la percorrenza dell'invio e che non può essere immessa nella cassetta postale, ma deve essere consegnata solo al destinatario o a persone qualificate a riceverla per conto dello stesso (D.M. 26 febbraio 2004 vigente ratione temporis, oggi condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio postale universale di – allegato A delibera AGCM CP_1 n.385/13/CONS). Inoltre, premesso che non c'è alcuna evidenza della fase in cui avviene il trafugamento dell'assegno, che potrebbe anche essere quella finale, la posta raccomandata consente al mittente di verificare lo stato di lavorazione e la percorrenza, anche in corso, dell'invio, e quindi, in caso di mancato recapito, di attivare tempestivamente la procedura di ammortamento atta a evitarne il pagamento a persona diversa dal beneficiario.
§ 4.2. - Con la seconda censura, secondo il principio causalità adeguata, l'appellante sostiene che la spedizione tramite servizio postale non innescherebbe una serialità che conduca al verificarsi dell'evento dannoso, poiché tale mezzo di invio non comporterebbe normalmente il trafugamento e la negoziazione ad opera di un terzo con la conseguenza che tale evento dovrebbe essere considerato come eccezionale e non ordinario. L'evento, pertanto, non si sarebbe verificato a causa della spedizione a mezzo posta ma esclusivamente a causa dell'intervento del truffatore che si sarebbe inserito nella serie causale ed avrebbe comportato la causazione del danno. Prosegue l'appellante esponendo che anche laddove la spedizione a mezzo posta costituisse un antecedente fattuale dell'incasso abusivo del credito, non toglierebbe che l'efficienza causale andrebbe comunque esaminata in concreto. Invero, nel caso di specie, il giudice di prime cure avrebbe dovuto in ogni caso valutare la condotta di al fine di verificare se il grado di colpa in CP_1 cui è incorsa sia stato di per sé sufficiente a causare l'evento dannoso.
La censura è infondata.
la Corte di Cassazione, nella sentenza citata, ha accertato che la spedizione del titolo a mezzo del servizio postale può ritenersi contrastante con le regole di prudenza comunemente accettate, quindi anche con l'obbligo di correttezza di cui all'art.1175 c.c., e conseguentemente dar luogo a concorso di colpa del creditore ex art.1227 c.c., solo allorché sia avvenuta per posta ordinaria. Infatti, il servizio di posta ordinaria presenta caratteristiche di rischiosità - per l'impossibilità per il mittente di seguire il percorso del plico dalla spedizione alla consegna al destinatario e perché il gestore del servizio può assolvere all'obbligo di consegna semplicemente immettendo il plico nella cassetta postale del destinatario, senza essere tenuto a consegnarlo a mani di questo (come nella posta assicurata) e nemmeno a mani di persone conviventi o addette alla ricezione o al portiere (come nella posta raccomandata) - che ne sconsigliano l'utilizzazione per la spedizione di un assegno, ancorché non trasferibile, in quanto aggravano in modo ingiustificato l'obbligo di accertamento dell'identità del soggetto che presenti il titolo all'incasso gravante sulla banca negoziatrice. Questa Corte non ritiene di discostarsi dal suddetto principio di diritto, ribadito da successive pronunce di legittimità e di merito (Cass. n.26209/2024 e n.233380/2024 n.25866/2023, n.15651/2022; n.25517/2021; Appello Torino n.413/2021; Appello Milano n.1369/2022; Tribunale Roma n.14316/2023; Tribunale Roma n.18509/2022; Tribunale Milano n.1041/2022), ritenendo che la spedizione per posta ordinaria dell'assegno da parte della compagnia integri una condotta imprudente, stante il palese rischio del pericolo di sottrazione del titolo ove spedito con tale modalità. Ciò è tanto più vero ove si consideri che il fenomeno in esame ha assunto, sull'intero territorio dello Stato, una rilevante diffusione e presenta caratteri di serialità. Deve quindi confermarsi che la condotta di consistita nell'inviare a mezzo posta ordinaria Parte_1 gli assegni in questione, in concreto non è stata conforme a diligenza e prudenza, così come condivisibilmente accertato dal primo Giudice, e abbia pertanto concorso a determinare l'evento unitamente alla non corretta identificazione del presentatore da parte di . CP_1
§ 4.3. Con la terza censura. Unipolsai deduce che l'assegno intestato a sarebbe stato Parte_2 spedito a mezzo posta raccomandata e che, pertanto, in relazione a tale assegno non doveva essere riconosciuto alcun concorso di colpa.
La censura è infondata.
La spedizione a mezzo lettera raccomandata dell'assegno intestato a non risulta Parte_3 provata. Invero, dal documento depositato emerge esclusivamente una dichiarazione di in cui CP_2 verrebbe indicata una presunta spedizione a mezzo lettera raccomanda ove non risulta nemmeno il codice numerico identificativo della missiva. Deve pertanto ritenersi che tale dichiarazione non sia sufficiente al fine di dimostrare l'avvenuta spedizione del titolo nelle forme adeguate.
§ 4.4. Con la quarta censura, l'appellante sostiene che non sarebbe condivisibile la quantificazione del concorso di colpa in misura del 50% atteso che l'incidenza della condotta di per aver CP_3 spedito l'assegno a mezzo posta ordinaria sarebbe minima rispetto alla condotta della convenuta.
La censura è fondata.
La condotta dell'appellata, che non ha diligentemente identificato i presentatori degli assegni, si rivela senz'altro di maggiore gravità rispetto alla iniziale leggerezza imputabile al mittente che, pur potendo rendere più sicura la trasmissione e la consegna, ha spedito l'assegno con la posta ordinaria. Pertanto, la Corte stima equo quantificare il concorso di colpa di nella misura del 30%. Parte_1
deve quindi essere condannata a risarcire a il danno quantificato in misura CP_1 Parte_1 del 70% dell'importo degli assegni erroneamente pagati, pagando € 12.992,00 oltre interessi al tasso legale tempo per tempo vigente dalla data di notifica dell'atto di citazione sino al saldo effettivo
§ 5. Le spese processuali seguono la soccombenza e pertanto, considerato l'esito complessivo della lite, si pongono a carico dell'appellata, liquidate per compensi, per entrambi i gradi di giudizio, in relazione al valore della domanda accolta, secondo i valori medi di cui al D.M.n.55/14, come modificati dal D.M.n.147/2022, salvo il valore minimo per la fase di trattazione in appello che ha avuto minimo svolgimento, quindi per il primo grado in € 5.077,00 e per il secondo grado in € 4888,00, oltre oneri di legge.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 9951/2020 ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così decide:
1. In parziale accoglimento dell'appello, rimodula il concorso di colpa in capo ad
[...] nella misura del 30% e per l'effetto condanna a Parte_1 Controparte_1 corrispondere l'importo di € 12.992,00; 2. condanna a rifondere in favore di le spese Controparte_1 Parte_1 processuali liquidate per compensi per il primo grado in € 5.077,00 e per il secondo grado in
€ 4.888,00, oltre rimborso forfettario spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 19.9.2025
Il presidente est.
Antonella Izzo