Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 08/05/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 341/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 341/2025, in materia di divorzio congiunto ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. , nata a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Paolo Cavalli
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato ad [...], il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. Paolo Cavalli
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 29.4.2025.
Condizioni congiunte: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con rito concordatario in AN (SP) in data 27 giugno 2009 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune AN (SP) Parte II Serie A n.9 in data 3 luglio 2009; ordinare al
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omologare le seguenti condizioni: 1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AN (SP) in data 27 giugno 2009 tra nata il 4 Parte_1
novembre 1975 in Valenza (AL) ed ivi res.te in via Vincenzo Morosetti 5 (C.F.
e nato il [...] ad [...] e res.te in C.F._1 Controparte_1
Valenza (AL) via Vincenzo Morosetti 5 (C.F. ), trascritto nel registro degli C.F._2
atti di matrimonio del comune di AN (SP) Parte II Serie A n.9 in data 3 luglio 2009; 2) Le parti danno atto di avere già interamente definito, in sede di separazione, ogni questione di carattere economico-patrimoniale; 3) si prestano fin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, quali passaporto, carta di identità e altri”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 19.2.2025, le parti hanno domandato il divorzio congiunto e hanno rappresentato: che “i coniugi ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in data 27 giugno 2009”; che “dal matrimonio non sono nati figli e nemmeno ne sono stati adottati”; che “con ricorso 21 gennaio 2022 i coniugi hanno presentato congiuntamente istanza di separazione personale dei coniugi e che in data 18 marzo 2022 si è svolta, in modo figurato, nanti il Presidente del Tribunale di Alessandria nel procedimento R.G. n.182/2022 Udienza di comparizione personale delle parti a cui ha fatto seguito il Decreto di Omologa separazione n.2879/2022 del 23.3.2022” e che “le parti hanno già risolto in sede di separazione ogni questione di carattere economico”.
2. All'esito dell'udienza cartolare dell'11.4.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 23.3.2022, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 19.2.2025; non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi i coniugi hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
2 il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, Sig.ri CP_1
e , i quali hanno celebrato matrimonio, a AN,
[...] Parte_1
il 27.6.2009;
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con rito concordatario in AN
(SP) in data 27 giugno 2009 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune
AN (SP) Parte II Serie A n.9 in data 3 luglio 2009; ordinare al Comune di AN (SP) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
omologare le seguenti condizioni: 1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AN (SP) in data 27 giugno 2009 tra nata il 4 Parte_1
novembre 1975 in Valenza (AL) ed ivi res.te in via Vincenzo Morosetti 5 (C.F.
e nato il [...] ad [...] e C.F._1 Controparte_1
res.te in Valenza (AL) via Vincenzo Morosetti 5 (C.F. ), trascritto nel C.F._2
registro degli atti di matrimonio del comune di AN (SP) Parte II Serie A n.9 in data 3 luglio 2009; 2) Le parti danno atto di avere già interamente definito, in sede di separazione, ogni questione di carattere economico-patrimoniale; 3) si prestano fin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, quali passaporto, carta di identità e altri”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 6 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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