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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 8292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8292 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 858/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile -, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 858/2020, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale.
TRA
(C.F.: , nata a Parte_1 C.F._1
Napoli il 24.08.1949 ed ivi residente a[...] P, elettivamente domiciliata presso il suo studio a Napoli alla via Manzoni n.214 P;
ATTRICE
E
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
con sede in alla P.zza Duomo n.8, in persona del suo legale rapp.te e Pres.te CP_1
Rettore Dott. in forza di nomina per decreto del Ministro dell‟Interno Persona_1
del 24/07/2019, elettivamente domiciliata in Salerno alla Via Zara n.62 presso lo studio dell'Avv. Raffaele Caggiano che la rappresenta e difende;
CONVENUTA
– (P.I.: Controparte_2
) con sede in Verona al Lungadige Cangrande n. 16 – iscritta al n. 136 P.IVA_2
pagina1 di 10 Registro delle Società del Tribunale di Verona, in persona del suo procuratore Dott.
, delegato alla rappresentanza e firma sociale giusto atto del 19 Controparte_3
febbraio 2019, rep. n. 15486, racc. n. 8707, Notaio Dott. – Persona_2
elettivamente domiciliata in Pozzuoli (NA) Via Campi Flegrei II trav. n. 3 presso lo
Studio degli Avv.ti Francesco Palmese, Fabiana Riccobene, Giulio Gualtierotti
Morelli che la rappresentano e difendono;
CHIAMATA IN CAUSA
Conclusioni: come da note scritte depositate dall'attrice in data 24.04.2025 dalla convenuta in data 24.04.2025 dalla chiamata in causa in data 18.03.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in Parte_1
giudizio l' , in persona del Controparte_4
suo legale rappresentante pro tempore, per ottenere il risarcimento dei danni e delle lesioni patite il 01.04.2018, all'interno del Battistero di San Giovanni, sito nel complesso monumentale del Duomo di . CP_1
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, l'odierna attrice cadeva rovinosamente al suolo, a suo dire, a causa della mancata illuminazione all'interno del Battistero di San Giovanni, ed inciampava nella pedana antistante il fonte battesimale non segnalata e non a norma.
A causa della caduta, l'istante lamentava la frattura del collo e di parte della testa omerale, con distacco del tronchite, come refertata presso l'Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese, da cui sono conseguiti danni e lesioni quantificate nell'importo di €.32.506,00,oltre rivalutazione ed interessi nella misura di legge.
L'odierna attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “Dichiararsi l'esclusiva
pagina2 di 10 responsabilità della , ut Controparte_4
suora dom.ta, rapp.ta e difesa in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del l.r.p.t. al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice quantificati in € 32.506,00 ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di Giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge. Rigettare ogni avverso dedotto, difesa eccezione ed argomentazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
In data 10.04.2020 si costituiva in giudizio l' Controparte_4
in persona del suo legale rapp.te e Pres.te Rettore Dott. in forza
[...] Persona_1
di nomina per decreto del Ministro dell'Interno, la quale preliminarmente chiedeva essere autorizzata alla chiamata in causa della TR
con differimento della prima udienza.
[...]
In via preliminare, eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito, la nullità dell'atto di citazione, l'improponibilità, inammissibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto della domanda.
Così concludeva la convenuta: “perché questo On.le Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, per i motivi e le ragioni esposte nel presente atto,ed all'esito delle risultanze processuali, voglia, : - accogliere la richiesta preliminare formulata, ed autorizzare all'esito la chiamata in causa e garanzia della
, in persona del suo legale Rappresentante pro TR
tempore, con sede legale alla Via Lungadige Cangrande n.16 di Verona (VE)
(37126), garante per i rischi derivanti dalla responsabilità civile in capo alla convenuta , in forza di Controparte_4
polizza assicurativa N.000575.32.30032 operante all'epoca dei fatti di cui è causa, al fine di essere garantito e manlevato da ogni e qualsiasi richiesta e condanna spiegata nei suoi confronti nel presente giudizio. - accogliere la eccezione preliminare formulata, e, previa declaratoria di competenza territoriale del
Tribunale di Siena per le questioni oggetto di causa, dichiarare all'esito la propria
pagina3 di 10 incompetenza territoriale, disponendo le statuizioni di legge. - nella malaugurata ipotesi di mancato accoglimento della predetta eccezione preliminare, senza che quanto di seguito argomentato possa intendersi rinuncia ad essa ed accettazione del contraddittorio, dichiarare la nullità dell'atto di citazione, ed all'esito, rigettare la domanda proposta nel presente giudizio, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio. - in via gradata, nella malaugurata ipotesi di mancato accoglimento della eccezioni preliminari formulate, senza che quanto di seguito chiesto possa intendersi rinuncia alle stesse, ed accettazione del contraddittorio, voglia l'adito Tribunale dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice e/o di legittimazione passiva della
[...]
, e nel caso di mancato accoglimento di quanto Controparte_4
appena chiesto, rigettare integralmente la domanda proposta dall'attrice perché nulla, inammissibile, improponibile, ed infondata in fatto ed in diritto, ed in subordine, voglia rigettarla nella misura in cui verrà accertato il concorso della
Sig.ra nella determinazione dell'-evento dannoso di cui Parte_1
è causa, - comunque ed in ogni caso con vittoria della società convenuta delle spese
e competenze di avvocato”.
In data 21.01.2021 si costituiva in giudizio la TR
, in persona del suo procuratore Dott. la quale
[...] Controparte_3
preliminarmente eccepiva l'improponibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “affinché l'adito Tribunale, reietta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia: - accertare e dichiarare
l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Napoli e rimettere parti e causa innanzi al Tribunale di Siena assegnando alle parti il termine per la riassunzione;
- in subordine, rigettare la domanda proposta da in Parte_1
quanto infondata sia in fatto che in diritto, e comunque non provata;
vinte le spese;
- in subordine e nella denegata ipotesi di ritenuta accoglibilità della domanda, accertare il concorso di colpa dell'attrice e determinarne percentuale;
liquidare il
pagina4 di 10 danno nei limiti del giusto e del provato, in misura proporzionale alla responsabilità effettivamente imputabile all'ente convenuto e limitare esclusivamente a detta quota
l'obbligo di alla garanzia, nei limiti del massimale convenuto, tenendola CP_2
esente da ogni vincolo solidale;
- spese secondo giustizia”.
Incardinato il giudizio, con ordinanza del 23.02.2021, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c, quindi, ammessa la prova testimoniale articolata da parte attrice, veniva ascoltato all'udienza del 20.09.2022il teste Tes_1
[...]
All'udienza del 28.04.2023 il Giudice riteneva di disporre CTU medico – legale, nominando all'uopo il dott. Persona_3
Con decreto del 03.01.2024 il Giudice, preso atto della istanza depositata dall'avv.to con cui veniva chiesta la sostituzione del CTU, non essendo il dott. Tes_1 Per_3
reperibile, revocava la nomina del dr. designando in sostituzione il dr. Per_3
. Persona_4
All'udienza del 04.10.2024 ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla data del 29.04.2025, ove venivano concessi i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, in ordine alla competenza territoriale, si osserva che il Foro competente a conoscere della presente controversia è quello di Napoli, luogo di residenza dell'attrice. Difatti, mediante l'acquisto del titolo di viaggio, l'attrice ha concluso con la società convenuta un contratto rientrante nell'ambito applicativo del
Codice del Consumo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. 206/2005, essendo la stessa attrice parte qualificabile come consumatore e la controparte professionista.
Ne deriva che il caso di specie è disciplinato dalle norme codicistiche che rinviano al
Codice del Consumo il cui articolo 33 comma 1, lett u. radica la competenza territoriale in via esclusiva dinanzi al Giudice del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità della domanda, avanzata pagina5 di 10 dalla convenuta, atteso che la complessiva lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente di individuarne petitum e causa petendi e risultano sufficientemente descritte le circostanze di tempo e di luogo dell'evento dannoso, cosicché alcuna violazione del diritto di difesa dell'ente convenuto può essere ipotizzata, a maggior ragione in quanto la parte citata è difesa nel merito, dimostrando di avere ben compreso le circostanze poste a base della domanda risarcitoria
Nel merito, la domanda è infondata e va dunque rigettata per i motivi di seguito rappresentati.
Dall'attento esame degli elementi probatori acquisiti agli atti di causa, con particolare riferimento alla documentazione fotografica, emerge con chiarezza la presenza ben visibile dello scalino di accesso al Fonte Battesimale sul quale l'attrice sarebbe inciampata, dovendo pertanto ricondursi la riferita caduta a una condotta negligente ed imprudente della stessa attrice, piuttosto che ad un difetto di segnalazione imputabile alla parte convenuta o ad un'insufficienza strutturale.
Inoltre, dall'istruttoria orale espletata, ed in particolare dalla deposizione del teste escusso, non si evince con grado di certezza rilevante l'assenza di idonea cartellonistica o di altri strumenti segnaletici atti a rendere evidente la presenza del gradino. Lo stesso teste figlio dell'attrice, all'udienza del 20.09.2022 Testimone_1
così dichiarava: “Preciso che l'ambiente all''interno del Duomo era oscuro, c'erano luci abbastanza fioche, e non vi era alcun cartello che indicasse la presenza della pedana o invitasse i visitatori a porre attenzione alla stessa e al suo rialzo. Confermo lo stato dei luoghi così come risulta dalle foto esibitemi dall'avvocato dell'attrice.
Riconosco lo stato dei luoghi così come risultante dalle foto esibitemi dall'avvocato di parte convenuta. Preciso che non ricordo se c'era un avviso di segnalazione di pericolo. Ricordo che l'unico cartellone esposto portava degli avvisi relativi al comportamento da tenere all'interno della Chiesa. Preciso che dopo la caduta ho verificato la pedana e ho visto che la stessa presentava delle schegge, al punto
d'angolo fra le due parti. Preciso che c'erano anche altri visitatori che accedevano alla fonte battesimale”.
pagina6 di 10 In ogni caso, deve ritenersi che, avuto riguardo all'elevato grado di visibilità del gradino di accesso al Fonte Battesimale, come desumibile dalle predette fotografie depositate, l'adozione di ulteriori misure segnaletiche atte a indicare la presenza dello scalino, non si configurava quale adempimento necessario o imprescindibile, trattandosi di ostacolo facilmente percepibile da un qualsiasi soggetto mediante l'uso di ordinaria diligenza.
In punto di diritto giova rammentare l'art. 1218 c.c. secondo cui : “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Nel caso di specie, a fronte del pagamento del corrispettivo rappresentato dal prezzo del biglietto di accesso, la controprestazione cui era tenuta la convenuta consisteva nel consentire l'accesso al complesso monumentale oggetto del contratto. Pertanto, avendo la convenuta adempiuto all'obbligazione principale, non può configurarsi alcun inadempimento e non può addebitarsi alcuna responsabilità alla stessa. Inoltre, con riferimento alla permanenza all'interno del complesso monumentale, la stessa si
è svolta nella piena osservanza delle disposizioni regolamentari vigenti. In particolare si evidenzia come il Fonte battesimale fosse regolarmente illuminato al momento della presunta caduta. In ogni caso, l'evento per cui è causa si è verificato in orario pomeridiano ed in condizioni di luce naturale pienamente idonee a garantire la visibilità.
Anche laddove si volesse ipoteticamente ricondurre l'asserita responsabilità della parte convenuta nell'alveo dell'illecito aquiliano, configurandola dunque in termini di responsabilità extracontrattuale e, più nello specifico all'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, deve comunque escludersi in radice qualsivoglia profilo di addebitabilità della condotta alla medesima parte convenuta . Controparte_4
Difatti, si osserva che, nel caso di specie, difetta del tutto il presupposto oggettivo della responsabilità ex art. 2051 c.c., ossia la sussistenza di un'insidia o di un pagina7 di 10 trabocchetto tale da determinare un pericolo occulto, non percepibile ed evitabile mediante l'ordinaria diligenza dell'utente medio.
Nel caso oggetto di causa, infatti, la pretesa insidia costituente la presunta fonte del danno, e cioè il gradino di accesso al Fonte Battesimale, si presentava perfettamente visibile, agevolmente percepibile mediante l'uso della normale attenzione, e certamente evitabile da chiunque avesse adottato una condotta conforme ai canoni dell'ordinaria prudenza.
Ne deriva che l'evento lesivo lamentato dall'odierna istante, è da imputarsi unicamente a una sua condotta imprudente e negligente, connotata da un difetto di attenzione del tutto idoneo a interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. In tale ottica, seguendo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, viene difatti esclusa la responsabilità del custode laddove il danno derivi da un comportamento imprudente o negligente del danneggiato stesso.
In definitiva, non ricorrendo alcuna delle condizioni di operatività dell'obbligo di custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., né potendosi ravvisare una condotta omissiva colpevole imputabile alla parte convenuta, ogni pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice risulta infondata e meritevole di rigetto, essendo il fatto dannoso, per quanto sopra esposto, eziologicamente riconducibile esclusivamente alla sua disattenzione e imperizia, e non già a un'omessa vigilanza della cosa da parte del soggetto custode.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dell'attrice e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al
D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono pagina8 di 10 sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
Quanto alle spese di lite relative alla chiamata in causa, vanno poste anch'esse a carico dell'attrice alla stregua del principio di causazione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza secondo cui: “In forza, del principio di causazione, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass.civ. ord. n.26082/2021).
Non occorre a questo punto esaminare alcuna altra questione prospettata o prospettabile, stante il principio della ragione più liquida il cui pregio è stato, ancora di recente, riconosciuto dalla Corte di legittimità e la rilevanza autonoma di ogni rilievo fin qui fatto (cfr. Cass. n. 363 del 9/1/2019; Cass. n. 11458 del 11/5/2018;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. Unite n. 9936 del 08/05/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Valentina Valletta, sulla domanda proposta da Parte_1
così provvede:
- respinge la domanda;
- condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di Controparte_4
lite che liquida in € 3.809 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge;
- condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...]
, delle spese di lite che liquida in TR
€ 3.809 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per pagina9 di 10 legge;
- pone le spese per la CTU a carico dell'attrice.
Così deciso, in Napoli, in data 24.09. 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Valletta
pagina10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile -, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 858/2020, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale.
TRA
(C.F.: , nata a Parte_1 C.F._1
Napoli il 24.08.1949 ed ivi residente a[...] P, elettivamente domiciliata presso il suo studio a Napoli alla via Manzoni n.214 P;
ATTRICE
E
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
con sede in alla P.zza Duomo n.8, in persona del suo legale rapp.te e Pres.te CP_1
Rettore Dott. in forza di nomina per decreto del Ministro dell‟Interno Persona_1
del 24/07/2019, elettivamente domiciliata in Salerno alla Via Zara n.62 presso lo studio dell'Avv. Raffaele Caggiano che la rappresenta e difende;
CONVENUTA
– (P.I.: Controparte_2
) con sede in Verona al Lungadige Cangrande n. 16 – iscritta al n. 136 P.IVA_2
pagina1 di 10 Registro delle Società del Tribunale di Verona, in persona del suo procuratore Dott.
, delegato alla rappresentanza e firma sociale giusto atto del 19 Controparte_3
febbraio 2019, rep. n. 15486, racc. n. 8707, Notaio Dott. – Persona_2
elettivamente domiciliata in Pozzuoli (NA) Via Campi Flegrei II trav. n. 3 presso lo
Studio degli Avv.ti Francesco Palmese, Fabiana Riccobene, Giulio Gualtierotti
Morelli che la rappresentano e difendono;
CHIAMATA IN CAUSA
Conclusioni: come da note scritte depositate dall'attrice in data 24.04.2025 dalla convenuta in data 24.04.2025 dalla chiamata in causa in data 18.03.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in Parte_1
giudizio l' , in persona del Controparte_4
suo legale rappresentante pro tempore, per ottenere il risarcimento dei danni e delle lesioni patite il 01.04.2018, all'interno del Battistero di San Giovanni, sito nel complesso monumentale del Duomo di . CP_1
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, l'odierna attrice cadeva rovinosamente al suolo, a suo dire, a causa della mancata illuminazione all'interno del Battistero di San Giovanni, ed inciampava nella pedana antistante il fonte battesimale non segnalata e non a norma.
A causa della caduta, l'istante lamentava la frattura del collo e di parte della testa omerale, con distacco del tronchite, come refertata presso l'Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese, da cui sono conseguiti danni e lesioni quantificate nell'importo di €.32.506,00,oltre rivalutazione ed interessi nella misura di legge.
L'odierna attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “Dichiararsi l'esclusiva
pagina2 di 10 responsabilità della , ut Controparte_4
suora dom.ta, rapp.ta e difesa in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del l.r.p.t. al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice quantificati in € 32.506,00 ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di Giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge. Rigettare ogni avverso dedotto, difesa eccezione ed argomentazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
In data 10.04.2020 si costituiva in giudizio l' Controparte_4
in persona del suo legale rapp.te e Pres.te Rettore Dott. in forza
[...] Persona_1
di nomina per decreto del Ministro dell'Interno, la quale preliminarmente chiedeva essere autorizzata alla chiamata in causa della TR
con differimento della prima udienza.
[...]
In via preliminare, eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito, la nullità dell'atto di citazione, l'improponibilità, inammissibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto della domanda.
Così concludeva la convenuta: “perché questo On.le Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, per i motivi e le ragioni esposte nel presente atto,ed all'esito delle risultanze processuali, voglia, : - accogliere la richiesta preliminare formulata, ed autorizzare all'esito la chiamata in causa e garanzia della
, in persona del suo legale Rappresentante pro TR
tempore, con sede legale alla Via Lungadige Cangrande n.16 di Verona (VE)
(37126), garante per i rischi derivanti dalla responsabilità civile in capo alla convenuta , in forza di Controparte_4
polizza assicurativa N.000575.32.30032 operante all'epoca dei fatti di cui è causa, al fine di essere garantito e manlevato da ogni e qualsiasi richiesta e condanna spiegata nei suoi confronti nel presente giudizio. - accogliere la eccezione preliminare formulata, e, previa declaratoria di competenza territoriale del
Tribunale di Siena per le questioni oggetto di causa, dichiarare all'esito la propria
pagina3 di 10 incompetenza territoriale, disponendo le statuizioni di legge. - nella malaugurata ipotesi di mancato accoglimento della predetta eccezione preliminare, senza che quanto di seguito argomentato possa intendersi rinuncia ad essa ed accettazione del contraddittorio, dichiarare la nullità dell'atto di citazione, ed all'esito, rigettare la domanda proposta nel presente giudizio, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio. - in via gradata, nella malaugurata ipotesi di mancato accoglimento della eccezioni preliminari formulate, senza che quanto di seguito chiesto possa intendersi rinuncia alle stesse, ed accettazione del contraddittorio, voglia l'adito Tribunale dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice e/o di legittimazione passiva della
[...]
, e nel caso di mancato accoglimento di quanto Controparte_4
appena chiesto, rigettare integralmente la domanda proposta dall'attrice perché nulla, inammissibile, improponibile, ed infondata in fatto ed in diritto, ed in subordine, voglia rigettarla nella misura in cui verrà accertato il concorso della
Sig.ra nella determinazione dell'-evento dannoso di cui Parte_1
è causa, - comunque ed in ogni caso con vittoria della società convenuta delle spese
e competenze di avvocato”.
In data 21.01.2021 si costituiva in giudizio la TR
, in persona del suo procuratore Dott. la quale
[...] Controparte_3
preliminarmente eccepiva l'improponibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “affinché l'adito Tribunale, reietta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia: - accertare e dichiarare
l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Napoli e rimettere parti e causa innanzi al Tribunale di Siena assegnando alle parti il termine per la riassunzione;
- in subordine, rigettare la domanda proposta da in Parte_1
quanto infondata sia in fatto che in diritto, e comunque non provata;
vinte le spese;
- in subordine e nella denegata ipotesi di ritenuta accoglibilità della domanda, accertare il concorso di colpa dell'attrice e determinarne percentuale;
liquidare il
pagina4 di 10 danno nei limiti del giusto e del provato, in misura proporzionale alla responsabilità effettivamente imputabile all'ente convenuto e limitare esclusivamente a detta quota
l'obbligo di alla garanzia, nei limiti del massimale convenuto, tenendola CP_2
esente da ogni vincolo solidale;
- spese secondo giustizia”.
Incardinato il giudizio, con ordinanza del 23.02.2021, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c, quindi, ammessa la prova testimoniale articolata da parte attrice, veniva ascoltato all'udienza del 20.09.2022il teste Tes_1
[...]
All'udienza del 28.04.2023 il Giudice riteneva di disporre CTU medico – legale, nominando all'uopo il dott. Persona_3
Con decreto del 03.01.2024 il Giudice, preso atto della istanza depositata dall'avv.to con cui veniva chiesta la sostituzione del CTU, non essendo il dott. Tes_1 Per_3
reperibile, revocava la nomina del dr. designando in sostituzione il dr. Per_3
. Persona_4
All'udienza del 04.10.2024 ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla data del 29.04.2025, ove venivano concessi i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, in ordine alla competenza territoriale, si osserva che il Foro competente a conoscere della presente controversia è quello di Napoli, luogo di residenza dell'attrice. Difatti, mediante l'acquisto del titolo di viaggio, l'attrice ha concluso con la società convenuta un contratto rientrante nell'ambito applicativo del
Codice del Consumo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. 206/2005, essendo la stessa attrice parte qualificabile come consumatore e la controparte professionista.
Ne deriva che il caso di specie è disciplinato dalle norme codicistiche che rinviano al
Codice del Consumo il cui articolo 33 comma 1, lett u. radica la competenza territoriale in via esclusiva dinanzi al Giudice del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità della domanda, avanzata pagina5 di 10 dalla convenuta, atteso che la complessiva lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente di individuarne petitum e causa petendi e risultano sufficientemente descritte le circostanze di tempo e di luogo dell'evento dannoso, cosicché alcuna violazione del diritto di difesa dell'ente convenuto può essere ipotizzata, a maggior ragione in quanto la parte citata è difesa nel merito, dimostrando di avere ben compreso le circostanze poste a base della domanda risarcitoria
Nel merito, la domanda è infondata e va dunque rigettata per i motivi di seguito rappresentati.
Dall'attento esame degli elementi probatori acquisiti agli atti di causa, con particolare riferimento alla documentazione fotografica, emerge con chiarezza la presenza ben visibile dello scalino di accesso al Fonte Battesimale sul quale l'attrice sarebbe inciampata, dovendo pertanto ricondursi la riferita caduta a una condotta negligente ed imprudente della stessa attrice, piuttosto che ad un difetto di segnalazione imputabile alla parte convenuta o ad un'insufficienza strutturale.
Inoltre, dall'istruttoria orale espletata, ed in particolare dalla deposizione del teste escusso, non si evince con grado di certezza rilevante l'assenza di idonea cartellonistica o di altri strumenti segnaletici atti a rendere evidente la presenza del gradino. Lo stesso teste figlio dell'attrice, all'udienza del 20.09.2022 Testimone_1
così dichiarava: “Preciso che l'ambiente all''interno del Duomo era oscuro, c'erano luci abbastanza fioche, e non vi era alcun cartello che indicasse la presenza della pedana o invitasse i visitatori a porre attenzione alla stessa e al suo rialzo. Confermo lo stato dei luoghi così come risulta dalle foto esibitemi dall'avvocato dell'attrice.
Riconosco lo stato dei luoghi così come risultante dalle foto esibitemi dall'avvocato di parte convenuta. Preciso che non ricordo se c'era un avviso di segnalazione di pericolo. Ricordo che l'unico cartellone esposto portava degli avvisi relativi al comportamento da tenere all'interno della Chiesa. Preciso che dopo la caduta ho verificato la pedana e ho visto che la stessa presentava delle schegge, al punto
d'angolo fra le due parti. Preciso che c'erano anche altri visitatori che accedevano alla fonte battesimale”.
pagina6 di 10 In ogni caso, deve ritenersi che, avuto riguardo all'elevato grado di visibilità del gradino di accesso al Fonte Battesimale, come desumibile dalle predette fotografie depositate, l'adozione di ulteriori misure segnaletiche atte a indicare la presenza dello scalino, non si configurava quale adempimento necessario o imprescindibile, trattandosi di ostacolo facilmente percepibile da un qualsiasi soggetto mediante l'uso di ordinaria diligenza.
In punto di diritto giova rammentare l'art. 1218 c.c. secondo cui : “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Nel caso di specie, a fronte del pagamento del corrispettivo rappresentato dal prezzo del biglietto di accesso, la controprestazione cui era tenuta la convenuta consisteva nel consentire l'accesso al complesso monumentale oggetto del contratto. Pertanto, avendo la convenuta adempiuto all'obbligazione principale, non può configurarsi alcun inadempimento e non può addebitarsi alcuna responsabilità alla stessa. Inoltre, con riferimento alla permanenza all'interno del complesso monumentale, la stessa si
è svolta nella piena osservanza delle disposizioni regolamentari vigenti. In particolare si evidenzia come il Fonte battesimale fosse regolarmente illuminato al momento della presunta caduta. In ogni caso, l'evento per cui è causa si è verificato in orario pomeridiano ed in condizioni di luce naturale pienamente idonee a garantire la visibilità.
Anche laddove si volesse ipoteticamente ricondurre l'asserita responsabilità della parte convenuta nell'alveo dell'illecito aquiliano, configurandola dunque in termini di responsabilità extracontrattuale e, più nello specifico all'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, deve comunque escludersi in radice qualsivoglia profilo di addebitabilità della condotta alla medesima parte convenuta . Controparte_4
Difatti, si osserva che, nel caso di specie, difetta del tutto il presupposto oggettivo della responsabilità ex art. 2051 c.c., ossia la sussistenza di un'insidia o di un pagina7 di 10 trabocchetto tale da determinare un pericolo occulto, non percepibile ed evitabile mediante l'ordinaria diligenza dell'utente medio.
Nel caso oggetto di causa, infatti, la pretesa insidia costituente la presunta fonte del danno, e cioè il gradino di accesso al Fonte Battesimale, si presentava perfettamente visibile, agevolmente percepibile mediante l'uso della normale attenzione, e certamente evitabile da chiunque avesse adottato una condotta conforme ai canoni dell'ordinaria prudenza.
Ne deriva che l'evento lesivo lamentato dall'odierna istante, è da imputarsi unicamente a una sua condotta imprudente e negligente, connotata da un difetto di attenzione del tutto idoneo a interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. In tale ottica, seguendo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, viene difatti esclusa la responsabilità del custode laddove il danno derivi da un comportamento imprudente o negligente del danneggiato stesso.
In definitiva, non ricorrendo alcuna delle condizioni di operatività dell'obbligo di custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., né potendosi ravvisare una condotta omissiva colpevole imputabile alla parte convenuta, ogni pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice risulta infondata e meritevole di rigetto, essendo il fatto dannoso, per quanto sopra esposto, eziologicamente riconducibile esclusivamente alla sua disattenzione e imperizia, e non già a un'omessa vigilanza della cosa da parte del soggetto custode.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dell'attrice e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al
D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono pagina8 di 10 sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
Quanto alle spese di lite relative alla chiamata in causa, vanno poste anch'esse a carico dell'attrice alla stregua del principio di causazione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza secondo cui: “In forza, del principio di causazione, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass.civ. ord. n.26082/2021).
Non occorre a questo punto esaminare alcuna altra questione prospettata o prospettabile, stante il principio della ragione più liquida il cui pregio è stato, ancora di recente, riconosciuto dalla Corte di legittimità e la rilevanza autonoma di ogni rilievo fin qui fatto (cfr. Cass. n. 363 del 9/1/2019; Cass. n. 11458 del 11/5/2018;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. Unite n. 9936 del 08/05/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Valentina Valletta, sulla domanda proposta da Parte_1
così provvede:
- respinge la domanda;
- condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di Controparte_4
lite che liquida in € 3.809 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge;
- condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...]
, delle spese di lite che liquida in TR
€ 3.809 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per pagina9 di 10 legge;
- pone le spese per la CTU a carico dell'attrice.
Così deciso, in Napoli, in data 24.09. 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Valletta
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