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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 566/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZZO FAUSTO, Presidente
PESCINO PASQUALE, LA
URBANO GIACOMO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3241/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. ASSENTE IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 nato il Data nascita_1 a Luogo_1 ed Ivi residente alla Indirizzo_1. C. F. CF_Ricorrente_1 rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1, c.f.: CF_Difensore_1 propone ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione del rimborso.
Il signor Ricorrente_1, in data 29/09/2011, con la trasmissione della dichiarazione dei redditi, per l'anno di imposta 2010, al quadro Vr 1, chiedeva a rimborso l'importo di € 36.894,00 per un credito iva spettante.
L'ufficio comunicava la sospensione del rimborso per avere il contribuente delle pendenze erariali. In data
14/11/2019 il contribuente a mezzo del sottoscritto procuratore, notificava all'ufficio istanza di rimborso iva per la somma di € 36.894,00 che non ha ottenuto riscontro da parte dell'Ufficio.
Il signor Ricorrente_1 fa rilevare che ad'oggi non ha più esposizioni debitorie con l'Agenzia delle Entrate Riscossione e quindi risulta illegittima la sospensione del rimborso anche in virtù delle sentenze nn.
4151/03/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, 6052/2018 della Ctr della Campania.
Conclude con la richiesta che venga ordinato all'Agenzia delle Entrate Direz.ne Prov.le di Caserta, la restituzione della somma di € 36.894,00 a titolo di rimborso iva con la maggiorazione degli interessi dovuti come per Legge.
Chiede altres' di voler condannare la parte soccombente alla refusione delle spese di giudizio previste dall' art. 15 del D.Lgs 546/92.
Presenta ulteriore memoria in data 02 gennaio 2026.
La Direzione Provinciale di Caserta, in persona del suo Direttore pro-tempore , ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si costituisce nel giudizio prima indicato, All'On.le Corte di Giustizia
Tributaria di I Grado di Caserta, in via principale, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e, in via gradata, il rigetto dello stesso, per tutti i motivi sopra esposti. Con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Va preliminarmente evidenziato, che la parte ha già proposto separato ricorso avverso il silenzio rifiuto di rimborso IVA anno 2010 conclusosi rispettivamente con sentenza della CTP di Caserta n. 1344/01/2021 del
15/02/201 depositata il 15/03/2021 e sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania
n. 7205/2022 resa dalla Sez. 14 che hanno rigettato rispettivamente in primo e in secondo grado il ricorso del Contribuente per la presenza di carichi erariali.
Il suddetto atto, configurandosi quale diniego del sollecito di rimborso, doveva essere impugnato nel termine di decadenza di 60 giorni, ex art. 21 del dlgs 546/92. Non avendo proceduto alla tempestiva impugnazione dello stesso, discende l'inammissibilità dell'odierna impugnazione. Va evidenziato, inoltre, che il Contribuente non risulta abbia mai presentato la documentazione mancante, ovvero, abbia risposto alla citata nota, nemmeno dopo che l'Ufficio aveva depositato la stessa nel precedente contenzioso sul medesimo silenzio rifiuto di rimborso IVA anno 2010, conclusosi rispettivamente con le citate sentenze della CTP di Caserta n. 1344/01/2021 del 15/02/201 depositata il
15/03/2021 (all. 8 cit.) e s della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania n. 7205/2022 resa dalla Sez. 14 (all. 9 cit.)
Nel nostro ordinamento infatti sussiste tuttora il rilievo della figura del provvedimento implicito, allorché, come nel caso di specie, il comportamento dell'Amministrazione sia univocamente interpretabile come atto di volontà dal contenuto individuabile (l'accoglimento solo parziale della istanza di rimborso) (cfr. Consiglio di Stato sentenza 6732 del 2020), e ciò a prescindere dalla violazione dell'obbligo della medesima
Amministrazione di provvedere in modo espresso sulle istanze dei privati (Tar Catania, sentenza 1866 del
2021). Ne consegue che essendo ormai decorsi i termini perentori di legge per impugnare tale provvedimento implicito di rimborso parziale, il ricorso prporsto risulta inammissibile per tardività.
P.Q.M.
La Corte il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che si liquidano in ero 500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZZO FAUSTO, Presidente
PESCINO PASQUALE, LA
URBANO GIACOMO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3241/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. ASSENTE IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 nato il Data nascita_1 a Luogo_1 ed Ivi residente alla Indirizzo_1. C. F. CF_Ricorrente_1 rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1, c.f.: CF_Difensore_1 propone ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione del rimborso.
Il signor Ricorrente_1, in data 29/09/2011, con la trasmissione della dichiarazione dei redditi, per l'anno di imposta 2010, al quadro Vr 1, chiedeva a rimborso l'importo di € 36.894,00 per un credito iva spettante.
L'ufficio comunicava la sospensione del rimborso per avere il contribuente delle pendenze erariali. In data
14/11/2019 il contribuente a mezzo del sottoscritto procuratore, notificava all'ufficio istanza di rimborso iva per la somma di € 36.894,00 che non ha ottenuto riscontro da parte dell'Ufficio.
Il signor Ricorrente_1 fa rilevare che ad'oggi non ha più esposizioni debitorie con l'Agenzia delle Entrate Riscossione e quindi risulta illegittima la sospensione del rimborso anche in virtù delle sentenze nn.
4151/03/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, 6052/2018 della Ctr della Campania.
Conclude con la richiesta che venga ordinato all'Agenzia delle Entrate Direz.ne Prov.le di Caserta, la restituzione della somma di € 36.894,00 a titolo di rimborso iva con la maggiorazione degli interessi dovuti come per Legge.
Chiede altres' di voler condannare la parte soccombente alla refusione delle spese di giudizio previste dall' art. 15 del D.Lgs 546/92.
Presenta ulteriore memoria in data 02 gennaio 2026.
La Direzione Provinciale di Caserta, in persona del suo Direttore pro-tempore , ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si costituisce nel giudizio prima indicato, All'On.le Corte di Giustizia
Tributaria di I Grado di Caserta, in via principale, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e, in via gradata, il rigetto dello stesso, per tutti i motivi sopra esposti. Con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Va preliminarmente evidenziato, che la parte ha già proposto separato ricorso avverso il silenzio rifiuto di rimborso IVA anno 2010 conclusosi rispettivamente con sentenza della CTP di Caserta n. 1344/01/2021 del
15/02/201 depositata il 15/03/2021 e sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania
n. 7205/2022 resa dalla Sez. 14 che hanno rigettato rispettivamente in primo e in secondo grado il ricorso del Contribuente per la presenza di carichi erariali.
Il suddetto atto, configurandosi quale diniego del sollecito di rimborso, doveva essere impugnato nel termine di decadenza di 60 giorni, ex art. 21 del dlgs 546/92. Non avendo proceduto alla tempestiva impugnazione dello stesso, discende l'inammissibilità dell'odierna impugnazione. Va evidenziato, inoltre, che il Contribuente non risulta abbia mai presentato la documentazione mancante, ovvero, abbia risposto alla citata nota, nemmeno dopo che l'Ufficio aveva depositato la stessa nel precedente contenzioso sul medesimo silenzio rifiuto di rimborso IVA anno 2010, conclusosi rispettivamente con le citate sentenze della CTP di Caserta n. 1344/01/2021 del 15/02/201 depositata il
15/03/2021 (all. 8 cit.) e s della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania n. 7205/2022 resa dalla Sez. 14 (all. 9 cit.)
Nel nostro ordinamento infatti sussiste tuttora il rilievo della figura del provvedimento implicito, allorché, come nel caso di specie, il comportamento dell'Amministrazione sia univocamente interpretabile come atto di volontà dal contenuto individuabile (l'accoglimento solo parziale della istanza di rimborso) (cfr. Consiglio di Stato sentenza 6732 del 2020), e ciò a prescindere dalla violazione dell'obbligo della medesima
Amministrazione di provvedere in modo espresso sulle istanze dei privati (Tar Catania, sentenza 1866 del
2021). Ne consegue che essendo ormai decorsi i termini perentori di legge per impugnare tale provvedimento implicito di rimborso parziale, il ricorso prporsto risulta inammissibile per tardività.
P.Q.M.
La Corte il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che si liquidano in ero 500,00 oltre accessori di legge.