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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/10/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1037/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1037/2024 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzi,o posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 30.9.2025; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliata in Lentini, Via Libertà n. 51, presso lo studio dell'avv. FANGANO ROSSANA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
23/12/1981 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Lentini, via
Termini n. 30, presso lo studio dell'avv. MAZZONE RINO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto in data 4.4.2024);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 266/2024 pubblicata in data 13.11.2024 questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 13.3.2024 con cui i predetti hanno cumulativamente chiesto la pronunzia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con separata ordinanza emessa in pari data si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio.
La causa è stata rinviata all'udienza del 30.9.2025 ed indi rimessa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda dei coniugi (visto del 4.4.2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“A) Affidamento congiunto e condiviso del minore.
Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori ed in forma condivisa con collocamento Per_1 presso la madre;
entrambi i genitori concordano nel continuare a collaborare per una stabile e continua crescita affettiva del figlio come lo si può desumere dal piano genitoriale che si Per_1 allega e che fa parte integrante del presente ricorso e che è stato redatto di comune accordo da entrambi i genitori (doc.2), si precisa che in corso di causa il piano genitoriale è stato modificato al punto in cui i bambini trascorrerà le giornate con i nonni ( le giornate verranno suddivise tra nonni materni e nonni paterni in egual misura);
B) Assegnazione della casa familiare.
I coniugi, nell'interesse del figlio , per conservare le abitudini di vita e l'ambiente in cui è Per_1 cresciuto, ritengono necessario che la vita quotidiana dello stesso continui a svolgersi presso quella familiare sita a Carlentini (SR), Via Morandi, 3, che resta assegnata alla madre.
C) Pagamento delle utenze.
Il sig. si accolla il pagamento delle rate del mutuo della casa e delle rate Parte_2 condominiali, la sig.ra provvederà al pagamento delle utenze domestiche a Parte_1 fronte di esibizione delle relative bollette/fatture mantenendo l'intestazione dei contratti sempre a nome del sig. , salvo che la Signora abbia agevolazioni Parte_2 Parte_1 contrattuali ad avere le utenze intestate a se stessa e pertanto solo in tal caso provvederà al cambio delle utenze;
D) Utilizzo dell'Autovettura.
La Sig.ra continuerà ad utilizzare l'autovettura modello Citroen C3 Tg ES 098 KM di Parte_1 proprietà della stessa per tutte le esigenze quotidiane, mentre il finanziamento sarà pagato dal Sig. fino alla scadenza dell'ultima rata mensile coincidente con il mese di Settembre 2025. Parte_2
Si precisa che la ricorrente ha accettato le modalità di cui sopra rinunciando all'assegno unico che allo stato viene percepito dal marito (dipendente pubblico), fintanto che il marito pagherà la rata dell'autovettura; successivamente l'assegno unico verrà percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
E) Mantenimento.
Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma mensile di Euro 250,00 a Parte_2 Parte_1 titolo di mantenimento per il figlio (oltre il 50% delle spese straordinarie). Dal mese di Per_1
Ottobre 2025 (mese successivo alla scadenza delle rate del finanziamento dell'autovettura Citroen
C3 Tg ES 098 KM) il sig. corrisponderà alla moglie a titolo di mantenimento per il Parte_2 figlio la somma mensile di Euro 350,00 così suddivisa: Euro 250,00 a titolo di mantenimento Per_1
(oltre il 50% delle spese straordinarie), ed Euro 100,00 mensili pari al 50% dell'assegno unico familiare. Quindi a verrà assicurata a titolo di assegno di mantenimento per il Parte_1 piccolo una somma mensile di Euro 250,00 e, a partire dal mese di Ottobre 2025, la somma Per_1 complessiva mensile di Euro 350,00 (e comunque sempre oltre al 50% delle spese straordinarie). Nel mentre, fino al mese di settembre 2025, la sig.ra nulla richiederà a titolo di rimborso del Parte_1
50% dell'assegno unico percepito dal sig. direttamente in busta paga. I coniugi Parte_2 rinunciano reciprocamente a qualsivoglia forma di mantenimento e/o pretesa verso l'altro.
F) Luoghi domestici del bambino
Le parti convergono nel ritenere che i ricorrenti possano accudire anche il figlio in ambienti domestici separati.
G) Rilascio del passaporto/residenza
I ricorrenti si danno il reciproco consenso per il rilascio od il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nullaosta per qualsiasi Autorità competente, restando liberi di trasferire altrove la propria residenza con l'obbligo di comunicarlo al coniuge.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento del minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_3 celebrato in Gela, con rito concordatario, in data 6.10.2016 (Atto trascritto nel CP_1
Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 218, parte II, Serie A, Anno 2016), alle condizioni di cui in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di EL di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 2.10.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1037/2024 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzi,o posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 30.9.2025; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliata in Lentini, Via Libertà n. 51, presso lo studio dell'avv. FANGANO ROSSANA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
23/12/1981 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Lentini, via
Termini n. 30, presso lo studio dell'avv. MAZZONE RINO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto in data 4.4.2024);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 266/2024 pubblicata in data 13.11.2024 questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 13.3.2024 con cui i predetti hanno cumulativamente chiesto la pronunzia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con separata ordinanza emessa in pari data si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio.
La causa è stata rinviata all'udienza del 30.9.2025 ed indi rimessa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda dei coniugi (visto del 4.4.2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“A) Affidamento congiunto e condiviso del minore.
Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori ed in forma condivisa con collocamento Per_1 presso la madre;
entrambi i genitori concordano nel continuare a collaborare per una stabile e continua crescita affettiva del figlio come lo si può desumere dal piano genitoriale che si Per_1 allega e che fa parte integrante del presente ricorso e che è stato redatto di comune accordo da entrambi i genitori (doc.2), si precisa che in corso di causa il piano genitoriale è stato modificato al punto in cui i bambini trascorrerà le giornate con i nonni ( le giornate verranno suddivise tra nonni materni e nonni paterni in egual misura);
B) Assegnazione della casa familiare.
I coniugi, nell'interesse del figlio , per conservare le abitudini di vita e l'ambiente in cui è Per_1 cresciuto, ritengono necessario che la vita quotidiana dello stesso continui a svolgersi presso quella familiare sita a Carlentini (SR), Via Morandi, 3, che resta assegnata alla madre.
C) Pagamento delle utenze.
Il sig. si accolla il pagamento delle rate del mutuo della casa e delle rate Parte_2 condominiali, la sig.ra provvederà al pagamento delle utenze domestiche a Parte_1 fronte di esibizione delle relative bollette/fatture mantenendo l'intestazione dei contratti sempre a nome del sig. , salvo che la Signora abbia agevolazioni Parte_2 Parte_1 contrattuali ad avere le utenze intestate a se stessa e pertanto solo in tal caso provvederà al cambio delle utenze;
D) Utilizzo dell'Autovettura.
La Sig.ra continuerà ad utilizzare l'autovettura modello Citroen C3 Tg ES 098 KM di Parte_1 proprietà della stessa per tutte le esigenze quotidiane, mentre il finanziamento sarà pagato dal Sig. fino alla scadenza dell'ultima rata mensile coincidente con il mese di Settembre 2025. Parte_2
Si precisa che la ricorrente ha accettato le modalità di cui sopra rinunciando all'assegno unico che allo stato viene percepito dal marito (dipendente pubblico), fintanto che il marito pagherà la rata dell'autovettura; successivamente l'assegno unico verrà percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
E) Mantenimento.
Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma mensile di Euro 250,00 a Parte_2 Parte_1 titolo di mantenimento per il figlio (oltre il 50% delle spese straordinarie). Dal mese di Per_1
Ottobre 2025 (mese successivo alla scadenza delle rate del finanziamento dell'autovettura Citroen
C3 Tg ES 098 KM) il sig. corrisponderà alla moglie a titolo di mantenimento per il Parte_2 figlio la somma mensile di Euro 350,00 così suddivisa: Euro 250,00 a titolo di mantenimento Per_1
(oltre il 50% delle spese straordinarie), ed Euro 100,00 mensili pari al 50% dell'assegno unico familiare. Quindi a verrà assicurata a titolo di assegno di mantenimento per il Parte_1 piccolo una somma mensile di Euro 250,00 e, a partire dal mese di Ottobre 2025, la somma Per_1 complessiva mensile di Euro 350,00 (e comunque sempre oltre al 50% delle spese straordinarie). Nel mentre, fino al mese di settembre 2025, la sig.ra nulla richiederà a titolo di rimborso del Parte_1
50% dell'assegno unico percepito dal sig. direttamente in busta paga. I coniugi Parte_2 rinunciano reciprocamente a qualsivoglia forma di mantenimento e/o pretesa verso l'altro.
F) Luoghi domestici del bambino
Le parti convergono nel ritenere che i ricorrenti possano accudire anche il figlio in ambienti domestici separati.
G) Rilascio del passaporto/residenza
I ricorrenti si danno il reciproco consenso per il rilascio od il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nullaosta per qualsiasi Autorità competente, restando liberi di trasferire altrove la propria residenza con l'obbligo di comunicarlo al coniuge.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento del minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_3 celebrato in Gela, con rito concordatario, in data 6.10.2016 (Atto trascritto nel CP_1
Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 218, parte II, Serie A, Anno 2016), alle condizioni di cui in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di EL di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 2.10.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone