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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/07/2025, n. 3346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3346 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1876/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473-bis.29 c.p.c. iscritto al n. 1876/2024 R.G. promosso da
, c.f. (Avv.ti DEPICOLZUANE Parte_1 C.F._1
MATTEO e SALVONI VERONICA)
RICORRENTE contro
, c.f. (Avv.ti PELATI DANIELE, Controparte_1 C.F._2
PIANTONI GIOVANNA e PELATI SERGIO GIANMARIA)
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in data 15/7/2025.
L'accordo raggiunto dalle parti è il seguente: “1) vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Desenzano Del Garda alla via Vittorio
Veneto n. 18, viene assegnata, con tutti gli arredi ivi presenti, alla proprietaria esclusiva
1 , la quale continuerà ad abitarla con i figli minori;
3) i figli minori Controparte_1
e vengono affidati, ai sensi dell'art. 337 ter c.p.c., ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocazione prevalente presso la madre con la quale conserveranno la residenza;
4) il padre potrà tenere con sè i figli, compatibilmente con i desideri degli stessi ed in ogni caso con preavviso alla madre di almeno ventiquattro ore, ed inoltre secondo il seguente calendario: a settimane alternate: a) una settimana: dalle 15,30 del mercoledì fino al mattino successivo, allorquando il padre riaccompagnerà e Per_1
a scuola;
b) l'altra settimana: dalle 15,30 alle 20,00 del lunedì, dalle 15,30 alle Per_2
20,00 del mercoledì e dalle 15,30 del venerdì alle 20,00 della domenica;
si precisa che durante il periodo extrascolastico il padre potrà tenere con sé ì figli dalle 15,30 del venerdì fino alle ore 20 del lunedì; 5) durante il periodo estivo extrascolastico, la madre potrà tenere con sé i figli per quindici giorni, anche non consecutivi, concordando con il padre le settimane di sua preferenza entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
in tale periodo vengono escluse le frequentazioni padre - figli di cui ai precedenti punti a)
e b); 6) anche il padre, durante il periodo estivo extrascolastico, potrà tenere con sé i figli per quindici giorni, anche non consecutivi, concordando con la madre le settimane di sua preferenza entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
7) durante il periodo natalizio, la madre potrà tenere con sé i figli minori per una settimana, comunicando al padre i giorni entro la fine del mese di novembre;
in tale periodo vengono escluse le frequentazioni padre-figli di cui ai precedenti punti a) e b); 8) anche il padre, durante il periodo natalizio extrascolastico, potrà tenere con sé i figli minori per una settimana, comunicando alla madre i giorni entro la fine del mese di novembre;
9) e Per_1
trascorreranno la sera della Vigilia di Natale con un genitore, che si occuperà di Per_2
consentire all'altro genitore il giorno di Natale di ogni anno mentre per tutte le altre festività, i genitori concorderanno altresì, nel rispetto delle esigenze dei minori e del loro benessere psico fisico, i tempi di permanenza presso di loro, avendo cura di prediligere, ove possibile, l'alternanza delle giornate di festa presso ciascun genitore e presso i rispettivi rami parentali;
10) i coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la responsabilità genitoriale sui figli minori;
tutte le decisioni di maggior interesse per i figli, riguardanti l'educazione, l'istruzione, la salute, verranno prese concordemente dai genitori;
11) in ogni caso, i coniugi si impegnano a rispettare sempre le esigenze scolastiche, sportive e di altra natura dei figli, entro i ragionevoli limiti consentiti dalla loro età e facendo sempre prevalere il loro interesse;
12) Il padre verserà alla madre, entro il giorno 1 di ciascun mese, l'importo di €. 3.000,00 (euro tremila)
2 mensili (ovverosia €. 1500,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo nel mantenimento dei figli minori e , Per_1 Per_2
oltre al 100% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Brescia, di seguito specificate: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
4) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; - spese per il divertimento (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) corsi di lingua straniera;
3) viaggi e vacanze;
13) in deroga al vigente Protocollo, le parti dispongono che spese per la custodia di prole minorenne (da documentare) richiedano il preventivo accordo, e nella specie: 1) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) anche se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, fatto salvo il caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
2) spese relative ad eventuale centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo, al qual proposito si dispone che: la madre ed il padre suddivideranno le spese di custodia dei figli nel periodo estivo extrascolastico presso detti centri estivi per 6 (sei) settimane ciascuno, con facoltà di ciascun genitore di sostituire la frequenza presso i medesimi con la custodia presso l'abitazione dei medesimi, previo accordo da stilarsi entro il 31 maggio di ciascun anno o comunque in tempo utile per formalizzarne tempestivamente l'iscrizione; 14) i costi di mantenimento ordinario dei figli, relativamente ai periodi in cui i medesimi staranno con un genitore, saranno completamente a carico del genitore temporaneamente affidatario, senza che ciò
3 comporti deroghe e sospensioni a quanto previsto al precedente punto 12); 15) i coniugi concordano che l'assegno unico eventualmente erogato sarà interamente percepito da
; 16) nulla sarà dovuto a titolo di concorso nel mantenimento di Controparte_1 [...]
17) i coniugi si dichiarano vicendevolmente che nulla osta per il rilascio/rinnovo CP_1 del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio proprio e dei minori”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con note scritte depositate in data 15/7/2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo di revisione delle condizioni di divorzio.
L'accordo di revisione è conforme alla legge e all'interesse della prole, sicché non vi sono ostacoli a disporre in conformità ad esso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, letto e applicato l'art. 473-bis.29:
dispone in conformità all'accordo delle parti, così come manifestato con note depositate in data 15/7/2025, come indicato in parte motiva, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 24/07/2025.
Il Presidente Il Giudice est.
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473-bis.29 c.p.c. iscritto al n. 1876/2024 R.G. promosso da
, c.f. (Avv.ti DEPICOLZUANE Parte_1 C.F._1
MATTEO e SALVONI VERONICA)
RICORRENTE contro
, c.f. (Avv.ti PELATI DANIELE, Controparte_1 C.F._2
PIANTONI GIOVANNA e PELATI SERGIO GIANMARIA)
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in data 15/7/2025.
L'accordo raggiunto dalle parti è il seguente: “1) vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Desenzano Del Garda alla via Vittorio
Veneto n. 18, viene assegnata, con tutti gli arredi ivi presenti, alla proprietaria esclusiva
1 , la quale continuerà ad abitarla con i figli minori;
3) i figli minori Controparte_1
e vengono affidati, ai sensi dell'art. 337 ter c.p.c., ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocazione prevalente presso la madre con la quale conserveranno la residenza;
4) il padre potrà tenere con sè i figli, compatibilmente con i desideri degli stessi ed in ogni caso con preavviso alla madre di almeno ventiquattro ore, ed inoltre secondo il seguente calendario: a settimane alternate: a) una settimana: dalle 15,30 del mercoledì fino al mattino successivo, allorquando il padre riaccompagnerà e Per_1
a scuola;
b) l'altra settimana: dalle 15,30 alle 20,00 del lunedì, dalle 15,30 alle Per_2
20,00 del mercoledì e dalle 15,30 del venerdì alle 20,00 della domenica;
si precisa che durante il periodo extrascolastico il padre potrà tenere con sé ì figli dalle 15,30 del venerdì fino alle ore 20 del lunedì; 5) durante il periodo estivo extrascolastico, la madre potrà tenere con sé i figli per quindici giorni, anche non consecutivi, concordando con il padre le settimane di sua preferenza entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
in tale periodo vengono escluse le frequentazioni padre - figli di cui ai precedenti punti a)
e b); 6) anche il padre, durante il periodo estivo extrascolastico, potrà tenere con sé i figli per quindici giorni, anche non consecutivi, concordando con la madre le settimane di sua preferenza entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
7) durante il periodo natalizio, la madre potrà tenere con sé i figli minori per una settimana, comunicando al padre i giorni entro la fine del mese di novembre;
in tale periodo vengono escluse le frequentazioni padre-figli di cui ai precedenti punti a) e b); 8) anche il padre, durante il periodo natalizio extrascolastico, potrà tenere con sé i figli minori per una settimana, comunicando alla madre i giorni entro la fine del mese di novembre;
9) e Per_1
trascorreranno la sera della Vigilia di Natale con un genitore, che si occuperà di Per_2
consentire all'altro genitore il giorno di Natale di ogni anno mentre per tutte le altre festività, i genitori concorderanno altresì, nel rispetto delle esigenze dei minori e del loro benessere psico fisico, i tempi di permanenza presso di loro, avendo cura di prediligere, ove possibile, l'alternanza delle giornate di festa presso ciascun genitore e presso i rispettivi rami parentali;
10) i coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la responsabilità genitoriale sui figli minori;
tutte le decisioni di maggior interesse per i figli, riguardanti l'educazione, l'istruzione, la salute, verranno prese concordemente dai genitori;
11) in ogni caso, i coniugi si impegnano a rispettare sempre le esigenze scolastiche, sportive e di altra natura dei figli, entro i ragionevoli limiti consentiti dalla loro età e facendo sempre prevalere il loro interesse;
12) Il padre verserà alla madre, entro il giorno 1 di ciascun mese, l'importo di €. 3.000,00 (euro tremila)
2 mensili (ovverosia €. 1500,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo nel mantenimento dei figli minori e , Per_1 Per_2
oltre al 100% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Brescia, di seguito specificate: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
4) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; - spese per il divertimento (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) corsi di lingua straniera;
3) viaggi e vacanze;
13) in deroga al vigente Protocollo, le parti dispongono che spese per la custodia di prole minorenne (da documentare) richiedano il preventivo accordo, e nella specie: 1) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) anche se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, fatto salvo il caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
2) spese relative ad eventuale centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo, al qual proposito si dispone che: la madre ed il padre suddivideranno le spese di custodia dei figli nel periodo estivo extrascolastico presso detti centri estivi per 6 (sei) settimane ciascuno, con facoltà di ciascun genitore di sostituire la frequenza presso i medesimi con la custodia presso l'abitazione dei medesimi, previo accordo da stilarsi entro il 31 maggio di ciascun anno o comunque in tempo utile per formalizzarne tempestivamente l'iscrizione; 14) i costi di mantenimento ordinario dei figli, relativamente ai periodi in cui i medesimi staranno con un genitore, saranno completamente a carico del genitore temporaneamente affidatario, senza che ciò
3 comporti deroghe e sospensioni a quanto previsto al precedente punto 12); 15) i coniugi concordano che l'assegno unico eventualmente erogato sarà interamente percepito da
; 16) nulla sarà dovuto a titolo di concorso nel mantenimento di Controparte_1 [...]
17) i coniugi si dichiarano vicendevolmente che nulla osta per il rilascio/rinnovo CP_1 del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio proprio e dei minori”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con note scritte depositate in data 15/7/2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo di revisione delle condizioni di divorzio.
L'accordo di revisione è conforme alla legge e all'interesse della prole, sicché non vi sono ostacoli a disporre in conformità ad esso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, letto e applicato l'art. 473-bis.29:
dispone in conformità all'accordo delle parti, così come manifestato con note depositate in data 15/7/2025, come indicato in parte motiva, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 24/07/2025.
Il Presidente Il Giudice est.
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
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