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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 11841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11841 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice LA AC
All'udienza del 19 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 29697/2025 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio degli avv.ti Salvatore NÒ, Giuseppe Parte_1
AR e NC NÒ
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria Carla Attanasio CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.08.2025, proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione Parte_1
CP_ n. OI-002142774, notificata il 29.07.2025, con cui l' le ingiungeva, quale legale rappresentante della e obbligato in solido con la stessa, il pagamento di € 5.726,52 a titolo di sanzione CP_2 amministrativa relativa al mancato pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i periodi da luglio a novembre 2016 della predetta srl.
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'estinzione del credito sanzionatorio per intervenuta prescrizione quinquennale. Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda. CP_ Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio l' che chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere;
deduceva che il 03.11.2025 l' aveva provveduto in autotutela ad annullare CP_3
l'ordinanza ingiunzione, avendo verificato che la stessa era stata notifica decorso il termine di prescrizione per la comminazione della sanzione. Chiedeva la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 19 novembre 2025 le parti chiedevano la cessata materia del contendere e discutevano la causa in ordine alla liquidazione delle spese di lite. Indi la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1° cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
pagina 1 di 2 CP_ OSSERVA LA GIUDICE che deve essere dichiarata la cessata materia del contendere per avere l' provveduto da ultimo ad annullare l'ordinanza ingiunzione perché notificata quando era già spirato il termine di prescrizione quinquennale.
Ritiene la Decidente che sussistano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite;
ciò alla luce della considerazione che è incontroversa l'omesso pagamento delle ritenute previdenziali da cui è scaturita la sanzione amministrativa sottesa all'ordinanza ingiunzione opposta. Siffatto censurabile Co comportamento della parte ricorrente (responsabile in solido con la nella qualità di legale rappresentante) appare rilevante nella valutazione complessiva del comportamento delle parti;
sicchè le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE;
COMPENSA TRA LE PARTI LE SPESE DI LITE.
Roma, 19 novembre 2025
La Giudice
LA AC
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice LA AC
All'udienza del 19 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 29697/2025 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio degli avv.ti Salvatore NÒ, Giuseppe Parte_1
AR e NC NÒ
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria Carla Attanasio CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.08.2025, proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione Parte_1
CP_ n. OI-002142774, notificata il 29.07.2025, con cui l' le ingiungeva, quale legale rappresentante della e obbligato in solido con la stessa, il pagamento di € 5.726,52 a titolo di sanzione CP_2 amministrativa relativa al mancato pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i periodi da luglio a novembre 2016 della predetta srl.
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'estinzione del credito sanzionatorio per intervenuta prescrizione quinquennale. Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda. CP_ Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio l' che chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere;
deduceva che il 03.11.2025 l' aveva provveduto in autotutela ad annullare CP_3
l'ordinanza ingiunzione, avendo verificato che la stessa era stata notifica decorso il termine di prescrizione per la comminazione della sanzione. Chiedeva la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 19 novembre 2025 le parti chiedevano la cessata materia del contendere e discutevano la causa in ordine alla liquidazione delle spese di lite. Indi la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1° cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
pagina 1 di 2 CP_ OSSERVA LA GIUDICE che deve essere dichiarata la cessata materia del contendere per avere l' provveduto da ultimo ad annullare l'ordinanza ingiunzione perché notificata quando era già spirato il termine di prescrizione quinquennale.
Ritiene la Decidente che sussistano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite;
ciò alla luce della considerazione che è incontroversa l'omesso pagamento delle ritenute previdenziali da cui è scaturita la sanzione amministrativa sottesa all'ordinanza ingiunzione opposta. Siffatto censurabile Co comportamento della parte ricorrente (responsabile in solido con la nella qualità di legale rappresentante) appare rilevante nella valutazione complessiva del comportamento delle parti;
sicchè le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE;
COMPENSA TRA LE PARTI LE SPESE DI LITE.
Roma, 19 novembre 2025
La Giudice
LA AC
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