Sentenza breve 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza breve 19/01/2026, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00169/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00054/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 54 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Toscano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monreale, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- del 13.09.2024 - Prat. -OMISSIS- datata 13.09.2024 -, prot. -OMISSIS-
del 07.08.2024 -, adottata dal dirigente del procedimento dell’Area V^ Gestione del Territorio
sez. abusivismo edilizio del Comune di Monreale (PA) e notificata con racc. a/r in data
11.10.2024, con la si quale viene comunicato alla ricorrente, ai sensi dell’art. 27 della Legge
28.02.1985 n. 47, a seguito della mancata ottemperanza della precedente Ordinanza dirigenziale
n. -OMISSIS- del 05.01.1993, l’acquisizione al patrimonio del Comune dell’immobile sito a Monreale,
nella Via -OMISSIS-, part.lla -OMISSIS- (ex -OMISSIS-) del F.M. n. -OMISSIS-, fraz. -OMISSIS-, consistente
in “costruzione composta da piano seminterrato, piano rialzato, primo piano e piano sotto tetto della superficie di circa mq 200, con attigua cisterna in c.a. ed altro piano terra della superficie di circa mq 150 costituito da base, pilastri in c.a. e muro di contenimento lungo circa ml 15,00 ed alto m. 3,00 circa”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. RT LO e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso depositato in data 8.01.2025, la sig.ra -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, l’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- del 13.09.2024 - Prat. -OMISSIS- datata 13.09.2024 -, prot. -OMISSIS- del 07.08.2024 -, adottata dal dirigente del procedimento dell’Area V^ Gestione del Territorio sez. abusivismo edilizio del Comune di Monreale (PA) e notificata con racc. a/r in data 11.10.2024, con la quale viene comunicato alla ricorrente, ai sensi dell’art. 27 della Legge 28.02.1985 n. 47, a seguito della mancata ottemperanza della precedente ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- del 05.01.1993, l’acquisizione al patrimonio del Comune dell’immobile sito a Monreale, nella Via -OMISSIS-, part.lla -OMISSIS- (ex -OMISSIS-) del F.M. n. -OMISSIS-, fraz. -OMISSIS-, consistente in “ costruzione composta da piano seminterrato, piano rialzato, primo piano e piano sotto tetto della superficie di circa mq 200, con attigua cisterna in c.a. ed altro piano terra della superficie di circa mq 150 costituito da base, pilastri in c.a. e muro di contenimento lungo circa ml 15,00 ed alto m. 3,00 circa ”.
La stessa rappresenta che i chiamati all’eredità del -OMISSIS-, coniuge della ricorrente e comproprietari dell’immobile, avevano depositato al Comune di Monreale sin dal 28.02.1995 diverse istanze di condono edilizio per sanare l’abuso e che l’Amministrazione comunale ha adottato l’atto di acquisizione dell’immobile al proprio patrimonio senza attendere l’esito del procedimento di condono e senza garantire il contraddittorio procedimentale con gli attuali comproprietari del bene.
A fondamento del ricorso vengono poste le censure come di seguito rubricate:
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 L. N. 241/1990 (MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE) ANCHE IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 2 L. N. 241/1990 IN RELAZIONE ALL’ART. 31 D.P.R. N. 380/2001 ;
2. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, 8 E 10 DELLA L. N. 241/1990. LESIONE DEL DIRITTO AL CONTRADDITTORIO E ALLA PARTECIPAZIONE DELL’INTERESSATO AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. ECCESSO DI POTERE ;
3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 L. N. 241/1990 (MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE) ANCHE IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 2 L. N. 241/1990 ;
4. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 COST. LEGITTIMO AFFIDAMENTO .
Il Comune di Monreale è rimasto contumace.
Alla camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. ed adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti.
Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto.
Con il primo motivo, si deduce la violazione dell’art. 38 della l. n. 47 del 1985 (applicabile anche alle istanze di condono ex L. 724/1994 in virtù del richiamo contenuto nell’art. 39, comma 1 della medesima legge), non essendo consentito, in pendenza del procedimento di condono, adottare provvedimenti sanzionatori in relazione al manufatto abusivo.
La censura è fondata.
Invero, secondo un condivisibile indirizzo giurisprudenziale, “ l’ordine di demolizione, così come il successivo provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale dell’opera edilizia, adottati in pendenza di istanza di condono contrastano con l’art. 38 della l. n. 47 del 1985. Questo disposto normativo impone all’Amministrazione di astenersi, sino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio della concessione in sanatoria, da ogni iniziativa repressiva che vanificherebbe a priori il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria ”.
Nel caso di specie, è accaduto che, dopo la notifica dell’ordinanza di demolizione del 05.01.1993 all’odierna ricorrente, i figli, subentrati nella contitolarità del bene per la quota-parte ereditata dal defunto marito -OMISSIS- per effetto della successione, hanno avviato la pratica di condono edilizio, tuttora pendente, volta alla sanatoria dell’immobile in contestazione con diverse istanze ex L. 724/1994, tutte datate 28.02.1995.
Dal momento dell’avvio della procedura di condono e fino alla sua definizione da parte dell’amministrazione comunale, è preclusa a quest’ultima, giusto l’indirizzo sopra ricordato, l’adozione di provvedimenti repressivi e sanzionatori, ivi compreso il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale, che pertanto appare illegittimo.
Il ricorso, in definitiva, deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Possono essere dichiarati assorbiti i restanti profili di censura di carattere formale, attinenti alla completezza del contraddittorio procedimentale e ad asserite lacune motivazionali dell’atto annullato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri previsti dal d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai valori minimi e senza tener conto delle fasi istruttoria/trattazione e decisionale in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Monreale a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.200,00 (milleduecento/00) per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, e ne ordina la distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO CA, Presidente
RT LO, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT LO | NO CA |
IL SEGRETARIO