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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/07/2025, n. 2003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2003 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
01 luglio 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza
nella causa promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. POLLICORO STEFANIA
-Ricorrente-
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. ROTUNNO DIANA ANNA
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.11.2022, la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR
n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento della tecnopatia sofferta ma non riconosciuta in via amministrativa e, conseguentemente, a conseguire il relativo indennizzo. Assumeva la ricorrente di aver lavorato dal 01/01/1985 in qualità di bracciante agricola senza osservare alcuna pausa adeguata di ristoro, occupandosi giornalmente della acinellatura, della defogliatura, della legatura capifrutto, della sgrappolatura, della raccolta uva, della raccolta ciliegie, agrumi, pomodori, verdure e dell'incassettamento e dell'imballaggio della frutta nei magazzini aziendali e tutte le restanti lavorazioni stagionali previsti in agricoltura;
ciò comportava movimenti e posture incongrue , tanto da aver determinato l'insorgenza della patologia denunciata.
In ragione di ciò, l'odierno ricorrente presentava denuncia di una nuova malattia di origine professionale ovvero “tendinosi spalla bilaterale”, che l rigettava. CP_1
Si costituiva l che contestava la fondatezza della domanda, evidenziando CP_1
l'assenza di nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la malattia denunciata, nonché l'assenza di documentazione, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo prova documentale, è stata decisa, previo espletamento della
CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Si osserva che nell'elaborato peritale, il CTU dott. ha Persona_1
accertato che il ricorrente risulta attualmente affetto da “tendinopatia del sovraspinosobilaterale”.
Relativamente al nesso causale, il CTU ha difatti specificato che, “la ricorrente Sig.ra
è affetta dalle lamentate infermità, conseguenti all'attività lavorativa Parte_1
di “bracciante agricolo”, da considerare malattia professionale”. Riteneva, pertanto, che per la suddetta infermità e le conseguenti menomazioni funzionali, in applicazione della Tabella allegata al DM n.28/2000 per la valutazione del danno biologico in ambito , è stato possibile individuare i seguenti codici: CP_1
Cod 224 limitazione ai gradi estremi dell'articolazione scapolo-omerale dx e sx;
Cod
227 sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla dx e sx, da cui derivava un danno biologico complessivo pari al 6%, con decorrenza dall'epoca della presentazione della domanda del 10/02/2022.
Nelle more del giudizio, con sentenza n. 2567/2022 del Tribunale di Taranto - Dott.
Cosimo Magazzino - del 07.012.2022, di cui al fascicolo r.g. 531/2021, veniva accertata ulteriore malattia professionale, nello specifico, ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti, nella misura dell'8%.
Considerato che nella depositata relazione peritale il CTU non aveva valutato – ai fini del cumulo – l'ulteriore patologia, veniva convocato per ulteriori chiarimenti con ordinanza del 21.03.2024.
Successivamente alla richiesta di chiarimenti, il nominato CTU ha chiarito che: “il grado di riduzione della capacità lavorativa per la menomazione “tendinopatia del sovraspinoso bilaterale” può essere valutato in misura complessiva pari al 6% (sei per cento) che, in cumulo con la precedente menomazione 8 (otto)%, consente una valutazione complessiva dei postumi in misura pari al 13% (tredici per cento). La decorrenza di tale tecnopatia è dalla data di presentazione della domanda,
10/02/2022”.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222). Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta.
La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui la ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto (essendo peraltro le malattie pacificamente successive al 9 agosto
2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. Cass.
Lav. 5 maggio 2005 n° 9353 e Cass. Lav. 8 ottobre 2007 n° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs.
n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, nella misura e con la decorrenza specificata infra, in dispositivo, e dunque dal 10.02.2022.
Pertanto, l deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1
rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, nei limiti della stessa, e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014
n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' , che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra così provvede: Parte_1
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, fino alla misura complessiva del 13% (tredici) per cento, con decorrenza dal 10.02.2022, condanna l al pagamento dei relativi ratei, maturati e CP_1
maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al
120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91; 2. condanna altresì l al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese CP_1
e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Stefania Pollicoro dichiaratosi anticipatario.
3. pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. liquidate con CP_1
separato provvedimento.
Taranto, 05.07.2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
01 luglio 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza
nella causa promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. POLLICORO STEFANIA
-Ricorrente-
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. ROTUNNO DIANA ANNA
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.11.2022, la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR
n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento della tecnopatia sofferta ma non riconosciuta in via amministrativa e, conseguentemente, a conseguire il relativo indennizzo. Assumeva la ricorrente di aver lavorato dal 01/01/1985 in qualità di bracciante agricola senza osservare alcuna pausa adeguata di ristoro, occupandosi giornalmente della acinellatura, della defogliatura, della legatura capifrutto, della sgrappolatura, della raccolta uva, della raccolta ciliegie, agrumi, pomodori, verdure e dell'incassettamento e dell'imballaggio della frutta nei magazzini aziendali e tutte le restanti lavorazioni stagionali previsti in agricoltura;
ciò comportava movimenti e posture incongrue , tanto da aver determinato l'insorgenza della patologia denunciata.
In ragione di ciò, l'odierno ricorrente presentava denuncia di una nuova malattia di origine professionale ovvero “tendinosi spalla bilaterale”, che l rigettava. CP_1
Si costituiva l che contestava la fondatezza della domanda, evidenziando CP_1
l'assenza di nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la malattia denunciata, nonché l'assenza di documentazione, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo prova documentale, è stata decisa, previo espletamento della
CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Si osserva che nell'elaborato peritale, il CTU dott. ha Persona_1
accertato che il ricorrente risulta attualmente affetto da “tendinopatia del sovraspinosobilaterale”.
Relativamente al nesso causale, il CTU ha difatti specificato che, “la ricorrente Sig.ra
è affetta dalle lamentate infermità, conseguenti all'attività lavorativa Parte_1
di “bracciante agricolo”, da considerare malattia professionale”. Riteneva, pertanto, che per la suddetta infermità e le conseguenti menomazioni funzionali, in applicazione della Tabella allegata al DM n.28/2000 per la valutazione del danno biologico in ambito , è stato possibile individuare i seguenti codici: CP_1
Cod 224 limitazione ai gradi estremi dell'articolazione scapolo-omerale dx e sx;
Cod
227 sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla dx e sx, da cui derivava un danno biologico complessivo pari al 6%, con decorrenza dall'epoca della presentazione della domanda del 10/02/2022.
Nelle more del giudizio, con sentenza n. 2567/2022 del Tribunale di Taranto - Dott.
Cosimo Magazzino - del 07.012.2022, di cui al fascicolo r.g. 531/2021, veniva accertata ulteriore malattia professionale, nello specifico, ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti, nella misura dell'8%.
Considerato che nella depositata relazione peritale il CTU non aveva valutato – ai fini del cumulo – l'ulteriore patologia, veniva convocato per ulteriori chiarimenti con ordinanza del 21.03.2024.
Successivamente alla richiesta di chiarimenti, il nominato CTU ha chiarito che: “il grado di riduzione della capacità lavorativa per la menomazione “tendinopatia del sovraspinoso bilaterale” può essere valutato in misura complessiva pari al 6% (sei per cento) che, in cumulo con la precedente menomazione 8 (otto)%, consente una valutazione complessiva dei postumi in misura pari al 13% (tredici per cento). La decorrenza di tale tecnopatia è dalla data di presentazione della domanda,
10/02/2022”.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222). Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta.
La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui la ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto (essendo peraltro le malattie pacificamente successive al 9 agosto
2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. Cass.
Lav. 5 maggio 2005 n° 9353 e Cass. Lav. 8 ottobre 2007 n° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs.
n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, nella misura e con la decorrenza specificata infra, in dispositivo, e dunque dal 10.02.2022.
Pertanto, l deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1
rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, nei limiti della stessa, e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014
n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' , che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra così provvede: Parte_1
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, fino alla misura complessiva del 13% (tredici) per cento, con decorrenza dal 10.02.2022, condanna l al pagamento dei relativi ratei, maturati e CP_1
maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al
120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91; 2. condanna altresì l al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese CP_1
e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Stefania Pollicoro dichiaratosi anticipatario.
3. pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. liquidate con CP_1
separato provvedimento.
Taranto, 05.07.2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)