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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 04/11/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N.153/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 153/2025 RG, promossa con atto di citazione in appello
DA on l'Avv. Gianni Zgagliardich del Foro di Trieste e l'Avv. Donatella Manzon del Parte_1
Foro di Pordenone, giusta procura in calce all'atto di appello
- Appellante -
CONTRO con l'Avv. Emilio Caucci del Foro di Treviso e Controparte_1
l'Avv. Stefania Stefan del Foro di Treviso, giusta procura in calce alla comparsa di risposta
-Appellato –
e CONTRO con l'Avv. Aldo Sam del Foro di Pordenone, giusta procura dd. 08.04.2015 allegata CP_2 alla comparsa di risposta con appello incidentale adesivo ed autonomo
-Appellato e Appellante incidentale –
e CONTRO
con l'Avv. Andrea Canzian del Foro CP_3 CP_4 Controparte_5 di Pordenone e l'Avv. Lorena Castellet del Foro di Pordenone, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
-Appellati e Appellanti incidentali –
e CONTRO on l'Avv. Mauro Crocetta del Foro di Treviso e Controparte_6 CP_7 del Foro di Treviso, giusta procura in calce alla comparsa di risposta di primo grado
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza non definitiva n. 440/2023 del Tribunale di Pordenone del 28.06.2023 e la sentenza definitiva n. 135/2025 del Tribunale di Pordenone emessa il
05.03.2025, emesse nel giudizio N. RG 44/2021
Causa iscritta a ruolo il 02.04.2025 e trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per Parte_1 in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 44/2021 e n. 135/2025 emesse entrambe dal Tribunale di
Pordenone, Sezione Civile, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione: In via preliminare di merito: si ribadisce l'avvenuta prescrizione del diritto del per decorso dei termini ai sensi L'art. 2947, c.c. nonché la Controparte_1 riserva di appello formulata nell'udienza del 17.10.2023; Nel merito in via principale: respingere in ogni caso nel quantum le domande attoree, infondate in fatto e in diritto, in quanto non hanno tenuto in considerazione né gli importi ricevuti dal mediante finanziamento della Controparte_1
Regione Friuli V.G., finalizzato esclusivamente al ripristino della copertura, né i precisi profili giuridici e tecnici evidenziati dal CTP della (rispetto ai quali il CTU non è stato in grado di Pt_1 rispondere nè ha comunque replicato come avrebbe dovuto), come peraltro espresse nelle osservazioni sulla bozza, nella quale veniva segnalata e motivata, anche sulla scorta di un inequivocabile fondamento normativo, la quota di responsabilità in capo al e al CP_1
Responsabile del procedimento (RUP) dello stesso. In via istruttoria: per quanto sopra si insiste fermamente per la chiamata a chiarimenti del CTU sulla determinazione del quantum e sulle quote di responsabilità come stabilite, essendo tali chiarimenti assolutamente necessari per effetto della mancata risposta del predetto CTU a quanto manifestato sul piano tecnico e giuridico dal CTP di
e che non ha avuto risposta, il che può connotare di nullità la CTU”, e conseguentemente Pt_1 disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In particolare procedendo ad una completa revisione delle spese di I grado nella parte in cui condanna i convenuti, in solido (salvo nel loro rapporto interno le percentuali sopra indicate), alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attore nel presente giudizio, nella misura di € 22.500,00 per compenso ed € 1.275,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Per Controparte_1 in via pregiudiziale: dichiarare inammissibili l'appello principale e gli appelli incidentali per tutte le ragioni dedotte in comparsa di costituzione e risposta e conseguentemente confermare la sentenza non definitiva n. 440/2023 e la sentenza definitiva n. 135/2025 del Tribunale di Pordenone, Sezione
Civile, Giudice dott.ssa Paola Costa, nella causa iscritta sub R.G. n. 44/2021; nel merito: rigettare l'appello principale e gli appelli incidentali per tutte le ragioni dedotte in comparsa di costituzione e risposta e conseguentemente confermare integralmente la sentenza non definitiva n.
440/2023 e la sentenza definitiva n. 135/2025 del Tribunale di Pordenone, Sezione Civile, Giudice dott.ssa Paola Costa, nella causa iscritta sub R.G. n. 44/2021; in ogni caso: confermarsi tutte le difese, deduzioni, contestazioni, eccezioni, nonché conclusioni del primo grado, che qui si ripropongono richiamando a tal fine il contenuto del foglio di precisazione delle conclusioni del 18.10.2024, delle comparse conclusionali del 4.4.2023 e del 17.12.2024 e delle memorie di replica del 24.4.2023 e del 7.1.2025, nonché delle note di replica autorizzate del 10.6.2024, depositate nel fascicolo del Tribunale, ivi comprese le istanze istruttorie non ammesse come precisate nel predetto foglio di precisazione delle conclusioni e che di seguito si riportano;
con vittoria di spese di lite e compensi professionali, oltre accessori e spese generali come per legge di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle relative al subprocedimento incidentale per la richiesta di sospensione L'efficacia esecutiva delle sentenze impugnate;
in via istruttoria:
- respingersi, per tutto quanto detto in comparsa di costituzione, la richiesta di parte appellante di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio;
- ove occorra, disporsi l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. instaurato dal Comune di dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Pordenone con ricorso del 24.4.2019 (R.G. n. 1138/2019), conclusosi in data 1.7.2020 col deposito della c.t.u. L'ing. Persona_1
- ove occorra, ordinarsi alla società (P.IVA , con sede legale in Controparte_8 P.IVA_1
RZ (TV), viale Città di Pontremoli n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore,
l'esibizione in giudizio delle scritture contabili relative agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, con particolare riferimento alla gestione L'impianto natatorio per cui è causa;
- ove occorra, disporsi consulenza tecnica d'ufficio contabile sulle scritture contabili della stessa società gestrice (P.IVA relative alle annualità 2016, 2017, 2018 e Controparte_8 P.IVA_1
2019, diretta a determinare per confronto i danni provocati alla società dalla chiusura forzata L'impianto natatorio imposta dai lavori sulla copertura e di conseguenza la congruità e l'imputazione a tale titolo del rimborso di cui al punto 5) delle sopra estese domande di condanna;
- nella denegata ipotesi di accoglimento dei relativi capitoli di prova avversari, ammettersi a prova contraria diretta i testi ing. e geom. sulle circostanze di fatto capitolate Tes_1 Controparte_9 al § 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. del 14.12.2021;
- ove occorra, disporsi l'acquisizione del fascicolo relativo al giudizio di primo grado instaurato dal dinanzi al Tribunale di Pordenone con atto di citazione del Controparte_1
31.12.2020 (R.G. n. 44/2021).
Per CP_2
Nel merito ed in via incidentale, in riforma delle impugnate sentenze: in via principale: rigettarsi la domanda proposta dall'odierno appellato nei confronti Controparte_1 L'appellante ing. in via subordinata: nella denegata ipotesi di conferma delle CP_2 impugnate sentenze in punto an, in parziale riforma della sentenza definitiva n. 135/2025, ridursi il quantum detraendo dalla somma dovuta il contributo regionale percepito dall'appellato
[...]
nella misura di € 200.000,00; Controparte_1 condannarsi la per le ragioni esposte, a corrispondere in luogo del terzo Controparte_6 chiamato ing. le somme che questi dovesse essere condannato a rifondere all'appellato CP_2
CP_1
In via istruttoria: ove ritenuto opportuno e necessario, disporsi la rinnovazione della c.t.u.
Spese legali e peritali di primo e secondo grado rifuse, con condanna degli appellati
[...]
e alla restituzione L'importo eventualmente pagato Controparte_1 Controparte_6 dall'appellante per danni e spese legali e peritali del primo grado.
Per CP_3 CP_4 Controparte_5
In principalità, per le ragioni tutte dedotte ed esposte:
- rigettarsi l'appello principale interposto da limitatamente al diverso e maggiore grado Parte_1 di responsabilità prospettato a carico degli eredi con conseguente conferma della sentenza n. CP_3
135/2025 resa dal Tribunale di Pordenone in punto graduazione delle colpe dei soggetti responsabili;
in via principale e nel merito in accoglimento L'appello incidentale accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma delle sentenze n. 44/2021 e n.
135/2025 emesse entrambe dal Tribunale di Pordenone, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Costa, nell'ambito del giudizio N.R.G. 44/2021, oggetto di riserva di appello la prima e depositata in cancelleria la seconda in data 5.3.2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“- In via preliminare. Voglia l'Ill.mo Collegio rigettare le domande avversarie, accertando
l'intervenuta decadenza dalla denuncia dei vizi e/o la prescrizione L'azione in cui è incorso il
(parte attrice) essendo trascorso più di un anno dalla scoperta dei gravi vizi alla Controparte_1 denuncia degli stessi agli eredi e per quanto già esposto in atti. CP_3
- In via principale, rigettare le domande avversarie, perchè infondate in fatto ed in diritto per le causali di cui in narrativa.
- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna per la sussistenza di gravi vizi al manufatto, accertare e dichiarare la corresponsabilità di parte attrice nella causazione dei vizi e nell'aggravamento dei danni.
- In via ulteriormente subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di responsabilità ascrivibile all'arch. graduarsi la pretesa in ordine alla effettiva responsabilità del defunto Arch. CP_3 CP_3 tenendo altresì conto dei principi di cui all''art. 752 c.c.
Spese rifuse, oltre alle spese di costituzione e tecniche L'ATP.
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In particolare procedendo ad una completa revisione delle spese di I grado nella parte in cui condanna i convenuti, in solido (salvo nel loro rapporto interno le percentuali sopra indicate), alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attore nel presente giudizio, nella misura di € 22.500,00 per compenso ed € 1.275,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge
Per Controparte_6
Nel merito, in principalità, per le ragioni tutte dedotte ed esposte:
- rigettarsi l'appello principale interposto da limitatamente al diverso e maggiore grado Parte_1 di responsabilità prospettato a carico L'IN. , con conseguente conferma della sentenza CP_2
n. 135/2025 resa dal Tribunale di Pordenone in punto graduazione delle colpe dei soggetti responsabili;
- rigettarsi l'appello incidentale interposto dall'IN. in riferimento al motivo n. 3, con CP_2 conseguente conferma nella parte motiva e relativo capo in cui ha rigettato la domanda di manleva svolta dal professionista nei confronti di;
CP_6 - Spese e competenze del presente grado di giudizio interamente rifuse;
In ogni caso si riformulano e ripropongono, anche ai sensi L'art. 346 c.p.c., le conclusioni già precisate in primo grado, di cui si chiede l'accoglimento:
Nel merito In via preliminare darsi atto che accetta il contraddittorio con il proprio CP_6 assicurato IN. , nell'ambito, alle condizioni, con le franchigie, gli scoperti, i massimali CP_2
e sottomassimali previsti nella polizza di Responsabilità Civile Professionale n. CP_10
M12574204, stipulata in data 03.04.2018 e decorrente dal 24.04.2018; Ancora in via preliminare: previo accertamento delle inesatte e/o reticenti dichiarazioni rese dall'IN. in sede di CP_2 stipula, dichiararsi non dovuto alcun indennizzo da parte di in favore L'assicurato ai CP_6 sensi L'art. 1892 c.c., con ogni ulteriore conseguente provvedimento;
Ancora in via preliminare:
- accertarsi e dichiararsi l'inadempimento doloso L'IN. all'obbligo di avviso di cui CP_2 all'art. 1913 c.c., siccome espressamente richiamato e disciplinato dall'art. 18 delle “Norme che regolano l'assicurazione in generale”, e per l'effetto dichiararsi cessato e/o comunque estinto, ai sensi e per gli effetti L'art. 1915 co. 1 c.c., il diritto del predetto assicurato all'indennizzo di polizza;
- in subordine, previi accertamento e declaratoria L'inadempimento colposo L'IN. CP_2 all'obbligo di avviso di cui all'art. 1913 c.c., siccome espressamente richiamato e disciplinato dall'art. 18 delle “Norme che regolano l'assicurazione in generale”, ridursi l'indennizzo in misura pari al pregiudizio patito dalla deducente, siccome individuato in narrativa;
Ancora in via preliminare accertarsi e dichiararsi, per i motivi tutti esposti in atti, la inoperatività della polizza di Responsabilità Civile Professionale n. M12574204 stipulata dall'IN. CP_10 CP_2 con riferimento al caso di specie, e conseguentemente respingersi le domande di manleva
[...] formulate dal predetto assicurato nei confronti di;
In via principale respingersi per i motivi CP_6 tutti esposti in atti, ogni domanda formulata dal nei confronti Controparte_1 L'IN. , e per esso nei confronti di , in quanto infondata in fatto e diritto;
In CP_2 CP_6 via subordinata nella denegata ipotesi in cui venga ritenuta operante la copertura assicurativa e ravvisata una qualche responsabilità in capo all'IN. accertarsi l'eventuale concorso CP_2 dello stesso ente danneggiato nella produzione L'evento e/o nell'aggravamento del danno, per l'effetto, previa riduzione del ristoro ad esso spettante ex art. 1227 c.c. e graduazione delle rispettive colpe tra tutti i convenuti ritenuti responsabili, contenere l'indennizzo dovuto da nei soli CP_6 limiti della quota L'accertata esclusiva responsabilità in capo al proprio assicurato, ai sensi L'art. 15 delle Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità civile, con conseguente esclusione della solidarietà passiva;
In ogni caso spese e competenze di lite del presente procedimento nonché di quello per ATP interamente rifuse. In via istruttoria Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova a prova contraria articolati dal nella terza memoria ex art. 183 c.p.c., in quanto vertenti sul contenuto di un Controparte_1 documento già presente in atti.
Si chiede che il CTU venga chiamato a chiarimenti in ordine:
- alla congruità dei costi esposti dal Comune di Pasiano di PN per il rifacimento della copertura, anche in considerazione della possibilità di parziale recupero dei materiali in allora utilizzati, con conseguente stima del diverso costo complessivo risultante dal loro reimpiego;
- alle migliorie risultanti dalle soluzioni progettuali ed esecutive poi effettivamente adottate dal
, con conseguente stima del diverso costo rispetto a quelle originarie. Controparte_11
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il , all'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo Controparte_1 ex art. 696 c.p.c. nel quale erano stati appurati gravi vizi della copertura della piscina comunale, ha adito il Tribunale di Pordenone al fine di sentire condannare al risarcimento dei danni i sigg. CP_3
, e quali eredi L'arch. progettista e
[...] CP_4 Controparte_5 Persona_2 direttore dei lavori;
l'ing. collaboratore L'arch. e l'impresa CP_2 CP_3 Parte_1 esecutrice dei lavori.
L'attore ha rappresentato che la copertura della piscina era stata completata il 06.08.2009, tuttavia solo nel mese di novembre 2016 la piscina era stata riaperta al pubblico ed affidata in concessione amministrativa alla associazione nuoto la quale in data 22.01.2018 aveva segnalato la CP_8 comparsa di alcuni fenomeni di condensa e gocciolamento lungo tutto il piano vasca, nonché di ruggine e corrosione sugli elementi metallici sia della copertura che L'impianto di riscaldamento e trattamento aria (anche questo oggetto L'appalto del 2007).
Ha proseguito il Comune deducendo che all'esito dei due sopralluoghi effettuati 18.10.2018 ed il
08.11.2018 nel contraddittorio con l'Associazione concessionaria, con l'ing. ed il primo anche CP_2 con il sig. per l'impresa esecutrice era emersa la necessità di provvedere all'integrale CP_12 rifacimento della copertura.
In data 11.01.2019 il aveva contestato formalmente le risultanze dei due sopralluoghi all'ing. CP_1 ed alla impresa invitandoli a comporre bonariamente la vertenza senza successo. CP_2 Parte_1
Era stato, pertanto, radicato il procedimento per a.t.p. all'esito del quale il c.t.u. aveva accertato:
- “la presenza di macchie color ruggine di diversa forma” oltre che “di numerosi fori sulla lamiera in acciaio di intradosso della copertura”;
- “la presenza di macchie color ruggine sul perimetro del canale centrale di distribuzione L'aria”; - “la presenza di pendinature ed in genere di fissaggi degli impianti in copertura arrugginiti
e/o con presenza di materiale color rosso-brunito”;
- “l'esecuzione di fissaggi tra gli elementi metallici costituenti la copertura con elementi non in acciaio inox”;
- “la mancanza della porzione superiore del tamponamento della muratura perimetrale del lato corto della piscina”;
- “il gocciolamento d'acqua proveniente dalla copertura”;
- “la difformità realizzativa del pacchetto di copertura e del canale di gronda rispetto al progetto definitivo-esecutivo approvato”;
- “la mancata realizzazione di sistemi fissi di sicurezza per le manutenzioni in quota, prevista nel progetto definitivo-esecutivo approvato” (cfr. pag. 30 c.t.u. – doc. 17); ed aveva individuato le cause dei vizi e difetti, rilevando che:
a) la cospicua condensa interstiziale è dovuta “ai numerosi fori sulla lamiera di intradosso” oltre che “alla mancanza di sigillatura dei sormonti delle lamiere d'intradosso”, circostanze che ne vanificano la funzione di barriera al vapore;
b) erano stati utilizzati fissaggi e pendini per la lamiera d'intradosso e per l'ancoraggio degli impianti in copertura “non adatti all'ambiente umido ed aggressivo delle piscine coperte”;
c) vi era stata negligenza L'impresa per “l'incompleta chiusura del parametro murario lato
Sud” e in ogni caso “mancata segnalazione e/o controllo da parte della D.L.”;
d) l'impresa aveva posato una barriera al vapore tipologicamente diversa rispetto a quella descritta e verificata nella relazione ex legge n. 10/1991;
e) non era nemmeno stata rimossa la pellicola di plastica posta a protezione della lamiera in acciaio inox verso il pacchetto di copertura;
f) il progetto non forniva indicazioni sulla tipologia della barriera al vapore pur indicata negli elaborati grafici (e contabili) del progetto definitivo-esecutivo, sicché la Direzione Lavori aveva omesso di verificare quanto poi effettivamente realizzato;
g) la lamiera di estradosso non presentava il panetto anticondensa previsto invece nel progetto
(cfr. pag. 46 c.t.u.)”.
Infine, il c.t.u. aveva ritenuto solidalmente responsabili l'impresa e la direzione lavori dei Pt_1 vizi elencati nella c.t.u., rispettivamente, per errori esecutivi della subappaltatrice e per omesso e inefficace controllo.
In punto quantificazione dei danni il discostandosi da quanto accertato dal c.t.u., il quale, CP_1 secondo l'attore, nello stimare il costo L'intervento aveva applicato prezzi unitari non congrui, ha quantificato l'ammontare complessivo del danno per il ripristino L'opera in euro 252.278,03 (con iva euro 307.779,20), dettagliandone le singole voci;
somma alla quale dovevano aggiungersi gli ulteriori importi di € 2.854,80 a titolo di rimborso delle spese tecnico professionali pagate per i sopralluoghi e le verifiche pregresse, e di € 19.190,65 per gli esborsi in sede di procedimento per a.t.p..
2. Si è costituita la società eccependo la prescrizione quinquennale L'azione ex art. Parte_1
2947 c.c. in quanto la condensa era già stata rilevata nell'aprile 2011 dal Direttore dei Lavori, geom.
il quale, nella relazione tecnico-illustrativa alla prima perizia suppletiva e di Controparte_9 variante (doc. n. 1) aveva evidenziato la “…costante formazione di condense e corrosione dei tubolari esistenti…” con conseguente necessità di modificare la serramentistica sulla parete a nord “…in quanto notevolmente carente dal punto di vista coibentativi con notevoli ponti termici, di difficile gestione …, oltre a notevoli difficoltà per la pulizia e l'igiene dei vetri”.
Nel merito, la convenuta ha precisato di essersi limitata “alla mera predisposizione delle parti edili necessarie per poi occuparsi degli impianti con riferimento alle sole predisposizioni degli stessi da posizionare nel pavimento;
ha fatto con riferimento agli impianti ed alla loro predisposizione CP_13 sulla copertura della piscina”; quindi ha evidenziato che le problematiche segnalate dal CP_1 erano conseguenti a carenze ed errori progettuali relativi agli impianti oppure alle modalità di gestione della piscina o, infine, erano correlate al lungo tempo trascorso tra la costruzione della parte edile della piscina e la sua messa in funzione.
La ha, altresì, rilevato che il Comune non aveva predisposto un progetto generale unitario Pt_1 architettonico, strutturale ed impiantistico, così da fornire alle ditte che si erano succedute nel tempo una visione sia generale che specifica di tutti gli interventi successivi. In ogni caso, la convenuta si era sempre attenuta alle istruzioni ricevute dal direttore dei lavori.
La a, quindi, proseguito contestando nel dettaglio le conclusioni alle quali era giunto il c.t.u. Pt_1 concludendo per il rigetto della domanda.
3. Si è costituito in giudizio l'ing. chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa CP_2
l' ; eccependo l'intervenuta decadenza e prescrizione della azione;
nel merito Controparte_6 deducendo di non avere mai svolto il ruolo di progettista e direttore dei lavori, essendosi limitato a collaborare con l'arch. CP_3
Infatti, dallo stesso disciplinare d'incarico (doc. 3 attoreo) risultava che il professionista incaricato – arch. – avrebbe potuto avvalersi di collaboratori, facendosi anche rappresentare da questi, ma CP_3 rimanendo comunque “unico soggetto personalmente responsabile anche L'operato altrui, sia verso l'Amministrazione che verso terzi”. Quanto alle cause delle problematiche evidenziate dal il convenuto ha dedotto che erano CP_1
l'inevitabile conseguenza della totale mancanza di manutenzione sull'opera nel corso degli anni tra la consegna (2009) e la effettiva messa in funzione (2016).
4. Si sono costituiti i signori eredi del d.l. arch. eccependo il proprio difetto CP_3 Persona_2 di legittimazione passiva, essendo eredi con beneficio di inventario, e la decadenza ex art. 1669 c.c.
e/o prescrizione L'azione nei propri confronti, atteso che i vizi erano stati scoperti a gennaio 2018
e nulla era stato comunicato ai convenuti fino alla notifica del ricorso per a.t.p..
Nel merito i convenuti hanno contestato le conclusioni del c.t.u. nella parte in cui aveva ritenuto la riconducibilità dei vizi all'operato L'arch. e, in subordine, nella parte in cui aveva Persona_2 omesso di considerare il concorso colposo del Secondo i sigg. infatti, una struttura CP_1 CP_3 che era rimasta per 8 anni non in funzione e fino al 2013 senza serramenti, non poteva non avere subito delle conseguenze dannose.
Infine, i convenuti hanno contestato la quantificazione dei danni operata dal c.t.u. ed hanno sostenuto di nulla dovere a titolo di spese processuali, anche con riguardo alla fase di a.t.p., essendo stati tenuti all'oscuro della vicenda fino alla notifica del ricorso per a.t.p..
5. Costituendosi la terza chiamata ha contestato che l'ing. all'atto della stipula del CP_6 CP_2 contratto di assicurazione del 03.04.2018 con decorrenza dal 24.04.2018 aveva dichiarato, contrariamente al vero, di non essere stato a conoscenza di circostanze di sinistro che avrebbero potuto portare ad una richiesta di risarcimento per responsabilità civile professionale, mentre, invece, sin dal gennaio 2018 sapeva delle questioni afferenti alla copertura della piscina del Comune di CP_1
come si evinceva dalla raccomandata inviata dal Comune allo stesso professionista in
[...] data 26.01.18 (doc. 2). La convenuta, pertanto, eccepiva la non spettanza L'indennizzo in favore L'assicurato per violazione L'art. 1892 c.c..
Ha proseguito la convenuta eccependo che l'ing. aveva omesso l'avviso ex art. 1913 c.c., CP_2 essendosi limitato a chiamare in causa l'Assicurazione solo una volta ricevuta la notifica del ricorso per a.t.p..
Nel merito ha contestato la non operatività nel caso di specie della polizza assicurativa.
Infine, in subordine, si è associata alle difese svolte dall'ing. CP_2
4. Con sentenza non definitiva del 28.06.2023 il Tribunale ha accertato che il aveva CP_1 tempestivamente denunciato i vizi entro un anno dalla scoperta, avvenuta in occasione del sopralluogo del 18.10.2018, ed aveva agito giudizialmente, proponendo ricorso per a.t.p., procedimento che aveva determinato la sospensione dei termini di prescrizione L'azione; quindi entro un anno dalla denuncia, aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni nel rispetto dei termini di cui all'art. 1669 c.c., applicabile al caso di specie.
Quanto ai sigg. gli stessi quali eredi, ancorchè beneficiati, erano legittimati passivi nei limiti CP_3 della quota ricevuta.
Era, infine, infondata anche la eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall'ing. CP_2 atteso che lo stesso non si era limitato a svolgere il ruolo di mero collaboratore esecutivo L'arch. in quanto: Persona_2
- aveva sottoscritto in qualità di “direttore lavori” il verbale di consegna e di inizio lavori del 5 aprile
2007 (v. doc. 7 attoreo); sempre in tale veste risultava nel verbale di ultimazione lavori del 6 agosto
2009 (v. doc. 8 attoreo);
- aveva sottoscritto, qualificandosi come “progettista”, “direttore dei lavori relative alle strutture” e
“calcolatore”, la Relazione del direttore lavori a strutture ultimate del 19 agosto 2009 (v. doc. 9 attoreo);
- era stato indicato quale “progettista” e “direttore lavori” nella Relazione di collaudo del 26 agosto
2009 (v. doc. 10 attoreo);
- aveva sottoscritto, in qualità di “direttore lavori”, il Certificato di regolare esecuzione del 14 ottobre
2009 (v. doc. 11 attoreo), dando ivi atto anche del suo ruolo di “progettista”;
- aveva percepito dal il corrispettivo in egual misura all'arch. CP_1 CP_3
Nel merito il Tribunale ha condiviso le conclusioni alle quali era giunto il c.t.u., la cui relazione era stata prodotta in causa dal quanto alla individuazione dei vizi, ritenuti gravi difetti di CP_1 costruzione, e quanto all'accertamento delle correlative responsabilità inerenti sia alla fase progettuale che a quella esecutiva.
In merito alla evocata corresponsabilità del il c.t.u. aveva escluso che tra il 2009, data del CP_1 completamento dei lavori appaltati, ed il 2016, data di apertura al pubblico della piscina, vi fossero state condizioni termo-igrometriche e di aggressività L'ambiente interno tali da rendere necessarie particolari manutenzioni esulanti dalle normali pulizie delle superfici ed aveva concluso di non ravvisare negligenze o omissioni a carico del in nesso di causalità con le problematiche CP_1 riscontrate.
Ancora, il c.t.u. aveva accertato che l'Associazione concessionaria aveva correttamente utilizzato l'impianto e che non vi era correlazione fra i vizi e la mancanza di un progetto generale unitario delle opere di ristrutturazione L'intero polo sportivo.
Il Tribunale ha, pertanto, concluso nel senso che doveva ritenersi accertata la sussistenza dei gravi difetti costruttivi lamentati dall'attore e la responsabilità dei convenuti, in solido fra loro verso il nella causazione dei danni, salva la necessità: di un maggior approfondimento quanto CP_1 all'utilizzo di fissaggi e pendini non adatti;
di una nuova quantificazione dei danni;
di provvedere alla esatta determinazione del credito del e di accertare, nel rapporto interno fra i convenuti, la CP_1 rispettiva quota di responsabilità.
5. Con sentenza definitiva del 05.03.2025, all'esito del supplemento di c.t.u., il Tribunale, aderendo alle conclusioni rassegnate dal c.t.u., ha ritenuto accertato l'ammontare del danno subito dal CP_1 attoreo nella misura complessiva di euro 423.808,60.
Il Tribunale ha ritenuto di non ridurre l'ammontare del danno in considerazione della somma di euro
200.000,00, che la Regione aveva erogato al a titolo di contributo per il rifacimento delle CP_1 opere, atteso che, non trattandosi di indennizzo assicurativo, il avrebbe potuto CP_1 chiedere/destinare quel contributo per la realizzazione di altra opera di interesse locale.
Sempre in adesione alle conclusioni del c.t.u., il Tribunale ha ritenuto accertato che l'impresa Pt_1 era responsabile per il 70% dei danni, mentre la restante quota del 30% doveva essere ripartita
[...] in parti uguali tra l'arch. in giudizio nella persona dei loro eredi, e l'ing. . Persona_2 CP_2
CP_ Infine, il Tribunale ha rigettato la domanda di manleva svolta dall'ing. nei confronti di CP_2 perché l'ing. nel questionario preliminare, compilato e sottoscritto il 19 aprile 2018 e
[...] CP_2 costituente parte integrante del contratto assicurativo avente decorrenza dal 24 aprile 2018, aveva, contrariamente al vero, espressamente dichiarato di non aver ricevuto richieste di risarcimento negli ultimi 5 anni e di non essere a conoscenza di circostanze di sinistro che potessero portare ad una richiesta di risarcimento per responsabilità civile professionale;
ed analoga dichiarazione aveva reso il 3 maggio 2018 al momento della stipula della polizza.
6. Avverso la sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
6.1. Violazione ed errata applicazione L'art. 2946 c.c. quanto alla eccezione preliminare di decadenza e prescrizione.
Secondo l'appellante il sin dal 2011 era stato a conoscenza dei vizi, che erano stati segnalati CP_1 dal geom. incaricato dal Comune di eseguire una perizia supplettiva di variante. CP_9
Nello svolgimento L'incarico, il geom. aveva scritto “sulla parete nord si modifica la CP_9 serramentistica in quanto notevolmente carente dal punto di vista coibentativo con notevoli ponti termici di difficile gestione per la costante formazione di condense e corrosione dei tubolari esistenti...”.
6.1.a. Costituendosi il ha chiesto il rigetto del motivo di appello evidenziando che la CP_1 relazione del geom. si riferiva ad un intervento successivo che non aveva per oggetto la CP_9 copertura della piscina.
6.1.b. Il motivo di appello è infondato.
La Corte osserva che dal semplice confronto tra quanto descritto dal geom. nella relazione CP_9 L'aprile 2011 e quanto descritto nel verbale relativo al sopralluogo eseguito il 18.10.2018 dal nel contraddittorio con l'ing. e la società emerge che le problematiche CP_1 CP_2 Parte_1 rilevate dal geom. erano diverse rispetto a quelle constatate in occasione del sopralluogo. CP_9
Nella propria relazione il geom. aveva scritto: “Nel locale piscina si riconferma, come già CP_9 previsto nel progetto appaltato, la posa della serramentisca e L'impianto di illuminazione. Sulla parete a nord si modifica la serramentistica in quanto notevolmente carente dal punto di vista coibentativo con notevoli ponti termici, di difficili gestione per la costante formazione di condense e corrosione dei tubolari esistenti, oltre a notevoli difficoltà per la pulizia e l'igiene dei vetri. Per questo si prevede la realizzazione di una parete in muratura con l'inserimento di finestrature simili a quelle già previste sul lato est”.
Nel verbale redatto a seguito del sopralluogo del 18.10.2018 si legge: “Vengono illustrate dal gestore L'impianto le problematiche riscontrate sulla copertura, riassumibili in formazione di condensa superficiale in corrispondenza del canale di gronda centrale della copertura nel mesi invernali e presenza di tracce di ruggine in corrispondenza delle giunzioni tra i pannelli dj lamiera grecata e degli ancoraggi (viti) presenti” (sottolineature ed evidenziazioni della Corte).
Il geom. aveva evidenziato problematiche che interessavano la parete nord L'edificio, CP_9 indicandone la causa nei serramenti (quindi nelle finestre), mentre le problematiche evidenziate nel corso del sopralluogo del 18.10.2018 interessavano la copertura L'edificio, quindi un elemento architettonico del tutto diverso.
Da quanto sopra emerge che solo nel mese di ottobre 2018 il aveva avuto contezza dei vizi CP_1 inerenti alle opere eseguite dalla . Parte_1
6.2. Violazione L'art. 698, 2 c., c.p.c. per contraddittorietà ed omessa applicazione. Violazione del diritto di difesa a seguito della violazione delle regole processuali. Nullità L'elaborato peritale della CTU di I grado per mancata completa risposta ai quesiti e per mancata risposta alle osservazioni del CTP di parte Pt_1
L'appellante ha contestato l'utilizzabilità della c.t.u. svolta in sede di a.t.p. “perché non formalmente acquisita” dal Tribunale nel giudizio di merito essendo stata prodotta dall'attore la sola relazione del c.t.u. senza gli allegati. L'inutilizzabilità della c.t.u. redatta in sede di a.t.p. aveva determinato l'incompletezza della seconda c.t.u. svolta nel corso del giudizio di merito, avendo il c.t.u. risposto ai quesiti sulla base delle risultanze del precedente elaborato peritale.
Con lo stesso motivo, ha contestato che il c.t.u. aveva risposto ai quesiti formulati nel Parte_1 giudizio di merito citando unicamente i documenti depositati in causa dal senza citare i CP_1 documenti depositati dalle altre parti;
senza rispondere alle osservazioni dei consulenti di parte;
senza una motivazione approfondita in merito alla proposta ripartizione delle responsabilità e, infine, senza affrontare il problema, più volte sollevato, del ruolo del Responsabile del procedimento nominato dal
CP_1
6.2.a. Costituendosi il ha chiesto il rigetto del motivo di appello evidenziando che il CP_1
Tribunale aveva ritenuto utilizzabile la c.t.u. prodotta dall'attore in quanto le altre parti non avevano avanzato eccezioni. In ogni caso, l'appellante non aveva mai spiegato quale fosse la rilevanza degli allegati alla c.t.u. non prodotti in causa. Nessuna violazione del contraddittorio poteva essere lamentata atteso che la c.t.u. era stata svolta in sede di a.t.p. con gli stessi contraddittori, che non erano rimasti contumaci. Infine, il c.t.u. nel rispondere al quesito formulato nel giudizio di merito aveva fatto riferimento alla precedente c.t.u. in ottemperanza a quanto disposto dallo stesso Tribunale.
6.2.b. Il motivo di appello è infondato. CP_1 La Corte osserva che il Tribunale non ha disposto l'acquisizione del fascicolo L' tuttavia il ha depositato, allegandola alla citazione, la relazione del c.t.u., anche se priva degli allegati CP_1
(v. doc. 17). Trattandosi di documento tempestivamente dimesso in causa, la relazione è senz'altro utilizzabile, altro essendo, invece, il profilo in merito alla eventuale incopletezza o incomprensibilità L'elaborato per la mancanza degli allegati.
Sul punto, tuttavia, l'appellante ha solo lamentato il mancato deposito degli allegati, ma non ha spiegato la loro rilevanza, essendosi limitato ad affermare apoditticamente che gli allegati: “… erano decisivi per dare un senso compiuto e non solo teorico all'A.T.P.” e che “… erano essenziali per comprendere gli stessi contenuti L'elaborato depositato”.
Sempre con riferimento alla utilizzabilità della relazione del c.t.u. in sede di a.t.p., la Corte osserva che in occasione della prima udienza del 24.09.2021 nessuno dei convenuti ne aveva contestato la produzione. L'appellante con la seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. aveva contestato nel merito gli accertamenti e le conclusioni della c.t.u. rappresentando che “… la c.t.u. esperita non è stata affatto chiara né risolutiva sulle cause dei presunti vizi” e che “… l'accertamento tecnico preventivo non è stato utile a chiarire l'effettivo apporto causale del né la misura di detto CP_1 contributo causale”, ancora una volta nulla osservando circa la produzione della relazione da parte del anzi proprio utilizzando tale produzione per articolare la propria difesa. CP_1 Solo con la terza memoria ex art. 183, comma VI c.p.c., la aveva contrastato l'istanza Parte_1 del di disporre l'acquisizione L'intero fascicolo L' ma non in quanto tardiva o CP_1 CP_14 irrituale, bensì, perché inutile: infatti, secondo la la c.t.u. non era condivisibile e, quindi, Parte_1 non provava l'inadempimento allegato dal (v. terza memoria ex art. 183 c.p.c. attorea nella CP_1 quale si legge: “Parimenti non appare risolutiva, sotto il profilo L'assolvimento L'onere della prova, la richiesta di acquisizione del fascicolo del procedimento per accertamento tecnico preventivo (Tribunale di Pordenone, R.G. 1138/2019). Si ribadisce infatti anche in questa Sede come la c.t.u. che ha preceduto la presente causa, visto che i lavori oggetto L'appalto di cui è causa riguardavano un'opera solo parziale completata poi nel tempo, non abbia chiarito in alcun modo:
- né le cause dei presunti vizi;
- né l'effettivo apporto causale del CP_1
- né la misura di detto contributo causale;
- né le conseguenze, quantomeno in termini di aggravamento del danno, del trascorrere di sette anni tra l'ultimazione della copertura della piscina (avvenuta nel 2009) e la messa in funzione L'impianto (solo nel novembre del 2016), considerato che già nel 2011 il geom. nella CP_9 sua relazione evidenziava la costante formazione di condense e carenze coibentative, che avrebbero dovuto/potuto già allora porre il in condizione di rimediare ai vizi riscontrati. CP_1
Per quanto sopra esposto si ritiene pertanto che, allo stato, l'Amministrazione non abbia provato la fondatezza della pretesa azionata”).
Ogni successiva questione relativa alla acquisizione L'intero fascicolo del procedimento per a.t.p.
è, pertanto, irrilevante essendo, per le ragioni sopra esposte, utilizzabile ai fini della decisione la relazione del c.t.u. L'a.t.p. prodotta in causa dal in allegato all'atto di citazione. CP_1
Infine, il c.t.u. correttamente ha risposto agli ulteriori quesiti formulati dal Tribunale nel giudizio di merito mantenendo ferme le conclusioni già raggiunte in sede di a.t.p., avendo lo stesso giudicante nel formulare il quesito disposto che il c.t.u. effettuasse gli accertamenti “Esaminati gli atti ed i documenti di causa e tenuto conto delle risultanze del proprio prececente elaborato peritale”, senza, peraltro, che le parti avessero avanzato osservazioni al quesito in occasione del conferimento L'incarico (v. verbale udienza del 01.12.2023).
Quanto alle critiche svolte dall'appellante all'elaborato del c.t.u. nel giudizio di merito, la Corte osserva che le doglianze sono inammissibili perché generiche ed immotivate. L'appellante, infatti, si
è limitato a lamentare:
- che il c.t.u. non aveva preso in considerazione i documenti depositati in giudizio dai convenuti, senza tuttavia indicare quali documenti e la loro rilevanza;
- che il c.t.u. non aveva risposto alle osservazioni dei c.t.p., senza indicare quali osservazioni, il loro contenuto e la loro rilevanza;
- che il c.t.u. nel determinare la percentuale di responsabilità non aveva tenuto conto del ruolo svolto dal Responsabile del procedimento nominato dal trascurando, tuttavia, che tale aspetto non CP_1 faceva parte del quesito, essendo il R.U.P. estraneo al procedimento di a.t.p. ed anche al giudizio di merito.
Infine, come condivisibilmente osservato dal nessuna violazione del contraddittorio poteva CP_1 essere lamentata atteso che la c.t.u. era stata svolta in sede di a.t.p. con gli stessi contraddittori, che non erano rimasti contumaci.
6.3. Mancato apprezzamento della normativa sui lavori pubblici e di altre norme tecniche sia nella CTU assunta in I grado che nel precedente elaborato assunto in sede di ATP. Palese erroneità della sentenza nell'aver omesso di verificare il corretto adempimento del CTU rispetto a dette norme che al Giudice non potevano non essere note e nell'aver omesso di imporre al CTU di tenere conto, in un appalto pubblico, delle norme pubblicistiche.
L'appellante ha lamentato che i lavori erano stati appaltati dal nonostante l'assenza di un CP_1 progetto generale relativo a tutti gli interventi sulla piscina, avendo la appaltato solo i Parte_1 lavori di costruzione della copertura e delle parti edili che avrebbero accolto gli impianti e la pavimentazione.
Secondo l'appellante: “Solo in tal modo, cioè sulla scorta della conoscenza di un progetto generale, sia il progettista dei lavori della che la stessa avrebbe potuto esattamente tarare Pt_1 Pt_1 lo specifico intervento secondo le necessità effettive della copertura della piscina, nel mentre, avendo lasciato il progettista allo sbando, lo stesso è avvenuto per la che non ha potuto Pt_1 sapere esattamente quali sarebbero state le modalità attraverso le quali l'intervento sarebbe in seguito stato completato e quali eventuali accorgimenti, in relazione alla finalizzazione L'intervento, avrebbe potuto eventualmente adottare”. In relazione a tale mancanza l'appellante ha chiesto che le responsabilità per i vizi venissero suddivise anche con il RUP.
6.3.a. Costituendosi il ha chiesto il rigetto del motivo di appello evidenziando CP_1
l'inammissibilità delle censure rivolte all'operato del Responsabile del procedimento in quanto tardive, essendo state sollevate solo dopo il deposito della sentenza parziale. In ogni caso tali censure erano anche generiche, in quanto l'appellante non aveva indicato la rilevanza delle norme asseritamente violate.
6.3.b. Il motivo di appello è infondato. La Corte osserva, innanzittutto, che la pur affermando la corresponsabilità del RUP, Parte_1 tuttavia, non aveva chiesto di essere autorizzata a chiamarlo in causa: pertanto correttamente il
Tribunale ha limitato il quesito alla ripartizione interna della responsabilità alle sole parti del giudizio.
Con riferimento al merito della contestazione, la Corte rileva che i vizi accertati dal c.t.u. attengono alla progettazione ed alla esecuzione della copertura della piscina singolarmente considerata e la cui realizzazione è avvenuta in modo indipendente dal resto dei lavori che avevano interessato il complesso sportivo.
Infatti, il c.t.u. ha accertato sulla sola copertura “la presenza di numerosi fori sulla lamiera in acciaio inox d'intradosso che vanificavano la funzione di barriera al vapore … la mancata sigillatura dei sormonti delle lamiere d'intradosso che ne vanificavano la funzione di barriera al vapore … l'utilizzo di fissaggi per la lamiera d'intradosso non adatti all'ambiente umido ed aggressivo delle piscine coperte … l'incompleta chiusura del paramento murario lato Sud … la difformità tipologica della barriera al vapore posata dall'impresa rispetto a quanto verificato nella relazione ex L.10/91 … la posa non a regola d'arte della barriera al vapore in polietilene … la mancata rimozione della pellicola plastica scura, posta a protezione della lamiera in acciaio inox verso il pacchetto di copertura … la mancanza sulla lamiera di estradosso del panetto anticondensa previsto nel progetto”, difetti che il c.t.u. ha imputato alla esecuzione non a regola d'arte L'opera da parte della oltre che al negligente controllo da parte della d.l.. Parte_1
La doglianza, inoltre, è generica: l'appellante si è limitato a censurare la mancanza di un progetto generale, mancanza, peraltro, nota alla senza, tuttavia, neppure allegare quale utilità Parte_1 avrebbe avuto il progetto generale nel caso concreto per ovviare alla realizzazione non a regola d'arte della copertura da parte della Parte_1
Altrettanto generiche erano state le osservazioni svolte dal c.t.p. della riportate Pt_1 dall'appellante nell'atto di appello, nel quale si legge:
“Osservazione CTP “2.2.1 Mancata predisposizione di un progetto generale da realizzare Pt_1
a lotti. Lo scrivente aveva rilevato che l'Amministrazione comunale ed il RUP per completare la piscina avevano eseguito vari lotti senza premurarsi di predisporre, a monte, un progetto generale, violando il DPR 554/1999 che, peraltro, all'articolo 8 indica le funzioni e i compiti affidati al RUP”.
Risposta CTU: “Le osservazioni esposte dal C.T.P. non riguardano quanto richiesto dal G.I. nel quesito della presente causa. Quanto esposto dal CTP è già stato trattato e chiarito ampiamente nel corso L'accertamento tecnico preventivo 1138- 2019 R.G. e nella relativa relazione peritale definitiva completa delle risposte alle osservazioni alla bozza depositata dal sottoscritto CTU a cui si rimanda per ogni chiarimento nel merito. Per completezza si ribadisce che in sede di A.T.P. era già stato accertato che la suddivisione in lotti L'appalto e la mancanza di un progetto unitario non è causa dei vizi e difetti oggetto della presente causa””.
6.4. Mancato apprezzamento, da parte del CTU (anche in sede di ATP) e del Giudice, della violazione della normativa tecnica (L. 10/1991 ed altre), anche a prescindere dalla violazione delle norme in materia di lavori pubblici, sia da parte del Giudice che del CTU. Contr L'appellante ripropone una serie di censure all'operato del il quale: non avrebbe predisposto un progetto generale;
non avrebbe inserito tra i documenti contrattuali l'elaborato della verifica della l.
10/1991; avrebbe violato gli artt. 46, 47 e 48 d.p.r. 554/1999, in particolare non avrebbe rilevato una serie di difformità tra il progetto approvato e la documentazione allegata al progetto;
in occasione della redazione della perizia di variante non avrebbe posto rimedio alle dimenticanze ed agli errori commessi in precedenza.
Quindi ha rappresentato che i seguenti vizi erano ascrivibili ai soli progettisti (oltre che al RUP per omesso controllo):
- la posa dei profili a Z al posto delle clip in poliammide era stata prevista nella perizia di variante,
l'impresa aveva realizzato l'intervento in conformità alla perizia di variante, pertanto non erano ad essa imputabili le corrosioni dovute alla diversità dei materiali;
- il c.t.u. aveva affermato che “la barriera al vapore, posata in polietilene, si evidenzia che sulle specifiche del particolare della copertura al punto 2 è indicato genericamente “idonea barriera al vapore”: secondo l'appellante ciò significava che i materiali erano stati sicuramente ordinati dalla direzione lavori in quanto non erano compiutamente definiti nel progetto;
- la mancata definizione della barriera al vapore, sia come materiale che modalità di posa, era una delle cause del gocciolamento e non era da imputare alla che non aveva indicazioni Pt_1 progettuali;
- la aveva realizzato i pacchetti di copertura come da progetto, quindi, non era responsabile Pt_1 per i vizi ad esso riconducibili;
- la sigillatura della lamiera non era prevista in progetto;
- la presenza dei fori sarebbe stata insignificante se la barriera al vapore fosse stata sigillata, modalità di posa non prevista in progetto. Peraltro, i fori erano dovuti perché in progetto le lamiere dovevano essere posate con l'onda parallela alla struttura. Poi, quando la Direzione Lavori si era accorta L'errore progettuale, l'impresa aveva rimosso le lamiere e le aveva ricollocate in opera con l'onda perpendicolare alla struttura. Ovviamente i fori delle viti non coincidevano con quelli fatti precedentemente.
6.4.a. Costituendosi il ha evidenziato che i vizi accertati non trovavano causa nelle asserite CP_1
(ma infondate) violazioni delle norme di cui al D.P.R. 10/1991 o nel comportamento negligente del
RUP, ma derivavano dalla violazione delle più elementari regole L'arte nella esecuzione dei lavori.
La variante in corso lavori non provava che il progetto avesse delle notevoli carenze, peraltro, nemmeno indicate dall'appellante.
Le censure relative alla presunta difformità tra il pacchetto di copertura descritto nella relazione ex lege 10/1991 e quello rappresentato nei progetti erano state sollevate tardivamente per la prima volta in occasione dello svolgimento della c.t.u. nel giudizio di merito, c.t.u. che non aveva per oggetto l'accertamento dei fatti relativi all'an della pretesa.
In ogni caso, quanto previsto nei particolari esecutivi e nell'elenco prezzi avrebbe potuto essere addirittura migliorativo delle previsioni elaborate ex l. 10/1991.
Nel dettaglio, replicando alle contestazioni L'appellante, il Comune ha evidenziato:
- che l'utilizzo di acciaio inox al posto L'alluminio per le lamiere di intradosso ed estradosso non aveva avuto alcuna incidenza;
- quanto alla barriera al vapore: la relazione ex l. 10/1991 l'aveva prescritta in alluminio, gli allegati all'appalto avevano indicato “idonea barriera al vapore”, quindi la come appaltarice, Pt_1 avrebbe potuto fornire o imporre alla subappaltatrice l'uso del foglio in alluminio. La decisione di utilizzare il più economico foglio in polietilene non era stata concordata né comunicata al RUP, infatti il Comune aveva scoperto tale utilizzo solo in sede di a.t.p.;
- quanto alla sostituzione con perizia di variante delle clip in poliammide con profili a Z, il c.t.u. ne aveva solo preso atto, ma non l'aveva ritenuta la causa dei vizi;
- il c.t.u. aveva accertato che la presenza dei fori, conseguenza della prima errata posa della lamiera,
e non eliminati dopo la modifica della posa della stessa, era stata la causa della anomala presenza di condensa;
- quanto alla sigillatura della lamiera, l'operazione non era stata specificatamente prevista nel progetto perché opera funzionale ad impedire le infiltrazione dalla quale una esecuzione L'opera a regola d'arte non poteva prescindere.
Il convenuto ha concluso osservando che i vizi accertati dal c.t.u. dipendevano da scelte operate in corso d'opera dalle parti convenute o dalla esecuzione non a regola d'arte del pacchetto della copertura della piscina.
6.4.b. Il motivo di appello è infondato. Contr In merito alla irrilevanza delle censure mosse all'operato del già oggetto del terzo motivo di appello, la Corte rimanda a quanto esposto nel precedente paragrafo sub 5.3.b. Con la seconda parte del motivo l'appellante ha rappresentato che una serie di vizi accertati dal c.t.u. erano ascrivibili ai soli progettisti.
Preliminarmente, la Corte ritiene di condividere gli accertamenti svolti dal c.t.u. in sede di a.t.p. e le relative conclusioni avendo il consulente esaminato minuziosamente lo stato dei luoghi, valutato esaustivamente i documenti rilevanti dimessi in causa ed argomentato in modo approfondito le proprie conclusioni.
In occasione dei sopralluoghi, il c.t.u. ha dato atto che “è stata scoperchiata una porzione di copertura posta lungo il lato corto della piscina ed in prossimità della zona di gronda, lato sud, opposto alla zona ingresso. Si è eseguita ampia ricognizione, anche fotografica, della stratigrafia della copertura eseguendo altresì un elaborato grafico riportante nel dettaglio la stratigrafia della porzione di copertura esaminata. … si è potuto altresì accertare, anche fotograficamente ed a mezzo video, il gocciolamento d'acqua dall'intradosso della copertura. Al termine del sopradescritto incontro, si concordava con i C.T.P. l'esecuzione di un ulteriore sopralluogo in concomitanza L'esecuzione dei lavori di tamponamento del paramento murario mancante. Il giorno 05.02.2020 si è eseguito il sopralluogo stabilito ove il C.T.U. ed i CTP presenti hanno potuto visionare l'intera sommità della parete perimetrale oggetto di tamponamento e come questa sia stata realizzata. Inoltre, grazie al levo delle scossaline, si è potuto accertare nuovamente la stratigrafia della copertura lungo l'intero lato sud del fabbricato. … Si è visionato inoltre il locale macchine Unità Trattamento Aria (U.T.A.) ove si sono fotografati i dati relativi alla temperatura e umidità impostate e quelle misurate dalle relative sonde ambiente … In tale occasione è stata altresì acquisita la scheda di registrazione quotidiana del cloro, temperatura acqua in vasca, temperatura aria ecc, fornita dalla società , CP_8 gestore L'impianto”.
Il c.t.u. ha operato stimolando costantemente il confronto con i c.t.p.. Infatti, all'esito L'incontro del 19.02.2020, tenutosi dopo i sopralluoghi, il c.t.u. ha invitato i c.t.p. “alla produzione di una memoria scritta finalizzata a riassumere la propria posizione nel merito”, quindi, “Visti alcuni dubbi
e perplessità emersi nel corso L'incontro, si è stabilito in tale sede un nuovo sopralluogo per il giorno 05.03.2020 presso la Piscina comunale. L'incontro è stato eseguito per accertare se vi siano porzioni di copertura che presentino zone ossidate indipendenti dai fori presenti sulle lamiere di intradosso e/o indipendenti dalle zone di sovrapposizione tra lamiere successive. Il C.T.U e le parti, per mezzo di un trabattello hanno potuto visionare da vicino l'intradosso di copertura in corrispondenza L'ingresso tra spogliatoi e piscina e dal lato opposto nelle zone ove il CTU ed i
CTP hanno ritenuto opportuno”.
Nel merito, il c.t.u. ha dato atto di avere letto gli atti di causa, il cui contenuto è stato esposto sinteticamente nella relazione depositata, nonché le memorie inviate dai c.t.p., anche queste riassunte nella relazione (v. paragrafi “Analisi e documenti di causa” e “Memorie tecniche c.t.p.” da f. 12 a f.
18 relazione).
Il consulente ha poi acquisito mediante accesso agli atti del “il progetto definitivo-esecutivo CP_1 inerente all'opera in oggetto, ordini di servizio, verbali redatti durante i lavori, collaudo statico, perizia di variante, certificati di pagamento. Non è stato reperito il progetto strutturale depositato e non si è richiesta copia all'ufficio DD.PP.LL.PP di Pordenone poiché dalle risultanze delle indagini eseguite non se ne è ravvisata la necessità”.
Con riferimento ai documenti in atti ed acquisiti il c.t.u. ha formulato i seguenti rilievi:
- “La perizia di variante del 27.09.2009 di fatto riporta una descrizione di alcune opere in variante, come l'inserimento di “profili distanziatori sulla copertura, in modo da migliorare e garantire una ottimale ventilazione della copertura” e lo stralcio dall'originale progetto di alcuni impianti.
(ALL.6). Nella perizia di cui sopra, tuttavia, non è presente alcun particolare grafico che rappresenti la conformazione del pacchetto di copertura con inserimento dei distanziatori”;
- “Dall'analisi degli elaborati grafici del progetto definitivo-esecutivo, si è constatato, come anche già evidenziato nell'atto di ricorso e nella relativa documentazione allegata, che il canale di gronda posto lungo la fascia centrale del compluvio di copertura, risulta difforme da quanto riscontrato in loco. Durante il primo sopralluogo l'ing. , C.T.P. di parte ricorrente, aveva comunicato al Per_3 sottoscritto C.T.U. che tale difformità era stata già segnalata all'ing. prima L'accertamento CP_2
e che lo stesso aveva provveduto a redigere un elaborato grafico “as-built”, che il C.T.U. ha poi condiviso con le parti (ALL.4)”. Durante i sondaggi eseguiti nel corso delle operazioni peritali, si è visionata l'effettiva conformazione, geometria e stratigrafia del nodo di gronda, è stata riprodotta graficamente dal C.T.U. ed allegata al verbale di sopralluogo del 16.01.2020. (ALL.5 - 10)”;
- “Si è inoltre reperita la relazione ex L.10/91 al fine di comprendere ed analizzare la progettazione del pacchetto di copertura, la stratigrafia prevista e poterla confrontare con quanto riscontrato in loco ed eseguire le opportune verifiche termo igrometriche.(ALL.2-6)”.
All'esito delle indagini sul posto e documentali il c.t.u. ha accertato i seguenti vizi, indicandone “tutte le possibili cause scatenanti i fenomeni lamentati”, di seguito sinteticamente riassunti:
- “cospicua presenza di condensa interstiziale dovuta ai numerosi fori sulla lamiera
d'intradosso, che ne vanificano la funzione di barriera al vapore”: la Corte osserva che la presenza dei fori è stata individuata come una delle cause dei vizi a prescindere dall'utilizzo per la barriera a vapore di un materiale inidoneo;
- cospicua presenza di condensa interstiziale dovuta alla mancanza di sigillatura dei sormonti delle lamiere d'intradosso, che ne vanificano la funzione di barriera al vapore;
- utilizzo di fissaggi per la lamiera d'intradosso non adatti all'ambiente umido ed aggressivo delle piscine coperte;
- utilizzo di fissaggi e pendini per l'ancoraggio degli impianti in copertura non adatti all'ambiente umido ed aggressivo delle piscine coperte;
- mancata segnalazione alla committenza e/o negligenza per l'incompleta chiusura del paramento murario lato Sud da parte L'impresa e mancata segnalazione e/o mancato controllo da parte della D.L.;
- difformità tipologica della barriera al vapore posata dall'impresa rispetto a quanto verificato nella relazione ex L.10/91;
- mancata rimozione della pellicola plastica scura posta a protezione della lamiera in acciaio inox verso il pacchetto di copertura;
- mancanza di specifiche progettuali sulla tipologia della barriera al vapore indicata negli elaborati grafici e contabili del progetto definitivo-esecutivo e mancanza di controllo da parte della
D.L. su quanto effettivamente realizzato in loco;
- mancanza sulla lamiera di estradosso del panetto anticondensa previsto nel progetto”.
In merito alla ascrivibilità dei singoli vizi il c.t.u. ha ritenuto che:
- “la presenza dei numerosi fori sulla lamiera in acciaio inox è attribuibile all'impresa che ha posato il pacchetto di copertura, cioè la ditta EE ER (ora fallita) sub-appaltatrice L'impresa Pt_1 ed eventualmente alla D.L. per mancato e/o inefficace controllo”. In merito il c.t.u. ha spiegato
[...] che “Le forature, dalle testimonianze acquisite durante i sopralluoghi, sono state la conseguenza di un errata posa in opera della lamiera stessa da parte della ditta subappaltatrice (ora fallita) della ditta (parte resistente). Errata posa che ha poi costretto al levo totale della copertura e alla Pt_1 rimessa in pristino. I fori precedentemente realizzati tuttavia non sono stati sigillati e sono ad oggi ancora ben visibili”. La Corte osserva che il c.t.u. ha accertato che la lamiera era stata posta in opera in modo errato, quindi, evidentemente, in difformità da quanto previsto nel progetto esecutivo. Il riposizionamento corretto della lamiera aveva lasciato scoperti i fori precedentemente realizzati nella errata esecuzione, fori che non erano stati sigillati, come, invece, avrebbero dovuto essere, se l'impresa avesse lavorato secondo le regole L'arte, tenuto anche conto L'ambiente particolare quale è quello di una piscina;
- “la mancata sigillatura dei sormonti delle lamiere d'intradosso è da attribuire all'impresa che ha posato il pacchetto di copertura, cioè la ditta EE ER (ora fallita) subappaltatrice L'impresa ed eventualmente alla D.L. per mancato e/o inefficace controllo”: la Corte osserva che Parte_1 la sigillatura, tenuto anche conto del particolare ambiente sul quale veniva posata la copertura, costituiva una lavorazione che la subappaltatrice avrebbe dovuto compiere in autonomia, in ossequio alle regole L'arte. Il c.t.u., infatti, ha accertato che “La copertura in oggetto è costituita da fogli di lamiera grecata della larghezza di 90 cm sovrapposti tra loro per una greca e mezzo. Affinché i pannelli possano esercitare correttamente la loro funzione di barriera al vapore, così come previsto
a progetto (ALL.6), la posa degli stessi avrebbe dovuto essere eseguita in modo tale che vi fosse una perfetta sigillatura nel sormonto tra le lastre. Con tutta evidenza, la sigillatura tra le greche non è avvenuta o non è adeguata e come nel caso dei fori, l'aria calda ed umida si insinua nel giunto by- passando così la lamiera di intradosso ed andando a condensarsi all'interfaccia con gli strati superiori”;
- “l'utilizzo di fissaggi per la lamiera d'intradosso non adatti all'ambiente umido ed aggressivo delle piscine coperte era da attribuire all'impresa che ha posato il pacchetto di copertura, cioè la ditta
EE ER (ora fallita) sub-appaltatrice L'impresa ed eventualmente alla D.L. per Parte_1 mancato e/o inefficace controllo”: anche in questo caso, l'impresa avrebbe dovuto utilizzare, secondo le regole L'arte, materiali diversi in ragione L'ambiente oggetto della copertura;
- “la mancata segnalazione alla committenza e/o negligenza per l'incompleta chiusura del paramento murario lato Sud è da attribuire all'impresa che lo ha realizzato, ed Parte_1 eventualmente alla D.L. per mancata segnalazione documentale alla committenza”: si tratta di un adempimento che l'impresa avrebbe dovuto fare utilizzando la diligenza richiesta in ragione della attività professionale svolta;
- “La posa non a regola d'arte della barriera al vapore in polietilene è da attribuire all'impresa che
l'ha posata EE ER (ora fallita) sub-appaltatrice L'impresa ed eventualmente alla Pt_1
D.L. per mancato e/o inefficace controllo”: la Corte osserva che la critica del c.t.u. ha per oggetto la posa della barriera, quindi l'esecuzione L'opera, e non, invece, la scelta del tipo di barriera da porre, correttamente, pertanto, il c.t.u. ha ascritto l'errata posa alla impresa esecutrice dei lavori, oltre che alla d.l. per mancato controllo;
- “La mancata rimozione della pellicola plastica scura, posta a protezione della lamiera in acciaio inox verso il pacchetto di copertura, è da attribuire all'impresa che l'ha posata EE ER (ora fallita) sub-appaltatrice L'impresa ed eventualmente alla D.L. per mancato e/o inefficace Pt_1 controllo”;
- “La mancanza sulla lamiera di estradosso del panetto anticondensa previsto nel progetto è da attribuire all'impresa che l'ha posata EE ER (ora fallita) sub-appaltatrice L'impresa Pt_1 ed eventualmente alla D.L. per mancato e/o inefficace controllo”: anche in questo caso è l'impresa esecutrice che non si è attenuta al progetto, che le era stato messo a disposizione (v. contratto di subappalto art.
7.2 nel quale si legge che il subappaltatore “
7.2 Dichiara, inoltre, di aver esaminato le indicazioni di progetto, di aver effettuato gli opportuni sopralluoghi ed incontri con il personale tecnico e di essere stata esaurientemente edotta sulle problematiche e difficoltà L'opera”;
- “La mancanza di specifiche, da parte dei progettisti, sulla tipologia della barriera al vapore indicata negli elaborati grafici e contabili del progetto definitivo-esecutivo è da attribuirsi all'ufficio di progettazione/progettista delle opere di copertura arch. e/o IN. una Persona_2 CP_2 volta chiarita la posizione di quest'ultimo”: tale vizio è stato correttamente attribuito dal c.t.u. ai soli proggettisti, sul punto, pertanto, ogni doglianza di è inammissibile per carenza di Parte_1 interesse.
6.5. Mancanza di motivazione, all'interno della CTU e della sentenza definitiva, in ordine alla ripartizione delle percentuali di responsabilità. Mancata valutazione delle responsabilità del
Responsabile del procedimento e/o del gestore L'impianto e/o dello stesso CP_1 ha lamentato che la propria responsabilità era del tutto secondaria e minimale, avendo Parte_1 solo effettuato minime lavorazioni non a regola d'arte, mentre il grado di responsabilità più rilevante era in capo i) al Responsabile del procedimento;
ii) ai progettisti, che avevano elaborato un progetto carente e con incongruenze tra le verifiche elaborate con la l. 10/1991 ed i disegni ed elenco prezzi allegati al contratto;
iii) alla direzione lavori, che non aveva effettuato una nuova verifica della l.
10/1991 con il pacchetto che avevano erroneamente inserito negli elaborati progetttuali;
che con la perizia di variante non aveva rimediato alle carenze progettuali, quanto alle densità isolanti, alle caratteristiche della barriera a vapore e dei sistemi fissaggio pacchetto a copertura;
iv) al gestore L'impianto; v) al quale soggetto deputato alla manutenzione tra il 2009 ed il 2016. CP_1
Con riferimento al Comune l'appellante ha rappresentato che nella richiesta di contributo inoltrata alla Regione il 19.03.2019 lo stesso aveva ammesso che i problemi della copertura erano stati causati dal fatto che la struttura fosse rimasta inutilizzata per 10 anni. Nella richiesta, infatti, si leggeva che
“La costruzione ed il completamento della struttura nel corso di un decennio ha fatto sì che, nonostante l'immobile sia in uso solo da tre anni, l'edificio presenti dei problemi legati principalmente alla copiosa presenza di condensa interna lungo il canale di gronda centrale la copertura e posto sopra la vasca natatoria, oltre alla formazione di ruggine in corrispondenza dei giunti dei pannelli in lamiera gracata e degli ancoraggi esistenti”.
6.5.a. Costituendosi il ha chiesto il rigetto del motivo di appello evidenziando che il c.t.u. CP_1 aveva attribuito la maggiore responsabilità alla impresa sul rilievo che “la principale Parte_1 causa dei vizi e difetti rilevati è dovuta alla posa della copertura ed alle imperizie e negligenze che la stessa impresa ha adottato nel corso dei lavori”. In merito alla evocata responsabilità o corresponsabilità degli altri soggetti indicati dall'appellante, il convenuto ha contestato:
- la tardività delle allegazioni riguardanti il RUP formulate per la prima volta solo dopo la pronuncia della sentenza non definitiva;
- la genericità delle doglianze in merito alla esclusione di responsabilità a carico del gestore da parte del c.t.u., essendosi l'appellante limitato a contestare che il gestore era scomparso da ogni responsabilità e che l'esame dei dati di temperatura e umidità relativa all'ambiente registrati dopo l'apertura L'impianto “non pare proprio sufficiente”;
- l'infondatezza della pretesa corresponsabilità del per difetti di manutenzione tra la fine dei CP_1 lavori (2009) e l'apertura della piscina (2016), avendo il c.t.u. accertato che i vizi dipendevano da carenze strutturali ed avendo sempre il c.t.u. espressamente escluso negligenze od omissioni del in nesso di causalità con i vizi. Quanto al contenuto della perizia illustrativa presentata dal CP_1
Comune alla Regione FVG per l'ottenimento del finanziamento, il convenuto ha eccepito che tale documento non era mai stato prodotto in giudizio.
6.5.b. Il motivo di appello è infondato.
Quanto alla invocata corresponsabilità del RUP e del gestore della piscina la Corte ribadisce che si tratta di soggetti che non sono parti in causa, pertanto, la doglianza sul punto è inammissibile e, in ogni caso, infondata nel merito alla luce degli accertamenti svolti dal c.t.u..
Quanto alla evocata corresponsabilità del al c.t.u. in sede di a.t.p. era stato chiesto di CP_1 accertare “eventuali negligenze o omissioni effettuate dal ricorrente in rapporto alle necessarie e opportune opere di manutenzione ordinaria del manufatto, tenuto anche conto del periodo di tempo nel quale l'opera è rimasta inutilizzata, nonché le conseguenze che tali negligenze o omissioni hanno comportato in relazione ai vizi e difetti denunciati.”
Il c.t.u. aveva evidenziato che “nel periodo in cui la struttura è rimasta chiusa al pubblico, con le piscine vuote, priva di impianti e serramenti, non vi fossero le condizioni termo-igrometriche e di aggressività L'ambiente interno che rendessero necessario operare particolari manutenzioni che esulino dalle normali pulizie delle superfici”, concludendo che “non si ravvisano quindi negligenze
o omissioni a carico del ricorrente che siano in nesso di causalità con le problematiche riscontrate”.
La Corte condivide tale conclusione in quanto coerente con la natura strutturale dei vizi accertati, che solo le particolari condizioni ambientali di una piscina in funzione potevano fare emergere, con conseguente irrilevanza L'eventuale omessa pulizia delle superfici, unica opera manutentiva richiesta durante la chiusura della piscina.
Infine, il riferimento fatto dall'appellante alla Perizia Illustrativa a firma L'arch. allegata Per_4 dal Comune alla richiesta di finanziamento, nella quale si legge“La costruzione ed il completamento della struttura nel corso di un decennio ha fatto sì che, nonostante l'immobile sia in uso solo da tre anni, l'edificio presenti dei problemi legati principalmente alla copiosa presenza di condensa interna lungo il canale di gronda centrale la copertura e posto sopra la vasca natatoria, oltre alla formazione di ruggine in corrispondenza dei giunti dei pannelli in lamiera grecata e degli ancoraggi esistenti”, la Corte osserva che, contrariamente a quanto allegato dalla la perizia non ha Pt_1 valore confessorio, innanzittutto perché non è sottoscritta dal e, in secondo luogo, perché CP_1
l'architetto che l'ha redatta si è limitato a rappresentare l'esistenza dei vizi senza indicarne quale causa la carente manutenzione L'immobile.
Quanto alla ripartizione interna della responsabilità tra la ed i progettisti e direttori dei lavori Pt_1 arch. (deceduto) e ing. , a seguito della rimessione in istruttoria, al c.t.u. Persona_2 CP_2
è stato chiesto di accertare “la quota di responsabilità addebitabile ai singoli convenuti o loro dante causa”.
Il c.t.u. ha risposto al quesito nei seguenti termini: “Premesso che, non esistendo una normativa tecnica nel merito, non si è potuta reperire nessuna indicazione su come suddividere le eventuali responsabilità delle parti che intervengono in un appalto di opere edili, il sottoscritto CTU, in relazione alla tipologia di vizi e difetti riscontrati, ha quindi proporzionato le percentuali di responsabilità sulla base L'apporto che le parti in causa hanno avuto nel compimento L'attività di cantiere che ha causato il danno accertato. Si ritiene quindi che la maggior quota di responsabilità sia da attribuire all'impresa che ha eseguito le opere, nel tramite della propria sub-appaltatrice
(ditta fallita). La restante quota di responsabilità secondo il sottoscritto CTU va suddivisa in parti eguali alle figure tecniche che hanno svolto i ruoli di progettisti e direttore lavori. Le percentuali di responsabilità ascrivibili ai soggetti convenuti possono essere così imputate: 70% CP_16 esecutrice 15% Progettista e Direttore dei Lavori Arch. (ora Eredi Parte_1 Persona_2
; 15% Progettista e Direttore dei Lavori IN. ”. CP_17 CP_2
La Corte condivide le conclusioni del c.t.u., atteso che la maggior parte dei vizi sono conseguenza della esecuzione non a regola d'arte L'opera da parte della subappaltratice, quindi prescindono dalle evidenziate carenze progettuali (ad es. l'errata posa della lamiera, con conseguente necessità di riposizionamento a seguito del quale erano rimasti scoperti i precedenti fori, non sigillati dalla impresa, è stata individuata quale concausa principale del mancato funzionamento della barriera al vapore – v. f. 30 c.t.u. nella quale si legge “Con riferimento alla accertata presenza di macchie color ruggine di diversa forma sull'intradosso della lamiera in acciaio di copertura, si ritiene che la principale causa della presenza dei vizi e difetti riscontrati sia dovuta alla condensa interstiziale che si forma tra gli strati del pacchetto di copertura e che grazie ai fori ed ai giunti non sigillati, si riversa sull'intradosso della stessa”). Quanto al difetto di controllo da parte della Direzione Lavori, la Corte osserva che alcuni vizi erano occulti, con conseguente impossibilità per la d.l. di accorgersene, anche utilizzando l'ordinaria diligenza (v. ad es. l'omessa rimozione della pellicola protettiva della lamiera applicata dal produttore per la fase di trasporto e montaggio della stessa, pellicola che avrebbe dovuto essere rimossa dopo la posa;
la mancanza della completa chiusura tra muratura e copertura, lungo il lato corto del fabbricato opposto rispetto all'ingresso (lato sud); tale elemento era stato chiuso verso l'esterno solamente da una lamiera zincata.).
6.6. Violazione L'art. 1223 c.c. per errata interpretazione ed omessa applicazione. Violazione L'art. 2041, c.c.. Violazione delle norme in materia di buona fede (art. 1375 c.c.).
L'appellante ha rappresentato che il aveva ricevuto dalla Regione l'importo di euro CP_1
200.000,00 per il rifacimento della copertura.
Il c.t.u. aveva accertato costi per euro 426.611,10, tuttavia secondo la il Comune aveva Pt_1 costruito una nuova piscina, completamente diversa da quella oggetto di causa, in particolare erano state aumentate le corsie.
L'appellante, pertanto, ha concluso evidenziando che la quantificazione del danno doveva avere per oggetto la situazione esistente al momento della domanda, prima del rifacimento della copertura nel
2022; in ogni caso dall'ammontare del danno doveva essere detratto il contributo ricevuto dalla
Regione a fondo perduto.
6.6.a. Costituendosi il ha rappresentato, preliminarmente che l'86,85% del contributo era CP_1 stato impiegato per il rifacimento della copertura, mentre il restante 13,15% era stato utilizzato per pagare ulteriori lavori necessari per l'omologazione della vasca.
Quanto al contributo ricevuto, l'appellato ha evidenziato che il ricorso a contributi costituiva uno degli ordinari mezzi con il quale l'ente reperiva le proprie finanze. Nel caso di specie la richiesta dello specifico contributo era stata solo occasionata dal fatto dannoso, ma non ne era conseguenza diretta ed immediata, condizione presupposta perché operi la compensatio invocata dalla Pt_1
[...]
Infine, il convenuto ha contestato che la nuova copertura fosse diversa da quella realizzata dalla
. Parte_1
6.6.b. Il motivo di appello è infondato.
Quanto al contributo regionale ricevuto dal la Corte osserva che il in vista della CP_1 CP_1 esecuzione dei lavori di rifacimento della copertura, conseguenti ai vizi di quella realizzata dalla si è attivato per reperire le risorse finanziarie indispensabili per affrontarne i costi Parte_1 stante il fallimento delle trattative e nell'attesa L'esito del giudizio di primo grado. La Corte osserva che i finanziamenti regionali costituiscono una delle “entrate” tipiche dei Comuni.
L'art. 149, comma IV, d.lvo 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), stabilisce, infatti, che “La finanza dei comuni e delle province è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate”.
Il finanziamento ricevuto dalla Regione FVG per la realizzazione della nuova copertura non ha natura risarcitoria, essendo, come detto, una ordinaria “fonte di sostentamento” del il quale ha CP_1 anticipato i soldi necessari per rimediare al danno cagionatogli prelevandoli dalle proprie casse, con conseguente non applicabilità al caso in esame del principio della compensatio lucri cum danno (v.
Cassazione civile sez. III, 08/04/2021, (ud. 28/09/2020, dep. 08/04/2021), n.9380 che ha condiviso
“il principio affermato da questa Corte secondo cui "nel caso di assicurazione sulla vita, l'indennità si cumula con il risarcimento, perchè si è di fronte ad una forma di risparmio posta in essere dall'assicurato sopportando l'onere dei premi, e l'indennità, vera e propria contropartita di quei premi, svolge una funzione diversa da quella risarcitoria ed è corrisposta per un interesse che non è quello di beneficiare il danneggiante" (Corte Cass. Sez. U., Sentenza n. 12564 del 22/05/2018, in motivazione, paragr. 3.7, - seguita dalle conformi sentenze nn. 1265-1267 pubblicate tutte nella stessa data - che ha escluso la detraibilità, dal risarcimento del danno patrimoniale, del valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall'Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto L'illecito del terzo;
id. Sez. 3 -, Ordinanza n.
15870 del 13/06/2019, id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26647 del 18/10/2019 che, ai fini del diffalco, richiedono anche la coincidenza delle voci di danno risarcite)”).
Come condivisibilmente osservato dal giudice di prime cure, il in assenza del danno CP_1 cagionato dai convenuti, avrebbe potuto chiedere finanziamenti da destinare ad altre opere, pertanto, il contributo ricevuto non ha appianato la perdita derivante dal danno, avendo impedito al CP_1 di ottenere la medesima somma per finalità diverse. Quanto alla quantificazione del danno da risarcire, correttamente il c.t.u. ha valutato la spesa sostenuta dal alla data di realizzazione dei lavori, non essendo a tale data ancora stata CP_1 pronunciata la sentenza di primo grado ed essendo l'eventuale aumento del costo dei materiali e della manodopera imputabile alla convenuta che non ha adempiuto tempestivamente all'obbligo risarcitorio.
Non risulta, infine, provato che il abbia realizzato una nuova copertura della piscina diversa CP_1 da quella oggetto di appalto. La ha fondato la allegazione della diversità della nuova Pt_1 copertura sulla sola circostanza che sarebbe stata ampliata la vasca natatoria, fatto che non dimostra che sia stato ampliato anche l'immobile e, quindi, la copertura. Significativamente i c.t.p. non hanno svolto alcuna osservazione in merito a tale circostanza, che è stata dedotta dal solo appellante sulla base di una interpretazione errata dello stralcio della relazione dd.13.9.2019 del Comune presentata alla Regione FVG, riportato nell'atto di citazione in appello e nel quale si legge: “L'attuale impianto natatorio non è dotato delle caratteristiche necessarie per l'omologazione per l'attività sportiva.
Attualmente l'impianto natatorio ha una intensità di utilizzo superiore a 2000 ore all'anno. Con
l'intervento in oggetto, oltre ad incrementare le ore di utilizzo, si avrà un numero maggiore di utilizzatori L'impianto, dato dal numero di corsie natatorie in più”. Come già detto, il solo dato di fatto L'aumento delle corsie della vasca non implica un aumento della superficie complessiva L'intero immobile e, conseguentemente, non implica la realizzazione di una copertura di dimensioni maggiori di quella oggetto di appalto.
7. Si sono costituiti i sigg.ri chiedendo l'accoglimento L'appello principale e proponendo CP_3 appello incidentale per le seguenti ragioni.
7.1. Violazione ed errata applicazione L'art. 2946 c.c. quanto alla eccezione di decadenza e prescrizione.
Gli appellanti, premesso che lo stesso aveva riconosciuto di avere per la prima volta CP_1 denunciato i vizi nei loro confronti solo a maggio 2019, con la notifica del ricorso per ATP, hanno evidenziato che:
1. nel 2011 nella relazione a firma del geom. si leggeva che nella parete nord, est e ovest CP_9 della piscina erano state rilevate delle problematiche, tra le quali condense e corrosione dei tubolari esistenti e carenze “dal punto di vista coibentativo con notevoli ponti termini”;
2. nel settembre 2016 il gestore della piscina aveva denunciato l'esistenza di vizi della struttura;
erano stati effettuati dei sopralluoghi all'esito dei quali il Comune era rimasto inerte;
3. nel gennaio 2018 il gestore aveva inviato un'altra segnalazione di vizi, quindi il 26.01.2018 il aveva denunciato la presenza di vizi all'impresa ed all'ing. ma non agli eredi CP_1 CP_2 CP_3 ed aveva effettuato un sopralluogo il 15.02.2018;
4. erano stati fatti ulteriori sopralluoghi;
5. la mera ripetizione di quanto già accertato e denunciato era avvenuta il 18.10.2018, ma a quella data il era perfettamente consapevole dei danni e delle cause o, almeno, lo avrebbe potuto e CP_1 dovuto essere sin dal sopralluogo del febbraio 2018, trattandosi peraltro di soggetto con specifiche competenze tecniche essendo dotato di un apposito ufficio tecnico.
7.1.a. Costituendosi il ha evidenziato che con la raccomandata del 26.01.2018 si era CP_1 limitato ad informare le parti di avere ricevuto dal gestore della piscina la segnalazione di possibili vizi dei quali aveva, però, avuto piena contezza solo a seguito del sopralluogo del 08.11.2018.
Il ricorso per ATP, atto interruttivo della prescrizione, era stato tempestivamente notificato il
02.07.2019 e la causa di merito era stata avviata, sempre tempestivamente, il 31.12.2020, essendosi l'ATP concluso il 01.07.2020 con il deposito della c.t.u..
7.1.b. Il motivo di appello è infondato.
In merito alla non rilevanza della relazione redatta nel 2011 dal geom. in quanto non CP_9 pertinente ai vizi oggetto di causa la Corte rimanda a quanto esposto al paragrafo 6.1.b., avente ad oggetto la medesima doglianza svolta da Parte_1
Quanto alla dedotta conoscenza dei vizi da parte del sin dal mese di settembre 2016, la Corte CP_1 osserva che:
- il 22.01.2018 il gestore della piscina aveva inviato al una segnalazione nella quale si legge CP_1
“Con 1a presente chiediamo con urgenza di effettuare un sopralluogo insieme al progettista per visionare la problematica inerente le forti condense di acqua che si formano in più punti al centro del tetto del piano vasca. Tale perdita si è presentata alla apertura dell impianto (novembre 2016) nonostante tutte le precauzioni prese per evitare la problematica (ventilazione accesa durante tutta
1a giornata e 1a presenza dei teli sopra 1a vasca durante 1a notte per evitare 1'evaporazione L'acqua). Ad oggi tale problematica si sta aggravando in quanto i condotti dell areazione e le strutture che le sorreggono si stanno arrugginendo in maniera consistente con il rischio di comprometterne 1a tenuta” (doc. 13 ; CP_1
- con missiva dd. 26.01.2018, inviata, tra gli altri, all'ing. alla all'ing. CP_2 Parte_1 [...]
, progettista e d.l. dei lavori di completamento ed impiantistici, ed alla Persona_5 Controparte_18 il Comune aveva rappresentato quanto segue: “Preso atto: Che a seguito di gara in procedura aperta la piscina è stata data in gestione alla società sportiva da settembre 2016; Che già durante il CP_8 primo mese di gestione si evidenziavano delle perdite in copertura con gocciolamento in corrispondenza della corsia no3; Che a seguito di sopralluoghi eseguiti in copertura si evidenziava che il materiale isolante in corrispondenza della mezzeria risultava bagnato;
Che, a seguito di queste verifiche e in accordo con il direttore dei lavori della parte impiantistica, si decideva di eseguire delle prove riguardanti la ventilazione al fine di escludere che la problematica fosse dovuta a fenomeni di condensa in copertura;
Atteso che il risultato delle prova ha dato esito negativo;
Che durante il periodo estivo 2017 non si sono verificati fenomeni di gocciolamento, inducendo così a pensare che il materiale isolante fosse stato posto in opera bagnato causando l'effetto sopra citato;
Dato atto che ora il fenomeno si è nuovamente manifestato cosi come evidenziato con la mail pervenuta allo scrivente ufficio in data 22/01/2018; Al fine di una rapida soluzione della problematica si invitano i professionisti e l'impresa in indirizzo ad un incontro presso la piscina comunale di il giorno 15 febbraio alle ore 15.00” (doc. 1 all. prima memoria Controparte_1 ex art. 183 cpc . CP_3
Dai documenti sopra riportati emerge che a gennaio 2018 il non aveva ancora contezza delle CP_1 cause dei gocciolamenti, né della persistenza del vizio comparso a settembre 2016. Infatti, dopo la prima segnalazione da parte del gestore del settembre 2016, la causa dei gocciolamenti era stata individuata nell'essere stato il materiale isolante posto in opera bagnato ed era stato ritenuto che la problematica si fosse risolta con l'essersi il materiale isolante asciugato, tant'è che nel corso L'estate 2017 il fenomeno non si era ripresentato.
Quindi solo con la nuova segnalazione del gestore del gennaio 2018 il Comune aveva appreso che il problema si era ripresentato e, al fine di individuarne la possibile causa, aveva invitato l'ing. CP_2
l'impresa l'ing. e l'impresa E.D. Impianti s.r.l. ad effettuare un Parte_1 Persona_5 sopralluogo. La Corte osserva che il coinvolgimento anche del proggettista e d.l. dei lavori di completamento ed impiantistici e della impresa E.D. Impianti s.r.l., soggetti poi risultati estranei ai fatti, dimostra che al mese di gennaio 2018 il Comune non era ancora in grado di conoscere esattamente quali fossero tutti i vizi e, soprattutto, quali potessero esserene le cause.
Solo all'esito dei sopralluoghi effettuati il 18.10.2018 ed il 08.11.2018 il aveva avuto CP_1 contezza della esistenza di tutti i vizi, della gravità della situazione e dei soggetti responsabili, anche grazie alle conoscenze tecniche del professionista esterno, ing. che il Persona_6 CP_1 aveva a tal fine nominato (v. atto di citazione laddove si legge: “4.3. Vista la gravità ed il CP_1 progressivo avanzamento del fenomeno, dopo mesi di inutili sopralluoghi anche congiunti il CP_1 ha deciso di incaricare un professionista esterno - l'ing. - di verificare in Persona_6 contraddittorio con l'appaltatrice, con la associazione concessionaria e col progettista e direttore dei lavori superstite ing. (essendo frattanto mancato l'arch. le cause CP_2 Persona_2 tecniche dei fenomeni riscontrati, allo scopo di ricercare una soluzione urgente e sperabilmente bonaria e condivisa”, circostanze non contestate dai convenuti).
La Corte osserva, inoltre, che il fatto che al sopralluogo del 18 ottobre ne sia seguito un altro l'8 novembre dimostra che al 18 ottobre tutte le parti non avevano ancora ben chiara la situazione, cioè non avevano ancora contezza esatta dei vizi e delle responsabilità.
Infatti, in occasione del sopralluogo del 18 ottobre le parti avevano accertato, per la prima volta, che
“la barriera vapore indicata nelle tavole di progetto, in opera è costituita da teli in nylon polietilene di circa 1 mm di spessore semplicemente sovrapposti. … che la conformazione della grondaia centrale è differente da quella presente negli elaborati dj progetto: si chiede quindi un aggiornamento di tale particolare, fornendo l'as-built per meglio analizzare il problema. L'ing. si impegna a trasmettere ai presenti entro giovedì 25.10.2018 1'elaborato richiesto”. CP_2
Le parti si erano, pertanto, aggiornate al 08.11.2018 per proseguire con il sopralluogo.
Quindi, dal verbale del sopralluogo L'8 novembre, presente tra gli altri l'ing. assente, CP_2 invece, la risulta che “con l'ausilio di un trabattello fornito dal Comune di Parte_1 CP_1
e con l'assistenza della ditta per le operazioni pratiche del sondaggi,
[...] Controparte_19 si è presa visione della copertura verificando lo stato L'intradosso, Sono evidenti e diffusi su tutta la copertura, vari rivetti utilizzati per la formazione del pacchetto di copertura, posizionati in buona parte senza un criterio logico (ossia interasse ed allineamento costante) come dovrebbe essere;
spesso si presentano in gruppi ravvicinati di 2-3, con interdistanze ed allineamenti caotici, Molti di essi presentano tracce di ossidazione che percola macchiando la copertura stessa. Saliti sul trabattello, si ha avuto modo di constatare che sia i rivetti che le viti di ancoraggio alla struttura principale, sono fortemente corrosi: in alcuni casi si sono trovate delle punte da trapano al posto degli ancoraggi, che si spezzavano con facilità, È emerso inoltre che manca completamente la CP chiusura della muratura sul corto della piscina, sul fronte opposto rispetto l'ingresso per una altezza di circa 15-20 cm, sostituita da un elemento di lamiera zincata non ben sormontata dato che era possibile vedervici oltre. In tale zona è visibile una maggiore corrosione della lamiera. I pendini L'impianto di trattamento aria risultano sporcati dal percolamento della ruggine, Si allontana il dott, ing. , per impegni precedentemente assunti. Saliti in copertura e sollevata Persona_5 una lastra di rivestimento, si sono rilevati vari difetti e problemi, che qui sinteticamente si riportano: lo strato di lana di roccia risultava non asciutto;
al di sotto sono presenti 2 strati di EPS/XPS, anch'essi superficialmente umidi;
la lamiera superiore è connessa, tramite cavallotti metallici, ad elementi metallici a “7” direttamente senza l'apposizione di un distanziatore plastico/gommoso: è presente solo una spugnetta di circa 1 mm di spessore che non assolve a tale funzione;
la lamiera superiore non è dotata del panno anticondensa previsto dal progetto;
in corrispondenza della CP grondaia centrale, diversa da quella di progetto, è presente, sul verso l'isolamento, un elemento microforato che doveva servire a ventilare la copertura, ma risulta completamente tappato verso
l'esterno dalia grondaia stessa, per cui la condensa che si forma nell'isolante viene a correre sotto la grondaia stessa;
la grondaia centrale, dati gli spessori in essere, si presuppone appoggiare direttamente sullo strato in EPSD (PS, quindi con ridotto spessore di isolamento sotto stante;
alcuni elementi perimetrali di finitura (scossaline) risultano posate in maniera errata, ossia con sovrapposizione contrarie alla pendenza;
esaminando i bordi dall'interno, si è riscontrata la presenza del telo di nylon — polietilene di circa 1 mm di spessore, al posto della barriera vapore, come riportato nella precedente riunione, Alla luce di quanto visionato sul posto, appare evidente a tutti i presenti che il problema è diffuso a tutta la copertura, per cul il precedentemente ipotizzato intervento localizzato solo in corrispondenza della grondaia centrale risulterebbe inutile. È convinzione dei presenti che l'attuale copertura debba essere completamente rifatta, valutando la possibilità di recuperare parte del materiale presente, data la presenza di diverse anomalie, incongruenze e difetti realizzativi che ne vanificano l'efficacia sotto l'aspetto termo igrometrico”
(sottolineature del giudicante).
Dal contenuto dei verbali risulta evidente che solo in data 08.11.2018 il aveva avuto effettiva CP_1 contezza della gravità della situazione, tant'è che tutti i presenti avevano concordato per la prima volta che era necessario procedere all'integrale rifacimento della copertura, pertanto, è da tale data che decorreva il termine di un anno per la denuncia dei vizi, che è stato rispettato dal avendo CP_1 notificato il ricorso per A.T.P. il 02.07.2019 ((v. Cassazione civile sez. III, 27/01/2025, (ud.
16/01/2025, dep. 27/01/2025), n.1909 che ha ribadito il “principio di diritto secondo il quale, in tema di responsabilità ex art. 1669 cod. civ., poiché la disciplina della decadenza (art. 1669, primo comma) e della prescrizione (art. 1669, secondo comma) hanno lo scopo di non onerare il danneggiato della proposizione di domande generiche a carattere esplorativo, è necessario che la denuncia, per far decorrere il successivo termine prescrizionale, rilevi una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stesso (Cass. 16 febbraio 2015, n.
3040; cfr. anche, in precedenza, Cass. 7/01/2000, n. 81 e, successivamente, Cass. 17/10/2017, n.
24486)”.
Infine, poiché il c.t.u. ha depositato la relazione il 01.07.2020, il ha tempestivamente agito CP_1 giudizialmente nei confronti dei convenuti entro un anno dal 02.07.2019, data della denuncia mediante la notifica del ricorso per a.t.p., essendo la prescrizione sospesa durante la pendenza L'ATP, portando alla notifica l'atto di citazione il 31.12.2020, notifica perfezionatesi prima della costituzione in giudizio delle parti avvenuta quanto ai sigg. il 01.04.2021, quanto alla CP_3 Pt_1 il 30.04.2021, quanto all'ing. il 31.03.2021.
[...] CP_2
7.2. Violazione L'art. 698, 2 c., c.p.c. per contraddittorietà ed omessa applicazione. Violazione del diritto di difesa a seguito della violazione delle regole processuali. Nullità L'elaborato peritale della CTU di I grado per mancata completa risposta ai quesiti e per mancata risposta alle osservazioni del CTP di parte Pt_1
Gli appellanti hanno dichiarato di aderire e fare proprio il motivo di appello proposto da Pt_1
.
[...]
Il motivo è infondato per le ragioni già esposte al paragrafo sub 6.2.b.
7.3. Mancato apprezzamento della normativa sui lavori pubblici e di altre norme tecniche sia nella CTU assunta in I grado che nel precedente elaborato assunto in sede di ATP. Palese erroneità della sentenza nell'aver omesso di verificare il corretto adempimento del CTU rispetto a dette norme che al Giudice non potevano non essere note e nell'aver omesso di imporre al CTU di tenere conto, in un appalto pubblico, delle norme pubblicistiche.
Gli appellanti hanno dichiarato di aderire e fare proprio l'analogo motivo di appello svolto da Pt_1 limitatamente alla erroneità della sentenza laddove non ha individuato le responsabilità del RUP.
[...]
Il motivo è infondato per le ragioni già esposte al paragrafo sub 6.3.b.
7.4. Mancato apprezzamento, da parte del CTU (anche in sede di ATP) e del Giudice, della violazione della normativa tecnica (L. 10/1991 ed altre), anche a prescindere dalla violazione delle norme in materia di lavori pubblici, sia da parte del Giudice che del CTU.
Gli appellanti hanno dichiarato di aderire e fare proprio l'analogo motivo di appello svolto da Pt_1 limitatamente alla erroneità della sentenza laddove non ha individuato le responsabilità del RUP.
[...]
Hanno, invece, ribadito che le corrosioni erano addebitabili alla ditta costruttrice che aveva utilizzato materiali non adeguati per risparmiare sui costi, materiali che erano stati ordinati dalla impresa.
Anche le non corrette modalità di posa L'opera erano addebitabili alla sola costruttrice che aveva agito al fine di contenere le spese. Per la medesima ragione l'impresa aveva omesso di mettere il feltro anticondensa. Infine, la presenza dei fori non sigillati era addebitabile alla sola impresa.
Anche la realizzazione della barriera a vapore inadeguata era imputabile alla sola impresa la quale, in assenza di indicazioni sui materiali, ove non in grado autonomamente di scegliere i materiali adatti, avrebbe dovuto chiedere chiarimenti al d.l..
La prima parte del motivo è infondata per le ragioni già esposte al paragrafo sub 6.4.b.
Quanto alla imputazione dei vizi indicati dagli appellanti alla sola impresa, la Corte condivide le conclusioni del c.t.u., come sopra già esposto al paragrafo sub 6.4.b., in merito al concorso del d.l. per omesso controllo.
7.5. Mancanza di motivazione, all'interno della CTU e della sentenza definitiva, in ordine alla ripartizione delle percentuali di responsabilità. Mancata valutazione delle responsabilità del
Responsabile del procedimento e/o del gestore L'impianto e/o dello stesso CP_1
Gli appellanti hanno dichiarato di aderire e fare proprio l'analogo motivo di appello svolto da Pt_1 limitatamente alla erroneità della sentenza laddove non ha individuato le responsabilità del RUP.
[...]
Il motivo è infondato per le ragioni già esposte al paragrafo sub 6.5.b.
7.6. Violazione L'art. 1223 c.c. per errata interpretazione ed omessa applicazione. Violazione L'art. 2041, c.c.. Violazione delle norme in materia di buona fede (art. 1375 c.c.).
Gli appellanti hanno dichiarato di aderire e fare proprio l'analogo motivo di appello svolto da Pt_1
evidenziando quanto al contributo di euro 200.000,00 che la somma era stata erogata dalla
[...]
Regione al determinato e vincolante scopo del rifacimento della piscina.
Il motivo è infondato per le ragioni già esposte al paragrafo sub 6.6.b.
8. Si è costituito l'ing. chiedendo l'accoglimento L'appello principale, al quale ha CP_2 dichiarato di aderire nei termini e nei limiti di seguito precisati, e proponendo appello incidentale per le seguenti ragioni.
8.1. Violazione ed errata applicazione L'art. 2946 c.c. quanto alla eccezione di decadenza e prescrizione.
L'appellante ha aderito al motivo svolto dalla precisando che in atti non era stata dimessa Parte_1 la prova del ricevimento da parte dello stesso ing. della raccomandata dd. 26.01.2018 inviata CP_2 dal CP_1
Sul punto l'ing. ha svolto anche appello incidentale autonomo evidenziando che quando il CP_2 geom. aveva redatto nel 2011 la propria relazione la copertura era già in opera da due anni. CP_9
Il motivo di appello è infondato per le ragioni esposte ai paragrafi 6.1.b. e 7.1..
Inoltre, la Corte osserva:
- che la mancata prova della ricezione da parte L'ing. della raccomandata del Comune dd. CP_2
26.01.2018 è irrilevante essendo stato accertato che solo con il sopralluogo del 08.11.2018 il CP_1 aveva avuto contezza di tutti i vizi e dei responsabili;
- che, come già evidenziato nei paragrafi citati, i vizi oggetto della relazione redatta nel 2011 dal geom. non attenevano alla copertura della piscina. CP_9
8.2. Violazione L'art. 698, 2 c., c.p.c. per contraddittorietà ed omessa applicazione. Violazione del diritto di difesa a seguito della violazione delle regole processuali. Nullità L'elaborato peritale della CTU di I grado per mancata completa risposta ai quesiti e per mancata risposta alle osservazioni del CTP di parte Pt_1
8.3. Mancato apprezzamento della normativa sui lavori pubblici e di altre norme tecniche sia nella CTU assunta in I grado che nel precedente elaborato assunto in sede di ATP. Palese erroneità della sentenza nell'aver omesso di verificare il corretto adempimento del CTU rispetto a dette norme che al Giudice non potevano non essere note e nell'aver omesso di imporre al CTU di tenere conto, in un appalto pubblico, delle norme pubblicistiche.
L'appellante ha aderito ai motivi svolti dalla precisando ulteriormente che il penetrante Parte_1 potere di direzione e controllo da parte della committenza risultava dal disciplinare di incarico 31 maggio 2005 (all. 3 di citazione).
I motivi di appello sono infondati per le ragioni esposte ai paragrafi 6.2.b. e 7.2. e 6.3.b. e 7.3
8.4. Mancato apprezzamento, da parte del CTU (anche in sede di ATP) e del Giudice, della violazione della normativa tecnica (L. 10/1991 ed altre), anche a prescindere dalla violazione delle norme in materia di lavori pubblici, sia da parte del Giudice che del CTU.
L'appellante ha aderito al motivo svolto dalla nei limiti e termini di cui alla comparsa Parte_1 degli eredi CP_3
Il motivo di appello è infondato per le ragioni esposte al paragrafo 7.4.
8.5. Mancanza di motivazione, all'interno della CTU e della sentenza definitiva, in ordine alla ripartizione delle percentuali di responsabilità. Mancata valutazione delle responsabilità del
Responsabile del procedimento e/o del gestore L'impianto e/o dello stesso CP_1
L'appellante ha aderito al motivo svolto dalla precisando che la perizia di variante, Parte_1 redatta e sottoscritta dal solo arch. non conteneva l'aggiornamento della legge 10/1991 perché CP_3 non di compentenza della d.l..
Il motivo di appello è infondato per le ragioni esposte al paragrafo 6.4.b.
8.6. Violazione L'art. 1223 c.c. per errata interpretazione ed omessa applicazione. Violazione L'art. 2041, c.c.. Violazione delle norme in materia di buona fede (art. 1375 c.c.).
L'appellante ha aderito al motivo svolto dalla proponendo anche motivo incidentale Parte_1 autonomo evidenziando che ai fini della quantificazione del danno era essenziale comprendere se il contributo regionale doveva o meno essere computato.
L'appellante ha dedotto che il non aveva mai allegato e, quindi, neppure provato che avrebbe CP_1 potuto destinare il contributo ricevuto dalla Regione ad altra opera pubblica. L'ing. ha anche contestato che la situazione L'immobile era anche la conseguenza della CP_2 totale mancanza di manutenzione L'opera nel corso degli anni.
Infine, quanto alla ripartizione interna della responsabilità l'appellante ha dedotto testualmente: “Ai fini della determinazione della quota di responsabilità in capo all'ing. il CTU ha indicato nel CP_2
15% la quota di responsabilità addebitabile al professionista e davvero non pare si possa andare oltre”, in quanto “si dovrà tenere conto del fatto che l'ing. non ha mai formalmente rivestito CP_2 il ruolo di Progettista e Direttore dei Lavori in relazione all'appalto oggetto del presente giudizio”.
Il motivo di appello è infondato per le ragioni esposte al paragrafo 7.4..
Con riferimento ai rilievi oggetto di motivo incidentale, la Corte rileva che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, in sede di osservazioni alla bozza della c.t.u. nel giudizio di merito il c.t.p. del aveva osservato che “il in attesa di rivalersi sui soccombenti, ha dovuto CP_1 CP_1 richiedere un contributo regionale, rinunciando a tale scopo di richiedere e destinare il contributo per realizzare altre opere o per intervenire sulle esistenti necessitanti di manutenzione dovuta all'usura o vetusta e non per cattive esecuzioni com'è avvenuto per la piscina comunale”, indicando anche l'alternativa destinazione del contributo alla manutenzione delle altre opere esistenti. Inoltre, come già rilevato nei paragrafi sopra citati, nel caso di specie non opera il principio della compensatio lucri cum damno stante la natura non indennitaria del contributo.
Quanto alla contestata omessa manutenzione L'immobile, la Corte rimanda a quanto osservato al paragrafo 6.5.b. nella parte in cui vengono riportate le conclusioni del c.t.u., che ha escluso la rilevanza della manutenzione anche solo quale concausa dei vizi, e vengono indicate le ragioni della condivisione da parte della Corte di tali conclusioni.
Quanto alla determinazione della misura della propria responsabilità, l'appellante non ha contestato la quantificazione fatta dal c.t.u., essendosi limitato ad evidenziare che non gli si poteva addossare una maggiore responsabilità in considerazione del fatto che non aveva rivestito il ruolo formale di progettista e d.l., non negando, quindi, di essere responsabile nei confronti del CP_1
Quanto all'an della responsabilità, pertanto, la sentenza non è stata oggetto di motivo di appello.
Analogamente, in merito al quantum l'appellante si è limitato a contrastare l'appello svolto dalla che aveva chiesto accertarsi una maggiore responsabilità L'ing. ma non ha Parte_1 CP_2 contestato la misura della propria responsabilità ritenuta in sentenza.
L'ultimo motivo L'appello incidentale svolto dall'ing. ha per oggetto il rigetto della domanda CP_2 di manleva svolta nei confronti della terza chiamata . CP_6
La Corte dà atto che l'ing. ha depositato dichiarazione di rinuncia all'appello incidentale nei CP_2 confronti di a spese compensate notificata alle controparti, rinuncia che è stata accettata CP_6 dalla terza chiamata, sempre a spese compensate, con dichiarazione notificata alle controparti. Per i motivi esposti devono essere respinti l'appello proposto da e gli appelli incidentali Parte_1 proposti dai sigg. e dall'ing. nei confronti del CP_3 CP_2 Controparte_1 gli appellanti vanno condannati in solido (da ripartirsi nel rapporto interno nella misura del 70% a carico di e del 15% a carico di e del 15% a carico dei sigg. al Parte_1 CP_2 CP_3 pagamento delle spese del grado in favore L'appellato liquidate secondo i parametri medi CP_1 delle cause ricomprese nel valore tra € 260.001,00 ed € 520.00,00, in considerazione della soccombenza (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, comprensiva anche della istanza di sospensiva della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, istanza rigettata, e fase decisoria per complessivi euro 20.119,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e
CPA come per legge).
Sussistono in capo agli appellanti i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Parte_1
, , e nei confronti del CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_1
e , così provvede:
[...] CP_6 rigetta l'appello principale e gli appelli incidentali proposti nei confronti del Controparte_1
[...] dichiara estinto a spese compensate l'appello incidentale proposto da nei confronti di CP_2
Controparte_6 condanna , , e , in solido Parte_1 CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 fra loro (da ripartirsi nel rapporto interno nella misura del 70% a carico di e del 15% a Parte_1 carico di e del 15% a carico dei sigg. al pagamento delle spese del presente CP_2 CP_3 grado di giudizio in favore L'appellato che liquida in complessivi Controparte_1
€ 20.119,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante principale ed agli appellanti incidentali dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 29.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Burra dott.ssa Marina Vitulli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 153/2025 RG, promossa con atto di citazione in appello
DA on l'Avv. Gianni Zgagliardich del Foro di Trieste e l'Avv. Donatella Manzon del Parte_1
Foro di Pordenone, giusta procura in calce all'atto di appello
- Appellante -
CONTRO con l'Avv. Emilio Caucci del Foro di Treviso e Controparte_1
l'Avv. Stefania Stefan del Foro di Treviso, giusta procura in calce alla comparsa di risposta
-Appellato –
e CONTRO con l'Avv. Aldo Sam del Foro di Pordenone, giusta procura dd. 08.04.2015 allegata CP_2 alla comparsa di risposta con appello incidentale adesivo ed autonomo
-Appellato e Appellante incidentale –
e CONTRO
con l'Avv. Andrea Canzian del Foro CP_3 CP_4 Controparte_5 di Pordenone e l'Avv. Lorena Castellet del Foro di Pordenone, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
-Appellati e Appellanti incidentali –
e CONTRO on l'Avv. Mauro Crocetta del Foro di Treviso e Controparte_6 CP_7 del Foro di Treviso, giusta procura in calce alla comparsa di risposta di primo grado
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza non definitiva n. 440/2023 del Tribunale di Pordenone del 28.06.2023 e la sentenza definitiva n. 135/2025 del Tribunale di Pordenone emessa il
05.03.2025, emesse nel giudizio N. RG 44/2021
Causa iscritta a ruolo il 02.04.2025 e trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per Parte_1 in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 44/2021 e n. 135/2025 emesse entrambe dal Tribunale di
Pordenone, Sezione Civile, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione: In via preliminare di merito: si ribadisce l'avvenuta prescrizione del diritto del per decorso dei termini ai sensi L'art. 2947, c.c. nonché la Controparte_1 riserva di appello formulata nell'udienza del 17.10.2023; Nel merito in via principale: respingere in ogni caso nel quantum le domande attoree, infondate in fatto e in diritto, in quanto non hanno tenuto in considerazione né gli importi ricevuti dal mediante finanziamento della Controparte_1
Regione Friuli V.G., finalizzato esclusivamente al ripristino della copertura, né i precisi profili giuridici e tecnici evidenziati dal CTP della (rispetto ai quali il CTU non è stato in grado di Pt_1 rispondere nè ha comunque replicato come avrebbe dovuto), come peraltro espresse nelle osservazioni sulla bozza, nella quale veniva segnalata e motivata, anche sulla scorta di un inequivocabile fondamento normativo, la quota di responsabilità in capo al e al CP_1
Responsabile del procedimento (RUP) dello stesso. In via istruttoria: per quanto sopra si insiste fermamente per la chiamata a chiarimenti del CTU sulla determinazione del quantum e sulle quote di responsabilità come stabilite, essendo tali chiarimenti assolutamente necessari per effetto della mancata risposta del predetto CTU a quanto manifestato sul piano tecnico e giuridico dal CTP di
e che non ha avuto risposta, il che può connotare di nullità la CTU”, e conseguentemente Pt_1 disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In particolare procedendo ad una completa revisione delle spese di I grado nella parte in cui condanna i convenuti, in solido (salvo nel loro rapporto interno le percentuali sopra indicate), alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attore nel presente giudizio, nella misura di € 22.500,00 per compenso ed € 1.275,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Per Controparte_1 in via pregiudiziale: dichiarare inammissibili l'appello principale e gli appelli incidentali per tutte le ragioni dedotte in comparsa di costituzione e risposta e conseguentemente confermare la sentenza non definitiva n. 440/2023 e la sentenza definitiva n. 135/2025 del Tribunale di Pordenone, Sezione
Civile, Giudice dott.ssa Paola Costa, nella causa iscritta sub R.G. n. 44/2021; nel merito: rigettare l'appello principale e gli appelli incidentali per tutte le ragioni dedotte in comparsa di costituzione e risposta e conseguentemente confermare integralmente la sentenza non definitiva n.
440/2023 e la sentenza definitiva n. 135/2025 del Tribunale di Pordenone, Sezione Civile, Giudice dott.ssa Paola Costa, nella causa iscritta sub R.G. n. 44/2021; in ogni caso: confermarsi tutte le difese, deduzioni, contestazioni, eccezioni, nonché conclusioni del primo grado, che qui si ripropongono richiamando a tal fine il contenuto del foglio di precisazione delle conclusioni del 18.10.2024, delle comparse conclusionali del 4.4.2023 e del 17.12.2024 e delle memorie di replica del 24.4.2023 e del 7.1.2025, nonché delle note di replica autorizzate del 10.6.2024, depositate nel fascicolo del Tribunale, ivi comprese le istanze istruttorie non ammesse come precisate nel predetto foglio di precisazione delle conclusioni e che di seguito si riportano;
con vittoria di spese di lite e compensi professionali, oltre accessori e spese generali come per legge di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle relative al subprocedimento incidentale per la richiesta di sospensione L'efficacia esecutiva delle sentenze impugnate;
in via istruttoria:
- respingersi, per tutto quanto detto in comparsa di costituzione, la richiesta di parte appellante di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio;
- ove occorra, disporsi l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. instaurato dal Comune di dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Pordenone con ricorso del 24.4.2019 (R.G. n. 1138/2019), conclusosi in data 1.7.2020 col deposito della c.t.u. L'ing. Persona_1
- ove occorra, ordinarsi alla società (P.IVA , con sede legale in Controparte_8 P.IVA_1
RZ (TV), viale Città di Pontremoli n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore,
l'esibizione in giudizio delle scritture contabili relative agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, con particolare riferimento alla gestione L'impianto natatorio per cui è causa;
- ove occorra, disporsi consulenza tecnica d'ufficio contabile sulle scritture contabili della stessa società gestrice (P.IVA relative alle annualità 2016, 2017, 2018 e Controparte_8 P.IVA_1
2019, diretta a determinare per confronto i danni provocati alla società dalla chiusura forzata L'impianto natatorio imposta dai lavori sulla copertura e di conseguenza la congruità e l'imputazione a tale titolo del rimborso di cui al punto 5) delle sopra estese domande di condanna;
- nella denegata ipotesi di accoglimento dei relativi capitoli di prova avversari, ammettersi a prova contraria diretta i testi ing. e geom. sulle circostanze di fatto capitolate Tes_1 Controparte_9 al § 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. del 14.12.2021;
- ove occorra, disporsi l'acquisizione del fascicolo relativo al giudizio di primo grado instaurato dal dinanzi al Tribunale di Pordenone con atto di citazione del Controparte_1
31.12.2020 (R.G. n. 44/2021).
Per CP_2
Nel merito ed in via incidentale, in riforma delle impugnate sentenze: in via principale: rigettarsi la domanda proposta dall'odierno appellato nei confronti Controparte_1 L'appellante ing. in via subordinata: nella denegata ipotesi di conferma delle CP_2 impugnate sentenze in punto an, in parziale riforma della sentenza definitiva n. 135/2025, ridursi il quantum detraendo dalla somma dovuta il contributo regionale percepito dall'appellato
[...]
nella misura di € 200.000,00; Controparte_1 condannarsi la per le ragioni esposte, a corrispondere in luogo del terzo Controparte_6 chiamato ing. le somme che questi dovesse essere condannato a rifondere all'appellato CP_2
CP_1
In via istruttoria: ove ritenuto opportuno e necessario, disporsi la rinnovazione della c.t.u.
Spese legali e peritali di primo e secondo grado rifuse, con condanna degli appellati
[...]
e alla restituzione L'importo eventualmente pagato Controparte_1 Controparte_6 dall'appellante per danni e spese legali e peritali del primo grado.
Per CP_3 CP_4 Controparte_5
In principalità, per le ragioni tutte dedotte ed esposte:
- rigettarsi l'appello principale interposto da limitatamente al diverso e maggiore grado Parte_1 di responsabilità prospettato a carico degli eredi con conseguente conferma della sentenza n. CP_3
135/2025 resa dal Tribunale di Pordenone in punto graduazione delle colpe dei soggetti responsabili;
in via principale e nel merito in accoglimento L'appello incidentale accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma delle sentenze n. 44/2021 e n.
135/2025 emesse entrambe dal Tribunale di Pordenone, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Costa, nell'ambito del giudizio N.R.G. 44/2021, oggetto di riserva di appello la prima e depositata in cancelleria la seconda in data 5.3.2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“- In via preliminare. Voglia l'Ill.mo Collegio rigettare le domande avversarie, accertando
l'intervenuta decadenza dalla denuncia dei vizi e/o la prescrizione L'azione in cui è incorso il
(parte attrice) essendo trascorso più di un anno dalla scoperta dei gravi vizi alla Controparte_1 denuncia degli stessi agli eredi e per quanto già esposto in atti. CP_3
- In via principale, rigettare le domande avversarie, perchè infondate in fatto ed in diritto per le causali di cui in narrativa.
- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna per la sussistenza di gravi vizi al manufatto, accertare e dichiarare la corresponsabilità di parte attrice nella causazione dei vizi e nell'aggravamento dei danni.
- In via ulteriormente subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di responsabilità ascrivibile all'arch. graduarsi la pretesa in ordine alla effettiva responsabilità del defunto Arch. CP_3 CP_3 tenendo altresì conto dei principi di cui all''art. 752 c.c.
Spese rifuse, oltre alle spese di costituzione e tecniche L'ATP.
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In particolare procedendo ad una completa revisione delle spese di I grado nella parte in cui condanna i convenuti, in solido (salvo nel loro rapporto interno le percentuali sopra indicate), alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attore nel presente giudizio, nella misura di € 22.500,00 per compenso ed € 1.275,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge
Per Controparte_6
Nel merito, in principalità, per le ragioni tutte dedotte ed esposte:
- rigettarsi l'appello principale interposto da limitatamente al diverso e maggiore grado Parte_1 di responsabilità prospettato a carico L'IN. , con conseguente conferma della sentenza CP_2
n. 135/2025 resa dal Tribunale di Pordenone in punto graduazione delle colpe dei soggetti responsabili;
- rigettarsi l'appello incidentale interposto dall'IN. in riferimento al motivo n. 3, con CP_2 conseguente conferma nella parte motiva e relativo capo in cui ha rigettato la domanda di manleva svolta dal professionista nei confronti di;
CP_6 - Spese e competenze del presente grado di giudizio interamente rifuse;
In ogni caso si riformulano e ripropongono, anche ai sensi L'art. 346 c.p.c., le conclusioni già precisate in primo grado, di cui si chiede l'accoglimento:
Nel merito In via preliminare darsi atto che accetta il contraddittorio con il proprio CP_6 assicurato IN. , nell'ambito, alle condizioni, con le franchigie, gli scoperti, i massimali CP_2
e sottomassimali previsti nella polizza di Responsabilità Civile Professionale n. CP_10
M12574204, stipulata in data 03.04.2018 e decorrente dal 24.04.2018; Ancora in via preliminare: previo accertamento delle inesatte e/o reticenti dichiarazioni rese dall'IN. in sede di CP_2 stipula, dichiararsi non dovuto alcun indennizzo da parte di in favore L'assicurato ai CP_6 sensi L'art. 1892 c.c., con ogni ulteriore conseguente provvedimento;
Ancora in via preliminare:
- accertarsi e dichiararsi l'inadempimento doloso L'IN. all'obbligo di avviso di cui CP_2 all'art. 1913 c.c., siccome espressamente richiamato e disciplinato dall'art. 18 delle “Norme che regolano l'assicurazione in generale”, e per l'effetto dichiararsi cessato e/o comunque estinto, ai sensi e per gli effetti L'art. 1915 co. 1 c.c., il diritto del predetto assicurato all'indennizzo di polizza;
- in subordine, previi accertamento e declaratoria L'inadempimento colposo L'IN. CP_2 all'obbligo di avviso di cui all'art. 1913 c.c., siccome espressamente richiamato e disciplinato dall'art. 18 delle “Norme che regolano l'assicurazione in generale”, ridursi l'indennizzo in misura pari al pregiudizio patito dalla deducente, siccome individuato in narrativa;
Ancora in via preliminare accertarsi e dichiararsi, per i motivi tutti esposti in atti, la inoperatività della polizza di Responsabilità Civile Professionale n. M12574204 stipulata dall'IN. CP_10 CP_2 con riferimento al caso di specie, e conseguentemente respingersi le domande di manleva
[...] formulate dal predetto assicurato nei confronti di;
In via principale respingersi per i motivi CP_6 tutti esposti in atti, ogni domanda formulata dal nei confronti Controparte_1 L'IN. , e per esso nei confronti di , in quanto infondata in fatto e diritto;
In CP_2 CP_6 via subordinata nella denegata ipotesi in cui venga ritenuta operante la copertura assicurativa e ravvisata una qualche responsabilità in capo all'IN. accertarsi l'eventuale concorso CP_2 dello stesso ente danneggiato nella produzione L'evento e/o nell'aggravamento del danno, per l'effetto, previa riduzione del ristoro ad esso spettante ex art. 1227 c.c. e graduazione delle rispettive colpe tra tutti i convenuti ritenuti responsabili, contenere l'indennizzo dovuto da nei soli CP_6 limiti della quota L'accertata esclusiva responsabilità in capo al proprio assicurato, ai sensi L'art. 15 delle Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità civile, con conseguente esclusione della solidarietà passiva;
In ogni caso spese e competenze di lite del presente procedimento nonché di quello per ATP interamente rifuse. In via istruttoria Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova a prova contraria articolati dal nella terza memoria ex art. 183 c.p.c., in quanto vertenti sul contenuto di un Controparte_1 documento già presente in atti.
Si chiede che il CTU venga chiamato a chiarimenti in ordine:
- alla congruità dei costi esposti dal Comune di Pasiano di PN per il rifacimento della copertura, anche in considerazione della possibilità di parziale recupero dei materiali in allora utilizzati, con conseguente stima del diverso costo complessivo risultante dal loro reimpiego;
- alle migliorie risultanti dalle soluzioni progettuali ed esecutive poi effettivamente adottate dal
, con conseguente stima del diverso costo rispetto a quelle originarie. Controparte_11
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il , all'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo Controparte_1 ex art. 696 c.p.c. nel quale erano stati appurati gravi vizi della copertura della piscina comunale, ha adito il Tribunale di Pordenone al fine di sentire condannare al risarcimento dei danni i sigg. CP_3
, e quali eredi L'arch. progettista e
[...] CP_4 Controparte_5 Persona_2 direttore dei lavori;
l'ing. collaboratore L'arch. e l'impresa CP_2 CP_3 Parte_1 esecutrice dei lavori.
L'attore ha rappresentato che la copertura della piscina era stata completata il 06.08.2009, tuttavia solo nel mese di novembre 2016 la piscina era stata riaperta al pubblico ed affidata in concessione amministrativa alla associazione nuoto la quale in data 22.01.2018 aveva segnalato la CP_8 comparsa di alcuni fenomeni di condensa e gocciolamento lungo tutto il piano vasca, nonché di ruggine e corrosione sugli elementi metallici sia della copertura che L'impianto di riscaldamento e trattamento aria (anche questo oggetto L'appalto del 2007).
Ha proseguito il Comune deducendo che all'esito dei due sopralluoghi effettuati 18.10.2018 ed il
08.11.2018 nel contraddittorio con l'Associazione concessionaria, con l'ing. ed il primo anche CP_2 con il sig. per l'impresa esecutrice era emersa la necessità di provvedere all'integrale CP_12 rifacimento della copertura.
In data 11.01.2019 il aveva contestato formalmente le risultanze dei due sopralluoghi all'ing. CP_1 ed alla impresa invitandoli a comporre bonariamente la vertenza senza successo. CP_2 Parte_1
Era stato, pertanto, radicato il procedimento per a.t.p. all'esito del quale il c.t.u. aveva accertato:
- “la presenza di macchie color ruggine di diversa forma” oltre che “di numerosi fori sulla lamiera in acciaio di intradosso della copertura”;
- “la presenza di macchie color ruggine sul perimetro del canale centrale di distribuzione L'aria”; - “la presenza di pendinature ed in genere di fissaggi degli impianti in copertura arrugginiti
e/o con presenza di materiale color rosso-brunito”;
- “l'esecuzione di fissaggi tra gli elementi metallici costituenti la copertura con elementi non in acciaio inox”;
- “la mancanza della porzione superiore del tamponamento della muratura perimetrale del lato corto della piscina”;
- “il gocciolamento d'acqua proveniente dalla copertura”;
- “la difformità realizzativa del pacchetto di copertura e del canale di gronda rispetto al progetto definitivo-esecutivo approvato”;
- “la mancata realizzazione di sistemi fissi di sicurezza per le manutenzioni in quota, prevista nel progetto definitivo-esecutivo approvato” (cfr. pag. 30 c.t.u. – doc. 17); ed aveva individuato le cause dei vizi e difetti, rilevando che:
a) la cospicua condensa interstiziale è dovuta “ai numerosi fori sulla lamiera di intradosso” oltre che “alla mancanza di sigillatura dei sormonti delle lamiere d'intradosso”, circostanze che ne vanificano la funzione di barriera al vapore;
b) erano stati utilizzati fissaggi e pendini per la lamiera d'intradosso e per l'ancoraggio degli impianti in copertura “non adatti all'ambiente umido ed aggressivo delle piscine coperte”;
c) vi era stata negligenza L'impresa per “l'incompleta chiusura del parametro murario lato
Sud” e in ogni caso “mancata segnalazione e/o controllo da parte della D.L.”;
d) l'impresa aveva posato una barriera al vapore tipologicamente diversa rispetto a quella descritta e verificata nella relazione ex legge n. 10/1991;
e) non era nemmeno stata rimossa la pellicola di plastica posta a protezione della lamiera in acciaio inox verso il pacchetto di copertura;
f) il progetto non forniva indicazioni sulla tipologia della barriera al vapore pur indicata negli elaborati grafici (e contabili) del progetto definitivo-esecutivo, sicché la Direzione Lavori aveva omesso di verificare quanto poi effettivamente realizzato;
g) la lamiera di estradosso non presentava il panetto anticondensa previsto invece nel progetto
(cfr. pag. 46 c.t.u.)”.
Infine, il c.t.u. aveva ritenuto solidalmente responsabili l'impresa e la direzione lavori dei Pt_1 vizi elencati nella c.t.u., rispettivamente, per errori esecutivi della subappaltatrice e per omesso e inefficace controllo.
In punto quantificazione dei danni il discostandosi da quanto accertato dal c.t.u., il quale, CP_1 secondo l'attore, nello stimare il costo L'intervento aveva applicato prezzi unitari non congrui, ha quantificato l'ammontare complessivo del danno per il ripristino L'opera in euro 252.278,03 (con iva euro 307.779,20), dettagliandone le singole voci;
somma alla quale dovevano aggiungersi gli ulteriori importi di € 2.854,80 a titolo di rimborso delle spese tecnico professionali pagate per i sopralluoghi e le verifiche pregresse, e di € 19.190,65 per gli esborsi in sede di procedimento per a.t.p..
2. Si è costituita la società eccependo la prescrizione quinquennale L'azione ex art. Parte_1
2947 c.c. in quanto la condensa era già stata rilevata nell'aprile 2011 dal Direttore dei Lavori, geom.
il quale, nella relazione tecnico-illustrativa alla prima perizia suppletiva e di Controparte_9 variante (doc. n. 1) aveva evidenziato la “…costante formazione di condense e corrosione dei tubolari esistenti…” con conseguente necessità di modificare la serramentistica sulla parete a nord “…in quanto notevolmente carente dal punto di vista coibentativi con notevoli ponti termici, di difficile gestione …, oltre a notevoli difficoltà per la pulizia e l'igiene dei vetri”.
Nel merito, la convenuta ha precisato di essersi limitata “alla mera predisposizione delle parti edili necessarie per poi occuparsi degli impianti con riferimento alle sole predisposizioni degli stessi da posizionare nel pavimento;
ha fatto con riferimento agli impianti ed alla loro predisposizione CP_13 sulla copertura della piscina”; quindi ha evidenziato che le problematiche segnalate dal CP_1 erano conseguenti a carenze ed errori progettuali relativi agli impianti oppure alle modalità di gestione della piscina o, infine, erano correlate al lungo tempo trascorso tra la costruzione della parte edile della piscina e la sua messa in funzione.
La ha, altresì, rilevato che il Comune non aveva predisposto un progetto generale unitario Pt_1 architettonico, strutturale ed impiantistico, così da fornire alle ditte che si erano succedute nel tempo una visione sia generale che specifica di tutti gli interventi successivi. In ogni caso, la convenuta si era sempre attenuta alle istruzioni ricevute dal direttore dei lavori.
La a, quindi, proseguito contestando nel dettaglio le conclusioni alle quali era giunto il c.t.u. Pt_1 concludendo per il rigetto della domanda.
3. Si è costituito in giudizio l'ing. chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa CP_2
l' ; eccependo l'intervenuta decadenza e prescrizione della azione;
nel merito Controparte_6 deducendo di non avere mai svolto il ruolo di progettista e direttore dei lavori, essendosi limitato a collaborare con l'arch. CP_3
Infatti, dallo stesso disciplinare d'incarico (doc. 3 attoreo) risultava che il professionista incaricato – arch. – avrebbe potuto avvalersi di collaboratori, facendosi anche rappresentare da questi, ma CP_3 rimanendo comunque “unico soggetto personalmente responsabile anche L'operato altrui, sia verso l'Amministrazione che verso terzi”. Quanto alle cause delle problematiche evidenziate dal il convenuto ha dedotto che erano CP_1
l'inevitabile conseguenza della totale mancanza di manutenzione sull'opera nel corso degli anni tra la consegna (2009) e la effettiva messa in funzione (2016).
4. Si sono costituiti i signori eredi del d.l. arch. eccependo il proprio difetto CP_3 Persona_2 di legittimazione passiva, essendo eredi con beneficio di inventario, e la decadenza ex art. 1669 c.c.
e/o prescrizione L'azione nei propri confronti, atteso che i vizi erano stati scoperti a gennaio 2018
e nulla era stato comunicato ai convenuti fino alla notifica del ricorso per a.t.p..
Nel merito i convenuti hanno contestato le conclusioni del c.t.u. nella parte in cui aveva ritenuto la riconducibilità dei vizi all'operato L'arch. e, in subordine, nella parte in cui aveva Persona_2 omesso di considerare il concorso colposo del Secondo i sigg. infatti, una struttura CP_1 CP_3 che era rimasta per 8 anni non in funzione e fino al 2013 senza serramenti, non poteva non avere subito delle conseguenze dannose.
Infine, i convenuti hanno contestato la quantificazione dei danni operata dal c.t.u. ed hanno sostenuto di nulla dovere a titolo di spese processuali, anche con riguardo alla fase di a.t.p., essendo stati tenuti all'oscuro della vicenda fino alla notifica del ricorso per a.t.p..
5. Costituendosi la terza chiamata ha contestato che l'ing. all'atto della stipula del CP_6 CP_2 contratto di assicurazione del 03.04.2018 con decorrenza dal 24.04.2018 aveva dichiarato, contrariamente al vero, di non essere stato a conoscenza di circostanze di sinistro che avrebbero potuto portare ad una richiesta di risarcimento per responsabilità civile professionale, mentre, invece, sin dal gennaio 2018 sapeva delle questioni afferenti alla copertura della piscina del Comune di CP_1
come si evinceva dalla raccomandata inviata dal Comune allo stesso professionista in
[...] data 26.01.18 (doc. 2). La convenuta, pertanto, eccepiva la non spettanza L'indennizzo in favore L'assicurato per violazione L'art. 1892 c.c..
Ha proseguito la convenuta eccependo che l'ing. aveva omesso l'avviso ex art. 1913 c.c., CP_2 essendosi limitato a chiamare in causa l'Assicurazione solo una volta ricevuta la notifica del ricorso per a.t.p..
Nel merito ha contestato la non operatività nel caso di specie della polizza assicurativa.
Infine, in subordine, si è associata alle difese svolte dall'ing. CP_2
4. Con sentenza non definitiva del 28.06.2023 il Tribunale ha accertato che il aveva CP_1 tempestivamente denunciato i vizi entro un anno dalla scoperta, avvenuta in occasione del sopralluogo del 18.10.2018, ed aveva agito giudizialmente, proponendo ricorso per a.t.p., procedimento che aveva determinato la sospensione dei termini di prescrizione L'azione; quindi entro un anno dalla denuncia, aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni nel rispetto dei termini di cui all'art. 1669 c.c., applicabile al caso di specie.
Quanto ai sigg. gli stessi quali eredi, ancorchè beneficiati, erano legittimati passivi nei limiti CP_3 della quota ricevuta.
Era, infine, infondata anche la eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall'ing. CP_2 atteso che lo stesso non si era limitato a svolgere il ruolo di mero collaboratore esecutivo L'arch. in quanto: Persona_2
- aveva sottoscritto in qualità di “direttore lavori” il verbale di consegna e di inizio lavori del 5 aprile
2007 (v. doc. 7 attoreo); sempre in tale veste risultava nel verbale di ultimazione lavori del 6 agosto
2009 (v. doc. 8 attoreo);
- aveva sottoscritto, qualificandosi come “progettista”, “direttore dei lavori relative alle strutture” e
“calcolatore”, la Relazione del direttore lavori a strutture ultimate del 19 agosto 2009 (v. doc. 9 attoreo);
- era stato indicato quale “progettista” e “direttore lavori” nella Relazione di collaudo del 26 agosto
2009 (v. doc. 10 attoreo);
- aveva sottoscritto, in qualità di “direttore lavori”, il Certificato di regolare esecuzione del 14 ottobre
2009 (v. doc. 11 attoreo), dando ivi atto anche del suo ruolo di “progettista”;
- aveva percepito dal il corrispettivo in egual misura all'arch. CP_1 CP_3
Nel merito il Tribunale ha condiviso le conclusioni alle quali era giunto il c.t.u., la cui relazione era stata prodotta in causa dal quanto alla individuazione dei vizi, ritenuti gravi difetti di CP_1 costruzione, e quanto all'accertamento delle correlative responsabilità inerenti sia alla fase progettuale che a quella esecutiva.
In merito alla evocata corresponsabilità del il c.t.u. aveva escluso che tra il 2009, data del CP_1 completamento dei lavori appaltati, ed il 2016, data di apertura al pubblico della piscina, vi fossero state condizioni termo-igrometriche e di aggressività L'ambiente interno tali da rendere necessarie particolari manutenzioni esulanti dalle normali pulizie delle superfici ed aveva concluso di non ravvisare negligenze o omissioni a carico del in nesso di causalità con le problematiche CP_1 riscontrate.
Ancora, il c.t.u. aveva accertato che l'Associazione concessionaria aveva correttamente utilizzato l'impianto e che non vi era correlazione fra i vizi e la mancanza di un progetto generale unitario delle opere di ristrutturazione L'intero polo sportivo.
Il Tribunale ha, pertanto, concluso nel senso che doveva ritenersi accertata la sussistenza dei gravi difetti costruttivi lamentati dall'attore e la responsabilità dei convenuti, in solido fra loro verso il nella causazione dei danni, salva la necessità: di un maggior approfondimento quanto CP_1 all'utilizzo di fissaggi e pendini non adatti;
di una nuova quantificazione dei danni;
di provvedere alla esatta determinazione del credito del e di accertare, nel rapporto interno fra i convenuti, la CP_1 rispettiva quota di responsabilità.
5. Con sentenza definitiva del 05.03.2025, all'esito del supplemento di c.t.u., il Tribunale, aderendo alle conclusioni rassegnate dal c.t.u., ha ritenuto accertato l'ammontare del danno subito dal CP_1 attoreo nella misura complessiva di euro 423.808,60.
Il Tribunale ha ritenuto di non ridurre l'ammontare del danno in considerazione della somma di euro
200.000,00, che la Regione aveva erogato al a titolo di contributo per il rifacimento delle CP_1 opere, atteso che, non trattandosi di indennizzo assicurativo, il avrebbe potuto CP_1 chiedere/destinare quel contributo per la realizzazione di altra opera di interesse locale.
Sempre in adesione alle conclusioni del c.t.u., il Tribunale ha ritenuto accertato che l'impresa Pt_1 era responsabile per il 70% dei danni, mentre la restante quota del 30% doveva essere ripartita
[...] in parti uguali tra l'arch. in giudizio nella persona dei loro eredi, e l'ing. . Persona_2 CP_2
CP_ Infine, il Tribunale ha rigettato la domanda di manleva svolta dall'ing. nei confronti di CP_2 perché l'ing. nel questionario preliminare, compilato e sottoscritto il 19 aprile 2018 e
[...] CP_2 costituente parte integrante del contratto assicurativo avente decorrenza dal 24 aprile 2018, aveva, contrariamente al vero, espressamente dichiarato di non aver ricevuto richieste di risarcimento negli ultimi 5 anni e di non essere a conoscenza di circostanze di sinistro che potessero portare ad una richiesta di risarcimento per responsabilità civile professionale;
ed analoga dichiarazione aveva reso il 3 maggio 2018 al momento della stipula della polizza.
6. Avverso la sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
6.1. Violazione ed errata applicazione L'art. 2946 c.c. quanto alla eccezione preliminare di decadenza e prescrizione.
Secondo l'appellante il sin dal 2011 era stato a conoscenza dei vizi, che erano stati segnalati CP_1 dal geom. incaricato dal Comune di eseguire una perizia supplettiva di variante. CP_9
Nello svolgimento L'incarico, il geom. aveva scritto “sulla parete nord si modifica la CP_9 serramentistica in quanto notevolmente carente dal punto di vista coibentativo con notevoli ponti termici di difficile gestione per la costante formazione di condense e corrosione dei tubolari esistenti...”.
6.1.a. Costituendosi il ha chiesto il rigetto del motivo di appello evidenziando che la CP_1 relazione del geom. si riferiva ad un intervento successivo che non aveva per oggetto la CP_9 copertura della piscina.
6.1.b. Il motivo di appello è infondato.
La Corte osserva che dal semplice confronto tra quanto descritto dal geom. nella relazione CP_9 L'aprile 2011 e quanto descritto nel verbale relativo al sopralluogo eseguito il 18.10.2018 dal nel contraddittorio con l'ing. e la società emerge che le problematiche CP_1 CP_2 Parte_1 rilevate dal geom. erano diverse rispetto a quelle constatate in occasione del sopralluogo. CP_9
Nella propria relazione il geom. aveva scritto: “Nel locale piscina si riconferma, come già CP_9 previsto nel progetto appaltato, la posa della serramentisca e L'impianto di illuminazione. Sulla parete a nord si modifica la serramentistica in quanto notevolmente carente dal punto di vista coibentativo con notevoli ponti termici, di difficili gestione per la costante formazione di condense e corrosione dei tubolari esistenti, oltre a notevoli difficoltà per la pulizia e l'igiene dei vetri. Per questo si prevede la realizzazione di una parete in muratura con l'inserimento di finestrature simili a quelle già previste sul lato est”.
Nel verbale redatto a seguito del sopralluogo del 18.10.2018 si legge: “Vengono illustrate dal gestore L'impianto le problematiche riscontrate sulla copertura, riassumibili in formazione di condensa superficiale in corrispondenza del canale di gronda centrale della copertura nel mesi invernali e presenza di tracce di ruggine in corrispondenza delle giunzioni tra i pannelli dj lamiera grecata e degli ancoraggi (viti) presenti” (sottolineature ed evidenziazioni della Corte).
Il geom. aveva evidenziato problematiche che interessavano la parete nord L'edificio, CP_9 indicandone la causa nei serramenti (quindi nelle finestre), mentre le problematiche evidenziate nel corso del sopralluogo del 18.10.2018 interessavano la copertura L'edificio, quindi un elemento architettonico del tutto diverso.
Da quanto sopra emerge che solo nel mese di ottobre 2018 il aveva avuto contezza dei vizi CP_1 inerenti alle opere eseguite dalla . Parte_1
6.2. Violazione L'art. 698, 2 c., c.p.c. per contraddittorietà ed omessa applicazione. Violazione del diritto di difesa a seguito della violazione delle regole processuali. Nullità L'elaborato peritale della CTU di I grado per mancata completa risposta ai quesiti e per mancata risposta alle osservazioni del CTP di parte Pt_1
L'appellante ha contestato l'utilizzabilità della c.t.u. svolta in sede di a.t.p. “perché non formalmente acquisita” dal Tribunale nel giudizio di merito essendo stata prodotta dall'attore la sola relazione del c.t.u. senza gli allegati. L'inutilizzabilità della c.t.u. redatta in sede di a.t.p. aveva determinato l'incompletezza della seconda c.t.u. svolta nel corso del giudizio di merito, avendo il c.t.u. risposto ai quesiti sulla base delle risultanze del precedente elaborato peritale.
Con lo stesso motivo, ha contestato che il c.t.u. aveva risposto ai quesiti formulati nel Parte_1 giudizio di merito citando unicamente i documenti depositati in causa dal senza citare i CP_1 documenti depositati dalle altre parti;
senza rispondere alle osservazioni dei consulenti di parte;
senza una motivazione approfondita in merito alla proposta ripartizione delle responsabilità e, infine, senza affrontare il problema, più volte sollevato, del ruolo del Responsabile del procedimento nominato dal
CP_1
6.2.a. Costituendosi il ha chiesto il rigetto del motivo di appello evidenziando che il CP_1
Tribunale aveva ritenuto utilizzabile la c.t.u. prodotta dall'attore in quanto le altre parti non avevano avanzato eccezioni. In ogni caso, l'appellante non aveva mai spiegato quale fosse la rilevanza degli allegati alla c.t.u. non prodotti in causa. Nessuna violazione del contraddittorio poteva essere lamentata atteso che la c.t.u. era stata svolta in sede di a.t.p. con gli stessi contraddittori, che non erano rimasti contumaci. Infine, il c.t.u. nel rispondere al quesito formulato nel giudizio di merito aveva fatto riferimento alla precedente c.t.u. in ottemperanza a quanto disposto dallo stesso Tribunale.
6.2.b. Il motivo di appello è infondato. CP_1 La Corte osserva che il Tribunale non ha disposto l'acquisizione del fascicolo L' tuttavia il ha depositato, allegandola alla citazione, la relazione del c.t.u., anche se priva degli allegati CP_1
(v. doc. 17). Trattandosi di documento tempestivamente dimesso in causa, la relazione è senz'altro utilizzabile, altro essendo, invece, il profilo in merito alla eventuale incopletezza o incomprensibilità L'elaborato per la mancanza degli allegati.
Sul punto, tuttavia, l'appellante ha solo lamentato il mancato deposito degli allegati, ma non ha spiegato la loro rilevanza, essendosi limitato ad affermare apoditticamente che gli allegati: “… erano decisivi per dare un senso compiuto e non solo teorico all'A.T.P.” e che “… erano essenziali per comprendere gli stessi contenuti L'elaborato depositato”.
Sempre con riferimento alla utilizzabilità della relazione del c.t.u. in sede di a.t.p., la Corte osserva che in occasione della prima udienza del 24.09.2021 nessuno dei convenuti ne aveva contestato la produzione. L'appellante con la seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. aveva contestato nel merito gli accertamenti e le conclusioni della c.t.u. rappresentando che “… la c.t.u. esperita non è stata affatto chiara né risolutiva sulle cause dei presunti vizi” e che “… l'accertamento tecnico preventivo non è stato utile a chiarire l'effettivo apporto causale del né la misura di detto CP_1 contributo causale”, ancora una volta nulla osservando circa la produzione della relazione da parte del anzi proprio utilizzando tale produzione per articolare la propria difesa. CP_1 Solo con la terza memoria ex art. 183, comma VI c.p.c., la aveva contrastato l'istanza Parte_1 del di disporre l'acquisizione L'intero fascicolo L' ma non in quanto tardiva o CP_1 CP_14 irrituale, bensì, perché inutile: infatti, secondo la la c.t.u. non era condivisibile e, quindi, Parte_1 non provava l'inadempimento allegato dal (v. terza memoria ex art. 183 c.p.c. attorea nella CP_1 quale si legge: “Parimenti non appare risolutiva, sotto il profilo L'assolvimento L'onere della prova, la richiesta di acquisizione del fascicolo del procedimento per accertamento tecnico preventivo (Tribunale di Pordenone, R.G. 1138/2019). Si ribadisce infatti anche in questa Sede come la c.t.u. che ha preceduto la presente causa, visto che i lavori oggetto L'appalto di cui è causa riguardavano un'opera solo parziale completata poi nel tempo, non abbia chiarito in alcun modo:
- né le cause dei presunti vizi;
- né l'effettivo apporto causale del CP_1
- né la misura di detto contributo causale;
- né le conseguenze, quantomeno in termini di aggravamento del danno, del trascorrere di sette anni tra l'ultimazione della copertura della piscina (avvenuta nel 2009) e la messa in funzione L'impianto (solo nel novembre del 2016), considerato che già nel 2011 il geom. nella CP_9 sua relazione evidenziava la costante formazione di condense e carenze coibentative, che avrebbero dovuto/potuto già allora porre il in condizione di rimediare ai vizi riscontrati. CP_1
Per quanto sopra esposto si ritiene pertanto che, allo stato, l'Amministrazione non abbia provato la fondatezza della pretesa azionata”).
Ogni successiva questione relativa alla acquisizione L'intero fascicolo del procedimento per a.t.p.
è, pertanto, irrilevante essendo, per le ragioni sopra esposte, utilizzabile ai fini della decisione la relazione del c.t.u. L'a.t.p. prodotta in causa dal in allegato all'atto di citazione. CP_1
Infine, il c.t.u. correttamente ha risposto agli ulteriori quesiti formulati dal Tribunale nel giudizio di merito mantenendo ferme le conclusioni già raggiunte in sede di a.t.p., avendo lo stesso giudicante nel formulare il quesito disposto che il c.t.u. effettuasse gli accertamenti “Esaminati gli atti ed i documenti di causa e tenuto conto delle risultanze del proprio prececente elaborato peritale”, senza, peraltro, che le parti avessero avanzato osservazioni al quesito in occasione del conferimento L'incarico (v. verbale udienza del 01.12.2023).
Quanto alle critiche svolte dall'appellante all'elaborato del c.t.u. nel giudizio di merito, la Corte osserva che le doglianze sono inammissibili perché generiche ed immotivate. L'appellante, infatti, si
è limitato a lamentare:
- che il c.t.u. non aveva preso in considerazione i documenti depositati in giudizio dai convenuti, senza tuttavia indicare quali documenti e la loro rilevanza;
- che il c.t.u. non aveva risposto alle osservazioni dei c.t.p., senza indicare quali osservazioni, il loro contenuto e la loro rilevanza;
- che il c.t.u. nel determinare la percentuale di responsabilità non aveva tenuto conto del ruolo svolto dal Responsabile del procedimento nominato dal trascurando, tuttavia, che tale aspetto non CP_1 faceva parte del quesito, essendo il R.U.P. estraneo al procedimento di a.t.p. ed anche al giudizio di merito.
Infine, come condivisibilmente osservato dal nessuna violazione del contraddittorio poteva CP_1 essere lamentata atteso che la c.t.u. era stata svolta in sede di a.t.p. con gli stessi contraddittori, che non erano rimasti contumaci.
6.3. Mancato apprezzamento della normativa sui lavori pubblici e di altre norme tecniche sia nella CTU assunta in I grado che nel precedente elaborato assunto in sede di ATP. Palese erroneità della sentenza nell'aver omesso di verificare il corretto adempimento del CTU rispetto a dette norme che al Giudice non potevano non essere note e nell'aver omesso di imporre al CTU di tenere conto, in un appalto pubblico, delle norme pubblicistiche.
L'appellante ha lamentato che i lavori erano stati appaltati dal nonostante l'assenza di un CP_1 progetto generale relativo a tutti gli interventi sulla piscina, avendo la appaltato solo i Parte_1 lavori di costruzione della copertura e delle parti edili che avrebbero accolto gli impianti e la pavimentazione.
Secondo l'appellante: “Solo in tal modo, cioè sulla scorta della conoscenza di un progetto generale, sia il progettista dei lavori della che la stessa avrebbe potuto esattamente tarare Pt_1 Pt_1 lo specifico intervento secondo le necessità effettive della copertura della piscina, nel mentre, avendo lasciato il progettista allo sbando, lo stesso è avvenuto per la che non ha potuto Pt_1 sapere esattamente quali sarebbero state le modalità attraverso le quali l'intervento sarebbe in seguito stato completato e quali eventuali accorgimenti, in relazione alla finalizzazione L'intervento, avrebbe potuto eventualmente adottare”. In relazione a tale mancanza l'appellante ha chiesto che le responsabilità per i vizi venissero suddivise anche con il RUP.
6.3.a. Costituendosi il ha chiesto il rigetto del motivo di appello evidenziando CP_1
l'inammissibilità delle censure rivolte all'operato del Responsabile del procedimento in quanto tardive, essendo state sollevate solo dopo il deposito della sentenza parziale. In ogni caso tali censure erano anche generiche, in quanto l'appellante non aveva indicato la rilevanza delle norme asseritamente violate.
6.3.b. Il motivo di appello è infondato. La Corte osserva, innanzittutto, che la pur affermando la corresponsabilità del RUP, Parte_1 tuttavia, non aveva chiesto di essere autorizzata a chiamarlo in causa: pertanto correttamente il
Tribunale ha limitato il quesito alla ripartizione interna della responsabilità alle sole parti del giudizio.
Con riferimento al merito della contestazione, la Corte rileva che i vizi accertati dal c.t.u. attengono alla progettazione ed alla esecuzione della copertura della piscina singolarmente considerata e la cui realizzazione è avvenuta in modo indipendente dal resto dei lavori che avevano interessato il complesso sportivo.
Infatti, il c.t.u. ha accertato sulla sola copertura “la presenza di numerosi fori sulla lamiera in acciaio inox d'intradosso che vanificavano la funzione di barriera al vapore … la mancata sigillatura dei sormonti delle lamiere d'intradosso che ne vanificavano la funzione di barriera al vapore … l'utilizzo di fissaggi per la lamiera d'intradosso non adatti all'ambiente umido ed aggressivo delle piscine coperte … l'incompleta chiusura del paramento murario lato Sud … la difformità tipologica della barriera al vapore posata dall'impresa rispetto a quanto verificato nella relazione ex L.10/91 … la posa non a regola d'arte della barriera al vapore in polietilene … la mancata rimozione della pellicola plastica scura, posta a protezione della lamiera in acciaio inox verso il pacchetto di copertura … la mancanza sulla lamiera di estradosso del panetto anticondensa previsto nel progetto”, difetti che il c.t.u. ha imputato alla esecuzione non a regola d'arte L'opera da parte della oltre che al negligente controllo da parte della d.l.. Parte_1
La doglianza, inoltre, è generica: l'appellante si è limitato a censurare la mancanza di un progetto generale, mancanza, peraltro, nota alla senza, tuttavia, neppure allegare quale utilità Parte_1 avrebbe avuto il progetto generale nel caso concreto per ovviare alla realizzazione non a regola d'arte della copertura da parte della Parte_1
Altrettanto generiche erano state le osservazioni svolte dal c.t.p. della riportate Pt_1 dall'appellante nell'atto di appello, nel quale si legge:
“Osservazione CTP “2.2.1 Mancata predisposizione di un progetto generale da realizzare Pt_1
a lotti. Lo scrivente aveva rilevato che l'Amministrazione comunale ed il RUP per completare la piscina avevano eseguito vari lotti senza premurarsi di predisporre, a monte, un progetto generale, violando il DPR 554/1999 che, peraltro, all'articolo 8 indica le funzioni e i compiti affidati al RUP”.
Risposta CTU: “Le osservazioni esposte dal C.T.P. non riguardano quanto richiesto dal G.I. nel quesito della presente causa. Quanto esposto dal CTP è già stato trattato e chiarito ampiamente nel corso L'accertamento tecnico preventivo 1138- 2019 R.G. e nella relativa relazione peritale definitiva completa delle risposte alle osservazioni alla bozza depositata dal sottoscritto CTU a cui si rimanda per ogni chiarimento nel merito. Per completezza si ribadisce che in sede di A.T.P. era già stato accertato che la suddivisione in lotti L'appalto e la mancanza di un progetto unitario non è causa dei vizi e difetti oggetto della presente causa””.
6.4. Mancato apprezzamento, da parte del CTU (anche in sede di ATP) e del Giudice, della violazione della normativa tecnica (L. 10/1991 ed altre), anche a prescindere dalla violazione delle norme in materia di lavori pubblici, sia da parte del Giudice che del CTU. Contr L'appellante ripropone una serie di censure all'operato del il quale: non avrebbe predisposto un progetto generale;
non avrebbe inserito tra i documenti contrattuali l'elaborato della verifica della l.
10/1991; avrebbe violato gli artt. 46, 47 e 48 d.p.r. 554/1999, in particolare non avrebbe rilevato una serie di difformità tra il progetto approvato e la documentazione allegata al progetto;
in occasione della redazione della perizia di variante non avrebbe posto rimedio alle dimenticanze ed agli errori commessi in precedenza.
Quindi ha rappresentato che i seguenti vizi erano ascrivibili ai soli progettisti (oltre che al RUP per omesso controllo):
- la posa dei profili a Z al posto delle clip in poliammide era stata prevista nella perizia di variante,
l'impresa aveva realizzato l'intervento in conformità alla perizia di variante, pertanto non erano ad essa imputabili le corrosioni dovute alla diversità dei materiali;
- il c.t.u. aveva affermato che “la barriera al vapore, posata in polietilene, si evidenzia che sulle specifiche del particolare della copertura al punto 2 è indicato genericamente “idonea barriera al vapore”: secondo l'appellante ciò significava che i materiali erano stati sicuramente ordinati dalla direzione lavori in quanto non erano compiutamente definiti nel progetto;
- la mancata definizione della barriera al vapore, sia come materiale che modalità di posa, era una delle cause del gocciolamento e non era da imputare alla che non aveva indicazioni Pt_1 progettuali;
- la aveva realizzato i pacchetti di copertura come da progetto, quindi, non era responsabile Pt_1 per i vizi ad esso riconducibili;
- la sigillatura della lamiera non era prevista in progetto;
- la presenza dei fori sarebbe stata insignificante se la barriera al vapore fosse stata sigillata, modalità di posa non prevista in progetto. Peraltro, i fori erano dovuti perché in progetto le lamiere dovevano essere posate con l'onda parallela alla struttura. Poi, quando la Direzione Lavori si era accorta L'errore progettuale, l'impresa aveva rimosso le lamiere e le aveva ricollocate in opera con l'onda perpendicolare alla struttura. Ovviamente i fori delle viti non coincidevano con quelli fatti precedentemente.
6.4.a. Costituendosi il ha evidenziato che i vizi accertati non trovavano causa nelle asserite CP_1
(ma infondate) violazioni delle norme di cui al D.P.R. 10/1991 o nel comportamento negligente del
RUP, ma derivavano dalla violazione delle più elementari regole L'arte nella esecuzione dei lavori.
La variante in corso lavori non provava che il progetto avesse delle notevoli carenze, peraltro, nemmeno indicate dall'appellante.
Le censure relative alla presunta difformità tra il pacchetto di copertura descritto nella relazione ex lege 10/1991 e quello rappresentato nei progetti erano state sollevate tardivamente per la prima volta in occasione dello svolgimento della c.t.u. nel giudizio di merito, c.t.u. che non aveva per oggetto l'accertamento dei fatti relativi all'an della pretesa.
In ogni caso, quanto previsto nei particolari esecutivi e nell'elenco prezzi avrebbe potuto essere addirittura migliorativo delle previsioni elaborate ex l. 10/1991.
Nel dettaglio, replicando alle contestazioni L'appellante, il Comune ha evidenziato:
- che l'utilizzo di acciaio inox al posto L'alluminio per le lamiere di intradosso ed estradosso non aveva avuto alcuna incidenza;
- quanto alla barriera al vapore: la relazione ex l. 10/1991 l'aveva prescritta in alluminio, gli allegati all'appalto avevano indicato “idonea barriera al vapore”, quindi la come appaltarice, Pt_1 avrebbe potuto fornire o imporre alla subappaltatrice l'uso del foglio in alluminio. La decisione di utilizzare il più economico foglio in polietilene non era stata concordata né comunicata al RUP, infatti il Comune aveva scoperto tale utilizzo solo in sede di a.t.p.;
- quanto alla sostituzione con perizia di variante delle clip in poliammide con profili a Z, il c.t.u. ne aveva solo preso atto, ma non l'aveva ritenuta la causa dei vizi;
- il c.t.u. aveva accertato che la presenza dei fori, conseguenza della prima errata posa della lamiera,
e non eliminati dopo la modifica della posa della stessa, era stata la causa della anomala presenza di condensa;
- quanto alla sigillatura della lamiera, l'operazione non era stata specificatamente prevista nel progetto perché opera funzionale ad impedire le infiltrazione dalla quale una esecuzione L'opera a regola d'arte non poteva prescindere.
Il convenuto ha concluso osservando che i vizi accertati dal c.t.u. dipendevano da scelte operate in corso d'opera dalle parti convenute o dalla esecuzione non a regola d'arte del pacchetto della copertura della piscina.
6.4.b. Il motivo di appello è infondato. Contr In merito alla irrilevanza delle censure mosse all'operato del già oggetto del terzo motivo di appello, la Corte rimanda a quanto esposto nel precedente paragrafo sub 5.3.b. Con la seconda parte del motivo l'appellante ha rappresentato che una serie di vizi accertati dal c.t.u. erano ascrivibili ai soli progettisti.
Preliminarmente, la Corte ritiene di condividere gli accertamenti svolti dal c.t.u. in sede di a.t.p. e le relative conclusioni avendo il consulente esaminato minuziosamente lo stato dei luoghi, valutato esaustivamente i documenti rilevanti dimessi in causa ed argomentato in modo approfondito le proprie conclusioni.
In occasione dei sopralluoghi, il c.t.u. ha dato atto che “è stata scoperchiata una porzione di copertura posta lungo il lato corto della piscina ed in prossimità della zona di gronda, lato sud, opposto alla zona ingresso. Si è eseguita ampia ricognizione, anche fotografica, della stratigrafia della copertura eseguendo altresì un elaborato grafico riportante nel dettaglio la stratigrafia della porzione di copertura esaminata. … si è potuto altresì accertare, anche fotograficamente ed a mezzo video, il gocciolamento d'acqua dall'intradosso della copertura. Al termine del sopradescritto incontro, si concordava con i C.T.P. l'esecuzione di un ulteriore sopralluogo in concomitanza L'esecuzione dei lavori di tamponamento del paramento murario mancante. Il giorno 05.02.2020 si è eseguito il sopralluogo stabilito ove il C.T.U. ed i CTP presenti hanno potuto visionare l'intera sommità della parete perimetrale oggetto di tamponamento e come questa sia stata realizzata. Inoltre, grazie al levo delle scossaline, si è potuto accertare nuovamente la stratigrafia della copertura lungo l'intero lato sud del fabbricato. … Si è visionato inoltre il locale macchine Unità Trattamento Aria (U.T.A.) ove si sono fotografati i dati relativi alla temperatura e umidità impostate e quelle misurate dalle relative sonde ambiente … In tale occasione è stata altresì acquisita la scheda di registrazione quotidiana del cloro, temperatura acqua in vasca, temperatura aria ecc, fornita dalla società , CP_8 gestore L'impianto”.
Il c.t.u. ha operato stimolando costantemente il confronto con i c.t.p.. Infatti, all'esito L'incontro del 19.02.2020, tenutosi dopo i sopralluoghi, il c.t.u. ha invitato i c.t.p. “alla produzione di una memoria scritta finalizzata a riassumere la propria posizione nel merito”, quindi, “Visti alcuni dubbi
e perplessità emersi nel corso L'incontro, si è stabilito in tale sede un nuovo sopralluogo per il giorno 05.03.2020 presso la Piscina comunale. L'incontro è stato eseguito per accertare se vi siano porzioni di copertura che presentino zone ossidate indipendenti dai fori presenti sulle lamiere di intradosso e/o indipendenti dalle zone di sovrapposizione tra lamiere successive. Il C.T.U e le parti, per mezzo di un trabattello hanno potuto visionare da vicino l'intradosso di copertura in corrispondenza L'ingresso tra spogliatoi e piscina e dal lato opposto nelle zone ove il CTU ed i
CTP hanno ritenuto opportuno”.
Nel merito, il c.t.u. ha dato atto di avere letto gli atti di causa, il cui contenuto è stato esposto sinteticamente nella relazione depositata, nonché le memorie inviate dai c.t.p., anche queste riassunte nella relazione (v. paragrafi “Analisi e documenti di causa” e “Memorie tecniche c.t.p.” da f. 12 a f.
18 relazione).
Il consulente ha poi acquisito mediante accesso agli atti del “il progetto definitivo-esecutivo CP_1 inerente all'opera in oggetto, ordini di servizio, verbali redatti durante i lavori, collaudo statico, perizia di variante, certificati di pagamento. Non è stato reperito il progetto strutturale depositato e non si è richiesta copia all'ufficio DD.PP.LL.PP di Pordenone poiché dalle risultanze delle indagini eseguite non se ne è ravvisata la necessità”.
Con riferimento ai documenti in atti ed acquisiti il c.t.u. ha formulato i seguenti rilievi:
- “La perizia di variante del 27.09.2009 di fatto riporta una descrizione di alcune opere in variante, come l'inserimento di “profili distanziatori sulla copertura, in modo da migliorare e garantire una ottimale ventilazione della copertura” e lo stralcio dall'originale progetto di alcuni impianti.
(ALL.6). Nella perizia di cui sopra, tuttavia, non è presente alcun particolare grafico che rappresenti la conformazione del pacchetto di copertura con inserimento dei distanziatori”;
- “Dall'analisi degli elaborati grafici del progetto definitivo-esecutivo, si è constatato, come anche già evidenziato nell'atto di ricorso e nella relativa documentazione allegata, che il canale di gronda posto lungo la fascia centrale del compluvio di copertura, risulta difforme da quanto riscontrato in loco. Durante il primo sopralluogo l'ing. , C.T.P. di parte ricorrente, aveva comunicato al Per_3 sottoscritto C.T.U. che tale difformità era stata già segnalata all'ing. prima L'accertamento CP_2
e che lo stesso aveva provveduto a redigere un elaborato grafico “as-built”, che il C.T.U. ha poi condiviso con le parti (ALL.4)”. Durante i sondaggi eseguiti nel corso delle operazioni peritali, si è visionata l'effettiva conformazione, geometria e stratigrafia del nodo di gronda, è stata riprodotta graficamente dal C.T.U. ed allegata al verbale di sopralluogo del 16.01.2020. (ALL.5 - 10)”;
- “Si è inoltre reperita la relazione ex L.10/91 al fine di comprendere ed analizzare la progettazione del pacchetto di copertura, la stratigrafia prevista e poterla confrontare con quanto riscontrato in loco ed eseguire le opportune verifiche termo igrometriche.(ALL.2-6)”.
All'esito delle indagini sul posto e documentali il c.t.u. ha accertato i seguenti vizi, indicandone “tutte le possibili cause scatenanti i fenomeni lamentati”, di seguito sinteticamente riassunti:
- “cospicua presenza di condensa interstiziale dovuta ai numerosi fori sulla lamiera
d'intradosso, che ne vanificano la funzione di barriera al vapore”: la Corte osserva che la presenza dei fori è stata individuata come una delle cause dei vizi a prescindere dall'utilizzo per la barriera a vapore di un materiale inidoneo;
- cospicua presenza di condensa interstiziale dovuta alla mancanza di sigillatura dei sormonti delle lamiere d'intradosso, che ne vanificano la funzione di barriera al vapore;
- utilizzo di fissaggi per la lamiera d'intradosso non adatti all'ambiente umido ed aggressivo delle piscine coperte;
- utilizzo di fissaggi e pendini per l'ancoraggio degli impianti in copertura non adatti all'ambiente umido ed aggressivo delle piscine coperte;
- mancata segnalazione alla committenza e/o negligenza per l'incompleta chiusura del paramento murario lato Sud da parte L'impresa e mancata segnalazione e/o mancato controllo da parte della D.L.;
- difformità tipologica della barriera al vapore posata dall'impresa rispetto a quanto verificato nella relazione ex L.10/91;
- mancata rimozione della pellicola plastica scura posta a protezione della lamiera in acciaio inox verso il pacchetto di copertura;
- mancanza di specifiche progettuali sulla tipologia della barriera al vapore indicata negli elaborati grafici e contabili del progetto definitivo-esecutivo e mancanza di controllo da parte della
D.L. su quanto effettivamente realizzato in loco;
- mancanza sulla lamiera di estradosso del panetto anticondensa previsto nel progetto”.
In merito alla ascrivibilità dei singoli vizi il c.t.u. ha ritenuto che:
- “la presenza dei numerosi fori sulla lamiera in acciaio inox è attribuibile all'impresa che ha posato il pacchetto di copertura, cioè la ditta EE ER (ora fallita) sub-appaltatrice L'impresa Pt_1 ed eventualmente alla D.L. per mancato e/o inefficace controllo”. In merito il c.t.u. ha spiegato
[...] che “Le forature, dalle testimonianze acquisite durante i sopralluoghi, sono state la conseguenza di un errata posa in opera della lamiera stessa da parte della ditta subappaltatrice (ora fallita) della ditta (parte resistente). Errata posa che ha poi costretto al levo totale della copertura e alla Pt_1 rimessa in pristino. I fori precedentemente realizzati tuttavia non sono stati sigillati e sono ad oggi ancora ben visibili”. La Corte osserva che il c.t.u. ha accertato che la lamiera era stata posta in opera in modo errato, quindi, evidentemente, in difformità da quanto previsto nel progetto esecutivo. Il riposizionamento corretto della lamiera aveva lasciato scoperti i fori precedentemente realizzati nella errata esecuzione, fori che non erano stati sigillati, come, invece, avrebbero dovuto essere, se l'impresa avesse lavorato secondo le regole L'arte, tenuto anche conto L'ambiente particolare quale è quello di una piscina;
- “la mancata sigillatura dei sormonti delle lamiere d'intradosso è da attribuire all'impresa che ha posato il pacchetto di copertura, cioè la ditta EE ER (ora fallita) subappaltatrice L'impresa ed eventualmente alla D.L. per mancato e/o inefficace controllo”: la Corte osserva che Parte_1 la sigillatura, tenuto anche conto del particolare ambiente sul quale veniva posata la copertura, costituiva una lavorazione che la subappaltatrice avrebbe dovuto compiere in autonomia, in ossequio alle regole L'arte. Il c.t.u., infatti, ha accertato che “La copertura in oggetto è costituita da fogli di lamiera grecata della larghezza di 90 cm sovrapposti tra loro per una greca e mezzo. Affinché i pannelli possano esercitare correttamente la loro funzione di barriera al vapore, così come previsto
a progetto (ALL.6), la posa degli stessi avrebbe dovuto essere eseguita in modo tale che vi fosse una perfetta sigillatura nel sormonto tra le lastre. Con tutta evidenza, la sigillatura tra le greche non è avvenuta o non è adeguata e come nel caso dei fori, l'aria calda ed umida si insinua nel giunto by- passando così la lamiera di intradosso ed andando a condensarsi all'interfaccia con gli strati superiori”;
- “l'utilizzo di fissaggi per la lamiera d'intradosso non adatti all'ambiente umido ed aggressivo delle piscine coperte era da attribuire all'impresa che ha posato il pacchetto di copertura, cioè la ditta
EE ER (ora fallita) sub-appaltatrice L'impresa ed eventualmente alla D.L. per Parte_1 mancato e/o inefficace controllo”: anche in questo caso, l'impresa avrebbe dovuto utilizzare, secondo le regole L'arte, materiali diversi in ragione L'ambiente oggetto della copertura;
- “la mancata segnalazione alla committenza e/o negligenza per l'incompleta chiusura del paramento murario lato Sud è da attribuire all'impresa che lo ha realizzato, ed Parte_1 eventualmente alla D.L. per mancata segnalazione documentale alla committenza”: si tratta di un adempimento che l'impresa avrebbe dovuto fare utilizzando la diligenza richiesta in ragione della attività professionale svolta;
- “La posa non a regola d'arte della barriera al vapore in polietilene è da attribuire all'impresa che
l'ha posata EE ER (ora fallita) sub-appaltatrice L'impresa ed eventualmente alla Pt_1
D.L. per mancato e/o inefficace controllo”: la Corte osserva che la critica del c.t.u. ha per oggetto la posa della barriera, quindi l'esecuzione L'opera, e non, invece, la scelta del tipo di barriera da porre, correttamente, pertanto, il c.t.u. ha ascritto l'errata posa alla impresa esecutrice dei lavori, oltre che alla d.l. per mancato controllo;
- “La mancata rimozione della pellicola plastica scura, posta a protezione della lamiera in acciaio inox verso il pacchetto di copertura, è da attribuire all'impresa che l'ha posata EE ER (ora fallita) sub-appaltatrice L'impresa ed eventualmente alla D.L. per mancato e/o inefficace Pt_1 controllo”;
- “La mancanza sulla lamiera di estradosso del panetto anticondensa previsto nel progetto è da attribuire all'impresa che l'ha posata EE ER (ora fallita) sub-appaltatrice L'impresa Pt_1 ed eventualmente alla D.L. per mancato e/o inefficace controllo”: anche in questo caso è l'impresa esecutrice che non si è attenuta al progetto, che le era stato messo a disposizione (v. contratto di subappalto art.
7.2 nel quale si legge che il subappaltatore “
7.2 Dichiara, inoltre, di aver esaminato le indicazioni di progetto, di aver effettuato gli opportuni sopralluoghi ed incontri con il personale tecnico e di essere stata esaurientemente edotta sulle problematiche e difficoltà L'opera”;
- “La mancanza di specifiche, da parte dei progettisti, sulla tipologia della barriera al vapore indicata negli elaborati grafici e contabili del progetto definitivo-esecutivo è da attribuirsi all'ufficio di progettazione/progettista delle opere di copertura arch. e/o IN. una Persona_2 CP_2 volta chiarita la posizione di quest'ultimo”: tale vizio è stato correttamente attribuito dal c.t.u. ai soli proggettisti, sul punto, pertanto, ogni doglianza di è inammissibile per carenza di Parte_1 interesse.
6.5. Mancanza di motivazione, all'interno della CTU e della sentenza definitiva, in ordine alla ripartizione delle percentuali di responsabilità. Mancata valutazione delle responsabilità del
Responsabile del procedimento e/o del gestore L'impianto e/o dello stesso CP_1 ha lamentato che la propria responsabilità era del tutto secondaria e minimale, avendo Parte_1 solo effettuato minime lavorazioni non a regola d'arte, mentre il grado di responsabilità più rilevante era in capo i) al Responsabile del procedimento;
ii) ai progettisti, che avevano elaborato un progetto carente e con incongruenze tra le verifiche elaborate con la l. 10/1991 ed i disegni ed elenco prezzi allegati al contratto;
iii) alla direzione lavori, che non aveva effettuato una nuova verifica della l.
10/1991 con il pacchetto che avevano erroneamente inserito negli elaborati progetttuali;
che con la perizia di variante non aveva rimediato alle carenze progettuali, quanto alle densità isolanti, alle caratteristiche della barriera a vapore e dei sistemi fissaggio pacchetto a copertura;
iv) al gestore L'impianto; v) al quale soggetto deputato alla manutenzione tra il 2009 ed il 2016. CP_1
Con riferimento al Comune l'appellante ha rappresentato che nella richiesta di contributo inoltrata alla Regione il 19.03.2019 lo stesso aveva ammesso che i problemi della copertura erano stati causati dal fatto che la struttura fosse rimasta inutilizzata per 10 anni. Nella richiesta, infatti, si leggeva che
“La costruzione ed il completamento della struttura nel corso di un decennio ha fatto sì che, nonostante l'immobile sia in uso solo da tre anni, l'edificio presenti dei problemi legati principalmente alla copiosa presenza di condensa interna lungo il canale di gronda centrale la copertura e posto sopra la vasca natatoria, oltre alla formazione di ruggine in corrispondenza dei giunti dei pannelli in lamiera gracata e degli ancoraggi esistenti”.
6.5.a. Costituendosi il ha chiesto il rigetto del motivo di appello evidenziando che il c.t.u. CP_1 aveva attribuito la maggiore responsabilità alla impresa sul rilievo che “la principale Parte_1 causa dei vizi e difetti rilevati è dovuta alla posa della copertura ed alle imperizie e negligenze che la stessa impresa ha adottato nel corso dei lavori”. In merito alla evocata responsabilità o corresponsabilità degli altri soggetti indicati dall'appellante, il convenuto ha contestato:
- la tardività delle allegazioni riguardanti il RUP formulate per la prima volta solo dopo la pronuncia della sentenza non definitiva;
- la genericità delle doglianze in merito alla esclusione di responsabilità a carico del gestore da parte del c.t.u., essendosi l'appellante limitato a contestare che il gestore era scomparso da ogni responsabilità e che l'esame dei dati di temperatura e umidità relativa all'ambiente registrati dopo l'apertura L'impianto “non pare proprio sufficiente”;
- l'infondatezza della pretesa corresponsabilità del per difetti di manutenzione tra la fine dei CP_1 lavori (2009) e l'apertura della piscina (2016), avendo il c.t.u. accertato che i vizi dipendevano da carenze strutturali ed avendo sempre il c.t.u. espressamente escluso negligenze od omissioni del in nesso di causalità con i vizi. Quanto al contenuto della perizia illustrativa presentata dal CP_1
Comune alla Regione FVG per l'ottenimento del finanziamento, il convenuto ha eccepito che tale documento non era mai stato prodotto in giudizio.
6.5.b. Il motivo di appello è infondato.
Quanto alla invocata corresponsabilità del RUP e del gestore della piscina la Corte ribadisce che si tratta di soggetti che non sono parti in causa, pertanto, la doglianza sul punto è inammissibile e, in ogni caso, infondata nel merito alla luce degli accertamenti svolti dal c.t.u..
Quanto alla evocata corresponsabilità del al c.t.u. in sede di a.t.p. era stato chiesto di CP_1 accertare “eventuali negligenze o omissioni effettuate dal ricorrente in rapporto alle necessarie e opportune opere di manutenzione ordinaria del manufatto, tenuto anche conto del periodo di tempo nel quale l'opera è rimasta inutilizzata, nonché le conseguenze che tali negligenze o omissioni hanno comportato in relazione ai vizi e difetti denunciati.”
Il c.t.u. aveva evidenziato che “nel periodo in cui la struttura è rimasta chiusa al pubblico, con le piscine vuote, priva di impianti e serramenti, non vi fossero le condizioni termo-igrometriche e di aggressività L'ambiente interno che rendessero necessario operare particolari manutenzioni che esulino dalle normali pulizie delle superfici”, concludendo che “non si ravvisano quindi negligenze
o omissioni a carico del ricorrente che siano in nesso di causalità con le problematiche riscontrate”.
La Corte condivide tale conclusione in quanto coerente con la natura strutturale dei vizi accertati, che solo le particolari condizioni ambientali di una piscina in funzione potevano fare emergere, con conseguente irrilevanza L'eventuale omessa pulizia delle superfici, unica opera manutentiva richiesta durante la chiusura della piscina.
Infine, il riferimento fatto dall'appellante alla Perizia Illustrativa a firma L'arch. allegata Per_4 dal Comune alla richiesta di finanziamento, nella quale si legge“La costruzione ed il completamento della struttura nel corso di un decennio ha fatto sì che, nonostante l'immobile sia in uso solo da tre anni, l'edificio presenti dei problemi legati principalmente alla copiosa presenza di condensa interna lungo il canale di gronda centrale la copertura e posto sopra la vasca natatoria, oltre alla formazione di ruggine in corrispondenza dei giunti dei pannelli in lamiera grecata e degli ancoraggi esistenti”, la Corte osserva che, contrariamente a quanto allegato dalla la perizia non ha Pt_1 valore confessorio, innanzittutto perché non è sottoscritta dal e, in secondo luogo, perché CP_1
l'architetto che l'ha redatta si è limitato a rappresentare l'esistenza dei vizi senza indicarne quale causa la carente manutenzione L'immobile.
Quanto alla ripartizione interna della responsabilità tra la ed i progettisti e direttori dei lavori Pt_1 arch. (deceduto) e ing. , a seguito della rimessione in istruttoria, al c.t.u. Persona_2 CP_2
è stato chiesto di accertare “la quota di responsabilità addebitabile ai singoli convenuti o loro dante causa”.
Il c.t.u. ha risposto al quesito nei seguenti termini: “Premesso che, non esistendo una normativa tecnica nel merito, non si è potuta reperire nessuna indicazione su come suddividere le eventuali responsabilità delle parti che intervengono in un appalto di opere edili, il sottoscritto CTU, in relazione alla tipologia di vizi e difetti riscontrati, ha quindi proporzionato le percentuali di responsabilità sulla base L'apporto che le parti in causa hanno avuto nel compimento L'attività di cantiere che ha causato il danno accertato. Si ritiene quindi che la maggior quota di responsabilità sia da attribuire all'impresa che ha eseguito le opere, nel tramite della propria sub-appaltatrice
(ditta fallita). La restante quota di responsabilità secondo il sottoscritto CTU va suddivisa in parti eguali alle figure tecniche che hanno svolto i ruoli di progettisti e direttore lavori. Le percentuali di responsabilità ascrivibili ai soggetti convenuti possono essere così imputate: 70% CP_16 esecutrice 15% Progettista e Direttore dei Lavori Arch. (ora Eredi Parte_1 Persona_2
; 15% Progettista e Direttore dei Lavori IN. ”. CP_17 CP_2
La Corte condivide le conclusioni del c.t.u., atteso che la maggior parte dei vizi sono conseguenza della esecuzione non a regola d'arte L'opera da parte della subappaltratice, quindi prescindono dalle evidenziate carenze progettuali (ad es. l'errata posa della lamiera, con conseguente necessità di riposizionamento a seguito del quale erano rimasti scoperti i precedenti fori, non sigillati dalla impresa, è stata individuata quale concausa principale del mancato funzionamento della barriera al vapore – v. f. 30 c.t.u. nella quale si legge “Con riferimento alla accertata presenza di macchie color ruggine di diversa forma sull'intradosso della lamiera in acciaio di copertura, si ritiene che la principale causa della presenza dei vizi e difetti riscontrati sia dovuta alla condensa interstiziale che si forma tra gli strati del pacchetto di copertura e che grazie ai fori ed ai giunti non sigillati, si riversa sull'intradosso della stessa”). Quanto al difetto di controllo da parte della Direzione Lavori, la Corte osserva che alcuni vizi erano occulti, con conseguente impossibilità per la d.l. di accorgersene, anche utilizzando l'ordinaria diligenza (v. ad es. l'omessa rimozione della pellicola protettiva della lamiera applicata dal produttore per la fase di trasporto e montaggio della stessa, pellicola che avrebbe dovuto essere rimossa dopo la posa;
la mancanza della completa chiusura tra muratura e copertura, lungo il lato corto del fabbricato opposto rispetto all'ingresso (lato sud); tale elemento era stato chiuso verso l'esterno solamente da una lamiera zincata.).
6.6. Violazione L'art. 1223 c.c. per errata interpretazione ed omessa applicazione. Violazione L'art. 2041, c.c.. Violazione delle norme in materia di buona fede (art. 1375 c.c.).
L'appellante ha rappresentato che il aveva ricevuto dalla Regione l'importo di euro CP_1
200.000,00 per il rifacimento della copertura.
Il c.t.u. aveva accertato costi per euro 426.611,10, tuttavia secondo la il Comune aveva Pt_1 costruito una nuova piscina, completamente diversa da quella oggetto di causa, in particolare erano state aumentate le corsie.
L'appellante, pertanto, ha concluso evidenziando che la quantificazione del danno doveva avere per oggetto la situazione esistente al momento della domanda, prima del rifacimento della copertura nel
2022; in ogni caso dall'ammontare del danno doveva essere detratto il contributo ricevuto dalla
Regione a fondo perduto.
6.6.a. Costituendosi il ha rappresentato, preliminarmente che l'86,85% del contributo era CP_1 stato impiegato per il rifacimento della copertura, mentre il restante 13,15% era stato utilizzato per pagare ulteriori lavori necessari per l'omologazione della vasca.
Quanto al contributo ricevuto, l'appellato ha evidenziato che il ricorso a contributi costituiva uno degli ordinari mezzi con il quale l'ente reperiva le proprie finanze. Nel caso di specie la richiesta dello specifico contributo era stata solo occasionata dal fatto dannoso, ma non ne era conseguenza diretta ed immediata, condizione presupposta perché operi la compensatio invocata dalla Pt_1
[...]
Infine, il convenuto ha contestato che la nuova copertura fosse diversa da quella realizzata dalla
. Parte_1
6.6.b. Il motivo di appello è infondato.
Quanto al contributo regionale ricevuto dal la Corte osserva che il in vista della CP_1 CP_1 esecuzione dei lavori di rifacimento della copertura, conseguenti ai vizi di quella realizzata dalla si è attivato per reperire le risorse finanziarie indispensabili per affrontarne i costi Parte_1 stante il fallimento delle trattative e nell'attesa L'esito del giudizio di primo grado. La Corte osserva che i finanziamenti regionali costituiscono una delle “entrate” tipiche dei Comuni.
L'art. 149, comma IV, d.lvo 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), stabilisce, infatti, che “La finanza dei comuni e delle province è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate”.
Il finanziamento ricevuto dalla Regione FVG per la realizzazione della nuova copertura non ha natura risarcitoria, essendo, come detto, una ordinaria “fonte di sostentamento” del il quale ha CP_1 anticipato i soldi necessari per rimediare al danno cagionatogli prelevandoli dalle proprie casse, con conseguente non applicabilità al caso in esame del principio della compensatio lucri cum danno (v.
Cassazione civile sez. III, 08/04/2021, (ud. 28/09/2020, dep. 08/04/2021), n.9380 che ha condiviso
“il principio affermato da questa Corte secondo cui "nel caso di assicurazione sulla vita, l'indennità si cumula con il risarcimento, perchè si è di fronte ad una forma di risparmio posta in essere dall'assicurato sopportando l'onere dei premi, e l'indennità, vera e propria contropartita di quei premi, svolge una funzione diversa da quella risarcitoria ed è corrisposta per un interesse che non è quello di beneficiare il danneggiante" (Corte Cass. Sez. U., Sentenza n. 12564 del 22/05/2018, in motivazione, paragr. 3.7, - seguita dalle conformi sentenze nn. 1265-1267 pubblicate tutte nella stessa data - che ha escluso la detraibilità, dal risarcimento del danno patrimoniale, del valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall'Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto L'illecito del terzo;
id. Sez. 3 -, Ordinanza n.
15870 del 13/06/2019, id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26647 del 18/10/2019 che, ai fini del diffalco, richiedono anche la coincidenza delle voci di danno risarcite)”).
Come condivisibilmente osservato dal giudice di prime cure, il in assenza del danno CP_1 cagionato dai convenuti, avrebbe potuto chiedere finanziamenti da destinare ad altre opere, pertanto, il contributo ricevuto non ha appianato la perdita derivante dal danno, avendo impedito al CP_1 di ottenere la medesima somma per finalità diverse. Quanto alla quantificazione del danno da risarcire, correttamente il c.t.u. ha valutato la spesa sostenuta dal alla data di realizzazione dei lavori, non essendo a tale data ancora stata CP_1 pronunciata la sentenza di primo grado ed essendo l'eventuale aumento del costo dei materiali e della manodopera imputabile alla convenuta che non ha adempiuto tempestivamente all'obbligo risarcitorio.
Non risulta, infine, provato che il abbia realizzato una nuova copertura della piscina diversa CP_1 da quella oggetto di appalto. La ha fondato la allegazione della diversità della nuova Pt_1 copertura sulla sola circostanza che sarebbe stata ampliata la vasca natatoria, fatto che non dimostra che sia stato ampliato anche l'immobile e, quindi, la copertura. Significativamente i c.t.p. non hanno svolto alcuna osservazione in merito a tale circostanza, che è stata dedotta dal solo appellante sulla base di una interpretazione errata dello stralcio della relazione dd.13.9.2019 del Comune presentata alla Regione FVG, riportato nell'atto di citazione in appello e nel quale si legge: “L'attuale impianto natatorio non è dotato delle caratteristiche necessarie per l'omologazione per l'attività sportiva.
Attualmente l'impianto natatorio ha una intensità di utilizzo superiore a 2000 ore all'anno. Con
l'intervento in oggetto, oltre ad incrementare le ore di utilizzo, si avrà un numero maggiore di utilizzatori L'impianto, dato dal numero di corsie natatorie in più”. Come già detto, il solo dato di fatto L'aumento delle corsie della vasca non implica un aumento della superficie complessiva L'intero immobile e, conseguentemente, non implica la realizzazione di una copertura di dimensioni maggiori di quella oggetto di appalto.
7. Si sono costituiti i sigg.ri chiedendo l'accoglimento L'appello principale e proponendo CP_3 appello incidentale per le seguenti ragioni.
7.1. Violazione ed errata applicazione L'art. 2946 c.c. quanto alla eccezione di decadenza e prescrizione.
Gli appellanti, premesso che lo stesso aveva riconosciuto di avere per la prima volta CP_1 denunciato i vizi nei loro confronti solo a maggio 2019, con la notifica del ricorso per ATP, hanno evidenziato che:
1. nel 2011 nella relazione a firma del geom. si leggeva che nella parete nord, est e ovest CP_9 della piscina erano state rilevate delle problematiche, tra le quali condense e corrosione dei tubolari esistenti e carenze “dal punto di vista coibentativo con notevoli ponti termini”;
2. nel settembre 2016 il gestore della piscina aveva denunciato l'esistenza di vizi della struttura;
erano stati effettuati dei sopralluoghi all'esito dei quali il Comune era rimasto inerte;
3. nel gennaio 2018 il gestore aveva inviato un'altra segnalazione di vizi, quindi il 26.01.2018 il aveva denunciato la presenza di vizi all'impresa ed all'ing. ma non agli eredi CP_1 CP_2 CP_3 ed aveva effettuato un sopralluogo il 15.02.2018;
4. erano stati fatti ulteriori sopralluoghi;
5. la mera ripetizione di quanto già accertato e denunciato era avvenuta il 18.10.2018, ma a quella data il era perfettamente consapevole dei danni e delle cause o, almeno, lo avrebbe potuto e CP_1 dovuto essere sin dal sopralluogo del febbraio 2018, trattandosi peraltro di soggetto con specifiche competenze tecniche essendo dotato di un apposito ufficio tecnico.
7.1.a. Costituendosi il ha evidenziato che con la raccomandata del 26.01.2018 si era CP_1 limitato ad informare le parti di avere ricevuto dal gestore della piscina la segnalazione di possibili vizi dei quali aveva, però, avuto piena contezza solo a seguito del sopralluogo del 08.11.2018.
Il ricorso per ATP, atto interruttivo della prescrizione, era stato tempestivamente notificato il
02.07.2019 e la causa di merito era stata avviata, sempre tempestivamente, il 31.12.2020, essendosi l'ATP concluso il 01.07.2020 con il deposito della c.t.u..
7.1.b. Il motivo di appello è infondato.
In merito alla non rilevanza della relazione redatta nel 2011 dal geom. in quanto non CP_9 pertinente ai vizi oggetto di causa la Corte rimanda a quanto esposto al paragrafo 6.1.b., avente ad oggetto la medesima doglianza svolta da Parte_1
Quanto alla dedotta conoscenza dei vizi da parte del sin dal mese di settembre 2016, la Corte CP_1 osserva che:
- il 22.01.2018 il gestore della piscina aveva inviato al una segnalazione nella quale si legge CP_1
“Con 1a presente chiediamo con urgenza di effettuare un sopralluogo insieme al progettista per visionare la problematica inerente le forti condense di acqua che si formano in più punti al centro del tetto del piano vasca. Tale perdita si è presentata alla apertura dell impianto (novembre 2016) nonostante tutte le precauzioni prese per evitare la problematica (ventilazione accesa durante tutta
1a giornata e 1a presenza dei teli sopra 1a vasca durante 1a notte per evitare 1'evaporazione L'acqua). Ad oggi tale problematica si sta aggravando in quanto i condotti dell areazione e le strutture che le sorreggono si stanno arrugginendo in maniera consistente con il rischio di comprometterne 1a tenuta” (doc. 13 ; CP_1
- con missiva dd. 26.01.2018, inviata, tra gli altri, all'ing. alla all'ing. CP_2 Parte_1 [...]
, progettista e d.l. dei lavori di completamento ed impiantistici, ed alla Persona_5 Controparte_18 il Comune aveva rappresentato quanto segue: “Preso atto: Che a seguito di gara in procedura aperta la piscina è stata data in gestione alla società sportiva da settembre 2016; Che già durante il CP_8 primo mese di gestione si evidenziavano delle perdite in copertura con gocciolamento in corrispondenza della corsia no3; Che a seguito di sopralluoghi eseguiti in copertura si evidenziava che il materiale isolante in corrispondenza della mezzeria risultava bagnato;
Che, a seguito di queste verifiche e in accordo con il direttore dei lavori della parte impiantistica, si decideva di eseguire delle prove riguardanti la ventilazione al fine di escludere che la problematica fosse dovuta a fenomeni di condensa in copertura;
Atteso che il risultato delle prova ha dato esito negativo;
Che durante il periodo estivo 2017 non si sono verificati fenomeni di gocciolamento, inducendo così a pensare che il materiale isolante fosse stato posto in opera bagnato causando l'effetto sopra citato;
Dato atto che ora il fenomeno si è nuovamente manifestato cosi come evidenziato con la mail pervenuta allo scrivente ufficio in data 22/01/2018; Al fine di una rapida soluzione della problematica si invitano i professionisti e l'impresa in indirizzo ad un incontro presso la piscina comunale di il giorno 15 febbraio alle ore 15.00” (doc. 1 all. prima memoria Controparte_1 ex art. 183 cpc . CP_3
Dai documenti sopra riportati emerge che a gennaio 2018 il non aveva ancora contezza delle CP_1 cause dei gocciolamenti, né della persistenza del vizio comparso a settembre 2016. Infatti, dopo la prima segnalazione da parte del gestore del settembre 2016, la causa dei gocciolamenti era stata individuata nell'essere stato il materiale isolante posto in opera bagnato ed era stato ritenuto che la problematica si fosse risolta con l'essersi il materiale isolante asciugato, tant'è che nel corso L'estate 2017 il fenomeno non si era ripresentato.
Quindi solo con la nuova segnalazione del gestore del gennaio 2018 il Comune aveva appreso che il problema si era ripresentato e, al fine di individuarne la possibile causa, aveva invitato l'ing. CP_2
l'impresa l'ing. e l'impresa E.D. Impianti s.r.l. ad effettuare un Parte_1 Persona_5 sopralluogo. La Corte osserva che il coinvolgimento anche del proggettista e d.l. dei lavori di completamento ed impiantistici e della impresa E.D. Impianti s.r.l., soggetti poi risultati estranei ai fatti, dimostra che al mese di gennaio 2018 il Comune non era ancora in grado di conoscere esattamente quali fossero tutti i vizi e, soprattutto, quali potessero esserene le cause.
Solo all'esito dei sopralluoghi effettuati il 18.10.2018 ed il 08.11.2018 il aveva avuto CP_1 contezza della esistenza di tutti i vizi, della gravità della situazione e dei soggetti responsabili, anche grazie alle conoscenze tecniche del professionista esterno, ing. che il Persona_6 CP_1 aveva a tal fine nominato (v. atto di citazione laddove si legge: “4.3. Vista la gravità ed il CP_1 progressivo avanzamento del fenomeno, dopo mesi di inutili sopralluoghi anche congiunti il CP_1 ha deciso di incaricare un professionista esterno - l'ing. - di verificare in Persona_6 contraddittorio con l'appaltatrice, con la associazione concessionaria e col progettista e direttore dei lavori superstite ing. (essendo frattanto mancato l'arch. le cause CP_2 Persona_2 tecniche dei fenomeni riscontrati, allo scopo di ricercare una soluzione urgente e sperabilmente bonaria e condivisa”, circostanze non contestate dai convenuti).
La Corte osserva, inoltre, che il fatto che al sopralluogo del 18 ottobre ne sia seguito un altro l'8 novembre dimostra che al 18 ottobre tutte le parti non avevano ancora ben chiara la situazione, cioè non avevano ancora contezza esatta dei vizi e delle responsabilità.
Infatti, in occasione del sopralluogo del 18 ottobre le parti avevano accertato, per la prima volta, che
“la barriera vapore indicata nelle tavole di progetto, in opera è costituita da teli in nylon polietilene di circa 1 mm di spessore semplicemente sovrapposti. … che la conformazione della grondaia centrale è differente da quella presente negli elaborati dj progetto: si chiede quindi un aggiornamento di tale particolare, fornendo l'as-built per meglio analizzare il problema. L'ing. si impegna a trasmettere ai presenti entro giovedì 25.10.2018 1'elaborato richiesto”. CP_2
Le parti si erano, pertanto, aggiornate al 08.11.2018 per proseguire con il sopralluogo.
Quindi, dal verbale del sopralluogo L'8 novembre, presente tra gli altri l'ing. assente, CP_2 invece, la risulta che “con l'ausilio di un trabattello fornito dal Comune di Parte_1 CP_1
e con l'assistenza della ditta per le operazioni pratiche del sondaggi,
[...] Controparte_19 si è presa visione della copertura verificando lo stato L'intradosso, Sono evidenti e diffusi su tutta la copertura, vari rivetti utilizzati per la formazione del pacchetto di copertura, posizionati in buona parte senza un criterio logico (ossia interasse ed allineamento costante) come dovrebbe essere;
spesso si presentano in gruppi ravvicinati di 2-3, con interdistanze ed allineamenti caotici, Molti di essi presentano tracce di ossidazione che percola macchiando la copertura stessa. Saliti sul trabattello, si ha avuto modo di constatare che sia i rivetti che le viti di ancoraggio alla struttura principale, sono fortemente corrosi: in alcuni casi si sono trovate delle punte da trapano al posto degli ancoraggi, che si spezzavano con facilità, È emerso inoltre che manca completamente la CP chiusura della muratura sul corto della piscina, sul fronte opposto rispetto l'ingresso per una altezza di circa 15-20 cm, sostituita da un elemento di lamiera zincata non ben sormontata dato che era possibile vedervici oltre. In tale zona è visibile una maggiore corrosione della lamiera. I pendini L'impianto di trattamento aria risultano sporcati dal percolamento della ruggine, Si allontana il dott, ing. , per impegni precedentemente assunti. Saliti in copertura e sollevata Persona_5 una lastra di rivestimento, si sono rilevati vari difetti e problemi, che qui sinteticamente si riportano: lo strato di lana di roccia risultava non asciutto;
al di sotto sono presenti 2 strati di EPS/XPS, anch'essi superficialmente umidi;
la lamiera superiore è connessa, tramite cavallotti metallici, ad elementi metallici a “7” direttamente senza l'apposizione di un distanziatore plastico/gommoso: è presente solo una spugnetta di circa 1 mm di spessore che non assolve a tale funzione;
la lamiera superiore non è dotata del panno anticondensa previsto dal progetto;
in corrispondenza della CP grondaia centrale, diversa da quella di progetto, è presente, sul verso l'isolamento, un elemento microforato che doveva servire a ventilare la copertura, ma risulta completamente tappato verso
l'esterno dalia grondaia stessa, per cui la condensa che si forma nell'isolante viene a correre sotto la grondaia stessa;
la grondaia centrale, dati gli spessori in essere, si presuppone appoggiare direttamente sullo strato in EPSD (PS, quindi con ridotto spessore di isolamento sotto stante;
alcuni elementi perimetrali di finitura (scossaline) risultano posate in maniera errata, ossia con sovrapposizione contrarie alla pendenza;
esaminando i bordi dall'interno, si è riscontrata la presenza del telo di nylon — polietilene di circa 1 mm di spessore, al posto della barriera vapore, come riportato nella precedente riunione, Alla luce di quanto visionato sul posto, appare evidente a tutti i presenti che il problema è diffuso a tutta la copertura, per cul il precedentemente ipotizzato intervento localizzato solo in corrispondenza della grondaia centrale risulterebbe inutile. È convinzione dei presenti che l'attuale copertura debba essere completamente rifatta, valutando la possibilità di recuperare parte del materiale presente, data la presenza di diverse anomalie, incongruenze e difetti realizzativi che ne vanificano l'efficacia sotto l'aspetto termo igrometrico”
(sottolineature del giudicante).
Dal contenuto dei verbali risulta evidente che solo in data 08.11.2018 il aveva avuto effettiva CP_1 contezza della gravità della situazione, tant'è che tutti i presenti avevano concordato per la prima volta che era necessario procedere all'integrale rifacimento della copertura, pertanto, è da tale data che decorreva il termine di un anno per la denuncia dei vizi, che è stato rispettato dal avendo CP_1 notificato il ricorso per A.T.P. il 02.07.2019 ((v. Cassazione civile sez. III, 27/01/2025, (ud.
16/01/2025, dep. 27/01/2025), n.1909 che ha ribadito il “principio di diritto secondo il quale, in tema di responsabilità ex art. 1669 cod. civ., poiché la disciplina della decadenza (art. 1669, primo comma) e della prescrizione (art. 1669, secondo comma) hanno lo scopo di non onerare il danneggiato della proposizione di domande generiche a carattere esplorativo, è necessario che la denuncia, per far decorrere il successivo termine prescrizionale, rilevi una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stesso (Cass. 16 febbraio 2015, n.
3040; cfr. anche, in precedenza, Cass. 7/01/2000, n. 81 e, successivamente, Cass. 17/10/2017, n.
24486)”.
Infine, poiché il c.t.u. ha depositato la relazione il 01.07.2020, il ha tempestivamente agito CP_1 giudizialmente nei confronti dei convenuti entro un anno dal 02.07.2019, data della denuncia mediante la notifica del ricorso per a.t.p., essendo la prescrizione sospesa durante la pendenza L'ATP, portando alla notifica l'atto di citazione il 31.12.2020, notifica perfezionatesi prima della costituzione in giudizio delle parti avvenuta quanto ai sigg. il 01.04.2021, quanto alla CP_3 Pt_1 il 30.04.2021, quanto all'ing. il 31.03.2021.
[...] CP_2
7.2. Violazione L'art. 698, 2 c., c.p.c. per contraddittorietà ed omessa applicazione. Violazione del diritto di difesa a seguito della violazione delle regole processuali. Nullità L'elaborato peritale della CTU di I grado per mancata completa risposta ai quesiti e per mancata risposta alle osservazioni del CTP di parte Pt_1
Gli appellanti hanno dichiarato di aderire e fare proprio il motivo di appello proposto da Pt_1
.
[...]
Il motivo è infondato per le ragioni già esposte al paragrafo sub 6.2.b.
7.3. Mancato apprezzamento della normativa sui lavori pubblici e di altre norme tecniche sia nella CTU assunta in I grado che nel precedente elaborato assunto in sede di ATP. Palese erroneità della sentenza nell'aver omesso di verificare il corretto adempimento del CTU rispetto a dette norme che al Giudice non potevano non essere note e nell'aver omesso di imporre al CTU di tenere conto, in un appalto pubblico, delle norme pubblicistiche.
Gli appellanti hanno dichiarato di aderire e fare proprio l'analogo motivo di appello svolto da Pt_1 limitatamente alla erroneità della sentenza laddove non ha individuato le responsabilità del RUP.
[...]
Il motivo è infondato per le ragioni già esposte al paragrafo sub 6.3.b.
7.4. Mancato apprezzamento, da parte del CTU (anche in sede di ATP) e del Giudice, della violazione della normativa tecnica (L. 10/1991 ed altre), anche a prescindere dalla violazione delle norme in materia di lavori pubblici, sia da parte del Giudice che del CTU.
Gli appellanti hanno dichiarato di aderire e fare proprio l'analogo motivo di appello svolto da Pt_1 limitatamente alla erroneità della sentenza laddove non ha individuato le responsabilità del RUP.
[...]
Hanno, invece, ribadito che le corrosioni erano addebitabili alla ditta costruttrice che aveva utilizzato materiali non adeguati per risparmiare sui costi, materiali che erano stati ordinati dalla impresa.
Anche le non corrette modalità di posa L'opera erano addebitabili alla sola costruttrice che aveva agito al fine di contenere le spese. Per la medesima ragione l'impresa aveva omesso di mettere il feltro anticondensa. Infine, la presenza dei fori non sigillati era addebitabile alla sola impresa.
Anche la realizzazione della barriera a vapore inadeguata era imputabile alla sola impresa la quale, in assenza di indicazioni sui materiali, ove non in grado autonomamente di scegliere i materiali adatti, avrebbe dovuto chiedere chiarimenti al d.l..
La prima parte del motivo è infondata per le ragioni già esposte al paragrafo sub 6.4.b.
Quanto alla imputazione dei vizi indicati dagli appellanti alla sola impresa, la Corte condivide le conclusioni del c.t.u., come sopra già esposto al paragrafo sub 6.4.b., in merito al concorso del d.l. per omesso controllo.
7.5. Mancanza di motivazione, all'interno della CTU e della sentenza definitiva, in ordine alla ripartizione delle percentuali di responsabilità. Mancata valutazione delle responsabilità del
Responsabile del procedimento e/o del gestore L'impianto e/o dello stesso CP_1
Gli appellanti hanno dichiarato di aderire e fare proprio l'analogo motivo di appello svolto da Pt_1 limitatamente alla erroneità della sentenza laddove non ha individuato le responsabilità del RUP.
[...]
Il motivo è infondato per le ragioni già esposte al paragrafo sub 6.5.b.
7.6. Violazione L'art. 1223 c.c. per errata interpretazione ed omessa applicazione. Violazione L'art. 2041, c.c.. Violazione delle norme in materia di buona fede (art. 1375 c.c.).
Gli appellanti hanno dichiarato di aderire e fare proprio l'analogo motivo di appello svolto da Pt_1
evidenziando quanto al contributo di euro 200.000,00 che la somma era stata erogata dalla
[...]
Regione al determinato e vincolante scopo del rifacimento della piscina.
Il motivo è infondato per le ragioni già esposte al paragrafo sub 6.6.b.
8. Si è costituito l'ing. chiedendo l'accoglimento L'appello principale, al quale ha CP_2 dichiarato di aderire nei termini e nei limiti di seguito precisati, e proponendo appello incidentale per le seguenti ragioni.
8.1. Violazione ed errata applicazione L'art. 2946 c.c. quanto alla eccezione di decadenza e prescrizione.
L'appellante ha aderito al motivo svolto dalla precisando che in atti non era stata dimessa Parte_1 la prova del ricevimento da parte dello stesso ing. della raccomandata dd. 26.01.2018 inviata CP_2 dal CP_1
Sul punto l'ing. ha svolto anche appello incidentale autonomo evidenziando che quando il CP_2 geom. aveva redatto nel 2011 la propria relazione la copertura era già in opera da due anni. CP_9
Il motivo di appello è infondato per le ragioni esposte ai paragrafi 6.1.b. e 7.1..
Inoltre, la Corte osserva:
- che la mancata prova della ricezione da parte L'ing. della raccomandata del Comune dd. CP_2
26.01.2018 è irrilevante essendo stato accertato che solo con il sopralluogo del 08.11.2018 il CP_1 aveva avuto contezza di tutti i vizi e dei responsabili;
- che, come già evidenziato nei paragrafi citati, i vizi oggetto della relazione redatta nel 2011 dal geom. non attenevano alla copertura della piscina. CP_9
8.2. Violazione L'art. 698, 2 c., c.p.c. per contraddittorietà ed omessa applicazione. Violazione del diritto di difesa a seguito della violazione delle regole processuali. Nullità L'elaborato peritale della CTU di I grado per mancata completa risposta ai quesiti e per mancata risposta alle osservazioni del CTP di parte Pt_1
8.3. Mancato apprezzamento della normativa sui lavori pubblici e di altre norme tecniche sia nella CTU assunta in I grado che nel precedente elaborato assunto in sede di ATP. Palese erroneità della sentenza nell'aver omesso di verificare il corretto adempimento del CTU rispetto a dette norme che al Giudice non potevano non essere note e nell'aver omesso di imporre al CTU di tenere conto, in un appalto pubblico, delle norme pubblicistiche.
L'appellante ha aderito ai motivi svolti dalla precisando ulteriormente che il penetrante Parte_1 potere di direzione e controllo da parte della committenza risultava dal disciplinare di incarico 31 maggio 2005 (all. 3 di citazione).
I motivi di appello sono infondati per le ragioni esposte ai paragrafi 6.2.b. e 7.2. e 6.3.b. e 7.3
8.4. Mancato apprezzamento, da parte del CTU (anche in sede di ATP) e del Giudice, della violazione della normativa tecnica (L. 10/1991 ed altre), anche a prescindere dalla violazione delle norme in materia di lavori pubblici, sia da parte del Giudice che del CTU.
L'appellante ha aderito al motivo svolto dalla nei limiti e termini di cui alla comparsa Parte_1 degli eredi CP_3
Il motivo di appello è infondato per le ragioni esposte al paragrafo 7.4.
8.5. Mancanza di motivazione, all'interno della CTU e della sentenza definitiva, in ordine alla ripartizione delle percentuali di responsabilità. Mancata valutazione delle responsabilità del
Responsabile del procedimento e/o del gestore L'impianto e/o dello stesso CP_1
L'appellante ha aderito al motivo svolto dalla precisando che la perizia di variante, Parte_1 redatta e sottoscritta dal solo arch. non conteneva l'aggiornamento della legge 10/1991 perché CP_3 non di compentenza della d.l..
Il motivo di appello è infondato per le ragioni esposte al paragrafo 6.4.b.
8.6. Violazione L'art. 1223 c.c. per errata interpretazione ed omessa applicazione. Violazione L'art. 2041, c.c.. Violazione delle norme in materia di buona fede (art. 1375 c.c.).
L'appellante ha aderito al motivo svolto dalla proponendo anche motivo incidentale Parte_1 autonomo evidenziando che ai fini della quantificazione del danno era essenziale comprendere se il contributo regionale doveva o meno essere computato.
L'appellante ha dedotto che il non aveva mai allegato e, quindi, neppure provato che avrebbe CP_1 potuto destinare il contributo ricevuto dalla Regione ad altra opera pubblica. L'ing. ha anche contestato che la situazione L'immobile era anche la conseguenza della CP_2 totale mancanza di manutenzione L'opera nel corso degli anni.
Infine, quanto alla ripartizione interna della responsabilità l'appellante ha dedotto testualmente: “Ai fini della determinazione della quota di responsabilità in capo all'ing. il CTU ha indicato nel CP_2
15% la quota di responsabilità addebitabile al professionista e davvero non pare si possa andare oltre”, in quanto “si dovrà tenere conto del fatto che l'ing. non ha mai formalmente rivestito CP_2 il ruolo di Progettista e Direttore dei Lavori in relazione all'appalto oggetto del presente giudizio”.
Il motivo di appello è infondato per le ragioni esposte al paragrafo 7.4..
Con riferimento ai rilievi oggetto di motivo incidentale, la Corte rileva che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, in sede di osservazioni alla bozza della c.t.u. nel giudizio di merito il c.t.p. del aveva osservato che “il in attesa di rivalersi sui soccombenti, ha dovuto CP_1 CP_1 richiedere un contributo regionale, rinunciando a tale scopo di richiedere e destinare il contributo per realizzare altre opere o per intervenire sulle esistenti necessitanti di manutenzione dovuta all'usura o vetusta e non per cattive esecuzioni com'è avvenuto per la piscina comunale”, indicando anche l'alternativa destinazione del contributo alla manutenzione delle altre opere esistenti. Inoltre, come già rilevato nei paragrafi sopra citati, nel caso di specie non opera il principio della compensatio lucri cum damno stante la natura non indennitaria del contributo.
Quanto alla contestata omessa manutenzione L'immobile, la Corte rimanda a quanto osservato al paragrafo 6.5.b. nella parte in cui vengono riportate le conclusioni del c.t.u., che ha escluso la rilevanza della manutenzione anche solo quale concausa dei vizi, e vengono indicate le ragioni della condivisione da parte della Corte di tali conclusioni.
Quanto alla determinazione della misura della propria responsabilità, l'appellante non ha contestato la quantificazione fatta dal c.t.u., essendosi limitato ad evidenziare che non gli si poteva addossare una maggiore responsabilità in considerazione del fatto che non aveva rivestito il ruolo formale di progettista e d.l., non negando, quindi, di essere responsabile nei confronti del CP_1
Quanto all'an della responsabilità, pertanto, la sentenza non è stata oggetto di motivo di appello.
Analogamente, in merito al quantum l'appellante si è limitato a contrastare l'appello svolto dalla che aveva chiesto accertarsi una maggiore responsabilità L'ing. ma non ha Parte_1 CP_2 contestato la misura della propria responsabilità ritenuta in sentenza.
L'ultimo motivo L'appello incidentale svolto dall'ing. ha per oggetto il rigetto della domanda CP_2 di manleva svolta nei confronti della terza chiamata . CP_6
La Corte dà atto che l'ing. ha depositato dichiarazione di rinuncia all'appello incidentale nei CP_2 confronti di a spese compensate notificata alle controparti, rinuncia che è stata accettata CP_6 dalla terza chiamata, sempre a spese compensate, con dichiarazione notificata alle controparti. Per i motivi esposti devono essere respinti l'appello proposto da e gli appelli incidentali Parte_1 proposti dai sigg. e dall'ing. nei confronti del CP_3 CP_2 Controparte_1 gli appellanti vanno condannati in solido (da ripartirsi nel rapporto interno nella misura del 70% a carico di e del 15% a carico di e del 15% a carico dei sigg. al Parte_1 CP_2 CP_3 pagamento delle spese del grado in favore L'appellato liquidate secondo i parametri medi CP_1 delle cause ricomprese nel valore tra € 260.001,00 ed € 520.00,00, in considerazione della soccombenza (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, comprensiva anche della istanza di sospensiva della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, istanza rigettata, e fase decisoria per complessivi euro 20.119,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e
CPA come per legge).
Sussistono in capo agli appellanti i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Parte_1
, , e nei confronti del CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_1
e , così provvede:
[...] CP_6 rigetta l'appello principale e gli appelli incidentali proposti nei confronti del Controparte_1
[...] dichiara estinto a spese compensate l'appello incidentale proposto da nei confronti di CP_2
Controparte_6 condanna , , e , in solido Parte_1 CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 fra loro (da ripartirsi nel rapporto interno nella misura del 70% a carico di e del 15% a Parte_1 carico di e del 15% a carico dei sigg. al pagamento delle spese del presente CP_2 CP_3 grado di giudizio in favore L'appellato che liquida in complessivi Controparte_1
€ 20.119,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante principale ed agli appellanti incidentali dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 29.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Burra dott.ssa Marina Vitulli