Articolo 4 della Legge 27 dicembre 1973, n. 852
Articolo 3Articolo 5
Versione
15 gennaio 1974
Art. 4.

A decorrere dal 1 gennaio 1974 i lavoratori autonomi e i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia sono tenuti al pagamento dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura nella misura di una quota capitaria annua pari a lire 600 per ogni unita' attiva facente parte del nucleo coltivatore-allevatore diretto, colonico o mezzadrile.
I contributi previsti dall'articolo 3 e quelli di cui al precedente comma del presente articolo sono riscossi secondo i criteri e le modalita' vigenti per la riscossione dei contributi dovuti per l'assicurazione per l'invalidita', vecchiaia e superstiti.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1974
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