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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/10/2025, n. 2750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2750 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2960/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Marco Gattuso Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Borgo Giudice Relatore
Dott.ssa Rada Vincenza Scifo Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2960/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. CHIARA BUSANI Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE - CONTUMACE all'esito della camera di consiglio del 10.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da ricorso;
la parte resistente non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 29.02.2024 la RA , Parte_1 cittadina dell'ALBANIA, nata in [...] il [...], impugnava il provvedimento del Questore di del 7.11.2023, notificato il 2.02.2024, con il quale era stata rigettata la richiesta di rilascio di CP_1 permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, co. 2, lett. d-bis, D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286; chiedeva altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato.
Nel provvedimento di rifiuto della si legge che la Commissione Territoriale di Bologna con CP_1 provvedimento del 13.06.2023 aveva formulato parere sfavorevole al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per cure mediche, che il parere della CT risultava vincolante e che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, co. 2, lett. d-bis, D.lgs. 25 luglio 286/1998.
In particolare la Questura di evidenziava come la patologia a carico della ricorrente, ovvero CP_1 grave alterazione del bacino con insufficienza venosa cronica, non necessitando di interventi chirurgici o peculiari terapie farmacologiche, non dovesse essere considerata di particolare gravità e non adeguatamente curabile nel suo Paese d'origine, con conseguente rigetto della domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche.
La ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di un permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. d-bis, D.lgs. 286/1998, affermando di essere giunta in Italia nell'agosto 2021 per la necessità di trattare e curare le gravi patologie che la riguardano – tra le quali l'alterazione del bacino, il piede torto congenito, la sindrome algodistrofica, l'insufficienza venosa cronica (cfr. certificazione medica – docc.4 - 15 allegati al ricorso) – attraverso interventi chirurgici, trattamenti fisioterapici e cure specialistiche. La ricorrente evidenziava il reale rischio di subire l'amputazione totale della gamba in caso di mancato trattamento.
Con decreto del 18.03.2024 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, come confermato con provvedimento del 22.06.2024.
Il , nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio e pertanto Controparte_1 ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 16.09.2025, celebrata dinanzi al GOP delegato, la ricorrente dichiarava:
“Sono in Italia da 4 anni, vengo dall'Albania.
Sono venuta in Italia per poter ricevere le cure adeguate per il mio problema alla mia gamba sinistra.
Mi sono ammalata a 9 anni di età, con una deformazione che ha atrofizzato il ginocchio ed il piede, equino. Io sono caduta dal cavallo all'età di 6 anni.
In Albania sono stata operata al ginocchio quando avevo 13 anni di età, credo. L'intervento è stato eseguito presso l'ospedale di Tirana;
non è stato però risolutivo, tanto è vero che non riuscivo nemmeno a piegare più il ginocchio. Avevano infatti sbagliato l'intervento chirurgico, compromettendo tendini e crociato del ginocchio.
Sono venuta in Italia quando avevo 20 anni di età, mi pare.
Ora ho 24 anni di età.
Ho scelto di venire in Italia in quanto qui, a Verona, risiedeva già mia sorella, ed a CP_1 risiedevano già due zie, una materna ed una paterna;
godono tutte di permesso di soggiorno.
In Italia sono stata operata una prima volta nel 2022, in Baggiovara, per provvedere alla CP_1 legatura delle vene;
poi sono stata sottoposta ad intervento chirurgico al ginocchio, eseguito presso l'ospedale di Verona nel novembre 2024, ed il 7 luglio 2025 sono stata operata al piede, sempre a
Verona.
Attualmente sto facendo fisioterapia domiciliare, prescritta dai medici di Verona.
Vivo a Spilamberto (MO), con mia zia che mi ospita presso l'appartamento di sua proprietà.
Da quando sono in Italia non ho mai lavorato;
vengo sostenuta da mia madre, che mi manda del danaro dall'Albania, e da mia zia.
Come può notarsi, comprendo e parlo abbastanza la lingua italiana da farmi capire bene, avendo anche frequentato dei corsi di lingua italiana.
Non ho mai avuto problemi con la giustizia, né in Italia e né altrove”.
All'udienza dell'8.10.2025, celebrata ex art. 281 sexies c.p.c., il Procuratore della parte ricorrente, riportandosi alla documentazione prodotta, precisava che la propria assistita in data 7.07.2025 aveva subito un intervento chirurgico per la correzione del piede torto e dovrà seguire un percorso di cure post operatorio di almeno due anni, come risulta dalla documentazione medica pubblica in atti.
La causa veniva, dunque, rimessa al Collegio per la decisione.
***
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Modena del 7.11.2023, notificato in data
2.02.2024, con il quale veniva negato alla ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, co. 2, lett. d-bis, TUI, a seguito di domanda presentata dalla ricorrente in data
11.05.2023.
La Commissione ha espresso parere sfavorevole in quanto ha considerato non gravi le condizioni di salute della ricorrente e le patologie dalle quali la stessa è affetta, evidenziando – in particolare – come non fossero in atto terapie o in programma interventi chirurgici con riferimento alla grave alterazione strutturale del bacino a carico della ricorrente, come quest'ultima avrebbe potuto e potrebbe facilmente reperire nel suo Paese di origine i farmaci prescritti (gel oftalmico, collirio, paracetamolo e antibiotici) per trattare l'emiparesi facciale, come l'insufficienza venosa cronica già trattata chirurgicamente non richiedesse ulteriori trattamenti specifici.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito con modifiche con L. 46/2017, e si procede con il rito di cui agli artt. 281 decies e ss. c.p.c. e 19 ter D.lgs 150/2011.
Ritiene il Collegio che sia accertato il diritto della ricorrente all'ottenimento del permesso di soggiorno per cure mediche, sussistendo le condizioni di cui all'art. 19, comma 2, lett.d-bis), TUI, che così recita a seguito della modifica intervenuta con D.L. 10 marzo 2023 n.20, convertito con L.
5 maggio 2023 n.50 (atteso che la domanda veniva presentata all'organo amministrativo in data
11.05.2023): “2.Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art.13, comma 1, nei confronti:
d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese d'origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, tali da determinare un grave pregiudizio alla salute degli stessi in caso di rientro nel Paese d'origine o di provenienza. In tali ipotesi, il Questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale.”.
Nel caso di specie, quanto al primo presupposto per la concessione di un permesso di soggiorno per cure mediche, ossia la presenza di una grave patologia debitamente certificata, risulta documentato che la ricorrente presenta un complesso quadro clinico accertato all'esito di esami diagnostici eseguiti sul territorio nazionale fin dal suo arrivo qui, tra i quali: risonanza magnetica del 10.09.2021 alla gamba, caviglia e piede sinistro, che ha evidenziato ectasia venosa, edema spongioso e la necessità di ricovero specialistico (cfr. referto Poliambulatorio CFT
Citta di Vignola - doc. 5 allegato al ricorso); risonanza magnetica dell'11.10.2021 al ginocchio sinistro, che ha mostrato imbottimento edematoso, fascite liquida e segnali disomogenei muscolo-tendinei, suggerendo ulteriori approfondimenti diagnostici (cfr. referto Poliambulatorio CFT Citta di Vignola – doc. 6 allegato al ricorso); radiografia al ginocchio sinistro del 12.11.2021 (cfr. referto Poliambulatorio CFT Citta di Vignola – doc. 8 allegato al ricorso).
La ricorrente giungeva in Italia, appena ventenne, in una condizione di salute già notevolmente compromessa, essendo affetta da grave deformità dell'arto inferire sinistro, con ginocchio semiflesso e piede equino, insorta improvvisamente all'età di nove anni (cfr. certificato medico pubblico
Ospedale di Baggiovara di del 7.04.2022 – doc. 11 allegato al ricorso), tanto da ridurre la CP_1 sua capacità deambulatoria, condizionata da zoppia di fuga (cfr. certificazione medica pubblica a firma del Prof. dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna del 28.11.2022 – doc. 12 allegato Per_1 al ricorso).
Vero è che la ricorrente nel 2014 ha subìto in Albania un intervento per l'allungamento dei tendini flessori del ginocchio sinistro, e nel 2020 ha subìto in Turchia un ulteriore intervento per piede torto congenito, con allungamento del tendine d'Achille, ma gli stessi non si sono rivelati risolutivi delle gravi patologie dalle quali la stessa risulta affetta, come ricostruito e risultante dal referto medico del
Poliambulatorio Bios di Formigine (BO) del 27.10.2021 (cfr. doc. 7 allegato al ricorso). La ricorrente, ritenuta paziente interessata da un complesso quadro sanitario (cfr. referto del
16.02.2022 dell'Ambulatorio medico convenzionato Porta Aperta di a firma del Dott. CP_1 [...]
e del Dott. – doc. 10 allegato al ricorso), subiva in Italia un intervento di Per_2 Per_3 legatura perforante di coscia anteriore e fleboctomie multiple di coscia e di gamba arto inferiore sinistro (certificazione medica pubblica dell'Ospedale S. Agostino Estense di del 3.03.2023 CP_1
– doc. 13 allegato al ricorso) e veniva inserita in lista d'attesa per un ulteriore intervento al ginocchio per "liberazione alla Judet e correzione del tracking rotuleo", senza garanzia di risoluzione, dato l'avanzato stato di artrosi, non escludente una sostituzione protesica del ginocchio (cfr. documentazione medica pubblica Ospedale Rizzoli di Bologna del 23.10.2023 – doc. 14 allegato al ricorso).
Con deposito del 15.09.2025 la ricorrente dava atto di essersi sottoposta in data 7.07.2025 ad un complesso intervento chirurgico presso l'Istituto sanitario Sacro Cuore – Don Calabria di Valpolicella
(VR), come da documentazione che si allega (cfr. lettera di dimissioni - doc. 18), al quale seguiva una visita di controllo effettuata in data 8.09.2025 (cfr. referto - doc. 19).
Di recente, precisamente in data 23.09.2025, la ricorrente si è sottoposta ad una ulteriore visita di controllo presso l'Istituto sanitario Sacro Cuore – Don Calabria di Valpolicella (VR), come risulta dal relativo referto (cfr. doc. 20 allegato a nota dep. il 2.10.2025); all'esito il Dott. ha Persona_4 attestato sia la complessità dell'intervento chirurgico, sia la durata del percorso terapeutico, stimata in almeno 2 anni, richiedendo fisioterapia dedicata, rx periodici, rimozione dei mezzi di sintesi (cfr. certificato medico - doc. 21 allegato a nota dep. il 2.10.2025).
Tale documentazione medica pubblica attesta senza ombra di dubbio la gravità delle condizioni di salute della ricorrente.
Quanto al secondo presupposto, ossia la possibilità di cura nel Paese d'origine, la Questura si limitava a ritenere le condizioni di salute della richiedente non rientranti tra quelle derivanti da patologie di particolare gravità non adeguatamente curabili nel Paese di origine, come richiesto dalla normativa, indicandolo come sede di facile reperimento dei medicinali prescritti.
Basti a tal proposito evidenziare che la ricorrente già si sottoponeva alle cure in Patria, subendo un intervento chirurgico non riuscito, che peggiorava le sue condizioni di salute, e ciò presumibilmente a causa della complessità delle condizioni della ricorrente, ampiamente attestata dalla documentazione prodotta.
Infine, la ricorrente in caso di rientro in Patria subirebbe, secondo il dettato normativo, un grave pregiudizio per la sua salute.
Infatti, la ricorrente ha intrapreso in Italia un complesso iter di cure, giunto allo stato al terzo intervento chirurgico, con previsione di un continuativo percorso terapeutico di almeno due anni, di mirati trattamenti fisioterapici, monitoraggio radiologico, rimozione dei mezzi di sintesi. Certamente tali cure non possono in alcun modo essere ora interrotte, né potrebbero essere assicurate in Patria, visti gli esiti del precedente percorso terapeutico cui la ricorrente veniva sottoposta in Albania con esiti negativi.
Ai sensi dell'art.19, comma 2, TUI il diritto ad un permesso di soggiorno per cure mediche deve trovare tutela, salvo che l'allontanamento dal territorio nazionale - che potrebbe comportare una violazione del diritto alla salute - non sia necessario nei casi previsti dall'art.13, comma 1, TUI, ossia per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, che nel caso di specie non appaiono sussistere, né sono richiamati dalla Questura nel suo diniego.
Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento.
In considerazione della natura delle complesse questioni affrontate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, accerta il diritto della ricorrente RA al rilascio del permesso di soggiorno Parte_1 per cure mediche ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d-bis), D.lgs 286/98, e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data 10 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Dott. Marco Gattuso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Marco Gattuso Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Borgo Giudice Relatore
Dott.ssa Rada Vincenza Scifo Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2960/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. CHIARA BUSANI Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE - CONTUMACE all'esito della camera di consiglio del 10.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da ricorso;
la parte resistente non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 29.02.2024 la RA , Parte_1 cittadina dell'ALBANIA, nata in [...] il [...], impugnava il provvedimento del Questore di del 7.11.2023, notificato il 2.02.2024, con il quale era stata rigettata la richiesta di rilascio di CP_1 permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, co. 2, lett. d-bis, D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286; chiedeva altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato.
Nel provvedimento di rifiuto della si legge che la Commissione Territoriale di Bologna con CP_1 provvedimento del 13.06.2023 aveva formulato parere sfavorevole al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per cure mediche, che il parere della CT risultava vincolante e che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, co. 2, lett. d-bis, D.lgs. 25 luglio 286/1998.
In particolare la Questura di evidenziava come la patologia a carico della ricorrente, ovvero CP_1 grave alterazione del bacino con insufficienza venosa cronica, non necessitando di interventi chirurgici o peculiari terapie farmacologiche, non dovesse essere considerata di particolare gravità e non adeguatamente curabile nel suo Paese d'origine, con conseguente rigetto della domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche.
La ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di un permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. d-bis, D.lgs. 286/1998, affermando di essere giunta in Italia nell'agosto 2021 per la necessità di trattare e curare le gravi patologie che la riguardano – tra le quali l'alterazione del bacino, il piede torto congenito, la sindrome algodistrofica, l'insufficienza venosa cronica (cfr. certificazione medica – docc.4 - 15 allegati al ricorso) – attraverso interventi chirurgici, trattamenti fisioterapici e cure specialistiche. La ricorrente evidenziava il reale rischio di subire l'amputazione totale della gamba in caso di mancato trattamento.
Con decreto del 18.03.2024 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, come confermato con provvedimento del 22.06.2024.
Il , nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio e pertanto Controparte_1 ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 16.09.2025, celebrata dinanzi al GOP delegato, la ricorrente dichiarava:
“Sono in Italia da 4 anni, vengo dall'Albania.
Sono venuta in Italia per poter ricevere le cure adeguate per il mio problema alla mia gamba sinistra.
Mi sono ammalata a 9 anni di età, con una deformazione che ha atrofizzato il ginocchio ed il piede, equino. Io sono caduta dal cavallo all'età di 6 anni.
In Albania sono stata operata al ginocchio quando avevo 13 anni di età, credo. L'intervento è stato eseguito presso l'ospedale di Tirana;
non è stato però risolutivo, tanto è vero che non riuscivo nemmeno a piegare più il ginocchio. Avevano infatti sbagliato l'intervento chirurgico, compromettendo tendini e crociato del ginocchio.
Sono venuta in Italia quando avevo 20 anni di età, mi pare.
Ora ho 24 anni di età.
Ho scelto di venire in Italia in quanto qui, a Verona, risiedeva già mia sorella, ed a CP_1 risiedevano già due zie, una materna ed una paterna;
godono tutte di permesso di soggiorno.
In Italia sono stata operata una prima volta nel 2022, in Baggiovara, per provvedere alla CP_1 legatura delle vene;
poi sono stata sottoposta ad intervento chirurgico al ginocchio, eseguito presso l'ospedale di Verona nel novembre 2024, ed il 7 luglio 2025 sono stata operata al piede, sempre a
Verona.
Attualmente sto facendo fisioterapia domiciliare, prescritta dai medici di Verona.
Vivo a Spilamberto (MO), con mia zia che mi ospita presso l'appartamento di sua proprietà.
Da quando sono in Italia non ho mai lavorato;
vengo sostenuta da mia madre, che mi manda del danaro dall'Albania, e da mia zia.
Come può notarsi, comprendo e parlo abbastanza la lingua italiana da farmi capire bene, avendo anche frequentato dei corsi di lingua italiana.
Non ho mai avuto problemi con la giustizia, né in Italia e né altrove”.
All'udienza dell'8.10.2025, celebrata ex art. 281 sexies c.p.c., il Procuratore della parte ricorrente, riportandosi alla documentazione prodotta, precisava che la propria assistita in data 7.07.2025 aveva subito un intervento chirurgico per la correzione del piede torto e dovrà seguire un percorso di cure post operatorio di almeno due anni, come risulta dalla documentazione medica pubblica in atti.
La causa veniva, dunque, rimessa al Collegio per la decisione.
***
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Modena del 7.11.2023, notificato in data
2.02.2024, con il quale veniva negato alla ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, co. 2, lett. d-bis, TUI, a seguito di domanda presentata dalla ricorrente in data
11.05.2023.
La Commissione ha espresso parere sfavorevole in quanto ha considerato non gravi le condizioni di salute della ricorrente e le patologie dalle quali la stessa è affetta, evidenziando – in particolare – come non fossero in atto terapie o in programma interventi chirurgici con riferimento alla grave alterazione strutturale del bacino a carico della ricorrente, come quest'ultima avrebbe potuto e potrebbe facilmente reperire nel suo Paese di origine i farmaci prescritti (gel oftalmico, collirio, paracetamolo e antibiotici) per trattare l'emiparesi facciale, come l'insufficienza venosa cronica già trattata chirurgicamente non richiedesse ulteriori trattamenti specifici.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito con modifiche con L. 46/2017, e si procede con il rito di cui agli artt. 281 decies e ss. c.p.c. e 19 ter D.lgs 150/2011.
Ritiene il Collegio che sia accertato il diritto della ricorrente all'ottenimento del permesso di soggiorno per cure mediche, sussistendo le condizioni di cui all'art. 19, comma 2, lett.d-bis), TUI, che così recita a seguito della modifica intervenuta con D.L. 10 marzo 2023 n.20, convertito con L.
5 maggio 2023 n.50 (atteso che la domanda veniva presentata all'organo amministrativo in data
11.05.2023): “2.Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art.13, comma 1, nei confronti:
d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese d'origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, tali da determinare un grave pregiudizio alla salute degli stessi in caso di rientro nel Paese d'origine o di provenienza. In tali ipotesi, il Questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale.”.
Nel caso di specie, quanto al primo presupposto per la concessione di un permesso di soggiorno per cure mediche, ossia la presenza di una grave patologia debitamente certificata, risulta documentato che la ricorrente presenta un complesso quadro clinico accertato all'esito di esami diagnostici eseguiti sul territorio nazionale fin dal suo arrivo qui, tra i quali: risonanza magnetica del 10.09.2021 alla gamba, caviglia e piede sinistro, che ha evidenziato ectasia venosa, edema spongioso e la necessità di ricovero specialistico (cfr. referto Poliambulatorio CFT
Citta di Vignola - doc. 5 allegato al ricorso); risonanza magnetica dell'11.10.2021 al ginocchio sinistro, che ha mostrato imbottimento edematoso, fascite liquida e segnali disomogenei muscolo-tendinei, suggerendo ulteriori approfondimenti diagnostici (cfr. referto Poliambulatorio CFT Citta di Vignola – doc. 6 allegato al ricorso); radiografia al ginocchio sinistro del 12.11.2021 (cfr. referto Poliambulatorio CFT Citta di Vignola – doc. 8 allegato al ricorso).
La ricorrente giungeva in Italia, appena ventenne, in una condizione di salute già notevolmente compromessa, essendo affetta da grave deformità dell'arto inferire sinistro, con ginocchio semiflesso e piede equino, insorta improvvisamente all'età di nove anni (cfr. certificato medico pubblico
Ospedale di Baggiovara di del 7.04.2022 – doc. 11 allegato al ricorso), tanto da ridurre la CP_1 sua capacità deambulatoria, condizionata da zoppia di fuga (cfr. certificazione medica pubblica a firma del Prof. dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna del 28.11.2022 – doc. 12 allegato Per_1 al ricorso).
Vero è che la ricorrente nel 2014 ha subìto in Albania un intervento per l'allungamento dei tendini flessori del ginocchio sinistro, e nel 2020 ha subìto in Turchia un ulteriore intervento per piede torto congenito, con allungamento del tendine d'Achille, ma gli stessi non si sono rivelati risolutivi delle gravi patologie dalle quali la stessa risulta affetta, come ricostruito e risultante dal referto medico del
Poliambulatorio Bios di Formigine (BO) del 27.10.2021 (cfr. doc. 7 allegato al ricorso). La ricorrente, ritenuta paziente interessata da un complesso quadro sanitario (cfr. referto del
16.02.2022 dell'Ambulatorio medico convenzionato Porta Aperta di a firma del Dott. CP_1 [...]
e del Dott. – doc. 10 allegato al ricorso), subiva in Italia un intervento di Per_2 Per_3 legatura perforante di coscia anteriore e fleboctomie multiple di coscia e di gamba arto inferiore sinistro (certificazione medica pubblica dell'Ospedale S. Agostino Estense di del 3.03.2023 CP_1
– doc. 13 allegato al ricorso) e veniva inserita in lista d'attesa per un ulteriore intervento al ginocchio per "liberazione alla Judet e correzione del tracking rotuleo", senza garanzia di risoluzione, dato l'avanzato stato di artrosi, non escludente una sostituzione protesica del ginocchio (cfr. documentazione medica pubblica Ospedale Rizzoli di Bologna del 23.10.2023 – doc. 14 allegato al ricorso).
Con deposito del 15.09.2025 la ricorrente dava atto di essersi sottoposta in data 7.07.2025 ad un complesso intervento chirurgico presso l'Istituto sanitario Sacro Cuore – Don Calabria di Valpolicella
(VR), come da documentazione che si allega (cfr. lettera di dimissioni - doc. 18), al quale seguiva una visita di controllo effettuata in data 8.09.2025 (cfr. referto - doc. 19).
Di recente, precisamente in data 23.09.2025, la ricorrente si è sottoposta ad una ulteriore visita di controllo presso l'Istituto sanitario Sacro Cuore – Don Calabria di Valpolicella (VR), come risulta dal relativo referto (cfr. doc. 20 allegato a nota dep. il 2.10.2025); all'esito il Dott. ha Persona_4 attestato sia la complessità dell'intervento chirurgico, sia la durata del percorso terapeutico, stimata in almeno 2 anni, richiedendo fisioterapia dedicata, rx periodici, rimozione dei mezzi di sintesi (cfr. certificato medico - doc. 21 allegato a nota dep. il 2.10.2025).
Tale documentazione medica pubblica attesta senza ombra di dubbio la gravità delle condizioni di salute della ricorrente.
Quanto al secondo presupposto, ossia la possibilità di cura nel Paese d'origine, la Questura si limitava a ritenere le condizioni di salute della richiedente non rientranti tra quelle derivanti da patologie di particolare gravità non adeguatamente curabili nel Paese di origine, come richiesto dalla normativa, indicandolo come sede di facile reperimento dei medicinali prescritti.
Basti a tal proposito evidenziare che la ricorrente già si sottoponeva alle cure in Patria, subendo un intervento chirurgico non riuscito, che peggiorava le sue condizioni di salute, e ciò presumibilmente a causa della complessità delle condizioni della ricorrente, ampiamente attestata dalla documentazione prodotta.
Infine, la ricorrente in caso di rientro in Patria subirebbe, secondo il dettato normativo, un grave pregiudizio per la sua salute.
Infatti, la ricorrente ha intrapreso in Italia un complesso iter di cure, giunto allo stato al terzo intervento chirurgico, con previsione di un continuativo percorso terapeutico di almeno due anni, di mirati trattamenti fisioterapici, monitoraggio radiologico, rimozione dei mezzi di sintesi. Certamente tali cure non possono in alcun modo essere ora interrotte, né potrebbero essere assicurate in Patria, visti gli esiti del precedente percorso terapeutico cui la ricorrente veniva sottoposta in Albania con esiti negativi.
Ai sensi dell'art.19, comma 2, TUI il diritto ad un permesso di soggiorno per cure mediche deve trovare tutela, salvo che l'allontanamento dal territorio nazionale - che potrebbe comportare una violazione del diritto alla salute - non sia necessario nei casi previsti dall'art.13, comma 1, TUI, ossia per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, che nel caso di specie non appaiono sussistere, né sono richiamati dalla Questura nel suo diniego.
Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento.
In considerazione della natura delle complesse questioni affrontate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, accerta il diritto della ricorrente RA al rilascio del permesso di soggiorno Parte_1 per cure mediche ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d-bis), D.lgs 286/98, e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data 10 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Dott. Marco Gattuso