Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00517/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04476/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4476 del 2024, proposto da
GIULIO FRANZESE S.r.l., in proprio e nella qualità di proponente del contratto di sviluppo, nonché da AGRICONSERVE REGA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA, COMMERCIALE EXPORT S.r.l., NOVI S.r.l., DI LEO NOBILE S.p.A., CONDITALIA S.p.A., ITALIANA VERA S.r.l., LA RINASCITA DI LUIGI ROMANO & FIGLI S.r.l. e LA REGINA DEL POMODORO S.r.l., tutte rappresentate e difese dall’Avv. MI AN, con domicilio digitale come da PEC da Registi di Giustizia;
contro
- INVITALIA S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Marcello Collevecchio, con domicilio digitale come da PEC da Registi di Giustizia;
- MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio legale in Napoli alla Via A. Diaz n. 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- REGIONE CAMPANIA, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) della nota di TA prot. n. 222465 del 14 giugno 2024, con la quale è stata respinta la domanda di contratto di sviluppo presentata dalla proponente UL RA S.r.l., nonché del preavviso di rigetto del 29 febbraio 2024 e del parere dell’esperto scientifico ivi richiamati;
b) di tutti gli altri atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti resistenti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il dott. CA DEOL e uditi per le parti i difensori MI AN per la parte ricorrente e FA De OS dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
Premesso che:
- la UL RA S.r.l., nella qualità di impresa proponente, e la Agriconserve Rega Società Cooperativa Agricola, la Commerciale Export S.r.l., la Novi S.r.l., la Di Leo Nobile S.p.A., la Conditalia S.p.A., la Italiana Vera S.r.l., La Rinascita di IG NO & Figli S.r.l. e La Regina Del Pomodoro S.r.l., quali imprese aderenti, impugnano, unitamente agli atti della serie procedimentale indicati in epigrafe, la nota di TA prot. n. 222465 del 14 giugno 2024, recante il diniego della domanda di contratto di sviluppo ai sensi del d.m. 9 dicembre 2014 (avente ad oggetto: “Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all’art. 43 del decreto-legge n. 112/2008”), finalizzata al conseguimento di agevolazioni finanziarie dirette a realizzare un programma di sviluppo nel campo della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, articolato in progetto di investimento e progetto di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. In particolare, l’ambito di produzione interessato è quello del settore conserviero del pomodoro, nel quale operano le suddette società;
- la domanda di agevolazioni, proposta dalla rete delle imprese qui ricorrenti, è stata respinta per alcune criticità ascritte sia al progetto di investimento sia a quello di ricerca e sviluppo;
Rilevato in via preliminare, quanto all’inquadramento della vicenda contenziosa, che:
- la gravata nota di TA poggia sui seguenti tre distinti profili motivazionali, ognuno capace di sorreggere autonomamente la determinazione denegatoria (si tratta di atto plurimotivato): i) il progetto di investimento prevede anche la creazione di una nuova linea produttiva denominata “sughi pronti”, che mediamente pesa circa il 30% sul fatturato previsto dalle società a regime con punte del 45% (Italiana Vera). Ebbene, “con riferimento alla descrizione del ciclo produttivo, confermate che il programma di investimento non riguarda una trasformazione primaria ma il pomodoro una volta lavorato viene stoccato e immagazzinato e successivamente viene lavorato nuovamente mediante un ciclo produttivo che prevede l’apertura dei barattoli e la successiva preparazione, attraverso cottura ed aggiunta degli ingredienti del “sugo pronto”. Pertanto, anche in riferimento alla descrizione del ciclo produttivo da Voi fornito con le controdeduzioni appare evidente che per la produzione dei sughi pronti viene utilizzato il prodotto agricolo già trasformato e confezionato in barattoli. Ulteriormente, anche ai fini della conservazione del prodotto, con le controdeduzioni confermate che i sughi pronti sono caratterizzati da una prima pastorizzazione (per la produzione del pomodoro pelato) e confezionamento e da una successiva sterilizzazione (previa cottura) e confezionamento relativa alla seconda trasformazione da pomodoro pelato a sugo pronto, quest’ultimo non rientrante nelle categorie di cui all’Allegato I al TFUE. Secondo le normative sopra richiamate, il prodotto “sughi pronti” non è incluso nella categoria dei “prodotti agricoli” in quanto non rientra nella definizione di cui all’art. 38 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) quali “prodotti del suolo, dell’allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti”, nonché nell’elenco dei prodotti enumerati nell’Allegato I al TFUE. In definitiva, si conferma in questa sede che per il Contratto di Sviluppo in esame non è applicabile il regime di aiuti “Contratti di sviluppo agroindustriali” di cui al D.M. 02.08.2017 e la disciplina di cui all’art. 19-bis del D.M. 09.12.2014.”; ii) sempre con riguardo al progetto di investimento, dalla stessa perizia giurata del tecnico di fiducia Geom. Buglione, redatta il 23 gennaio 2024, emerge il mancato rispetto, ad opera dell’impresa aderente Agriconserve Rega Società Cooperativa Agricola, delle prescrizioni contenute nell’art. 14, comma 4, del d.m. 9 dicembre 2014, “secondo cui i progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all’art. 9, comma 1, o, nel caso di cui al comma 8 del presente articolo, successivamente alla decisione della Commissione europea sull’aiuto ad hoc. A tal fine per avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La Perizia del geom. Buglione attesta che le opere murarie previste dal progetto risultano avviate (e nel caso del sub 14 già concluse essendo stata inoltrata la S.C.A. in data 03/05/2020) in data antecedente la domanda (12/04/2021), risultando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività immediatamente efficace ai fini dell’eseguibilità delle opere.”; iii) quanto al progetto di ricerca e sviluppo, l’esperto scientifico incaricato da TA, “esaminata tutta la documentazione, ritiene superate le criticità riguardanti il contenuto tecnologico del programma e la fattibilità complessiva ma nella relazione scientifica rileva che non sono state fornite informazioni esaustive ed esaurienti in merito alle spese esposte nel programma di investimento e l’impegno previsto dalle società partecipanti in ogni singolo OR (Obiettivo di Ricerca, ndr.). Pertanto, ha concluso la relazione scientifica evidenziando le seguenti criticità: per tutti i partecipanti non è possibile valutare positivamente le spese esposte in quanto: a. spese del personale: non sono state fornite informazioni in merito all’impegno di personale (valutato attraverso il numero di ore complessive) rispetto alle attività previste da parte del proponente. Non è pertanto possibile fare un’analisi della pertinenza e della congruità del costo del personale in termini di profili professionali e competenze, del loro impegno (valutato attraverso il numero di ore complessive) rispetto alle attività previste; b. servizi di consulenza: sono descritti in modo non esauriente ed in forma aggregata. Pertanto, non è possibile, fare un’analisi per singolo partner e individuare in modo chiaro l’inquadramento dei servizi all’interno delle attività di progetto. Allo stato attuale e anche in considerazione delle informazioni fornite nelle integrazioni richieste non è possibile fare analisi di pertinenza e congruità dei costi esternalizzati; c. materiali: alcune spese esposte per i materiali riguardano beni inventariabili che dovrebbero essere collocati alla voce “strumenti e attrezzature”. Le informazioni infine vengono sempre presentate in forma aggregata per tutti i proponenti e pertanto non è possibile esprimere un giudizio in merito alla pertinenza e congruità delle spese relativamente al singolo proponente. La tempistica fornita con il NN (strumento visivo di gestione progetti, sotto forma di diagramma, che mostra le attività, denominate “task”, e la loro tempistica su una linea temporale orizzontale, scandita da barre colorate per indicare durata, sequenza e dipendenze, permettendo così di pianificare, monitorare e coordinare i progressi di un progetto dall’inizio alla fine, ndr.) non permette di comprendere le attività che saranno svolte dalle singole aziende e l’impegno profuso nelle attività per singolo task; pertanto, non è possibile esprimere un giudizio di coerenza tra le spese esposte e le attività indicate nel NN. L’Esperto Scientifico, a valle dell’esame di tutta la documentazione, ha espresso un giudizio negativo in merito al progetto di ricerca e sviluppo presentato in termini di ammissibilità delle spese e di coerenza con l’impegno previsto dai soggetti partecipanti ed il NN.”;
- per converso, va disatteso l’argomento attoreo, accennato nel ricorso e meglio sviluppato nella memoria di merito, secondo il quale solo il primo motivo di diniego, ossia quello relativo alla creazione di nuove linee di produzione per sughi pronti, avrebbe carattere preclusivo dell’intera domanda di contratto di sviluppo, mentre gli altri due motivi, inerenti all’avvio anticipato di parte del progetto di investimento e alla lacunosità del progetto di ricerca e sviluppo, renderebbero comunque possibile un’ammissione parziale di detta domanda con riguardo ai profili rimasti indenni;
- difatti, va confermata la configurazione della gravata nota di TA prot. n. 222465 del 14 giugno 2024 quale atto plurimotivato, con la conseguenza che ognuno dei tre motivi di diniego in essa enucleati è potenzialmente idoneo a travolgere l’intera domanda di contratto di sviluppo. Tanto lo si ricava dalla peculiare conformazione normativa che assiste le domande di contratto di sviluppo, ispirata al principio di unicità della domanda, per cui il programma di sviluppo proposto, articolato nelle sue componenti di progetto di investimento e di (eventuale) progetto di ricerca e sviluppo, deve essere valutato globalmente nel suo disegno complessivo, non essendo ammissibili arbitrarie parcellizzazioni dello stesso ad opera dell’autorità decidente;
- invero, l’art. 5, comma 1, del d.m. 9 dicembre 2014 così recita: “Il programma di sviluppo industriale deve riguardare un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti di investimento, come individuati nel Titolo II, ed, eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali.”. L’utilizzo della locuzione “sono necessari” seguita dal riferimento a progetti unitariamente intesi e tra loro connessi depone nel senso del recepimento, in materia, del principio dell’unicità della domanda sotto il seguente duplice aspetto: 1) il progetto di investimento e il progetto di ricerca e sviluppo, quest’ultimo nell’eventualità della sua proposizione, sono tra loro interdipendenti, con la conseguenza che il vaglio negativo dell’uno è idoneo a riverberarsi nei confronti dell’altro in termini di non ammissibilità; 2) ogni progetto, sia esso di investimento o di ricerca e sviluppo, deve essere vagliato nella sua complessiva sostenibilità in base alla proposta formulata dall’impresa interessata, senza che possa essere scomposto al suo interno in segmenti al fine di un suo parziale accoglimento, essendo ogni parte del progetto funzionale alla realizzazione del tutto in vista del perseguimento dello specifico obiettivo di sviluppo industriale. Ne discende, nel caso di progetto presentato da una rete di imprese, che anche la criticità di una sola posizione può determinare (come nella specie, con riguardo al ruolo della Agriconserve Rega Società Cooperativa Agricola) il rigetto dell’intera proposta progettuale, proprio perché quella singola posizione costituisce parte integrante del meccanismo di rete preposto al raggiungimento del fine collettivo;
Ciò chiarito e rilevato che le censure con cui parte ricorrente mira ad infirmare il terzo profilo motivazionale del provvedimento di diniego, attinente alla lacunosità del progetto di ricerca e sviluppo, possono essere così compendiate:
a) TA non ha indicato le circostanze da cui risulterebbe la mancanza di informazioni circa le spese esposte e, nel provvedimento finale, si è limitata a richiamare il parere (o relazione scientifica) formulato dall’esperto scientifico senza effettuare alcuna autonoma valutazione e senza allegare il verbale contenente le risultanze di tale valutazione, con conseguente difetto di motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990;
b) in violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, TA “ha sostanzialmente riprodotto i rilievi opposti in sede procedimentale, omettendo qualsivoglia indicazione del perché le osservazioni presentate non sarebbero accoglibili”;
c) in violazione dell’art. 9, comma 2, lett. d), del d.m. 9 dicembre 2014, TA non ha comunicato il preavviso di rigetto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che doveva essere coinvolto nel procedimento;
d) il provvedimento di diniego è affetto da difetto di istruttoria, non avendo TA tenuto conto che: d1) per quanto concerne le spese di personale, “trattandosi di sistemi prototipali non in uso e di tipo innovativo, si è effettuata una proiezione al ribasso del personale occupato, privilegiando il personale già occupato presso le aziende partecipanti”, con conseguente determinazione al minimo del corrispondente costo; d2) con riferimento ai servizi di consulenza, “sono stati indicati, in maniera specifica, i relativi costi e le relative modalità di determinazione”, ricorrendo all’ausilio di società “general contractors” in mancanza di “sistemi prototipali già disponibili per il settore conserviero che implementino le tecnologie proposte”; d3) per quanto riguarda le spese per materiali, si è evidenziato in sede procedimentale “che non si tratta di beni inventariabili ma di sistemi prototipali da costruire destinati unicamente al progetto, pertanto le spese, sono state correttamente allocate tra i materiali e quindi non soggette ad ammortamento nel contempo, è stato anche rappresentato che i costi sono in forma aggregata poiché le spese dei sistemi di prototipazione verranno suddivise in quota parte tra tutti i soggetti partecipanti”; d4) il NN è stato correttamente prodotto in sede procedimentale;
e) l’esperto scientifico è incorso in contraddittorietà, avendo espresso nel proprio parere un giudizio negativo in merito al progetto di ricerca e sviluppo, pur a fronte del ritenuto superamento delle criticità riguardanti il contenuto tecnologico e la fattibilità complessiva del programma;
f) TA non ha attivato in sede istruttoria la necessaria fase di negoziazione prevista dall’art. 9, comma 4, del d.m. 9 dicembre 2014, la quale avrebbe consentito, in applicazione del principio del cd. dissenso costruttivo, di far emergere le eventuali modifiche o variazioni al progetto che avrebbero reso possibile la favorevole definizione del procedimento;
Considerato che le prefate doglianze non meritano condivisione per le ragioni di seguito esplicitate:
aa) non è ravvisabile il dedotto difetto motivazionale, dal momento che le ragioni dell’insufficienza delle informazioni fornite in ordine alle spese esposte si colgono agevolmente nei rilievi, contenuti nel parere dell’esperto scientifico fatto proprio dalla nota di diniego, con cui si rimarca l’impossibilità di compiere analisi di pertinenza e congruità dei costi evidenziati per singola impresa partecipante, e ciò per la mancanza di dati sull’impiego della forza lavoro in termini di ore complessive e di profili professionali coinvolti, quanto alle spese di personale, nonché a causa della descrizione dei servizi di consulenza in maniera non esauriente ed in forma aggregata per tutte le appartenenti alla rete e dell’indicazione dei materiali necessari sempre in forma aggregata ed in parte con riferimento a beni inventariabili da collocare in altre voci di spesa. Si osserva, al riguardo, che nel provvedimento amministrativo la motivazione per relationem corrisponde ad una tecnica redazionale pienamente ammessa dall’art. 3 della legge n. 241/1990, specialmente allorquando il provvedimento sia preceduto da atti istruttori o da pareri, come nella specie; essa, non riscontrando peculiari limitazioni nella legge, non assume carattere eccezionale e non è circoscritta a meri elementi integrativi del percorso argomentativo, con la conseguenza che non rifluisce sull’essenza dell’operazione valutativa, la quale non risulta minimamente degradata anche in assenza di autonomi rilievi da parte dell’autorità decidente (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 20 giugno 2024 n. 5520 e 25 febbraio 2016 n. 752; Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 ottobre 2018 n. 6169). Si aggiunge che non può essere lamentata la mancata disponibilità, sotto forma di allegazione o di compendio, della relazione scientifica posta a base del provvedimento denegatorio. Infatti, il concetto di disponibilità, di cui all’art. 3 cit., comporta non che l’atto amministrativo menzionato per relationem debba essere unito imprescindibilmente al documento o che il suo contenuto debba essere riportato testualmente (o sinteticamente) nel corpo motivazionale, bensì che esso sia reso disponibile a norma di legge, vale a dire che possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi, laddove concretamente esperibile. In altri termini, detto obbligo determina che la motivazione per relationem del provvedimento debba essere portata nella sfera di conoscibilità legale del destinatario, con la conseguenza che in tale ipotesi è sufficiente che siano espressamente indicati gli estremi o la tipologia dell’atto richiamato, mentre non è necessario che lo stesso sia allegato o riprodotto nel suo contenuto, dovendo essere messo a disposizione ed esibito ad istanza di parte (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. II, 24 maggio 2021 n. 3425 e 12 ottobre 2018 n. 5899);
bb) nel provvedimento denegatorio finale sono state esplicitate, in forma sintetica ma sufficientemente esaustiva, le ragioni di non condivisibilità delle osservazioni formulate dalle società ricorrenti a riscontro del preavviso di rigetto, ragioni essenzialmente incentrate sulla considerazione che l’esperto scientifico, all’esito dell’esame di tutta la documentazione fornita in sede procedimentale, aveva comunque espresso “un giudizio negativo in merito al progetto di ricerca e sviluppo presentato in termini di ammissibilità delle spese e di coerenza con l’impegno previsto dai soggetti partecipanti ed il NN”. Non si rinviene, pertanto, alcun difetto motivazionale con riferimento all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, fermo restando che l’obbligo, imposto dalla predetta disposizione, di esame delle controdeduzioni presentate dagli interessati a seguito del preavviso di rigetto, non impone all’amministrazione una formale ed analitica confutazione di ogni argomento utilizzato dagli stessi, essendo sufficiente, alla luce dell’art. 3 della legge medesima, un’esternazione motivazionale dalla quale si evinca, come appunto avvenuto nella specie, che l’autorità decidente abbia tenuto conto, nel loro complesso, di dette controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 12 luglio 2025 n. 6121; Consiglio di Stato, Sez. VII, 14 novembre 2024 n. 9153; Consiglio di Stato, Sez. V, 2 ottobre 2024 n. 7933; TAR Lazio Roma, Sez. IV, 31 gennaio 2025 n. 2220; TAR Campania Napoli, Sez. III, 8 giugno 2016 n. 2885; TAR Campania Napoli, Sez. IV, 15 settembre 2011 n. 4402);
cc) in adesione alle obiezioni della difesa di TA, si osserva che il comma 2, lett. d), dell’art. 9 del d.m. 9 dicembre 2014, soprattutto se letto in combinazione con il successivo comma 8, non prevede affatto il coinvolgimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy nella fase procedimentale aperta dal preavviso di rigetto, ma più semplicemente prescrive che il Ministero sia debitamente informato dell’esito negativo dell’istruttoria, attraverso la comunicazione del provvedimento denegatorio finale, come peraltro verificatosi nella fattispecie. La normativa in commento è sufficientemente chiara al riguardo e distingue la posizione delle imprese interessate, uniche destinatarie del preavviso di rigetto, da quella del Ministero, destinatario della comunicazione dell’esito negativo dell’istruttoria, ossia della comunicazione di diniego della domanda, atteso che l’istruttoria può ritenersi formalmente chiusa una volta completato il segmento procedimentale del preavviso di rigetto. D’altronde, in nessuna disposizione del d.m. 9 dicembre 2014 è dato cogliere un ruolo attivo del Ministero nell’ambito delle valutazioni istruttorie istituzionalmente demandate ad TA, il che conferma che ad esso Ministero non andava recapitato alcun preavviso di rigetto;
dd) le censure di difetto di istruttoria sono parimenti da disattendere per la loro evidente inconferenza, dal momento che TA ha criticato l’aspetto delle spese non perché i costi del personale fossero stati determinati al ribasso, non perché i servizi di consulenza fossero stati indicati in modo generico e, ancora, non perché non fosse intervenuta una suddivisione in quota parte delle spese per i materiali, ma semplicemente perché, per un verso, i costi del personale non erano assistiti da alcuna seria proiezione dell’impegno orario previsto e dei profili professionali reputati necessari per le attività di ricerca e sviluppo, e perché, per altro verso, i giustificativi delle spese per i servizi di consulenza e per i materiali erano stati espressi in forma aggregata, senza dare conto dell’effettivo fabbisogno di ciascuna impresa partecipante in relazione allo specifico contributo offerto per la realizzazione degli obiettivi di progetto, con conseguente impossibilità di effettuare analisi di pertinenza e congruità dei costi esternalizzati. In sintesi, le imprese ricorrenti si sono limitate, nella loro elaborazione progettuale di ricerca e sviluppo, ad allocare in quota parte, per singola azienda, le spese complessivamente da sostenere per il personale, per le consulenze e per i materiali ricorrendo ad una mera operazione matematica, ma senza fornire alcun indicatore di valore che rendesse attendibili i costi attribuiti a ciascuna azienda in ragione dell’apporto offerto per il conseguimento delle finalità progettuali. Tali profili sono stati ben messi in evidenza nel parere dell’esperto scientifico posto alla base del provvedimento di diniego e non sono oggetto di specifica contestazione da parte delle ricorrenti, il che rende detto provvedimento sostanzialmente inattaccabile quanto alla ritenuta insufficienza del proposto progetto di ricerca e sviluppo, a prescindere dalla questione dei beni inventariabili, rispetto alla quale le stesse ricorrenti nemmeno hanno prodotto alcun valido elemento di prova a sostegno della tesi dei sistemi prototipali specificamente destinati al progetto. Analoghe considerazioni di inconferenza possono essere svolte con riguardo al NN, avendo TA stigmatizzato non la sua mancata allegazione all’elaborato progettuale, ma piuttosto la sua incompleta formulazione quanto alla tempistica articolata per singola azienda e per singolo task;
ee) nessuna contraddittorietà è imputabile al parere dell’esperto scientifico, che si è espresso negativamente sul progetto di ricerca e sviluppo in virtù dell’inattendibilità del quadro relativo alle spese da sostenere, pur in assenza di profili di criticità attinenti al contenuto tecnologico e alla fattibilità complessiva del programma proposto. In altre parole, secondo il non illogico ragionamento svolto dall’esperto scientifico, il progetto aveva una sua intrinseca plausibilità dal punto di vista tecnologico, ma era carente in termini di pertinenza e congruità dei relativi oneri economici e, pertanto, non era nel complesso favorevolmente apprezzabile;
ff) infine, l’invocata fase di negoziazione assume, per espressa previsione dell’art. 9, comma 4, del d.m. 9 dicembre 2014, una valenza meramente eventuale, non avendo carattere di necessarietà ed essendo demandata alla discrezionale iniziativa di TA, laddove quest’ultima reputi che il progetto proposto, pur essendo ammissibile a finanziamento, possa essere corretto in alcuni punti di portata non sostanziale. Pertanto, TA non era obbligata ad attivare nello specifico alcuna fase di negoziazione, specie dopo aver maturato un giudizio negativo sulla complessiva sostenibilità del progetto di ricerca e sviluppo;
Considerato, altresì, che:
- quanto esposto ai punti precedenti riveste carattere assorbente ed esime il Collegio dall’esaminare le rimanenti questioni, anche di compatibilità con l’ordinamento eurounitario, attraverso le quali parte ricorrente intende contestare il provvedimento denegatorio in ordine ai restanti profili motivazionali attinenti alla creazione di nuove linee di produzione per sughi pronti e all’avvio anticipato di parte del progetto di investimento, dal momento che comunque l’impianto complessivo di tale atto risulta validamente sorretto dalla rilevata lacunosità del progetto di ricerca e sviluppo. Soccorre, al riguardo, il condiviso principio secondo il quale, laddove una determinazione amministrativa di segno negativo tragga forza da una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali sia di per sé idonea a supportarla in modo autonomo, è sufficiente che anche una sola di esse passi indenne alle censure mosse in sede giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti esente dall’annullamento (cfr. Consiglio di Stato, A.P., 29 febbraio 2016 n. 5; Consiglio di Stato, Sez. III, 3 settembre 2025 n. 7188; Consiglio di Stato, Sez. V, 20 agosto 2025 n. 7093 e 6 marzo 2013 n. 1373; Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 luglio 2010 n. 4243);
Ritenuto, in conclusione, che:
- resistendo gli atti impugnati alle prospettazioni attoree, anche in virtù del disposto assorbimento di censure, il ricorso deve essere respinto per infondatezza;
- sussistono nondimeno giusti e particolari motivi, in ragione della novità e della complessità della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, restando il contributo unificato a carico delle società ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate, con contributo unificato a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL RI UO, Presidente
CA DEOL, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA DEOL | EL RI UO |
IL SEGRETARIO