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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 448/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TO RE, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1162/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014006406000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014006406000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di esame col procedimento della camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7652/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso e rifusione delle spese del giudizio, da distrarsi a favore del difensore. AdER, resistente: rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. Regione Calabria, resistente: rigetto del ricorso e vittoria delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 25-1-2025 e depositato il 20-2-2025 Ricorrente_1 Ricorrente_1 ha proposto opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) e della Regione Calabria, avverso l'intimazione di pagamento-in epigrafe meglio individuata e notificatale il 20-1-2025- della somma di € 847,14 per mancato pagamento della cartella n. 1227, in essa indicata, relativa alla tassa automobilistica per gli anni 2011 e 2012. Ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito per mancata notifica delle cartelle e degli altri atti prodromici e ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato e la rifusione delle spese del giudizio, di cui ha ha chiesto la distrazione il suo difensore. L'AdER ha eccepito di aver regolarmente notificato la cartella il 30-8-2016, oltre che altri atti interruttivi, da ultimo una intimazione nel 2023, e ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. La Regione ha sostenuto di avere regolarmente notificato a suo tempo l'avviso di accertamento e che, dopo la notifica delle cartelle di pagamento, il termine di prescrizione diventava decennale. Ha quindi concluso, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. Il ricorso è stato deciso, in composizione monocratica, a seguito dell'esame col procedimento della camera di consiglio in data 17-12-2025, con deposito differito del dispositivo, ai sensi dell'art. 35, I comma, ult. inc., D. Lgs. n. 546 del 1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è priva di pregio giuridico. Decisivo ed assorbente è che alla ricorrente sia stata notificata in data 8-3-2023 l'intimazione di pagamento n. 3746, relativa alla cartelle n. 1227, oggetto di censura. Ne discende che ogni contestazione relativa alle fasi precedenti alla suddetta notifica è in questa sede inammissibile perché tardiva e che non si è maturata l'eccepita prescrizione triennale, ovviamente successiva a quella data. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo che segue secondo i nuovi parametri voluti dal D.M. n. 147 del 2022, emanato ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27. Inoltre, per la liquidazione a favore dell'Ente territoriale, che è stato rappresentato in giudizio da un funzionario, va applicato il disposto sexiesdell'art. 15, comma 2- , D. Lgs. N. 546 del 1992, con la conseguenza che le suddette competenze vanno diminuite del 20%.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI REGGIO CALABRIA, SEZ. I: Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali a favore delle parti costituite, che liquida per onorario in € 240,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed in € 192,00 a favore della Regione Calabria, oltre accessori per entrambe, se dovuti. REGGIO CALABRIA, 17-12-2025
IL GIUDICE
(RE TO)
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TO RE, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1162/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014006406000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014006406000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di esame col procedimento della camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7652/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso e rifusione delle spese del giudizio, da distrarsi a favore del difensore. AdER, resistente: rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. Regione Calabria, resistente: rigetto del ricorso e vittoria delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 25-1-2025 e depositato il 20-2-2025 Ricorrente_1 Ricorrente_1 ha proposto opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) e della Regione Calabria, avverso l'intimazione di pagamento-in epigrafe meglio individuata e notificatale il 20-1-2025- della somma di € 847,14 per mancato pagamento della cartella n. 1227, in essa indicata, relativa alla tassa automobilistica per gli anni 2011 e 2012. Ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito per mancata notifica delle cartelle e degli altri atti prodromici e ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato e la rifusione delle spese del giudizio, di cui ha ha chiesto la distrazione il suo difensore. L'AdER ha eccepito di aver regolarmente notificato la cartella il 30-8-2016, oltre che altri atti interruttivi, da ultimo una intimazione nel 2023, e ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. La Regione ha sostenuto di avere regolarmente notificato a suo tempo l'avviso di accertamento e che, dopo la notifica delle cartelle di pagamento, il termine di prescrizione diventava decennale. Ha quindi concluso, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. Il ricorso è stato deciso, in composizione monocratica, a seguito dell'esame col procedimento della camera di consiglio in data 17-12-2025, con deposito differito del dispositivo, ai sensi dell'art. 35, I comma, ult. inc., D. Lgs. n. 546 del 1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è priva di pregio giuridico. Decisivo ed assorbente è che alla ricorrente sia stata notificata in data 8-3-2023 l'intimazione di pagamento n. 3746, relativa alla cartelle n. 1227, oggetto di censura. Ne discende che ogni contestazione relativa alle fasi precedenti alla suddetta notifica è in questa sede inammissibile perché tardiva e che non si è maturata l'eccepita prescrizione triennale, ovviamente successiva a quella data. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo che segue secondo i nuovi parametri voluti dal D.M. n. 147 del 2022, emanato ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27. Inoltre, per la liquidazione a favore dell'Ente territoriale, che è stato rappresentato in giudizio da un funzionario, va applicato il disposto sexiesdell'art. 15, comma 2- , D. Lgs. N. 546 del 1992, con la conseguenza che le suddette competenze vanno diminuite del 20%.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI REGGIO CALABRIA, SEZ. I: Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali a favore delle parti costituite, che liquida per onorario in € 240,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed in € 192,00 a favore della Regione Calabria, oltre accessori per entrambe, se dovuti. REGGIO CALABRIA, 17-12-2025
IL GIUDICE
(RE TO)