CASS
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/10/2025, n. 32503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32503 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - TE BE EN GO LD MA SENTENZA sul ricorso di RI ME, nato a [...] il [...], avverso l’ordinanza in data 16/12/2024 del Tribunale di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere LD MA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta per il ricorrente la memoria dell’avv. Andrea Castronovi, che non ha potuto presenziare all’udienza, con cui ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 16 dicembre 2024 il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato l’istanza di riesame presentata da ME RI avverso l’ordinanza in data 27 novembre 2024 del G.i.p. del Tribunale di Bari che gli aveva applicato la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di plurime ricettazioni di beni archeologici e culturali e di autoriciclaggio con l’aggravante della transnazionalità. 2. Il ricorrente eccepisce la violazione del ne bis in idem cautelare (primo motivo), la violazione dell’art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., per indeterminatezza del fatto e dei criteri di individuazione del locus commissi delicti (secondo motivo), la violazione di legge per mancanza di motivazione o illogicità della stessa a causa del trattamento deteriore rispetto a quello del coindagato RI e del coindagato RO (terzo motivo). Nella memoria scritta ribadisce le sue difese. CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 32503 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 17/04/2025 2 3. Il ricorso è nel complesso infondato. La prima censura ha trovato adeguata risposta nell’ordinanza impugnata ove si è constatato che il rigetto della prima richiesta di misura cautelare era stato giustificato da motivi formali per la mancata enunciazione e l’inadeguato sviluppo dei singoli capi di incolpazione. Il rigetto della richiesta per motivi formali non integra una preclusione cautelare (tra le più recenti, Sez. 1, n. 15288 del 05/03/2021, Weldensea, Rv. 281063 – 01). Nella memoria il ricorrente ha dettagliato la censura riportando uno stralcio dell’ordinanza del G.i.p. che aveva rigettato, a suo dire, nel merito, la richiesta di applicazione di misure cautelari, non sussistendo i gravi indizi di colpevolezza del reato associativo. L’affermazione non è apprezzabile perché contenuta solo nella memoria presentata per l’udienza e non nel ricorso per cassazione. Peraltro, non si confronta con la motivazione dell’ordinanza impugnata ove si dà atto che i capi d’incolpazione erano stati riformulati e la richiesta di applicazione delle misure era stata rimodulata. La seconda censura relativa all’indeterminatezza dei capi d’incolpazione ha del pari trovato adeguata risposta nell’ordinanza che ha spiegato come rechino esattamente i reperti oggetto dei traffici e non vi sia stata lesione del diritto di difesa. Dalla lettura dell’ordinanza impugnata, infatti, emerge agevolmente che il ricorrente ha potuto formulare specifiche contestazioni in tema di partecipazione in posizione apicale al reato associativo. Il Tribunale del riesame ha poi illustrato in modo esauriente la catena illegale di veicolazione dei beni culturali, le modalità di funzionamento del sodalizio, i ruoli ricoperti dai coindagati, i mezzi adoperati per il traffico illecito e le plurime condotte illecite del RI. La terza censura appare nuova e per giunta non è suffragata da elementi di valutazione e di comparazione con la posizione dei coindagati. Non è chiaro neanche per quale ragione il ricorrente abbia ritenuta sproporzionata o eccessivamente gravosa l’applicazione della misura degli arresti domiciliari. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Così deciso, il 17 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LD MA TO Di LA
udita la relazione svolta dal consigliere LD MA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta per il ricorrente la memoria dell’avv. Andrea Castronovi, che non ha potuto presenziare all’udienza, con cui ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 16 dicembre 2024 il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato l’istanza di riesame presentata da ME RI avverso l’ordinanza in data 27 novembre 2024 del G.i.p. del Tribunale di Bari che gli aveva applicato la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di plurime ricettazioni di beni archeologici e culturali e di autoriciclaggio con l’aggravante della transnazionalità. 2. Il ricorrente eccepisce la violazione del ne bis in idem cautelare (primo motivo), la violazione dell’art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., per indeterminatezza del fatto e dei criteri di individuazione del locus commissi delicti (secondo motivo), la violazione di legge per mancanza di motivazione o illogicità della stessa a causa del trattamento deteriore rispetto a quello del coindagato RI e del coindagato RO (terzo motivo). Nella memoria scritta ribadisce le sue difese. CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 32503 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 17/04/2025 2 3. Il ricorso è nel complesso infondato. La prima censura ha trovato adeguata risposta nell’ordinanza impugnata ove si è constatato che il rigetto della prima richiesta di misura cautelare era stato giustificato da motivi formali per la mancata enunciazione e l’inadeguato sviluppo dei singoli capi di incolpazione. Il rigetto della richiesta per motivi formali non integra una preclusione cautelare (tra le più recenti, Sez. 1, n. 15288 del 05/03/2021, Weldensea, Rv. 281063 – 01). Nella memoria il ricorrente ha dettagliato la censura riportando uno stralcio dell’ordinanza del G.i.p. che aveva rigettato, a suo dire, nel merito, la richiesta di applicazione di misure cautelari, non sussistendo i gravi indizi di colpevolezza del reato associativo. L’affermazione non è apprezzabile perché contenuta solo nella memoria presentata per l’udienza e non nel ricorso per cassazione. Peraltro, non si confronta con la motivazione dell’ordinanza impugnata ove si dà atto che i capi d’incolpazione erano stati riformulati e la richiesta di applicazione delle misure era stata rimodulata. La seconda censura relativa all’indeterminatezza dei capi d’incolpazione ha del pari trovato adeguata risposta nell’ordinanza che ha spiegato come rechino esattamente i reperti oggetto dei traffici e non vi sia stata lesione del diritto di difesa. Dalla lettura dell’ordinanza impugnata, infatti, emerge agevolmente che il ricorrente ha potuto formulare specifiche contestazioni in tema di partecipazione in posizione apicale al reato associativo. Il Tribunale del riesame ha poi illustrato in modo esauriente la catena illegale di veicolazione dei beni culturali, le modalità di funzionamento del sodalizio, i ruoli ricoperti dai coindagati, i mezzi adoperati per il traffico illecito e le plurime condotte illecite del RI. La terza censura appare nuova e per giunta non è suffragata da elementi di valutazione e di comparazione con la posizione dei coindagati. Non è chiaro neanche per quale ragione il ricorrente abbia ritenuta sproporzionata o eccessivamente gravosa l’applicazione della misura degli arresti domiciliari. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Così deciso, il 17 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LD MA TO Di LA