Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 04/12/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 150/2025/C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Marco CATALANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al nr. 46593 del registro di Segreteria.
TRA
(omissis) (C.F.: (omissis)), nata a (omissis) il (omissis), residente in (omissis),
(omissis) (C.F.: (omissis)), nata a (omissis) il (omissis), residente in (omissis),
(omissis) (C.F.: (omissis)), nata a (omissis) il (omissis) ed ivi residente in (omissis),
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giorgio Seminara (C.F.: [...]) e Elisabetta Castilletti (C.F.: [...]), con studio in Siracusa v.le S. Panagia n. 90, PEC: avv.seminaragiorgio@pec.serviziposta.it; elisabetta.castilletti@avvocatisiracusa.legalmail.it
RICORRENTI
CONTRO
l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio congiuntamente e disgiuntamente dall’Avv. Mariateresa Nasso (C.F.: [...]), PEC avv.mariateresa.nasso@postacert.inps.gov.it con la quale è elettivamente domiciliato in Bologna Via Milazzo n. 4/2 presso la sede INPS, giusta procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito notaio Fantini in Roma Repertorio n. 37875 Raccolta n.7313
RESISTENTE
Vista l’istanza degli avvocati dei ricorrenti depositata in data 15 settembre 2025 con cui veniva avanzata la richiesta di trattazione del giudizio ex art. 127 ter c.p.c. mediante deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza, dato atto che con decreto questo Giudice in data 24 settembre 2025 ha accolto tale istanza, considerato che controparte non ha presentato opposizione al predetto decreto, la trattazione del giudizio è avvenuta sugli atti.
Rilevato:
che le ricorrenti, adivano questo giudice causa una significativa riduzione della perequazione automatica in forza delle leggi di bilancio degli ultimi anni: art. 1, co. 478, L. 160/2019; art. 1, co. 309, L. 197/2022; art. 1, co. 135, L. 213/2023;
che le disposizioni succitate, prevedendo la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici nella misura del 100 per cento unicamente per gli importi inferiori o pari a quattro volte il valore del minimo INPS e in misura decrescente per quelli superiori, determinano una notevole limitazione della perequazione dei trattamenti pensionistici;
che il meccanismo della perequazione automatica, introdotto per adeguare le pensioni all’inflazione, è stato più volte limitato dal legislatore per esigenze di contenimento della spesa pubblica;
che le ultime leggi di bilancio hanno introdotto ulteriori restrizioni, penalizzando soprattutto i trattamenti pensionistici di importo più elevato, senza tener conto delle differenze tra le diverse categorie previdenziali e senza distinguere tra fonti di reddito;
che il giudice aveva concesso i termini di cui all’art. 127 ter c.p.c. a far data dalla udienza di discussione del 18.11.2025;
che la Corte costituzionale con la sentenza n. 167/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 19/11/2025 ha rigettato la questione sottopostale da questo giudice;
che tale circostanza è elemento sufficiente per la compensazione delle spese di giudizio
P. Q. M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da (omissis), (omissis), (omissis) nei confronti di INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t., così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa per intero le spese di giudizio.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione di dati personali”, dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, 1.12.2025
IL GIUDICE UNICO
Cons. Marco Catalano f.to digitalmente Depositata in Segreteria il giorno 04 dicembre 2025 Il Direttore della Segreteria dr. NO Macerola f.to digitalmente In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Bologna, 04 dicembre 2025 Il Direttore di Segreteria dr. NO Macerola f.to digitalmente